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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 530/2023 promossa da: (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Milano, c.so Venezia n. 61, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. VITALI ROSSELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice al riconoscimento delle differenze su indennità di maternità, calcolata sulla base di quanto sopra indicato nella sua interezza e in particolare dell'art. 23 d.lgs. 151/2001, come nella lettura costituzionalmente orientata della Cass. 11414/2018, nel periodo maturato pregresso sin dall'inizio della fruizione della indennità di maternità, in particolare nell'importo: di euro lordi 5.177,23, ovvero in subordine a far data dal periodo ritenuto di giustizia;
- condannare l' , in persona del loro legale rappresentante, a corrispondere alla _2 ricorrente l'importo complessivo lordo di euro lordi 5.177,23 per il periodo di cui
1 all'accertamento di sui sopra, ovvero in subordine la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche disponendo eventuale CTU contabile;
- in ogni caso accertare e dichiarare il medesimo diritto della lavoratrice al riconoscimento delle differenze su indennità di maternità, calcolata sulla base di quanto sopra indicato nella sua interezza, e in particolare dell'art. 23 d.lgs. 151/2001 come nella lettura costituzionalmente orientata della Cass. 11414/2018, anche per il futuro nell'ambito della eventuale astensione per maternità in corso di causa e per la futura prole;
- in ogni caso accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per violazione della normativa a tutela della maternità e conseguentemente discriminazione di genere, conseguentemente condannare al risarcimento del diritto quantificato così come da conteggi prodotti.
In ogni caso e su tutte le domande di contenuto economico, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda, fino al saldo ai sensi degli artt. 1283 c.c. e 429 ultimo comma c.p.c. Con riserva di integrazione di ogni utile documentazione sopravvenuta al deposito, a titolo esemplificativo dei cedolini successivi al deposito nonché tutto quanto idoneo alla determinazione e quantificazione del diritto. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA e c.p.a. e distrazione delle spese ex art. 93 cpc.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE SOCIALE: _2 CP_1
1. In via preliminare, dichiarare la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro di e disporre Parte_1
l'integrazione del contraddittorio con onere a carico della parte ricorrente.
2. In via preliminare subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da per intervenuta maturazione della Parte_1 decadenza annuale di cui all'art.4 del D.L. 19.9.92 n.384, convertito dalla legge 14.11.92 n.438 in combinato con l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 in riferimento alle prestazioni diverse dalle pensioni
3. In ulteriore subordine, dichiarare la prescrizione dell'indennità di maternità invocata da parte ricorrente.
4. In ulteriore subordine dichiarare l'insussistenza di discriminazione per intervenuta maturazione di decadenza e prescrizione della connessa prestazione.
5. In ulteriore subordine dichiarare l'insussistenza di discriminazione per infondatezza dei parametri di calcolo invocati da Parte_1
6. Nel merito, in subordine, rigettare il ricorso proposto da
[...]
e mandare l resistente assolto dalle domande tutte Parte_1 CP_1 proposte nei propri confronti.
2 7. In ulteriore subordine dichiarare che gli importi eventualmente spettanti a
[...] devono essere ridotti in considerazione degli importi Parte_1 già percepiti come descritto nel paragrafo n. 3 del presente atto.
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del
[...] lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere dipendente della compagnia aerea EasyJet dal 13.3.2017, come assistente di volo con contratto di lavoro subordinato e di essere rimasta in congedo obbligatorio per maternità a partire dal 15.4.2022 e successivamente, Cont con provvedimento del 28.12.2022, l' competente le aveva concesso il prolungamento dell'astensione dal lavoro post partum, fino al settimo mese di età della figlia (docc.
2-3 ric.). Il 10.2.2023, ella aveva inviato all' una lettera, con la quale aveva _2 domandato la consegna del prospetto retributivo attestante la paga nel periodo di maternità e riteneva che tale atto (docc.
4-5 ric.) avesse efficacia interruttiva della prescrizione. Richiamava il disposto degli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/2001 e la giurisprudenza di legittimità, che a partire da Cass., sent. n. 11414/2018 aveva ritenuto differenti le basi di calcolo delle indennità di malattia e maternità. Agiva, in questa sede, per il ricalcolo dell'indennità di maternità erogata dall' , deducendo che l'Istituto aveva disatteso i principi enunciati dalla S.C., _2 versando somme inferiori al dovuto. Deduceva che, in casi analoghi, le istanze in tal senso, presentate in via amministrativa, erano state rigettate. Domandava, pertanto, sulla base dei conteggi di cui al doc. 13 ric., le somme di euro 3.020,05 per il 2022 e di euro 2.157,18 per il 2023, per un totale di euro 5.177,23 Premesse considerazioni sulla legittimazione passiva dell' , citava vari _2 precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi, per cui doveva tenersi conto della retribuzione globalmente percepita e non soltanto di quella imponibile. Sosteneva altresì il carattere discriminatorio della condotta dell' , che, a suo _2 avviso, aveva dato luogo a un trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, in violazione di varie disposizioni nazionali ed europee, vieppiù grave, stante la lunghezza del congedo obbligatorio per le assistenti di volo. Chiedeva, pertanto, in via subordinata, il pagamento delle suindicate somme a titolo risarcitorio.
All'udienza del 6.2.2024, rilevata la mancata presentazione del ricorso amministrativo, il processo veniva sospeso, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e successivamente riassunto, con ricorso depositato il 15.7.2024.
3 Si costituiva tardivamente l , con memoria difensiva depositata il 10.4.2024. _2
Eccepiva preliminarmente il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro, chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito, sosteneva che la base di calcolo per l'indennità di maternità fosse costituita dall'imponibile previdenziale e pertanto che fosse corretto valorizzare l'indennità di volo al 50%. Richiamava, in proposito, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n 151/2001, l'art. 12, comma 10, l. n. 153/1969, nonché l'art. 51, commi 5 e 6, TUIR.
