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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4119/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4119 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
nato a [...] [...], c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Granato Paolo, c.f.: C.F._1
, presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via P.M. V ergara n. 154, C.F._2
elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTE
E
, nata a [...] [...], c.f.: , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Sirico Antonella, c.f.: , presso il cui studio C.F._4
in Ciavano (NA), alla via Don Minzoni n. 8, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4
Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 05.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 29.10.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Capaccio Paestum (SA), il 14.09.1995, in CP_1
costanza del quale nascevano due figli, e , entrambi maggiorenni, e dedotta una Per_1 Persona_2 crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.02.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 01.02.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con il muto rispetto;
2. La casa coniugale, comprensiva di mobili e suppellettili, sita in Cardito alla via Botticelli, 2 di proprietà della sig.ra CP_1
resta ad essa assegnata, la quale vi abiterà unitamente ai figli che, sebbene
[...] maggiorenni ed autonomi economicamente, condividono l'abitazione con la ricorrente;
3. Il sig. potrà ritirare i suoi effetti personali: abbigliamento invernale, Parte_1
pagina 2 di 4 orologi personali, nonché i seguenti mobili: il cassettone in camera da letto;
un quadro personale, nel termine di un mese dalla sottoscrizione della separazione;
4. Le parti dichiarano di essere in regime di separazione dei beni e di non aver acquistato congiuntamente alcun immobile;
5. Che l'auto, una Peugeot 108 di proprietà del sig.
[...]
, viene lasciata alla figlia che la utilizza. Ovviamente, restano a carico Pt_1 Persona_2
della e della figlia tutte le spese ordinarie e straordinarie della suddetta autovettura, CP_1
compresa la spesa di assicurazione e la tassa di bollo;
6. il sig. ha già provveduto Parte_1
a trasferire la propria residenza;
7. La sig.ra è insegnante di scuola CP_1 primaria e percepisce un reddito mensile di € 1.500,00, mentre il sig. svolge la Parte_1 professione di commerciante e percepisce un reddito mensile di € 1.500,00; 8. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun contributo economico è dovuto dal sig. alla sig.ra , né viceversa. In merito ai figli: Parte_1 CP_1 Persona_2 esercita la professione di fisioterapista, mentre frequenta l'Università e lavora Per_1 saltuariamente”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Frattamaggiore (NA) 20/10/1968, c.f.: , e , nata a C.F._1 CP_1
Frattamaggiore (NA) 05/07/1969, c.f.: , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed C.F._3
omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 97, Parte II – Serie A – Vol.
2- Anno 1995);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.02.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4119 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
nato a [...] [...], c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Granato Paolo, c.f.: C.F._1
, presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via P.M. V ergara n. 154, C.F._2
elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTE
E
, nata a [...] [...], c.f.: , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Sirico Antonella, c.f.: , presso il cui studio C.F._4
in Ciavano (NA), alla via Don Minzoni n. 8, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4
Conclusioni: All'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 05.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 29.10.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Capaccio Paestum (SA), il 14.09.1995, in CP_1
costanza del quale nascevano due figli, e , entrambi maggiorenni, e dedotta una Per_1 Persona_2 crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.02.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 01.02.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con il muto rispetto;
2. La casa coniugale, comprensiva di mobili e suppellettili, sita in Cardito alla via Botticelli, 2 di proprietà della sig.ra CP_1
resta ad essa assegnata, la quale vi abiterà unitamente ai figli che, sebbene
[...] maggiorenni ed autonomi economicamente, condividono l'abitazione con la ricorrente;
3. Il sig. potrà ritirare i suoi effetti personali: abbigliamento invernale, Parte_1
pagina 2 di 4 orologi personali, nonché i seguenti mobili: il cassettone in camera da letto;
un quadro personale, nel termine di un mese dalla sottoscrizione della separazione;
4. Le parti dichiarano di essere in regime di separazione dei beni e di non aver acquistato congiuntamente alcun immobile;
5. Che l'auto, una Peugeot 108 di proprietà del sig.
[...]
, viene lasciata alla figlia che la utilizza. Ovviamente, restano a carico Pt_1 Persona_2
della e della figlia tutte le spese ordinarie e straordinarie della suddetta autovettura, CP_1
compresa la spesa di assicurazione e la tassa di bollo;
6. il sig. ha già provveduto Parte_1
a trasferire la propria residenza;
7. La sig.ra è insegnante di scuola CP_1 primaria e percepisce un reddito mensile di € 1.500,00, mentre il sig. svolge la Parte_1 professione di commerciante e percepisce un reddito mensile di € 1.500,00; 8. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun contributo economico è dovuto dal sig. alla sig.ra , né viceversa. In merito ai figli: Parte_1 CP_1 Persona_2 esercita la professione di fisioterapista, mentre frequenta l'Università e lavora Per_1 saltuariamente”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Frattamaggiore (NA) 20/10/1968, c.f.: , e , nata a C.F._1 CP_1
Frattamaggiore (NA) 05/07/1969, c.f.: , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed C.F._3
omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 97, Parte II – Serie A – Vol.
2- Anno 1995);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.02.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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