Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 372/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 130/2022
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo, dall'Avv.to Alberto De Dominicis del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada
Garibaldi n. 1;
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Luca Petraglia e Filippo Cavirani del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell stessa, sita in CP_1
Parma, Strada del Quartiere, 2/a;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 10.04.2024 e ritualmente notificato,
[...]
, dipendente dell con contratto di lavoro a tempo Parte_1 Parte_2
indeterminato dal 28.06.2006 nonché qualifica di coadiutore amministrativo ed impiegata presso i Servizi Amministrativi della Sede Centrale, deduceva di svolgere esclusivamente mansioni amministrative, che non comportavano il contatto diretto con l'utenza, in un edificio sito in Parma, strada del Quartiere n. 2/A, nel quale erano presenti unicamente uffici amministrativi e nel quale non era previsto l'accesso di pazienti o utenza esterna e che, pertanto, non era qualificabile come struttura richiamata dall'art.
8-ter D.Lgs. n. 502 del 1992.
Riferiva, inoltre, di essere stata sospesa dal servizio, senza retribuzione, in forza del
D.L. n. 172 del 2021 a decorrere dal 14.01.2022, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di vaccinazione contro il Sars-CoV-2, e di essere rimasta sospesa per oltre quattro mesi, sino alla revoca della sospensione a far data dal
15.06.2022, intervenuta a seguito della successiva guarigione dal Covid.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente reputava illegittima la sospensione dal lavoro, evidenziando come questa fosse stata disposta ai sensi dell'art.
4-ter D.L. n. 44 del
2021 senza che ve ne fossero i presupposti, non lavorando in una struttura di cui all'art.
8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992.
Agiva, dunque, per ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione, e la condanna dell convenuta al pagamento di tutte le CP_1
competenze retributive e previdenziali relative al periodo di sospensione.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità della sospensione dell'attività lavorativa inflitta da alla ricorrente sig.ra Parte_2 Parte_1
dal 01.02.22 al 14.06.22;
[...] conseguentemente condannare , nella persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, a corrispondere complessivi € 6.696,84, oltre agli interessi legali maturati dalla data di mancata corresponsione delle singole mensilità dovute al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali di legge non corrisposti per il periodo intercorrente tra il 18 gennaio 2022 e il 16 giugno 2022, a titolo di risarcimento danni relativi ai mancati compensi che la ricorrente avrebbe maturato nel periodo di illegittima sospensione dall'attività lavorativa, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
condannare in ogni caso , nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 7.12.2022, si costituiva in giudizio l'azienda sanitaria convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate, e, sostenendo, in particolare, di aver correttamente applicato alla ricorrente l'art.
4-ter D.L. n. 44 del 2021.
1.3. A seguito della disposizione di integrazione del contradditorio nei riguardi dell' , si costituiva in giudizio chiedendo, in ipotesi di Controparte_2 CP_3
accoglimento della prospettazione attorea, la regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente.
1.4. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.5. All'udienza del 28.02.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Può ritenersi incontestato che la ricorrente - assunta da con la Parte_2 qualifica di Coadiutore Amministrativo Cat. B a far tempo dal 28.06.2006 - fosse, all'epoca della sospensione, assegnata alla Struttura Affari Generali e Legali di
[...]
con mansioni di coadiutore amministrativo, ed operasse negli uffici siti nella Pt_2
sede di Parma, strada del Quartiere n. 2/A.
È, altresì, pacifico, in quanto incontestato tra le parti, che la ricorrente svolgesse, all'epoca dei fatti, attività amministrativa, essendo stata assunta quale Coadiutore
Amministrativo cat. B.
La sig.ra è stata sospesa dal servizio per inadempimento dell'obbligo Pt_1
vaccinale a decorrere dal 18.01.2022 sino al 15.06.2022, con provvedimento esplicitamente assunto sulla base dell'art.
4-ter del D.L. n. 44 del 2021, introdotto con il D.L. n. 172 del 2021.
La ricorrente ha dedotto che la sospensione debba ritenersi illegittima, in quanto non le sarebbe applicabile la disposizione richiamata, in ragione delle mansioni svolte e della ubicazione dei locali in cui lavora.
2.3. E' opportuno premettere, in punto di diritto, che l'art. 4 ter D.L. n. 44 del 2021, introdotto nel c.d. Decreto Covid dal D.L. n. 172 del 2021 in vigore dal 27.11.2021, è venuto ad aggiungersi alle altre disposizioni che già in precedenza avevano individuato i soggetti a cui era imposto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2: gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
(cfr. art. 4), i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie (cfr. art. 4 bis, introdotto con D.L. n. 122 del 2021).
Con l'introduzione dell'art. 4 ter in esame l'obbligo vaccinale “si applica anche alle seguenti categorie: (...) c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”.
La questione dirimente per la definizione del giudizio riguarda l'interpretazione della disposizione riportata, al fine di stabilire se la ricorrente possa ritenersi rientrare nel personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 citato.
Pare preliminarmente opportuno riportare i primi tre commi dell'art.
8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rubricato “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”:
“1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale,
a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi , e per l'erogazione di cure domiciliari.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. (...)”.
La difesa dell convenuta ha richiamato l'autorevole interpretazione di tale CP_1
disposizione adottata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 594 del
15/11/2022, in atti, che, con approfondita motivazione, attenta a valorizzare le finalità dell'art. 4 ter D.L. n. 44 del 2021 di estendere l'obbligo vaccinale ad una platea di lavoratori più ampia rispetto ai soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ha così affermato: “Il richiamo all'art.
8-ter è alle “strutture” che, per lo svolgimento della loro attività, necessitano dell'autorizzazione sanitaria e tali non sono i singoli reparti o distretti (ospedali, unità operative o altre articolazioni interne), Con che possono essere istituiti, eliminati o modificati autonomamente dalla on proprio atto aziendale. La scelta del legislatore di individuare l'ambito in cui vige l'obbligo vaccinale anche per lavoratori diversi dagli operatori sanitari di cui all'art. 4 del D.L.
n. 44 del 2021 mediante richiamo alla definizione delle “strutture” di cui all'art.
8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992 è funzionale a ricomprendere in esse ogni tipologia di soggetto giuridico, sia pubblico che privato, che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari e sociosanitari, facendovi così rientrare enti pubblici, società di capitali, associazioni, onlus, fondazioni, previa autorizzazione della Regione di riferimento (v. art. 8 ter, commi 3-5, D.Lgs. n. 502 del 1992, relativi ai presupposti per ottenere l'autorizzazione, alle procedure necessarie e ai compiti dei Comuni e delle Regioni su questa materia). Nell'elencare le “strutture” che richiedono l'autorizzazione, l'art.
8- ter D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 cit. dà quindi rilievo, non alla natura del soggetto, ma alla natura dell'attività di fornitura di servizi sanitari e sociosanitari esercitata.
La “struttura” non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce servizi sanitari e sociosanitari, attività che, appunto, richiede l'autorizzazione ex art.
8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 cit.. Del resto, la funzione dell'art.
4-ter è proprio quella di estendere l'obbligo vaccinale, già previsto dall'art. 4 D.L. n. 44 del 1921 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l'art.
4-ter fa espressamente salvo l'art.
4. Dunque,
l'estensione riguarda proprio il personale delle strutture sanitarie che svolge mansioni
“non sanitarie” (quali quelle svolte dall'appellato), che, anzi, è in effetti il destinatario dell'art.
4-ter D.L. n. 44 del 2021. A seguito di detta estensione, l'obbligo vaccinale vale, quindi, per tutto il personale dipendente delle “strutture” che esercitano attività sanitarie (nel caso in esame, per tutto il personale della A.T.), senza, quindi, distinguere, né tra mansioni (sanitarie, amministrative, tecniche) cui il personale sia adibito, né tra sedi cui i dipendenti siano fisicamente assegnati. L'obbligo vaccinale è stato, infatti, esteso dall'art.
4-ter al personale che svolge in dette strutture la propria attività lavorativa “a qualsiasi titolo”. Non rileva, dunque, la collocazione fisica dell'ufficio ) a cui è assegnato l'appellato, ossia il fatto Controparte_5
che esso si trovi all'esterno dei luoghi in cui viene erogata l'attività sanitaria. La norma non prevede alcuna distinzione tra sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative e quelle adibite ad attività sanitarie e questo è del tutto coerente con l'abolizione, ad opera dello stesso D.L. n. 172 del 2021, per il personale che si sottrae volontariamente all'obbligo vaccinale, della possibilità, di cui al previgente art. 4 D.L.
n. 44 del 2021, di essere adibito a mansioni e sedi diverse da quelle proprie (...)”.
E, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12211 del 6.05.2024, alla stregua di un percorso argomentativo cui questo Giudice aderisce, ha, sul punto, offerto una diversa interpretazione.
Si ritiene, dunque, opportuno richiamare integralmente – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. – i passaggi argomentativi della pronuncia richiamata:
“È preliminare ad ogni altra considerazione l'esame della normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla Contro diffusione e gravità dell'epidemia da SARS- Cov 2 (che già l'11 marzo 2020 l aveva definito “pandemia”), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
3.1. Con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 ° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali” e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un
“requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (commi da 3 a 6, che non hanno specifica rilevanza ai fini di causa), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale
“determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS - Cov 2”. Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire “il lavoratore, ove possibile,
a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”.
La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8: Quando
l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.)
3.2. In questa prima fase, dunque, il bilanciamento fra il diritto del singolo tutelato dall'art. 32 Cost., comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, è stato realizzato dal legislatore prevedendo un modello che, come efficacemente evidenziato dalla Corte Costituzionale, “pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione” (Corte Cost. 9 ottobre 2023 n.
186).
Infatti, il richiamo contenuto nel comma 1 alla categoria professionale, effettuato anche attraverso il rinvio alla legge n. 43 del 2006 (secondo cui sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione), era accompagnato anche dalla specifica indicazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, con l'effetto di escludere l'obbligo vaccinale per gli appartenenti alla categoria impegnati diversamente;
la previsione della vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento della professione o dell'attività lavorativa, andava correlata alla ritenuta inidoneità allo svolgimento non di qualsivoglia prestazione bensì solo di quelle comportanti contatti interpersonali e/o rischio di diffusione del contagio;
la sospensione dall'attività e la conseguente privazione della retribuzione erano subordinate alla previa verifica della impossibilità di utilizzare diversamente il lavoratore non vaccinato.
4. Peraltro, la scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 ed in particolare:
a) al comma 1, ha soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che, all'esito della riformulazione, i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato, parimenti, soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui “Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi
2, 3 e 6. 4.1. L'art. 4 ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021 sempre dal d.l. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3).
Ha, poi, previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.”
(comma 3).
Infine, e la previsione assume particolare rilievo ai fini di causa per quanto si dirà in prosieguo, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che “Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”, ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi (degli artt. 4 e 4 bis del decreto legge, come riformulato
(Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.). In particolare, il comma 6 dell'art. 4 ter, nel rinviare alla disciplina delle sanzioni dettata dall'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020 n. 19
(riferibile alla violazione delle misure di contenimento dettate per evitare la diffusione del COVID 19), ha precisato che “Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
È, poi, significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Infatti, il comma 6, nel prevedere che “La violazione delle disposizioni di cui al comma
2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. “deve essere riferito all'inciso “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1.”, atteso che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza dell'assolvimento dell'obbligo, e, quindi, del requisito richiesto dalla prima parte del comma 2, è già autonomamente considerato e sanzionato nel comma 5 della disposizione.
4.2. Quanto alle categorie interessate all'estensione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha incluso, al comma 1, lett. c, il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4- bis”.
Le strutture individuate per mezzo del rinvio al D.Lgs. n. 502/1992 (di Riordino della disciplina in materia sanitaria), sono quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art. 8 ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lettera a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett.b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett. c).
4.3. Va detto subito che, della disposizione in commento, la Corte territoriale ha dato un'interpretazione che mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce con chiarezza, non all'attività sanitaria o socio sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto, pubblico o privato operante nel campo sanitario, si avvale.
L'obbligo dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 è stato previsto dal legislatore per la costruzione, l'adattamento, la diversa utilizzazione,
l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento delle “strutture analiticamente indicate nel testo normativo, sul presupposto che, poiché in quelle strutture si svolgono attività che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza del paziente, occorre previamente verificarne l'idoneità sotto il profilo strutturale, tecnologico ed organizzativo (comma 4).
Ne discende che il comma 1, lett. c), dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 (inserito dal d.l.
172/2021), non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie.
4.4. Con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni.
E' stato, quindi, adottato un sistema “per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro” con la finalità di “evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione
(astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti” (Corte Cost. n. 186/2023).
È sulla base di detta premessa che la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di imporre, con la modifica attuata dal d.l. n.
172/2021, la vaccinazione anche al personale che, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, era stato impiegato in servizio in modalità di lavoro agile, personale al quale la prestazione lavorativa con detta modalità poteva essere consentita alla luce del testo originario della norma, non più in un sistema fondato sull'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione stessa (Corte Cost. n. 186/2023).
4.5. La stessa Corte Costituzionale, in altra pronuncia, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che, con la modifica introdotta dal d.l. n. 172/2021, il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica che attraverso la stessa, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire (si rimanda a Corte Cost. n. 14/2023).
Ha, poi, evidenziato, e le considerazioni espresse vanno integralmente richiamate perché condivise da questa Corte, che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
5. Tirando le fila del discorso, ribadito che, nel tempo, il legislatore ha ritenuto di modificare, estendendola, la platea dei destinatari dell'obbligo vaccinale, va detto che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. n. 44/2021 (1 aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021
(26 novembre 2021), la sospensione medesima poteva riguardare unicamente gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori sanitari che fossero impegnati nelle attività indicate nel comma 1 dell'art. 4 (strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali, farmacie, parafarmacie e studi professionali), a condizione che gli stessi non potessero essere utilizzati dal datore di lavoro, pubblico o privato, in mansioni non implicanti rischi di diffusione del contagio.
Nella seconda fase, invece, iniziata con l'entrata in vigore del d.l. 172/2021, la sospensione, a partire dal 15 dicembre 2021 (ossia dalla data indicata nell'art. 4 ter, comma 1, del richiamato d.l. ai fini della concreta operatività dell'estensione dell'obbligo vaccinale) doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. S.U. n.
9403/2023), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e sui luoghi in cui le stesse venivano rese, con conseguente ricomprensione nella platea dei destinatari anche dei lavoratori che, sulla base della normativa in precedenza vigente, erano stati assegnati alle funzioni previste dal testo originario dell'art. 4, comma 8, del d.l. n. 44/2021 (si rimanda, sul punto, alla già citata Corte Cost. n. 186/2023 riguardante il servizio svolto nella modalità del lavoro agile).
A questi dipendenti, individuati sulla base della sola categoria di appartenenza, sono stati affiancati quelli che, pur assunti con profili professionali diversi da quelli menzionati nell'art. 4, risultavano assegnati, con qualunque mansione, alle strutture aventi le caratteristiche indicate nell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992.
