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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1267/2024 R.G., avente ad oggetto: vendita di cose mobili,
[...]
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 4 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Monaco. C.F._1
- Appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a Controparte_1
Ispica, in via Gioberti, n. 17 (p. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Salvatore Trombatore.
- Appellata -
_________________________ Nell'udienza di discussione del 20 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1241/2024 del 25 luglio 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
367/2019 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito dalla per la condanna di Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 29.179,05, di cui € Parte_1
27.358,52 per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, € 1.796,19 per spese liquidate nel decreto ingiuntivo, € 40,44 per costo delle copie del decreto ingiuntivo e € 13,90 per costo della notifica del decreto ingiuntivo) così statuiva:
1) condannava al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di € 27.358,52, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda;
2) condannava al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € 552,95 per spese vive e in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Con atto di citazione del 28 settembre 2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la che deduceva l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improcedibilità, nonché l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 20 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, dedotta dall'appellata sul rilievo del difetto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. Va invero osservato che:
a) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge 22/06/2012 n. 83 art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
conclusione, questa, valida anche relativamente al nuovo testo- applicabile ratione temporis- dell'art. 342
c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022;
b) nel caso di specie, i detti requisiti di ammissibilità dell'impugnazione devono ritenersi essere stati soddisfatti, alla stregua dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna al pagamento della somma di € 27.358,52 per sorte capitale, oltre agli interessi legali, poiché la non ha dimostrato né l'effettiva esistenza di Controparte_1
una fideiussione, né l'ammontare del credito garantito. Nel dettaglio, l'appellante rileva che: a) dall'istruttoria di primo grado non è emersa la volontà del di assumere alcun impegno fideiussorio nei confronti della Pt_1
poiché, ex art. 1937 c.c., la volontà fideiussoria deve essere Controparte_1
manifestata in modo espresso e inequivocabile, mediante formule verbali attestanti univocamente e espressamente l'intento di garantire il debito altrui, non ravvisandosi detta circostanza nella semplice affermazione “eventualmente pago io”; b) non è pensabile che un socio di una società a responsabilità limitata, quale era esso , Pt_1
possa prestare, per di più verbalmente, fideiussione per i debiti societari;
c) le prove testimoniali dedotte dalla controparte sono irrilevanti e inattendibili, in quanto non idonee a fornire la prova dell'impegno fideiussorio del;
d) non è stato Pt_1
rispettato il criterio dell'importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.; circostanza, questa, non provata né con documenti, né con testimoni;
e) il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda attrice, non ha applicato il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
E invero, dalle risultanze processuali complessivamente acquisite nel precedente grado di giudizio è emersa la prova della fideiussione prestata dall'appellante a garanzia del pagamento del corrispettivo della merce acquistata dalla presso CP_2
la e rimasta impagata. Controparte_1
Va osservato che la fideiussione è un contratto mediante il quale il fideiussore si obbliga a garantire l'adempimento della medesima prestazione gravante sul debitore principale, la cui funzione risiede nell'estensione soggettiva della responsabilità patrimoniale, divenendo così il fideiussore un <> del debitore principale.
Ai fini della relativa stipulazione, non è richiesta alcuna forma particolare, limitandosi l'art. 1937 c.c. a stabilire che la volontà di impegnarsi sia manifestata in modo espresso, “nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile” (Cass. n.
3628/16).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la prova del negozio fideiussorio può essere fornita con ogni mezzo, anche tramite testimoni o per presunzioni (Cass. n. 5417/14).
Orbene, nel caso di specie, dalle prove testimoniali assunte in primo grado è emerso l'intento fideiussorio del . Pt_1
In particolare, il teste (addotto dalla parte attrice) ha dichiarato: Testimone_1
“oltre al sig. e a me, era presente il sig. , il quale parlava con il sig. Pt_1 Tes_2
per mettersi d'accordo. Io ho sentito che il sig. si prendeva la Pt_1 Pt_1
responsabilità di pagare le fatture”; mentre il teste ha dichiarato: “in Testimone_3
due occasioni (non so dire bene quando) sono entrato nell'ufficio che si trova nella sede della (S. Maria del Focallo) e ho visto i titolari e Controparte_1 Controparte_3
il sig. ; forse c'era anche il ragioniere, ) i quali discutevano Tes_2 Testimone_1
con ; in particolare ho sentito che i titolari non volevano inizialmente Parte_1
dare la merce e il sig. ha insistito dicendo di assicurare in prima persona il Pt_1
pagamento della merce”.
Pertanto, entrambi i predetti testi hanno confermato di aver sentito il Pt_1
assumere la garanzia relativa al corrispettivo delle merci fornite alla e rimaste CP_2
impagate.
Di contro, come correttamente rilevato dal primo giudice, dalle deposizioni rese dai testi di parte convenuta non sono emerse circostanze idonee a inficiare la rilevanza probatoria delle sopraindicate dichiarazioni testimoniali, che depongono univocamente nel senso dell'effettiva assunzione dell'obbligo di garanzia da parte di
. Parte_1 Infatti, le dichiarazioni dei testi e non appaiono Testimone_4 Testimone_5
sufficientemente precise e chiare, sì da confutare la prospettazione dei fatti dedotta dalla società attrice (odierna appellata) a sostegno della sua domanda.
Nello specifico, in merito all'articolato n. 6 della memoria (ex art. 183, comma sesto,
n. 2, c.p.c.) di parte convenuta (“vero è che unico soggetto tenuto al pagamento della merce richiesta in nome e per conto della era la ”), il teste CP_2 CP_2 Tes_4
(già amministratore unico della stessa si è limitato a riferire che
[...] CP_2
dell'obbligazione in questione risponde quest'ultima società, e il teste Tes_5
ha dichiarato “non so dire se, oltre alla vi erano altri soggetti tenuti
[...] CP_2
al pagamento”.
Tali deposizioni testimoniali non escludono di per sé l'effettività del concorrente impegno fideiussorio assunto dall'odierno appellante, poiché dalla prima dichiarazione emerge esclusivamente che , in quanto legale Testimone_4
rappresentante della società destinataria delle forniture, si occupava dei pagamenti,
e nulla è stato in grado di riferire sull'esistenza o meno di fideiussori Testimone_5
della debitrice principale.
In altre parole, le due deposizioni si limitano a indicare genericamente il soggetto obbligato in via principale al pagamento del corrispettivo della merce, ma non escludono plausibilmente la sussistenza della garanzia prestata da . Parte_1
E invero, come già sopra rilevato, la funzione della fideiussione è quella di assicurare al creditore una garanzia personale del credito mediante l'impegno del fideiussore di garantire appunto l'adempimento della medesima obbligazione gravante sul debitore principale;
circostanza, questa, compatibile con le dichiarazioni rese dai testi Tes_4
e ed essenzialmente imperniate soltanto
[...] Testimone_5
sull'individuazione della debitrice principale. Alla luce di ciò, deve ritenersi raggiunta, per mezzo di prove testimoniali, la dimostrazione della fideiussione prestata da . Parte_1
Per quanto concerne, poi, il dedotto, mancato rispetto dell'art. 1938 c.c. in punto di importo massimo garantito, va innanzitutto rilevato che si tratta di questione mai sollevata nel precedente grado di giudizio.
Nondimeno, la censura è irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, giacché il citato art. 1938 dispone la necessità della previsione dell'importo massimo garantito soltanto in caso di obbligazioni future (“l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca
l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 1, l. 154/1992 “; v. Cass. civ. n. 2492/17).
Nel caso di specie, si tratta invece dell'assunzione di un obbligo di garanzia relativo a obbligazioni già sorte ed esistenti, delle quali il fideiussore era ben consapevole anche relativamente all'importo, dato il coinvolgimento attivo dell'appellante nell'acquisto della merce per conto della CP_2
Infatti, il teste ha dichiarato: “ero presente quando il sig. Testimone_1 Pt_1
ha concordato l'acquisto della merce indicata nelle fatture che mi vengono esibite… il sig. veniva nei giorni e negli orari indicati nelle fatture e nei DDT a ordinare la Pt_1
merce, che nello stesso giorno veniva caricata su un camion”.
Tardiva e inammissibile è la doglianza relativa alla non applicazione, da parte del
Tribunale, del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Invero, dagli atti difensivi in primo grado del non emerge la volontà di far Pt_1
valere la suddetta decadenza, risultando sollevata la relativa eccezione per la prima volta soltanto con l'atto d'appello. Sul punto, va rilevato che l'eventuale decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la decadenza in materia di diritti disponibili non è, a termine dell'art. 2969 c.c., rilevabile d'ufficio e dà quindi luogo ad un'eccezione in senso stretto” (v. Cass. civile n. 5574/80).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese processuali e del mancato riconoscimento di una soccombenza reciproca delle parti.
In particolare, rileva che la mancata reiterazione, da parte della in Controparte_1
sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, della domanda di rimborso delle spese relative al procedimento di ingiunzione promosso nei confronti della società debitrice principale si traduce in una rinuncia alla stessa domanda, e che, pertanto, tale circostanza ha la medesima efficacia del rigetto nel merito di tale domanda, con la conseguente necessità della compensazione, totale o, in subordine, parziale, delle spese processuali di primo grado.
Il motivo è infondato.
È, infatti, condivisibile la statuizione del Tribunale sulle spese di lite, non sussistendo nel caso di specie un'idonea ragione giustificativa della chiesta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, stante la soccombenza nettamente prevalente del
, in considerazione del fatto che, a fronte di un'originaria pretesa pecuniaria Pt_1
complessiva di euro 29.179,05, la società odierna appellata non si è vista riconoscere in primo grado solo l'esigua somma di euro 1.850,53 (richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute relativamente al decreto ingiuntivo n. 905/2018, emesso dal
Tribunale di Ragusa nei confronti della , risultando invece vittoriosa per la CP_2 restante (e di gran lunga maggiore) somma di euro 27.358,52 per sorte capitale, oltre agli interessi legali.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
Atteso il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1267/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da contro la avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1241/2024 del 25 luglio 2024 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 367/2019 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro
1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 27 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1267/2024 R.G., avente ad oggetto: vendita di cose mobili,
[...]
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 4 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Monaco. C.F._1
- Appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a Controparte_1
Ispica, in via Gioberti, n. 17 (p. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Salvatore Trombatore.
- Appellata -
_________________________ Nell'udienza di discussione del 20 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1241/2024 del 25 luglio 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
367/2019 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito dalla per la condanna di Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 29.179,05, di cui € Parte_1
27.358,52 per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, € 1.796,19 per spese liquidate nel decreto ingiuntivo, € 40,44 per costo delle copie del decreto ingiuntivo e € 13,90 per costo della notifica del decreto ingiuntivo) così statuiva:
1) condannava al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di € 27.358,52, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda;
2) condannava al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € 552,95 per spese vive e in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Con atto di citazione del 28 settembre 2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la che deduceva l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improcedibilità, nonché l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 20 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, dedotta dall'appellata sul rilievo del difetto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. Va invero osservato che:
a) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge 22/06/2012 n. 83 art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
conclusione, questa, valida anche relativamente al nuovo testo- applicabile ratione temporis- dell'art. 342
c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022;
b) nel caso di specie, i detti requisiti di ammissibilità dell'impugnazione devono ritenersi essere stati soddisfatti, alla stregua dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna al pagamento della somma di € 27.358,52 per sorte capitale, oltre agli interessi legali, poiché la non ha dimostrato né l'effettiva esistenza di Controparte_1
una fideiussione, né l'ammontare del credito garantito. Nel dettaglio, l'appellante rileva che: a) dall'istruttoria di primo grado non è emersa la volontà del di assumere alcun impegno fideiussorio nei confronti della Pt_1
poiché, ex art. 1937 c.c., la volontà fideiussoria deve essere Controparte_1
manifestata in modo espresso e inequivocabile, mediante formule verbali attestanti univocamente e espressamente l'intento di garantire il debito altrui, non ravvisandosi detta circostanza nella semplice affermazione “eventualmente pago io”; b) non è pensabile che un socio di una società a responsabilità limitata, quale era esso , Pt_1
possa prestare, per di più verbalmente, fideiussione per i debiti societari;
c) le prove testimoniali dedotte dalla controparte sono irrilevanti e inattendibili, in quanto non idonee a fornire la prova dell'impegno fideiussorio del;
d) non è stato Pt_1
rispettato il criterio dell'importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.; circostanza, questa, non provata né con documenti, né con testimoni;
e) il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda attrice, non ha applicato il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
E invero, dalle risultanze processuali complessivamente acquisite nel precedente grado di giudizio è emersa la prova della fideiussione prestata dall'appellante a garanzia del pagamento del corrispettivo della merce acquistata dalla presso CP_2
la e rimasta impagata. Controparte_1
Va osservato che la fideiussione è un contratto mediante il quale il fideiussore si obbliga a garantire l'adempimento della medesima prestazione gravante sul debitore principale, la cui funzione risiede nell'estensione soggettiva della responsabilità patrimoniale, divenendo così il fideiussore un <> del debitore principale.
Ai fini della relativa stipulazione, non è richiesta alcuna forma particolare, limitandosi l'art. 1937 c.c. a stabilire che la volontà di impegnarsi sia manifestata in modo espresso, “nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile” (Cass. n.
3628/16).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la prova del negozio fideiussorio può essere fornita con ogni mezzo, anche tramite testimoni o per presunzioni (Cass. n. 5417/14).
Orbene, nel caso di specie, dalle prove testimoniali assunte in primo grado è emerso l'intento fideiussorio del . Pt_1
In particolare, il teste (addotto dalla parte attrice) ha dichiarato: Testimone_1
“oltre al sig. e a me, era presente il sig. , il quale parlava con il sig. Pt_1 Tes_2
per mettersi d'accordo. Io ho sentito che il sig. si prendeva la Pt_1 Pt_1
responsabilità di pagare le fatture”; mentre il teste ha dichiarato: “in Testimone_3
due occasioni (non so dire bene quando) sono entrato nell'ufficio che si trova nella sede della (S. Maria del Focallo) e ho visto i titolari e Controparte_1 Controparte_3
il sig. ; forse c'era anche il ragioniere, ) i quali discutevano Tes_2 Testimone_1
con ; in particolare ho sentito che i titolari non volevano inizialmente Parte_1
dare la merce e il sig. ha insistito dicendo di assicurare in prima persona il Pt_1
pagamento della merce”.
Pertanto, entrambi i predetti testi hanno confermato di aver sentito il Pt_1
assumere la garanzia relativa al corrispettivo delle merci fornite alla e rimaste CP_2
impagate.
Di contro, come correttamente rilevato dal primo giudice, dalle deposizioni rese dai testi di parte convenuta non sono emerse circostanze idonee a inficiare la rilevanza probatoria delle sopraindicate dichiarazioni testimoniali, che depongono univocamente nel senso dell'effettiva assunzione dell'obbligo di garanzia da parte di
. Parte_1 Infatti, le dichiarazioni dei testi e non appaiono Testimone_4 Testimone_5
sufficientemente precise e chiare, sì da confutare la prospettazione dei fatti dedotta dalla società attrice (odierna appellata) a sostegno della sua domanda.
Nello specifico, in merito all'articolato n. 6 della memoria (ex art. 183, comma sesto,
n. 2, c.p.c.) di parte convenuta (“vero è che unico soggetto tenuto al pagamento della merce richiesta in nome e per conto della era la ”), il teste CP_2 CP_2 Tes_4
(già amministratore unico della stessa si è limitato a riferire che
[...] CP_2
dell'obbligazione in questione risponde quest'ultima società, e il teste Tes_5
ha dichiarato “non so dire se, oltre alla vi erano altri soggetti tenuti
[...] CP_2
al pagamento”.
Tali deposizioni testimoniali non escludono di per sé l'effettività del concorrente impegno fideiussorio assunto dall'odierno appellante, poiché dalla prima dichiarazione emerge esclusivamente che , in quanto legale Testimone_4
rappresentante della società destinataria delle forniture, si occupava dei pagamenti,
e nulla è stato in grado di riferire sull'esistenza o meno di fideiussori Testimone_5
della debitrice principale.
In altre parole, le due deposizioni si limitano a indicare genericamente il soggetto obbligato in via principale al pagamento del corrispettivo della merce, ma non escludono plausibilmente la sussistenza della garanzia prestata da . Parte_1
E invero, come già sopra rilevato, la funzione della fideiussione è quella di assicurare al creditore una garanzia personale del credito mediante l'impegno del fideiussore di garantire appunto l'adempimento della medesima obbligazione gravante sul debitore principale;
circostanza, questa, compatibile con le dichiarazioni rese dai testi Tes_4
e ed essenzialmente imperniate soltanto
[...] Testimone_5
sull'individuazione della debitrice principale. Alla luce di ciò, deve ritenersi raggiunta, per mezzo di prove testimoniali, la dimostrazione della fideiussione prestata da . Parte_1
Per quanto concerne, poi, il dedotto, mancato rispetto dell'art. 1938 c.c. in punto di importo massimo garantito, va innanzitutto rilevato che si tratta di questione mai sollevata nel precedente grado di giudizio.
Nondimeno, la censura è irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, giacché il citato art. 1938 dispone la necessità della previsione dell'importo massimo garantito soltanto in caso di obbligazioni future (“l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca
l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 1, l. 154/1992 “; v. Cass. civ. n. 2492/17).
Nel caso di specie, si tratta invece dell'assunzione di un obbligo di garanzia relativo a obbligazioni già sorte ed esistenti, delle quali il fideiussore era ben consapevole anche relativamente all'importo, dato il coinvolgimento attivo dell'appellante nell'acquisto della merce per conto della CP_2
Infatti, il teste ha dichiarato: “ero presente quando il sig. Testimone_1 Pt_1
ha concordato l'acquisto della merce indicata nelle fatture che mi vengono esibite… il sig. veniva nei giorni e negli orari indicati nelle fatture e nei DDT a ordinare la Pt_1
merce, che nello stesso giorno veniva caricata su un camion”.
Tardiva e inammissibile è la doglianza relativa alla non applicazione, da parte del
Tribunale, del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Invero, dagli atti difensivi in primo grado del non emerge la volontà di far Pt_1
valere la suddetta decadenza, risultando sollevata la relativa eccezione per la prima volta soltanto con l'atto d'appello. Sul punto, va rilevato che l'eventuale decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la decadenza in materia di diritti disponibili non è, a termine dell'art. 2969 c.c., rilevabile d'ufficio e dà quindi luogo ad un'eccezione in senso stretto” (v. Cass. civile n. 5574/80).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese processuali e del mancato riconoscimento di una soccombenza reciproca delle parti.
In particolare, rileva che la mancata reiterazione, da parte della in Controparte_1
sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, della domanda di rimborso delle spese relative al procedimento di ingiunzione promosso nei confronti della società debitrice principale si traduce in una rinuncia alla stessa domanda, e che, pertanto, tale circostanza ha la medesima efficacia del rigetto nel merito di tale domanda, con la conseguente necessità della compensazione, totale o, in subordine, parziale, delle spese processuali di primo grado.
Il motivo è infondato.
È, infatti, condivisibile la statuizione del Tribunale sulle spese di lite, non sussistendo nel caso di specie un'idonea ragione giustificativa della chiesta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, stante la soccombenza nettamente prevalente del
, in considerazione del fatto che, a fronte di un'originaria pretesa pecuniaria Pt_1
complessiva di euro 29.179,05, la società odierna appellata non si è vista riconoscere in primo grado solo l'esigua somma di euro 1.850,53 (richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute relativamente al decreto ingiuntivo n. 905/2018, emesso dal
Tribunale di Ragusa nei confronti della , risultando invece vittoriosa per la CP_2 restante (e di gran lunga maggiore) somma di euro 27.358,52 per sorte capitale, oltre agli interessi legali.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
Atteso il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1267/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da contro la avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1241/2024 del 25 luglio 2024 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 367/2019 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro
1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 27 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni Dipietro