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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 668/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri Magistrati
Dott. Gaetano Catalani Presidente
Dott.ssa Valeria La Battaglia Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Immacolata Iannuzziello (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale di quest'ultima in Pisticci (MT), via L. Ariosto n. 14; attrice nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
Immacolata Iannuzziello (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale di quest'ultima in Pisticci (MT), via L. Ariosto n. 14; convenuto
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._4
Grazia Anglona Campese (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio C.F._5 professionale di quest'ultima in Policoro (MT), via Salvador Allende n. 19; convenuta
e
1 RG n. 668/2018
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._6
Agnese Botti (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di C.F._7 quest'ultima in Roma, via Taranto n. 90; convenuta
(c.f.: ), Controparte_2 C.F._8 [...]
(c.f.: ) e Controparte_3 C.F._9 [...]
(c.f.: ), rappresentate e difese dall'avv. Luciano Natale CP_4 C.F._10
Vinci (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di C.F._11 quest'ultimo in Policoro (MT), via Medaglia D'Oro Sinisi n. 43; convenute
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._12
Rosanna Florio (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale C.F._12 di quest'ultima in Marconia di Pisticci (MT), via Liguria n. 18; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13/04/2018, adiva il Tribunale di Parte_1
Matera: in via principale, per l'accertamento della nullità del testamento olografo di
[...]
e l'apertura della successione legittima di questa, la declaratoria di indegnità a succedere Per_1 della figlia della de cuius ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., il riconoscimento del Parte_3 proprio diritto alla partecipazione all'eredità dei nonni e , in Parte_2 Persona_1 rappresentazione del padre premorto ai suoi genitori, e la divisione della Controparte_6 comunione ereditaria;
in subordine, per l'accertamento della lesione della sua quota di legittima con attribuzione della stessa.
A supporto delle richieste innanzi, riferiva: di essere erede legittima, unitamente al fratello , Pt_2 del padre deceduto l'08/05/2004, a sua volta figlio di Controparte_6 Parte_2 deceduto il 09/01/2011, e di , deceduta il 13/11/2011; di aver diritto, unitamente Persona_1 al fratello, ad essere chiamati all'eredità dei nonni in rappresentazione del loro genitore premorto, ai sensi dell'art. 467 c.c.; di essere stata esclusa, come il fratello, dalla eredità di questi congiunti,
2 RG n. 668/2018
come risultante dalle dichiarazioni di successione presentate da che il Controparte_1
09/02/2012, poi, aveva fatto pubblicare dal Notaio , in Parte_3 Persona_2
Treviglio, un presunto testamento olografo della , in cui ella era nominata erede di un Per_1 terreno sito in Pisticci località Scannaturco, identificato in catasto al foglio 131 part. 311.
Testamento a suo dire falso, perché la nonna era analfabeta, come risultante dall'atto di compravendita del 07/12/2006 (all. 7 fascicolo attrice) a Notaio in Bernalda rep. 0329 Per_3 racc. 3628 e dalle ricevute di riscossione dei buoni fruttiferi postali emesse da Cassa Depositi e
Prestiti il 15/11/2006 dinanzi ai testimoni e (all. 8 fascicolo Testimone_1 Testimone_2 attrice). quindi, aveva fabbricato o comunque utilizzato un testamento che Parte_3 sapeva essere falso;
facevano parte della massa ereditaria un terreno identificato in catasto al foglio
131 part. 389 e un immobile identificato in catasto al foglio 131 part. 915 sub 1, entrambi ubicati in Pisticci, nonché il saldo del libretto postale n. 000016700516 aperto presso l'Ufficio 93108 di
Marconia, pari ad euro 1.181,52
II.1. Il 30/07/2018 si costituiva con il patrocinio di un diverso difensore, Parte_2 associandosi in toto alle richieste e difese della sorella attrice.
II.2. Il 27/09/2018, invece, depositava la propria comparsa di costituzione Controparte_1 che, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancanza di corrispondenza tra l'oggetto della mediazione obbligatoria e la domanda proposta in questo giudizio. Nel merito: a) chiedeva primariamente di rigettare la domanda di parte attrice, in quanto il testamento della madre era autentico, avendo la donna imparato ad apporre la sua firma già dal
12/05/1986, come dimostrato dal libretto invalidi civili n. 05705501, firmato dalla stessa innanzi all'incaricato comunale che ne aveva attestato l'autenticità; inoltre la donna aveva imparato negli anni ha scrivere, seppure in maniera lenta, grazie al sostegno delle figlie e in particolar modo di
La circostanza non era nota né all'attrice né al fratello perché i due da oltre Parte_3 vent'anni non avevano più rapporti con il parentado paterno e con la nonna. Formulava, quindi, istanza di verificazione della firma della , chiedendo nel contempo l'esibizione della Per_1 scheda testamentaria originale. Inoltre, erroneamente l'attrice aveva proposto un'azione di nullità, dovendo, invece, proporre un'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento con ogni onere probatorio conseguenziale;
b) evidenziava che le somme residue sul libretto postale intestato ai coniugi era stato utilizzato da lei e dalla sorella per il Parte_4 Pt_3 pagamento delle utenze domestiche dell'appartamento in cui viveva l'anziana madre e per il
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pagamento delle spese di successione come da modello F23 allegato;
c) sosteneva che l'esclusione dalla dichiarazione di successione dell'attrice e del fratello era stata il frutto di un mero errore Contr materiale commesso dal a cui le sorelle si erano affidate per la successione dei Parte_3 genitori, non essendo contestata la qualità di eredi dei nipoti, entrambi figli del fratello premorto d) quanto alla domanda di riduzione per lesione di legittima, riferiva che il patrimonio CP_6 relitto alla data di morte della ammontava ad euro 22.000. A tale importo, tuttavia, Per_1 dovevano aggiungersi le due donazioni in denaro che la donna aveva fatto in favore dell'attrice e del fratello nel 2017 e cioè due buoni postali fruttiferi del valore di circa euro 3.800,00 ciascuno;
e) nella ricostruzione del patrimonio relitto, poi, dovevano considerarsi i debiti ereditari. Infatti, le figlie della , in misura paritaria, avevano sostenuto le spese relative ai funerali dei genitori Per_1 di euro 3.800,00 per la madre ed euro 1.250,00 per il padre, come da relative fatture allegate. Inoltre, sempre in misura paritaria avevano provveduto ad estinguere un debito del padre
[...] con la di ammontare pari ad euro 3.800,00. Complessivamente, quindi, Parte_2 CP_8 ammontavano ad euro 9.352,75 i debiti ereditari da detrarre dall'asse ereditario;
sicché, ove mai il testamento fosse stato ritenuto invalido, la quota spettante ad ogni erede sarebbe stata pari ad euro
2.892,46; f) poiché i nipoti avevano ricevuto in vita la donazione di cui innanzi, lesiva della quota di legittima a sé spettante, chiedeva la riduzione delle donazioni e la restituzione alla massa ereditaria da parte dei nipoti in solido della somma di euro 4.707,54, salva altra che fosse risultata all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
II.2.3. Seguivano le costituzioni in giudizio di:
- il 27/09/2018, che reiterava quelle della sorella e chiedeva, ove Parte_3 CP_1
mai fosse stata dichiarata indegna a succedere, che: alla successione della fossero Per_1 chiamati i suoi figli per rappresentazione , e , CP_9 CP_10 Controparte_11 evidenziando, altresì, di non aver ricevuto alcun indebito arricchimenti dall'utilizzazione del saldo sul libretto postale n. 000016700516, impiegate per il pagamento delle tasse di successione e le spese dei servizi dell'immobile in cui viveva la de cuius. In caso di invalidazione del testamento, in ogni caso, formulava domanda riconvenzionale di restituzione delle somme da lei anticipate a titolo di ICI, euro 1.854,32 (=euro 2.163,38 – la sua quota di euro 309,05). Chiedeva, poi, che nella ricostruzione dell'asse ereditario, al relictum (terreno e immobile in Pisticci, libretto postale n. 000016700516 di euro 1181,52 e libretto postale n. 000031086315 di euro 12,31) pari ad euro 22.000,00, come indicato da
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parte attrice, fossero sommate le donazioni fatte dalla in favore dei nipoti Per_1
e per euro 7.600,00 e, detratti debiti e spese sostenute per Pt_1 Parte_2
l'eredità pari ad euro 9.352,75 (spese funerarie euro 3.800,00 per ed euro 1.250,00 Per_1 per euro 502,75 per tasse di successione, estinzione debito del de Parte_2 cuius con di euro 3.800,00, euro 2.163,38 a titolo di Parte_2 CP_8
ICI), fosse ripartito in sette parti eguali, tanti quanti erano i figli della defunta, l'importo di euro 18.083,87 e attribuita a ciascuno la somma di euro 2.583,41. In ogni caso, essendo evidente la lesione della legittima, chiedeva la riduzione delle donazioni fatte dalla madre ai nipoti, con restituzione di questi alla massa ereditaria della somma complessiva di euro
5.016,99;
- e sempre il 27/09/2018, e in ultimo CP_2 CP_4 Controparte_3 [...]
il 17/10/2018, con difesa adesiva a quella delle sorelle ed CP_5 CP_1 Pt_3
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, a febbraio 2021 la causa veniva riassegnata allo scrivente Magistrato relatore-istruttore, che provvedeva all'ammissione dei mezzi di prova come da ordinanza dell'01/08/2022.
In corso di istruttoria, i convenuti depositavano le copie dei libretti fruttiferi di cui la , a Per_1 loro dire, aveva disposto in favore di e con prova del loro incasso Pt_1 Parte_2 da parte dei beneficiari.
All'esito dell'audizione dei testi, ritenuta la causa non bisognevole di ulteriore approfondimento, le parti erano invitate alla precisazione delle conclusioni per l'udienza del 27/01/2025. Autorizzato, quindi, il deposito di memorie conclusionali, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28/04/2025, tenutasi a trattazione scritta, in cui tutte le parti ribadivano le difese assunte come innanzi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni.
IV. Le domande formulate da e possono trovare accoglimento solo Pt_1 Parte_2 in parte per le ragioni di cui infra.
IV.1. Preliminarmente, si evidenzia che è fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda volta a far accertare la nullità del testamento e ad ottenere l'apertura della successione legittima della con declaratoria di indegnità a succedere di per aver utilizzato Per_1 Parte_3 scientemente un testamento falso.
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Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di e infatti, non è Pt_1 Parte_2
Contr sufficiente che i fatti storici siano simili nel procedimento di e nel giudizio civile, ma è necessario guardare alle domande che negli stessi sono state formulate.
È pacifico che in sede di mediazione i due fratelli abbiano avanzato solo la domanda di accertamento della lesione della loro quota di legittima, che presuppone la validità ed efficacia della disposizione testamentaria oggetto di contestazione, e di attribuzione della stessa. Sicché, tra quanto chiesto in via esclusiva in sede di mediazione e quanto formulato in via principale nel presente giudizio vi è una totale incompatibilità. E che si debba far riferimento alle domande giudiziali e non solo ai fatti sottesi alle stesse lo si ricava pacificamente dal dato testuale della norma dell'art. 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, che ha reintrodotta nell'ordinamento la mediazione civile, quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie, dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 ad opera della sentenza della Consulta n.
272/2012 per eccesso di delega: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione", quale "condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
Ora, la norma de qua prosegue stabilendo che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, deve fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Nonostante il tempestivo rilievo dei convenuti, il Tribunale non si è pronunciato su detto profilo problematico e non ha invitato l'attrice e il convenuto a pena di improcedibilità, ad integrare la mediazione Parte_2 anche in relazione alle ulteriori domande che hanno proposto in questo giudizio. A proposito preme evidenziare che, poiché è formalmente convenuto, la sua domanda Parte_2 riconvenzionale in parte qua si configurerebbe come eccentrica, perché andrebbe ad ampliare l'ambito della controversia rispetto ai limiti posti alla stessa in sede di esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla domanda principale.
Il decorso di sette anni dall'introduzione della causa impone a questa A.G. di pronunciarsi su tutte le domande proposte, rispetto alle quali l'istruttoria risulta completa, in quanto una mera pronuncia in rito determinerebbe un effetto contrario alla ratio legis della mediazione obbligatoria in materia di successione, che è quella di costituire “una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie” (così la relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010). «Ciò, al fine di preservare
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la "risorsa" della giurisdizione, nella "consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" (Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77).
Da ciò l'adozione degli istituti processuali diretti, in via preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo, quali le misure di Adr (Alternative dispute resolution), cui sono riconducibili le procedure di mediazione, la negoziazione assistita, il trasferimento della lite alla sede arbitrale;
nella stessa linea è la previsione generale del codice di rito civile, con gli artt. 185 e 185-bis c.p.c., relativi al tentativo di conciliazione ed alla formulazione della proposta di conciliazione da parte del giudice…La mediazione rientra tra le disposizioni "finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi - a loro volta preordinati al rilancio dell'economia - del miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e dell'accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile" (Corte cost. 18 aprile 2019, n. 97). "Si è al cospetto, pertanto, di un procedimento contraddistinto dall'obbligatorietà, che deve essere espletato, pena l'improcedibilità della domanda, prima dell'instaurazione di una lite giudiziaria. Esso, di conseguenza, condiziona, in determinate materie, l'esercizio del diritto di azione" (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10). L'istituto pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, specificamente "con finalità deflattiva" (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10 e 18 aprile 2019, n. 97, citt.). La mediazione, con l'auspicata conciliazione, delle controversie mira a transigere le liti, evitando, in tal modo, che il soggetto debba ottenere soddisfazione attraverso gli organi di giustizia, con elevati costi e tempi, che nocciono alla parte, come al sistema giudiziario nel suo complesso. Il fine, dunque, è l'auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all'organo apposito, in via stragiudiziale» (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 07/02/2024 n.3452).
Una mera pronuncia in rito non avrebbe, allo stato, alcun effetto di economizzare le risorse della giustizia ed anzi potenzialmente potrebbe determinare l'avvio di un ulteriore procedimento di ADR
e di una nuova causa, svuotando sostanzialmente di significato l'attività processuale espletata faticosamente in questo giudizio, che dovrebbe essere sostanzialmente duplicata e che è già idonea a definire nel merito ogni pretesa reciproca. Tanto sul «rilievo del principio generale di ragionevolezza delle restrizioni all'accesso al processo, in ispecie in comparazione con un reale effetto positivo dell'istituto conciliativo: ossia per gli scopi, ora ricordati, di non investire affatto il giudice della lite e di dare presto a questa soluzione stragiudiziale, nei limiti, quindi, in cui tale effetto positivo verosimilmente sussista, e non sia, invece, irragionevolmente ed inevitabilmente soppiantato da ritardi non più giustificabili, perché non idonei a realizzare détti scopi. Le previsioni ricordate ai punti precedenti hanno un'indubbia valenza sistematica, al fine dell'individuazione di un "appropriato meccanismo di coordinamento, ispirato alla considerazione necessariamente unitaria della vicenda sostanziale dedotta in giudizio e all'esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), senza vanificare, con inutili
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intralci, l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.)", secondo l'esigenza ravvisata dalla Corte costituzionale (Corte cost. 12 dicembre 2019, n. 266, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, secondo e terzo periodo, e 5, d.l. n. 132 del 2014). La Corte costituzionale da tempo rileva che, se simili strumenti
"tendono, infatti, ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l'adempimento di un onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso": proprio lo scongiurare "l'abuso... della giurisdizione, in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della "giurisdizione condizionata". Il principio di economia processuale, inteso come più efficace e pronta soluzione dei conflitti, ha solitamente fondato la rispondenza dei condizionamenti censurati alla previsione costituzionale del diritto di azione"
(Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82). In altre occasioni, la giurisprudenza costituzionale ha affermato la legittimità di quelle regole, che subordinano "l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano imposti oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale" (sent. 13 aprile 1977, n. 63), in particolare stabilendo che il tentativo di conciliazione riguardo alle cause agrarie non costituisce "adempimento vessatorio di difficile osservanza né un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore" (Corte cost. 21 gennaio 1988, n. 73). Per la Corte costituzionale, dunque, la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio. Le indicazioni del giudice delle leggi additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative: ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967, con riguardo alla conciliazione lavoristica). Analogamente, come ricorda anche la relazione del Massimario, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (intitolati, rispettivamente, "Diritto a un equo processo" e "Diritto a un ricorso effettivo"), oltre ad essere stato ribadito anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (intitolato "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"). Viene in rilievo anche l'art.
67, par. 4, TFUE, secondo il quale "l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziali ed extragiudiziali in materia civile". Con sentenza del 18 marzo
2010, C-317, C-318, C-319 e C-320, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha escluso che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1, comma 11, della l. n. 249/1997 confligga col diritto comunitario (in
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particolare, con l'art. 34 della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica), rimarcando come la conseguente restrizione ai diritti fondamentali degli utenti sia legittima, in quanto tesa al perseguimento di obiettivi di interesse generale e non sproporzionata rispetto a questi ultimi. Tutto quanto esposto indica l'esistenza un bilanciamento degli interessi, già operato dal legislatore positivo e confermato come legittimo dal giudice delle leggi: in quanto, se è vero che anche un ripetuto strumento conciliativo extragiudiziale potrebbe condurre, a volte, ad una soluzione favorevole della lite al secondo, al terzo o ulteriore tentativo, è pur vero che così si finirebbe per contraddire l'intento di rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata. Effetto deflattivo, ragionevole durata e divieto di inutili intralci sono, dunque, principi ampiamente presenti anche innanzi al giudice delle leggi. L'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 estende
a numerose materie la mediazione obbligatoria, al fine di evitare l'introduzione della lite ed assicurare una maggiore celerità al processo, non di ostacolarla oltre il ragionevole. …La mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è "contemperamento di interessi", con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di "esperimento" finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura» (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 07/02/2024 n.3452).
IV.2. Venendo, dunque, al merito della domanda principale di declaratoria di nullità del testamento della per difetto di forma, si osserva che l'art. 606 c.c., invocato, da e Per_1 Pt_1 [...] dispone che “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di Parte_2 testamento olografo ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso id testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma, il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine id cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”. Ebbene, la scheda testamentaria della versata in atti presenta tutti i requisiti di forma previsti della norma de Per_1 qua, perché è redatto, datato (07/07/2011) e sottoscritto dal testatore, salvo quanto si dirà appresso.
Poiché ciò che è contestato è, invece, l'autenticità dell'atto negoziale e, quindi, che esso sia stato scritto di pugno dalla defunta nonna, l'azione promossa va interpretata come di accertamento negativo della provenienza della scrittura da , nata a [...] il Persona_1
16/04/1934 e deceduta il 31/11/2011. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, «la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento
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negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del 17/11/2023
n. 31974).
Ebbene, è pacifico tra le parti che la de cuius non fosse scolarizzata;
è, invece, controverso che la donna avesse imparato a scrivere quantomeno il suo nome e cognome. Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di e non è dirimente che nel contratto Pt_1 Parte_2 di compravendita del 07/12/2006 rep. 9329 racc. 3628 e sui buoni fruttiferi riscossi nel 2006 (v. all.ti 7 e all. 8 fascicolo attrice), sia riportato che la fosse analfabeta, perché: a) il Notaio Per_1 ha semplicemente recepito la dichiarazione della donna;
a pag. 3 dell'atto, infatti, Persona_4 si legge che “ la signora mi dichiara di non poter sottoscrivere il presente atto perché analfabeta”. Persona_1
Come noto, le dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ufficiale, qual è certamente il suddetto Notaio, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento. Invece, la fede privilegiata non può essere attribuita ai giudizi valutativi o alla menzione di circostanze relative ad accadimenti avvenuti sì in presenza del pubblico ufficiale, ma che inevitabilmente coinvolgano i suoi apprezzamenti personali, perché, svolgendosi così repentinamente da non potere essere verificati e controllati secondo un metro obiettivo, sono mediati dall'occasionale percezione sensoriale del verbalizzante. Inoltre, «l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 04/07/2023 n.18848); b) identico discorso vale per quanto attiene ai buoni fruttiferi, in quanto l'addetto postale si è limitato a prendere atto del segno apposto dalla , Per_1 richiedendo la firma dei testimoni, ma non ha certificato le competenze linguistiche della beneficiaria.
Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione apposta sul libretto nominativo n. 05705501 del
29/04/1986 (v. all. 2 fascicolo, si evidenzia che la firma della risulta essere stata apposta Per_1 alla presenza del pubblico ufficiale, il quale ha così dichiarato “si certifica che la fotografia qui sotto applicata è quella del titolare del presente certificato e che la firma è stata apposta in mia presenza dal medesimo o da chi ne fa le veci”; poiché la sottoscrizione reca la dicitura “ , Persona_5 deve ritenersi che sia stata la defunta a firmarlo. Per le ragioni già riferite innanzi, che la firma in
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questione sia autentica e che sia stata apposta dalla de cuius è certo fino a querela di falso;
non essendo stata proposta detta querela da parte di e il documento deve Pt_1 Parte_2 ritenersi valido ed efficace in ordine alla riconducibilità alla persona di , nata a [...] Persona_1
Giorgio Lucano il 16/04/1934 e deceduta il 31/11/2011.
Nondimeno, la scheda testamentaria oggetto di contestazione deve ritenersi invalida, perché, al di là della circostanza che la de cuius avesse imparato a scrivere, seppure in uno stato embrionale, non
è emerso che la stessa avesse, altresì, imparato a leggere. Anche i testimoni che hanno riferito delle esercitazioni della donna nella riproduzione del suo nome e cognome, non hanno raccontato dell'acquisizione della capacità di leggere. Detta circostanza risulta dirimente nel caso di specie, perché il testamento olografo presuppone che la persona che lo rediga sappia, oltre che scrivere, anche leggere, altrimenti non potrebbe comprendere ciò che eventualmente dovesse pure essere in grado di riprodurre graficamente per imitazione. Essendo rimasto insuperata la circostanza dell'incapacità della di leggere, dato il suo certo analfabetismo originario, le ultime Per_1 volontà della donna avrebbero dovuto essere raccolte nella forma del testamento pubblico, che nel secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 603 c.c. prevede addirittura che “qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”. Essendo state violate le prescrizioni previste da detta norma, il testamento della è invalido. Per_1
Alla luce di ciò, deve ritenersi aperta la successione legittima di , nata a [...] Persona_1
Lucano il 16/04/1934 e deceduta il 31/11/2011, a cui sono chiamati i figli della donna oggi convenuti e, in rappresentazione del figlio premorto i nipoti Controparte_6 [...]
e tutti parti del processo che ci occupa, sicché è salvaguardato il Parte_1 Parte_2 principio del litisconsorzio necessario vigente in questa materia.
IV.2. Va rigettata la domanda di pronuncia della decadenza di dal diritto di Parte_3 succedere alla madre per indegnità ex art. 463 comma 1 n. 6 c.c.. Persona_1
«In tema di successioni, la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere salvo che l'indegno non provi di non aver offeso la volontà del de cuius dimostrando che il contenuto della disposizione testamentaria redatta corrisponda all'effettiva volontà del de cuius oppure non dimostri che il de cuius stesso aveva acconsentito alla redazione del testamento in sua vece. L'indegnità, operando quale come causa di esclusione dall'eredità, soggiace al termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno dell'apertura della successione» (v. Cassazione civile sez. VI ordinanza del 14/09/2020 n.19045).
11 RG n. 668/2018
Le figlie della de cuius (che avrebbero interesse, invece, a sostenere il contrario, per partecipare alla ripartizione del bene) hanno concordemente affermato che fosse volontà dell'anziana madre lasciare il deposito di contrada Scannaturco (Pisticci) alla figlia per ragioni affettive;
le Pt_3 dichiarazioni appaiono plausibili, considerato che:
1. della de cuius si sono occupate tutte le figlie ed in particolare 2. ammesso che un tempo la avesse manifestato Parte_3 Per_1
l'intenzione di lasciare detto bene al figlio circostanza indimostrata, appare poco CP_6 credibile che, a luglio 2011, avesse conservato detta volontà, visto che quello era prematuramente scomparso l'08/05/2004 e, per stessa ammissione dei nipoti (che al momento della perdita del padre avevano rispettivamente 18 e 17 anni e quindi potevano liberamente decidere di mantenere rapporti con la nonna), e avevano interrotto da anni i contatti con la Pt_1 Parte_2 famiglia di origine del padre e specificatamente con la de cuius; anzi, dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 23/03/2023 da madre dell'attrice e del fratello convenuto, è Testimone_3 emerso che, non solo non vi fosse una frequentazione di fatto, ma che, addirittura, ci fossero delle ragioni personali di astio e non già l'impedimento da parte delle figlie della , come Per_1 paventato dalla difesa attorea: “posso confermare le circostanze sopra richiamate fino a quando sono stata in buoni rapporti con mia suocera e quindi sino al 2004. Dopo quell'anno i nostri rapporti si sono incrinati e non ho più visto mia suocera” (v. verbale d'udienza del 23/03/2023).
Dalla comparazione della scrittura della scheda testamentaria oggetto di contestazione con la firma certa della ut supra detto, sembra che la mano che abbia redatto il testamento sia la stessa;
Per_1 né l'attrice né il fratello hanno fornito degli elementi tecnici di segno contrario e Pt_2 precisamente una consulenza tecnica di parte che evidenziasse caratteristiche del tratto di penna estranei alla persona che aveva sottoscritto il libretto nominativo del 1986; sicché allo stato, sarebbe stata esplorativa una consulenza grafologica volta ad acclarare se ci fosse o meno detta identità. Ad ogni modo, anche ove, disposta una ctu grafologica, fosse emersa l'apocrifia del testamento olografo in contestazione, essendo stata raggiunta la prova ex art. 2729 c.c. che la volontà della de cuius fosse verosimilmente quella ivi riportata, nessuna indegnità può rinvenirsi a carico di
[...]
la quale, quindi, deve partecipare alla successione legittima della madre. Parte_3
IV.3. In ordine, quindi, alla ripartizione dell'asse patrimoniale, si evidenzia che, le convenute sorelle hanno proposto azione di riduzione delle donazioni che e avrebbero Parte_3 Pt_1 Pt_2 ricevuto dalla , in caso di apertura della sua successione legittima, perché lesive della loro Per_1 quota di legittima.
12 RG n. 668/2018
A proposito preme chiarire che quando la successione riguarda i figli e i loro discendenti o il coniuge del de cuius, trova applicazione l'istituto della collazione ex art. 737 c.c., secondo cui “i figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”. Collazione che opera automaticamente senza necessità di apposita domanda, al momento dell'apertura della successione (v. ex multis
Cassazione civile sez. II sentenza n. 2272125/09/2018), e che prescinde dalla distinzione tra quota di legittima e quota disponibile.
Diverso istituto è quello della riduzione delle disposizioni testamentarie o donative lesive della quota di legittima, previsto dall'art. 553 c.c., che dispone, invece, che “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso dei legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564 c.c., quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o legati”.
Per i legittimari è, tuttavia, possibile riconoscere uno spazio di utilità dall'esperimento congiunto della collazione e dell'azione di riduzione in senso stretto, quando il de cuius abbia dispensato il legittimario donatario e il valore della donazione dispensata eccede la disponibile: in questo caso, infatti, l'eccedenza non è automaticamente soggetta a collazione, ma il donatario è esposto, per l'eccedenza, all'azione di riduzione (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del 08/10/2021
n.27377).
Nel caso che ci occupa, dal momento dell'apertura della successione legittima della , tutte Per_1 le odierne parti in causa erano tenute alla collazione delle donazioni ricevute dalla de cuius e, quindi, anche i discendenti del figlio e . Controparte_13 Pt_1 Pt_2
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di questi:
- ha chiesto a di rilasciare copia dei buoni emessi da Parte_3 Controparte_14
in favore dei nipoti. A detta richiesta, la società ha risposto fornendo la Persona_1 documentazione depositata nel fascicolo telematico in data 07/06/2023, che dimostra che:
a) detti buoni fruttiferi erano stati emessi dalla de cuius e non anche da questa con il defunto marito non fa menzione di altri intestatari;
b) i Parte_2 CP_14 beneficiari erano rispettivamente e che, essendo minori nel Pt_1 Parte_2
1988, erano stati affiancati sul titolo dal genitore esercente la patria potestà su di loro,
13 RG n. 668/2018
c) detti titoli di credito sono stati incassati l'11/02/2010, Persona_6 dai ragazzi con l'avallo della madre, genitore superstite, prima della morte della nonna, incassando un importo pari ad euro 2.250,25 cadauno. Le due donazioni indirette non sono state espressamente dispensate;
- nella riunione fittizia del patrimonio di , dunque, al relitto, stimato in euro Persona_1
22.000,00 dall'attrice e su cui tutte le altre parti convergono, vanno aggiunte le due donazioni suddette di euro 4.500,50, per l'importo complessivo di euro 26.500,50.
Da detto importo vanno detratti i debiti ereditari e le spese sostenute nell'interesse della massa ereditaria, che nel caso di specie sono state provate documentalmente in misura pari ad euro 9.352,75, come segue: • euro 502,75 con F23 da in data Controparte_1
25/07/2011 per la successione del padre (v. all. 3 fascicolo Parte_2 [...]
; • euro 3.800,00 per spese funerarie di corrisposte da CP_1 Persona_1 CP_1
e in due tranche di euro 2.500,00 il 18/11/2011 e di 1.300,00 il Controparte_5
22/11/2011 (v. all. 4 fascicolo;
• euro 1.250,00 per spese funerarie di Controparte_1 pagate da il 14/01/2011(v. all. 5 fascicolo Parte_2 Controparte_1 [...]
; • euro 3.800,00 per l'estinzione del debito residuo che il defunto CP_1 [...] aveva maturato nei confronti di – posizione debitoria NDG Parte_2 CP_8
600299111, versato da in data 11/05/2012 per l'adesione all'accordo di Controparte_1 ristrutturazione come da mandato sottoscritto dal stessa, quale erede di
[...]
l'01/06/2012; Parte_2
- la massa ereditaria alla data di apertura della successione della era, dunque, pari Per_1
ad euro 17.147,75 (= euro 26.500,50 relictum+donatum - euro 9.352,75 debiti e spese della massa). Poiché la defunta aveva avuto sette figli, la quota spettante a ciascun figlio era pari ad euro 2.449,69;
- poiché e hanno conseguito ciascuno una donazione di entità Pt_1 Parte_2
superiore a detto importo, devono restituire agli altri coeredi l'eccedenza pari ad euro
2.050,21 (=4500,50-2449,69), maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione della fino all'effettivo pagamento. Per_1
V. Attesa la soccombenza reciproca, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
14 RG n. 668/2018
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la nullità del testamento olografo di del 07/07/2011 Persona_1 per violazione dell'art. 603 ultimo comma c.c.;
DICHIARA aperta la successione legittima di , nata a [...] Persona_1 il 16/04/1934 e deceduta in Pisticci il 13/11/2011;
DICHIARA che sono chiamati all'eredità della suddetta i figli Per_1 Controparte_1 [...]
Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e nonché in rappresentazione del figlio premorto CP_4 Controparte_5 Persona_6
i figli di quest'ultimo e tutti come in atti generalizzati;
[...] Pt_1 Parte_2
RIGETTA la domanda di conseguimento della quota di legittima sull'eredità della Per_1 avanzata da e e quella di attribuzione di una quota del patrimonio Pt_1 Parte_2 relitto della nonna, avendo già conseguito per donazione un importo superiore;
accertatone il diritto, CONDANNA e alla restituzione alle altre parti Pt_1 Parte_2 del giudizio della somma complessiva di euro 2.050,21 (=4500,50-2449,69), in misura pari al 50% ciascuno, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione della fino all'effettivo pagamento;
Per_1
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti in causa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 14/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Gaetano Catalani
15 RG n. 668/2018
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. rel3ativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri Magistrati
Dott. Gaetano Catalani Presidente
Dott.ssa Valeria La Battaglia Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Immacolata Iannuzziello (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale di quest'ultima in Pisticci (MT), via L. Ariosto n. 14; attrice nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
Immacolata Iannuzziello (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale di quest'ultima in Pisticci (MT), via L. Ariosto n. 14; convenuto
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._4
Grazia Anglona Campese (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio C.F._5 professionale di quest'ultima in Policoro (MT), via Salvador Allende n. 19; convenuta
e
1 RG n. 668/2018
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._6
Agnese Botti (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di C.F._7 quest'ultima in Roma, via Taranto n. 90; convenuta
(c.f.: ), Controparte_2 C.F._8 [...]
(c.f.: ) e Controparte_3 C.F._9 [...]
(c.f.: ), rappresentate e difese dall'avv. Luciano Natale CP_4 C.F._10
Vinci (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di C.F._11 quest'ultimo in Policoro (MT), via Medaglia D'Oro Sinisi n. 43; convenute
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._12
Rosanna Florio (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale C.F._12 di quest'ultima in Marconia di Pisticci (MT), via Liguria n. 18; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13/04/2018, adiva il Tribunale di Parte_1
Matera: in via principale, per l'accertamento della nullità del testamento olografo di
[...]
e l'apertura della successione legittima di questa, la declaratoria di indegnità a succedere Per_1 della figlia della de cuius ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., il riconoscimento del Parte_3 proprio diritto alla partecipazione all'eredità dei nonni e , in Parte_2 Persona_1 rappresentazione del padre premorto ai suoi genitori, e la divisione della Controparte_6 comunione ereditaria;
in subordine, per l'accertamento della lesione della sua quota di legittima con attribuzione della stessa.
A supporto delle richieste innanzi, riferiva: di essere erede legittima, unitamente al fratello , Pt_2 del padre deceduto l'08/05/2004, a sua volta figlio di Controparte_6 Parte_2 deceduto il 09/01/2011, e di , deceduta il 13/11/2011; di aver diritto, unitamente Persona_1 al fratello, ad essere chiamati all'eredità dei nonni in rappresentazione del loro genitore premorto, ai sensi dell'art. 467 c.c.; di essere stata esclusa, come il fratello, dalla eredità di questi congiunti,
2 RG n. 668/2018
come risultante dalle dichiarazioni di successione presentate da che il Controparte_1
09/02/2012, poi, aveva fatto pubblicare dal Notaio , in Parte_3 Persona_2
Treviglio, un presunto testamento olografo della , in cui ella era nominata erede di un Per_1 terreno sito in Pisticci località Scannaturco, identificato in catasto al foglio 131 part. 311.
Testamento a suo dire falso, perché la nonna era analfabeta, come risultante dall'atto di compravendita del 07/12/2006 (all. 7 fascicolo attrice) a Notaio in Bernalda rep. 0329 Per_3 racc. 3628 e dalle ricevute di riscossione dei buoni fruttiferi postali emesse da Cassa Depositi e
Prestiti il 15/11/2006 dinanzi ai testimoni e (all. 8 fascicolo Testimone_1 Testimone_2 attrice). quindi, aveva fabbricato o comunque utilizzato un testamento che Parte_3 sapeva essere falso;
facevano parte della massa ereditaria un terreno identificato in catasto al foglio
131 part. 389 e un immobile identificato in catasto al foglio 131 part. 915 sub 1, entrambi ubicati in Pisticci, nonché il saldo del libretto postale n. 000016700516 aperto presso l'Ufficio 93108 di
Marconia, pari ad euro 1.181,52
II.1. Il 30/07/2018 si costituiva con il patrocinio di un diverso difensore, Parte_2 associandosi in toto alle richieste e difese della sorella attrice.
II.2. Il 27/09/2018, invece, depositava la propria comparsa di costituzione Controparte_1 che, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancanza di corrispondenza tra l'oggetto della mediazione obbligatoria e la domanda proposta in questo giudizio. Nel merito: a) chiedeva primariamente di rigettare la domanda di parte attrice, in quanto il testamento della madre era autentico, avendo la donna imparato ad apporre la sua firma già dal
12/05/1986, come dimostrato dal libretto invalidi civili n. 05705501, firmato dalla stessa innanzi all'incaricato comunale che ne aveva attestato l'autenticità; inoltre la donna aveva imparato negli anni ha scrivere, seppure in maniera lenta, grazie al sostegno delle figlie e in particolar modo di
La circostanza non era nota né all'attrice né al fratello perché i due da oltre Parte_3 vent'anni non avevano più rapporti con il parentado paterno e con la nonna. Formulava, quindi, istanza di verificazione della firma della , chiedendo nel contempo l'esibizione della Per_1 scheda testamentaria originale. Inoltre, erroneamente l'attrice aveva proposto un'azione di nullità, dovendo, invece, proporre un'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento con ogni onere probatorio conseguenziale;
b) evidenziava che le somme residue sul libretto postale intestato ai coniugi era stato utilizzato da lei e dalla sorella per il Parte_4 Pt_3 pagamento delle utenze domestiche dell'appartamento in cui viveva l'anziana madre e per il
3 RG n. 668/2018
pagamento delle spese di successione come da modello F23 allegato;
c) sosteneva che l'esclusione dalla dichiarazione di successione dell'attrice e del fratello era stata il frutto di un mero errore Contr materiale commesso dal a cui le sorelle si erano affidate per la successione dei Parte_3 genitori, non essendo contestata la qualità di eredi dei nipoti, entrambi figli del fratello premorto d) quanto alla domanda di riduzione per lesione di legittima, riferiva che il patrimonio CP_6 relitto alla data di morte della ammontava ad euro 22.000. A tale importo, tuttavia, Per_1 dovevano aggiungersi le due donazioni in denaro che la donna aveva fatto in favore dell'attrice e del fratello nel 2017 e cioè due buoni postali fruttiferi del valore di circa euro 3.800,00 ciascuno;
e) nella ricostruzione del patrimonio relitto, poi, dovevano considerarsi i debiti ereditari. Infatti, le figlie della , in misura paritaria, avevano sostenuto le spese relative ai funerali dei genitori Per_1 di euro 3.800,00 per la madre ed euro 1.250,00 per il padre, come da relative fatture allegate. Inoltre, sempre in misura paritaria avevano provveduto ad estinguere un debito del padre
[...] con la di ammontare pari ad euro 3.800,00. Complessivamente, quindi, Parte_2 CP_8 ammontavano ad euro 9.352,75 i debiti ereditari da detrarre dall'asse ereditario;
sicché, ove mai il testamento fosse stato ritenuto invalido, la quota spettante ad ogni erede sarebbe stata pari ad euro
2.892,46; f) poiché i nipoti avevano ricevuto in vita la donazione di cui innanzi, lesiva della quota di legittima a sé spettante, chiedeva la riduzione delle donazioni e la restituzione alla massa ereditaria da parte dei nipoti in solido della somma di euro 4.707,54, salva altra che fosse risultata all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
II.2.3. Seguivano le costituzioni in giudizio di:
- il 27/09/2018, che reiterava quelle della sorella e chiedeva, ove Parte_3 CP_1
mai fosse stata dichiarata indegna a succedere, che: alla successione della fossero Per_1 chiamati i suoi figli per rappresentazione , e , CP_9 CP_10 Controparte_11 evidenziando, altresì, di non aver ricevuto alcun indebito arricchimenti dall'utilizzazione del saldo sul libretto postale n. 000016700516, impiegate per il pagamento delle tasse di successione e le spese dei servizi dell'immobile in cui viveva la de cuius. In caso di invalidazione del testamento, in ogni caso, formulava domanda riconvenzionale di restituzione delle somme da lei anticipate a titolo di ICI, euro 1.854,32 (=euro 2.163,38 – la sua quota di euro 309,05). Chiedeva, poi, che nella ricostruzione dell'asse ereditario, al relictum (terreno e immobile in Pisticci, libretto postale n. 000016700516 di euro 1181,52 e libretto postale n. 000031086315 di euro 12,31) pari ad euro 22.000,00, come indicato da
4 RG n. 668/2018
parte attrice, fossero sommate le donazioni fatte dalla in favore dei nipoti Per_1
e per euro 7.600,00 e, detratti debiti e spese sostenute per Pt_1 Parte_2
l'eredità pari ad euro 9.352,75 (spese funerarie euro 3.800,00 per ed euro 1.250,00 Per_1 per euro 502,75 per tasse di successione, estinzione debito del de Parte_2 cuius con di euro 3.800,00, euro 2.163,38 a titolo di Parte_2 CP_8
ICI), fosse ripartito in sette parti eguali, tanti quanti erano i figli della defunta, l'importo di euro 18.083,87 e attribuita a ciascuno la somma di euro 2.583,41. In ogni caso, essendo evidente la lesione della legittima, chiedeva la riduzione delle donazioni fatte dalla madre ai nipoti, con restituzione di questi alla massa ereditaria della somma complessiva di euro
5.016,99;
- e sempre il 27/09/2018, e in ultimo CP_2 CP_4 Controparte_3 [...]
il 17/10/2018, con difesa adesiva a quella delle sorelle ed CP_5 CP_1 Pt_3
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, a febbraio 2021 la causa veniva riassegnata allo scrivente Magistrato relatore-istruttore, che provvedeva all'ammissione dei mezzi di prova come da ordinanza dell'01/08/2022.
In corso di istruttoria, i convenuti depositavano le copie dei libretti fruttiferi di cui la , a Per_1 loro dire, aveva disposto in favore di e con prova del loro incasso Pt_1 Parte_2 da parte dei beneficiari.
All'esito dell'audizione dei testi, ritenuta la causa non bisognevole di ulteriore approfondimento, le parti erano invitate alla precisazione delle conclusioni per l'udienza del 27/01/2025. Autorizzato, quindi, il deposito di memorie conclusionali, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28/04/2025, tenutasi a trattazione scritta, in cui tutte le parti ribadivano le difese assunte come innanzi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni.
IV. Le domande formulate da e possono trovare accoglimento solo Pt_1 Parte_2 in parte per le ragioni di cui infra.
IV.1. Preliminarmente, si evidenzia che è fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda volta a far accertare la nullità del testamento e ad ottenere l'apertura della successione legittima della con declaratoria di indegnità a succedere di per aver utilizzato Per_1 Parte_3 scientemente un testamento falso.
5 RG n. 668/2018
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di e infatti, non è Pt_1 Parte_2
Contr sufficiente che i fatti storici siano simili nel procedimento di e nel giudizio civile, ma è necessario guardare alle domande che negli stessi sono state formulate.
È pacifico che in sede di mediazione i due fratelli abbiano avanzato solo la domanda di accertamento della lesione della loro quota di legittima, che presuppone la validità ed efficacia della disposizione testamentaria oggetto di contestazione, e di attribuzione della stessa. Sicché, tra quanto chiesto in via esclusiva in sede di mediazione e quanto formulato in via principale nel presente giudizio vi è una totale incompatibilità. E che si debba far riferimento alle domande giudiziali e non solo ai fatti sottesi alle stesse lo si ricava pacificamente dal dato testuale della norma dell'art. 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, che ha reintrodotta nell'ordinamento la mediazione civile, quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie, dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 ad opera della sentenza della Consulta n.
272/2012 per eccesso di delega: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione", quale "condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
Ora, la norma de qua prosegue stabilendo che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, deve fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Nonostante il tempestivo rilievo dei convenuti, il Tribunale non si è pronunciato su detto profilo problematico e non ha invitato l'attrice e il convenuto a pena di improcedibilità, ad integrare la mediazione Parte_2 anche in relazione alle ulteriori domande che hanno proposto in questo giudizio. A proposito preme evidenziare che, poiché è formalmente convenuto, la sua domanda Parte_2 riconvenzionale in parte qua si configurerebbe come eccentrica, perché andrebbe ad ampliare l'ambito della controversia rispetto ai limiti posti alla stessa in sede di esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla domanda principale.
Il decorso di sette anni dall'introduzione della causa impone a questa A.G. di pronunciarsi su tutte le domande proposte, rispetto alle quali l'istruttoria risulta completa, in quanto una mera pronuncia in rito determinerebbe un effetto contrario alla ratio legis della mediazione obbligatoria in materia di successione, che è quella di costituire “una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie” (così la relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010). «Ciò, al fine di preservare
6 RG n. 668/2018
la "risorsa" della giurisdizione, nella "consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" (Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77).
Da ciò l'adozione degli istituti processuali diretti, in via preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo, quali le misure di Adr (Alternative dispute resolution), cui sono riconducibili le procedure di mediazione, la negoziazione assistita, il trasferimento della lite alla sede arbitrale;
nella stessa linea è la previsione generale del codice di rito civile, con gli artt. 185 e 185-bis c.p.c., relativi al tentativo di conciliazione ed alla formulazione della proposta di conciliazione da parte del giudice…La mediazione rientra tra le disposizioni "finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi - a loro volta preordinati al rilancio dell'economia - del miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e dell'accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile" (Corte cost. 18 aprile 2019, n. 97). "Si è al cospetto, pertanto, di un procedimento contraddistinto dall'obbligatorietà, che deve essere espletato, pena l'improcedibilità della domanda, prima dell'instaurazione di una lite giudiziaria. Esso, di conseguenza, condiziona, in determinate materie, l'esercizio del diritto di azione" (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10). L'istituto pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, specificamente "con finalità deflattiva" (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10 e 18 aprile 2019, n. 97, citt.). La mediazione, con l'auspicata conciliazione, delle controversie mira a transigere le liti, evitando, in tal modo, che il soggetto debba ottenere soddisfazione attraverso gli organi di giustizia, con elevati costi e tempi, che nocciono alla parte, come al sistema giudiziario nel suo complesso. Il fine, dunque, è l'auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all'organo apposito, in via stragiudiziale» (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 07/02/2024 n.3452).
Una mera pronuncia in rito non avrebbe, allo stato, alcun effetto di economizzare le risorse della giustizia ed anzi potenzialmente potrebbe determinare l'avvio di un ulteriore procedimento di ADR
e di una nuova causa, svuotando sostanzialmente di significato l'attività processuale espletata faticosamente in questo giudizio, che dovrebbe essere sostanzialmente duplicata e che è già idonea a definire nel merito ogni pretesa reciproca. Tanto sul «rilievo del principio generale di ragionevolezza delle restrizioni all'accesso al processo, in ispecie in comparazione con un reale effetto positivo dell'istituto conciliativo: ossia per gli scopi, ora ricordati, di non investire affatto il giudice della lite e di dare presto a questa soluzione stragiudiziale, nei limiti, quindi, in cui tale effetto positivo verosimilmente sussista, e non sia, invece, irragionevolmente ed inevitabilmente soppiantato da ritardi non più giustificabili, perché non idonei a realizzare détti scopi. Le previsioni ricordate ai punti precedenti hanno un'indubbia valenza sistematica, al fine dell'individuazione di un "appropriato meccanismo di coordinamento, ispirato alla considerazione necessariamente unitaria della vicenda sostanziale dedotta in giudizio e all'esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), senza vanificare, con inutili
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intralci, l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.)", secondo l'esigenza ravvisata dalla Corte costituzionale (Corte cost. 12 dicembre 2019, n. 266, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, secondo e terzo periodo, e 5, d.l. n. 132 del 2014). La Corte costituzionale da tempo rileva che, se simili strumenti
"tendono, infatti, ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l'adempimento di un onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso": proprio lo scongiurare "l'abuso... della giurisdizione, in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della "giurisdizione condizionata". Il principio di economia processuale, inteso come più efficace e pronta soluzione dei conflitti, ha solitamente fondato la rispondenza dei condizionamenti censurati alla previsione costituzionale del diritto di azione"
(Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82). In altre occasioni, la giurisprudenza costituzionale ha affermato la legittimità di quelle regole, che subordinano "l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano imposti oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale" (sent. 13 aprile 1977, n. 63), in particolare stabilendo che il tentativo di conciliazione riguardo alle cause agrarie non costituisce "adempimento vessatorio di difficile osservanza né un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore" (Corte cost. 21 gennaio 1988, n. 73). Per la Corte costituzionale, dunque, la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio. Le indicazioni del giudice delle leggi additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative: ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata (Cass. 21 gennaio 2004, n. 967, con riguardo alla conciliazione lavoristica). Analogamente, come ricorda anche la relazione del Massimario, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (intitolati, rispettivamente, "Diritto a un equo processo" e "Diritto a un ricorso effettivo"), oltre ad essere stato ribadito anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (intitolato "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"). Viene in rilievo anche l'art.
67, par. 4, TFUE, secondo il quale "l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziali ed extragiudiziali in materia civile". Con sentenza del 18 marzo
2010, C-317, C-318, C-319 e C-320, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha escluso che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1, comma 11, della l. n. 249/1997 confligga col diritto comunitario (in
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particolare, con l'art. 34 della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica), rimarcando come la conseguente restrizione ai diritti fondamentali degli utenti sia legittima, in quanto tesa al perseguimento di obiettivi di interesse generale e non sproporzionata rispetto a questi ultimi. Tutto quanto esposto indica l'esistenza un bilanciamento degli interessi, già operato dal legislatore positivo e confermato come legittimo dal giudice delle leggi: in quanto, se è vero che anche un ripetuto strumento conciliativo extragiudiziale potrebbe condurre, a volte, ad una soluzione favorevole della lite al secondo, al terzo o ulteriore tentativo, è pur vero che così si finirebbe per contraddire l'intento di rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata. Effetto deflattivo, ragionevole durata e divieto di inutili intralci sono, dunque, principi ampiamente presenti anche innanzi al giudice delle leggi. L'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 estende
a numerose materie la mediazione obbligatoria, al fine di evitare l'introduzione della lite ed assicurare una maggiore celerità al processo, non di ostacolarla oltre il ragionevole. …La mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è "contemperamento di interessi", con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di "esperimento" finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura» (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 07/02/2024 n.3452).
IV.2. Venendo, dunque, al merito della domanda principale di declaratoria di nullità del testamento della per difetto di forma, si osserva che l'art. 606 c.c., invocato, da e Per_1 Pt_1 [...] dispone che “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di Parte_2 testamento olografo ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso id testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma, il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine id cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”. Ebbene, la scheda testamentaria della versata in atti presenta tutti i requisiti di forma previsti della norma de Per_1 qua, perché è redatto, datato (07/07/2011) e sottoscritto dal testatore, salvo quanto si dirà appresso.
Poiché ciò che è contestato è, invece, l'autenticità dell'atto negoziale e, quindi, che esso sia stato scritto di pugno dalla defunta nonna, l'azione promossa va interpretata come di accertamento negativo della provenienza della scrittura da , nata a [...] il Persona_1
16/04/1934 e deceduta il 31/11/2011. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, «la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento
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negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del 17/11/2023
n. 31974).
Ebbene, è pacifico tra le parti che la de cuius non fosse scolarizzata;
è, invece, controverso che la donna avesse imparato a scrivere quantomeno il suo nome e cognome. Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di e non è dirimente che nel contratto Pt_1 Parte_2 di compravendita del 07/12/2006 rep. 9329 racc. 3628 e sui buoni fruttiferi riscossi nel 2006 (v. all.ti 7 e all. 8 fascicolo attrice), sia riportato che la fosse analfabeta, perché: a) il Notaio Per_1 ha semplicemente recepito la dichiarazione della donna;
a pag. 3 dell'atto, infatti, Persona_4 si legge che “ la signora mi dichiara di non poter sottoscrivere il presente atto perché analfabeta”. Persona_1
Come noto, le dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ufficiale, qual è certamente il suddetto Notaio, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento. Invece, la fede privilegiata non può essere attribuita ai giudizi valutativi o alla menzione di circostanze relative ad accadimenti avvenuti sì in presenza del pubblico ufficiale, ma che inevitabilmente coinvolgano i suoi apprezzamenti personali, perché, svolgendosi così repentinamente da non potere essere verificati e controllati secondo un metro obiettivo, sono mediati dall'occasionale percezione sensoriale del verbalizzante. Inoltre, «l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 04/07/2023 n.18848); b) identico discorso vale per quanto attiene ai buoni fruttiferi, in quanto l'addetto postale si è limitato a prendere atto del segno apposto dalla , Per_1 richiedendo la firma dei testimoni, ma non ha certificato le competenze linguistiche della beneficiaria.
Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione apposta sul libretto nominativo n. 05705501 del
29/04/1986 (v. all. 2 fascicolo, si evidenzia che la firma della risulta essere stata apposta Per_1 alla presenza del pubblico ufficiale, il quale ha così dichiarato “si certifica che la fotografia qui sotto applicata è quella del titolare del presente certificato e che la firma è stata apposta in mia presenza dal medesimo o da chi ne fa le veci”; poiché la sottoscrizione reca la dicitura “ , Persona_5 deve ritenersi che sia stata la defunta a firmarlo. Per le ragioni già riferite innanzi, che la firma in
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questione sia autentica e che sia stata apposta dalla de cuius è certo fino a querela di falso;
non essendo stata proposta detta querela da parte di e il documento deve Pt_1 Parte_2 ritenersi valido ed efficace in ordine alla riconducibilità alla persona di , nata a [...] Persona_1
Giorgio Lucano il 16/04/1934 e deceduta il 31/11/2011.
Nondimeno, la scheda testamentaria oggetto di contestazione deve ritenersi invalida, perché, al di là della circostanza che la de cuius avesse imparato a scrivere, seppure in uno stato embrionale, non
è emerso che la stessa avesse, altresì, imparato a leggere. Anche i testimoni che hanno riferito delle esercitazioni della donna nella riproduzione del suo nome e cognome, non hanno raccontato dell'acquisizione della capacità di leggere. Detta circostanza risulta dirimente nel caso di specie, perché il testamento olografo presuppone che la persona che lo rediga sappia, oltre che scrivere, anche leggere, altrimenti non potrebbe comprendere ciò che eventualmente dovesse pure essere in grado di riprodurre graficamente per imitazione. Essendo rimasto insuperata la circostanza dell'incapacità della di leggere, dato il suo certo analfabetismo originario, le ultime Per_1 volontà della donna avrebbero dovuto essere raccolte nella forma del testamento pubblico, che nel secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 603 c.c. prevede addirittura che “qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”. Essendo state violate le prescrizioni previste da detta norma, il testamento della è invalido. Per_1
Alla luce di ciò, deve ritenersi aperta la successione legittima di , nata a [...] Persona_1
Lucano il 16/04/1934 e deceduta il 31/11/2011, a cui sono chiamati i figli della donna oggi convenuti e, in rappresentazione del figlio premorto i nipoti Controparte_6 [...]
e tutti parti del processo che ci occupa, sicché è salvaguardato il Parte_1 Parte_2 principio del litisconsorzio necessario vigente in questa materia.
IV.2. Va rigettata la domanda di pronuncia della decadenza di dal diritto di Parte_3 succedere alla madre per indegnità ex art. 463 comma 1 n. 6 c.c.. Persona_1
«In tema di successioni, la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere salvo che l'indegno non provi di non aver offeso la volontà del de cuius dimostrando che il contenuto della disposizione testamentaria redatta corrisponda all'effettiva volontà del de cuius oppure non dimostri che il de cuius stesso aveva acconsentito alla redazione del testamento in sua vece. L'indegnità, operando quale come causa di esclusione dall'eredità, soggiace al termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno dell'apertura della successione» (v. Cassazione civile sez. VI ordinanza del 14/09/2020 n.19045).
