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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2549/2024 R.G. promosso con ricorso in data 26 novembre 2024 da parte di:
( ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
e
) nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._2
Ferrara, Via Saraceno n. 81 int. 3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Melina Maisto ( con studio in C.F._3
Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 26 – PEC: – presso Email_1
la quale hanno eletto domicilio, dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura alle liti in data 13.11.2024 depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio a domanda congiunta ex art. 473bis. 49 e 473bis. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) Dare atto che i coniugi vivono già separati dall'8.6.2024. 2) Nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, sita in Ferrara, Via Piccolomini 71, così come arredata, continuerà ad abitare la Signora essendosi il marito già trasferito altrove. 3) I coniugi danno atto di Controparte_1 essere economicamente autosufficienti, per cui nessun contributo al mantenimento dell'uno viene posto a carico dell'altro. 4) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto economico ancora pendente e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo. 5)
Spese di lite a carico della Sig.ra CP_1
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 novembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 gennaio 2025.
In data 13 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1
(FE) il 03/10/1957, e nato a [...] il [...], unitisi in CP_2
matrimonio a Ferrara il 16 marzo 1986 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ferrara: Atto n. 20 Parte 1 Anno 1986).
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2549/2024 R.G. promosso con ricorso in data 26 novembre 2024 da parte di:
( ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
e
) nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._2
Ferrara, Via Saraceno n. 81 int. 3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Melina Maisto ( con studio in C.F._3
Ferrara (FE) alla Via Borgo dei Leoni n. 26 – PEC: – presso Email_1
la quale hanno eletto domicilio, dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura alle liti in data 13.11.2024 depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio a domanda congiunta ex art. 473bis. 49 e 473bis. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) Dare atto che i coniugi vivono già separati dall'8.6.2024. 2) Nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, sita in Ferrara, Via Piccolomini 71, così come arredata, continuerà ad abitare la Signora essendosi il marito già trasferito altrove. 3) I coniugi danno atto di Controparte_1 essere economicamente autosufficienti, per cui nessun contributo al mantenimento dell'uno viene posto a carico dell'altro. 4) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto economico ancora pendente e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo. 5)
Spese di lite a carico della Sig.ra CP_1
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 novembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 gennaio 2025.
In data 13 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1
(FE) il 03/10/1957, e nato a [...] il [...], unitisi in CP_2
matrimonio a Ferrara il 16 marzo 1986 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ferrara: Atto n. 20 Parte 1 Anno 1986).
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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