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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2957/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.11.2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
Titolo di studio Licenza media
Professione Operaio tecnico distribuzioni automatici con l'Avv. Marcello Di Sclafani
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
Titolo di studio
Professione Bordatrice con l'Avv. Marcello Di Sclafani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Erba in data 25.04.2016
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Erba, anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A) regime patrimoniale: separazione dei beni con i seguenti figli minori: (CF ), nata a [...] il [...], residente Persona_1 C.F._3 presso l'abitazione di proprietà della madre in via Lodorina 4, Erba FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.11.2024, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale ed il divorzio, alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna in via Lodorina 4 ad Erba (CO);
2) starà con il padre : Persona_1 Parte_1
- Il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.25 all'uscita della scuola primaria fino alle 20.30 quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna;
- A week end alternati dal venerdì alle ore 19.30 fino alla domenica alle 20.30;
3) starà altresì con i genitori: Per_1
- 15 giorni consecutivi con ogni genitore nel mese di agosto, con accordo da assumersi tra le parti entro il 31.05 di ciascun anno;
- Festività religiose: Il giorno 25 dicembre con un genitore, il giorno 26 con l'altro; dal 27 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro; S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno e l'atro genitore, cominciando dalla madre;
- I genitori, durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascuno di loro dovranno sempre mantenere un rapporto comunicativo con l'altro, informandolo di ciò che concerne la vita della minore. In particolare, dovrà essere comunicato all'altro genitore qualunque problema, di qualsiasi natura, che dovesse manifestarsi con riferimento alla integrità fisica, psichica e morale di;
Per_1
- I genitori si impegnano, sempre e comunque, ad avere frequentazioni che non possano in alcun modo mettere a disagio la minore e ad agire nell'esclusivo interesse di quest'ultima, così da garantirle una crescita sana in un ambiente familiare sereno e tranquillo;
4) Stabilire che tutte le decisioni relative alla crescita ed all'educazione della minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano al rispetto delle reciproche opinioni, prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro affinché non vengano mai a mancare i punti di riferimento a ciascuna delle figure genitoriali;
5) Statuire che entrambi i genitori si impegnano a rinnovare alle scadenze i documenti validi per l'espatrio, che potrà essere effettuato con la presenza anche di uno solo dei genitori, previa autorizzazione dell'altro;
6) verserà a titolo di mantenimento della minore , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 Per_1 la somma di € 200,00 mensili;
7) Il diritto di percepire l'intero assegno unico familiare, oggi previsto per i figlio sino al compimento del ventunesimo anno di età, sarà di competenza esclusiva di senza animo di Parte_2 rimborso pro quota da parte del signor il quale presterà la necessaria collaborazione al fine Parte_1 di ottenere il beneficio in favore della moglie;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla signora I ricorrenti danno atto che sino ad oggi l'assegno Pt_3 unico è stato percepito da e l'importo ammontava ad € 233,00 mensili. Qualora in Parte_1 seguito all'erogazione del beneficio in favore di dovesse variare l'importo Parte_2 dell'assegno unico, le parti si impegnano sin d'ora a rideterminare l'importo del mantenimento ordinario mensile;
8) Statuire la suddivisione pro quota al 50% tra i genitori delle spese di natura straordinaria secondo il
Protocollo vigente presso Codesto Tribunale, esaminato dalle parti e da intendersi qui richiamato.
Salvo diverso accordo, le spese straordinarie saranno sostenute da ogni genitore nell'arco di ogni mese e trasmesse entro la fine del mese all'altro genitore, il quale ne rimborserà la quota di sua competenza entro i successivi 10 giorni. Le parti danno atto che la spesa relativa ai buoni pasto della minore , Per_1 che oggi ammonta ad € 120,00 mensili circa, verrà sostenuta esclusivamente da Parte_2 ciò anche tenendo in considerazione che la stessa percepirà interamente l'assegno unico.
9) I Ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver definito ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti e che, pertanto, nulla è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 25.4.2016, in Erba (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba - anno 2016, atto n. 3, parte 2, Serie A;
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia divorzile.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.11.2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
Titolo di studio Licenza media
Professione Operaio tecnico distribuzioni automatici con l'Avv. Marcello Di Sclafani
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
Titolo di studio
Professione Bordatrice con l'Avv. Marcello Di Sclafani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Erba in data 25.04.2016
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Erba, anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A) regime patrimoniale: separazione dei beni con i seguenti figli minori: (CF ), nata a [...] il [...], residente Persona_1 C.F._3 presso l'abitazione di proprietà della madre in via Lodorina 4, Erba FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.11.2024, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale ed il divorzio, alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna in via Lodorina 4 ad Erba (CO);
2) starà con il padre : Persona_1 Parte_1
- Il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.25 all'uscita della scuola primaria fino alle 20.30 quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna;
- A week end alternati dal venerdì alle ore 19.30 fino alla domenica alle 20.30;
3) starà altresì con i genitori: Per_1
- 15 giorni consecutivi con ogni genitore nel mese di agosto, con accordo da assumersi tra le parti entro il 31.05 di ciascun anno;
- Festività religiose: Il giorno 25 dicembre con un genitore, il giorno 26 con l'altro; dal 27 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro; S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno e l'atro genitore, cominciando dalla madre;
- I genitori, durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascuno di loro dovranno sempre mantenere un rapporto comunicativo con l'altro, informandolo di ciò che concerne la vita della minore. In particolare, dovrà essere comunicato all'altro genitore qualunque problema, di qualsiasi natura, che dovesse manifestarsi con riferimento alla integrità fisica, psichica e morale di;
Per_1
- I genitori si impegnano, sempre e comunque, ad avere frequentazioni che non possano in alcun modo mettere a disagio la minore e ad agire nell'esclusivo interesse di quest'ultima, così da garantirle una crescita sana in un ambiente familiare sereno e tranquillo;
4) Stabilire che tutte le decisioni relative alla crescita ed all'educazione della minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano al rispetto delle reciproche opinioni, prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro affinché non vengano mai a mancare i punti di riferimento a ciascuna delle figure genitoriali;
5) Statuire che entrambi i genitori si impegnano a rinnovare alle scadenze i documenti validi per l'espatrio, che potrà essere effettuato con la presenza anche di uno solo dei genitori, previa autorizzazione dell'altro;
6) verserà a titolo di mantenimento della minore , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 Per_1 la somma di € 200,00 mensili;
7) Il diritto di percepire l'intero assegno unico familiare, oggi previsto per i figlio sino al compimento del ventunesimo anno di età, sarà di competenza esclusiva di senza animo di Parte_2 rimborso pro quota da parte del signor il quale presterà la necessaria collaborazione al fine Parte_1 di ottenere il beneficio in favore della moglie;
idem dicasi per eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla signora I ricorrenti danno atto che sino ad oggi l'assegno Pt_3 unico è stato percepito da e l'importo ammontava ad € 233,00 mensili. Qualora in Parte_1 seguito all'erogazione del beneficio in favore di dovesse variare l'importo Parte_2 dell'assegno unico, le parti si impegnano sin d'ora a rideterminare l'importo del mantenimento ordinario mensile;
8) Statuire la suddivisione pro quota al 50% tra i genitori delle spese di natura straordinaria secondo il
Protocollo vigente presso Codesto Tribunale, esaminato dalle parti e da intendersi qui richiamato.
Salvo diverso accordo, le spese straordinarie saranno sostenute da ogni genitore nell'arco di ogni mese e trasmesse entro la fine del mese all'altro genitore, il quale ne rimborserà la quota di sua competenza entro i successivi 10 giorni. Le parti danno atto che la spesa relativa ai buoni pasto della minore , Per_1 che oggi ammonta ad € 120,00 mensili circa, verrà sostenuta esclusivamente da Parte_2 ciò anche tenendo in considerazione che la stessa percepirà interamente l'assegno unico.
9) I Ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver definito ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti e che, pertanto, nulla è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 25.4.2016, in Erba (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba - anno 2016, atto n. 3, parte 2, Serie A;
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia divorzile.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao