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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5408/2024 promossa da:
con l'Avv. MANFREDINI MICHELE Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. MORO FRANCESCO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art. 615 2° comma cpc / 616 cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio , introdotto con atto di citazione dall'attrice IG.ra , trae Parte_1 origine dalla fase cautelare della presente opposizione svolta nella procedura esecutiva presso terzi nr.
2169/2023 , definita con ordinanza del 04/5/2024 ed accogliendo la domanda di parte debitrice ricorrente , confermando la sospensione della procedura esecutiva ( già disposta in precedenza ) . L'attrice IG.ra chiedeva di ottenere la declaratoria della lesione del Parte_1 contraddittorio , che la stessa avrebbe subito nella fase cautelare del presente giudizio di opposizione .
Parte attrice chiedeva la conferma del pignoramento presso terzi oggetto della presente opposizione , chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte debitrice convenuta opposta . Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio il IG. il quale CP_1 eccepiva l'intervenuta estinzione del credito vantato dalla IG.ra in seguito a Parte_1 compensazione legale con il maggior credito vantato dal convenuto .
Alla prima udienza del presente giudizio , le parti si riportavano alle rispettive memorie ex art. 171 e chiedevano che la causa fosse rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc . La causa veniva rinviata all'udienza del 04/3/2025 per i provvedimenti di cui all'art.. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
pagina 1 di 3 Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . La presente opposizione ex art. 615 2° comma cpc /616 cpc è fondata e va pertanto accolta .
In relazione alla declaratoria della lesione del contraddittorio che la creditrice attrice avrebbe subito nella fase cautelare del presente giudizio ( nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi , nessun giudizio di cognizione era stato ancora introdotto ) , si evidenzia come la fase cautelare si è conclusa con il provvedimento che ha confermato la sospensione della procedura con termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito ( ordinanza del 04/5/2024 dott.ssa ) e che il predetto Per_1 provvedimento non è stato oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc , con conseguente impossibilità di ottenere la declaratoria della lesione del contraddittorio , da parte della IG.ra
, nell'ambito della fase cautelare del procedimento di opposizione . Parte_1 L'oggetto del contendere della presente opposizione , attiene alla compensazione tra il credito vantato dalla creditrice IG.ra ( attrice nel presente giudizio introdotto ex art. 616 cpc) ed i Parte_1 crediti vantati dal debitore IG. convenuto opposto nel presente giudizio ) . CP_1
A tale riguardo la compensazione consiste in una tra le possibili modalità di estinzione dell'obbligazione differenti dall'adempimento , in base alla quale si determina la cessazione del vincolo obbligatorio senza che la prestazione sia stata eseguita. In base agli artt.1241 cc e seg. , la compensazione si verifica quando due soggetti , contemporaneamente creditore e debitore l'uno dell'altro , sono obbligati reciprocamente in forza di rapporti diversi;
l'estinzione opera nel momento in cui i rapporti vengono a coesistere , non rilevando le vicende sopravvenute rispetto a tale momento , ivi compresa la prescrizione ex art. 1242 c.2 cc. La semplice reciprocità dei crediti non è sufficiente a comportare l'estinzione dell'obbligazione per compensazione , essendo necessario che i crediti siano omogenei , liquidi ed eIGibili .
I crediti reciproci risultano omogenei quando attengono ad una somma di denaro o ad una quantità di cose fungibili della stessa natura , sono liquidi quando il loro ammontare risulta già determinato nel titolo o quando il titolo consenta di determinare l'ammontare tramite l'applicazione di un criterio matematico e sono considerati eIGibili quando sono scaduti e quindi oggetto di una pretesa immediata da parte del rispettivo creditore . Per quanto attiene al momento in cui si verifica l'estinzione dei debiti per compensazione , la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la compensazione estingue “ ope legis “i debiti contrapposti in ragione del solo fatto oggettivo della loro coesistenza , pertanto la pronuncia del giudice determina un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistere . Nel caso in esame abbiamo tre crediti in favore dell'opponente debitore ( convenuto opposto nel presente giudizio ) consistenti : nell'ordinanza del 29/9/2016 con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato la IG.ra al pagamento delle spese di lite in favore del IG. iquidate Parte_1 CP_1 in € 6.000,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA;
sentenza n. 2102/2019 con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato la IG.ra a pagare al IG. la somma di € Parte_1 CP_1 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento della figlia;
sentenza n. 1132/22 con la quale la Corte d'Appello a parziale riforma della sentenza del 2019 ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del 11/9/2023 , condannando la IG.ra al pagamento di ulteriori € 732,70 . Parte_1
Per quanto riguarda la creditrice IG.ra ( parte attrice nel presente giudizio ) sussiste in Parte_1 favore della stessa un credito derivante dalla sentenza n. 1132/22 con la quale la Corte d'Appello ha condannato il IG. al rimborso di parte delle spese legali quantificate in € 2.432,84 già CP_1 comprensive di oneri .
Si precisa che tutti i crediti sopra indicati sono certi , liquidi ed eIGibili .
pagina 2 di 3 Occorre anche aggiungere che , con diverse comunicazioni l'attuale convenuto ha comunicato a parte attrice la volontà di estinguere la propria obbligazione con modalità differenti dall'adempimento tenendo conto del maggior credito vantato . Inoltre , in relazione alla sentenza della Corte d'Appello nr. 1132/22 , si evidenzia come nel riformare la sentenza del Tribunale di Bergamo ha statuito che nessuna somma è stata versata a titolo di pagamento del prezzo dell'immobile oggetto di compravendita , non modificando nulla in relazione alle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado . In conclusione , risulta che il convenuto IG. abbia un contro credito da porre in CP_1 compensazione con il credito posto a base della procedura esecutiva presso terzi oggetto del presente giudizio . Sussistono , pertanto , tutti i requisiti per la compensazione dei crediti che estinguono “ope legis “ i debiti contrapposti in ragione del fatto oggettivo della loro coesistenza , conseguentemente al momento dell'instaurazione della procedura esecutiva presso terzi il credito dell'attrice era estinto per compensazione .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando ,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone;
1. Accoglie l'opposizione ex art. 615 2° comma cpc /616 cpc
2. Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 convenuto opposto he si liquidano per compensi professionali in € 2552,00 CP_1 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo , 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5408/2024 promossa da:
con l'Avv. MANFREDINI MICHELE Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. MORO FRANCESCO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art. 615 2° comma cpc / 616 cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio , introdotto con atto di citazione dall'attrice IG.ra , trae Parte_1 origine dalla fase cautelare della presente opposizione svolta nella procedura esecutiva presso terzi nr.
2169/2023 , definita con ordinanza del 04/5/2024 ed accogliendo la domanda di parte debitrice ricorrente , confermando la sospensione della procedura esecutiva ( già disposta in precedenza ) . L'attrice IG.ra chiedeva di ottenere la declaratoria della lesione del Parte_1 contraddittorio , che la stessa avrebbe subito nella fase cautelare del presente giudizio di opposizione .
Parte attrice chiedeva la conferma del pignoramento presso terzi oggetto della presente opposizione , chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte debitrice convenuta opposta . Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio il IG. il quale CP_1 eccepiva l'intervenuta estinzione del credito vantato dalla IG.ra in seguito a Parte_1 compensazione legale con il maggior credito vantato dal convenuto .
Alla prima udienza del presente giudizio , le parti si riportavano alle rispettive memorie ex art. 171 e chiedevano che la causa fosse rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc . La causa veniva rinviata all'udienza del 04/3/2025 per i provvedimenti di cui all'art.. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
pagina 1 di 3 Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . La presente opposizione ex art. 615 2° comma cpc /616 cpc è fondata e va pertanto accolta .
