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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 456 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA domiciliata in Sannicandro di Bari (BA) Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Michele Trematerra che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello---------------------------------appellante
E
domiciliata in Gravina in Puglia (BA) presso lo studio CP_1 dell'avv. Alessandro Carbone che la rappresenta in giudizio per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello--------------appellata
Oggetto: contratti bancari; appello avverso sentenza del Tribunale di Bari
n. 327/2021 del 28.01.2021
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 327/2021 depositata il 28/01/2021, il Tribunale di Bari, disattendendo ogni altra eccezione e domanda e rilevando l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dalla correntista in relazione a rapporti bancari ancora in corso, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla dichiarando CP_1 pagina 1 di 11 che, alla data del 14.10.2016, il saldo del conto corrente per cui è causa era pari ad € 135.845,65 a favore della società attrice e condannando
[...]
a rifondere all'istante le spese di lite, con costi della ctu Parte_1 espletata a carico di entrambe le parti in quote uguali.
Con citazione notificata il 22/03/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza chiedendone la riforma, Parte_1 vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Con ordinanza depositata il 13/07/2021 è stata accolta l'istanza preliminare di inibitoria limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 6.850 (di cui
€ 6.000 per il compenso professionale) dovuto a titolo di spese processuali, oltre accessori di legge.
A seguito di tale ordinanza, l'appellante ha versato in corso di causa la somma di € 8.026 a titolo di spese di lite del primo grado, con riserva di ripetizione all'esito del gravame.
All'udienza del 28/10/2022 la causa è passata una prima volta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo ai fini della parziale rinnovazione della ctu già espletata in primo grado.
Acquisito l'ulteriore elaborato peritale, all'udienza cartolare del 14/02/2025 il giudizio è stato definitivamente introitato a sentenza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si premette che l'esame che segue sarà necessariamente condotto con riferimento alla situazione esistente all'epoca della proposizione della domanda di cui ha tenuto conto la sentenza impugnata (pronunciata il 28/01/2021), non rilevando in questa sede l'evidenziata circostanza sopravenuta che il conto corrente per cui è causa sia stato in seguito estinto in data 1° febbraio 2021.
Ciò posto, col primo articolato motivo di gravame, la appellante Pt_2 censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice avrebbe pagina 2 di 11 omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconvocazione del ctu e di esaminare le osservazioni scritte tempestivamente formulate all'esito del deposito della relazione peritale.
Col secondo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito in sentenza una delle varie soluzioni di calcolo formulate dal ctu, senza motivare in alcun modo le ragioni per cui appariva “…preferibile la prima ipotesi di rideterminazione del saldo”.
Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono fondati e accoglibili.
È un dato evincibile dal fascicolo d'ufficio del primo grado che, dopo il deposito della relazione peritale, l'odierna appellante aveva, con le note scritte del 30/09/2020, formulato una serie di osservazioni e contestazioni anche di tipo metodologico avverso la stessa, sulle quali il giudice di prime cure non si è mai pronunciato.
Ed infatti, all'udienza del 7/10/2020 (la prima successiva al deposito dell'elaborato peritale), il Tribunale ha riservato direttamente la causa a sentenza, senza nulla motivare sui rilievi tecnici che erano stati sollevati da
, rigettando implicitamente anche la richiesta di Parte_1 riconvocazione a chiarimenti del ctu e recependo la prima delle soluzioni di calcolo formulate in via alternativa dal tecnico d'ufficio, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione alla propria scelta di aderire proprio a quell'ipotesi di rideterminazione del saldo.
È indiscutibile che la pronuncia impugnata sia viziata in parte qua perché affetta da motivazione apparente, non avendo il Tribunale in alcun modo specificato per quale motivo la soluzione di calcolo da recepire in sentenza fosse la prima elaborata dal ctu e non altre. È altresì viziata per aver completamente obliterato le specifiche contestazioni mosse dalla banca alle risultanze della ctu.
Sul punto, va precisato che “qualora il giudice del merito aderisca al parere del ctu, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e pagina 3 di 11 dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della ctu siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dal consulenti di parte che dai difensori: in tal caso, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (sic Cass. 2018/n. 15147; conf.
Cass. n. 23637/2016; Cass. n. 23594/
Decidendo dunque nel merito dei rilievi formulati (e qui riproposti), cui si è dato sfogo nel corso di questo grado attraverso la rinnovazione parziale della ctu, rileva il Collegio che la banca appellante ha contestato alcuni dei criteri metodologici adoperati dal ctu dott. , assumendo che il Persona_1 medesimo sarebbe giunto a risultanze contabili errate perché, da un lato, avrebbe utilizzato, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, classi di affidamento non corrette – con applicazione ad es., in relazione al primo contratto, di un tasso soglia relativo alle aperture di credito “oltre i 10 milioni di lire” invece di utilizzare quello “fino ai 10 milioni di lire”– e, dall'altro, avrebbe posto a confronto il TAEG con il tasso soglia antiusura, anziché il TEG quale indicatore di costo preposto dalla L n. 108/1996 alla verifica dell'usura.
I rilievi sono infondati.
La ctu parzialmente rinnovata in questo grado di giudizio ha innanzitutto confermato che le classi di affidamento prese a parametro dal tecnico d'ufficio sono corrette.
Con riguardo al primo contratto affidato per £ 10.000.000 dell'11/05/2000, il medesimo tecnico ha, in particolare, chiarito di aver offerto una soluzione
“aperta”, eseguendo un doppio raffronto, sia con il TSU entro £ 10.000.000 che con il TSU oltre £ 10.000.000, affinché fosse il Tribunale a decidere a quale delle due classi far riferimento, giungendo solo nel primo caso ad escludere l'usurarietà degli interessi. Ha comunque sottolineato che la questione è rimasta, in ogni caso, priva di qualsiasi rilevanza pratica, posto che, ai fini del ricalcolo del saldo, il primo contratto dell'11/05/2000 non ha trovato alcuna applicazione, dal momento che gli estratti conto prodotti agli atti muovono dalla data del 31/12/2001 con saldo dare di € 50.264,81 e che al contratto dell'11/05/2000 è seguito quello di apertura di credito del
27/07/2001, il quale, confermando lo stesso ammontare di fido e modificandone solo le condizioni, è andato ad assorbire il primo contratto.
pagina 4 di 11 In relazione ai contratti di apertura di credito successivi a quello del
11/05/2000, sostiene invece la banca che le classi di affidamento da prendere a riferimento avrebbero dovuto essere diversificate a seconda che si trattasse di utilizzi intra-fido o extra-fido, quest'ultimo da considerarsi come fido di fatto, posto che, oltre il fido accordato, nessun ulteriore importo sarebbe stato concesso dalla banca e dunque l'eventuale scoperto di valuta registrato oltre l'affidamento pattuito avrebbe dovuto essere equiparato all'ipotesi di conto scoperto senza affidamento, con conseguente applicabilità, per l'extra- fido, della classe di importo entro € 5.000.
La tesi è assolutamente priva di pregio.
Essa si fonda su un'evidente confusione tra i concetti di fido di fatto e di extra-fido.
Nella fattispecie, è innanzitutto inconferente parlare di fido di fatto, posto che i singoli contratti di apertura di credito che si sono succeduti nel tempo prevedevano espressamente due tassi di interessi, uno sull'intra-fido e l'altro sull'extra-fido.
La tesi è altresì contraria a quanto previsto al pgf. B4 delle Istruzioni della Banca d'Italia che disciplina le “classi di importo”, laddove dispone che “nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento sena che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione della classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo bel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo)”.
È dunque evidente che, nella fattispecie, ove ad es. si sia verificato, in relazione al contratto di apertura di credito per £. 150.000.000 del
27/07/2001, un eventuale sforamento del fido accordato, la classe di importo da prendere a riferimento è quella relativa all'effettivo utilizzo (nella specie, senz'altro superiore ad € 5.000) e non potrà mai essere quella relativa alle aperture di credito entro € 5.000, come voluto dall'appellante, con conseguente correttezza della metodologia di calcolo seguita dal ctu.
Lo stesso può ovviamente ripetersi anche in relazione al contratto di apertura di credito del 19/10/2005 che prevedeva un fido accordato di € 80.000.
pagina 5 di 11 In relazione invece al presunto “errore concettuale” in cui sarebbe incorso il ctu nel raffrontare il TAEG al tasso soglia anti-usura e non il TEG, è doveroso fare una premessa.
È noto che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) indica il costo totale del finanziamento su base annua a carico del cliente e viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG
(Tasso Effettivo Globale) indica il costo complessivo del credito e viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari. In sintesi, il TAEG si concentra sul costo totale per il consumatore, mentre il TEG è utilizzato per valutare la legalità dei tassi di interesse applicati.
Va tuttavia rammentato che, “in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (cfr. Cass. 2024/n. 29794).
Nello specifico, ha così operato il ctu che, in sede di rinnovazione parziale, ha determinato i TEG trimestrali, seguendo per le cms la nota teoria dei margini affermata da Cass. SS.UU. 2018/n. 16303, ed è giunto a confermare le conclusioni già formulate in primo grado in ordine all'usurarietà originaria degli interessi pattuiti solo in relazione ai contratti del 27/07/2001
e 19/10/2005 (va invece esclusa, dopo Cass. SS.UU. 2017/n. 24675, la rilevanza dell'usura sopravvenuta che pure il ctu ha riscontrato in relazione al I trim. 2002 ed al I, II, III e IV trim. 2015).
Con la terza doglianza si sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto “inconferente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca appellante che non può essere sollevata con riferimento all'azione di accertamento negativo”.
La doglianza merita accoglimento.
pagina 6 di 11 La tesi secondo cui l'eccezione di prescrizione non sarebbe formulabile in relazione ai conti correnti ancora aperti è stata superata da Cass. n. 16113/24
(conf. Cass. 2024/n. 9756) che, in accoglimento del ricorso proposto da ha cassato con rinvio la sentenza App. Bari n. 844/21, Parte_3 rilevando: “come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito
o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. Sez. 1 n. 9756-24). Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità (in primo grado) della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo. L'impostazione in iure, alla quale la corte territoriale avrebbe dovuto ancorare la decisione del caso concreto, era (ed è) dunque così caratterizzata: (a) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo. […].
In sostanza, la S.C. ha affermato la sussistenza, anche in relazione alle azioni di accertamento negativo del credito, di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente.
pagina 7 di 11 Dunque, si è riconosciuto l'interesse dell'istituto di credito a sollevare l'eccezione di prescrizione al fine di tutelare lo svolgimento futuro del rapporto. Tanto perché il saldo finale del conto, dopo la chiusura del rapporto, recherebbe con sé le conseguenze della mancata espunzione delle rimesse solutorie in relazione alle quali si sia rigettata l'eccezione di prescrizione, così falsando irrimediabilmente il rapporto di dare-avere fra le parti contrattuali, che dalla pronuncia dichiarativa e di rettifica del saldo dovrebbero adottare quest'ultimo quale base per il successivo svolgimento del rapporto bancario.
In altri termini, nel riconoscere alla banca la facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione anche nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito si ottiene l'effetto di impedire la cristallizzazione di un saldo effettivamente viziato nella prospettiva, futura ed eventuale, della ripetizione dell'indebito.
La pronuncia impugnata va perciò riformata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione decennale formulata in relazione ad un conto ancora aperto.
In linea con la più recente ed ormai univoca giurisprudenza di legittimità e con la richiesta formulata dalla stessa sin dal primo grado, la CP_1 rideterminazione del quantum, al netto delle rimesse solutorie prescritte, va tuttavia compiuta in questa sede sul cd. saldo rettificato, all'esito dello scorporo degli addebiti illegittimi, e non sul saldo contabile della banca.
Ed infatti, “in tema di ripetizione di indebito bancario, la ricerca delle rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione deve essere preceduta dalla cancellazione di tutte le poste illegittimamente addebitate dalla banca.
È dunque necessario operare sulla base del saldo rettificato, epurato dalle annotazioni nulle, e non su quello storico (saldo banca), affinché la verifica della natura solutoria dei versamenti non si fondi su saldi viziati da clausole contrattuali nulle” (sic Cass. n. 9203/2025; conf. Cass. n. 5428/2024).
Ciò per l'evidente ragione che il saldo del conto sul quale affluiscono le rimesse è influenzato dall'addebito degli oneri illegittimamente calcolati sulla base delle clausole ritenute nulle, il cui computo, determinando una riduzione della disponibilità a favore del correntista, risulta idoneo ad incidere anche sull'individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio.
pagina 8 di 11 Ne deriva che la soluzione di calcolo da recepire è quella sub n. 3 delle conclusioni della relazione peritale depositata in primo grado, che individua un saldo a credito della correntista pari, alla data del 14.10.16, ad €
132.861,31, in luogo di quello di € 135.845,65 determinato in prime cure.
Col quarto motivo di appello, si censura infine la regolazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe ingiustamente posto su essa banca l'obbligo di ristoro integrale delle spese di lite, nonostante ricorresse un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti che avrebbe giustificato una compensazione integrale o, quanto meno, parziale.
L'impugnante evidenzia comunque l'erroneità della liquidazione delle spese operata dal primo giudice che, pur avendo indicato in motivazione di aver applicato i valori minimi del D.M. 55/2014 per la fase di trattazione ed i valori medi per le altre fasi, sarebbe giunto ad una condanna per € 32.000 (di cui € 850 per esborsi) del tutto esorbitante rispetto allo scaglione tariffario applicabile alla specie (ricompreso tra € 52.001 ed € 260.000).
Anche tale motivo è fondato e va accolto.
La società attrice ha formulato una domanda articolata in più capi, dei quali
è stato accolto solo quello di accertamento negativo del credito.
La stessa aveva infatti proposto in primo grado una domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della banca, che è stata ritenuta infondata;
una domanda di ripetizione di indebito per l'importo di €
145.499,87, che è stata ritenuta inammissibile;
una domanda di accertamento della nullità dei rapporti ex art. 117 TUB, che pure è stata ritenuta infondata;
una domanda di risarcimento del danno che è stata respinta per difetto di prova.
L'accoglimento di uno solo dei capi della domanda avanzata legittimava, secondo quanto ormai definitivamente chiarito da Cass. SS.UU 2022/n.
32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), una compensazione parziale delle spese di lite del primo grado, che comunque sono state erroneamente quantificate e devono essere rideterminate anche ex officio in questa sede, vista la riforma parziale della pronuncia appellata.
pagina 9 di 11 Come già rilevato con l'ordinanza che ha concesso l'inibitoria parziale, l'operata quantificazione delle spese non era infatti conforme agli stessi parametri indicati in motivazione dal Tribunale, posto che le stesse sono state liquidate nell'esorbitante importo di € 31.150 notevolmente superiore a quello di € 11.810 che sarebbe risultato in base ai parametri vigenti all'epoca di definizione del primo grado, applicando gli stessi criteri specificati dal primo giudice.
In definitiva, tenuto conto dell'esito complessivo finale della lite che, pur a fronte dell'accoglimento di un solo capo di domanda, ha comunque condotto da un saldo banca negativo ad un saldo a credito della correntista di rilevante importo, ritiene il Collegio che sussistano motivi idonei a determinare una parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado (comprese quelle di ctu) nei limiti di 1/3 dell'intero; i restanti 2/3 devono invece rimanere accollati ad secondo l'ordinario criterio della Parte_1 soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ex DM 2022/n.
147 secondo gli stessi parametri indicati dal primo giudice ed in base allo scaglione tariffario da € 52.000 ad € 260.000.
L'entità della condanna alle spese di cui in dispositivo determina infine il rigetto della richiesta dell'appellante di restituzione ex art. 346 c.p.c. della somma di € 8.026 che la medesima ha versato in corso di causa a titolo di spese di lite del primo grado dopo la pronuncia sull'inibitoria, trattandosi di somma che non eccede l'importo complessivo delle spese di lite liquidate a suo carico per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 22.03.2021 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 327/2021 depositata il CP_1
28/01/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che, alla data del 14.10.2016, il saldo del conto corrente per cui è causa era pari ad € 132.861,31 a credito della correntista;
2. compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado nei limiti di 1/3 dell'intero e condanna l'appellante a rimborsare Parte_1 all'appellata i restanti 2/3 che si liquidano, per tale quota, CP_1 per il primo grado in € 7.512 per onorari ed € 567 per esborsi e, per il pagina 10 di 11 presente grado d'appello, in € 8.103 a titolo di compenso professionale, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente i costi delle ctu espletate in entrambi i gradi di giudizio a carico della appellante per i 2/3 e dell'appellata per il Pt_2 restante terzo.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 11 di 11
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 456 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA domiciliata in Sannicandro di Bari (BA) Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Michele Trematerra che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello---------------------------------appellante
E
domiciliata in Gravina in Puglia (BA) presso lo studio CP_1 dell'avv. Alessandro Carbone che la rappresenta in giudizio per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello--------------appellata
Oggetto: contratti bancari; appello avverso sentenza del Tribunale di Bari
n. 327/2021 del 28.01.2021
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 327/2021 depositata il 28/01/2021, il Tribunale di Bari, disattendendo ogni altra eccezione e domanda e rilevando l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dalla correntista in relazione a rapporti bancari ancora in corso, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla dichiarando CP_1 pagina 1 di 11 che, alla data del 14.10.2016, il saldo del conto corrente per cui è causa era pari ad € 135.845,65 a favore della società attrice e condannando
[...]
a rifondere all'istante le spese di lite, con costi della ctu Parte_1 espletata a carico di entrambe le parti in quote uguali.
Con citazione notificata il 22/03/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza chiedendone la riforma, Parte_1 vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Con ordinanza depositata il 13/07/2021 è stata accolta l'istanza preliminare di inibitoria limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 6.850 (di cui
€ 6.000 per il compenso professionale) dovuto a titolo di spese processuali, oltre accessori di legge.
A seguito di tale ordinanza, l'appellante ha versato in corso di causa la somma di € 8.026 a titolo di spese di lite del primo grado, con riserva di ripetizione all'esito del gravame.
All'udienza del 28/10/2022 la causa è passata una prima volta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo ai fini della parziale rinnovazione della ctu già espletata in primo grado.
Acquisito l'ulteriore elaborato peritale, all'udienza cartolare del 14/02/2025 il giudizio è stato definitivamente introitato a sentenza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si premette che l'esame che segue sarà necessariamente condotto con riferimento alla situazione esistente all'epoca della proposizione della domanda di cui ha tenuto conto la sentenza impugnata (pronunciata il 28/01/2021), non rilevando in questa sede l'evidenziata circostanza sopravenuta che il conto corrente per cui è causa sia stato in seguito estinto in data 1° febbraio 2021.
Ciò posto, col primo articolato motivo di gravame, la appellante Pt_2 censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice avrebbe pagina 2 di 11 omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconvocazione del ctu e di esaminare le osservazioni scritte tempestivamente formulate all'esito del deposito della relazione peritale.
Col secondo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito in sentenza una delle varie soluzioni di calcolo formulate dal ctu, senza motivare in alcun modo le ragioni per cui appariva “…preferibile la prima ipotesi di rideterminazione del saldo”.
Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono fondati e accoglibili.
È un dato evincibile dal fascicolo d'ufficio del primo grado che, dopo il deposito della relazione peritale, l'odierna appellante aveva, con le note scritte del 30/09/2020, formulato una serie di osservazioni e contestazioni anche di tipo metodologico avverso la stessa, sulle quali il giudice di prime cure non si è mai pronunciato.
Ed infatti, all'udienza del 7/10/2020 (la prima successiva al deposito dell'elaborato peritale), il Tribunale ha riservato direttamente la causa a sentenza, senza nulla motivare sui rilievi tecnici che erano stati sollevati da
, rigettando implicitamente anche la richiesta di Parte_1 riconvocazione a chiarimenti del ctu e recependo la prima delle soluzioni di calcolo formulate in via alternativa dal tecnico d'ufficio, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione alla propria scelta di aderire proprio a quell'ipotesi di rideterminazione del saldo.
È indiscutibile che la pronuncia impugnata sia viziata in parte qua perché affetta da motivazione apparente, non avendo il Tribunale in alcun modo specificato per quale motivo la soluzione di calcolo da recepire in sentenza fosse la prima elaborata dal ctu e non altre. È altresì viziata per aver completamente obliterato le specifiche contestazioni mosse dalla banca alle risultanze della ctu.
Sul punto, va precisato che “qualora il giudice del merito aderisca al parere del ctu, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e pagina 3 di 11 dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della ctu siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dal consulenti di parte che dai difensori: in tal caso, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (sic Cass. 2018/n. 15147; conf.
Cass. n. 23637/2016; Cass. n. 23594/
Decidendo dunque nel merito dei rilievi formulati (e qui riproposti), cui si è dato sfogo nel corso di questo grado attraverso la rinnovazione parziale della ctu, rileva il Collegio che la banca appellante ha contestato alcuni dei criteri metodologici adoperati dal ctu dott. , assumendo che il Persona_1 medesimo sarebbe giunto a risultanze contabili errate perché, da un lato, avrebbe utilizzato, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, classi di affidamento non corrette – con applicazione ad es., in relazione al primo contratto, di un tasso soglia relativo alle aperture di credito “oltre i 10 milioni di lire” invece di utilizzare quello “fino ai 10 milioni di lire”– e, dall'altro, avrebbe posto a confronto il TAEG con il tasso soglia antiusura, anziché il TEG quale indicatore di costo preposto dalla L n. 108/1996 alla verifica dell'usura.
I rilievi sono infondati.
La ctu parzialmente rinnovata in questo grado di giudizio ha innanzitutto confermato che le classi di affidamento prese a parametro dal tecnico d'ufficio sono corrette.
Con riguardo al primo contratto affidato per £ 10.000.000 dell'11/05/2000, il medesimo tecnico ha, in particolare, chiarito di aver offerto una soluzione
“aperta”, eseguendo un doppio raffronto, sia con il TSU entro £ 10.000.000 che con il TSU oltre £ 10.000.000, affinché fosse il Tribunale a decidere a quale delle due classi far riferimento, giungendo solo nel primo caso ad escludere l'usurarietà degli interessi. Ha comunque sottolineato che la questione è rimasta, in ogni caso, priva di qualsiasi rilevanza pratica, posto che, ai fini del ricalcolo del saldo, il primo contratto dell'11/05/2000 non ha trovato alcuna applicazione, dal momento che gli estratti conto prodotti agli atti muovono dalla data del 31/12/2001 con saldo dare di € 50.264,81 e che al contratto dell'11/05/2000 è seguito quello di apertura di credito del
27/07/2001, il quale, confermando lo stesso ammontare di fido e modificandone solo le condizioni, è andato ad assorbire il primo contratto.
pagina 4 di 11 In relazione ai contratti di apertura di credito successivi a quello del
11/05/2000, sostiene invece la banca che le classi di affidamento da prendere a riferimento avrebbero dovuto essere diversificate a seconda che si trattasse di utilizzi intra-fido o extra-fido, quest'ultimo da considerarsi come fido di fatto, posto che, oltre il fido accordato, nessun ulteriore importo sarebbe stato concesso dalla banca e dunque l'eventuale scoperto di valuta registrato oltre l'affidamento pattuito avrebbe dovuto essere equiparato all'ipotesi di conto scoperto senza affidamento, con conseguente applicabilità, per l'extra- fido, della classe di importo entro € 5.000.
La tesi è assolutamente priva di pregio.
Essa si fonda su un'evidente confusione tra i concetti di fido di fatto e di extra-fido.
Nella fattispecie, è innanzitutto inconferente parlare di fido di fatto, posto che i singoli contratti di apertura di credito che si sono succeduti nel tempo prevedevano espressamente due tassi di interessi, uno sull'intra-fido e l'altro sull'extra-fido.
La tesi è altresì contraria a quanto previsto al pgf. B4 delle Istruzioni della Banca d'Italia che disciplina le “classi di importo”, laddove dispone che “nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento sena che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione della classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo bel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo)”.
È dunque evidente che, nella fattispecie, ove ad es. si sia verificato, in relazione al contratto di apertura di credito per £. 150.000.000 del
27/07/2001, un eventuale sforamento del fido accordato, la classe di importo da prendere a riferimento è quella relativa all'effettivo utilizzo (nella specie, senz'altro superiore ad € 5.000) e non potrà mai essere quella relativa alle aperture di credito entro € 5.000, come voluto dall'appellante, con conseguente correttezza della metodologia di calcolo seguita dal ctu.
Lo stesso può ovviamente ripetersi anche in relazione al contratto di apertura di credito del 19/10/2005 che prevedeva un fido accordato di € 80.000.
pagina 5 di 11 In relazione invece al presunto “errore concettuale” in cui sarebbe incorso il ctu nel raffrontare il TAEG al tasso soglia anti-usura e non il TEG, è doveroso fare una premessa.
