Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2022, proposto da
Ahmed DR, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto prot.P-LI/L/N/2020/-OMISSIS-, notificato in data 24/09/2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto in data 31/07/2021 dal lavoratore -OMISSIS-ed il datore di lavoro -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. IC NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente evidenzia che nel suo interesse era stata presentata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare, cui aveva fatto seguito la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che avveniva in data 31/07/2021. Prosegue evidenziando che, successivamente alla stipula, era stato accertato che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto dal datore di lavoro era “contraffatto”, cui seguiva l’adozione del decreto impugnato con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Livorno ha dichiarato la nullità del contratto di soggiorno.
Il ricorrente impugna il suddetto decreto, previamente rilevando la mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, al fine di ottenere la remissione in termini e poter superare la tardività della impugnazione. Nel merito sostiene la illegittimità del provvedimento impugnato; secondo la prospettazione di parte ricorrente, in particolare, l’art. 103, comma 18, del decreto-legge n. 34 del 2020 non si applicherebbe alle false dichiarazioni attinenti all’idoneità alloggiativa, a suo dire elemento estraneo all’istanza di emersione, ma solo a quelle riguardanti l’esistenza, l’effettività e la durata del rapporto di lavoro, con conseguente dedotta illegittimità del provvedimento gravato.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Livorno si sono costituti in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 24 marzo 2026, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il tema della tempestività del ricorso può essere superato, attesa la palese infondatezza della impugnazione.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, la sistemazione alloggiativa del lavoratore non è un elemento estraneo alla domanda di emersione, posto che nel modulo presentato dal datore di lavoro alla Prefettura di Livorno il datore di lavoro si impegnava, nei confronti dello Stato italiano « a fornire al lavoratore straniero un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ». È dunque evidente che l’idoneità abitativa dell’alloggio fornito dal datore di lavoro è di per sé rilevante nell’istanza, oltre che elemento costitutivo della stessa; conseguentemente, la falsa attestazione di tale qualità (per di più attraverso la produzione di documenti contraffatti, condotta peraltro ex se illecita anche sotto ulteriori e rilevanti profili) integra la fattispecie dell’« istanza contenente dati non rispondenti al vero », sanzionata dall’art. 103 comma 18 cit. con la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato al lavoratore. Il provvedimento di reiezione emesso dall’Amministrazione si appalesa dunque pienamente legittimo, avendo la Prefettura correttamente applicato la disposizione de qua. In termini si era già espressa questa Sezione con la sentenza n. 1052/2024.
Il ricorso deve quindi essere respinto, mentre le spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate in atti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC NI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Paolo Nasini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.