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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7144/2022, promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (c.f. , con gli avv.ti Parte_4 C.F._4
GIANNOTTO ULIVI e MAURIZIO RUDALLI
attori nei confronti di:
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Cristina Pastorino
convenuta c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuta contumace
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/11/2024
pagina 1 di 29 Conclusioni della convenuta come Controparte_3
da note scritte depositate telematicamente in data 5/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
(in qualità di trasportato), e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(rispettivamente madre, sorella e fratello del predetto Parte_4
trasportato) hanno convenuto in giudizio e la compagnia Controparte_2
assicurativa per la r.c.a. Società Reale Mutua di Assicurazioni, chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti a cagione di un sinistro occorso in data 4/8/2016.
In particolare, gli attori hanno allegato che in tale data, mentre Parte_1
viaggiava in qualità di trasportato, con la cintura di sicurezza correttamente allacciata, a bordo del veicolo Peugeot targato EB596ZR di proprietà della convenuta in località Nova Milanese (MB), alle ore 6.10 circa il Controparte_2
conducente di tale veicolo perdeva il controllo del mezzo, andando a impattare frontalmente contro il veicolo modello Renault targato DV902DM proveniente dall'opposto senso di marcia.
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_2
La convenuta si è costituita non Controparte_3
contestando nell'an la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del veicolo di proprietà della propria assicurata, ma contestando nel quantum le pretese risarcitorie formulate dagli attori.
A seguito della rituale acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. (avente R.G. n. 6772/2020, di seguito anche solo “AT”) svoltosi antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, la causa è stata istruita pagina 2 di 29 mediante la disposizione di tre c.t.u. medico-legali volte ad accertare la sussistenza del danno psichico lamentato dai congiunti del danneggiato, nonché con l'audizione di due testimoni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 7/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26/11/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. Quanto alle domande avanzate da si osserva quanto Parte_1
segue.
Giova premettere che detto attore ha agito ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), norma che accorda una speciale tutela a favore del soggetto trasportato, disponendo espressamente che il risarcimento sia posto a carico dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo il danneggiato al momento del sinistro “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
In ogni caso, giova altresì evidenziare che l'assicurazione convenuta ha dato espressamente atto di nulla contestare in punto an (v. pag. 4 comparsa di costituzione di , così confermando la dinamica fattuale dell'occorso CP_3
sinistro così come allegata dall'attore.
1.1 Danno non patrimoniale
1.1.1 Ciò posto, l'attore ha chiesto in primo luogo il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale patito a cagione dell'incidente.
Sul punto, con specifico riferimento alla componente biologica di tale voce di danno, devono essere qui condivise le conclusioni di cui alla relazione del c.t.u.
pagina 3 di 29 nominato nel procedimento di AT, in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente motivate e non fatte oggetto di rilievi critici dalle parti.
In particolare, quanto alla lesione temporanea e permanente all'integrità psico- fisica dell'attore, il c.t.u. ha confermato il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni subite dall'attore, accertando:
(a) un'invalidità temporanea di 110 giorni al 100 % e di ulteriori 90 giorni al 75
% (v. pag. 6 relazione AT);
(b) postumi permanenti pari al 60-63%, così analiticamente descritti: “perdita totale acuità visiva OD 28%, frattura di Le Fort II naso etmoidale 10%, frattura mandibolare perdita numerosi denti 10%, frattura acetabolo destro 8%, frattura femore
5%, frattura metatarsi piede sinistro 5% frattura polso 3-5% disturbo di adattamento con sintomi depressivi 10% multipli esiti cicatriziali 15%” (v. pag. 6 relazione
AT);
Posto che la Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. n. 12/2025, emanata ai sensi dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, è entrata in vigore il
5/3/2025 e si applica soltanto agli eventi verificatisi successivamente a tale data e che, inoltre, la Suprema Corte ha in ogni caso chiarito che per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia
(senza che ciò possa determinare una disparità di trattamento tra giudizi ormai conclusi e giudizi pendenti, né una lesione del legittimo affidamento delle parti in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, e ciò in quanto “il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al
Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile”: v. Cass. n. 28990/2019), si ritiene equo effettuare la liquidazione delle lesioni c.d. “macropermanenti” (ovvero menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) occorse all'attore utilizzando nel caso che occupa i parametri indicati dalle Parte_1
pagina 4 di 29 Tabelle dell'Osservatorio sull giustizia civile di MI (aggiornamento 2024), avuto riguardo all'età dell'attore al momento della stabilizzazione degli esiti permanenti del sinistro (29 anni), assumendo come parametro di indennità temporanea assoluta l'importo giornaliero di € 115,00.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, a favore dell'attore devono essere liquidati a titolo di danno biologico i seguenti importi:
(a) € 449.643,50 per inabilità permanente (pari al 61,5%);
(b) € 20.412,50 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 470.056,00 già espresso in moneta attuale.
1.1.2 Inoltre, a fondamento del risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale richiesta dall'attore, deve osservarsi che il danno morale subiettivo, consistente nel “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso” (v. Corte cost. sentenza n. 184/1986), è un danno-conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presta alla prova per presunzioni e al ricorso al fatto notorio (cfr.: Cass. nn. 23586/2022 e 25164/2020).
Ebbene, sia dalla copiosa documentazione medica versata in atti, sia dalle risultanze della c.t.u. del procedimento di AT (che evidenzia un tono dell'umore deflesso ancora a distanza di anni dal sinistro: v. pag. 2), si ritiene che emerga una condizione di tale prostrazione morale di tale da giustificare Parte_1
anche l'attribuzione all'attore di una somma aggiuntiva per tale specifica voce di danno.
In altri termini, tenuto conto della gravità delle conseguenze ingenerate dal sinistro, della durata e della complessità del percorso di recupero funzionale del danneggiato (che, peraltro, non può avvenire in maniera completa) e della severità del pregiudizio anche estetico evidenziato dalle fotografie versate in atti
(v. docc. 45-46 att.), non è necessaria una prova specifica del danno morale subito dalla persona danneggiata “in quanto in questo caso è talmente verosimile che essa
pagina 5 di 29 abbia subito danno morale che lo si può ritenere provato sulla base di una presunzione che, risultando particolarmente qualificata, è da sola sufficiente allo scopo” (così Cass. n.
23928/2004).
La liquidazione del relativo risarcimento non può che avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerando che le conseguenze interiori dell'evento lesivo “non sono mai catalogabili secondo universali automatismi” (così Cass. n.
7766/2016).
Tuttavia, soprattutto al fine di ancorare tale liquidazione a un parametro idoneo a garantire la parità di trattamento, si ritiene equo e congruo quantificare tale danno
– così come fatto dall'attore – assumendo come riferimento l'incremento del punto danno biologico, come prospettato dalle succitate Tabelle di MI.
Fatte queste premesse, si ritiene pertanto dovuta all'attore l'ulteriore somma di €
224.822,00 (importo espresso in moneta attuale) calcolata come innanzi indicato, ossia come incremento per sofferenza soggettiva.
1.1.3 L'attore ha altresì invocato una personalizzazione della liquidazione del danno, in ragione della grave menomazione alla sua capacità di attendere all'attività realizzatrice della persona dell'escursionismo in montagna, dallo stesso abitualmente praticata antecedentemente al sinistro (v. pag. 15 atto di citazione e pag. 8 memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.).
Giova sul punto evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave […] rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n. 28988/2019).
pagina 6 di 29 Nel caso di specie, ancorché i testimoni escussi abbiano confermato le circostanze dedotte sul punto dall'attore (cfr. verbale di udienza del 24/4/2024), tuttavia devesi ritenere che, per lesioni fisiche come quelle riportate dall'attore, il pregiudizio dedotto non può che ritenersi comune a ogni soggetto che subisce quel tipo di danno (v. in tal senso Cass. n. 6378/2023).
Di talché, non risulta dimostrata un'incidenza della lesione patita nei termini di eccezionalità come innanzi chiariti dalla Suprema Corte, tale da giustificare un ulteriore aumento del quantum risarcitorio: in altri termini, non vi è la prova della ricorrenza nel caso di specie di circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, sicché non si ritiene possibile riconoscere a favore dell'attore il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
1.1.4 Il danno non patrimoniale sopportato dall'attore Parte_1
corrisponde complessivamente a € 694.878,00 (= € 470.056,00 + € 224.822,00: v.
§ 1.1.1. e § 1.1.2).
A quanto liquidato complessivamente per il danno non patrimoniale come innanzi indicato, devono essere aggiunti gli interessi compensativi e detratti gli acconti già ricevuti dall'attore.
Quanto agli interessi compensativi, deve essere riconosciuto all'attore il danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tale danno deve trovare ristoro mediante l'attribuzione dei cd. interessi compensativi che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alla data pagina 7 di 29 del fatto delle somme espresse in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal
4/8/2016 fino alla data della sentenza.
1.1.5 Quanto agli acconti, tali importi dovranno essere dedotti dal credito risarcitorio secondo le modalità precisate dalla Suprema Corte: “nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre
l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 3, n. 29031 del
13.11.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 27477 del 30.10.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 20795 del
20.8.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 25817 del 31.10.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 9950 del
20.04.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 6347 del 19.03.2014)” (così, da ultimo, Cass. n.
6607/2023).
Come è pacifico tra le parti, l'attore ha ricevuto dall' a titolo di indennizzo CP_4
per danno biologico € 335.395,26 (v. doc.75 att.), nonché € 200.000,00 da CP_3
(v. docc. 99, 107 e 121 att.).
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”, cosicché il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste”, ossia scomputando gli indennizzi per voci di danno omogenee: pertanto, “se CP_4
pagina 8 di 29 l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il CP_4
relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale” e inoltre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. 'personalizzazione' del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (v., ex multis e di recente, Cass. n. 26117/2021).
In applicazione dei principi suesposti, il credito risarcitorio spettante all'attore per il danno non patrimoniale è liquidato nel modo che segue.
Le succitate prestazioni, erogate dall' e dall'assicurazione convenuta e già CP_4
ricevute dall'attore, devono essere (1) rivalutate a oggi, data della sentenza, (2) detratte, rispettivamente, l'acconto assicurativo dall'importo complessivo del danno non patrimoniale (€ 694.878,00) e la somma erogata dall' dalla sola CP_4
voce di danno per inabilità permanente come sopra liquidata (€ 449.643,50), (3) quindi devono essere applicati gli interessi compensativi nella misura legale (3.a) sull'intero capitale di € 694.878,00 rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto di e della CP_3
prestazione dell'assicuratore sociale, (3.b) sulla somma che residua dopo la detrazione di dette somme (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dai rispettivi pagamenti fino alla data della sentenza.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
1.2 Danno patrimoniale
1.2.1 L'attore ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale emergente subito, consistente nelle spese mediche sostenute e in quelle da sostenere, sostanzialmente aderendo alle conclusioni di cui alla succitata relazione del procedimento di AT.
pagina 9 di 29 Richiamato quanto indicato al § 1.1.1 che precede in ordine alle ragioni per le quali non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede di AT, anche in ordine alla necessità e congruità delle spese mediche documentate dall'attore la valutazione del c.t.u. risulta dunque esente da Parte_1
censure e viene qui condivisa (si veda anche quanto indicato dal c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. attoreo: cfr. doc. 74 att.).
In particolare, l'attore ha diritto alla corresponsione a proprio favore da parte dell'assicurazione convenuta delle seguenti somme:
€ 2.599,28 per spese mediche relative a farmaci (v. pag. 6 relazione AT);
€ 42.500,00 per spese odontoiatriche “sostenute necessarie per il reintegro dell'ingente danno prodotto a carico dell'apparato masticatorio”, quale valore mediano della proposta indicativa del c.t.u. da ritenersi congrua (v. pagg.
6-7 relazione
AT), anche tenuto conto di quanto ribadito dal c.t.u. in ordine alla “assenza di un esatto bilancio lesionale della sfera odontoiatrica al momento del fatto e della impossibilità a stabilire quanti in denti lussati con frattura coronale o avulsi e delle condizioni antecedenti della dentatura che, per quanto riportato, non risultavano al momento del fatto “integra e sana”” (v. pag. 3 doc. 74 att.);
€ 30.600,00 per spese future “per almeno 2 rinnovi protesici odontoiatrici”
(considerato “un tempo di usura medio di almeno 20 anni”), “data la giovane età” del danneggiato (v. pag. 7 relazione AT e pag. 3 doc. 74 att.). Parte_1
Null'altro si ritiene dovuto per consulto psichiatrico, programma di psicoterapia e terapia farmacologica antidepressiva, tenuto conto che l'attore – nonostante l'ampio lasso di tempo trascorso dal procedimento di AT – si è limitato a richiamare genericamente le conclusioni della relazione peritale, senza ulteriori allegazioni (e prove) specifiche, neanche in punto di quantificazione di tali spese.
pagina 10 di 29 In sintesi, spettano all'attore a titolo di risarcimento del danno emergente gli importi che precedono, per un totale di € 75.699,28 (= € 2.599,28 + € 42.500,00
+ € 30.600,00), da rivalutare secondo l'indice ISTAT-FOI.
Anche su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alle date dei singoli esborsi – vanno aggiunti alle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna, come già indicato al § 1.1.4 che precede.
Dalla data della sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
1.2.2 L'attore ha invocato il risarcimento delle spese sostenute per assistenza legale nella fase stragiudiziale, quantificate in € 10.000,00.
Posto che anche tale rimborso richiesto costituisce una posta del danno patrimoniale astrattamente risarcibile, come tale deve essere debitamente allegata e provata (v. Cass. S.U. n. 16990/2017 a mente della quale “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione (…) è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”) e pertanto la domanda non può trovare accoglimento, in assenza della prova dell'esborso relativo al pagamento delle fatture sub docc. 123, 124 e 125 att..
1.2.3 Ancora, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Nel caso che occupa, la lesione della capacità lavorativa specifica è stata accertata con la c.t.u. esperita nel procedimento di AT, laddove il nominato c.t.u. ha pagina 11 di 29 rilevato che “le menomazioni incidenti attualmente sulla persona dello sono atte a Pt_1
riverberarsi pregiudizievolmente sull'espletamento di una attività ad alto contenuto manuale in modo rilevante il cui esercizio risulta ipotizzabile escludendone le mansioni più gravose (salire su piani o tetti, portare pesi, rimanere accovacciato in posture forzate o prolungate etc) per tempi ridotti e con ridotto impegno funzionale” (v. pag. 6 relazione AT).
La pretesa in esame è dunque fondata nell'an, dovendosi ritenere provato che in conseguenza del sinistro l'attore ha subito una riduzione della propria capacità lavorativa specifica.
Occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti per pervenire al compiuto ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in ossequio al “principio della doppia liquidazione” (v. Cass. n.
22741/2019).
In particolare, “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua
(Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012,
n. 12902)” (v. Cass. n. 2463/2020).
A. In relazione al periodo 2016/2025, pertanto, la domanda attorea ha per oggetto non il lucro cessante per la futura perdita del reddito, ma il danno già prodottosi nella sfera patrimoniale del danneggiato, corrispondente al reddito venuto meno, ma con i correttivi di seguito indicati.
pagina 12 di 29 L'attore ha prodotto le proprie certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente (C.U.) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (v. docc. da 80 a 85 att.), le quali evidenziano una contrazione del reddito per l'annualità del sinistro (v.
C.U. 2017 sub doc. 82, che evidenzia redditi pari a € 17.561,52 percepiti dall'attore nel 2016, a fronte di € 27.046,15, relativi all'anno precedente: v. C.U. 2016, relativa ai redditi del 2015, sub doc. 81 att.) e soprattutto nella successiva annualità
2017 (evidenziando la C.U. 2018 redditi pari a € 2.254,30: v. doc. 83 att.), fino a un completo azzeramento per gli anni 2018 e 2019 (v. C.U. 2019 e 2020 sub docc.
84 e 85 att.).
Inoltre, l'attore ha documentalmente provato che in data 3/4/2018 venne dichiarato dal medico competente aziendale non idoneo allo svolgimento della mansione di “coperturista” (lattoniere adibito alla demolizione e allo smaltimento di coperture in amianto) allo stesso assegnata (v. doc. 76 att.) e che, in pari data, venne licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica (v. doc. 77 att.).
Pertanto, deve ritenersi provata la effettiva riduzione del reddito dell'attore.
Ai fini della liquidazione del danno risarcibile, ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. n.
209/2005, deve individuarsi il reddito lordo più elevato tra quelli degli ultimi tre anni prima dell'evento lesivo. L'attore ha documentato i propri redditi anteriori al sinistro solo in relazione agli anni 2014 e 2015 e il reddito più elevato è quello relativo al 2015, pari a € 27.046,15, che deve costituire il dato di partenza ai fini previsti dal succitato art. 137.
Tuttavia, non può ritenersi spettante all'attore l'integrale ristoro delle predette riduzioni reddituali – attestatesi come pari a € 9.484,63 per il 2016 (ovvero €
27.046,15 - € 17.561,52), € 24.791,85 per il 2017 (ossia € 27.046,15 - € 2.254,30) ed € 27.046,15 per le annualità successive, stante la documentata situazione di disoccupazione dell'attore e, conseguentemente, la perdita Parte_1
totale di redditi di lavoro dipendente percepiti in precedenza.
pagina 13 di 29 In altri termini, il danno risarcibile da porsi causalmente a carico dell'assicurazione convenuta deve essere contenuto entro una percentuale di incapacità lavorativa rapportata all'invalidità riconosciuta dall' , pari al 60%, CP_4
in linea con quanto indicato nella relazione di AT e vieppiù considerato che il c.t.u. ha previsto la possibilità di reimpiego delle energie residue di Parte_1
in altri settori di attività, puntualizzando che “E' prospettabile considerata la
[...]
giovane età ipotizzare una riqualificazione del soggetto in settori caratterizzati da un più ridotto impegno di carattere manuale (portierato, magazzino, controllo qualità, fattorino etc)” (v. pag.
6 relazione c.t.u.), dovendosi ritenere la residua parte di detta perdita presuntivamente riconducibile ad altre cause e, in ogni caso, non eziologicamente imputabile ai reliquati del sinistro (sul punto, si veda anche quanto ribadito dal c.t.u. in sede di AT in replica alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice: cfr. doc.
74 att.).
Non avendo l'attore allegato alcuna immutazione della propria situazione lavorativa successivamente al 2019-2020 (v. scheda anagrafica professionale sub doc. 79, pag. 8, ed estratto conto INPS sub doc. 91 att.), la mancanza di documentazione relativa a tale periodo non può tradursi in un non liquet, anche tenuto conto del fatto che l'incapacità lavorativa per gli specifici profili dedotti dal c.t.u. costituisce il riflesso dell'inabilità permanente residuata in capo all'attore e, dunque, deve intendersi definitivamente stabilizzata, senza possibilità di miglioramenti e/o progressioni professionali.
A tale stregua, si ritiene equo liquidare il danno risarcibile per il reddito perduto negli anni 2019-2025 in modo analogo a quello dell'annualità precedente (2018), entro il limite anzidetto.
Pertanto, visto che la perdita di reddito per il 2018 è pari a € 16.227,70 (ossia al
60 % del reddito rilevante ex art. 137 del D.lgs. n. 209/2005, pari a € 27.046,15),
pagina 14 di 29 l'identica somma viene liquidata anche per gli anni successivi, sino a quello corrente.
Devono quindi essere riconosciuti all'attore, in relazione al periodo intercorso dal sinistro e sino al corrente anno, € 150.387,49 [= € 5.690,78 + € 14.875,11 + (€
16.227,70 x 8)] quale risarcimento per il reddito già perduto.
A tale importo devono aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria calcolati secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995) ut supra indicato, ovvero previa rivalutazione dal momento di maturazione della differenza retributiva e aggiunta degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate sino alla data odierna.
Dalla data della sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
B. Deve invece ricorrersi al sistema della capitalizzazione (rectius, attualizzazione) per la liquidazione del danno futuro, consistente nel reddito che l'attore perderà in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa specifica, ponendo mente all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita” (v. Cass. n. 14241/2023), e ancora “in tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (…)
pagina 15 di 29 nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso” (v. Cass.
n. 4289/2024).
A tale proposito, poiché “il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili (…), purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti” (v. Cass. n. 2463/2020), si ritiene doversi fare riferimento alla sezione “Capitalizzazione anticipata di una rendita” delle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di MI (versione 2024), che hanno sostituito le vecchie Tabelle 1922 e quelle di cui agli atti dell'incontro di CP_4
studio del CSM tenuto in data 30 giugno-1 luglio 1989 a Trevi, costituendo dunque lo strumento maggiormente aggiornato tra quelli astrattamente disponibili.
Sempre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i redditi da assumersi a riferimento sono quelli antecedenti al sinistro, e non già quelli anteriori al momento della liquidazione (v. Cass. n. 11376/2002).
La somma complessiva spettante all'attore deve essere dunque correttamente calcolata moltiplicando la perdita reddituale annuale (indicata al punto A che precede come eziologicamente riconducibile alla procurata incapacità lavorativa specifica del danneggiato) per il coefficiente indicato nelle succitate Tabelle di
MI per la “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, determinato in considerazione dell'età del danneggiato (nel caso di specie, attualmente 37 anni) e degli anni stimati per i quali tale perdita di protrarrà, calcolati detraendo dall'età pensionabile (correttamente indicata dall'attore in 67 anni) l'anzidetta età anagrafica del danneggiato (e dunque pari a 30 anni, ovvero = 67 – 37).
Moltiplicando la perdita reddituale annuale stimata di € 16.227,70 (pari al 60% di
€ 27.046,15) per il coefficiente numerico applicabile al caso di specie risultante dalla “Tabella maschi” (26,02) si ottiene così l'importo di € 422.244,75 spettante pagina 16 di 29 all'attore a titolo di danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa, già espresso in moneta attuale.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
C. Dalle somme indicate ai punti A e B che precedono devono essere detratti – secondo i medesimi criteri indicati al § 1.1.5 che precede – gli importi pacificamente già percepiti all'attore a titolo di NASPI (per € Parte_1
23.094,60: v. doc. 90 att. e pag. 13 atto di citazione), oltre al valore capitale della quota di rendita per danno patrimoniale (pari a € 488.522,40: v. doc. 75 CP_4
att.).
D. Agli importi anzidetti va aggiunto quello (richiesto) relativo alla perdita del
T.F.R. che l'attore avrebbe maturato al termine del rapporto di Parte_1
lavoro (v. pag. 13 atto di citazione).
In mancanza di indici che lo smentiscano, è da ritenere che l'attore avrebbe potuto lavorare fino all'età pensionabile e ciò è sufficiente per ritenere che questa voce di danno, di per sé non considerata dagli importi indicati ai punti A e B che precedono, sia provata nell'an.
Ebbene, la sua quantificazione può procedere dall'importo complessivo di €
572.632,24 (pari a € 150.387,49 + € 422.244,75) quale perdita reddituale complessiva stimata – alla luce di tutto quanto innanzi indicato – nell'arco della vita lavorativa dell'attore successivamente alla verificazione dell'incidente e parametrata all'incapacità lavorativa specifica causalmente riconducibile al sinistro.
Essa corrisponde, come media annuale, alla cifra di € 15.069,30 (considerati 38 anni dal 2016, anno del sinistro, al raggiungimento dell'età pensionistica da parte dell'attore, ovvero al compimento di 67 anni).
pagina 17 di 29 Per calcolare il T.F.R. va fatto riferimento all'art. 2120 c.c. e, dunque, si tratta di dividere quest'importo per 13,5 e quindi moltiplicarlo per gli anni di riferimento
(15.069,30 / 13,5 x 38).
L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da mancata percezione del
T.F.R. è perciò pari a € 42.417,30.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme anzidette.
E. Va disattesa, di contro, la richiesta attinente al risarcimento di un ipotetico
“danno patrimoniale da perdita pensionistica” (v. pag. 13 atto di citazione), dal momento che l'attore non ha indicato specifici elementi da cui Parte_1
possa evincersi che la somma riconosciutagli a titolo di rendita vitalizia da parte dell' sia inferiore a quella che avrebbe percepito a titolo pensionistico, CP_4
anche tenuto conto del suo stato di disoccupazione (nonostante il c.t.u. abbia indicato la possibilità per lo stesso di svolgere lavori con ridotto impegno manuale).
2. Quanto alle domande risarcitorie svolte dai congiunti del trasportato Pt_2
(madre), (sorella) e (fratello), si osserva
[...] Parte_3 Parte_4
quanto segue.
2.1 Giova premettere che, stante l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private in materia di danni alle vittime riflesse in ipotesi di illeciti plurioffensivi, la fondatezza delle domande risarcitorie dei predetti attori deve necessariamente muove dall'indagine e dalla corretta individuazione del soggetto responsabile nella causazione del sinistro.
Pertanto, richiamato quanto indicato al § 1 che precede in ordine al fatto che l'assicurazione costituita nulla ha contestato in punto an (v. pag. 4 comparsa di costituzione di , il fatto che la responsabilità esclusiva nel CP_3
pagina 18 di 29 determinismo causale dell'incidente sia ascrivibile al conducente del veicolo di proprietà della convenuta contumace risulta altresì suffragato dalla relazione dei
Carabinieri di Paderno Dugnano intervenuti, versata in atti sub doc. 4 att..
Le dichiarazioni del testimone oculare allegate alla predetta relazione confermano infatti le allegazioni attoree circa la dinamica del sinistro, descrivendo l'invasione di corsia posta in essere dal furgone sul quale viaggiava come Parte_1
trasportato e il conseguente impatto frontale con il camion che procedeva nell'opposto senso di marcia.
2.2 Ciò posto, gli attori e Parte_5 Parte_4
hanno chiesto in primo luogo il ristoro del pregiudizio non patrimoniale da essi sofferto in conseguenza della macrolesione del congiunto sia in termini di danno morale che in termini di modificazione peggiorativa della propria vita personale e familiare.
In particolare, detti attori hanno allegato che risulta portatore di un Parte_1
reliquato permanente caratterizzato, tra l'altro, da irreversibile disturbo dell'adattamento con umore depresso cronico di entità grave, per cui risulta chiaramente dimostrata, anche in forza di presunzione, la conseguente modificazione peggiorativa della qualità della vita di relazione familiare con i comparenti suoi prossimi congiunti” (v. pag. 20 atto di citazione).
Posto che la compromissione delle condizioni psichiche e psicologiche di derivata dal sinistro ha trovato riscontro nella relazione di AT, Parte_1
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”
(v. Cass. n. 13540/2023).
pagina 19 di 29 In tal caso, “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto”, esso non è accertabile con metodi scientifici e “può essere accertato in base a indizi e presunzioni” che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, assumendo particolare rilievo tra le presunzioni il “rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (v. sempre Cass. n. 13540/2023 cit.).
In tema di danni conseguenti a un sinistro stradale, dunque, il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
La Suprema Corte ha altresì precisato che non sussiste alcun limite normativo per il danno da lesione del rapporto parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (v. Cass. n. 1752 del 2023): detto altrimenti, la questione è meramente di prova e il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva, come anzidetto – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare a prova contraria l'assenza di un legame affettivo, e dunque l'insussistenza del pregiudizio presunto.
Ancora, risulta di particolare rilievo la seguente statuizione della richiamata pronuncia: “il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di RO, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”, poiché pur essendosi le
Tabelle del Tribunale di MI nella loro più recente versione adeguate pagina 20 di 29 prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso (neanche nell'aggiornamento del 2024) “<<in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio>>, come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice <<…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato>> (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)” (v. in tal senso Cass. n. 13540/2023).
Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva che gli attori hanno fondato le proprie richieste risarcitorie sulle deduzioni innanzi riportate, allegando altresì la relazione di convivenza di con la madre e Parte_1
con la sorella (v. doc. 144 att.) e una frequentazione quotidiana con il fratello (v. pag. 19 atto di citazione), nulla avendo allegato in relazione a uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita per necessità assistenziali del proprio figlio/fratello.
Conseguentemente, applicando un ragionamento presuntivo circa l'intensità del vincolo affettivo intercorrente tra gli attori sulla base delle predette allegazioni, si ritiene che le somme richieste dagli attori a tale titolo risultino congrue, in quanto contenute entro il valore emergente dall'applicazione del sistema a punti di cui alle Tabelle di RO (ossia il prodotto dell'importo previsto per la sola componente del danno morale moltiplicato per i punti e i coefficienti di cui a tali
Tabelle, nonché per una percentuale di danno biologico pari al 61,5%), indicate dal richiamato arresto della giurisprudenza di legittimità come il più pertinente parametro di riferimento per evitare il ricorso alla liquidazione equitativa c.d. pura.
pagina 21 di 29 In particolare, gli attori hanno modificato la quantificazione delle somme richieste in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve evidenziarsi che le domande attoree formulate nell'atto di citazione contengono la riserva circa le “diverse misure, maggiori o minori, che risultassero dovute
e/o venissero ritenute come giuste all'esito del presente giudizio”. Come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'espressione con cui si chiede la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica 'o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria', non può automaticamente considerarsi una formula di stile, ma deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa (v. Cass. n. 20707 del 2018; n. 4828 del 2006; v. anche Cass. n.
10984 del 2021)” (così, ex multis, Cass. n. 33366/2021).
Nel caso di specie le clausole di salvaguardia inserite nelle conclusioni attoree non possono reputarsi una formula di stile, attesa la pluralità dei criteri equitativi di quantificazione dei danni oggetto di causa, di cui la stessa giurisprudenza di legittimità ha dato atto (v. Cass. n. 2463/2020 cit.).
Inoltre, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – di cui all'art. 112 c.p.c. – il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, laddove tali indicazioni siano da ritenere meramente indicative (v., ex multis, Cass. n.
16450/2012).
Le convenute devono essere pertanto condannate in solido al pagamento, rispettivamente, di € 48.384,00 a favore di di € 39.690,00 a favore Parte_2
di e di € 39.690,00 a favore di a titolo di posta Parte_3 Parte_4
risarcitoria del danno da lesione del rapporto parentale, somme già espresse in moneta attuale.
pagina 22 di 29 2.3 Gli attori e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4
domandato anche il risarcimento del danno biologico dagli stessi patito sub specie di danno psichico.
Sul punto, nel corso del presente giudizio è stato disposto l'espletamento di tre c.t.u., volte ad accertare la sussistenza e l'entità di tale danno lamentato dagli attori.
Precisamente, nelle relazioni peritali definitive depositate telematicamente in data
16/4/2024, il nominato c.t.u. dott. ha confermato la fondatezza Persona_1
delle allegazioni attoree, indicando che:
(madre) risulta affetta da un “disturbo post-traumatico da stress”, Parte_2
come si evince laddove il c.t.u. ha specificato, in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'assicurazione convenuta, che “la diagnosi di “Disturbo depressivo permanente” data dal CTU a , è riferibile al periodo antecedente Parte_2
all'incidente del figlio dopo il quale si è verificato un successivo disturbo mentale”, Parte_1
configurabile a parere del c.t.u. come anzidetto: “la sig.ra ha infatti Pt_2
sviluppato un netto e significativo peggioramento delle proprie condizioni psichiche dopo esser venuta a conoscenza dell'incidente di e averlo obiettivato personalmente” (v. pag. Parte_1
2 della “Replica” allegata alla relazione del c.t.u.);
(sorella), affetta da un ritardo mentale congenito, presenta Parte_3
all'attualità un “disturbo correlato a eventi traumatici e stressanti, con risposta persistente al trauma con sintomi ansioso-depressivi” (v. pag. 7 relazione c.t.u.), e ciò in quanto i
“sintomi psichici, presentatisi dopo l'incidente del fratello interessano Parte_1 Pt_3
uttora e ne ostacolano ulteriormente la capacità di relazionarsi congruamente
[...]
con l'ambiente sociale esterno al proprio nucleo familiare” (v. pag. 6 relazione c.t.u.); nella valutazione delle osservazioni del c.t.p. dell'assicurazione convenuta, il c.t.u. ha altresì specificato che “vanno distinte la patologia cronica dello sviluppo
pagina 23 di 29 intellettivo di e la sua patologia post-traumatica” (v. pag. 3 della Parte_3
“Replica” allegata alla relazione del c.t.u.);
(fratello) soffre di un “disturbo d'ansia generalizzato”, Parte_4
ingenerato dal perdurante senso di responsabilità per quanto occorso al fratello, oltre che per il tempo sottratto a moglie e figli in ragione del “costante collaterale impegno di supporto e supervisione verso madre sorella e fratello” (v. pag. 7 relazione c.t.u.).
Non vi è motivo di discostarsi dalle anzidette conclusioni del nominato c.t.u., che risultano adeguatamente argomentate, anche in replica alle osservazioni del c.t.p. dell'assicurazione convenuta, come anzidetto.
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, atteso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis, Cass. n. 10123/2009).
Del resto, tale componente del danno non patrimoniale non può essere ritenuta un'indebita duplicazione di quanto già risarcito a favore degli attori ai sensi del §
2.2 che precede, poiché, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore” (v. Cass. n. 7513/2018).
pagina 24 di 29 Pertanto, alla luce di quanto innanzi indicato e sulla base della quantificazione dell'invalidità permanente operata dal c.t.u. (v. pag. 8 relazione c.t.u.), in applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di MI
(aggiornamento 2024) già richiamate al § 1.1.1 che precede e tenuto conto dell'età delle vittime riflesse al momento del sinistro (rispettivamente 53, 16 e 33 anni), a favore degli attori devono essere liquidati a titolo di danno biologico i seguenti importi (comunque contenuti nei limiti di quelli aggiornati dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni), già espressi in moneta attuale:
a) a favore di € 35.648,00 per inabilità permanente (pari al Parte_2
15%);
b) a favore di € 8.055,00 per inabilità permanente (pari al 5%); Parte_3
c) a favore di € 7.315,00 per inabilità permanente (pari al Parte_4
5%).
2.4 Sulle somme complessive dovute agli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – ovvero a favore di € 84.032,00 (€ Parte_2
48.384,00 + € 35.648,00), a favore di € 47.745,00 (€ 39.690,00 + € Parte_3
8.055,00) e a favore di € 47.005,00 (€ 39.690,00 + € 7.315,00) Parte_4
– spettano altresì agli attori gli interessi (espressamente richiesti) c.d. compensativi del danno da lucro cessante, derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, che – come già puntualizzato al §
1.1.4 che precede – seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (v. sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli pagina 25 di 29 interessi compensativi nella misura legale dal 4/8/2016 fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme liquidate complessivamente come innanzi indicato.
Dagli importi anzidetti devono essere altresì defalcati gli importi versati dall'assicurazione convenuta in corso di giudizio (secondo le modalità di calcolo indicate al § 1.1.5 che precede), che gli attori negli scritti conclusionali hanno dato atto di avere trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere (v. assegni allegati alla comparsa conclusionale di . CP_3
2.5 Da ultimo, non può trovare invece accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata da e Parte_2 Parte_3 Parte_4
n quanto, da un lato, il nominato c.t.u. non ha individuato spese mediche
[...]
documentate, congrue e necessarie (attenendo il ristoro richiesto a costi di consulenza tecnica ante giudizio, di cui si dirà meglio infra al § 3 che segue) e, dall'altro lato, richiamati i principi espressi da Cass. S.U. n. 16990/2017 indicata al § 1.2.2 che precede, nemmeno possono essere riconosciute a favore degli attori le spese di assistenza legale stragiudiziale allegate, non risultando provato il pagamento delle rispettive bozze di notule sub docc. 141, 142 e 143 att..
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata telematicamente dalla difesa attorea, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore complessivo per cui le domande degli attori risultano accolte, da porsi a carico per 2/3 dell'assicurazione convenuta e per il restante 1/3 della convenuta contumace, in applicazione dei criteri di cui all'art. 97 c.p.c..
pagina 26 di 29 Gli attori hanno altresì diritto alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., liquidate sempre in conformità alla nota spese depositata telematicamente dai difensori degli attori e sulla base dei medesimi criteri innanzi indicati.
Le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (pari a € 610,00, come da ricevuta del dott. depositata telematicamente dagli attori il 4/11/2024) e di c.t.u. Per_2
(come da acconto di cui all'ordinanza del 28/7/2023, alla quale si rimanda) devono essere poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
Agli attori spetta altresì il rimborso delle spese di c.t.p. nei limiti di seguito indicati.
La Suprema Corte ha puntualizzato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017) e, inoltre, come la ripetizione delle stesse debba essere attivata con le modalità di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ovvero mediante la produzione della notula del c.t.p. (v. Cass. n.
26729/2024). Inoltre, come noto, alla carenza di specifica allegazione non può sopperire il tempestivo assolvimento dell'onere di produzione documentale: detto altrimenti, risulta preclusa al giudice la possibilità di fondare la prova dei fatti, quand'anche rinvenibile a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultino oggetto di puntuale allegazione negli scritti difensivi di parte (v. in tal senso Cass. n. 30607/2018).
Ciò posto, si ritiene pertanto di non poter liquidare a favore delle parti attrici le spese di consulenza tecnica stragiudiziali, in quanto da ritenersi eccessive e superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. stante l'espletamento del procedimento di
AT e delle c.t.u. nel corso del presente giudizio.
pagina 27 di 29 Spetta, di contro, agli attori il ristoro degli esborsi per le spese di c.t.p. documentate sia in relazione al procedimento di AT (v. doc. II deposito telematico att. del 4/11/2024), sia in relazione alla c.t.u. (v. docc. III, IV e V deposito telematico att. del 4/11/2024).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna la convenuta al pagamento a Controparte_3
favore dell'attore della somma di € 694.878,00 a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, nonché delle somme di €
75.699,28 per danno patrimoniale emergente ed € 150.387,49 per danno patrimoniale da lucro cessante, oltre a € 422.244,75 ed € 42.417,30 per danno patrimoniale futuro, con detrazione da tali somme degli acconti assicurativi e delle prestazioni assistenziali/previdenziali già percepiti o comunque spettanti all'attore, e oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi come indicato in motivazione;
– condanna altresì le convenute e Controparte_2 Controparte_3
in solido al pagamento a titolo di risarcimento dei danni non
[...]
patrimoniali subiti delle somme, rispettivamente, di € 84.032,00 a favore di di € 47.745,00 a favore di e di € 47.005,00 a Parte_2 Parte_3
favore di con detrazione degli importi già corrisposti Parte_4
dall'assicurazione convenuta in corso di giudizio e oltre interessi come indicato in motivazione;
pagina 28 di 29 – condanna le convenute a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 29.193,00 per compensi e in €
1.774,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del
D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge, nonché le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., liquidate in € 7.691,00 per compensi e in
€ 870,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del
D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge, nella misura di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di Controparte_3 Controparte_2
– pone le spese di c.t.u., relative sia al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sia al presente giudizio – come indicate in motivazione – definitivamente a carico solidale delle convenute;
– condanna la convenuta al pagamento Controparte_3
delle spese di c.t.p. a favore dell'attore pari a € 1.714,00; Parte_1
– condanna altresì le convenute in solido al pagamento delle spese di c.t.p. pari a € 976,00 a favore dell'attrice a € 976,00 a favore Parte_2
dell'attrice e a € 976,00 a favore dell'attore Parte_3 Parte_4
[...]
Bergamo, 16 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7144/2022, promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (c.f. , con gli avv.ti Parte_4 C.F._4
GIANNOTTO ULIVI e MAURIZIO RUDALLI
attori nei confronti di:
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Cristina Pastorino
convenuta c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuta contumace
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/11/2024
pagina 1 di 29 Conclusioni della convenuta come Controparte_3
da note scritte depositate telematicamente in data 5/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
(in qualità di trasportato), e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(rispettivamente madre, sorella e fratello del predetto Parte_4
trasportato) hanno convenuto in giudizio e la compagnia Controparte_2
assicurativa per la r.c.a. Società Reale Mutua di Assicurazioni, chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti a cagione di un sinistro occorso in data 4/8/2016.
In particolare, gli attori hanno allegato che in tale data, mentre Parte_1
viaggiava in qualità di trasportato, con la cintura di sicurezza correttamente allacciata, a bordo del veicolo Peugeot targato EB596ZR di proprietà della convenuta in località Nova Milanese (MB), alle ore 6.10 circa il Controparte_2
conducente di tale veicolo perdeva il controllo del mezzo, andando a impattare frontalmente contro il veicolo modello Renault targato DV902DM proveniente dall'opposto senso di marcia.
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_2
La convenuta si è costituita non Controparte_3
contestando nell'an la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del veicolo di proprietà della propria assicurata, ma contestando nel quantum le pretese risarcitorie formulate dagli attori.
A seguito della rituale acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. (avente R.G. n. 6772/2020, di seguito anche solo “AT”) svoltosi antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, la causa è stata istruita pagina 2 di 29 mediante la disposizione di tre c.t.u. medico-legali volte ad accertare la sussistenza del danno psichico lamentato dai congiunti del danneggiato, nonché con l'audizione di due testimoni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 7/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26/11/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. Quanto alle domande avanzate da si osserva quanto Parte_1
segue.
Giova premettere che detto attore ha agito ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), norma che accorda una speciale tutela a favore del soggetto trasportato, disponendo espressamente che il risarcimento sia posto a carico dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo il danneggiato al momento del sinistro “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
In ogni caso, giova altresì evidenziare che l'assicurazione convenuta ha dato espressamente atto di nulla contestare in punto an (v. pag. 4 comparsa di costituzione di , così confermando la dinamica fattuale dell'occorso CP_3
sinistro così come allegata dall'attore.
1.1 Danno non patrimoniale
1.1.1 Ciò posto, l'attore ha chiesto in primo luogo il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale patito a cagione dell'incidente.
Sul punto, con specifico riferimento alla componente biologica di tale voce di danno, devono essere qui condivise le conclusioni di cui alla relazione del c.t.u.
pagina 3 di 29 nominato nel procedimento di AT, in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente motivate e non fatte oggetto di rilievi critici dalle parti.
In particolare, quanto alla lesione temporanea e permanente all'integrità psico- fisica dell'attore, il c.t.u. ha confermato il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni subite dall'attore, accertando:
(a) un'invalidità temporanea di 110 giorni al 100 % e di ulteriori 90 giorni al 75
% (v. pag. 6 relazione AT);
(b) postumi permanenti pari al 60-63%, così analiticamente descritti: “perdita totale acuità visiva OD 28%, frattura di Le Fort II naso etmoidale 10%, frattura mandibolare perdita numerosi denti 10%, frattura acetabolo destro 8%, frattura femore
5%, frattura metatarsi piede sinistro 5% frattura polso 3-5% disturbo di adattamento con sintomi depressivi 10% multipli esiti cicatriziali 15%” (v. pag. 6 relazione
AT);
Posto che la Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. n. 12/2025, emanata ai sensi dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, è entrata in vigore il
5/3/2025 e si applica soltanto agli eventi verificatisi successivamente a tale data e che, inoltre, la Suprema Corte ha in ogni caso chiarito che per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia
(senza che ciò possa determinare una disparità di trattamento tra giudizi ormai conclusi e giudizi pendenti, né una lesione del legittimo affidamento delle parti in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, e ciò in quanto “il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al
Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile”: v. Cass. n. 28990/2019), si ritiene equo effettuare la liquidazione delle lesioni c.d. “macropermanenti” (ovvero menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) occorse all'attore utilizzando nel caso che occupa i parametri indicati dalle Parte_1
pagina 4 di 29 Tabelle dell'Osservatorio sull giustizia civile di MI (aggiornamento 2024), avuto riguardo all'età dell'attore al momento della stabilizzazione degli esiti permanenti del sinistro (29 anni), assumendo come parametro di indennità temporanea assoluta l'importo giornaliero di € 115,00.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, a favore dell'attore devono essere liquidati a titolo di danno biologico i seguenti importi:
(a) € 449.643,50 per inabilità permanente (pari al 61,5%);
(b) € 20.412,50 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 470.056,00 già espresso in moneta attuale.
1.1.2 Inoltre, a fondamento del risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale richiesta dall'attore, deve osservarsi che il danno morale subiettivo, consistente nel “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso” (v. Corte cost. sentenza n. 184/1986), è un danno-conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presta alla prova per presunzioni e al ricorso al fatto notorio (cfr.: Cass. nn. 23586/2022 e 25164/2020).
Ebbene, sia dalla copiosa documentazione medica versata in atti, sia dalle risultanze della c.t.u. del procedimento di AT (che evidenzia un tono dell'umore deflesso ancora a distanza di anni dal sinistro: v. pag. 2), si ritiene che emerga una condizione di tale prostrazione morale di tale da giustificare Parte_1
anche l'attribuzione all'attore di una somma aggiuntiva per tale specifica voce di danno.
In altri termini, tenuto conto della gravità delle conseguenze ingenerate dal sinistro, della durata e della complessità del percorso di recupero funzionale del danneggiato (che, peraltro, non può avvenire in maniera completa) e della severità del pregiudizio anche estetico evidenziato dalle fotografie versate in atti
(v. docc. 45-46 att.), non è necessaria una prova specifica del danno morale subito dalla persona danneggiata “in quanto in questo caso è talmente verosimile che essa
pagina 5 di 29 abbia subito danno morale che lo si può ritenere provato sulla base di una presunzione che, risultando particolarmente qualificata, è da sola sufficiente allo scopo” (così Cass. n.
23928/2004).
La liquidazione del relativo risarcimento non può che avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., considerando che le conseguenze interiori dell'evento lesivo “non sono mai catalogabili secondo universali automatismi” (così Cass. n.
7766/2016).
Tuttavia, soprattutto al fine di ancorare tale liquidazione a un parametro idoneo a garantire la parità di trattamento, si ritiene equo e congruo quantificare tale danno
– così come fatto dall'attore – assumendo come riferimento l'incremento del punto danno biologico, come prospettato dalle succitate Tabelle di MI.
Fatte queste premesse, si ritiene pertanto dovuta all'attore l'ulteriore somma di €
224.822,00 (importo espresso in moneta attuale) calcolata come innanzi indicato, ossia come incremento per sofferenza soggettiva.
1.1.3 L'attore ha altresì invocato una personalizzazione della liquidazione del danno, in ragione della grave menomazione alla sua capacità di attendere all'attività realizzatrice della persona dell'escursionismo in montagna, dallo stesso abitualmente praticata antecedentemente al sinistro (v. pag. 15 atto di citazione e pag. 8 memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.).
Giova sul punto evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave […] rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n. 28988/2019).
pagina 6 di 29 Nel caso di specie, ancorché i testimoni escussi abbiano confermato le circostanze dedotte sul punto dall'attore (cfr. verbale di udienza del 24/4/2024), tuttavia devesi ritenere che, per lesioni fisiche come quelle riportate dall'attore, il pregiudizio dedotto non può che ritenersi comune a ogni soggetto che subisce quel tipo di danno (v. in tal senso Cass. n. 6378/2023).
Di talché, non risulta dimostrata un'incidenza della lesione patita nei termini di eccezionalità come innanzi chiariti dalla Suprema Corte, tale da giustificare un ulteriore aumento del quantum risarcitorio: in altri termini, non vi è la prova della ricorrenza nel caso di specie di circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, sicché non si ritiene possibile riconoscere a favore dell'attore il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
1.1.4 Il danno non patrimoniale sopportato dall'attore Parte_1
corrisponde complessivamente a € 694.878,00 (= € 470.056,00 + € 224.822,00: v.
§ 1.1.1. e § 1.1.2).
A quanto liquidato complessivamente per il danno non patrimoniale come innanzi indicato, devono essere aggiunti gli interessi compensativi e detratti gli acconti già ricevuti dall'attore.
Quanto agli interessi compensativi, deve essere riconosciuto all'attore il danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Tale danno deve trovare ristoro mediante l'attribuzione dei cd. interessi compensativi che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alla data pagina 7 di 29 del fatto delle somme espresse in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal
4/8/2016 fino alla data della sentenza.
1.1.5 Quanto agli acconti, tali importi dovranno essere dedotti dal credito risarcitorio secondo le modalità precisate dalla Suprema Corte: “nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre
l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 3, n. 29031 del
13.11.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 27477 del 30.10.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 20795 del
20.8.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 25817 del 31.10.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 9950 del
20.04.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 6347 del 19.03.2014)” (così, da ultimo, Cass. n.
6607/2023).
Come è pacifico tra le parti, l'attore ha ricevuto dall' a titolo di indennizzo CP_4
per danno biologico € 335.395,26 (v. doc.75 att.), nonché € 200.000,00 da CP_3
(v. docc. 99, 107 e 121 att.).
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”, cosicché il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste”, ossia scomputando gli indennizzi per voci di danno omogenee: pertanto, “se CP_4
pagina 8 di 29 l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il CP_4
relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale” e inoltre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. 'personalizzazione' del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (v., ex multis e di recente, Cass. n. 26117/2021).
In applicazione dei principi suesposti, il credito risarcitorio spettante all'attore per il danno non patrimoniale è liquidato nel modo che segue.
Le succitate prestazioni, erogate dall' e dall'assicurazione convenuta e già CP_4
ricevute dall'attore, devono essere (1) rivalutate a oggi, data della sentenza, (2) detratte, rispettivamente, l'acconto assicurativo dall'importo complessivo del danno non patrimoniale (€ 694.878,00) e la somma erogata dall' dalla sola CP_4
voce di danno per inabilità permanente come sopra liquidata (€ 449.643,50), (3) quindi devono essere applicati gli interessi compensativi nella misura legale (3.a) sull'intero capitale di € 694.878,00 rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto di e della CP_3
prestazione dell'assicuratore sociale, (3.b) sulla somma che residua dopo la detrazione di dette somme (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dai rispettivi pagamenti fino alla data della sentenza.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
1.2 Danno patrimoniale
1.2.1 L'attore ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale emergente subito, consistente nelle spese mediche sostenute e in quelle da sostenere, sostanzialmente aderendo alle conclusioni di cui alla succitata relazione del procedimento di AT.
pagina 9 di 29 Richiamato quanto indicato al § 1.1.1 che precede in ordine alle ragioni per le quali non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede di AT, anche in ordine alla necessità e congruità delle spese mediche documentate dall'attore la valutazione del c.t.u. risulta dunque esente da Parte_1
censure e viene qui condivisa (si veda anche quanto indicato dal c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. attoreo: cfr. doc. 74 att.).
In particolare, l'attore ha diritto alla corresponsione a proprio favore da parte dell'assicurazione convenuta delle seguenti somme:
€ 2.599,28 per spese mediche relative a farmaci (v. pag. 6 relazione AT);
€ 42.500,00 per spese odontoiatriche “sostenute necessarie per il reintegro dell'ingente danno prodotto a carico dell'apparato masticatorio”, quale valore mediano della proposta indicativa del c.t.u. da ritenersi congrua (v. pagg.
6-7 relazione
AT), anche tenuto conto di quanto ribadito dal c.t.u. in ordine alla “assenza di un esatto bilancio lesionale della sfera odontoiatrica al momento del fatto e della impossibilità a stabilire quanti in denti lussati con frattura coronale o avulsi e delle condizioni antecedenti della dentatura che, per quanto riportato, non risultavano al momento del fatto “integra e sana”” (v. pag. 3 doc. 74 att.);
€ 30.600,00 per spese future “per almeno 2 rinnovi protesici odontoiatrici”
(considerato “un tempo di usura medio di almeno 20 anni”), “data la giovane età” del danneggiato (v. pag. 7 relazione AT e pag. 3 doc. 74 att.). Parte_1
Null'altro si ritiene dovuto per consulto psichiatrico, programma di psicoterapia e terapia farmacologica antidepressiva, tenuto conto che l'attore – nonostante l'ampio lasso di tempo trascorso dal procedimento di AT – si è limitato a richiamare genericamente le conclusioni della relazione peritale, senza ulteriori allegazioni (e prove) specifiche, neanche in punto di quantificazione di tali spese.
pagina 10 di 29 In sintesi, spettano all'attore a titolo di risarcimento del danno emergente gli importi che precedono, per un totale di € 75.699,28 (= € 2.599,28 + € 42.500,00
+ € 30.600,00), da rivalutare secondo l'indice ISTAT-FOI.
Anche su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.
1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alle date dei singoli esborsi – vanno aggiunti alle somme via via rivalutate annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna, come già indicato al § 1.1.4 che precede.
Dalla data della sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
1.2.2 L'attore ha invocato il risarcimento delle spese sostenute per assistenza legale nella fase stragiudiziale, quantificate in € 10.000,00.
Posto che anche tale rimborso richiesto costituisce una posta del danno patrimoniale astrattamente risarcibile, come tale deve essere debitamente allegata e provata (v. Cass. S.U. n. 16990/2017 a mente della quale “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione (…) è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”) e pertanto la domanda non può trovare accoglimento, in assenza della prova dell'esborso relativo al pagamento delle fatture sub docc. 123, 124 e 125 att..
1.2.3 Ancora, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Nel caso che occupa, la lesione della capacità lavorativa specifica è stata accertata con la c.t.u. esperita nel procedimento di AT, laddove il nominato c.t.u. ha pagina 11 di 29 rilevato che “le menomazioni incidenti attualmente sulla persona dello sono atte a Pt_1
riverberarsi pregiudizievolmente sull'espletamento di una attività ad alto contenuto manuale in modo rilevante il cui esercizio risulta ipotizzabile escludendone le mansioni più gravose (salire su piani o tetti, portare pesi, rimanere accovacciato in posture forzate o prolungate etc) per tempi ridotti e con ridotto impegno funzionale” (v. pag. 6 relazione AT).
La pretesa in esame è dunque fondata nell'an, dovendosi ritenere provato che in conseguenza del sinistro l'attore ha subito una riduzione della propria capacità lavorativa specifica.
Occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti per pervenire al compiuto ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in ossequio al “principio della doppia liquidazione” (v. Cass. n.
22741/2019).
In particolare, “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua
(Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012,
n. 12902)” (v. Cass. n. 2463/2020).
A. In relazione al periodo 2016/2025, pertanto, la domanda attorea ha per oggetto non il lucro cessante per la futura perdita del reddito, ma il danno già prodottosi nella sfera patrimoniale del danneggiato, corrispondente al reddito venuto meno, ma con i correttivi di seguito indicati.
pagina 12 di 29 L'attore ha prodotto le proprie certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente (C.U.) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (v. docc. da 80 a 85 att.), le quali evidenziano una contrazione del reddito per l'annualità del sinistro (v.
C.U. 2017 sub doc. 82, che evidenzia redditi pari a € 17.561,52 percepiti dall'attore nel 2016, a fronte di € 27.046,15, relativi all'anno precedente: v. C.U. 2016, relativa ai redditi del 2015, sub doc. 81 att.) e soprattutto nella successiva annualità
2017 (evidenziando la C.U. 2018 redditi pari a € 2.254,30: v. doc. 83 att.), fino a un completo azzeramento per gli anni 2018 e 2019 (v. C.U. 2019 e 2020 sub docc.
84 e 85 att.).
Inoltre, l'attore ha documentalmente provato che in data 3/4/2018 venne dichiarato dal medico competente aziendale non idoneo allo svolgimento della mansione di “coperturista” (lattoniere adibito alla demolizione e allo smaltimento di coperture in amianto) allo stesso assegnata (v. doc. 76 att.) e che, in pari data, venne licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica (v. doc. 77 att.).
Pertanto, deve ritenersi provata la effettiva riduzione del reddito dell'attore.
Ai fini della liquidazione del danno risarcibile, ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. n.
209/2005, deve individuarsi il reddito lordo più elevato tra quelli degli ultimi tre anni prima dell'evento lesivo. L'attore ha documentato i propri redditi anteriori al sinistro solo in relazione agli anni 2014 e 2015 e il reddito più elevato è quello relativo al 2015, pari a € 27.046,15, che deve costituire il dato di partenza ai fini previsti dal succitato art. 137.
Tuttavia, non può ritenersi spettante all'attore l'integrale ristoro delle predette riduzioni reddituali – attestatesi come pari a € 9.484,63 per il 2016 (ovvero €
27.046,15 - € 17.561,52), € 24.791,85 per il 2017 (ossia € 27.046,15 - € 2.254,30) ed € 27.046,15 per le annualità successive, stante la documentata situazione di disoccupazione dell'attore e, conseguentemente, la perdita Parte_1
totale di redditi di lavoro dipendente percepiti in precedenza.
pagina 13 di 29 In altri termini, il danno risarcibile da porsi causalmente a carico dell'assicurazione convenuta deve essere contenuto entro una percentuale di incapacità lavorativa rapportata all'invalidità riconosciuta dall' , pari al 60%, CP_4
in linea con quanto indicato nella relazione di AT e vieppiù considerato che il c.t.u. ha previsto la possibilità di reimpiego delle energie residue di Parte_1
in altri settori di attività, puntualizzando che “E' prospettabile considerata la
[...]
giovane età ipotizzare una riqualificazione del soggetto in settori caratterizzati da un più ridotto impegno di carattere manuale (portierato, magazzino, controllo qualità, fattorino etc)” (v. pag.
6 relazione c.t.u.), dovendosi ritenere la residua parte di detta perdita presuntivamente riconducibile ad altre cause e, in ogni caso, non eziologicamente imputabile ai reliquati del sinistro (sul punto, si veda anche quanto ribadito dal c.t.u. in sede di AT in replica alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice: cfr. doc.
74 att.).
Non avendo l'attore allegato alcuna immutazione della propria situazione lavorativa successivamente al 2019-2020 (v. scheda anagrafica professionale sub doc. 79, pag. 8, ed estratto conto INPS sub doc. 91 att.), la mancanza di documentazione relativa a tale periodo non può tradursi in un non liquet, anche tenuto conto del fatto che l'incapacità lavorativa per gli specifici profili dedotti dal c.t.u. costituisce il riflesso dell'inabilità permanente residuata in capo all'attore e, dunque, deve intendersi definitivamente stabilizzata, senza possibilità di miglioramenti e/o progressioni professionali.
A tale stregua, si ritiene equo liquidare il danno risarcibile per il reddito perduto negli anni 2019-2025 in modo analogo a quello dell'annualità precedente (2018), entro il limite anzidetto.
Pertanto, visto che la perdita di reddito per il 2018 è pari a € 16.227,70 (ossia al
60 % del reddito rilevante ex art. 137 del D.lgs. n. 209/2005, pari a € 27.046,15),
pagina 14 di 29 l'identica somma viene liquidata anche per gli anni successivi, sino a quello corrente.
Devono quindi essere riconosciuti all'attore, in relazione al periodo intercorso dal sinistro e sino al corrente anno, € 150.387,49 [= € 5.690,78 + € 14.875,11 + (€
16.227,70 x 8)] quale risarcimento per il reddito già perduto.
A tale importo devono aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria calcolati secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995) ut supra indicato, ovvero previa rivalutazione dal momento di maturazione della differenza retributiva e aggiunta degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate sino alla data odierna.
Dalla data della sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
B. Deve invece ricorrersi al sistema della capitalizzazione (rectius, attualizzazione) per la liquidazione del danno futuro, consistente nel reddito che l'attore perderà in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa specifica, ponendo mente all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita” (v. Cass. n. 14241/2023), e ancora “in tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (…)
pagina 15 di 29 nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso” (v. Cass.
n. 4289/2024).
A tale proposito, poiché “il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili (…), purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti” (v. Cass. n. 2463/2020), si ritiene doversi fare riferimento alla sezione “Capitalizzazione anticipata di una rendita” delle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di MI (versione 2024), che hanno sostituito le vecchie Tabelle 1922 e quelle di cui agli atti dell'incontro di CP_4
studio del CSM tenuto in data 30 giugno-1 luglio 1989 a Trevi, costituendo dunque lo strumento maggiormente aggiornato tra quelli astrattamente disponibili.
Sempre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i redditi da assumersi a riferimento sono quelli antecedenti al sinistro, e non già quelli anteriori al momento della liquidazione (v. Cass. n. 11376/2002).
La somma complessiva spettante all'attore deve essere dunque correttamente calcolata moltiplicando la perdita reddituale annuale (indicata al punto A che precede come eziologicamente riconducibile alla procurata incapacità lavorativa specifica del danneggiato) per il coefficiente indicato nelle succitate Tabelle di
MI per la “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, determinato in considerazione dell'età del danneggiato (nel caso di specie, attualmente 37 anni) e degli anni stimati per i quali tale perdita di protrarrà, calcolati detraendo dall'età pensionabile (correttamente indicata dall'attore in 67 anni) l'anzidetta età anagrafica del danneggiato (e dunque pari a 30 anni, ovvero = 67 – 37).
Moltiplicando la perdita reddituale annuale stimata di € 16.227,70 (pari al 60% di
€ 27.046,15) per il coefficiente numerico applicabile al caso di specie risultante dalla “Tabella maschi” (26,02) si ottiene così l'importo di € 422.244,75 spettante pagina 16 di 29 all'attore a titolo di danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa, già espresso in moneta attuale.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
C. Dalle somme indicate ai punti A e B che precedono devono essere detratti – secondo i medesimi criteri indicati al § 1.1.5 che precede – gli importi pacificamente già percepiti all'attore a titolo di NASPI (per € Parte_1
23.094,60: v. doc. 90 att. e pag. 13 atto di citazione), oltre al valore capitale della quota di rendita per danno patrimoniale (pari a € 488.522,40: v. doc. 75 CP_4
att.).
D. Agli importi anzidetti va aggiunto quello (richiesto) relativo alla perdita del
T.F.R. che l'attore avrebbe maturato al termine del rapporto di Parte_1
lavoro (v. pag. 13 atto di citazione).
In mancanza di indici che lo smentiscano, è da ritenere che l'attore avrebbe potuto lavorare fino all'età pensionabile e ciò è sufficiente per ritenere che questa voce di danno, di per sé non considerata dagli importi indicati ai punti A e B che precedono, sia provata nell'an.
Ebbene, la sua quantificazione può procedere dall'importo complessivo di €
572.632,24 (pari a € 150.387,49 + € 422.244,75) quale perdita reddituale complessiva stimata – alla luce di tutto quanto innanzi indicato – nell'arco della vita lavorativa dell'attore successivamente alla verificazione dell'incidente e parametrata all'incapacità lavorativa specifica causalmente riconducibile al sinistro.
Essa corrisponde, come media annuale, alla cifra di € 15.069,30 (considerati 38 anni dal 2016, anno del sinistro, al raggiungimento dell'età pensionistica da parte dell'attore, ovvero al compimento di 67 anni).
pagina 17 di 29 Per calcolare il T.F.R. va fatto riferimento all'art. 2120 c.c. e, dunque, si tratta di dividere quest'importo per 13,5 e quindi moltiplicarlo per gli anni di riferimento
(15.069,30 / 13,5 x 38).
L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da mancata percezione del
T.F.R. è perciò pari a € 42.417,30.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme anzidette.
E. Va disattesa, di contro, la richiesta attinente al risarcimento di un ipotetico
“danno patrimoniale da perdita pensionistica” (v. pag. 13 atto di citazione), dal momento che l'attore non ha indicato specifici elementi da cui Parte_1
possa evincersi che la somma riconosciutagli a titolo di rendita vitalizia da parte dell' sia inferiore a quella che avrebbe percepito a titolo pensionistico, CP_4
anche tenuto conto del suo stato di disoccupazione (nonostante il c.t.u. abbia indicato la possibilità per lo stesso di svolgere lavori con ridotto impegno manuale).
2. Quanto alle domande risarcitorie svolte dai congiunti del trasportato Pt_2
(madre), (sorella) e (fratello), si osserva
[...] Parte_3 Parte_4
quanto segue.
2.1 Giova premettere che, stante l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private in materia di danni alle vittime riflesse in ipotesi di illeciti plurioffensivi, la fondatezza delle domande risarcitorie dei predetti attori deve necessariamente muove dall'indagine e dalla corretta individuazione del soggetto responsabile nella causazione del sinistro.
Pertanto, richiamato quanto indicato al § 1 che precede in ordine al fatto che l'assicurazione costituita nulla ha contestato in punto an (v. pag. 4 comparsa di costituzione di , il fatto che la responsabilità esclusiva nel CP_3
pagina 18 di 29 determinismo causale dell'incidente sia ascrivibile al conducente del veicolo di proprietà della convenuta contumace risulta altresì suffragato dalla relazione dei
Carabinieri di Paderno Dugnano intervenuti, versata in atti sub doc. 4 att..
Le dichiarazioni del testimone oculare allegate alla predetta relazione confermano infatti le allegazioni attoree circa la dinamica del sinistro, descrivendo l'invasione di corsia posta in essere dal furgone sul quale viaggiava come Parte_1
trasportato e il conseguente impatto frontale con il camion che procedeva nell'opposto senso di marcia.
2.2 Ciò posto, gli attori e Parte_5 Parte_4
hanno chiesto in primo luogo il ristoro del pregiudizio non patrimoniale da essi sofferto in conseguenza della macrolesione del congiunto sia in termini di danno morale che in termini di modificazione peggiorativa della propria vita personale e familiare.
In particolare, detti attori hanno allegato che risulta portatore di un Parte_1
reliquato permanente caratterizzato, tra l'altro, da irreversibile disturbo dell'adattamento con umore depresso cronico di entità grave, per cui risulta chiaramente dimostrata, anche in forza di presunzione, la conseguente modificazione peggiorativa della qualità della vita di relazione familiare con i comparenti suoi prossimi congiunti” (v. pag. 20 atto di citazione).
Posto che la compromissione delle condizioni psichiche e psicologiche di derivata dal sinistro ha trovato riscontro nella relazione di AT, Parte_1
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”
(v. Cass. n. 13540/2023).
pagina 19 di 29 In tal caso, “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto”, esso non è accertabile con metodi scientifici e “può essere accertato in base a indizi e presunzioni” che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, assumendo particolare rilievo tra le presunzioni il “rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (v. sempre Cass. n. 13540/2023 cit.).
In tema di danni conseguenti a un sinistro stradale, dunque, il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
La Suprema Corte ha altresì precisato che non sussiste alcun limite normativo per il danno da lesione del rapporto parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (v. Cass. n. 1752 del 2023): detto altrimenti, la questione è meramente di prova e il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva, come anzidetto – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare a prova contraria l'assenza di un legame affettivo, e dunque l'insussistenza del pregiudizio presunto.
Ancora, risulta di particolare rilievo la seguente statuizione della richiamata pronuncia: “il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di RO, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”, poiché pur essendosi le
Tabelle del Tribunale di MI nella loro più recente versione adeguate pagina 20 di 29 prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso (neanche nell'aggiornamento del 2024) “<<in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio>>, come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice <<…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato>> (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)” (v. in tal senso Cass. n. 13540/2023).
Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva che gli attori hanno fondato le proprie richieste risarcitorie sulle deduzioni innanzi riportate, allegando altresì la relazione di convivenza di con la madre e Parte_1
con la sorella (v. doc. 144 att.) e una frequentazione quotidiana con il fratello (v. pag. 19 atto di citazione), nulla avendo allegato in relazione a uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita per necessità assistenziali del proprio figlio/fratello.
Conseguentemente, applicando un ragionamento presuntivo circa l'intensità del vincolo affettivo intercorrente tra gli attori sulla base delle predette allegazioni, si ritiene che le somme richieste dagli attori a tale titolo risultino congrue, in quanto contenute entro il valore emergente dall'applicazione del sistema a punti di cui alle Tabelle di RO (ossia il prodotto dell'importo previsto per la sola componente del danno morale moltiplicato per i punti e i coefficienti di cui a tali
Tabelle, nonché per una percentuale di danno biologico pari al 61,5%), indicate dal richiamato arresto della giurisprudenza di legittimità come il più pertinente parametro di riferimento per evitare il ricorso alla liquidazione equitativa c.d. pura.
pagina 21 di 29 In particolare, gli attori hanno modificato la quantificazione delle somme richieste in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve evidenziarsi che le domande attoree formulate nell'atto di citazione contengono la riserva circa le “diverse misure, maggiori o minori, che risultassero dovute
e/o venissero ritenute come giuste all'esito del presente giudizio”. Come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'espressione con cui si chiede la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica 'o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria', non può automaticamente considerarsi una formula di stile, ma deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa (v. Cass. n. 20707 del 2018; n. 4828 del 2006; v. anche Cass. n.
10984 del 2021)” (così, ex multis, Cass. n. 33366/2021).
Nel caso di specie le clausole di salvaguardia inserite nelle conclusioni attoree non possono reputarsi una formula di stile, attesa la pluralità dei criteri equitativi di quantificazione dei danni oggetto di causa, di cui la stessa giurisprudenza di legittimità ha dato atto (v. Cass. n. 2463/2020 cit.).
Inoltre, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – di cui all'art. 112 c.p.c. – il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, laddove tali indicazioni siano da ritenere meramente indicative (v., ex multis, Cass. n.
16450/2012).
Le convenute devono essere pertanto condannate in solido al pagamento, rispettivamente, di € 48.384,00 a favore di di € 39.690,00 a favore Parte_2
di e di € 39.690,00 a favore di a titolo di posta Parte_3 Parte_4
risarcitoria del danno da lesione del rapporto parentale, somme già espresse in moneta attuale.
pagina 22 di 29 2.3 Gli attori e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4
domandato anche il risarcimento del danno biologico dagli stessi patito sub specie di danno psichico.
Sul punto, nel corso del presente giudizio è stato disposto l'espletamento di tre c.t.u., volte ad accertare la sussistenza e l'entità di tale danno lamentato dagli attori.
Precisamente, nelle relazioni peritali definitive depositate telematicamente in data
16/4/2024, il nominato c.t.u. dott. ha confermato la fondatezza Persona_1
delle allegazioni attoree, indicando che:
(madre) risulta affetta da un “disturbo post-traumatico da stress”, Parte_2
come si evince laddove il c.t.u. ha specificato, in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'assicurazione convenuta, che “la diagnosi di “Disturbo depressivo permanente” data dal CTU a , è riferibile al periodo antecedente Parte_2
all'incidente del figlio dopo il quale si è verificato un successivo disturbo mentale”, Parte_1
configurabile a parere del c.t.u. come anzidetto: “la sig.ra ha infatti Pt_2
sviluppato un netto e significativo peggioramento delle proprie condizioni psichiche dopo esser venuta a conoscenza dell'incidente di e averlo obiettivato personalmente” (v. pag. Parte_1
2 della “Replica” allegata alla relazione del c.t.u.);
(sorella), affetta da un ritardo mentale congenito, presenta Parte_3
all'attualità un “disturbo correlato a eventi traumatici e stressanti, con risposta persistente al trauma con sintomi ansioso-depressivi” (v. pag. 7 relazione c.t.u.), e ciò in quanto i
“sintomi psichici, presentatisi dopo l'incidente del fratello interessano Parte_1 Pt_3
uttora e ne ostacolano ulteriormente la capacità di relazionarsi congruamente
[...]
con l'ambiente sociale esterno al proprio nucleo familiare” (v. pag. 6 relazione c.t.u.); nella valutazione delle osservazioni del c.t.p. dell'assicurazione convenuta, il c.t.u. ha altresì specificato che “vanno distinte la patologia cronica dello sviluppo
pagina 23 di 29 intellettivo di e la sua patologia post-traumatica” (v. pag. 3 della Parte_3
“Replica” allegata alla relazione del c.t.u.);
(fratello) soffre di un “disturbo d'ansia generalizzato”, Parte_4
ingenerato dal perdurante senso di responsabilità per quanto occorso al fratello, oltre che per il tempo sottratto a moglie e figli in ragione del “costante collaterale impegno di supporto e supervisione verso madre sorella e fratello” (v. pag. 7 relazione c.t.u.).
Non vi è motivo di discostarsi dalle anzidette conclusioni del nominato c.t.u., che risultano adeguatamente argomentate, anche in replica alle osservazioni del c.t.p. dell'assicurazione convenuta, come anzidetto.
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, atteso che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis, Cass. n. 10123/2009).
Del resto, tale componente del danno non patrimoniale non può essere ritenuta un'indebita duplicazione di quanto già risarcito a favore degli attori ai sensi del §
2.2 che precede, poiché, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore” (v. Cass. n. 7513/2018).
pagina 24 di 29 Pertanto, alla luce di quanto innanzi indicato e sulla base della quantificazione dell'invalidità permanente operata dal c.t.u. (v. pag. 8 relazione c.t.u.), in applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di MI
(aggiornamento 2024) già richiamate al § 1.1.1 che precede e tenuto conto dell'età delle vittime riflesse al momento del sinistro (rispettivamente 53, 16 e 33 anni), a favore degli attori devono essere liquidati a titolo di danno biologico i seguenti importi (comunque contenuti nei limiti di quelli aggiornati dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni), già espressi in moneta attuale:
a) a favore di € 35.648,00 per inabilità permanente (pari al Parte_2
15%);
b) a favore di € 8.055,00 per inabilità permanente (pari al 5%); Parte_3
c) a favore di € 7.315,00 per inabilità permanente (pari al Parte_4
5%).
2.4 Sulle somme complessive dovute agli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – ovvero a favore di € 84.032,00 (€ Parte_2
48.384,00 + € 35.648,00), a favore di € 47.745,00 (€ 39.690,00 + € Parte_3
8.055,00) e a favore di € 47.005,00 (€ 39.690,00 + € 7.315,00) Parte_4
– spettano altresì agli attori gli interessi (espressamente richiesti) c.d. compensativi del danno da lucro cessante, derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, che – come già puntualizzato al §
1.1.4 che precede – seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (v. sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli pagina 25 di 29 interessi compensativi nella misura legale dal 4/8/2016 fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulle somme liquidate complessivamente come innanzi indicato.
Dagli importi anzidetti devono essere altresì defalcati gli importi versati dall'assicurazione convenuta in corso di giudizio (secondo le modalità di calcolo indicate al § 1.1.5 che precede), che gli attori negli scritti conclusionali hanno dato atto di avere trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere (v. assegni allegati alla comparsa conclusionale di . CP_3
2.5 Da ultimo, non può trovare invece accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata da e Parte_2 Parte_3 Parte_4
n quanto, da un lato, il nominato c.t.u. non ha individuato spese mediche
[...]
documentate, congrue e necessarie (attenendo il ristoro richiesto a costi di consulenza tecnica ante giudizio, di cui si dirà meglio infra al § 3 che segue) e, dall'altro lato, richiamati i principi espressi da Cass. S.U. n. 16990/2017 indicata al § 1.2.2 che precede, nemmeno possono essere riconosciute a favore degli attori le spese di assistenza legale stragiudiziale allegate, non risultando provato il pagamento delle rispettive bozze di notule sub docc. 141, 142 e 143 att..
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata telematicamente dalla difesa attorea, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore complessivo per cui le domande degli attori risultano accolte, da porsi a carico per 2/3 dell'assicurazione convenuta e per il restante 1/3 della convenuta contumace, in applicazione dei criteri di cui all'art. 97 c.p.c..
pagina 26 di 29 Gli attori hanno altresì diritto alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., liquidate sempre in conformità alla nota spese depositata telematicamente dai difensori degli attori e sulla base dei medesimi criteri innanzi indicati.
Le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (pari a € 610,00, come da ricevuta del dott. depositata telematicamente dagli attori il 4/11/2024) e di c.t.u. Per_2
(come da acconto di cui all'ordinanza del 28/7/2023, alla quale si rimanda) devono essere poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
Agli attori spetta altresì il rimborso delle spese di c.t.p. nei limiti di seguito indicati.
La Suprema Corte ha puntualizzato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017) e, inoltre, come la ripetizione delle stesse debba essere attivata con le modalità di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ovvero mediante la produzione della notula del c.t.p. (v. Cass. n.
26729/2024). Inoltre, come noto, alla carenza di specifica allegazione non può sopperire il tempestivo assolvimento dell'onere di produzione documentale: detto altrimenti, risulta preclusa al giudice la possibilità di fondare la prova dei fatti, quand'anche rinvenibile a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultino oggetto di puntuale allegazione negli scritti difensivi di parte (v. in tal senso Cass. n. 30607/2018).
Ciò posto, si ritiene pertanto di non poter liquidare a favore delle parti attrici le spese di consulenza tecnica stragiudiziali, in quanto da ritenersi eccessive e superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. stante l'espletamento del procedimento di
AT e delle c.t.u. nel corso del presente giudizio.
pagina 27 di 29 Spetta, di contro, agli attori il ristoro degli esborsi per le spese di c.t.p. documentate sia in relazione al procedimento di AT (v. doc. II deposito telematico att. del 4/11/2024), sia in relazione alla c.t.u. (v. docc. III, IV e V deposito telematico att. del 4/11/2024).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna la convenuta al pagamento a Controparte_3
favore dell'attore della somma di € 694.878,00 a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, nonché delle somme di €
75.699,28 per danno patrimoniale emergente ed € 150.387,49 per danno patrimoniale da lucro cessante, oltre a € 422.244,75 ed € 42.417,30 per danno patrimoniale futuro, con detrazione da tali somme degli acconti assicurativi e delle prestazioni assistenziali/previdenziali già percepiti o comunque spettanti all'attore, e oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi come indicato in motivazione;
– condanna altresì le convenute e Controparte_2 Controparte_3
in solido al pagamento a titolo di risarcimento dei danni non
[...]
patrimoniali subiti delle somme, rispettivamente, di € 84.032,00 a favore di di € 47.745,00 a favore di e di € 47.005,00 a Parte_2 Parte_3
favore di con detrazione degli importi già corrisposti Parte_4
dall'assicurazione convenuta in corso di giudizio e oltre interessi come indicato in motivazione;
pagina 28 di 29 – condanna le convenute a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 29.193,00 per compensi e in €
1.774,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del
D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge, nonché le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., liquidate in € 7.691,00 per compensi e in
€ 870,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del
D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge, nella misura di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di Controparte_3 Controparte_2
– pone le spese di c.t.u., relative sia al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sia al presente giudizio – come indicate in motivazione – definitivamente a carico solidale delle convenute;
– condanna la convenuta al pagamento Controparte_3
delle spese di c.t.p. a favore dell'attore pari a € 1.714,00; Parte_1
– condanna altresì le convenute in solido al pagamento delle spese di c.t.p. pari a € 976,00 a favore dell'attrice a € 976,00 a favore Parte_2
dell'attrice e a € 976,00 a favore dell'attore Parte_3 Parte_4
[...]
Bergamo, 16 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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