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Le figlie della de cuius (che avrebbero interesse, invece, a sostenere il contrario, per partecipare alla ripartizione del bene) hanno concordemente affermato che fosse volontà dell'anziana madre lasciare il deposito di contrada Scannaturco (Pisticci) alla figlia per ragioni affettive;
le Pt_3 dichiarazioni appaiono plausibili, considerato che:
1. della de cuius si sono occupate tutte le figlie ed in particolare 2. ammesso che un tempo la avesse manifestato Parte_3 Per_1
l'intenzione di lasciare detto bene al figlio circostanza indimostrata, appare poco CP_6 credibile che, a luglio 2011, avesse conservato detta volontà, visto che quello era prematuramente scomparso l'08/05/2004 e, per stessa ammissione dei nipoti (che al momento della perdita del padre avevano rispettivamente 18 e 17 anni e quindi potevano liberamente decidere di mantenere rapporti con la nonna), e avevano interrotto da anni i contatti con la Pt_1 Parte_2 famiglia di origine del padre e specificatamente con la de cuius; anzi, dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 23/03/2023 da madre dell'attrice e del fratello convenuto, è Testimone_3 emerso che, non solo non vi fosse una frequentazione di fatto, ma che, addirittura, ci fossero delle ragioni personali di astio e non già l'impedimento da parte delle figlie della , come Per_1 paventato dalla difesa attorea: “posso confermare le circostanze sopra richiamate fino a quando sono stata in buoni rapporti con mia suocera e quindi sino al 2004. Dopo quell'anno i nostri rapporti si sono incrinati e non ho più visto mia suocera” (v. verbale d'udienza del 23/03/2023).
Dalla comparazione della scrittura della scheda testamentaria oggetto di contestazione con la firma certa della ut supra detto, sembra che la mano che abbia redatto il testamento sia la stessa;
Per_1 né l'attrice né il fratello hanno fornito degli elementi tecnici di segno contrario e Pt_2 precisamente una consulenza tecnica di parte che evidenziasse caratteristiche del tratto di penna estranei alla persona che aveva sottoscritto il libretto nominativo del 1986; sicché allo stato, sarebbe stata esplorativa una consulenza grafologica volta ad acclarare se ci fosse o meno detta identità. Ad ogni modo, anche ove, disposta una ctu grafologica, fosse emersa l'apocrifia del testamento olografo in contestazione, essendo stata raggiunta la prova ex art. 2729 c.c. che la volontà della de cuius fosse verosimilmente quella ivi riportata, nessuna indegnità può rinvenirsi a carico di
[...]
la quale, quindi, deve partecipare alla successione legittima della madre. Parte_3
IV.3. In ordine, quindi, alla ripartizione dell'asse patrimoniale, si evidenzia che, le convenute sorelle hanno proposto azione di riduzione delle donazioni che e avrebbero Parte_3 Pt_1 Pt_2 ricevuto dalla , in caso di apertura della sua successione legittima, perché lesive della loro Per_1 quota di legittima.
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A proposito preme chiarire che quando la successione riguarda i figli e i loro discendenti o il coniuge del de cuius, trova applicazione l'istituto della collazione ex art. 737 c.c., secondo cui “i figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”. Collazione che opera automaticamente senza necessità di apposita domanda, al momento dell'apertura della successione (v. ex multis
Cassazione civile sez. II sentenza n. 2272125/09/2018), e che prescinde dalla distinzione tra quota di legittima e quota disponibile.
Diverso istituto è quello della riduzione delle disposizioni testamentarie o donative lesive della quota di legittima, previsto dall'art. 553 c.c., che dispone, invece, che “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso dei legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564 c.c., quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o legati”.
Per i legittimari è, tuttavia, possibile riconoscere uno spazio di utilità dall'esperimento congiunto della collazione e dell'azione di riduzione in senso stretto, quando il de cuius abbia dispensato il legittimario donatario e il valore della donazione dispensata eccede la disponibile: in questo caso, infatti, l'eccedenza non è automaticamente soggetta a collazione, ma il donatario è esposto, per l'eccedenza, all'azione di riduzione (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del 08/10/2021
n.27377).
Nel caso che ci occupa, dal momento dell'apertura della successione legittima della , tutte Per_1 le odierne parti in causa erano tenute alla collazione delle donazioni ricevute dalla de cuius e, quindi, anche i discendenti del figlio e . Controparte_13 Pt_1 Pt_2
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di questi:
- ha chiesto a di rilasciare copia dei buoni emessi da Parte_3 Controparte_14
in favore dei nipoti. A detta richiesta, la società ha risposto fornendo la Persona_1 documentazione depositata nel fascicolo telematico in data 07/06/2023, che dimostra che:
a) detti buoni fruttiferi erano stati emessi dalla de cuius e non anche da questa con il defunto marito non fa menzione di altri intestatari;
b) i Parte_2 CP_14 beneficiari erano rispettivamente e che, essendo minori nel Pt_1 Parte_2
1988, erano stati affiancati sul titolo dal genitore esercente la patria potestà su di loro,
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c) detti titoli di credito sono stati incassati l'11/02/2010, Persona_6 dai ragazzi con l'avallo della madre, genitore superstite, prima della morte della nonna, incassando un importo pari ad euro 2.250,25 cadauno. Le due donazioni indirette non sono state espressamente dispensate;
- nella riunione fittizia del patrimonio di , dunque, al relitto, stimato in euro Persona_1
22.000,00 dall'attrice e su cui tutte le altre parti convergono, vanno aggiunte le due donazioni suddette di euro 4.500,50, per l'importo complessivo di euro 26.500,50.
Da detto importo vanno detratti i debiti ereditari e le spese sostenute nell'interesse della massa ereditaria, che nel caso di specie sono state provate documentalmente in misura pari ad euro 9.352,75, come segue: • euro 502,75 con F23 da in data Controparte_1
25/07/2011 per la successione del padre (v. all. 3 fascicolo Parte_2 [...]
; • euro 3.800,00 per spese funerarie di corrisposte da CP_1 Persona_1 CP_1
e in due tranche di euro 2.500,00 il 18/11/2011 e di 1.300,00 il Controparte_5
22/11/2011 (v. all. 4 fascicolo;
• euro 1.250,00 per spese funerarie di Controparte_1 pagate da il 14/01/2011(v. all. 5 fascicolo Parte_2 Controparte_1 [...]
; • euro 3.800,00 per l'estinzione del debito residuo che il defunto CP_1 [...] aveva maturato nei confronti di – posizione debitoria NDG Parte_2 CP_8
600299111, versato da in data 11/05/2012 per l'adesione all'accordo di Controparte_1 ristrutturazione come da mandato sottoscritto dal stessa, quale erede di
[...]
l'01/06/2012; Parte_2
- la massa ereditaria alla data di apertura della successione della era, dunque, pari Per_1
ad euro 17.147,75 (= euro 26.500,50 relictum+donatum - euro 9.352,75 debiti e spese della massa). Poiché la defunta aveva avuto sette figli, la quota spettante a ciascun figlio era pari ad euro 2.449,69;
- poiché e hanno conseguito ciascuno una donazione di entità Pt_1 Parte_2
superiore a detto importo, devono restituire agli altri coeredi l'eccedenza pari ad euro
2.050,21 (=4500,50-2449,69), maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione della fino all'effettivo pagamento. Per_1
V. Attesa la soccombenza reciproca, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
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disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la nullità del testamento olografo di del 07/07/2011 Persona_1 per violazione dell'art. 603 ultimo comma c.c.;
DICHIARA aperta la successione legittima di , nata a [...] Persona_1 il 16/04/1934 e deceduta in Pisticci il 13/11/2011;
DICHIARA che sono chiamati all'eredità della suddetta i figli Per_1 Controparte_1 [...]
Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e nonché in rappresentazione del figlio premorto CP_4 Controparte_5 Persona_6
i figli di quest'ultimo e tutti come in atti generalizzati;
[...] Pt_1 Parte_2
RIGETTA la domanda di conseguimento della quota di legittima sull'eredità della Per_1 avanzata da e e quella di attribuzione di una quota del patrimonio Pt_1 Parte_2 relitto della nonna, avendo già conseguito per donazione un importo superiore;
accertatone il diritto, CONDANNA e alla restituzione alle altre parti Pt_1 Parte_2 del giudizio della somma complessiva di euro 2.050,21 (=4500,50-2449,69), in misura pari al 50% ciascuno, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione della fino all'effettivo pagamento;
Per_1
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti in causa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 14/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Gaetano Catalani
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N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. rel3ativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p.
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