In relazione alla declaratoria della lesione del contraddittorio che la creditrice attrice avrebbe subito nella fase cautelare del presente giudizio ( nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi , nessun giudizio di cognizione era stato ancora introdotto ) , si evidenzia come la fase cautelare si è conclusa con il provvedimento che ha confermato la sospensione della procedura con termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito ( ordinanza del 04/5/2024 dott.ssa ) e che il predetto Per_1 provvedimento non è stato oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc , con conseguente impossibilità di ottenere la declaratoria della lesione del contraddittorio , da parte della IG.ra
, nell'ambito della fase cautelare del procedimento di opposizione . Parte_1 L'oggetto del contendere della presente opposizione , attiene alla compensazione tra il credito vantato dalla creditrice IG.ra ( attrice nel presente giudizio introdotto ex art. 616 cpc) ed i Parte_1 crediti vantati dal debitore IG. convenuto opposto nel presente giudizio ) . CP_1
A tale riguardo la compensazione consiste in una tra le possibili modalità di estinzione dell'obbligazione differenti dall'adempimento , in base alla quale si determina la cessazione del vincolo obbligatorio senza che la prestazione sia stata eseguita. In base agli artt.1241 cc e seg. , la compensazione si verifica quando due soggetti , contemporaneamente creditore e debitore l'uno dell'altro , sono obbligati reciprocamente in forza di rapporti diversi;
l'estinzione opera nel momento in cui i rapporti vengono a coesistere , non rilevando le vicende sopravvenute rispetto a tale momento , ivi compresa la prescrizione ex art. 1242 c.2 cc. La semplice reciprocità dei crediti non è sufficiente a comportare l'estinzione dell'obbligazione per compensazione , essendo necessario che i crediti siano omogenei , liquidi ed eIGibili .
I crediti reciproci risultano omogenei quando attengono ad una somma di denaro o ad una quantità di cose fungibili della stessa natura , sono liquidi quando il loro ammontare risulta già determinato nel titolo o quando il titolo consenta di determinare l'ammontare tramite l'applicazione di un criterio matematico e sono considerati eIGibili quando sono scaduti e quindi oggetto di una pretesa immediata da parte del rispettivo creditore . Per quanto attiene al momento in cui si verifica l'estinzione dei debiti per compensazione , la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la compensazione estingue “ ope legis “i debiti contrapposti in ragione del solo fatto oggettivo della loro coesistenza , pertanto la pronuncia del giudice determina un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistere . Nel caso in esame abbiamo tre crediti in favore dell'opponente debitore ( convenuto opposto nel presente giudizio ) consistenti : nell'ordinanza del 29/9/2016 con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato la IG.ra al pagamento delle spese di lite in favore del IG. iquidate Parte_1 CP_1 in € 6.000,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA;
sentenza n. 2102/2019 con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato la IG.ra a pagare al IG. la somma di € Parte_1 CP_1 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento della figlia;
sentenza n. 1132/22 con la quale la Corte d'Appello a parziale riforma della sentenza del 2019 ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del 11/9/2023 , condannando la IG.ra al pagamento di ulteriori € 732,70 . Parte_1
Per quanto riguarda la creditrice IG.ra ( parte attrice nel presente giudizio ) sussiste in Parte_1 favore della stessa un credito derivante dalla sentenza n. 1132/22 con la quale la Corte d'Appello ha condannato il IG. al rimborso di parte delle spese legali quantificate in € 2.432,84 già CP_1 comprensive di oneri .
Si precisa che tutti i crediti sopra indicati sono certi , liquidi ed eIGibili .
pagina 2 di 3 Occorre anche aggiungere che , con diverse comunicazioni l'attuale convenuto ha comunicato a parte attrice la volontà di estinguere la propria obbligazione con modalità differenti dall'adempimento tenendo conto del maggior credito vantato . Inoltre , in relazione alla sentenza della Corte d'Appello nr. 1132/22 , si evidenzia come nel riformare la sentenza del Tribunale di Bergamo ha statuito che nessuna somma è stata versata a titolo di pagamento del prezzo dell'immobile oggetto di compravendita , non modificando nulla in relazione alle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado . In conclusione , risulta che il convenuto IG. abbia un contro credito da porre in CP_1 compensazione con il credito posto a base della procedura esecutiva presso terzi oggetto del presente giudizio . Sussistono , pertanto , tutti i requisiti per la compensazione dei crediti che estinguono “ope legis “ i debiti contrapposti in ragione del fatto oggettivo della loro coesistenza , conseguentemente al momento dell'instaurazione della procedura esecutiva presso terzi il credito dell'attrice era estinto per compensazione .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando ,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone;
1. Accoglie l'opposizione ex art. 615 2° comma cpc /616 cpc
2. Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 convenuto opposto he si liquidano per compensi professionali in € 2552,00 CP_1 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo , 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Liotta
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