Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04730/2025REG.PROV.COLL.
N. 09726/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9726 del 2022, proposto da Sme Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Sora, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelliri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Iaquone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Co.Ge.M.I. S.r.l., non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (Sezione Prima) n. 431 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sora e del Comune di Castelliri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sme Costruzioni s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di IN n. 431 del 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza del termine per la riassunzione, deducendone la illegittimità e chiedendone l’annullamento con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.
Il Comune di Sora e il Comune di Castelliri si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la ricorrente ha notificato il ricorso entro il termine semestrale (15.6.2012) decorrente dalla notifica della sentenza n. 163/11 passata in giudicato (21.12.2011) ma ha poi proceduto al suo deposito (9.7.2012) quando l’indicato termine perentorio (decorrente dal 21.12.2011) era ormai decorso, Tenuto conto che nel processo amministrativo il rapporto processuale si perfeziona con il deposito del ricorso, il T.a.r. ha ritenuto tardivo l’atto di riassunzione.
3. Parte appellante ha contestato la sentenza in quanto sarebbe sufficiente la sola notifica del ricorso affinché possa ritenersi rispettato il termine di sei mesi per la riassunzione.
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato perché sia l’appellante che il T.a.r. partono dall’erroneo presupposto che al presente giudizio sia applicabile il termine semestrale di riassunzione del giudizio, quando, invece, è applicabile l’art. 11 c.p.a., secondo cui “ quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”.
Nel caso di specie, la sentenza è passata in giudicato successivamente all’entrata in vigore del c.p.a. e il ricorso è stato proposto nella piena vigenza del codice: dunque, il termine per la riassunzione del processo era di tre mesi e non di sei mesi.
Ne consegue che il termine per la riassunzione è pacificamente spirato, anche a voler ritenere come atto idoneo alla riassunzione la sola notificazione del ricorso, avvenuta dopo circa 5 mesi dalla notifica della sentenza passata in giudicato che ha declinato la giurisdizione.
4. Né il ricorso di primo grado può essere qualificato come nuovo ricorso autonomo, avendo anche parte appellante espressamente rubricato il ricorso come “ricorso amministrativo in riassunzione” e non ha mai fatto cenno nel giudizio di primo grado alla possibilità di qualificare autonomamente il ricorso.
5. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO