Art. 5. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa) 1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione e' effettuata con priorita' temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.
2. ((IL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
3. ((IL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .