Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/06/2025, n. 12207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12207 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2025, proposto da TO ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Gioacchino Ficco, Costantino Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 986/2024 del Tribunale di Velletri-Sez. Lavoro, pubblicata in data 14/06/2024 e notificata in data 11/07/2024 in copia conforme anche ai fini dell’esecuzione forzata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il diritto della parte ricorrente di usufruire del bonus docenti di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 (doc. 1).
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
3. Con dichiarazione resa in udienza e verbalizzata, il ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
4. Alla camera di consiglio del giorno 17.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. A fronte dell’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso in ottemperanza, con integrale compensazione delle spese di lite della presente fase processuale, salva la refusione del contributo unificato, effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO