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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/11/2024, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
8.11.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 703/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. PAGLIUCA MAURO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica
[...] CP_1 certificata indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2024 la parte in epigrafe indicata, supplente di scuola secondaria di secondo grado, da ultimo presso il Liceo Scientifico P.S.
1 Mancini adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “previa dichiarazione di CP_1 illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della Carta Docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2018-19, 2019-2020, 2020-21. 2021-22,
2022-23 per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 2.500,00; c) in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori, maggiorate ope legis del
30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario”,
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo determinato con ultima sede di servizio il Liceo Scientifico Mancini di e di aver prestato servizio alle CP_1 dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti fino al termine delle CP_1 attività didattiche negli anni scolastici 2018-19 (dal 8.11.2018 al 30.06.2019), 2019-20
(dal 28/09/2019 al 30/06/2020), 2020-21 (dal 30/09/2020 al 30/06/2021), 2021-22
(dal 13/09/2021 al 30/06/2022) e nell'anno 2022-23 con una serie di contratti brevi a partire dal 29/09/2022 al 10/06/2023, c/o L'istituto magistrale liceo Publio Virgilio
Marone di . CP_1
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via
2 preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo e che la ricorrente non aveva dato prova di esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative relativamente agli anni pregressi. Eccepiva in ogni caso la prescrizione del diritto in relazione all'a.s.
2018/2019.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto all'anno scolastico 2022/2023, per tutto quanto esposto in punto di fatto e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con riguardo all'anno scolastico 2018/2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato
3 datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
4 In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili
5 dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_4 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali
6 sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
7 cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente, la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili concernenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa
8 applicarsi una regola pro rata temporis, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica
"annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita al giudizio e, nello specifico, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, è emerso che la docente ha stipulato contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per uno spezzone orario su posto “sostegno psicofisico” presso il
Liceo Paolo Emilio Imbriani con decorrenza dal 24.10.2024 e cessazione al 30.6.2025
(vedasi il contratto depositato il 29.10.2024).
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso altresì che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022 (vedasi i contratti in produzione di parte ricorrente e lo stato matricolare della ricorrente in produzione di parte resistente).
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
9 6. Né può condividersi la tesi di parte resistente secondo cui l'azione di adempimento in forma specifica per il riconoscimento del bonus carta docenti per gli anni pregressi sarebbe subordinato alla prova degli esborsi, tesi questa che non è corroborata ed anzi appare smentita dalla Corte di Cassazione, la quale, richiamando le argomentazioni già spese sul carattere continuativo del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento del corpo docente, ha ritenuto sussistente il presupposto per l'esercizio del diritto/dovere di formazione mediante attribuzione della Carta docente in tutti i casi in cui il richiedente non sia ancora fuoriuscito dal sistema scolastico, il che si traduce, per il personale precario, nella permanenza in servizio o nelle graduatorie.
Nemmeno convince la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione con riguardo al bonus oggetto di causa per l'a.s.
l'a.s. 2018/2019 sollevata dalla parte resistente, ne va rilevata la infondatezza, atteso che la menzionata sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte ha statuito, in punto di prescrizione, che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Pertanto, nel caso concreto, avendo la docente nell'anno 2018/2019 prestato servizio presso l'Istituto superiore A. Venturi di Modena con contratto dal giorno 8.11.2018 al
30.06.2019, il termine prescrizionale ha preso a decorrere dal giorno 8.11.2018, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità e la prescrizione è maturata in data 8.11.2023, sicché l'atto di diffida che la ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 28.6.2023 ha interrotto il termine di prescrizione
10 quinquennale (vedasi la diffida consegnata via pec in data 28.6.2023 allegata sub 8 e sub 9 in produzione di parte ricorrente).
8. Diversamente non può essere accolta la domanda di parte ricorrente con riferimento alle supplenze ex art. 4, comma 3, legge 124/1997 per l'a.s. 2022/2023.
Per l'anno scolastico in questione, l'istante ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dallo stato matricolare e rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
Pertanto la stessa, relazione all'anno scolastico 2022/2023, non è stata destinataria di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche
(sino al 30.6), ponendosi la relativa fattispecie al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Si richiamano in argomento i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della
Corte di Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
“
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
11 Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la Carta
Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema
è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti
12 medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo “all'annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Le considerazioni della Corte appaiono condivisibili, tenuto conto che l'attribuzione della carta docenti è finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente, formazione che tuttavia deve avere ricadute positive sul sistema scolastico e sull'utenza e che quindi richiede la stabilità del rapporto lavorativo.
Il fine previsto dalla normativa sopra richiamata, infatti, è quello di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, duplice finalità questa che presuppone, se non l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quantomeno una certa stabilità dello stesso. Non avrebbe senso, la
13 valorizzazione della competenza professionale ove la prestazione sia meramente occasionale.
Il docente assunto per supplenze brevi e saltuarie non è equiparabile, sotto il profilo della continuità della prestazione, né al docente di ruolo né a quello nominato per l'intero anno scolastico (o, quantomeno, fino al termine delle attività didattiche): è infatti un lavoratore che viene individuato, secondo la legge, anche soltanto tramite le graduatorie di istituto per sopperire a carenze temporanee di personale. Non può quindi porsi un problema di disparità di trattamento tra le due figure (insegnante di ruolo e docente nominato per supplenze brevi e saltuarie) perché la formazione iniziale
è differente, solo il primo è stabilmente inserito nell'organico scolastico, mentre il secondo non ha un legame sufficientemente stabile per assicurare una continuità nello svolgimento dell'attività didattica che appare essere requisito indispensabile per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015.
9. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del CP_2 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
10. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante la novità, nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame. Inoltre, si ravvisa che la ricorrente si è attivata solo a seguito della pronuncia interna del Consiglio di Stato sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ordinanza VI Sezione del 18 maggio 2022 causa C-450/21 prima e della Corte di
Cassazione del 27.10.2023 poi, senza aver mai in precedenza domandato la concessione del bonus anche semplicemente con richiesta posta a protocollo nelle scuole ove prestava servizio, avendo inoltrato messa in mora all'amministrazione solo a giugno 2023. Si rileva, ancora, che il ha dato applicazione a una normativa CP_1 interna, presente nell'ordinamento italiano ora come allora, nonostante le interpretazioni cristallizzate negli autorevoli arresti giurisprudenziali, peraltro condivisi da questa Giudicante, di cui si è già dato conto nella parte motiva. Si rileva, infine, che le domande, così come formulate, non sono state accolte nella loro interezza.
P.Q.M.
14 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 704/2024 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 1.3.2024, ogni Parte_1 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di
[...]
all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione Parte_1 del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2.000,00# (euroduemila/00);
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 8.11.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
8.11.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 703/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. PAGLIUCA MAURO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica
[...] CP_1 certificata indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2024 la parte in epigrafe indicata, supplente di scuola secondaria di secondo grado, da ultimo presso il Liceo Scientifico P.S.
1 Mancini adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “previa dichiarazione di CP_1 illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della Carta Docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2018-19, 2019-2020, 2020-21. 2021-22,
2022-23 per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 2.500,00; c) in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori, maggiorate ope legis del
30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario”,
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo determinato con ultima sede di servizio il Liceo Scientifico Mancini di e di aver prestato servizio alle CP_1 dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti fino al termine delle CP_1 attività didattiche negli anni scolastici 2018-19 (dal 8.11.2018 al 30.06.2019), 2019-20
(dal 28/09/2019 al 30/06/2020), 2020-21 (dal 30/09/2020 al 30/06/2021), 2021-22
(dal 13/09/2021 al 30/06/2022) e nell'anno 2022-23 con una serie di contratti brevi a partire dal 29/09/2022 al 10/06/2023, c/o L'istituto magistrale liceo Publio Virgilio
Marone di . CP_1
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via
2 preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo e che la ricorrente non aveva dato prova di esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative relativamente agli anni pregressi. Eccepiva in ogni caso la prescrizione del diritto in relazione all'a.s.
2018/2019.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto all'anno scolastico 2022/2023, per tutto quanto esposto in punto di fatto e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con riguardo all'anno scolastico 2018/2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato
3 datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
4 In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili
5 dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_4 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali
6 sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
7 cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente, la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili concernenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa
8 applicarsi una regola pro rata temporis, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica
"annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita al giudizio e, nello specifico, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, è emerso che la docente ha stipulato contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per uno spezzone orario su posto “sostegno psicofisico” presso il
Liceo Paolo Emilio Imbriani con decorrenza dal 24.10.2024 e cessazione al 30.6.2025
(vedasi il contratto depositato il 29.10.2024).
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso altresì che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022 (vedasi i contratti in produzione di parte ricorrente e lo stato matricolare della ricorrente in produzione di parte resistente).
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
9 6. Né può condividersi la tesi di parte resistente secondo cui l'azione di adempimento in forma specifica per il riconoscimento del bonus carta docenti per gli anni pregressi sarebbe subordinato alla prova degli esborsi, tesi questa che non è corroborata ed anzi appare smentita dalla Corte di Cassazione, la quale, richiamando le argomentazioni già spese sul carattere continuativo del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento del corpo docente, ha ritenuto sussistente il presupposto per l'esercizio del diritto/dovere di formazione mediante attribuzione della Carta docente in tutti i casi in cui il richiedente non sia ancora fuoriuscito dal sistema scolastico, il che si traduce, per il personale precario, nella permanenza in servizio o nelle graduatorie.
Nemmeno convince la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione con riguardo al bonus oggetto di causa per l'a.s.
l'a.s. 2018/2019 sollevata dalla parte resistente, ne va rilevata la infondatezza, atteso che la menzionata sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte ha statuito, in punto di prescrizione, che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Pertanto, nel caso concreto, avendo la docente nell'anno 2018/2019 prestato servizio presso l'Istituto superiore A. Venturi di Modena con contratto dal giorno 8.11.2018 al
30.06.2019, il termine prescrizionale ha preso a decorrere dal giorno 8.11.2018, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità e la prescrizione è maturata in data 8.11.2023, sicché l'atto di diffida che la ricorrente ha inviato all'amministrazione in data 28.6.2023 ha interrotto il termine di prescrizione
10 quinquennale (vedasi la diffida consegnata via pec in data 28.6.2023 allegata sub 8 e sub 9 in produzione di parte ricorrente).
8. Diversamente non può essere accolta la domanda di parte ricorrente con riferimento alle supplenze ex art. 4, comma 3, legge 124/1997 per l'a.s. 2022/2023.
Per l'anno scolastico in questione, l'istante ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dallo stato matricolare e rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
Pertanto la stessa, relazione all'anno scolastico 2022/2023, non è stata destinataria di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche
(sino al 30.6), ponendosi la relativa fattispecie al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Si richiamano in argomento i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della
Corte di Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
“
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
11 Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la Carta
Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema
è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti
12 medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo “all'annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Le considerazioni della Corte appaiono condivisibili, tenuto conto che l'attribuzione della carta docenti è finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente, formazione che tuttavia deve avere ricadute positive sul sistema scolastico e sull'utenza e che quindi richiede la stabilità del rapporto lavorativo.
Il fine previsto dalla normativa sopra richiamata, infatti, è quello di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, duplice finalità questa che presuppone, se non l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quantomeno una certa stabilità dello stesso. Non avrebbe senso, la
13 valorizzazione della competenza professionale ove la prestazione sia meramente occasionale.
Il docente assunto per supplenze brevi e saltuarie non è equiparabile, sotto il profilo della continuità della prestazione, né al docente di ruolo né a quello nominato per l'intero anno scolastico (o, quantomeno, fino al termine delle attività didattiche): è infatti un lavoratore che viene individuato, secondo la legge, anche soltanto tramite le graduatorie di istituto per sopperire a carenze temporanee di personale. Non può quindi porsi un problema di disparità di trattamento tra le due figure (insegnante di ruolo e docente nominato per supplenze brevi e saltuarie) perché la formazione iniziale
è differente, solo il primo è stabilmente inserito nell'organico scolastico, mentre il secondo non ha un legame sufficientemente stabile per assicurare una continuità nello svolgimento dell'attività didattica che appare essere requisito indispensabile per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015.
9. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del CP_2 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
10. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante la novità, nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame. Inoltre, si ravvisa che la ricorrente si è attivata solo a seguito della pronuncia interna del Consiglio di Stato sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ordinanza VI Sezione del 18 maggio 2022 causa C-450/21 prima e della Corte di
Cassazione del 27.10.2023 poi, senza aver mai in precedenza domandato la concessione del bonus anche semplicemente con richiesta posta a protocollo nelle scuole ove prestava servizio, avendo inoltrato messa in mora all'amministrazione solo a giugno 2023. Si rileva, ancora, che il ha dato applicazione a una normativa CP_1 interna, presente nell'ordinamento italiano ora come allora, nonostante le interpretazioni cristallizzate negli autorevoli arresti giurisprudenziali, peraltro condivisi da questa Giudicante, di cui si è già dato conto nella parte motiva. Si rileva, infine, che le domande, così come formulate, non sono state accolte nella loro interezza.
P.Q.M.
14 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 704/2024 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 1.3.2024, ogni Parte_1 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di
[...]
all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione Parte_1 del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2.000,00# (euroduemila/00);
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 8.11.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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