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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2031/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, Ultimo comma, C.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2031/2023 promossa da:
, con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Parte_1 Pt_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena , Gruppo IVA MPS – partita IVA P.IVA_1
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela de nca iscritta all'Albo delle Banche e P.IVA_2
Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice 1030.6, codice Gruppo 1030.6 Pt_1
- in persona della Dott.ssa nata a [...] il 03/ 3 (Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
), nella qualità di Responsabile di Struttura di Secondo Livello con funzione Legale della Banca e,
[...] ale, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5), come da procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 17 Aprile 2023, repertorio n. 42423 raccolta n. 21712, Persona_1 Pt_1 registrata i rile 2023 21 serie 1T, che si produce con relativo attestato di ruolo (doc. Pt_1
n. 1), informata ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla Legge 09/08/2013 n. 98, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Nannotti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001. L' Avv. Fabio Nannotti (Cod. Fisc.
[...]
) dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta C.F._2
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. CP_2
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario C.F._3 con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec: , per mandato in Email_2 calce al ricorso per ingiunzione CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi note conclusive autorizzate e richiamate a verbale di udienza del 23 maggio 2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato in data 26.07.2023, richiedeva al Tribunale di Siena di CP_2 emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n ella Parte_1
condannando la medesima alla immediata consegna in favore del ricorrente della
[...] Pt_1 entazione indicata in premessa detto ricorso, consistente in “copia del contratto intestato ad con rata mensile pari a €293,00, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa CP_2 quietanza di pagamento.
Deduceva a tal fine:
- di aver stipulato con la il contratto di finanziamento che Pt_1 Parte_1 prevedeva la cessione del quinto con rata pari ad €. 293,00 e, sul punto, produceva una comunicazione periodica (che, in realtà, è una mera busta paga);
- che con pec del 16/02/2023, prodotta con il ricorso, aveva invitato l'intermediario a trasmettere copia: 1) del contratto, 2) del conto relativo all'estinzione anticipata e 3) della relativa quietanza di pagamento;
- che ( incomprensibilmente) l'intermediario avrebbe comunicato la cessione del credito alla Società
ma avrebbe omesso di trasmettere la relativa documentazione;
Controparte_3
- che gli inviti bonari alla consegna della documentazione non avrebbero sortito alcun effetto.
In ragione di quanto sopra argomentava come il diritto alla consegna della documentazione afferente al cennato finanziamento, trovando fonte non solo nel più generale obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c., ma nelle stesse norme di diritto positivo di cui agli artt. 117, 119 e 125 bis TUB, non faceva venir meno in testa alla cedente lo speculare obbligo di conservazione e successiva consegna posto che per costante giurisprudenza di merito e di legittimità “la cessione di credito ha un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivante al cedente da un precedente contratto, e non determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale” (Cfr Tribunale di Foggia 20.1.2020 e conformi Tribunale , Napoli , sez. XI , 24/08/2020 , n. 5522; Corte appello , Napoli , sez. VII , 08/07/2020 , n. 2519; Cassazione civile , sez. III , 06/07/2018 , n. 17727).
In data 27/08/2023 il Tribunale di Siena, emetteva il decreto ingiuntivo n. 680/2023 nel procedimento, così instaurato, recante il n. 1651/2023 R.G., depositato in data 28/08/2023 e notificato nella medesima data del 28/08/2023, qui opposto, senza tuttavia munirlo della provvisoria esecutività, come invece richiesta dal ricorrente, ingiungendo alla “di consegnare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, entro quarant - Copia del contratto intestato ad con rata mensile pari a €293,00, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di CP_2 nché di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
” ( cfr decreto in atti).
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato si costituiva in giudizio la quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto Parte_1 in fatto ed in diritto chiedeva la revoca del provvedimento monitorio emesso.
Eccepiva in particolare:
- la propria carenza di legittimazione passiva, qui da intendersi come difetto di titolarità dell'obbligo di consegna della documentazione oggetto della ingiunzione posto che all'atto della incorporazione per fusione di avvenuta in data 11.5.15, l'incorporata aveva già ceduto il credito CP_4 ad isultava dall' Avviso del 12/12/2013, pubblicato in G.U. Parte CP_3 seconda n. 149 del 19/12/2013, col quale , la Società comunicava che, nell'ambito Controparte_3 di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, in ratto di cessione dei crediti pecuniari concluso in data 11/12/2013, aveva acquistato pro soluto da con effetto CP_4 dalla suddetta data di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi, portafoglio pagina 2 di 7 iniziale, nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di dai relativi debitori;
CP_4 conseguentemente lo svolgimento del finanziamento ed o nei confronti del Sig.
, facendo parte della cessione, era passato dalla cedente alla cessionaria CP_2 CP_4
a far data dall'11/12/2013 ( doc. 4 fasc. attrice); Controparte_3
- che con comunicazione pec del 07/04/2023, la Banca opponente aveva già trasmesso al Sig.
[...]
il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in CP_2 10/03/2010, rinvenuto nei propri archivi proprio in virtù del fatto che aveva incorporato la Società
significando che non poteva trasmettere gli ulteriori documenti richiesti, in quanto, CP_4 come sopra chiarito , il rapporto era stato ceduto, prima della ridetta fusione, alla Controparte_5
[...]
- che comunque detto obbligo doveva ritenersi irrimediabilmente prescritto per essere trascorso il decennio ex art. 119 TUB.
Concludeva quindi affinchè “ “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, ivi compresa quella di concessione della provvisoria esecuzione, deduzione ed eccezione reietta: I) Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 680/2023, emesso nel procedimento monitorio n. 1651/2023 R.G. dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice Dott.ssa Chiara Fiamingo, in data 27/08/2023, depositato il 28/08/2023 e notificato nella medesima data del 28/08/2023 per carenza di legittimazione passiva e di titolarità dell'obbligazione sul lato passivo della , per tutte le eccezioni e ragioni esposte Parte_1 nel presente atto di citazione. II) In subordine, revocare e, comunque, dichiarare nullo, inammissibile, illegittimo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 680/2023, emesso nel procedimento monitorio n. 1651/2023 R.G. dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice Dott.ssa Chiara Fiamingo, in data 27/08/2023, depositato il 28/08/2023 e notificato nella medesima data del 28/08/2023, per i motivi e le eccezioni tutte di cui al presente atto di citazione. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio".
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, l'opposto chiedeva la conferma del provvedimento monitorio opposto per tutte le ragioni già indicate in monitorio, insistendo per la concessione di provvisoria esecutività dello stesso.
Rassegna quindi le seguenti conclusioni “ a) In via preliminare ed in rito, a norma dell'art. 269 in relazione all'art. 106 cpc, differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata in causa della Controparte_5
, con sede a Milano, alla Via Gustavo Fara n. 26, P.I. , nel rispetto dei termini previsti dall'art.
[...] P.IVA_3 zione all'art. 163 bis cpc. b) In via preliminare, conceder esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. c) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. d) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata, il GI rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, rigettando altresì la richiesta di chiamata in causa della cessionaria avanzata dall'opposto in ragione del fatto che questi “ era a conoscenza della cessione alla predetta società sin da prima del deposito del ricorso monitorio a fronte della comunicazione inviatagli dalla opponente (v. doc. 7, fasc. opponente), sicché Pt_1 avrebbe potuto sin dal principio, ove ritenuto necessario, evocare la predetta società in giudizio, da ciò discendendo, inoltre, che il suo interesse alla chiamata non è strettamente sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente nell'atto di citazione” ( cfr ordinanza del 14.3.24).
Assegnato il termine per la introduzione del procedimento di media conciliazione obbligatoria ed accertato successivamente l'avveramento della condizione di procedibilità, la causa veniva rinviata per la decisione, alla udienza del 13.3.25.
A seguito di VT 18/24 la scrivente nominata giudice supplente, calendarizzava per la odierna data la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termini per brevi note conclusive.
pagina 3 di 7 All'esito, udita la precisazione delle conclusioni nonché la discussione orale delle parti, riservava nel maggior termine previsto dal novellato ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., la pronunzia della sentenza.
*** *** ***
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve procedere secondo l'ordine logico – giuridico.
In via preliminare, l'opposizione è procedibile in quanto ha avuto luogo, in corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti finanziari.
Sempre in via preliminare, va confermato il rigetto della richiesta di chiamata in causa avanzata da parte opponente quanto alla cessionaria del credito , posto che il provvedimento del giudice di autorizzazione alla CP_3 chiamata del terzo, con contestuale fissazione di nuova udienza per consentire l'espletamento dell'incombente, ha natura discrezionale non essendovi l'esigenza, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, di trattare unitariamente la domanda di condanna introduttiva della lite con quelle eventualmente formulate dalla parte convenuta nei confronti di terzi (cfr. Cass. SS. UU., 23.2.2010, n. 4309; Cass. 21.11.2008, n. 27856; v. anche Cass. n. 9570/2015 Cass. n. 3692/2020: “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo”).
Vieppiù che nel caso che qui occupa detto principio trova ulteriore conforto nella circostanza fattuale che l'opposto era ben a conoscenza della cessione alla predetta società sin da epoca anteriore al deposito del ricorso monitorio, così come risulta dalla comunicazione PEC inviatagli dalla Banca opponente (v. doc. 7, fasc. opponente); sicché avrebbe potuto sin dal principio, ove ritenuto necessario, evocare la predetta società in giudizio, da ciò discendendo, inoltre, che il suo interesse alla chiamata non è strettamente sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente nell'atto di citazione.
Passando al merito della opposizione si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Ciò chiarito, secondo l'orientamento ormai prevalente, con riferimento alla consegna della documentazione bancaria, l'art. 119 T.U.B. si riferisce alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente ed attribuisce al cliente medesimo il diritto di ottenere la consegna di copia della documentazione relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” ma non riguarda la consegna di copia dei contratti;
tuttavia, il cliente ha il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti;
tale diritto è difatti ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B.
L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto ( ndr anche di finanziamento) consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. pagina 4 di 7 Tali norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2007 n. 15669).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti, gravante sulla Banca, risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c..
Peraltro, anche l'art. 117 T.U.B., dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Ciò detto in generale, nel caso di specie, è pacifico che l'opponente ha stipulato il contratto di finanziamento n. 324219 con la per mezzo della sua mandataria Parte_2 Parte_3 in data 25/02-10/03/2010 ( doc. 3 parte opponente)
È altrettanto pacifico perché documentalmente provato che in data 11.12.13 la cedeva il CP_4 credito vantato con l'opponente ad come risulta dall' Avvis blicato in CP_3 G.U. Parte seconda n. 149 del 19/12/2013, a mezzo del quale la cennata cessionaria comunicava che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, in forza di un contratto di cessione dei crediti pecuniari concluso in data 11/12/2013, aveva acquistato pro soluto da con effetto dalla CP_4 suddetta data di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi, ric rtafoglio iniziale, nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di dai relativi debitori ( doc. 4 parte opponente). CP_4
A seguire in data 11/05/2015, e quindi successivamente alla suddetta cessione, con 'Atto di fusione per incorporazione' ai rogiti Dott. Notaio in , Rep. 34037, Racc. 16294, la Persona_1 Pt_1 [...] è stata fusa per incorporazione nella ( doc. 6). Parte_2 Parte_1
Non pare inutile sottolineare che con comunicazione pec del 07/04/2023, quindi anteriore alla stessa data di deposito del ricorso per ingiunzione, la Banca opponente aveva trasmesso al Sig. il CP_2 contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in da 0, rinvenuto nei propri archivi proprio in virtù del fatto che aveva incorporato la Parte_2 rappresentando come la ulteriore documentazione riguardante tanto il cont anticipata e della relativa quietanza di pagamento fosse nelle disponibiltà della cessionaria Controparte_3 sotto la quale il rapporto era proseguito ( e verosimilmente estinto) ( cfr doc. 7 fascicolo opponente).
Orbene incontestata dall'opposto la validità della cessione del credito nell'ambito di procedura di cartolarizzazione fra e , sin dall' 11.12.13 risulta pacifico che Controparte_4 CP_3 CP_6 abbia correttamente assolto in epoca anteriore allo stesso deposito per il ricorso per ingiunzione,
[...] ico obbligo di cui era gravata in base ai principi di diritto sopra cennati ovvero la consegna di copia del solo contratto di finanziamento.
Ciò che invece non è condivisibile è l'assunto, peraltro errato in fatto ed in diritto, da cui muove la difesa dell'opponente di una ultrattività dell'obbligo di ostensione quanto alla documentazione riguardante l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, ed alla conseguente quietanza, allorquando sia pacifico che detti eventi siano avvenuti nella vigenza del pieno esercizio del diritto di credito della cessionaria.
Infatti il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento pagina 5 di 7 consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4713).
La cessione del credito però va distinta dalla cessione del contratto: infatti, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, ad esempio quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727).
Dunque, sino alla cessione del credito deve ritenersi la legittimazione dell'opponente quanto all'obbligo di ostensione del titolo ( ndr contratto) e della ulteriore documentazione ( se richiesta) relativa al rapporto in corso sino alla cessione del credito.
Tuttavia, con riguardo al segmento del rapporto contrattuale che prosegue sotto la titolarità della cessionaria, e nel quale rientrano a pieno titolo tanto il conto relativo alla estinzione anticipata del rapporto quanto la conseguente quietanza, essi, attendendo appunto all'esercizio del diritto di credito, sono di competenza esclusiva del soggetto che, al momento della richiesta, risulti titolare del credito.
Qualora il credito sia stato ceduto precedentemente alla richiesta del debitore, la banca cedente non è più legittimata a fornire tali ultimi documenti, in quanto l'estinzione della posizione debitoria e l'eventuale ricalcolo degli importi dovuti rientrano nelle prerogative della società cessionaria.
Sul punto, proprio la giurisprudenza di legittimità sopra cennata, ha confermato che la banca cedente non può ritenersi obbligata a rilasciare un conteggio estintivo relativo a un credito ormai trasferito a terzi, spettando tale adempimento esclusivamente al nuovo titolare del credito.
Ed invero altrimenti non potrebbe essere posto che ipotizzare una ultrattività dell'obbligo di ostensione di documentazione riguardante l'esercizio del diritto di credito anche dopo l'avvenuta cessione, certamente rappresenterebbe un apprezzabile sacrificio lesivo della richiamata buona fede contrattuale.
Conseguentemente in ragione dei principi sopra esposti, la banca cedente è gravata dall'obbligo di conservazione e/o ostensione della documentazione contrattuale riguardante il nascere del rapporto e la sua evoluzione sino alla data di cessione del credito;
successivamente a tale data, qualora il rapporto di finanziamento siano ancora in corso, Actio ad exhibendum quanto al conto della estinzione anticipata del finanziamento e della relativa quietanza vede quale unico legittimato passivo la cessionaria.
Accertato la parte opposta era ben consapevole che il rapporto di finanziamento fosse ancora in corso alla data di cessione del credito da ad ( 11.12.13), per aver essa stessa CP_4 CP_3 allegato in sede monitoria una copia della busta paga del ricorrente che alla data del novembre 2014 vedeva ancora la trattenuta di 1/5 dello stipendio destinata al suo pagamento, appare pacifico come la sua prosecuzione e meramente dedotta estinzione sia avvenuta sotto la titolarità dell'esercizio del diritto di credito della cessionaria.
Posto che ha assolto, prima ancora che venisse depositato il ricorso per ingiunzione, l'unico CP_6
pagina 6 di 7 obbligo cui era gravata ovvero la consegna di copia del contratto di finanziamento relativo alla posizione dell' rilevato peraltro che di detta ostensione la stessa parte ricorrente ha inspiegabilmente omesso CP_2 ogn ione nella stessa domanda ingiunzionale, con riedizione della richiesta, l'opposizione deve essere definitivamente ed integralmente accolta sussistendo un indiscusso difetto di titolarità passiva della opponente quanto alla ulteriore documentazione ingiunta e rappresentata dal conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento.
Ogni altra questione reietta o comunque assorbita nella presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo di sentenza, secondo il DM 147/22, scaglione di valore indeterminato difficoltà bassa, con parametri prossimi al minimo edittale, in ragione della natura documentale e della assenza di questioni di diritto particolarmente controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della opposizione
REVOCA
Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data 27.8.23 n. 680/2023 (n. 1651/2023 R.G.), depositato il 28/08/2023;
ACCERTA E DICHIARA
Che parte opponente ha assolto all'obbligo di Parte_1 consegna di copia del c con la Parte_2 per mezzo della sua mandataria (datato 25/02-10/03/2010), già in data 7.4.23;
[...] Parte_3
ACCERTA E DICHIARA
Il difetto di titolarità passiva della opponente quanto Parte_1 alla ulteriore documentazione oggetto di ingiu tinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento.
CONDANNA
La parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite che CP_2 liquida in € 286,00 per anti € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Siena, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, Ultimo comma, C.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2031/2023 promossa da:
, con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Parte_1 Pt_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena , Gruppo IVA MPS – partita IVA P.IVA_1
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela de nca iscritta all'Albo delle Banche e P.IVA_2
Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice 1030.6, codice Gruppo 1030.6 Pt_1
- in persona della Dott.ssa nata a [...] il 03/ 3 (Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
), nella qualità di Responsabile di Struttura di Secondo Livello con funzione Legale della Banca e,
[...] ale, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5), come da procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 17 Aprile 2023, repertorio n. 42423 raccolta n. 21712, Persona_1 Pt_1 registrata i rile 2023 21 serie 1T, che si produce con relativo attestato di ruolo (doc. Pt_1
n. 1), informata ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla Legge 09/08/2013 n. 98, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Nannotti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001. L' Avv. Fabio Nannotti (Cod. Fisc.
[...]
) dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta C.F._2
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. CP_2
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario C.F._3 con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec: , per mandato in Email_2 calce al ricorso per ingiunzione CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi note conclusive autorizzate e richiamate a verbale di udienza del 23 maggio 2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato in data 26.07.2023, richiedeva al Tribunale di Siena di CP_2 emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n ella Parte_1
condannando la medesima alla immediata consegna in favore del ricorrente della
[...] Pt_1 entazione indicata in premessa detto ricorso, consistente in “copia del contratto intestato ad con rata mensile pari a €293,00, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa CP_2 quietanza di pagamento.
Deduceva a tal fine:
- di aver stipulato con la il contratto di finanziamento che Pt_1 Parte_1 prevedeva la cessione del quinto con rata pari ad €. 293,00 e, sul punto, produceva una comunicazione periodica (che, in realtà, è una mera busta paga);
- che con pec del 16/02/2023, prodotta con il ricorso, aveva invitato l'intermediario a trasmettere copia: 1) del contratto, 2) del conto relativo all'estinzione anticipata e 3) della relativa quietanza di pagamento;
- che ( incomprensibilmente) l'intermediario avrebbe comunicato la cessione del credito alla Società
ma avrebbe omesso di trasmettere la relativa documentazione;
Controparte_3
- che gli inviti bonari alla consegna della documentazione non avrebbero sortito alcun effetto.
In ragione di quanto sopra argomentava come il diritto alla consegna della documentazione afferente al cennato finanziamento, trovando fonte non solo nel più generale obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c., ma nelle stesse norme di diritto positivo di cui agli artt. 117, 119 e 125 bis TUB, non faceva venir meno in testa alla cedente lo speculare obbligo di conservazione e successiva consegna posto che per costante giurisprudenza di merito e di legittimità “la cessione di credito ha un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivante al cedente da un precedente contratto, e non determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale” (Cfr Tribunale di Foggia 20.1.2020 e conformi Tribunale , Napoli , sez. XI , 24/08/2020 , n. 5522; Corte appello , Napoli , sez. VII , 08/07/2020 , n. 2519; Cassazione civile , sez. III , 06/07/2018 , n. 17727).
In data 27/08/2023 il Tribunale di Siena, emetteva il decreto ingiuntivo n. 680/2023 nel procedimento, così instaurato, recante il n. 1651/2023 R.G., depositato in data 28/08/2023 e notificato nella medesima data del 28/08/2023, qui opposto, senza tuttavia munirlo della provvisoria esecutività, come invece richiesta dal ricorrente, ingiungendo alla “di consegnare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, entro quarant - Copia del contratto intestato ad con rata mensile pari a €293,00, del conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di CP_2 nché di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
” ( cfr decreto in atti).
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato si costituiva in giudizio la quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto Parte_1 in fatto ed in diritto chiedeva la revoca del provvedimento monitorio emesso.
Eccepiva in particolare:
- la propria carenza di legittimazione passiva, qui da intendersi come difetto di titolarità dell'obbligo di consegna della documentazione oggetto della ingiunzione posto che all'atto della incorporazione per fusione di avvenuta in data 11.5.15, l'incorporata aveva già ceduto il credito CP_4 ad isultava dall' Avviso del 12/12/2013, pubblicato in G.U. Parte CP_3 seconda n. 149 del 19/12/2013, col quale , la Società comunicava che, nell'ambito Controparte_3 di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, in ratto di cessione dei crediti pecuniari concluso in data 11/12/2013, aveva acquistato pro soluto da con effetto CP_4 dalla suddetta data di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi, portafoglio pagina 2 di 7 iniziale, nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di dai relativi debitori;
CP_4 conseguentemente lo svolgimento del finanziamento ed o nei confronti del Sig.
, facendo parte della cessione, era passato dalla cedente alla cessionaria CP_2 CP_4
a far data dall'11/12/2013 ( doc. 4 fasc. attrice); Controparte_3
- che con comunicazione pec del 07/04/2023, la Banca opponente aveva già trasmesso al Sig.
[...]
il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in CP_2 10/03/2010, rinvenuto nei propri archivi proprio in virtù del fatto che aveva incorporato la Società
significando che non poteva trasmettere gli ulteriori documenti richiesti, in quanto, CP_4 come sopra chiarito , il rapporto era stato ceduto, prima della ridetta fusione, alla Controparte_5
[...]
- che comunque detto obbligo doveva ritenersi irrimediabilmente prescritto per essere trascorso il decennio ex art. 119 TUB.
Concludeva quindi affinchè “ “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, ivi compresa quella di concessione della provvisoria esecuzione, deduzione ed eccezione reietta: I) Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 680/2023, emesso nel procedimento monitorio n. 1651/2023 R.G. dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice Dott.ssa Chiara Fiamingo, in data 27/08/2023, depositato il 28/08/2023 e notificato nella medesima data del 28/08/2023 per carenza di legittimazione passiva e di titolarità dell'obbligazione sul lato passivo della , per tutte le eccezioni e ragioni esposte Parte_1 nel presente atto di citazione. II) In subordine, revocare e, comunque, dichiarare nullo, inammissibile, illegittimo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 680/2023, emesso nel procedimento monitorio n. 1651/2023 R.G. dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice Dott.ssa Chiara Fiamingo, in data 27/08/2023, depositato il 28/08/2023 e notificato nella medesima data del 28/08/2023, per i motivi e le eccezioni tutte di cui al presente atto di citazione. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio".
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, l'opposto chiedeva la conferma del provvedimento monitorio opposto per tutte le ragioni già indicate in monitorio, insistendo per la concessione di provvisoria esecutività dello stesso.
Rassegna quindi le seguenti conclusioni “ a) In via preliminare ed in rito, a norma dell'art. 269 in relazione all'art. 106 cpc, differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata in causa della Controparte_5
, con sede a Milano, alla Via Gustavo Fara n. 26, P.I. , nel rispetto dei termini previsti dall'art.
[...] P.IVA_3 zione all'art. 163 bis cpc. b) In via preliminare, conceder esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. c) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. d) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata, il GI rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, rigettando altresì la richiesta di chiamata in causa della cessionaria avanzata dall'opposto in ragione del fatto che questi “ era a conoscenza della cessione alla predetta società sin da prima del deposito del ricorso monitorio a fronte della comunicazione inviatagli dalla opponente (v. doc. 7, fasc. opponente), sicché Pt_1 avrebbe potuto sin dal principio, ove ritenuto necessario, evocare la predetta società in giudizio, da ciò discendendo, inoltre, che il suo interesse alla chiamata non è strettamente sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente nell'atto di citazione” ( cfr ordinanza del 14.3.24).
Assegnato il termine per la introduzione del procedimento di media conciliazione obbligatoria ed accertato successivamente l'avveramento della condizione di procedibilità, la causa veniva rinviata per la decisione, alla udienza del 13.3.25.
A seguito di VT 18/24 la scrivente nominata giudice supplente, calendarizzava per la odierna data la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termini per brevi note conclusive.
pagina 3 di 7 All'esito, udita la precisazione delle conclusioni nonché la discussione orale delle parti, riservava nel maggior termine previsto dal novellato ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., la pronunzia della sentenza.
*** *** ***
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve procedere secondo l'ordine logico – giuridico.
In via preliminare, l'opposizione è procedibile in quanto ha avuto luogo, in corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti finanziari.
Sempre in via preliminare, va confermato il rigetto della richiesta di chiamata in causa avanzata da parte opponente quanto alla cessionaria del credito , posto che il provvedimento del giudice di autorizzazione alla CP_3 chiamata del terzo, con contestuale fissazione di nuova udienza per consentire l'espletamento dell'incombente, ha natura discrezionale non essendovi l'esigenza, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, di trattare unitariamente la domanda di condanna introduttiva della lite con quelle eventualmente formulate dalla parte convenuta nei confronti di terzi (cfr. Cass. SS. UU., 23.2.2010, n. 4309; Cass. 21.11.2008, n. 27856; v. anche Cass. n. 9570/2015 Cass. n. 3692/2020: “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo”).
Vieppiù che nel caso che qui occupa detto principio trova ulteriore conforto nella circostanza fattuale che l'opposto era ben a conoscenza della cessione alla predetta società sin da epoca anteriore al deposito del ricorso monitorio, così come risulta dalla comunicazione PEC inviatagli dalla Banca opponente (v. doc. 7, fasc. opponente); sicché avrebbe potuto sin dal principio, ove ritenuto necessario, evocare la predetta società in giudizio, da ciò discendendo, inoltre, che il suo interesse alla chiamata non è strettamente sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente nell'atto di citazione.
Passando al merito della opposizione si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Ciò chiarito, secondo l'orientamento ormai prevalente, con riferimento alla consegna della documentazione bancaria, l'art. 119 T.U.B. si riferisce alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente ed attribuisce al cliente medesimo il diritto di ottenere la consegna di copia della documentazione relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” ma non riguarda la consegna di copia dei contratti;
tuttavia, il cliente ha il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti;
tale diritto è difatti ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B.
L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto ( ndr anche di finanziamento) consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. pagina 4 di 7 Tali norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2007 n. 15669).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti, gravante sulla Banca, risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c..
Peraltro, anche l'art. 117 T.U.B., dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Ciò detto in generale, nel caso di specie, è pacifico che l'opponente ha stipulato il contratto di finanziamento n. 324219 con la per mezzo della sua mandataria Parte_2 Parte_3 in data 25/02-10/03/2010 ( doc. 3 parte opponente)
È altrettanto pacifico perché documentalmente provato che in data 11.12.13 la cedeva il CP_4 credito vantato con l'opponente ad come risulta dall' Avvis blicato in CP_3 G.U. Parte seconda n. 149 del 19/12/2013, a mezzo del quale la cennata cessionaria comunicava che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, in forza di un contratto di cessione dei crediti pecuniari concluso in data 11/12/2013, aveva acquistato pro soluto da con effetto dalla CP_4 suddetta data di cessione, i crediti per capitale e relativi interessi, ric rtafoglio iniziale, nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in favore di dai relativi debitori ( doc. 4 parte opponente). CP_4
A seguire in data 11/05/2015, e quindi successivamente alla suddetta cessione, con 'Atto di fusione per incorporazione' ai rogiti Dott. Notaio in , Rep. 34037, Racc. 16294, la Persona_1 Pt_1 [...] è stata fusa per incorporazione nella ( doc. 6). Parte_2 Parte_1
Non pare inutile sottolineare che con comunicazione pec del 07/04/2023, quindi anteriore alla stessa data di deposito del ricorso per ingiunzione, la Banca opponente aveva trasmesso al Sig. il CP_2 contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in da 0, rinvenuto nei propri archivi proprio in virtù del fatto che aveva incorporato la Parte_2 rappresentando come la ulteriore documentazione riguardante tanto il cont anticipata e della relativa quietanza di pagamento fosse nelle disponibiltà della cessionaria Controparte_3 sotto la quale il rapporto era proseguito ( e verosimilmente estinto) ( cfr doc. 7 fascicolo opponente).
Orbene incontestata dall'opposto la validità della cessione del credito nell'ambito di procedura di cartolarizzazione fra e , sin dall' 11.12.13 risulta pacifico che Controparte_4 CP_3 CP_6 abbia correttamente assolto in epoca anteriore allo stesso deposito per il ricorso per ingiunzione,
[...] ico obbligo di cui era gravata in base ai principi di diritto sopra cennati ovvero la consegna di copia del solo contratto di finanziamento.
Ciò che invece non è condivisibile è l'assunto, peraltro errato in fatto ed in diritto, da cui muove la difesa dell'opponente di una ultrattività dell'obbligo di ostensione quanto alla documentazione riguardante l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, ed alla conseguente quietanza, allorquando sia pacifico che detti eventi siano avvenuti nella vigenza del pieno esercizio del diritto di credito della cessionaria.
Infatti il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento pagina 5 di 7 consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4713).
La cessione del credito però va distinta dalla cessione del contratto: infatti, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, ad esempio quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727).
Dunque, sino alla cessione del credito deve ritenersi la legittimazione dell'opponente quanto all'obbligo di ostensione del titolo ( ndr contratto) e della ulteriore documentazione ( se richiesta) relativa al rapporto in corso sino alla cessione del credito.
Tuttavia, con riguardo al segmento del rapporto contrattuale che prosegue sotto la titolarità della cessionaria, e nel quale rientrano a pieno titolo tanto il conto relativo alla estinzione anticipata del rapporto quanto la conseguente quietanza, essi, attendendo appunto all'esercizio del diritto di credito, sono di competenza esclusiva del soggetto che, al momento della richiesta, risulti titolare del credito.
Qualora il credito sia stato ceduto precedentemente alla richiesta del debitore, la banca cedente non è più legittimata a fornire tali ultimi documenti, in quanto l'estinzione della posizione debitoria e l'eventuale ricalcolo degli importi dovuti rientrano nelle prerogative della società cessionaria.
Sul punto, proprio la giurisprudenza di legittimità sopra cennata, ha confermato che la banca cedente non può ritenersi obbligata a rilasciare un conteggio estintivo relativo a un credito ormai trasferito a terzi, spettando tale adempimento esclusivamente al nuovo titolare del credito.
Ed invero altrimenti non potrebbe essere posto che ipotizzare una ultrattività dell'obbligo di ostensione di documentazione riguardante l'esercizio del diritto di credito anche dopo l'avvenuta cessione, certamente rappresenterebbe un apprezzabile sacrificio lesivo della richiamata buona fede contrattuale.
Conseguentemente in ragione dei principi sopra esposti, la banca cedente è gravata dall'obbligo di conservazione e/o ostensione della documentazione contrattuale riguardante il nascere del rapporto e la sua evoluzione sino alla data di cessione del credito;
successivamente a tale data, qualora il rapporto di finanziamento siano ancora in corso, Actio ad exhibendum quanto al conto della estinzione anticipata del finanziamento e della relativa quietanza vede quale unico legittimato passivo la cessionaria.
Accertato la parte opposta era ben consapevole che il rapporto di finanziamento fosse ancora in corso alla data di cessione del credito da ad ( 11.12.13), per aver essa stessa CP_4 CP_3 allegato in sede monitoria una copia della busta paga del ricorrente che alla data del novembre 2014 vedeva ancora la trattenuta di 1/5 dello stipendio destinata al suo pagamento, appare pacifico come la sua prosecuzione e meramente dedotta estinzione sia avvenuta sotto la titolarità dell'esercizio del diritto di credito della cessionaria.
Posto che ha assolto, prima ancora che venisse depositato il ricorso per ingiunzione, l'unico CP_6
pagina 6 di 7 obbligo cui era gravata ovvero la consegna di copia del contratto di finanziamento relativo alla posizione dell' rilevato peraltro che di detta ostensione la stessa parte ricorrente ha inspiegabilmente omesso CP_2 ogn ione nella stessa domanda ingiunzionale, con riedizione della richiesta, l'opposizione deve essere definitivamente ed integralmente accolta sussistendo un indiscusso difetto di titolarità passiva della opponente quanto alla ulteriore documentazione ingiunta e rappresentata dal conto relativo all'estinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento.
Ogni altra questione reietta o comunque assorbita nella presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo di sentenza, secondo il DM 147/22, scaglione di valore indeterminato difficoltà bassa, con parametri prossimi al minimo edittale, in ragione della natura documentale e della assenza di questioni di diritto particolarmente controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della opposizione
REVOCA
Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data 27.8.23 n. 680/2023 (n. 1651/2023 R.G.), depositato il 28/08/2023;
ACCERTA E DICHIARA
Che parte opponente ha assolto all'obbligo di Parte_1 consegna di copia del c con la Parte_2 per mezzo della sua mandataria (datato 25/02-10/03/2010), già in data 7.4.23;
[...] Parte_3
ACCERTA E DICHIARA
Il difetto di titolarità passiva della opponente quanto Parte_1 alla ulteriore documentazione oggetto di ingiu tinzione anticipata e della relativa quietanza di pagamento.
CONDANNA
La parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite che CP_2 liquida in € 286,00 per anti € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Siena, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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