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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francescamaria Piruzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1460/2022 del Ruolo Generale, tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Fabio Pernice (pec: , giusta Email_1
procura allegata in comparsa di costituzione;
- attore -
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Accardo Giuseppe (pec: , giusta mandato Email_2
allegato in comparsa di costituzione;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, depositato in data 06/07/2022, premettendo che Parte_1
parte convenuta aveva installato sul prospetto della propria abitazione una telecamera con sensori di movimento che riprende, oltre alle aree comuni, anche l'abitazione dello stesso;
che con diffida notificata il 12/02/2021, ne chiedeva la rimozione;
che, stante la mancanza di riscontro, avviava la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo (v. verbale del
13/06/2022 allegato in atti); ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare che parte convenuta ha posizionato, nell'immobile di sua proprietà, la predetta telecamera che, stante la sua collocazione, interferisce con le parti di sua proprietà esclusiva;
di condannare parte convenuta ad eliminare la telecamera o a modificarne l'angolo visuale;
di condannare parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale per un importo non inferiore ad € 5.000,00,
1 oltre al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio mediante distrazione in favore dell'Erario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27/03/2023, si è costituita CP_1
contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande attoree e la
[...]
condanna dell'attore al pagamento di € 2.000,00 a titolo di risarcimento.
Esaurita l'istruttoria per mezzo dell'acquisizione della C.T.U, disposta con ordinanza del
10/10/2023, e delle prove per testi, la causa è passata in decisione.
2. Tanto premesso, dall'istruttoria espletata è emerso che l'immobile ove risultano installate le telecamere oggetto del presente giudizio non è di proprietà dell'odierna convenuta bensì del di lei figlio.
E, invero, all'udienza del 11/03/2024 parte convenuta, interrogata, ha dichiarato: “ci sono le telecamere, ma quella non è casa mia, è casa di mio figlio e le telecamere le ha messe lui, è lui che bada a queste cose”; a chiarimento ha specificato: “Mio figlio si chiama . Persona_1
L'immobile è di mio figlio, io abito a secondo piano, a primo piano ci sta mio figlio, mentre io abito a secondo piano. Le telecamere sono a primo piano. La mia residenza è dove abito”.
La suddetta circostanza è stata confermata pure dal teste che all'udienza del Persona_1
29/04/2024 ha dichiarato: “Sono il proprietario dell'immobile, ho pure l'atto che è stato trascritto l'8/11/2010 e sono proprietario delle telecamere in questione che ho installato circa
7 anni fa per contrastare la microcriminalità; dette telecamere sono puntate sull'entrata della mia scala e sul garage. Mia madre non è proprietaria di quest'immobile, ma è proprietaria dell'immobile superiore”.
Tale risultanza trova conferma nella produzione in giudizio del rogito notarile di vendita dell'immobile riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castelvetrano, al foglio di mappa 184, particella 597 sub 1, piazza Regina Margherita n.26 p.t. cat. A/4 cl.3 vani 3,
R.C.E. 58,88 in favore di in data 25/11/2010 (v. allegato del 28/10/2024 di parte Persona_1
convenuta).
Inoltre, ad integrazione della relazione peritale già depositata il C.T.U, incaricato nuovamente con ordinanza del 28/10/2024 al fine di fornire chiarimenti circa la reale proprietà dell'immobile su cui insistono le telecamere, ha concluso che: “1) Le telecamere considerate in occasione delle operazioni peritali, ossia la TD_1 e le TA_1 e TA_2 che inquadrano la
Corte Comune, sono installate nell'immobile di proprietà del Sig. Persona_1
(Castelvetrano 13/01/1983 – CF: ), identificato catastalmente al C.F._1 foglio 184 particella 597 sub 1 (allegato 1 e 2); l'ultima telecamera visibile in foto, la TA_3 che non inquadra la Corte Comune, si trova nell'immobile identificato catastalmente al foglio
2 184 particella 597 sub 4, di proprietà della Sig. (parte convenuta) per 3/9 e CP_1
dei figli , e per 2/9 ciascuno. Persona_2 Per_3 Per_1
2) Le telecamere che inquadrano la Corte Comune sono installate nella proprietà di
[...]
giusto atto di compravendita del 30/10/2010, Notaio numero di Per_1 Persona_4 repertorio n. 22621 (allegato1)” (v. allegato del 08/01/2025).
Com'è noto, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III,
26 settembre 2006, n. 20819).
Nel caso di specie, l'attore ha convenuto in giudizio un soggetto estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio in quanto è stato provato documentalmente che l'immobile ove risultano istallate le telecamere dirette verso la corte comune non è di proprietà dell'odierna convenuta. Rispetto alle telecamere TD_1 e le TA_1 e TA_2, considerate durante le operazioni peritali, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta.
Solo l'ultima telecamera visibile nella foto TA_3, indicata nella relazione tecnica, si trova nell'immobile identificato catastalmente al foglio 184 particella 597 sub 4, di proprietà della
Sig. (parte convenuta) per 3/9 e dei figli , e per CP_1 Persona_2 Per_3 Per_1
2/9 ciascuno sicchè rispetto alla suddetta telecamera, rispetto alla quale sussiste la titolarità dal lato passivo del rapporto, nessuna lesione del diritto alla riservatezza è ravvisabile con conseguente rigetto della domanda attorea nei confronti della convenuta chiamata in giudizio.
3. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e, pertanto, parte attrice va condannata alla rifusione delle stesse in favore della parte convenuta.
3 4. Le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il CTU, e a carico della sola parte attrice, nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Francescamaria Piruzza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di TD_1 e le TA_1 e CP_1
TA_2;
2) rigetta la domanda proposta quanto alla telecamera TA_3;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi Euro 1.453, oltre rimborso spese generali (15%), IVA,
[...]
CPA, come per legge;
4) pone le spese della C.T.U, liquidate come da separato decreto, in solido a carico delle parti nei rapporti esterni con il CTU, e a carico della parte attrice nei rapporti interni tra le parti.
Si comunichi.
Marsala, 30 maggio 2025
IL GIUDICE
Francescamaria Piruzza
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