Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2025, proposto da
IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Pezzano, con domicilio eletto presso lo studio NO CI in Reggio Calabria, via Aschenez, 40;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del decreto prefettizio Prot. n. 8540, Fasc. n. 5084/I^ bis, emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 22.1.2025 e del verbale di sequestro amministrativo di armi e munizioni datato 24.1.2025, redatto e notificato al ricorrente dai CC. della Stazione di Roccella Jonica (RC), in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 24.3.2025 e depositato il 18.4.2025 IS ha esposto:
-) il ricorrente, titolare da tempo della licenza di porto d’armi per uso sportivo e contitolare di un’impresa familiare in Roccella Jonica con il padre IS, in data 2.6.2023 veniva attinto da denunzia-querela da parte della di lui madre IS per lesioni personali, alle quali era invero estraneo, come riconosciuto dal Giudice di Pace di Locri che, su conforme richiesta del Pubblico Ministero dell’8.8.2023, con decreto del 13/14.11.2023 disponeva l’archiviazione del procedimento penale avviato a seguito della predetta querela;
-) non di meno, successivamente all’archiviazione del fascicolo penale, in data 15.5.2024 l’Arma dei Carabinieri proponeva alla Prefettura di Reggio Calabria il divieto di detenzione armi e munizioni, confermando tale proposta con missiva del 28.11.2024;
-) nelle more, il 16.7.2024 egli richiedeva la restituzione delle armi cautelativamente sequestrate una volta avviato il procedimento penale di cui sopra;
-) il successivo 23.1.2025 la Prefettura di Reggio Calabria disponeva il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e ordinava il sequestro amministrativo delle armi e munizioni di cui egli era in possesso.
1.1- Ritenendo illegittimi i predetti provvedimenti li si impugna per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.39 T.U.L.P.S. ED ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, NONCHE’ SOTTO QUELLO DELLA ILLOGICITA’ E/O IRRAGIONEVOLEZZA
Il ricorrente afferma l’insussistenza dei presupposti a base del gravato divieto -individuati dalla Prefettura resistente in termini di personalità violenta, aggressiva, o priva di capacità di autocontrollo- nulla di ciò emergendo dal procedimento penale avviato -e poi archiviato- a suo carico, stante che l’unico teste escusso in tale circostanza aveva affermato che egli non aveva avuto alcuno scontro fisico con la querelante.
Il suddetto dato denoterebbe altresì carenza di adeguata istruttoria in sede procedimentale, non emergendo alcuna specifica valutazione da cui inferire un giudizio di inaffidabilità del ricorrente alla detenzione di armi. Detta carenza istruttoria risulterebbe peraltro acuita dall’omesso apprezzamento delle circostanze complessive in cui egli versa, con particolare riferimento al suo stato di incensuratezza, alla pregressa titolarità di licenza senza che alcun abuso gli fosse stato mai contestato e dall’assenza di convivenza, coabitazione o contatto con la madre da oltre venti anni.
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Viene dedotta carenza di motivazione, in quanto non risulterebbero adeguatamente percepibili, dall’istruttoria condotta, le motivazioni a base dell’avversato divieto.
III) VIZIO DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 e 8 L.241/1990.
Viene contestato all’amministrazione prefettizia di aver omesso la comunicazione di avvio del procedimento, nonostante egli avesse sollecitato, nelle more del procedimento non conosciuto, la restituzione delle armi già ritirate in via cautelativa, il cui sequestro rendeva peraltro inesistente alcuna situazione di urgenza.
2- In data 22.4.2025 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria che il successivo 28.5.2025 hanno depositato memoria.
3- Il 9.2.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
4- All’udienza pubblica dell’11.3.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
5- Il ricorso è infondato.
6- Vengono scrutinati congiuntamente il primo e il secondo motivo, che sono infondati.
6.1- Il Collegio vuole dare seguito, condividendolo, al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui “ Il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività ” ( ex plurimis) Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2022, n.11474) e “ L'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di 'non affidabilità' del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati ” ( ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 20/01/2023, n.726).
Inoltre, ribadito che il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale (sul punto, v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.5.2022, n.3137), in punto di conflittualità in ambito familiare ed extra-familiare si osserva che:
-) “ Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l'autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi” (Consiglio di Stato sez. III - 22/01/2025, n. 478);
-) “ L'eccessiva conflittualità tra il ricorrente e la moglie al momento dell'adozione del provvedimento di annullamento del porto d'armi può rappresentare un indicatore della mancanza di affidabilità del soggetto ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11.11.2024, n. 20043, riferita al rapporto di coniugio ma estensibile anche al rapporto genitoriale);
-) “In riferimento alla licenza di porto d'armi, la situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 21.11.2023, n. 3435);
-) “ Una situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in riferimento alla detenzione di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione ” (T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.11.2022, n. 1305).
Quanto, infine, al sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza, si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
6.2- Tanto premesso, la Prefettura ha allegato, a base del gravato divieto di detenzione:
-) l’intervenuta presentazione di querela per minaccia grave e lesioni personali ad opera del ricorrente a danno della di lui madre, nel senso che il primo, la sera dell’IS.2023, aveva dapprima minacciato per futili motivi l’incolumità della seconda e quindi l’avrebbe malmenata procurandole lesioni guaribili in 5 giorni;
-) il dato per cui, nonostante l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del ricorrente, la presenza di una qualificata segnalazione di eventi o condotte idonee a dubitare, anche per indizi, della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi, in termini di scarsa capacità di autocontrollo e di indole aggressiva, unitamente alla presenza di situazioni di conflittualità familiare evidenziate nel provvedimento di archiviazione, valutate nella dimensione storica e indipendentemente dagli esiti in sede giudiziaria giustificherebbe la privazione della detenzione di armi, in chiave preventiva e in un’ottica prudenziale.
6.3- Le determinazioni della Prefettura resistente, alla luce dell’assetto normativo e giurisprudenziale riportato, resistono alle censure di parte ricorrente.
6.4- Nella richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato a carico del ricorrente, a sua volta condivisa e riportata dal Giudice di Pace nel proprio decreto del 14.11.2023, il Pubblico Ministero osserva tra l’altro che:
-) la querelante, madre del ricorrente, riportava un " ematoma ed abrasioni gomito sinistro, lesione da taglio con ematoma alla tibia destra con prognosi di cinque giorni ", richiamando sul punto il certificato medico dell’IS.2023 rilasciato dal Medico di Guardia;
-) in sede di escussione a sommarie informazioni, a domanda in merito alle lesioni denunciate, il genitore IS ha affermato che “ la moglie si era recata presso il suo locale per ritirare la somma dovutale a titolo di mantenimento ” soggiungendo che "appena le ho consegnato i soldi, mia moglie, ritenendoli non sufficienti a soddisfare i propri bisogni, li gettava a terra e cominciava a ad urlare dicendomi che quella era una miseria e che aveva bisogno di più soldi. In tale circostanza le ho detto di raccogliere i soldi, di non gridare perché si trovava in un locale pubblico e quindi era certamente inopportuna, l'ho invitata ad andare a casa...Nell'occasione, mio figlio IS si trovava nella zona bar, e avendo sentito le grida di mia moglie, veniva dove avevamo la discussione, invitando mia moglie a non urlare perché c'erano dei clienti " e quanto alle lesioni denunciate " le lesioni non sono l'esito di un’aggressione da parte di mio figlio IS. Ne sono certo perché ero presente ai fatti… ";
-) non vi erano altri testimoni o telecamere a riprendere l’evento;
-) “ Dalle esperite indagini, dunque, non sono emersi elementi sufficienti per sostenere l'accusa in ordine al con testato reato, poiché le dichiarazioni della persona offesa non hanno trovato riscontro e, anzi, risultano in gran parte smentite da quanto sentito dal testimone escusso IS (…) ”;
-) “ La circostanza che, tra la querente ed il querelato, risultava sussistere un rapporto conflittuale ed il fatto che il teste di riferimento non abbia confermato i fatti narrati dalla denunciante fanno ritenere non opportuno l’esercizio dell'azione penale nei confronti di IS, in quanto l'accusa resterebbe fondata solo sulle parole di IS… ”.
6.5- Da quanto ora esposto si evince dunque che:
-) la madre del ricorrente, IS, presentava effettivamente ecchimosi per come indicato nel certificato medico rilasciato dal Medico di Guardia (dunque in orario serale) il IS.2023, data in cui si era presentata nel locale di titolarità del ricorrente e del suo genitore e aveva avuto una discussione accesa con quest’ultimo;
-) sebbene non risultino, quanto all’effettiva riconducibilità delle ecchimosi della IS ad una lite intervenuta con il figlio -odierno ricorrente- in tale occasione, sufficienti elementi di prova tali da sostenere l’accusa in giudizio, risulta di contro acclarata -oltre che sostanzialmente ammessa dal ricorrente- una conflittualità dello stesso con la madre, seppur -si ribadisce- manchi la prova che detta conflittualità sia sfociata nella commissione del predetto fatto di reato.
Peraltro, la situazione di un’evidente conflittualità familiare è confermata dalla querela versata in atti, presentata dal ricorrente il 5.6.2023 contro la madre per calunnia e nella quale lo stesso intendeva che la madre non si avvicini più al locale di sua proprietà in quanto ogni volta che viene accadono litigi verbali con il genitore che ultimamente ha problemi di salute.
6.6- Nel quadro complessivo ora descritto non può ritenersi abnorme la conclusione dell’Autorità prefettizia nel senso che -in presenza dei dati fattuali a sua disposizione e considerato che l’archiviazione del procedimento penale non era dovuta per accertata insussistenza del fatto ovvero della non ascrivibilità delle ecchimosi (effettivamente sussistenti) a comportamento del ricorrente ma unicamente dall’insussistenza di elementi probatori sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio- “non avendo doti divinatorie deve necessariamente attestarsi su una linea di prudenza” (per richiamare le testuali espressioni della Prefettura) e dunque, in un’ottica meramente prudenziale e non anche sanzionatoria, è chiamata ad adottare le misure necessarie a prevenire il rischio che situazioni di evidente accesa conflittualità familiare possano degenerare con rischi per l’incolumità pubblica o privata, inibendo così la detenzione di armi da parte del ricorrente.
6.7- Peraltro, la sopravvenienza posta a base del gravato divieto ben può neutralizzare l’assenza di precedenti mende riferibili al ricorrente e che gli aveva consentito di essere titolare di pregresse autorizzazioni di polizia all’uso delle armi, né sussiste un obbligo per l’amministrazione di fornire specifica motivazione sulla prevalenza di tale sopravvenienza sulla pregressa titolarità di autorizzazioni di polizia da parte del ricorrente stesso.
7- Viene quindi scrutinato il terzo motivo di ricorso, parimenti infondato, tenuto conto che:
-) per un verso, il divieto di detenzione delle armi non implica l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento stante la sua natura cautelare, come evidenziato dalla Prefettura resistente (T.A.R. Campania, Sez. I, 11.11.2024, n. 2134);
-) per altro verso, anche a considerare le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con l’amministrazione (sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.4.2022, n. 2772), nel caso di specie il ricorrente ha formulato il motivo in scrutinio facendo valere la sola violazione formale delle garanzie partecipative e l’assenza di una situazione di urgenza, dunque senza allegare alcuna circostanza idonea a consentire al Collegio di valutare, in via inferenziale, la possibile adozione di un provvedimento a sé favorevole, nel caso in cui l’amministrazione avesse instaurato il contraddittorio procedimentale.
8- In conclusione, il ricorso va rigettato.
9- Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
ME OT, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME OT | NA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.