È noto che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) indica il costo totale del finanziamento su base annua a carico del cliente e viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG
(Tasso Effettivo Globale) indica il costo complessivo del credito e viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari. In sintesi, il TAEG si concentra sul costo totale per il consumatore, mentre il TEG è utilizzato per valutare la legalità dei tassi di interesse applicati.
Va tuttavia rammentato che, “in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (cfr. Cass. 2024/n. 29794).
Nello specifico, ha così operato il ctu che, in sede di rinnovazione parziale, ha determinato i TEG trimestrali, seguendo per le cms la nota teoria dei margini affermata da Cass. SS.UU. 2018/n. 16303, ed è giunto a confermare le conclusioni già formulate in primo grado in ordine all'usurarietà originaria degli interessi pattuiti solo in relazione ai contratti del 27/07/2001
e 19/10/2005 (va invece esclusa, dopo Cass. SS.UU. 2017/n. 24675, la rilevanza dell'usura sopravvenuta che pure il ctu ha riscontrato in relazione al I trim. 2002 ed al I, II, III e IV trim. 2015).
Con la terza doglianza si sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto “inconferente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca appellante che non può essere sollevata con riferimento all'azione di accertamento negativo”.
La doglianza merita accoglimento.
pagina 6 di 11 La tesi secondo cui l'eccezione di prescrizione non sarebbe formulabile in relazione ai conti correnti ancora aperti è stata superata da Cass. n. 16113/24
(conf. Cass. 2024/n. 9756) che, in accoglimento del ricorso proposto da ha cassato con rinvio la sentenza App. Bari n. 844/21, Parte_3 rilevando: “come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito
o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. Sez. 1 n. 9756-24). Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità (in primo grado) della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo. L'impostazione in iure, alla quale la corte territoriale avrebbe dovuto ancorare la decisione del caso concreto, era (ed è) dunque così caratterizzata: (a) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo. […].
In sostanza, la S.C. ha affermato la sussistenza, anche in relazione alle azioni di accertamento negativo del credito, di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente.
pagina 7 di 11 Dunque, si è riconosciuto l'interesse dell'istituto di credito a sollevare l'eccezione di prescrizione al fine di tutelare lo svolgimento futuro del rapporto. Tanto perché il saldo finale del conto, dopo la chiusura del rapporto, recherebbe con sé le conseguenze della mancata espunzione delle rimesse solutorie in relazione alle quali si sia rigettata l'eccezione di prescrizione, così falsando irrimediabilmente il rapporto di dare-avere fra le parti contrattuali, che dalla pronuncia dichiarativa e di rettifica del saldo dovrebbero adottare quest'ultimo quale base per il successivo svolgimento del rapporto bancario.
In altri termini, nel riconoscere alla banca la facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione anche nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito si ottiene l'effetto di impedire la cristallizzazione di un saldo effettivamente viziato nella prospettiva, futura ed eventuale, della ripetizione dell'indebito.
La pronuncia impugnata va perciò riformata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione decennale formulata in relazione ad un conto ancora aperto.
In linea con la più recente ed ormai univoca giurisprudenza di legittimità e con la richiesta formulata dalla stessa sin dal primo grado, la CP_1 rideterminazione del quantum, al netto delle rimesse solutorie prescritte, va tuttavia compiuta in questa sede sul cd. saldo rettificato, all'esito dello scorporo degli addebiti illegittimi, e non sul saldo contabile della banca.
Ed infatti, “in tema di ripetizione di indebito bancario, la ricerca delle rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione deve essere preceduta dalla cancellazione di tutte le poste illegittimamente addebitate dalla banca.
È dunque necessario operare sulla base del saldo rettificato, epurato dalle annotazioni nulle, e non su quello storico (saldo banca), affinché la verifica della natura solutoria dei versamenti non si fondi su saldi viziati da clausole contrattuali nulle” (sic Cass. n. 9203/2025; conf. Cass. n. 5428/2024).
Ciò per l'evidente ragione che il saldo del conto sul quale affluiscono le rimesse è influenzato dall'addebito degli oneri illegittimamente calcolati sulla base delle clausole ritenute nulle, il cui computo, determinando una riduzione della disponibilità a favore del correntista, risulta idoneo ad incidere anche sull'individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio.
pagina 8 di 11 Ne deriva che la soluzione di calcolo da recepire è quella sub n. 3 delle conclusioni della relazione peritale depositata in primo grado, che individua un saldo a credito della correntista pari, alla data del 14.10.16, ad €
132.861,31, in luogo di quello di € 135.845,65 determinato in prime cure.
Col quarto motivo di appello, si censura infine la regolazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe ingiustamente posto su essa banca l'obbligo di ristoro integrale delle spese di lite, nonostante ricorresse un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti che avrebbe giustificato una compensazione integrale o, quanto meno, parziale.
L'impugnante evidenzia comunque l'erroneità della liquidazione delle spese operata dal primo giudice che, pur avendo indicato in motivazione di aver applicato i valori minimi del D.M. 55/2014 per la fase di trattazione ed i valori medi per le altre fasi, sarebbe giunto ad una condanna per € 32.000 (di cui € 850 per esborsi) del tutto esorbitante rispetto allo scaglione tariffario applicabile alla specie (ricompreso tra € 52.001 ed € 260.000).
Anche tale motivo è fondato e va accolto.
La società attrice ha formulato una domanda articolata in più capi, dei quali
è stato accolto solo quello di accertamento negativo del credito.
La stessa aveva infatti proposto in primo grado una domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della banca, che è stata ritenuta infondata;
una domanda di ripetizione di indebito per l'importo di €
145.499,87, che è stata ritenuta inammissibile;
una domanda di accertamento della nullità dei rapporti ex art. 117 TUB, che pure è stata ritenuta infondata;
una domanda di risarcimento del danno che è stata respinta per difetto di prova.
L'accoglimento di uno solo dei capi della domanda avanzata legittimava, secondo quanto ormai definitivamente chiarito da Cass. SS.UU 2022/n.
32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), una compensazione parziale delle spese di lite del primo grado, che comunque sono state erroneamente quantificate e devono essere rideterminate anche ex officio in questa sede, vista la riforma parziale della pronuncia appellata.
pagina 9 di 11 Come già rilevato con l'ordinanza che ha concesso l'inibitoria parziale, l'operata quantificazione delle spese non era infatti conforme agli stessi parametri indicati in motivazione dal Tribunale, posto che le stesse sono state liquidate nell'esorbitante importo di € 31.150 notevolmente superiore a quello di € 11.810 che sarebbe risultato in base ai parametri vigenti all'epoca di definizione del primo grado, applicando gli stessi criteri specificati dal primo giudice.
In definitiva, tenuto conto dell'esito complessivo finale della lite che, pur a fronte dell'accoglimento di un solo capo di domanda, ha comunque condotto da un saldo banca negativo ad un saldo a credito della correntista di rilevante importo, ritiene il Collegio che sussistano motivi idonei a determinare una parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado (comprese quelle di ctu) nei limiti di 1/3 dell'intero; i restanti 2/3 devono invece rimanere accollati ad secondo l'ordinario criterio della Parte_1 soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo ex DM 2022/n.
147 secondo gli stessi parametri indicati dal primo giudice ed in base allo scaglione tariffario da € 52.000 ad € 260.000.
L'entità della condanna alle spese di cui in dispositivo determina infine il rigetto della richiesta dell'appellante di restituzione ex art. 346 c.p.c. della somma di € 8.026 che la medesima ha versato in corso di causa a titolo di spese di lite del primo grado dopo la pronuncia sull'inibitoria, trattandosi di somma che non eccede l'importo complessivo delle spese di lite liquidate a suo carico per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 22.03.2021 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 327/2021 depositata il CP_1
28/01/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che, alla data del 14.10.2016, il saldo del conto corrente per cui è causa era pari ad € 132.861,31 a credito della correntista;
2. compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado nei limiti di 1/3 dell'intero e condanna l'appellante a rimborsare Parte_1 all'appellata i restanti 2/3 che si liquidano, per tale quota, CP_1 per il primo grado in € 7.512 per onorari ed € 567 per esborsi e, per il pagina 10 di 11 presente grado d'appello, in € 8.103 a titolo di compenso professionale, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente i costi delle ctu espletate in entrambi i gradi di giudizio a carico della appellante per i 2/3 e dell'appellata per il Pt_2 restante terzo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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