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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/12/2024, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 11.12.2024 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1078/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VASILE FRANCESCO
OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1 C.F._1
, , Controparte_2 C.F._2
Parte_2 C.F._3
, , Controparte_3 C.F._4
, , Controparte_4 C.F._5
, , Controparte_5 C.F._6
, , CP_6 C.F._7
, , Controparte_7 C.F._8
, , Controparte_8 C.F._9
, , Controparte_9 C.F._10
, , Parte_3 C.F._11
, CP_10 C.F._12
, , Controparte_11 C.F._13
, , Parte_4 C.F._14
, , Controparte_12 C.F._15
, , CP_13 C.F._16
, , CP_14 C.F._17
1 rappresentati e difesi dall'avv. CARACCI GIANNI
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il di , con distinti ricorsi, riuniti in data 25.9.2024, ha proposto Pt_1 Parte_1 opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Marsala su richiesta dei lavoratori indicati in epigrafe per il pagamento delle somme dovute per le prestazioni rese nell'ambito della realizzazione del “Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per
l'anno 2016” approvato con deliberazione di G.C. n. 465 del 22.12.2016.
L'odierna parte opponente - ritenendo l'indennità prevista dal suddetto Piano avente natura di trattamento retributivo accessorio e incentivante - ha eccepito l'inammissibilità dell'azione monitoria stante la mancata individuazione del Piano in oggetto nella contrattazione collettiva integrativa e la mancata quantificazione delle risorse ad esso destinate nel relativo fondo.
L'ente comunale ha quindi chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi con vittoria di spese.
2. I lavoratori, con separate memorie, hanno contestato variamente la fondatezza del ricorso in opposizione e hanno chiesto la conferma dei decreti ingiuntivi opposti
“quantomeno sotto il profilo gradato del diritto risarcitorio o, in via residuale, di arricchimento senza causa” con vittoria di spese.
3. Disposta la riunione delle opposizioni, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente osservato che con il procedimento monitorio viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
La pretesa creditoria, nel caso di specie, trae origine dalla partecipazione dei lavoratori sopra indicati alla realizzazione del “Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per
l'anno 2016” approvato dalla Giunta comunale in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della L.R. n. 17/1990.
Tale disposizione prevede che “
1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della
Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale.
2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'
2 efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l' erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un' indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all' indennità di cui all' articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.
3. E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l' effettivo espletamento delle funzioni di cui all' articolo
5 della legge 7 marzo 1986, n. 65”.
Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 17/1990 e l'indennità ad esso correlata devono essere annoverate, a seguito del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ad opera del D.lgs. n. 165/2001, fra le “risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”, così come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. k, del CCNL 1/4/1999, “da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.
17” dello stesso CCNL;
esse, quindi, si integrano nel trattamento economico dei dipendenti degli enti locali fissato dagli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001.
Tale natura - come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4515/2019 - è stata recentemente confermata dalla locale Corte di Appello, la quale, con sentenza n. 1144/2022, ha precisato quanto segue:
“come correttamente osservato dal primo giudice (…) l'indennità correlata allo svolgimento delle suddette prestazioni nell'ambito di un piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale costituisce senz'altro un trattamento retributivo accessorio e incentivante che trova la sua provvista in quelle “risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”; tali risorse,
a norma dell'art.15, comma 1, lett. k, del CCNL 1/4/1999, vanno utilizzate “secondo la disciplina dell'art.17” dello stesso CCNL.
La fonte di tale trattamento retributivo va individuata, alla stregua degli artt. 2 c. 2, 40 c. 1, 45, 47 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella contrattazione collettiva e, nell'ambito di quest'ultima, in quella integrativa decentrata, cui fa da sfondo, quale limite di legittimità, il principio costituzionale della necessaria copertura della spesa pubblica (artt. 81 c.1, 97 c.1, 117 c. 1 della Costituzione).
In tal senso si esprime il chiaro insegnamento della Corte di legittimità che, in fattispecie del tutto analoghe a quella qui in considerazione, ha affermato: “L'attribuzione dei compensi incentivanti in favore del personale addetto agli uffici tributari dei comuni deve avvenire esclusivamente secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa di ente per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, finalizzate all'incentivazione delle prestazioni del personale, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e della sottoscrizione dei c.c.n.l. enti locali del 1° aprile 1999 e del 5 ottobre 2001, la materia è stata contrattualizzata ed è venuta meno la potestà
3 regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 446 del 1997”. (Cass. n.
11361 del 12/06/2020; n. 31387 del 02/12/2019)”
La Corte di Appello, con la superiore pronuncia, ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 40, commi 3, 3 bis e 3 ter, ed art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001), ha precisato che “In estrema sintesi all'esito di un'unitaria lettura del coacervo delle previsioni normative dettate in materia:
1) la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse destinate a premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti;
2) la contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e delle modalità indicate dai CCNL, indirizza una quota prevalente delle risorse finalizzate al trattamento accessorio alla ottimale realizzazione degli obiettivi;
3) le Regioni possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, sempre, tuttavia, nel contestuale rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spese, dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance in materia di merito e premi.
Poiché dunque la fonte istitutiva e regolativa del trattamento retributivo accessorio è il contratto collettivo
e, nei limiti da esso previsti, i contratti integrativi decentrati, non è consentito il riconoscimento di alcun trattamento di tal genere se non previsto da tali fonti.”.
Nella specie - a prescindere di quale sia il fondo su cui tale indennità si alimenta - difetta,
a monte, la sussistenza di tale contrattazione collettiva di talché appare oltre modo mancare la fonte del diritto egli emolumenti rivendicati in ricorso.
Né pare che tale fonte possa individuarsi nella delibera di prenotazione sul bilancio di previsione 2016, nella determinazione di impegno n. 248 del 28.12.2016 e nella determina di liquidazione n. 87 del 24.5.2017 stante la vigenza, nel pubblico impiego privatizzato, per le ragioni sopra indicate, del principio della tassatività delle fonti del trattamento retributivo incentivante.
Non sussistono, inoltre, le condizioni per una condanna del opponente al Pt_1 risarcimento del danno in favore dei lavoratori opposti.
È noto che colui che lamenti di aver subito un danno ha l'onere di provare l'esistenza di quest'ultimo e il nesso causale tra la condotta datoriale contestata ed il citato danno. In assenza di allegazioni e prove in ordine ai suddetti profili, nessuna pretesa risarcitoria potrebbe trovare accoglimento.
Nel caso di specie, quand'anche dovesse ritenersi sussistente una condotta illecita da parte dell'amministrazione, si ritiene che da ciò non possa derivare per i lavoratori un
4 danno in re ipsa, essendo, viceversa, onere di quest'ultimi provare il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno lamentato;
prova, nel caso di specie, carente.
Parimenti non accoglibile è la domanda di condanna dell'ente comunale al pagamento delle somme ingiunte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 del codice civile stante il difetto di prova in ordine alla diminuzione patrimoniale patita dai dipendenti. L'ingiustificato arricchimento, infatti, postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile, secondo consolidato orientamento, nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (Cass., Sez. L., n. 12334/2018;
Cass., sez. L., n. 29792/2018); del resto, nella specie, non vi è prova che le attività espletate dai ricorrenti fossero ultronee rispetto a quelle contrattualmente dovute in forza del rapporto di lavoro.
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni - legate alla peculiarità della lite e all'oggettiva idoneità delle delibere sopra indicate a suscitare nei lavoratori un legittimo affidamento circa la sussistenza di un credito liquido ed esigibile – per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi opposti nn. 66/2024, 57/2024, 53/2024, 41/2024, 48/2024, 67/2024,
51/2024, 54/2024, 68/2024, 64/2024, 56/2024, 65/2024, 63/2024, 52/2024, 71/2024,
55/2024, 69/2024; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Marsala, il 11/12/2024
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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