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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1182/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 01.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1182/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO BIANCO, elettivamente domiciliata come in atti ATTRICE CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO DI CUNTO, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta E
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
Convenuto contumace CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025. Le parti hanno depositato note scritte qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendo: di accertare l'esclusiva responsabilità del nella CP_2 Controparte_1 CP_2 causazione del sinistro oggetto di causa;
di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati in complessivi euro 51.950,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
nonché al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarre.
1 In particolare, ha dedotto: che in data 19.10.2016, alle ore 18:30 circa, in Rossano Scalo, in via dei Normanni, subito dopo aver parcheggiato l'autovettura di sua proprietà, mentre stava attraversando la carreggiata lungo l'apposito attraversamento pedonale, nei pressi dell'agenzia “Andirivieni Travel”, all'altezza del civico n. 262, giunta quasi in prossimità del marciapiede opposto, è stata investita dal veicolo Volvo, targato EZ718SW, di proprietà e condotto dal , diretto verso il centro CP_2 cittadino con i fari spenti;
che a seguito dell'urto, è stata accompagnata dallo stesso investitore presso il locale presidio di Pronto Soccorso, ove le è stato diagnosticato un “trauma con frattura del perone destro, cervicalgia e trauma cranico non commotivo. Contusioni multiple”; che a causa dell'evento, la stessa si è sottoposta a numerose visite ortopediche e psichiatriche;
che, secondo la consulenza medico-legale di parte, le lesioni riportate hanno comportato un'invalidità permanente nella misura del 12%, un'inabilità temporanea assoluta della durata di 50 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori 65 giorni;
che risulta ancora sussistente il disturbo ansioso-depressivo diagnosticato nelle visite psichiatriche effettuate successivamente al sinistro;
che la compagnia assicurativa convenuta, all'esito degli accertamenti medico-legali eseguiti tramite proprio consulente, ha formulato offerta risarcitoria inadeguata pari a euro 9.300,00, somma ritenuta a titolo di acconto;
che, successivamente, ha invitato formalmente la compagnia a stipulare convenzione di negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro;
che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla condotta del convenuto conducente. La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. all'udienza del 21.02.2019. Si è costituita tardivamente, in data 05.02.2019, la quale, si è limitata a contestare Controparte_1 esclusivamente il quantum richiesto dall'attrice, sostenendo di aver adeguatamente risarcito i danni lamentati attraverso l'assegno di euro 9.300,00 e ha concluso chiedendo: di rigettare la domanda dell'attrice essendo stata abbondantemente risarcita con vittoria delle spese di lite;
in via gradata, di ridurre l'importo richiesto a titolo risarcitorio, con liquidazione del danno nei limiti effettivamente accertati e provati in giudizio. La causa è pervenuta alla scrivente, entrata in funzioni il 05.04.2019, all'udienza del 09.01.2020, in cui, a seguito di riserva sciolta con ordinanza del 19.01.2020, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono state ammesse, nei limiti di due testimoni e relativamente ai soli capitoli nn. 1 e 2, le prove CP_2 per testi richieste da parte attrice, nonché, limitatamente ai medesimi capitoli, l'interrogatorio formale deferito dall'attrice al . CP_2
Espletata l'istruttoria, delegata al GOT, la causa è stata rimessa alla scrivente e con provvedimento del 20.06.2023, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.03.2024, successivamente differita per esigenze di ruolo all'udienza del 01.07.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte. Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati. Deve, preliminarmente, affermarsi in punto di diritto che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2054 comma 1 c.c., a mente del quale: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. L'automobilista che investa un pedone, quindi, è gravato della presunzione di colpa ex art. 2054, 1 comma, c.c., dalla quale si libera solo ove dimostri che l'improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. n. 14064/2010).
2 Quanto al riparto dell'onere della prova, incomberà pertanto, sul danneggiato la prova del fatto storico del sinistro mentre resterà a carico del conducente del veicolo l'onere di liberarsi dalla presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054 co. 1 c.c. nel senso sopra specificato. Pertanto, prima di poter procedere all'applicazione della disciplina di cui all'art 2054 c.c., è onere di parte attrice dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e in particolare, la prova dell'avvenimento del fatto storico: il danneggiato non può sottrarsi dall'assolvere all'onere della prova su di lui incombente, dovendo fornire elementi idonei a evidenziare l'effettivo verificarsi del fatto storico dedotto nel libello introduttivo, la derivazione dell'incidente da fatto colposo del detto conducente, nonché il nesso causale tra quest'ultimo e i danni lamentati. Ora, nel caso di specie, non è stata offerta adeguata e inequivoca dimostrazione del verificarsi del fatto storico descritto dall'attrice in citazione non avendo la stessa assolto all'onere probatorio su di lei incombente. Sul punto, preme evidenziare, in primo luogo, come la narrazione dei fatti operata dall' nell'atto Pt_1 di citazione si caratterizzi per un marcato grado di genericità, risultando priva di indicazioni circostanziate in merito alle concrete modalità dell'investimento, alla posizione assunta dalla medesima rispetto al veicolo (ad esempio se frontale o laterale) e alla parte del corpo colpita dall'auto. Inoltre, la ricostruzione effettuata dall'attrice, oltre a presentare evidenti lacune, risulta peraltro parzialmente smentita dalla documentazione in atti, atteso che, mentre nell'atto di citazione la stessa riferisce di essere stata accompagnata al Pronto Soccorso dal conducente del veicolo investitore, dal referto di Pronto Soccorso n. 20162016436 si evince, al contrario che l'accesso alla struttura sanitaria è avvenuto mediante ambulanza. Né, d'altro canto, possono ritenersi idonee a colmare le predette lacune ovvero a dimostrare l'effettiva verificazione del fatto storico dedotto in giudizio, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
escussi all'udienza del 02.11.2022 su istanza dell'attrice.
[...]
La deposizione del primo, infatti, risulta del tutto irrilevante, avendo egli espressamente dichiarato di non aver assistito direttamente all'investimento, ma soltanto di aver udito il rumore dell'urto (cfr. dichiarazioni rese dal teste “Io ho sentito solo l'urto, non ho visto quando la Volvo ha impattato Testimone_1 con il pedone, però ricordo di aver visto l'auto che camminava prima a fari spenti”). Con riguardo, invece, alla deposizione resa dal teste , la stessa risulta caratterizzata da Testimone_2 profili di marcata vaghezza e contraddittorietà avendo, il teste, in un primo momento affermato di trovarsi a circa 30-40 metri dal luogo dell'impatto e di aver visto l'autovettura investire l'attrice sulle strisce pedonali (cfr. dichiarazioni rese dal teste “Posso riferire che io lavoravo con il mio Testimone_2 camioncino della frutta fermo in quella zona;
ho visto, ed ero a circa 40 metri dalla Volvo, arrivare l'autovettura a fari spenti e investire sulle strisce la signora… Io mi trovavo a circa 30/40 metri dall'impatto”), per poi successivamente precisare di aver notato il veicolo in transito e, dopo alcuni secondi, di aver udito un boato, non essendo in grado di indicare dove l'autovettura aveva colpito l' (cfr. dichiarazioni rese dal teste Pt_1
“Preciso che ero insieme ad un mio amico, e ricordo che abbiamo visto passare Testimone_2 Testimone_1 questa autovettura ed esclamato “che stupido questo senza fari”, e dopo qualche secondo abbiamo sentito un boato. La signora è stata presa con il lato guida dell'autovettura. Posso solo riferire che la signora era dolorante a terra;
non so dove l'autovettura abbia colpito la signora”). Tali dichiarazioni, per la loro genericità e per l'evidente incoerenza logica – non risultando chiaro se il teste abbia effettivamente assistito all'urto ovvero ne abbia solo percepito l'effetto acustico, né essendo comprensibile come, trovandosi a distanza ravvicinata, non sia stato in grado di fornire ulteriori elementi descrittivi, quali, a titolo esemplificativo, il punto d'impatto – si rivelano inidonee a comprovare il fatto storico nella sua concreta dimensione fattuale.
3 Deve, inoltre, osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la prova dell'an debeatur non può ritenersi soddisfatta in ragione della mancata contestazione sul punto da parte della sola compagnia assicuratrice. Invero, secondo consolidata giurisprudenza, il principio di non contestazione in ordine ai fatti costitutivi della responsabilità non opera nei giudizi caratterizzati da litisconsorzio necessario - quale quello in esame - qualora uno dei litisconsorti sia rimasto contumace, anche ove la parte costituita non abbia articolato contestazioni specifiche, analogamente a quanto avviene per la confessione (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n. 10311/2006; Cass. n. 1637/2012; Cass. n. 25281/2009). In altre parole, la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attrice a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest'ultima dall'assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio. Viceversa, laddove nel processo siano rimaste contumaci talune parti, l'applicazione del principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese. Parimenti, non può assumere rilievo dirimente la mancata comparizione del all'interrogatorio CP_2 formale. Innanzitutto, parte attrice non ha fornito prova della regolare notifica dell'ordinanza ammissiva al né ha chiesto di essere rimessa in termini. In ogni caso, quand'anche si ritenga CP_2 correttamente perfezionata la relativa notifica, si rileva che, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
“valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale a una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. n. 17562/2022; n. 22407/2006; n. 9254/2006). Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è di per se inidoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del convenuto. Alla luce delle superiori argomentazioni, le incongruenze rilevate e l'assenza di idonei elementi probatori tesi a corroborare la dinamica del sinistro rappresentata dall'attrice, inducono il Tribunale a ritenere la domanda infondata e, per l'effetto, a rigettare la stessa per carenza di prova in ordine all'effettiva verificazione del fatto storico del sinistro. È evidente che il mancato raggiungimento della prova relativa all'effettivo verificarsi del sinistro esclude a priori ogni valutazione in merito alla responsabilità del conducente, nonché ad eventuali profili di responsabilità concorrente del danneggiato, e al quantum debeatur. L'accertamento di tali aspetti presuppone infatti la preventiva e certa dimostrazione del fatto storico, che nel caso di specie non risulta raggiunta nella sua dimensione storico-fattuale. Per tali ragioni non si è ritento di dover disporre la CTU chiesta da parte attrice, che sarebbe stata del tutto superflua ed esplorativa. Da ultimo, considerato l'esito del giudizio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda attorea di condanna per lite temeraria. Quanto ai rapporti tra parte attrice e la convenuta si ritiene che vi siano giustificati Controparte_1 motivi per disporne la compensazione, atteso il comportamento processuale della predetta convenuta e
4 la sua mancata contestazione in ordine all'an. Parimenti si dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il , rimasto contumace per l'intera durata del giudizio (“La condanna CP_2 alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”; cfr. Cass. n. 16174/2018; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 12897/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
3) MANDA la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 02.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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