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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1266/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1266/2023, promossa da con l'avv. Giuseppe Terrana;
Parte_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- Convenuto -
*********************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentir accogliere, nei confronti del , le seguenti Controparte_1 conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea”:
1. accertare, ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; 2. per l'effetto, conseguentemente, condannare il all'adempimento in forma Controparte_1 specifica del beneficio stesso per complessivi € 1000,00 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per entrambi i suddetti anni scolastici, ponendo in essere tutte le azioni necessarie, oltre interessi…”. A fondamento delle formulate domande ha dedotto, in punto di fatto, di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, quale docente di sostegno, in forza di contratti a tempo CP_1
stipulati fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza delle domande attoree. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Non può esser accolta la generica richiesta di riunione avanzata dall'amministrazione scolastica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., in quanto seppur all'odierna udienza sono stati chiamati altri giudizi aventi ad oggetto la stessa tipologia di contenzioso, i docenti ricorrenti hanno posizioni differenziate (annualità e periodi di insegnamento) tra loro e, soprattutto, sono difesi da procuratori diversi, pertanto non si ravvede alcuna economicità nell'eventuale riunione, anche dal punto di vista della condanna alle spese di lite della parte soccombente. Anzi, un esame congiunto determinerebbe un aggravio non indifferente nella redazione del provvedimento.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato, nei limiti delle pretese afferenti agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
3.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme
a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto
48 e giurisprudenza ivi citata)”. Più precisamente la Corte di Giustizia, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35 Nel caso di specie, […] risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza […]
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 113/1985 e n. 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n. 2468).
Ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo
1957, reso esecutivo con con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav.,
21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
3.2 Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
3.3 La comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti, atteso che dai contratti depositati in allegato al ricorso si ricava che per l'a.s. 2021/2022 la parte ricorrente è stata incaricata di svolgere servizio con contratti a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n.
124/1999.
Dovendosi escludere che il disposto dell'art. 15 del D.L. n. 69/2023, conv. dalla L. n.
103/2023 trovi applicazione nel caso di specie, riferendosi all'anno scolastico 2023/2024 e, peraltro, ai soli casi di incarico su posto vacante e disponibile ex art. 4, comma 1, del D.L. 124/1999, la situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
29961/2023 ove è enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
3.4 Con riferimento, invece, all'anno scolastico 2022/2023, deve rilevarsi che la ricorrente ha svolto l'attività di insegnamento in virtù plurimi incarichi di supplenza breve dal 22 novembre 2022
e cessazione il 14 dicembre 2022, dal 16 marzo 2023 e cessazione al il 30 giugno 2023
Deve escludersi che tale anno scolastico possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte nella citata sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare, e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”.
Nel caso di specie, l'assegnazione di incarichi con soluzione di continuità, per un periodo dunque non continuativo né ininterrotto, esclude la piena assimilazione del servizio svolto da parte ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023 a quella di un docente assunto a tempo indeterminato. Ciò in quanto l'assegnazione frammentata degli incarichi, i periodi di interruzione tra gli stessi e la cessazione antecedente al termine delle attività didattiche non appaiono coerenti con “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della didattica annua” e non consentono di ravvisare negli incarichi conferiti la collocazione “sul medesimo piano didattico-temporale”, necessaria ai fini della comparabilità con il servizio del docente a tempo indeterminato (cfr. Cass. 29961/2023, §7.7).
4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/22 e, dunque, per € 500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta CP_1
parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Attesa l'evidenziata soccombenza con riferimento all'annualità 2022/2023, le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre la restante parte va posta a carico della amministrazione convenuta rimasta soccombente quanto alle pretese relative all'ulteriore annualità scolastica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'anno scolastico
2021/2022; condanna il , in persona del , alla Controparte_1 Controparte_2
attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di parte ricorrente, liquidate nella misura complessivi di euro 150,00 per compensi (somma già ridotta di 1/2), oltre spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gela, 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1266/2023, promossa da con l'avv. Giuseppe Terrana;
Parte_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- Convenuto -
*********************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentir accogliere, nei confronti del , le seguenti Controparte_1 conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea”:
1. accertare, ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; 2. per l'effetto, conseguentemente, condannare il all'adempimento in forma Controparte_1 specifica del beneficio stesso per complessivi € 1000,00 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per entrambi i suddetti anni scolastici, ponendo in essere tutte le azioni necessarie, oltre interessi…”. A fondamento delle formulate domande ha dedotto, in punto di fatto, di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, quale docente di sostegno, in forza di contratti a tempo CP_1
stipulati fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza delle domande attoree. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Non può esser accolta la generica richiesta di riunione avanzata dall'amministrazione scolastica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., in quanto seppur all'odierna udienza sono stati chiamati altri giudizi aventi ad oggetto la stessa tipologia di contenzioso, i docenti ricorrenti hanno posizioni differenziate (annualità e periodi di insegnamento) tra loro e, soprattutto, sono difesi da procuratori diversi, pertanto non si ravvede alcuna economicità nell'eventuale riunione, anche dal punto di vista della condanna alle spese di lite della parte soccombente. Anzi, un esame congiunto determinerebbe un aggravio non indifferente nella redazione del provvedimento.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato, nei limiti delle pretese afferenti agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
3.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme
a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto
48 e giurisprudenza ivi citata)”. Più precisamente la Corte di Giustizia, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35 Nel caso di specie, […] risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza […]
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 113/1985 e n. 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n. 2468).
Ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo
1957, reso esecutivo con con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav.,
21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
3.2 Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
3.3 La comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti, atteso che dai contratti depositati in allegato al ricorso si ricava che per l'a.s. 2021/2022 la parte ricorrente è stata incaricata di svolgere servizio con contratti a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n.
124/1999.
Dovendosi escludere che il disposto dell'art. 15 del D.L. n. 69/2023, conv. dalla L. n.
103/2023 trovi applicazione nel caso di specie, riferendosi all'anno scolastico 2023/2024 e, peraltro, ai soli casi di incarico su posto vacante e disponibile ex art. 4, comma 1, del D.L. 124/1999, la situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
29961/2023 ove è enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
3.4 Con riferimento, invece, all'anno scolastico 2022/2023, deve rilevarsi che la ricorrente ha svolto l'attività di insegnamento in virtù plurimi incarichi di supplenza breve dal 22 novembre 2022
e cessazione il 14 dicembre 2022, dal 16 marzo 2023 e cessazione al il 30 giugno 2023
Deve escludersi che tale anno scolastico possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte nella citata sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare, e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”.
Nel caso di specie, l'assegnazione di incarichi con soluzione di continuità, per un periodo dunque non continuativo né ininterrotto, esclude la piena assimilazione del servizio svolto da parte ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023 a quella di un docente assunto a tempo indeterminato. Ciò in quanto l'assegnazione frammentata degli incarichi, i periodi di interruzione tra gli stessi e la cessazione antecedente al termine delle attività didattiche non appaiono coerenti con “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della didattica annua” e non consentono di ravvisare negli incarichi conferiti la collocazione “sul medesimo piano didattico-temporale”, necessaria ai fini della comparabilità con il servizio del docente a tempo indeterminato (cfr. Cass. 29961/2023, §7.7).
4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/22 e, dunque, per € 500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta CP_1
parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Attesa l'evidenziata soccombenza con riferimento all'annualità 2022/2023, le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre la restante parte va posta a carico della amministrazione convenuta rimasta soccombente quanto alle pretese relative all'ulteriore annualità scolastica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'anno scolastico
2021/2022; condanna il , in persona del , alla Controparte_1 Controparte_2
attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di parte ricorrente, liquidate nella misura complessivi di euro 150,00 per compensi (somma già ridotta di 1/2), oltre spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gela, 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo