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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/10/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16.10.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 131/2024 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Brindisi al Viale San Giovanni Bosco n. 55 presso e nello studio dell'Avv. Marco ELIA (C.F.
) che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mario Martucci, codice fiscale
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Santa C.F._3
Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya Victoria Park,
RESISTENTE
OGGETTO: illegittimità del recesso in presenza del patto di prova.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la illegittimità del
[...]
licenziamento operato nei confronti del sig. ; - Condannare la parte Parte_1 resistente al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a completo soddisfo, in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto o, comunque, al pagamento delle retribuzioni maturate e quantificato in € 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00); - Per l'effetto condannare la nella persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente, Sig.
[...]
, della somma, ai sensi degli artt. 2099 cc e 36 Cost. di € 6.315,57 Parte_2
(novemilasettecentosei/28), come da conteggio allegato al presente ricorso, per differenze retributive a titolo di straordinario ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta di Giustizia;
- la condanna della per un importo totale pari ad € Controparte_3
11.815,57 (undicimilaottocentoquindici/57); - Condannare parte resistente al pagamento delle somme di cui innanzi, maggiorate degli interessi legali e della indennità da svalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di aver prestato attività lavorativa con inquadramento nella categoria legale degli impiegati e con mansione di “addetto alla reception” presso la sede aziendale le
Residenze “Le Vele” e “Le Maree”, corrispondente al livello D del CCNL Vigilanza
Privata- Sezione Fiduciari, in favore della Società resistente dal 17.05.2023 al
10.09.2023;
- Di aver lavorato per 40 ore settimanali distribuite secondo turnazione
(mattina/pomeriggio, dal lunedì al sabato), anch'esse soggette a variazioni a seconda delle esigenze aziendali;
- Che le ore lavorative indicate all'interno del contratto di lavoro, tuttavia, non sono mai state rispettate così come si evince dal foglio di presenza del mese di maggio 2023;
- Di essere stato tenuto, come inserito all'interno della lettera di assunzione al punto 4),
a svolgere attività lavorativa supplementare/straordinario nelle giornate del sabato e della domenica con eventuali maggiorazioni di cui al CCNL;
2 - Di aver percepito una retribuzione mensile notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL applicabile per la sua categoria;
- Che, pertanto, gli spetterebbe una somma retributiva pari ad € 6.315,57 a saldo delle ore lavorate in più rispetto a quanto previsto;
- Che al punto 5 della lettera di assunzione è stato previsto un periodo di prova pari a giorni 30 il cui esito positivo condizionava la prosecuzione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- Che al suddetto punto 5 della lettera di assunzione è stato altresì previsto che “In caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori il periodo sarà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza.”;
- Che in data 21.07.2023 gli è stata consegnata formale lettera di licenziamento avente oggetto “Risoluzione del Contratto di Lavoro per mancato superamento del periodo di prova”, priva di puntuale motivazione;
- Che il periodo di prova avrebbe dovuto concludersi in data 17.06.2023.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso e il pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente preme confermare l'ordinanza istruttoria del 14.5.2024 con cui sono state rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente. Il rigetto trova piena giustificazione nell'estrema genericità dei capitoli di prova articolati, inidonei a fornire la prova dei fatti il cui onere probatorio incombeva sul lavoratore, e nella inutilità della CTU, in quanto, sulla base dei capitoli articolati, non sarebbe stato possibile provare lo svolgimento di lavoro straordinario.
Ciò premesso, l'art. 5 del contratto di lavoro ripassato tra le parti espressamente prevede un periodo di prova di giorni 30 di effettivo lavoro e in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori il periodo è prolungato in misura pari alla durata dell'assenza.
Il lavoratore è stato assunto il 17.5.2023 e ha lavorato fino al 18.06.2023, ovverosia per n. 27 giorni lavorati, fatto non contestato dal ricorrente, il quale è stato in malattia dal 19.6.2023 al
20.7.2023. Il giorno del suo rientro a lavoro, il 21.7.2023, gli è stato comunicato il recesso.
Secondo giurisprudenza costante, il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui
3 all'art. 2697 c.c., o che la prova non è stata in concreto consentita (ciò che avviene quando al lavoratore non sono state attribuite concretamente le mansioni, o la verifica è stata condotta su mansioni diverse da quelle di assunzione), oppure, il positivo superamento del periodo di prova e che il recesso è stato determinato da motivo illecito o estraneo alla funzione del patto di prova.
Nel caso in disamina, il ricorrente con il ricorso non ha eccepito alcuna delle suddette ipotesi, con la conseguenza che il recesso, essendo intervenuto prima dello spirare del termine di giorni 30 previsto dall'art. 5 del contratto e in assenza della prova della sua illegittimità da parte del lavoratore, è da ritenersi legittimo.
Solo con le memorie del 2.10.2024 il ricorrente ha eccepito la mancata specificazione delle mansioni da svolgere e di essere stato adibito a mansioni anche differenti da quelle previste. La contestazione, oltre ad essere priva di pregio poiché estremamente generica, è tardiva e pertanto è inammissibile.
Quanto alla domanda finalizzata a ottenere il riconoscimento di differenze retributive da lavoro straordinario, va sottolineato come in tal caso l'onere di provare lo svolgimento del lavoro e la sua quantificazione incombono sul lavoratore ricorrente, con la conseguenza che in assenza di prova la domanda va respinta. Nel caso di specie tale prova è mancata.
Per le ragioni ora esposte, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 2.800,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Mario Martucci dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 21/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16.10.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 131/2024 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Brindisi al Viale San Giovanni Bosco n. 55 presso e nello studio dell'Avv. Marco ELIA (C.F.
) che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mario Martucci, codice fiscale
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Santa C.F._3
Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya Victoria Park,
RESISTENTE
OGGETTO: illegittimità del recesso in presenza del patto di prova.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la illegittimità del
[...]
licenziamento operato nei confronti del sig. ; - Condannare la parte Parte_1 resistente al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a completo soddisfo, in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto o, comunque, al pagamento delle retribuzioni maturate e quantificato in € 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00); - Per l'effetto condannare la nella persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente, Sig.
[...]
, della somma, ai sensi degli artt. 2099 cc e 36 Cost. di € 6.315,57 Parte_2
(novemilasettecentosei/28), come da conteggio allegato al presente ricorso, per differenze retributive a titolo di straordinario ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta di Giustizia;
- la condanna della per un importo totale pari ad € Controparte_3
11.815,57 (undicimilaottocentoquindici/57); - Condannare parte resistente al pagamento delle somme di cui innanzi, maggiorate degli interessi legali e della indennità da svalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di aver prestato attività lavorativa con inquadramento nella categoria legale degli impiegati e con mansione di “addetto alla reception” presso la sede aziendale le
Residenze “Le Vele” e “Le Maree”, corrispondente al livello D del CCNL Vigilanza
Privata- Sezione Fiduciari, in favore della Società resistente dal 17.05.2023 al
10.09.2023;
- Di aver lavorato per 40 ore settimanali distribuite secondo turnazione
(mattina/pomeriggio, dal lunedì al sabato), anch'esse soggette a variazioni a seconda delle esigenze aziendali;
- Che le ore lavorative indicate all'interno del contratto di lavoro, tuttavia, non sono mai state rispettate così come si evince dal foglio di presenza del mese di maggio 2023;
- Di essere stato tenuto, come inserito all'interno della lettera di assunzione al punto 4),
a svolgere attività lavorativa supplementare/straordinario nelle giornate del sabato e della domenica con eventuali maggiorazioni di cui al CCNL;
2 - Di aver percepito una retribuzione mensile notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL applicabile per la sua categoria;
- Che, pertanto, gli spetterebbe una somma retributiva pari ad € 6.315,57 a saldo delle ore lavorate in più rispetto a quanto previsto;
- Che al punto 5 della lettera di assunzione è stato previsto un periodo di prova pari a giorni 30 il cui esito positivo condizionava la prosecuzione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- Che al suddetto punto 5 della lettera di assunzione è stato altresì previsto che “In caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori il periodo sarà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza.”;
- Che in data 21.07.2023 gli è stata consegnata formale lettera di licenziamento avente oggetto “Risoluzione del Contratto di Lavoro per mancato superamento del periodo di prova”, priva di puntuale motivazione;
- Che il periodo di prova avrebbe dovuto concludersi in data 17.06.2023.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso e il pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente preme confermare l'ordinanza istruttoria del 14.5.2024 con cui sono state rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente. Il rigetto trova piena giustificazione nell'estrema genericità dei capitoli di prova articolati, inidonei a fornire la prova dei fatti il cui onere probatorio incombeva sul lavoratore, e nella inutilità della CTU, in quanto, sulla base dei capitoli articolati, non sarebbe stato possibile provare lo svolgimento di lavoro straordinario.
Ciò premesso, l'art. 5 del contratto di lavoro ripassato tra le parti espressamente prevede un periodo di prova di giorni 30 di effettivo lavoro e in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori il periodo è prolungato in misura pari alla durata dell'assenza.
Il lavoratore è stato assunto il 17.5.2023 e ha lavorato fino al 18.06.2023, ovverosia per n. 27 giorni lavorati, fatto non contestato dal ricorrente, il quale è stato in malattia dal 19.6.2023 al
20.7.2023. Il giorno del suo rientro a lavoro, il 21.7.2023, gli è stato comunicato il recesso.
Secondo giurisprudenza costante, il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui
3 all'art. 2697 c.c., o che la prova non è stata in concreto consentita (ciò che avviene quando al lavoratore non sono state attribuite concretamente le mansioni, o la verifica è stata condotta su mansioni diverse da quelle di assunzione), oppure, il positivo superamento del periodo di prova e che il recesso è stato determinato da motivo illecito o estraneo alla funzione del patto di prova.
Nel caso in disamina, il ricorrente con il ricorso non ha eccepito alcuna delle suddette ipotesi, con la conseguenza che il recesso, essendo intervenuto prima dello spirare del termine di giorni 30 previsto dall'art. 5 del contratto e in assenza della prova della sua illegittimità da parte del lavoratore, è da ritenersi legittimo.
Solo con le memorie del 2.10.2024 il ricorrente ha eccepito la mancata specificazione delle mansioni da svolgere e di essere stato adibito a mansioni anche differenti da quelle previste. La contestazione, oltre ad essere priva di pregio poiché estremamente generica, è tardiva e pertanto è inammissibile.
Quanto alla domanda finalizzata a ottenere il riconoscimento di differenze retributive da lavoro straordinario, va sottolineato come in tal caso l'onere di provare lo svolgimento del lavoro e la sua quantificazione incombono sul lavoratore ricorrente, con la conseguenza che in assenza di prova la domanda va respinta. Nel caso di specie tale prova è mancata.
Per le ragioni ora esposte, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 2.800,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Mario Martucci dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 21/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
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