Nella fattispecie, osservava che l'imponibile previdenziale di marzo 2022, mese precedente l'inizio dell'evento, sulla cui base era stata calcolata l'indennità di maternità, ammontava a euro 971, sicché l'ammontare giornaliero a suo avviso spettante era di euro 25,90, mentre il datore di lavoro aveva liquidato euro 25,94 al giorno. Riteneva tale calcolo corretto.
La ricorrente aveva presentato due domande amministrative relative all'indennità di maternità: n. A6735980 periodo dal 15 aprile 2022 al 6 dicembre 2022 e n. A8140166 periodo dal 7 dicembre 2022 al 8 luglio 2023.
Il ricorso amministrativo del 27.3.2024 era stato respinto. L' argomentava _2 che il suo accoglimento avrebbe determinato il rigetto della domanda amministrativa, poiché la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di accoglimento della propria domanda e di autorizzazione al conguaglio, nei confronti del datore di lavoro. Non avendo fatto pagamenti diretti, l non avrebbe potuto effettuare ricalcoli. _2
Eccepiva, quindi, la prescrizione del diritto ex adverso preteso ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, l. n. 138/1943 e la decadenza di cui all'art. 47, d.p.r. n. 639/1970 e all'art. 4, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, citando la giurisprudenza di legittimità, che aveva ritenuto applicabile la prescrizione anche a domande come quella oggetto del presente giudizio.
Richiamava la normativa in tema di determinazione dell'imponibile contributivo e di calcolo dell'indennità di maternità, argomentando circa la correttezza della misura della prestazione concessa. Riteneva, in ogni caso, da escludersi la sussistenza di una condotta discriminatoria, rilevando che il medesimo trattamento sarebbe spettato a qualsiasi lavoratore in condizione analoga a quella della ricorrente.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Va disattesa la doglianza dell' , circa la mancata integrazione del _2 contraddittorio con il datore di lavoro. La giurisprudenza citata dall' (v. per tutte _2
Cass., 1172/2015 e anche la massima tratta da App. Bari, 30.1.2017 di cui alla memoria difensiva) riguarda una domanda rivolta soltanto nei confronti del datore di lavoro e non dell' . È l l'unico soggetto obbligato a erogare l'indennità di Controparte_4 _2
4 maternità, ai sensi dell'art. 74 della l. n. 23.12.1978; il datore di lavoro ha solo l'obbligo di anticipare le somme. In quel giudizio l' doveva essere necessariamente evocato _2 in causa, essendo il datore di lavoro un mero adiectus solutionis causa. Nella fattispecie in esame non vale l'inverso, proprio perché l' è stato rettamente evocato in giudizio _2 quale soggetto obbligato (cfr. in questo senso anche App. Torino, sent. n. 347/2022, r.g. n. 355/2021). 2. Deve, quindi, essere prima di tutto esaminata, in quanto pregiudiziale, l'eccezione di decadenza proposta dall' . _2
Questo Giudice ritiene del tutto condivisibile l'orientamento assunto di recente tanto dalla S.C., quanto dalla Corte d'appello di Torino, che ha ritenuto di superare definitivamente il precedente indirizzo, che aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie la decadenza de qua, sulla base delle argomentazioni che di seguito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria per l'indennità di maternità è previsto in un anno (trattandosi di prestazioni a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 L. 88/1989) e nella specie, vertendosi in tema di domanda avente ad oggetto l'adempimento di una prestazione riconosciuta solo in parte, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, così come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. 98/2011,conv. nella L. 111/2011. Infatti la disposizione novellata di cui all'art. 47 co. 6 DPR 639/1970 ha stabilito che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute soltanto in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione”. Questo Collegio –pur consapevole del diverso orientamento assunto da questa Corte in cause analoghe (corte Appello di Torino, sentenze 548/2021 e 346/21, nelle cause iscritte ai numeri di RG 268/2021 e 479/2020) -ritiene di dover seguire l'orientamento da ultimo assunto dalla S.C. ( cfr. Cass. SL, 20.9.2021, n. 25400; Id. 20.9.2021, n.25401), la quale, proprio sulla questione della prescrizione, ha osservato che “il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella «discriminazione di genere», per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore.
8. A fronte di tale prospettazione, però, il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, e riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo.
9. Così stando le cose, deve convenirsi con l' nel ritenere che, a prescindere dal rito intrapreso, il bene della vita rivendicato è _2 esattamente coincidente con quello che la dipendente (recte: un dipendente qualsiasi)
5 avrebbe potuto ottenere intraprendendo un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale” In un caso analogo, la Corte, richiamata l'efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine allegato alla Dir. CE 1999/70/CE del 18.3.1999, ha osservato come la pretesa fatta valere nel rivendicare le medesime condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile “partecipa(sse) della medesima natura della condizione (id est: del beneficio) al(la) quale l'azione si riferiva”. Quindi, pur essendo la denunciata discriminazione relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendicava il trattamento di miglior favore si sarebbe sempre dovuta qualificare quale domanda di inadempimento contrattuale (Cass. 12443 del 2020 in motiv. Par. 5 e ss. e altre, Cass. 12503 del 2020). Quale logico corollario, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione proprio dell'obbligazione inadempiuta. Nella specie, la denunciata discriminazione era riferita a un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. 27552/2020; Id. 11414/2018), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, quale rimedio alla condizione di svantaggio. Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, pur se fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta a ottenere l'indennità di cui si tratta nella misura di legge;
quindi, essa non può che soggiacere alle stesse regole che valgono per l'azione di adempimento della prestazione previdenziale. Si è ritenuto che non debba suggestionare il fatto che, essendo la condizione di gravidanza lo specifico fattore (oggetto) di protezione, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non rileva alcun tertium comparationis (perché solo le donne possono rimanere incinte, CGUE, C-177/88 Dekker 14.11.1989 e CGUE C-179/88 Hoejesteret 8.11.1990). La tenuta del principio deve essere comparata con la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzioni parzialmente diversi, ma ugualmente sottoposti a regimi prescrizionali e decadenziali (es. indennità di malattia). Nella specie il termine di prescrizione e quello di decadenza sono, per le indennità di cui si tratta, di un anno. Non vi è dubbio che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. n.98 del 2011, convertito nella L. n. 111 del 2011 –riferito “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma. Come rilevato, anche di recente, dalla S.C. (Cass. 17.6.2021, n. 17430), in linea generale, seguendo il tenore letterale della norma, la decadenza può essere evitata soltanto dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo tale atto il solo ad impedire la decadenza, la quale –una volta maturata –vale a coprire ogni questione. Ma, in tema di ricalcolo delle prestazioni, si è posto il problema se la decadenza riguardi, solo le differenze dei ratei maturati, ovvero ogni differenza dovuta per il titolo in relazione al quale è chiesto
6 l'adeguamento o il ricalcolo. In sintesi la questione se la decadenza sia “tombale” ovvero “mobile” (ossia se la decadenza riguardi solo le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri o per quelli pregressi, per i quali non sia maturata, è stata risolta nel senso di accogliere la seconda, in ragione “della natura della prestazione, costituzionalmente protetta e imprescrittibile”. Si è ritenuto, al riguardo, quanto segue: “..Una guida sicura della questione deriva dalla piana lettura delle norme applicabili: in particolare l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.1991, n. 103, convertito in l. 1.6.1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi. Infatti prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r., 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”. (Cfr. tra le tante, Cass. SL, 8.9.2003, n. 13104, rv 566651 -01; Id. 9.1.999, n. 152 –rv 522121-01; Id. 7.2.2004, n. 2364, rv 569965-01.) Con la pronuncia in esame, il Supremo Collegio ha osservato come il problema sia stato esaminato in sede di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, rilevando come esso sia stato riferito ai singoli ratei, in ragione della loro autonoma cadenza temporale, precisandosi che l'art. 6 assume portata generale, con l'effetto di essere suscettibile di applicazione anche alle riliquidazioni. Al riguardo si rileva come la disciplina sopra illustrata, non possa ritenersi in contrasto –così come reiteratamente affermato dalla S.C. (v. Cass. nn. 4307 del 2020; 29819 del 2017; 22948 del 2016) e dalla Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 192/2015), con i principi costituzionali o eurounitari che, viceversa, potrebbero astrattamente risultare incisi nella previsione di termini diretti a comprimere eccessivamente l'esercizio del diritto. Si è affermato, infatti, che l'art. 38, comma 2, della Costituzione, attenga
“all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse non siano tali da comprometterne il conseguimento, ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di tali diritti o di questi disciplinato l'esercizio (v., sul punto, tra le altre le sentenze n. 345 del 1999, n. 71 del 1993, n. 203 del 1985, n. 33 del 1977, n. 33 del 1974 e n. 10 del 1970); in particolare, la citata sentenza ha ricordato che, sul tema della decadenza, già Corte Cost. n. 192 del 1987 aveva affermato che «l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso»; inoltre, quanto, poi, al profilo della irragionevolezza del termine in ragione della affermata sua brevità, la Corte Cost. con la sentenza n. 192 del 2005 ha pure ribadito
7 che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, la incongruità può ammettersi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso (v. sent. n. 10 del 1970, cit.), essendo stato chiarito che «la congruità di un termine di decadenza -sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa -deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico» (sent. 284/1985)”. Nella specie, l'attribuzione del termine di un anno decorrente dal riconoscimento parziale del diritto o dal pagamento della sorte, ai fini dell'esercizio del diritto da parte delle ricorrenti, si appalesa congruo e adeguato ai fini di consentire la tutela assicurata dalla legge alla lavoratrice madre.
Di conseguenza, la questione che questo Collegio aveva posto sulla compatibilità della normativa in questione con le norme costituzionali di cui all'ordinanza 2.11.2021, si ritiene superata” (App. Torino, sent. n. 101/2022, r.g. n. 463/2021). 3. Posto, quindi, che la prescrizione e la decadenza invocate dall' sono _2 astrattamente applicabili al caso di specie, si pone il problema di determinare il dies a quo e il dies ad quem della loro decorrenza per verificarne la concreta applicabilità.
La questione circa la modalità di calcolo dei termini decadenziali relativi a prestazioni di previdenza è stata, a sua volta, ampiamente affrontata in vari precedenti della Corte distrettuale, che possono, anch'essi, essere richiamati. In particolare, nelle sentenze n. 347/2022 (r.g. n. 355/2021, riguardante come la presente l'indennità di maternità del personale di volo) e n. 238/2022 (r.g. n. 448/2021, in materia pensionistica), la Corte d'appello di Torino, premessa un'ampia disamina della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che:
- la decadenza può essere impedita solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria (cfr. Cass., sez. lav., 17.6.2021, n. 17430);
- la decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- la decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri e sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art.47, comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art.6 del d.l. 29.3.91 n.103, convertito in l.
1.6.91 n.166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Tali considerazioni hanno indotto la Corte, in tali casi, peraltro riguardanti domande di prestazioni assai risalenti rispetto al momento della domanda giudiziale, a computare a ritroso il termine di un anno (o tre anni, per le prestazioni pensionistiche) dalla
8 presentazione del ricorso giurisdizionale, ritenendo prescritti tutti i ratei maturati in precedenza. Il computo di tale termine annuale deve, tuttavia, essere coordinato con quello dei termini del procedimento amministrativo, secondo i principi, anche recentemente ribaditi dalla S.C., per cui “Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta razione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione....". E' stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15969/2017, n. 7527/2010, 25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni
o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti a decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa” (Cass., sez. lav., 6.4.2021, n. 9236). Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato la riliquidazione dell'indennità dal mese di giugno 2022 e la domanda giudiziale è stata depositata il 16.6.2023, come si evince dai registri telematici, sicché essa deve ritenersi tempestiva in relazione a tutti i ratei della prestazione oggetto della domanda.
9 4. Tali considerazioni impongono di esaminare il merito della questione. Sulla questione oggetto di causa vi sono, ormai, diversi precedenti specifici della Corte di cassazione, cui il Tribunale aderisce. La soluzione della questione giuridica dedotta in giudizio, come autorevolmente osservato dalla S.C., può darsi anche a prescindere dalla dedotta discriminazione (cfr. Cass., sez. lav., 29.9.2020, n. 20673). Va, infatti, osservato che l' , rispetto all'assicurato, risponde delle proprie _2 inadempienze a titolo contrattuale (cfr. Cass., sez. lav., 3.10.2017, n. 23050), nonostante tutte le attività dell'Ente siano disciplinate direttamente dalla legge. Ne consegue che, ove, come è accaduto nel caso di specie, l'Istituto violi i criteri legali di calcolo delle prestazioni dovute, resta soggetto alla domanda di adempimento o risarcimento del danno da parte dell'assicurato. E ciò a prescindere dalla ragione che ha determinato l'inadempimento, salvo il caso in cui l' provi che la causa dell'errore sia esterna CP_1 alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo, nonostante l'impiego della normale diligenza.
5. Entrambe le parti hanno correttamente osservato che l'indennità di maternità deve essere calcolata a norma degli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/2001, ma vi è, tra di esse, discordia circa l'interpretazione di tale normativa. Sul punto, la sezione lavoro della Corte di cassazione, fin dalla sentenza 11.5.2018, n. 11414, poi seguita da altre, anche recenti, conformi, ha precisato che
“viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive. Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (Corte Costituzionale nr. 132 del 1991 e nr. 271 del 1999) ed, altresì, agli indirizzi e alla legislazione Europea (a partire, in particolare, dalle direttive nr. 86/613/CEE, nr. 92/85/CE e nr. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. nr. 5361 del 2012)”. Di conseguenza, “il rinvio ai 'criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie', diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano CP_5
l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina 'autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del
10 livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento' (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017). La disciplina del 'calcolo' del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che, come correttamente interpretato dalla Corte di Appello, richiama solo gli 'elementi' (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perchè la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la 'retribuzione parametro', da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22),
l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo”. 6. Da tali principi discende che fondatamente la ricorrente ha chiesto commisurarsi l'indennità di maternità a tutti gli elementi retributivi risultanti dalla busta paga relativa al mese precedente l'inizio del congedo di paternità, dovendosi escludere dal conteggio soltanto gli importi percepiti, nel periodo di riferimento e aventi natura non retributiva, quali conguagli e benefici fiscali, prestazioni assistenziali erogate in busta paga (che, altrimenti, verrebbero a essere erogate in misura superiore a quella prevista dalla legge, una volta come prestazione e un'altra come incidenza su altra prestazione) e spese anticipate per conto del datore di lavoro e da quest'ultimo rimborsate dietro presentazione di giustificativo scritto (cd. rimborso a pié di lista). Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla Corte di cassazione e da questo Tribunale, non possono, al contrario, escludersi dalla base né gli elementi retributivi aventi carattere variabile, né applicarsi la riduzione al 50%, prevista ai fini della rilevanza fiscale e contributiva dell'indennità di volo e degli altri elementi a essa equiparabili. Una simile interpretazione finirebbe, infatti, per condurre a una notevole e improvvisa riduzione del reddito rispetto a quello precedente l'inizio dell'evento di maternità, determinando un improvviso decremento del tenore di vita. 7. L' ha riferito che la ricorrente ha percepito l'importo di euro 25,94 al mese ed _2 esso coincide perfettamente con quanto riportato nei conteggi allegati al ricorso.
D'altro canto, l'unica contestazione mossa dall' ai conteggi, nelle _2 conclusioni, riguarda la detrazione del percepito, sull'ammontare del quale non vi è alcuna controversia.
Per il resto, nonostante la puntuale produzione delle buste paga da parte della ricorrente, l non ha mosso alcuna contestazione al conteggio, limitandosi ad _2 affermare che il datore di lavoro ha corrisposto e posto a conguaglio la somma corretta. Dal momento che, quindi, la specifica contestazione dell' si è appuntata solo sul _2 criterio di calcolo, il riconteggio proposto dalla ricorrente va condiviso.
11 La domanda va, quindi, accolta integralmente. Sugli arretrati spettano altresì gli interessi legali, da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n.
30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa al saldo. 8. Per il resto, le argomentazioni dell' , relative alla legittimazione passiva del _2 datore di lavoro e non dell' stesso che, come si è già detto, è l'unico debitore CP_1 della prestazione, sono del tutto pretestuose.
Secondo la tesi dell' , la ricorrente non avrebbe avuto alcuna tutela, potendo _2 unicamente confidare che la datrice di lavoro ricalcolasse la prestazione e successivamente instaurasse, senza averne alcun concreto interesse, un contenzioso con l' per ottenere il conguaglio dei contributi nella misura dovuta. CP_1
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.177,23), prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento e della sua natura documentale, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato. L'importo degli onorari deve essere aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014, per la manifesta fondatezza della domanda, fondata su una giurisprudenza ormai consolidata da alcuni anni e incomprensibilmente avversata dall , per _2 giungere a una liquidazione finale di euro 2.300.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere a _2 [...]
la somma di euro 5.177,23 a titolo di differenza tra Parte_1 quanto dovuto e quanto percepito a titolo di indennità di maternità, oltre interessi legali, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di _2 [...]
, liquidate in complessivi euro 2.300, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Rossella Vitali. Così deciso l'8.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 530/2023 promossa da: (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Milano, c.so Venezia n. 61, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. VITALI ROSSELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice al riconoscimento delle differenze su indennità di maternità, calcolata sulla base di quanto sopra indicato nella sua interezza e in particolare dell'art. 23 d.lgs. 151/2001, come nella lettura costituzionalmente orientata della Cass. 11414/2018, nel periodo maturato pregresso sin dall'inizio della fruizione della indennità di maternità, in particolare nell'importo: di euro lordi 5.177,23, ovvero in subordine a far data dal periodo ritenuto di giustizia;
- condannare l' , in persona del loro legale rappresentante, a corrispondere alla _2 ricorrente l'importo complessivo lordo di euro lordi 5.177,23 per il periodo di cui
1 all'accertamento di sui sopra, ovvero in subordine la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche disponendo eventuale CTU contabile;
- in ogni caso accertare e dichiarare il medesimo diritto della lavoratrice al riconoscimento delle differenze su indennità di maternità, calcolata sulla base di quanto sopra indicato nella sua interezza, e in particolare dell'art. 23 d.lgs. 151/2001 come nella lettura costituzionalmente orientata della Cass. 11414/2018, anche per il futuro nell'ambito della eventuale astensione per maternità in corso di causa e per la futura prole;
- in ogni caso accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per violazione della normativa a tutela della maternità e conseguentemente discriminazione di genere, conseguentemente condannare al risarcimento del diritto quantificato così come da conteggi prodotti.
In ogni caso e su tutte le domande di contenuto economico, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda, fino al saldo ai sensi degli artt. 1283 c.c. e 429 ultimo comma c.p.c. Con riserva di integrazione di ogni utile documentazione sopravvenuta al deposito, a titolo esemplificativo dei cedolini successivi al deposito nonché tutto quanto idoneo alla determinazione e quantificazione del diritto. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA e c.p.a. e distrazione delle spese ex art. 93 cpc.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE SOCIALE: _2 CP_1
1. In via preliminare, dichiarare la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro di e disporre Parte_1
l'integrazione del contraddittorio con onere a carico della parte ricorrente.
2. In via preliminare subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da per intervenuta maturazione della Parte_1 decadenza annuale di cui all'art.4 del D.L. 19.9.92 n.384, convertito dalla legge 14.11.92 n.438 in combinato con l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 in riferimento alle prestazioni diverse dalle pensioni
3. In ulteriore subordine, dichiarare la prescrizione dell'indennità di maternità invocata da parte ricorrente.
4. In ulteriore subordine dichiarare l'insussistenza di discriminazione per intervenuta maturazione di decadenza e prescrizione della connessa prestazione.
5. In ulteriore subordine dichiarare l'insussistenza di discriminazione per infondatezza dei parametri di calcolo invocati da Parte_1
6. Nel merito, in subordine, rigettare il ricorso proposto da
[...]
e mandare l resistente assolto dalle domande tutte Parte_1 CP_1 proposte nei propri confronti.
2 7. In ulteriore subordine dichiarare che gli importi eventualmente spettanti a
[...] devono essere ridotti in considerazione degli importi Parte_1 già percepiti come descritto nel paragrafo n. 3 del presente atto.
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del
[...] lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere dipendente della compagnia aerea EasyJet dal 13.3.2017, come assistente di volo con contratto di lavoro subordinato e di essere rimasta in congedo obbligatorio per maternità a partire dal 15.4.2022 e successivamente, Cont con provvedimento del 28.12.2022, l' competente le aveva concesso il prolungamento dell'astensione dal lavoro post partum, fino al settimo mese di età della figlia (docc.
2-3 ric.). Il 10.2.2023, ella aveva inviato all' una lettera, con la quale aveva _2 domandato la consegna del prospetto retributivo attestante la paga nel periodo di maternità e riteneva che tale atto (docc.
4-5 ric.) avesse efficacia interruttiva della prescrizione. Richiamava il disposto degli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/2001 e la giurisprudenza di legittimità, che a partire da Cass., sent. n. 11414/2018 aveva ritenuto differenti le basi di calcolo delle indennità di malattia e maternità. Agiva, in questa sede, per il ricalcolo dell'indennità di maternità erogata dall' , deducendo che l'Istituto aveva disatteso i principi enunciati dalla S.C., _2 versando somme inferiori al dovuto. Deduceva che, in casi analoghi, le istanze in tal senso, presentate in via amministrativa, erano state rigettate. Domandava, pertanto, sulla base dei conteggi di cui al doc. 13 ric., le somme di euro 3.020,05 per il 2022 e di euro 2.157,18 per il 2023, per un totale di euro 5.177,23 Premesse considerazioni sulla legittimazione passiva dell' , citava vari _2 precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi, per cui doveva tenersi conto della retribuzione globalmente percepita e non soltanto di quella imponibile. Sosteneva altresì il carattere discriminatorio della condotta dell' , che, a suo _2 avviso, aveva dato luogo a un trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, in violazione di varie disposizioni nazionali ed europee, vieppiù grave, stante la lunghezza del congedo obbligatorio per le assistenti di volo. Chiedeva, pertanto, in via subordinata, il pagamento delle suindicate somme a titolo risarcitorio.
All'udienza del 6.2.2024, rilevata la mancata presentazione del ricorso amministrativo, il processo veniva sospeso, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e successivamente riassunto, con ricorso depositato il 15.7.2024.
3 Si costituiva tardivamente l , con memoria difensiva depositata il 10.4.2024. _2
Eccepiva preliminarmente il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro, chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito, sosteneva che la base di calcolo per l'indennità di maternità fosse costituita dall'imponibile previdenziale e pertanto che fosse corretto valorizzare l'indennità di volo al 50%. Richiamava, in proposito, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n 151/2001, l'art. 12, comma 10, l. n. 153/1969, nonché l'art. 51, commi 5 e 6, TUIR.
Nella fattispecie, osservava che l'imponibile previdenziale di marzo 2022, mese precedente l'inizio dell'evento, sulla cui base era stata calcolata l'indennità di maternità, ammontava a euro 971, sicché l'ammontare giornaliero a suo avviso spettante era di euro 25,90, mentre il datore di lavoro aveva liquidato euro 25,94 al giorno. Riteneva tale calcolo corretto.
La ricorrente aveva presentato due domande amministrative relative all'indennità di maternità: n. A6735980 periodo dal 15 aprile 2022 al 6 dicembre 2022 e n. A8140166 periodo dal 7 dicembre 2022 al 8 luglio 2023.
Il ricorso amministrativo del 27.3.2024 era stato respinto. L' argomentava _2 che il suo accoglimento avrebbe determinato il rigetto della domanda amministrativa, poiché la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di accoglimento della propria domanda e di autorizzazione al conguaglio, nei confronti del datore di lavoro. Non avendo fatto pagamenti diretti, l non avrebbe potuto effettuare ricalcoli. _2
Eccepiva, quindi, la prescrizione del diritto ex adverso preteso ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, l. n. 138/1943 e la decadenza di cui all'art. 47, d.p.r. n. 639/1970 e all'art. 4, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, citando la giurisprudenza di legittimità, che aveva ritenuto applicabile la prescrizione anche a domande come quella oggetto del presente giudizio.
Richiamava la normativa in tema di determinazione dell'imponibile contributivo e di calcolo dell'indennità di maternità, argomentando circa la correttezza della misura della prestazione concessa. Riteneva, in ogni caso, da escludersi la sussistenza di una condotta discriminatoria, rilevando che il medesimo trattamento sarebbe spettato a qualsiasi lavoratore in condizione analoga a quella della ricorrente.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Va disattesa la doglianza dell' , circa la mancata integrazione del _2 contraddittorio con il datore di lavoro. La giurisprudenza citata dall' (v. per tutte _2
Cass., 1172/2015 e anche la massima tratta da App. Bari, 30.1.2017 di cui alla memoria difensiva) riguarda una domanda rivolta soltanto nei confronti del datore di lavoro e non dell' . È l l'unico soggetto obbligato a erogare l'indennità di Controparte_4 _2
4 maternità, ai sensi dell'art. 74 della l. n. 23.12.1978; il datore di lavoro ha solo l'obbligo di anticipare le somme. In quel giudizio l' doveva essere necessariamente evocato _2 in causa, essendo il datore di lavoro un mero adiectus solutionis causa. Nella fattispecie in esame non vale l'inverso, proprio perché l' è stato rettamente evocato in giudizio _2 quale soggetto obbligato (cfr. in questo senso anche App. Torino, sent. n. 347/2022, r.g. n. 355/2021). 2. Deve, quindi, essere prima di tutto esaminata, in quanto pregiudiziale, l'eccezione di decadenza proposta dall' . _2
Questo Giudice ritiene del tutto condivisibile l'orientamento assunto di recente tanto dalla S.C., quanto dalla Corte d'appello di Torino, che ha ritenuto di superare definitivamente il precedente indirizzo, che aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie la decadenza de qua, sulla base delle argomentazioni che di seguito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria per l'indennità di maternità è previsto in un anno (trattandosi di prestazioni a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 L. 88/1989) e nella specie, vertendosi in tema di domanda avente ad oggetto l'adempimento di una prestazione riconosciuta solo in parte, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, così come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. 98/2011,conv. nella L. 111/2011. Infatti la disposizione novellata di cui all'art. 47 co. 6 DPR 639/1970 ha stabilito che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute soltanto in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione”. Questo Collegio –pur consapevole del diverso orientamento assunto da questa Corte in cause analoghe (corte Appello di Torino, sentenze 548/2021 e 346/21, nelle cause iscritte ai numeri di RG 268/2021 e 479/2020) -ritiene di dover seguire l'orientamento da ultimo assunto dalla S.C. ( cfr. Cass. SL, 20.9.2021, n. 25400; Id. 20.9.2021, n.25401), la quale, proprio sulla questione della prescrizione, ha osservato che “il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella «discriminazione di genere», per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore.
8. A fronte di tale prospettazione, però, il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, e riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo.
9. Così stando le cose, deve convenirsi con l' nel ritenere che, a prescindere dal rito intrapreso, il bene della vita rivendicato è _2 esattamente coincidente con quello che la dipendente (recte: un dipendente qualsiasi)
5 avrebbe potuto ottenere intraprendendo un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale” In un caso analogo, la Corte, richiamata l'efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine allegato alla Dir. CE 1999/70/CE del 18.3.1999, ha osservato come la pretesa fatta valere nel rivendicare le medesime condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile “partecipa(sse) della medesima natura della condizione (id est: del beneficio) al(la) quale l'azione si riferiva”. Quindi, pur essendo la denunciata discriminazione relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendicava il trattamento di miglior favore si sarebbe sempre dovuta qualificare quale domanda di inadempimento contrattuale (Cass. 12443 del 2020 in motiv. Par. 5 e ss. e altre, Cass. 12503 del 2020). Quale logico corollario, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione proprio dell'obbligazione inadempiuta. Nella specie, la denunciata discriminazione era riferita a un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. 27552/2020; Id. 11414/2018), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, quale rimedio alla condizione di svantaggio. Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, pur se fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta a ottenere l'indennità di cui si tratta nella misura di legge;
quindi, essa non può che soggiacere alle stesse regole che valgono per l'azione di adempimento della prestazione previdenziale. Si è ritenuto che non debba suggestionare il fatto che, essendo la condizione di gravidanza lo specifico fattore (oggetto) di protezione, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non rileva alcun tertium comparationis (perché solo le donne possono rimanere incinte, CGUE, C-177/88 Dekker 14.11.1989 e CGUE C-179/88 Hoejesteret 8.11.1990). La tenuta del principio deve essere comparata con la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzioni parzialmente diversi, ma ugualmente sottoposti a regimi prescrizionali e decadenziali (es. indennità di malattia). Nella specie il termine di prescrizione e quello di decadenza sono, per le indennità di cui si tratta, di un anno. Non vi è dubbio che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. n.98 del 2011, convertito nella L. n. 111 del 2011 –riferito “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma. Come rilevato, anche di recente, dalla S.C. (Cass. 17.6.2021, n. 17430), in linea generale, seguendo il tenore letterale della norma, la decadenza può essere evitata soltanto dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo tale atto il solo ad impedire la decadenza, la quale –una volta maturata –vale a coprire ogni questione. Ma, in tema di ricalcolo delle prestazioni, si è posto il problema se la decadenza riguardi, solo le differenze dei ratei maturati, ovvero ogni differenza dovuta per il titolo in relazione al quale è chiesto
6 l'adeguamento o il ricalcolo. In sintesi la questione se la decadenza sia “tombale” ovvero “mobile” (ossia se la decadenza riguardi solo le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri o per quelli pregressi, per i quali non sia maturata, è stata risolta nel senso di accogliere la seconda, in ragione “della natura della prestazione, costituzionalmente protetta e imprescrittibile”. Si è ritenuto, al riguardo, quanto segue: “..Una guida sicura della questione deriva dalla piana lettura delle norme applicabili: in particolare l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.1991, n. 103, convertito in l. 1.6.1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi. Infatti prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r., 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”. (Cfr. tra le tante, Cass. SL, 8.9.2003, n. 13104, rv 566651 -01; Id. 9.1.999, n. 152 –rv 522121-01; Id. 7.2.2004, n. 2364, rv 569965-01.) Con la pronuncia in esame, il Supremo Collegio ha osservato come il problema sia stato esaminato in sede di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, rilevando come esso sia stato riferito ai singoli ratei, in ragione della loro autonoma cadenza temporale, precisandosi che l'art. 6 assume portata generale, con l'effetto di essere suscettibile di applicazione anche alle riliquidazioni. Al riguardo si rileva come la disciplina sopra illustrata, non possa ritenersi in contrasto –così come reiteratamente affermato dalla S.C. (v. Cass. nn. 4307 del 2020; 29819 del 2017; 22948 del 2016) e dalla Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 192/2015), con i principi costituzionali o eurounitari che, viceversa, potrebbero astrattamente risultare incisi nella previsione di termini diretti a comprimere eccessivamente l'esercizio del diritto. Si è affermato, infatti, che l'art. 38, comma 2, della Costituzione, attenga
“all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse non siano tali da comprometterne il conseguimento, ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di tali diritti o di questi disciplinato l'esercizio (v., sul punto, tra le altre le sentenze n. 345 del 1999, n. 71 del 1993, n. 203 del 1985, n. 33 del 1977, n. 33 del 1974 e n. 10 del 1970); in particolare, la citata sentenza ha ricordato che, sul tema della decadenza, già Corte Cost. n. 192 del 1987 aveva affermato che «l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso»; inoltre, quanto, poi, al profilo della irragionevolezza del termine in ragione della affermata sua brevità, la Corte Cost. con la sentenza n. 192 del 2005 ha pure ribadito
7 che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, la incongruità può ammettersi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso (v. sent. n. 10 del 1970, cit.), essendo stato chiarito che «la congruità di un termine di decadenza -sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa -deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico» (sent. 284/1985)”. Nella specie, l'attribuzione del termine di un anno decorrente dal riconoscimento parziale del diritto o dal pagamento della sorte, ai fini dell'esercizio del diritto da parte delle ricorrenti, si appalesa congruo e adeguato ai fini di consentire la tutela assicurata dalla legge alla lavoratrice madre.
Di conseguenza, la questione che questo Collegio aveva posto sulla compatibilità della normativa in questione con le norme costituzionali di cui all'ordinanza 2.11.2021, si ritiene superata” (App. Torino, sent. n. 101/2022, r.g. n. 463/2021). 3. Posto, quindi, che la prescrizione e la decadenza invocate dall' sono _2 astrattamente applicabili al caso di specie, si pone il problema di determinare il dies a quo e il dies ad quem della loro decorrenza per verificarne la concreta applicabilità.
La questione circa la modalità di calcolo dei termini decadenziali relativi a prestazioni di previdenza è stata, a sua volta, ampiamente affrontata in vari precedenti della Corte distrettuale, che possono, anch'essi, essere richiamati. In particolare, nelle sentenze n. 347/2022 (r.g. n. 355/2021, riguardante come la presente l'indennità di maternità del personale di volo) e n. 238/2022 (r.g. n. 448/2021, in materia pensionistica), la Corte d'appello di Torino, premessa un'ampia disamina della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che:
- la decadenza può essere impedita solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria (cfr. Cass., sez. lav., 17.6.2021, n. 17430);
- la decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- la decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri e sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art.47, comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art.6 del d.l. 29.3.91 n.103, convertito in l.
1.6.91 n.166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Tali considerazioni hanno indotto la Corte, in tali casi, peraltro riguardanti domande di prestazioni assai risalenti rispetto al momento della domanda giudiziale, a computare a ritroso il termine di un anno (o tre anni, per le prestazioni pensionistiche) dalla
8 presentazione del ricorso giurisdizionale, ritenendo prescritti tutti i ratei maturati in precedenza. Il computo di tale termine annuale deve, tuttavia, essere coordinato con quello dei termini del procedimento amministrativo, secondo i principi, anche recentemente ribaditi dalla S.C., per cui “Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta razione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione....". E' stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15969/2017, n. 7527/2010, 25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni
o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti a decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa” (Cass., sez. lav., 6.4.2021, n. 9236). Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato la riliquidazione dell'indennità dal mese di giugno 2022 e la domanda giudiziale è stata depositata il 16.6.2023, come si evince dai registri telematici, sicché essa deve ritenersi tempestiva in relazione a tutti i ratei della prestazione oggetto della domanda.
9 4. Tali considerazioni impongono di esaminare il merito della questione. Sulla questione oggetto di causa vi sono, ormai, diversi precedenti specifici della Corte di cassazione, cui il Tribunale aderisce. La soluzione della questione giuridica dedotta in giudizio, come autorevolmente osservato dalla S.C., può darsi anche a prescindere dalla dedotta discriminazione (cfr. Cass., sez. lav., 29.9.2020, n. 20673). Va, infatti, osservato che l' , rispetto all'assicurato, risponde delle proprie _2 inadempienze a titolo contrattuale (cfr. Cass., sez. lav., 3.10.2017, n. 23050), nonostante tutte le attività dell'Ente siano disciplinate direttamente dalla legge. Ne consegue che, ove, come è accaduto nel caso di specie, l'Istituto violi i criteri legali di calcolo delle prestazioni dovute, resta soggetto alla domanda di adempimento o risarcimento del danno da parte dell'assicurato. E ciò a prescindere dalla ragione che ha determinato l'inadempimento, salvo il caso in cui l' provi che la causa dell'errore sia esterna CP_1 alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo, nonostante l'impiego della normale diligenza.
5. Entrambe le parti hanno correttamente osservato che l'indennità di maternità deve essere calcolata a norma degli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/2001, ma vi è, tra di esse, discordia circa l'interpretazione di tale normativa. Sul punto, la sezione lavoro della Corte di cassazione, fin dalla sentenza 11.5.2018, n. 11414, poi seguita da altre, anche recenti, conformi, ha precisato che
“viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive. Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (Corte Costituzionale nr. 132 del 1991 e nr. 271 del 1999) ed, altresì, agli indirizzi e alla legislazione Europea (a partire, in particolare, dalle direttive nr. 86/613/CEE, nr. 92/85/CE e nr. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. nr. 5361 del 2012)”. Di conseguenza, “il rinvio ai 'criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie', diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano CP_5
l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina 'autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del
10 livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento' (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017). La disciplina del 'calcolo' del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che, come correttamente interpretato dalla Corte di Appello, richiama solo gli 'elementi' (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perchè la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la 'retribuzione parametro', da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22),
l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo”. 6. Da tali principi discende che fondatamente la ricorrente ha chiesto commisurarsi l'indennità di maternità a tutti gli elementi retributivi risultanti dalla busta paga relativa al mese precedente l'inizio del congedo di paternità, dovendosi escludere dal conteggio soltanto gli importi percepiti, nel periodo di riferimento e aventi natura non retributiva, quali conguagli e benefici fiscali, prestazioni assistenziali erogate in busta paga (che, altrimenti, verrebbero a essere erogate in misura superiore a quella prevista dalla legge, una volta come prestazione e un'altra come incidenza su altra prestazione) e spese anticipate per conto del datore di lavoro e da quest'ultimo rimborsate dietro presentazione di giustificativo scritto (cd. rimborso a pié di lista). Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla Corte di cassazione e da questo Tribunale, non possono, al contrario, escludersi dalla base né gli elementi retributivi aventi carattere variabile, né applicarsi la riduzione al 50%, prevista ai fini della rilevanza fiscale e contributiva dell'indennità di volo e degli altri elementi a essa equiparabili. Una simile interpretazione finirebbe, infatti, per condurre a una notevole e improvvisa riduzione del reddito rispetto a quello precedente l'inizio dell'evento di maternità, determinando un improvviso decremento del tenore di vita. 7. L' ha riferito che la ricorrente ha percepito l'importo di euro 25,94 al mese ed _2 esso coincide perfettamente con quanto riportato nei conteggi allegati al ricorso.
D'altro canto, l'unica contestazione mossa dall' ai conteggi, nelle _2 conclusioni, riguarda la detrazione del percepito, sull'ammontare del quale non vi è alcuna controversia.
Per il resto, nonostante la puntuale produzione delle buste paga da parte della ricorrente, l non ha mosso alcuna contestazione al conteggio, limitandosi ad _2 affermare che il datore di lavoro ha corrisposto e posto a conguaglio la somma corretta. Dal momento che, quindi, la specifica contestazione dell' si è appuntata solo sul _2 criterio di calcolo, il riconteggio proposto dalla ricorrente va condiviso.
11 La domanda va, quindi, accolta integralmente. Sugli arretrati spettano altresì gli interessi legali, da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n.
30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa al saldo. 8. Per il resto, le argomentazioni dell' , relative alla legittimazione passiva del _2 datore di lavoro e non dell' stesso che, come si è già detto, è l'unico debitore CP_1 della prestazione, sono del tutto pretestuose.
Secondo la tesi dell' , la ricorrente non avrebbe avuto alcuna tutela, potendo _2 unicamente confidare che la datrice di lavoro ricalcolasse la prestazione e successivamente instaurasse, senza averne alcun concreto interesse, un contenzioso con l' per ottenere il conguaglio dei contributi nella misura dovuta. CP_1
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.177,23), prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento e della sua natura documentale, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato. L'importo degli onorari deve essere aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014, per la manifesta fondatezza della domanda, fondata su una giurisprudenza ormai consolidata da alcuni anni e incomprensibilmente avversata dall , per _2 giungere a una liquidazione finale di euro 2.300.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere a _2 [...]
la somma di euro 5.177,23 a titolo di differenza tra Parte_1 quanto dovuto e quanto percepito a titolo di indennità di maternità, oltre interessi legali, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di _2 [...]
, liquidate in complessivi euro 2.300, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Rossella Vitali. Così deciso l'8.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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