TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 3485/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CORTICCHIA ALESSIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE –
contro
Controparte_1
, ass.ti ex art. 417 bis pc dalla dott.ssa e dal dott.
[...] CP_2
Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto all'assegnazione della
Carta di cui all'art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2022/23, e, per l'effetto, condannarsi il convenuto all'accredito e CP_1
comunque al pagamento della somma di € 500,00, oltre accessori, quale contributo alla formazione di parte ricorrente o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
pagina 1 di 3 in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa (a.s. 2022/23) parte ricorrente stipulava un contratto fino al 30 giugno (a seguito di chiamata mediante candidatura “mad interpello”), ma non era iscritta alle gps 2024-2026 e nel corrente anno scolastico non prestava servizio in favore del MIM: era pertanto esterna al sistema scolastico. La domanda principale deve quindi essere respinta. Con riferimento alla domanda subordinata, la parte chiedeva in via risarcitoria ex art. 1218 cc il diritto ad ottenere il rimborso delle spese di formazione professionale nei limiti di € 500,00: considerata la brevissima permanenza nel sistema scolastico pubblico, rilevato che nel caso di condanna a titolo risarcitorio non sussiste un vincolo di destinazione dell'importo in denaro riconosciuto, a differenza di quanto previsto in favore dei docenti ancora interni al sistema scolastico, per i quali l'accredito delle somme finalizzate alla formazione non è monetizzabile ma avviene esclusivamente tramite la Carta, sembra equo riconoscere un importo pari al 50% del valore della
Carta, per ristorare il danno alla professionalità derivante dalla mancata formazione.
Il danno viene liquidato in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
pagina 2 di 3 le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della parte ricorrente dell'importo di € 250,00, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €258,00 oltre rimb. 15% spese generali, CU, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 3485/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CORTICCHIA ALESSIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE –
contro
Controparte_1
, ass.ti ex art. 417 bis pc dalla dott.ssa e dal dott.
[...] CP_2
Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto all'assegnazione della
Carta di cui all'art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2022/23, e, per l'effetto, condannarsi il convenuto all'accredito e CP_1
comunque al pagamento della somma di € 500,00, oltre accessori, quale contributo alla formazione di parte ricorrente o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
pagina 1 di 3 in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa (a.s. 2022/23) parte ricorrente stipulava un contratto fino al 30 giugno (a seguito di chiamata mediante candidatura “mad interpello”), ma non era iscritta alle gps 2024-2026 e nel corrente anno scolastico non prestava servizio in favore del MIM: era pertanto esterna al sistema scolastico. La domanda principale deve quindi essere respinta. Con riferimento alla domanda subordinata, la parte chiedeva in via risarcitoria ex art. 1218 cc il diritto ad ottenere il rimborso delle spese di formazione professionale nei limiti di € 500,00: considerata la brevissima permanenza nel sistema scolastico pubblico, rilevato che nel caso di condanna a titolo risarcitorio non sussiste un vincolo di destinazione dell'importo in denaro riconosciuto, a differenza di quanto previsto in favore dei docenti ancora interni al sistema scolastico, per i quali l'accredito delle somme finalizzate alla formazione non è monetizzabile ma avviene esclusivamente tramite la Carta, sembra equo riconoscere un importo pari al 50% del valore della
Carta, per ristorare il danno alla professionalità derivante dalla mancata formazione.
Il danno viene liquidato in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
pagina 2 di 3 le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della parte ricorrente dell'importo di € 250,00, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €258,00 oltre rimb. 15% spese generali, CU, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3