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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.sa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1475 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI Controparte_1
STASIO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Il Pubblico
Ministero non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun 2
dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra nata il [...] a Parte_1
CASERTA (CE), e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Falciano Del Massico (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1999);
3) rimette la causa sul ruolo del gi con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 24/06/2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.sa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1475 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI Controparte_1
STASIO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Il Pubblico
Ministero non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun 2
dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra nata il [...] a Parte_1
CASERTA (CE), e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Falciano Del Massico (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1999);
3) rimette la causa sul ruolo del gi con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 24/06/2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso