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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/11/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2086/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 5.11.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Matteo Malandrino
Resistente contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: fondo previdenza complementare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.02.2025, il ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere nei confronti di quale datore di Controparte_1 lavoro, la condanna al versamento in favore del fondo di previdenza complementare
“ delle somme trattenute sulla retribuzione a titolo di contributi e CP_2 accantonamenti TFR.
Le società convenute non si costituivano e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, ne veniva dichiarata la contumacia. In data 4.11.2025 parte ricorrente depositava nota del 18.09.2025 con la quale comunicava l'avvenuto versamento in favore del fondo delle Controparte_1 somme di pertinenza del ricorrente, come quantificate nel presente giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta chiedendo il riconoscimento delle spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara per adesione del ricorrente, la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il versamento al fondo di previdenza delle somme richieste dal ricorrente nel presente giudizio è intervenuto successivamente alla data di proposizione del ricorso (cfr. all. ric. nota 18.09.25) le spese CP_1 del presente giudizio sono poste a carico di e sono liquidate come Controparte_1 in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Le spese sono compensate nei rapporti con “ non avendo questa CP_2 contribuito causalmente alla insorgenza del contenzioso.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 a titolo di compensi, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
3. Compensa le spese nei rapporti con “ CP_2
Taranto, 5.11.2025 Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 5.11.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Matteo Malandrino
Resistente contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: fondo previdenza complementare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.02.2025, il ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere nei confronti di quale datore di Controparte_1 lavoro, la condanna al versamento in favore del fondo di previdenza complementare
“ delle somme trattenute sulla retribuzione a titolo di contributi e CP_2 accantonamenti TFR.
Le società convenute non si costituivano e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, ne veniva dichiarata la contumacia. In data 4.11.2025 parte ricorrente depositava nota del 18.09.2025 con la quale comunicava l'avvenuto versamento in favore del fondo delle Controparte_1 somme di pertinenza del ricorrente, come quantificate nel presente giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta chiedendo il riconoscimento delle spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara per adesione del ricorrente, la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il versamento al fondo di previdenza delle somme richieste dal ricorrente nel presente giudizio è intervenuto successivamente alla data di proposizione del ricorso (cfr. all. ric. nota 18.09.25) le spese CP_1 del presente giudizio sono poste a carico di e sono liquidate come Controparte_1 in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Le spese sono compensate nei rapporti con “ non avendo questa CP_2 contribuito causalmente alla insorgenza del contenzioso.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 a titolo di compensi, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
3. Compensa le spese nei rapporti con “ CP_2
Taranto, 5.11.2025 Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli