Ordinanza 14 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/02/2020, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2020 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 6208-2014 proposto da: ELETTROTECNICA DEIB DI TO EN E DE IB LO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, TO EN personalmente, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI, 11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VALENZA, che li rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA D'ALOISIO;
- controricorrente -
nonchè
contro
EQUITALIA NORD, (già EQUITALIA SESTRI S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 766/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2013 R.G.N. 587/2012. R. Gen. n. 6208/2014 Adunanza del 7.11.2019 Rilevato che:
1.1a Corte d'Appello di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, condannava la Elettrotecnica EG di NI EN e EG AR s.n.c. nonché NI EN in proprio a pagare all'INPS la somma di C 277.942,47, oltre sanzioni civili, già richiesta con cartella esattoriale a titolo di contributi omessi.
2. Per la cassazione della sentenza la Elettrotecnica EG di NI EN e EG AR s.n.c. nonché NI EN in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l'INPS con controricorso, mentre Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Sestri s.p.a., non ha svolto attività difensiva.
3. Elettrotecnica EG di NI EN e EG AR i s.n.c. ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.
Considerato che:
4. l'eccezione d' inammissibilità del ricorso per tardività sollevata in via pregiudiziale dalla difesa dell'Inps è fondata.
5. Risulta infatti dagli atti che la sentenza della Corte d'appello di Torino è stata pubblicata il 6 agosto 2013, mentre la notifica del ricorso è stata effettuata dal difensore a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 2 della I. n. 53 del 1994, in data 4 marzo 2014, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 I comma c.p.c., nel testo modificato dal comma 17 dell'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis in ragione del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio è del 2010. 6. Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt.442 ss. cod.civ., non trova inoltre applicazione, ex art. 3 legge 742/1969, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. Paola Ghinoy, estensore R. Gen. n. 6208/2014 Adunanza del 7.11.2019 n. 18145 del 23 ottobre 2012, Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.15376, 24 luglio 2008 n.20375).
7.11 ricorso è dunque inammissibile.
8. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
9. L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019)
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in complessivi C 8.000,00 per compensi professionali, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.11.2019 Il Presidente