6. L'estensione della platea dei soggetti tenuti all'obbligo della vaccinazione ha, dunque, comportato che gli operatori sanitari che nella prima fase erano esentati (in ragione dell'attività in concreto svolta) o potevano fare affidamento sull'obbligo del repechange imposto al datore di lavoro, nella seconda fase, persistendo il rifiuto, sono divenuti, per espressa volontà del legislatore, inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa, con le conseguenze di cui sopra si è già dato conto, quanto alla necessità della sospensione ed alla sanzionabilità della condotta tenuta in violazione del divieto posto dalla normativa sopravvenuta.
7. Detta evoluzione va apprezzata anche nei casi in cui si discute della legittimità di provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'originario art. 4 del d.l. n.
44/2021 perché, sebbene la valutazione sulla legittimità del provvedimento debba essere espressa in relazione alla normativa vigente ratione temporis, nondimeno dello ius superveniens occorre tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di legge.
Si è già ricordato che la Corte Costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede anche la sospensione dell'obbligo retributivo ha condivisibilmente evidenziato che questo obbligo, in assenza di prestazione, può sorgere solo in presenza di mora credendi del datore di lavoro, ossia di rifiuto ingiustificato dell'attività lavorativa che, invece, il dipendente avrebbe potuto legittimamente rendere.
Ne discende che, affinché il prestatore, sospeso dal servizio, possa pretendere a titolo risarcitorio le retribuzioni non corrisposte sino alla successiva riammissione, è necessario che lo stesso non si trovasse nelle condizioni richieste dalla normativa per essere sottoposto all'obbligo vaccinale, e, ciò, con riferimento ad entrambe le fasi di cui si è dato conto.
Qualora, invece, il dipendente, illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del d.l. n. 44 del 2021 perché non ricompreso fra i destinatari dell'obbligo, lo sia diventato a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 172/2021, nessuna pretesa risarcitoria lo stesso potrà far valere per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa, atteso che, esteso l'obbligo vaccinale e persistendo il rifiuto, la sua prestazione non sarebbe stata comunque utilizzabile da parte del datore, in ragione del divieto posto dal legislatore.
In tal caso, quindi, la risarcibilità del danno si arresta al 15 dicembre 2021, ossia alla data a partire dalla quale sono divenute operanti le estensioni dell'obbligo vaccinale, perché il diritto sopravvenuto, che certo non può valere a conferire retroattivamente legittimità ad una sospensione che tale non era al momento della sua adozione, vale, però, ad escludere che le retribuzioni perse a partire da detta data possano integrare un danno ingiusto risarcibile. Ciò, in quanto, divenuta irricevibile la prestazione di lavoro sulla base dello ius superveniens, viene meno la mora credendi che del risarcimento da illegittima sospensione costituisce il necessario presupposto.
Al riguardo, è bene precisare che, dal complesso delle disposizioni dettate dal legislatore, che si è cercato di riassumere negli aspetti essenziali, si evince che, sorto l'obbligo di legge a partire dalla data sopra indicata, l'attività imposta ai datori di lavoro aveva solo finalità accertativa dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo, sicché anche l'eventuale omissione da parte del datore di lavoro della procedura indicata dal comma 3 (omissione passibile di sanzione amministrativa) non rende possibile e lecita una prestazione ormai vietata dal chiaro disposto della legge.
8. Venendo al caso che ci occupa, va detto che la Corte territoriale ha fondato la decisione su una non condivisibile interpretazione dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui rinvia, all'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, ed inoltre, pur dando atto che il provvedimento di sospensione era stato adottato il 23 novembre 2021, non ne ha valutato la legittimità sulla base della normativa vigente al momento dell'adozione dell'atto.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame da condurre nel rispetto dei principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano:
1) l'art. 4 del d.l.
1.4.2021 n. 44, nel testo originario, ha imposto l'obbligo vaccinale ai soli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 impegnati nelle strutture indicate nel comma 1 della disposizione e ne ha consentito la sospensione, in caso di rifiuto, subordinatamente alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzazione dell'operatore in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischio di diffusione del contagio;
2) lo stesso art. 4, nel testo riformulato dal d.l. 26 novembre 2021 n. 172, ha esteso l'obbligo vaccinale a tutti gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 1, a prescindere dalle mansioni espletate e dai luoghi di esercizio dell'attività e, a partire dal 15 dicembre 2021, l'art. 4 ter del d.l. n. 172/2021 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle sopra indicate, purché impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e socio sanitarie elencate nell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992;
3) il dipendente sospeso dal servizio in assenza delle condizioni richieste dalla legge vigente ratione temporis ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse, a condizione che la prestazione lavorativa potesse essere dallo stesso legittimamente resa, sicché la successiva ricomprensione nella platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione, rendendo illecita la prestazione medesima, esclude anche la risarcibilità del danno”.
Nel caso di specie, dunque, pacifico che l' di Parma, presso cui la ricorrente Pt_2
presta la sua attività lavorativa, è soggetto sicuramente in possesso dell'autorizzazione igienico-sanitaria di cui all'art.
8-ter d.lgs. 502/1992, la ricorrente rientra indubbiamente tra i soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale;
ciò, poiché, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, è emerso che il fabbricato sito in strada del
Quartiere 2/a consiste in un edificio che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, non è esclusivamente preposto allo svolgimento di attività di carattere amministrativo, insistendo, all'interno del medesimo, l'ambulatorio del medico competente dell'Azienda, ambulatorio nell'ambito del quale vengono ordinariamente svolte attività di natura clinica, comprese le procedure iniettive, ed anche le vaccinazioni.
Circostanza, questa, che, alla stregua dei richiamati principi, induce a ritenere che la sospensione disposta a ragione dell'incontestato inadempimento a tale obbligo sia pienamente legittima, anche tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna causa di esenzione dall'obbligo vaccinale previsto dalla legge.
Né a contrarie conclusioni potrebbe giungersi alla stregua della produzione attorea del
14.11.2024.
Secondo la prospettazione attorea, dal documento depositato dovrebbe evincersi che, essendo l'autorizzazione dell' datata 18.10.22, Controparte_7
successiva alla sospensione disposta ai danni della sig.ra , “all'epoca dei fatti Pt_1
per cui è causa, non vi (era), in tutto il plesso amministrativo, catastalmente classificato come “uffici pubblici”, un solo locale che avesse la benché minima autorizzazione per lo svolgimento di attività medico sanitaria”.
Come correttamente evidenziato da parte convenuta, la relativa produzione è inammissibile in quanto tardiva1, non essendo la documentazione prodotta di formazione successiva al deposito del ricorso2, né essendo la relativa produzione giustificata dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al deposito del ricorso.
Peraltro – anche a voler prescindere da tale assorbente argomentazione – occorre evidenziare che, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta in data
14.02.2025, si evince chiaramente come, all'interno del fabbricato sito in Strada del
Quartiere n. 2/A, siano state da sempre esercitate anche attività di natura sanitaria3.
Dalla relazione tecnica, corredata da relative planimetrie, risulta, invero, che, nel predetto edificio, sono stati sempre presenti, nel corso degli anni, ambulatori sanitari;
e, ciò, in particolare, anche in data antecedente all'avvenuta sospensione della dipendente ai sensi dell'art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito con la L. 76/2021.
Alla stregua delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidati nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna , alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
dell convenuta, spese che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi CP_1
professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
della generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale. 2 Atteso che l'autorizzazione dell'Ambulatorio Medico Competente risale al 18.10.2022 e il ricorso è stato depositato in data 10.04.2024; né l'istanza di accesso agli atti è antecedente al deposito del ricorso. 3) Compensa integralmente le spese di lite nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo;
e, ciò, non solo alla stregua del tenore delle disposizioni di cui agli artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche del carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, e 3 Come, peraltro, riferito da tutti i testimoni escussi.