TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3310/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Casafina, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Marano di Napoli al Corso Europa, n. 66) e Parte_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Chiariello, presso il cui studio elett.mente domicilia in
Grumo Nevano alla Via Orazio, n. 4)
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 02.09.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Sant'Antimo, il 31.07.1997), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (07.02.2017), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 26.09.2017), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Antimo, in data
31.07.1997 tra i coniugi (nato in [...], l'[...]) e Parte_2
(nata in [...], il [...]) - atto n. 85, parte II, serie A, anno 1997; Parte_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3310/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Casafina, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Marano di Napoli al Corso Europa, n. 66) e Parte_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Chiariello, presso il cui studio elett.mente domicilia in
Grumo Nevano alla Via Orazio, n. 4)
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 02.09.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Sant'Antimo, il 31.07.1997), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (07.02.2017), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 26.09.2017), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Antimo, in data
31.07.1997 tra i coniugi (nato in [...], l'[...]) e Parte_2
(nata in [...], il [...]) - atto n. 85, parte II, serie A, anno 1997; Parte_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro