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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 681/2020 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1 tro Dinoi) a mezzo ricorso depositato il 29/9/2020
contro
TE
(che sarà difesa dagli avv. Guglielmo Burragato, Pietro Burroni e Alessandro Lepri)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 30-31, letterali):
“Piaccia al Giudice del lavoro del Tribunale di IE, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare l'insussistenza del ramo di azienda denominato trasferito dalla alla in Pt_2 TE P_ data 30.12.2013;
2. accertare e dichiarare che il settore “Prodotti e servizi” gestito dalla faceva parte dell'insussistente ramo d'azienda trasferito dalla P_ [...]
alla in data 30.12.20 TE P_ conseguentemente:
3. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la TE si è instaurato, a partire dall'1.10.2018, o in ipotesi dal
[...]
15.2.2020, o da altra data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di impiegata della terza area professionale, terzo livello retributivo, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, o in quello superiore o inferiore ritenuto di giustizia;
4. condannare la alla immediata TE assunzione della ricorrente alle sue dipendenze, con le stesse mansioni e nello stesso luogo di attuali assegnazioni, con anzianità di servizio dall'1.10.2018, o in ipotesi dal 15.2.2020, o da altra data ritenuta di giustizia;
5. condannare la al pagamento in TE favore della ricorrente delle differenze retributive per effetto dell'inquadramento riconosciuto, dall'1.10.2018, o dal 15.2.2020, o da altra data ritenuta di giustizia, da quantificarsi a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi
1 legali dalla maturazione al saldo, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva;
6. con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza CP_1 della do chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, pp. 38-39, letterali):
“previa ogni più opportuna declaratoria, e anche previa autorizzazione alla chiamata in causa di e di e per tutti i motivi in P_ Controparte_3 narrativa, voglia di iss respingere il ricorso avversario e tutte l domande ivi contenute, con il favore delle spese”.
La chiamata in causa ad istanza di parte, successivamente autorizzata ex art. 106 cpc, avrebbe determinato la costituzione in giudizio dei terzi, che contesteranno la fondatezza della domanda chiedendo:
(che sarà difesa dagli avv. Giacinto Favalli, Francesco P_
Chiarelli e Alessandro Cottini), conclusioni, memoria difensiva, p. 34, letterali):
“respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: In via principale: respingere le domande avversarie di cui al ricorso tutte, perché inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
(già )(che sarà difesa dall'avv. Gian Luca _4 Controparte_5
Pinto, dall'avv. Chiara Baracchi e dall'avv. Filippo Presenti) (conclusioni, memoria difensiva, p. 30, letterali):
“contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: In via preliminare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza del RR dalla facoltà di rivendicare un rapporto subordinato alle dipendenze di
[...]
nonché per la sua carenza di legittimazione attiva;
TE
Nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande attrici per infondatezza in fatto ed in diritto, mandando comunque assolta da ogni pretesa fatta _4
o da farsi valere nei suoi confronti;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese”.
*
All'udienza 29/1/2021, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi, su piattaforma TEAMS/in presenza: per in presenza, l'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1 per la da remoto, l'avv. Luca TE
Montesarchio ragato.
2 Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Si discute in ordine alla richiesta di estensione del contraddittorio sollecitata dalla Banca convenuta a , cui parte ricorrente Controparte_6 si oppone.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice ritiene opportuna discussione sulla questione preliminare di merito (decadenza) e fissa al fine l'udienza del 17/3/2021, ore 9:45 – da tenersi allo stato stesso mezzo (piattaforma TEAMS) – con termine per note al 27/2/2021 per parte ricorrente e al 7/3/2021 per la Banca convenuta.
All'udienza di rinvio del 17/3/2021, nella causa n. 681/2020 sono comparsi su piattaforma TEAMS/in presenza: per parte ricorrente l'avv. Pietro Dinoi, in presenza;
per la , l'avv. Guglielmo Burragato;
TE
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Parte ricorrente chiede darsi atto della sopravvenienza di Cass. SL 2021/n. 7364. La Banca convenuta ne argomenta la irrilevanza ai fini decisori.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine: riservata al merito la decisione sulle questioni preliminari di merito;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammette le prove testimoniali chieste dalle parti;
limita allo stato il numero dei testimoni a 2 per capitolo, per ciascuna parte;
fissa per l'assunzione l'udienza del 26/9/2022 ore 11:00; (programmando la discussione all'udienza del 11/11/2022 ore 11:00).
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
d'ufficio, provvedendo nella causa n. 681/2020 rgl;
a mezzo ordinanza del 31/8/2022, revocata l'ordinanza ammissiva di prova e la programmazione decisoria;
autorizza la , convenuta, alla chiamata TE in causa ex art. dei terzi, e P_ [...]
, ai fini della estensione dell'accertamento, onerando dell'instaurazione CP_3 raddittorio parte istante nel rispetto del termine a difesa.
3 Fissa nuova udienza di comparizione delle parti al 12/10/2022 ore 13:30.
All'udienza di rinvio del 14/11/2022, nella causa n. 681/2020 sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Pietro Dinoi;
per la , l'avv. Luca Montesarchio, in TE sostituzione per chiamata in causa, l'avv. RE RE in sostituzione P_ dell'avv. iarelli;
per chiamata in causa, l'avv. Chiara Baracchi anche in _4 sostituzione dell'avv. Gianluca Pinto.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussi i profili istruttori, , pur richiamandosi anche alle proprie P_ istanze istruttorie, ritiene che l ne nei propri confronti possa essere adottata anche da esse prescindendo, non essendo state formulate domande contro . P_ Contr Analogamente si esprime , non avendo parte ricorrente posto in contestazione la legittimità del di o e dell'appalto. Analogamente si esprime la . TE
Parte ricorrente si oppone ie, in ipotesi indicando i propri testimoni anche a controprova.
Il giudice si riserva in ordine al programma istruttorio/decisorio.
Sciolta la riserva assunta nella causa n. 681/2020 rgl, a mezzo ordinanza del 29/1/2024, il giudice ammetteva le prove chieste dalle parti, fissando per l'assunzione l'udienza del 27/1/2025, ore 10:30, con ragionevole prosecuzione al 10/2/2025 ore 10:30 e discussione programmata al 30/5/2025 ore11:00.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
riesaminati gli atti e i documenti della causa n. 681/2020 rgl;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova nei limiti che seguono:
A) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice ricorrente, Parte_1
1. Dopo undici anni di lavoro all'help desk tecnologico di il Controparte_7 giorno 26.9.2018 alla ricorrente (e al collega di lavoro fu Persona_1 comunicato che a partire dall'1.10.2018 il loro rapporto di lavoro sarebbe proseguito con un distacco presso la nella sede di , in Piazza P_ CP_1
Amendola, nei locali attigui agli uffici della Banca PS, inserita nell'organico che si occupa dell'assistenza nell'uso degli applicativi utilizzati nel gruppo PS.
4 NO: non controverso, del resto documentale (doc. 2 ric.);
2. Alla ricorrente e al collega fu spiegato che l'assistenza nell'uso R_ degli applicativi del gruppo PS si svolgeva su tre settori: settore Prodotti e servizi, gestito prevalentemente a Lecce;
settore Credito, gestito e coordinato a , con alcuni addetti collocati a Lecce;
settore Contabilità e bilancio, CP_1
g Mantova, con alcuni addetti collocati a . CP_1
NO: non controverso, v. cap. 11 ; P_
3. Si trattava di settori operativi che facevano parte del c.d. ramo d'azienda ceduto in data 30.12.2013 dalla Banca PS a i cui addetti, P_ formalmente dipendenti , sono ex dipendenti PS, ad eccezione di quelli P_ assunti direttamente d in data successiva alla cessione del ramo P_
d'azienda. NO: a parte l'avverbio “formalmente” (peraltro tema di valutazione giuridica) si tratta di fenomeno che non parrebbe controverso.
4. La ricorrente, e il collega sono stati inseriti, Persona_1 dall'1.10.2018, nell'organico dell'assistenza applicativa al settore Prodotti e servizi. NO: non controverso.
5. Essi sono stati formati e coordinati dai colleghi di Lecce, pur essendo fisicamente collocati nell'ufficio di , ove è collocato anche il personale del CP_1 servizio Credito e parte del personale del servizio Contabilità e bilancio. NO: non controverso, cfr. cap. 28 ; P_
6. La ricorrente e il collega hanno effettuato, durante il Persona_1 distacco, quattro trasferte, di durata settimanale, dal lunedì al venerdì, a Lecce- Surbo, presso una sede PS, con finalità formative. CP_8
NO: sostanzialmente non controverso, cfr. cap. 28 , e del resto P_ documentale (v. successivo cap. 7).
7. Al riguardo si veda la “scheda di affiancamento specialistico” del 14.3.2019 (all. 8), con indicazione del luogo di affiancamento, Lecce, del nome dell'istruttore, , del nome della “risorsa affiancata”, Persona_2 Pt_1
dei “ ività di affiancamento”, “carte prepaga
[...]
“periodo e date di affiancamento”: “26.2.2019, dalle ore 9,00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16.15; 27.2.2019, dalle ore 9,00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16.15; 28.2.2019, dalle ore 9,00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16.15; 1.3.2019, dalle ore 9,00 alle ore 11”. NO: documentale, nè sostanzialmente controverso, cfr. cap. 28 ; P_
8. Lo stesso , ex dipendente PS, poi , è stato il Persona_2 P_ riferimento per la problematiche tecniche i l corso del distacco a proposito dell'utilizzo degli applicativi informatici. NO: non controverso, cfr. cap. 29 ; P_
5 9. In due occasioni è anche venuto a per proseguire Persona_2 CP_1 il processo formativo della ricorrente e del collega per seguirne il lavoro R_ quotidiano. SI: 1 testimone;
10. Le direttive sul lavoro da svolgere sono sempre state quotidiane. SI: 1 testimone;
11. Quotidianamente, infatti, durante l'intero arco della giornata, vengono assegnati dei ticket da lavorare sull'applicativo remedy, che è il programma utilizzato da dipendenti per le richieste di assistenza. TE
NO: non controve ). TE
12. L'utente apre un ticket all'assistenza, segnalando la problematica riscontrata ed il ticket viene assegnato al tavolo operativo di competenza. NO: descrizione di una modalità produttiva di comune esperienza.
13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020
e , da luglio 2020 e Parte_3 Persona_3 Per_3 Per_2
, sporadicamente quest'ultima con sede di lavoro a
[...] Controparte_9
a, che si occupa problematiche inerenti i corsi di Formazione PS. SI: i 4 testimoni interessati (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
14. , , e Parte_3 Persona_3 Persona_2 CP_9
[...] Parte_3 reintegrata alle dipendenze della dall'1.7.2020, a seguito dell'esito CP_1 giudiziario positivo dell'azione di gnazione della cessione del ramo d'azienda (all. 9). SI: sebbene documentale, i testimoni presenti per altri capitoli possono con semplicità chiarire (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
15. La ricorrente, e il collega vengono quotidianamente R_ supportati, a mezzo email e telefono, dai colleghi di Lecce nell'espletamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati (revoca mandati carte di credito, assistenza alle filiali per problematiche su digital e remote banking, carte prepagate, corrispondenza con la clientela). SI: 3 testimoni (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
16. Si tratta degli ambiti operativi su cui la ricorrente e il collega R_ sono stati formati, e su cui operano. NO: non controverso, cfr. cap. 27 ; P_
6 17. La ricorrente e il collega hanno svolto, insieme ai dipendenti R_
, anche formazione sull'assistenza da fornire TE0 ai dipendenti durante i corsi di formazione interna, quando TE insorgono problemi di funzionamento del software con il quale viene tenuto il corso. SI: 2 testimoni;
18. Il corso è stato tenuto da dipendenti PS, presso la sede di , S. CP_1
Miniato, nelle date del 14 e del 17 maggio 2019 (all. 10). SI: 2 testimoni;
19. Le mansioni della ricorrente e del collega consistono nella R_ gestione delle richieste di assistenza relative alle probl e indicate ai capi 15 e 16, provenienti dalle filiali PS. NO: non controverso, cfr. cap. 27 ; P_
20. Le richieste di assistenza giungono sul tavolo HDI (Help Desk Interno) tramite telefono o ticket web, gestito dall'applicativo Remedy. NO: non controverso, cfr. cap. 44 PS e cap. 29 ; P_
21. In base alla mole di lavoro, i responsabili dell'ufficio, Parte_3
e , provvedono allo smistamento
[...] Persona_3 assegnandoli personalmente e abilitando la ricorrente, e gli altri operatori, alla barra telefonica. SI: 2 testimoni;
22. La richiesta arriva a un centralino telefonico, che smista le chiamate su linee diverse a seconda delle problematiche segnalate. SI: 2 testimoni;
23. Non tutti gli operatori sono abilitati su tutte le linee, i gestori dell'ufficio possono, alla bisogna, abilitare o disabilitare gli operatori a dette linee. SI: 2 testimoni;
24. Il lavoro della ricorrente si svolge principalmente tramite gestione dei ticket sull'applicativo Remedy, anche se in determinati casi è stata abilitata anche alla gestione delle chiamate in entrata. SI: 2 testimoni (non controversa peraltro la prima parte);
25. La risoluzione delle problematiche avviene attraverso la consultazione di applicativi e software sulle transazioni bancarie, ricorrendo, ove necessario, anche ai consigli dei colleghi con maggiore esperienza. NO: conseguenza logica la prima parte (in ogni caso genericità della formulazione), quindi valutativa, infine generica (non consente prova contraria) la restante;
26. Durante l'intero periodo del distacco l'organizzazione del lavoro e la gestione delle presenze e delle assenze (richiesta di ferie e permessi,
7 comunicazione di assenze per malattia, pianificazione delle ferie estive e natalizie), venivano fatte con i responsabili di Lecce, soprattutto Parte_3
e .
[...] Persona_3
SI: 2 testimoni
27. I contatti con personale sono stati del tutto assenti, fatta P_ eccezione per le comunicazioni il distacco, e non hanno mai riguardato lo svolgimento delle mansioni lavorative. SI: 2 testimoni;
28. In data 14.2.2020 veniva consegnata alla ricorrente la comunicazione di cessazione del distacco (all. 6), ma contestualmente la sig.ra Persona_4 le comunicava a voce che il lavoro suo e del collega sa R_ stesso, anche se sarebbe stato inquadrato in un non meglio precisato contratto di servizio. SI: 2 testimoni;
29. A tale riguardo la ricorrente veniva nominata referente del team di lavoro , composto dalla stessa ricorrente e da con il compito P_ R_ di fare er ogni comunicazione riguardante il lo o con . P_
NO: non controverso, cfr. cap. 37 ; P_
30. In realtà, dopo pochi giorni le modalità di svolgimento del lavoro ritornarono quelle solite, e cioè al contatto diretto tra la ricorrente, o il R_
e i referenti di Lecce. SI: 2 testimoni;
31. Rispetto al periodo di distacco, dal 15.2.2020 è stato chiesto verbalmente alla ricorrente di inviare quotidianamente ai responsabili
[...]
i report sul lavoro svolto e alla responsabile di area , P_ P_ [...]
un report settimanale. Per_5 estimoni;
32. Nulla, tuttavia, è cambiato rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in particolare a proposito delle direttive sul lavoro da svolgere, che hanno continuato ad essere quelle del periodo del distacco. SI: 3 testimoni (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
Testimoni indicati:
, Lecce;
Persona_2
, Lecce;
Parte_3 ce;
Persona_3
(ndgr: la qualità di litisconsorte, ne sconsiglia, dal Persona_1 CP_1 punto giudice, la sua prescelta);
; Testimone_1 CP_1
; Testimone_2 CP_1
8 . Testimone_3 CP_1
AA1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dalla , con i testimoni indicati e la medesima TE limit zione;
AA2) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica, salva P_ specifica riduzione;
AA3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica, salva _4 riduzione;
*
B) prova per interrogatorio formale (ndgr: si invita la
[...]
a rivalutarne l'utilità) e per testimoni chiesta dalla TE [...]
sui seguenti capitoli: TE
9) A quanto consta a Banca PS, fornisce le proprie prestazioni P_
a favore di numerose e importanti rea dali, tra cui, oltre alla CP_1 convenuta e alle altre società del Gruppo PS, risultano esserci ad esempio Nexi, BA, Blue Assistance, ING Direct, Credito Fondiario, Farbanca, BRS, etc. NO: documentale, e irrilevante;
12) Il ramo d'azienda oggetto di trasferimento, ha ricompreso sette strutture operative sovrapponibili alle strutture già presenti ed organizzate presso il Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi, poi transitate ed efficientate nella Divisione Attività Amministrative, Contabili e ILri (DAACA) della Banca, e così: (i) Monetica;
(ii) Incassi e Pagamenti;
(iii) Operatività di Rete;
(iv) Attività Amministrative e Credito;
(v) Attività Aziendali e Contabili;
(vi) Attività ILrie;
(vii) Attività di Assistenza. Il tutto oltre a 6 Strutture di Governo anch'esse presenti nella struttura originaria (Organizzazione e Pt_2
Logistica, Service Management, Risorse Umane, Controlli e Verifiche, Vendor Management, Pianificazione e Controllo Costi). NO: documentale;
19) A valle della cessione a del ramo di azienda, Banca PS ha P_ affidato in appalto a le sternalizzate , P_ TE1
, Attività , TE2 TE3 CP_14 [...]
, Monetica, Attività Aziendali e Contabili (doc. 8). TE5
NO: documentale;
20. L'affidamento da Banca PS a di tali attività è avvenuta P_ attraverso la stipulazione di contratti di a della durata prevista di 18 anni – che hanno visto come committente BPS, e quale appaltatore, a seconda delle attività, , la quale si è avvalsa a sua volta di TE6
9 quale soggetto subappaltatore (cfr. docc. 8 e 8 bis); sul punto si precisa P_ he per effetto delle modifiche organizzative interne e degli assetti proprietari dell'appaltatrice intervenute sin dal 2014, l'intero appalto si è poi concentrato in capo a . P_
NO: documental
24) Il corrispettivo dei servizi resi da consiste in un canone P_ annuale forfettario ed omnicomprensivo, di entità progressivamente decrescente nel corso dei 18 anni di durata del rapporto contrattuale a parità di volumi di attività attesi (doc. 8), sulla scorta di una previsione di progressivo efficientamento dei servizi. NO: documentale;
26) Stante poi la previsione contrattuale dell'utilizzo da parte di
[...]
messe a disposizione dal TE7
Consorzio Operativo del Gruppo PS (“COG”), ha altresì stipulato con P_ il COG un contratto a titolo oneroso per l'uso rumenti e applicativi di proprietà del COG stesso (doc. 9). NO: documentale;
29) ha quindi iniziato ad operare presso diverse proprie sedi e P_ uffici, fisic distinti e separati da quelli – eventualmente presenti nel medesimo immobile – utilizzati dai dipendenti della CP_1
NO: irrilevante la dimensione generale, cfr. in . 30).
30) Per quanto interessa nel presente giudizio, vengono in rilievo le sedi di: (i) Piazza Amendola n. 12 (cfr. visura sub doc. 3, P_ CP_1 P_
, ove il tore deduce di avere operato;
(ii) Lec a Provinciale Lecce-Surbo (cfr. visura Fruendo sub doc. 3, pag. 32), ove Controparte asserisce che erano adibiti i referenti Fruendo che avrebbero esercitato il potere direttivo nei confronti del Lavoratore. NO: non controverso, cfr. cap. 1 ric;
32) Del resto dal 1° gennaio 2014, ossia dall'inizio dell'operatività P_ quale appaltatore di Banca PS, risulta che stessa abbia a P_ diverse modifiche organizzative del compendio a suo tempo ricevuto da PS al fine di una sua maggior efficienza operativa e gestionale. NO: generico e in parte valutativo;
41) Ad ogni modo, stando alla prospettazione avversaria, il Lavoratore sarebbe stato impiegato da in attività afferenti all'Help Desk Interno, P_ ossia uno dei servizi appaltati da Banca PS a (cfr. anche all'all. 2 P_ all'MSA Banca PS – Fruendo, doc. 8) con il qual assicura supporto e P_ assistenza in merito a problematiche applicative e procedurali. NO: non controverso (cfr. cap. 1 ric.) e in parte documentale;
10 42) A quanto consta a Banca PS, le attività relative a tale servizio e la loro definizione operativa sono sempre state stabilite e periodicamente aggiornate da anche in relazione alle modifiche e innovazioni tecniche P_
e organizzative del servizio stesso, nonché descritte in appositi manuali adottati, validati e periodicamente aggiornati da stessa. P_
NO: generico e documentale, come affermato;
43) Il personale adibito ad attività di Help Desk, sulla base delle P_ suddette indicazioni o e delle procedure definite da , si occupa P_ essenzialmente di gestire e risolvere direttamente problematiche inerenti ad anomalie procedurali o applicative. SI: 1 testimone;
44. Il servizio viene richiesto dalle Filiali attraverso un portale di assistenza (applicativo c.d. Remedy) e tramite al quale gli utenti delle filiali stesse possono accedere tramite ticket web o telefonicamente, e viene eseguito dal personale sulla base di procedure definite da stessa. P_ P_
NO: non controverso (cfr. cap. 11 ric.);
45). Ad ogni modo, per ciò che concerne le interazioni con i sistemi informatici di Banca PS, si deve ritenere che il Lavoratore – al pari di tutto il personale – durante il periodo di operatività nei servizi appaltati da P_
Banca PS, sia stato dotato delle sole abilitazioni idonee ad accedere alle specifiche sezioni degli applicativi necessarie per effettuare le attività appaltate cui è stato eventualmente coinvolto da , secondo il profilo di operatore P_ esterno assegnatogli. NO: irrilevante;
46) Il Lavoratore non ha mai avuto una casella di posta elettronica su dominio PS. NO: è onerato il lavoratore della eventuale prova positiva contraria di fatto che s.e.o. non appare dallo stesso allegato.
47) Venendo agli asseriti «corsi di formazione» che si sarebbero tenuti nelle due giornate del 14 e del 17 maggio 2019, Controparte tenta di travisare i contenuti di due riunioni informative tenutesi presso una sede PS di San Miniato cui hanno partecipato alcune risorse operanti nel settore Help P_
Desk. 48) In tali due riunioni tenutesi nel mese di maggio 2019 il personale PS ha illustrato le esigenze della Banca legate all'affidamento a della nuova P_ attività relativa alle segnalazioni e problematiche procedurali e applicative concernenti i corsi di formazione on line svolte dal personale bancario. SI: 2 testimoni, in sostanziale controprova sul cap. 9 ric.
50) Banca PS – o comunque personale operante per Banca PS – non ha mai autorizzato ferie, permessi o assenze del Lavoratore, non si è mai ingerita nell'organizzazione delle sue presenze o assenze, non ha mai
11 autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario del Lavoratore, non gli ha mai imposto il rispetto di particolari orari di lavoro né ha mai controllato questi ultimi. NO: circostanza negativa, onerante il lavoratore della speculare prova del fatto positivo. Cfr. infatti, cap. 26 ric, sul quale la TE
è stata ammessa a controprova;
[...]
51) Banca PS – o comunque personale operante per Banca PS – non ha mai esercitato poteri di direzione e coordinamento nei confronti del Lavoratore, e parimenti la non ha pacificamente mai esercitato alcun CP_1 potere disciplinare nei suoi ti. NO: circostanza negativa, onerante la lavoratrice della speculare prova del fatto positivo.
53) I sigg.ri , e passati alle dipendenze di Per_2 Per_3 CP_9
il 1° gennaio 2014, non hanno mai promosso un giudizio di merito per P_
di essere riammessi in servizio da Banca PS eccependo l'inefficacia nei loro confronti della cessione di ramo d'azienda (dal 2014 essi sono quindi stati pacificamente e incontestabilmente dipendenti di ). P_
SI: 3 testimoni (sebbene fatto negativo, orrente non è ragionevolmente in possesso dell'eventuale dato positivo contrario)(ndgr: in ipotesi, sul capitolo non riveste utilità l'interrogatorio formale pur richiesto);
54) La sola sig.ra ha promosso con esito positivo un'azione di Parte_3 ripristino del rapporto con Banca PS. Ebbene, anzitutto la sentenza del Tribunale di Lecce del settembre 2016 che ha dichiarato «l'inefficacia dei confronti dei ricorrenti del contratto di cessione di ramo d'azienda del 31.12.2013» è ancora sub iudice, essendo attualmente pendente, come già evidenziato, il giudizio di appello proposto dalla (doc. 11). CP_1
NO: documentale;
55. In secondo luogo è pacifico – perché è Controparte stessa a dedurlo – che la per circa 4 anni non ha dato esecuzione alla suddetta sentenza e CP_1 non ha reintegrato la lavoratrice in questione. E infatti – ancora una volta come dedotto da Controparte stessa – solo in data 1° aprile 2020 la ha disposto CP_1 il ripristino del rapporto di lavoro con la sig.ra , contestualmente Parte_3 distaccandola presso ove ha proseguit giugno 2020 ad P_ essere impiegata da nel servizio Help Desk Interno (doc. 12). P_
NO: document
56. Tale distacco è poi cessato in data 1° luglio 2020 allorché la lavoratrice in questione è stata adibita all'Ufficio di Assistenza Digital Banking della Banca, che si occupa di attività di assistenza diretta alla clientela della Banca operante col c.d. Internet Banking, e non ha più avuto alcun rapporto con la RR (doc. 13). NO: documentale;
12 Testimoni indicati: ; Testimone_4
Testimone_5
Testimone_6 presso la Banca convenuta;
Tes_7
Testimone_8
Testimone_9
e presso Fruendo s.r.l. Persona_5
BB1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dal ricorrente, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica: BB2) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica: P_
BB3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la “prova” chiesta da _4
, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica:
[...]
*
C) prova per testimoni chiesta da sui seguenti capitoli: P_
1) Nel 2018, e facevano parte del Gruppo P_ Controparte_7
IL (cfr. visura u P_
NO: documentale;
2) Nello specifico, e erano entrambe P_ TE8 controllate dalla società po el capitale sociale Parte_4 di (cfr. visura sub. ns. doc. 2 estratta al 4 luglio 2019, P_ P_ ov tografia del sociale al 29 giugno 2017) e il 100% del capitale sociale di TE8
NO: docum
3) Nel 2018 cosi come negli anni successivi, (in seguito solo P_ Cont
“ ”) operava a livello nazionale nel mercato del , acronimo di P_
Business Process Outsourcing (letteralmente “esternalizzazione dei processi aziendali”). NO: documentale, né controverso;
4) In termini generali, il Business consiste Controparte_20 nell'esternalizzazione di specifici processi azie nto viene affidato ad un'azienda esterna qualificata quale appunto . P_
NO: si prende atto del fenomeno, non controverso, e della sua nomenclatura;
5) Con riferimento al mercato bancario, il Business Process Outsourcing consente alla banca di focalizzarsi sulla raccolta/concessione del credito e sulla relazione con il cliente;
mentre il Back Office affidato all'outsourcer si concentra prevalentemente sulle attività operative tipiche del “post sales”.
13 NO: si prende atto del fenomeno, non controverso, e della sua valutazione produttiva;
6) In tale ambito, offriva servizi di Back Office (attività ausiliarie P_ di tipo amministrativo e ile e di supporto operativo) con riferimento al mercato del settore bancario e svolgeva inoltre attività di carattere contabile e amministrativo (cfr. visura sub ns. doc. 2). P_
NO: documentale, né controverso;
7) In particolare, tra i servizi di Back Office offerti da vi erano P_ anche quelli erogati nel settore dell'Antiriciclaggio per la socie ayments Spa e per altri clienti. NO: documentale, né controverso, altresì irrilevante.
8) All'epoca dei fatti per cui è causa, in vi erano le Aree Operative P_ di seguito elencate (a loro volta suddivise in Dipartimenti ed Uffici):
- Area Back Office e Promozione Finanziaria;
- Area Incassi e Pagamenti;
- Area Carte di Pagamento e Indagini Bancarie;
- Area Assistenza di Filiale;
- Area Logistica. NO: documentale, né controverso, altresì irrilevante.
9) L'Area Assistenza di Filiale era strutturata in due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico. SI: 1 testimone, sebbene dato documentale;
10) L'Area era presieduta dal Capo Area mentre i due Persona_5 dipartimenti erano diretti, rispettivamente, dalla IG.ra (dal Parte_5 febbraio 2021 il capodipartimento è diventata la signora erim Per_5 fino a febbraio 2022, e dal febbraio 2022 la signora e dal IG. CP_9 Pt_6
[...]
SI: 1 testimone, sebbene dato documentale;
11) L' assicurava il supporto e la Controparte_21 risoluzione relativa a richiesta di assistenza su problematiche applicative e procedurali ed era strutturato su tre settori: settore Prodotti e Servizi, gestito prevalentemente a Lecce;
settore Credito, gestito e coordinato a;
settore CP_1
Contabilità e Bilancio, gestito a Mantova, con alcuni addetti collo . CP_1
NO: non controverso (v. cap. 2 ric.), del resto documentale;
12) , sempre facente parte del Gruppo IL, era invece una P_ società n ei servizi di Back Office, Fleet Management, Security e Professional Cash Handling (con effetto dal 1° luglio 2020, TE8 veniva fusa per incorporazione in . Controparte_3
NO: documentale;
14 13) Le Linee Guida del Piano Industriale del Gruppo IL prevedevano un medesimo unico piano strategico finalizzato a migliorarne il risultato economico di tutte le società e, quindi, nel complesso del Gruppo (ns. doc. 3). NO: documentale, oltre ad essere valutativo, generico ed irrilevante;
14) Tra le finalità del Piano vi erano, inoltre, l'ampliamento dei servizi offerti in catalogo da ogni Società del Gruppo, l'aumento del perimetro di attività rese in favore del settore bancario e una maggiore sinergia tra le società del gruppo. NO: documentale, oltre ad essere valutativo, generico ed irrilevante;
C.- L'appalto BPS – Fruendo. 15) A far data dal 2014 BPS affidava in appalto a la gestione P_ di una serie di attività tra cui quelle di Assistenza di Filiale (cfr. doc. 8, 8 bis di BPS). NO: documentale;
16) L'appalto di servizi prevedeva a carico di , tra l'altro, l'obbligo P_ di assicurare determinati Livelli di Servizio Attesi n penali in caso di eventuali inadempimenti a fronte di un corrispettivo di entità progressivamente decrescente nel corso degli anni;
obblighi assicurativi a carico del fornitore a copertura della responsabilità civile per danni a persone a cose, della responsabilità professionale, e della responsabilità civile verso i lavoratori. NO: documentale;
17) A fronte inoltre della previsione contrattuale dell'utilizzo da parte di del Consorzio TE7
Operativo del Gruppo PS (“COG”), l'esponente stipulava con il COG un contratto a titolo oneroso per l'uso di tali strumenti e applicativi di proprietà del COG stesso (cfr. doc. 9 BPS). NO: documentale;
18) A tale riguardo si evidenzia che nel contratto sottoscritto tra le parti il 29 novembre 2013, avente ad oggetto «i servizi di Information Technology (...) funzionali alla fornitura dei Servizi di Back Office ai sensi degli MSA» (clausola 3.1), era previsto tra l'altro che:
- l'uso dei sistemi e delle applicazioni avvenga tramite una licenza d'uso «in modo da consentirne l'accesso ai dipendenti di NewCo assegnati alla fornitura dei Servizi di Back Office (ai fini della prestazione dei medesimi servizi) in conformità agli MSA e senza soluzione di continuità» (clausola 5 .1);
- che le prestazioni di servizi oggetto del contratto siano strettamente funzionali all'esecuzione da parte di dei servizi di back office nei P_ confronti di PS, tanto che «l'efficacia del contratto deve intendersi necessariamente collegata e subordinata alla efficacia di ciascuno degli MSA (...) per la prestazione dei Servizi di Back Office» (clausola 11);
15 - la durata permanga «sino a quando sarà efficace almeno uno degli MSA»;
- Fruendo corrisponda al COG un corrispettivo annuale. NO: documentale;
19) Infine, era previsto che i costi per gli adeguamenti ai sistemi, applicativi, dotazioni ecc in uso a fossero in parte anche in capo a P_
P_
: documentale, altrimenti generico;
20) decideva di gestire l'appalto affidatole in relazione P_ all'Assistenza Clienti attraverso il proprio Help Desk Interno dislocato presso la propria sede di sita in Piazza Amendola n. 12, Lecce e Mantova CP_1
NO: non controverso (cfr. capp. 1 e 2 ric.)
D.- Il distacco da a CP_3 P_
21) In questo con convenivano, nel settembre P_ P_
2018, di distaccare la ricorrente (e il suo collega presso l'Help Persona_1
Desk Interno di e nello specifico presso l'Area Assistenza Filiale – P_
Assistenza Appli Procedurale, da un lato, per una esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, forme di sviluppo per tutte le aziende del Gruppo creando sinergie e, dall'altro, perché vi era il temporaneo interesse di affinchè le risorse distaccate, tramite il P_ distacco, accrescessero le petenze e professionalità (ns. doc. 4). NO: dati documentali, né controversi, per il resto inammissibili valutazioni;
22) , quindi, distaccava la ricorrente (e il suo collega P_ R_ presso l'Area Assistenza Filiali – Assistenza Applicativa e Procedurale dell'Help Desk Interno di dal 1^ ottobre 2018 al 31.3.2019; il distacco veniva P_ prorogato sino al 29.2.2020. NO: dati documentali, né controversi;
23) Nessun compenso veniva corrisposto dalla Distaccataria alla quale corrispettivo per le attività svolte dai lavoratori distaccati;
la Parte_7
Distaccataria si limitava a rimborsare alla il solo costo del payroll Parte_7 senza alcuna ulteriore maggiorazione. SI: 1 testimone;
24) Il personale addetto all'Ufficio Help Desk Interno, in relazione all'appalto BPS, si occupava, sulla base delle indicazioni operative e delle procedure definite da , di gestire e risolvere direttamente problematiche P_ inerenti ad anomalie ali o applicative. SI: 1 testimone;
25) Più nello specifico, il servizio oggetto di appalto veniva richiesto dalle Filiali BPS attraverso un portale di assistenza al quale gli utenti delle filiali
16 BPS potevano accedere o tramite ticket web o tramite telefonata e veniva eseguito dagli addetti al Help Desk interno, sulla base di procedure definite da
. P_
NO: non controverso, documentale la parte finale.
26) Nello specifico, parte ricorrente ha svolto durante il periodo di distacco attività nell'ambito del Servizio di Assistenza alla Rete - Ticket Web (HDI) e il Servizio di assistenza alla Rete - telefonate (HDI), coordinandosi per i profili organizzativi e produttivi con l'ufficio affidato alla TE0 responsabilità del Capo Ufficio . Persona_3
SI: 1 testimone;
27) Gli ambiti operativi su cui parte ricorrente è stata formata e su cui ha operato, sono stati: revoca mandati carte di credito, digital e remote banking, carte prepagate. NO: non controverso, v. capp. 15 e 16 ric.
28) Durante il distacco, parte ricorrente, infatti, è stata inviata periodicamente presso l'ufficio di Lecce, al fine di ricevere la formazione P_
(e gli aggiornamenti) necessar volgimento delle attività. NO: non controverso, v. capp.
5-7 ric.
29) La ricorrente (unitamente al collega si interfacciava R_ nell'espletamento dell'attività con gli addetti dell'Uffi cce, in particolare nelle persone di , ; l'assegnazione dei Persona_2 Parte_3 ticket da lavorare e veniva per il tramite R_ del sistema Remedy. NO: non controverso, v. capp. 13 e 24 ric.;
30) Come sopra anticipato, in ragione della peculiare natura del servizio doveva operare sui sistemi informatici adottati da Banca PS (tra cui P_
y) il cui funzionamento era tutelato e regolamentato da protocolli di sicurezza di Banca PS. NO: documentale, né controverso, per il resto di logico dominio;
31) Le ferie di parte RR venivano gestite dalla datrice di lavoro e che si coordinava con la in Parte_8 Controparte_22 funzione delle esigenze di produzione connesse al servizio svolto. SI: 2 testimoni;
32) In particolare, parte RR, in caso di assenze temporanee o di permessi, comunicava le proprie esigenze al Capo Ufficio signor Per_3
e poi, ricevuta la relativa autorizzazione, le comunicavano alla
[...] lavoro CP_18 oni;
17 33) Il referente per BPS per le attività oggetto di appalto sono P_ sempre stati, a seco attività da svolgere/problematiche da gestire,
il capodipartimento ( ) e il signor Persona_5 Parte_5 Per_3
ed erano loro e non la ricorrente ad interfacciarsi con i referenti BPS e
[...] sa. SI: 2 testimoni;
E.- Segue: sub appalto Controparte_23
34) In data dal 14 febb anaged Services S.p.A., già socio di al 40%, acquistava un'ulteriore quota pari al 50% P_ del capitale ed arrivava così a possedere il 90% del P_ capitale sociale della scrivente società (ns. doc. 5) NO: documentale;
35) In data 14/02/2020 e risolvevano P_ CP_3 anticipatamente le scritture private di distacco sottoscritte e dalla medesima data veniva revocato il distacco di e ns. doc. 6). P_4 Pt_1
NO: documentale;
36) Sempre con effetto dal 14/2/2020 e P_ P_ sottoscrivevano un contratto quadro per la fornitura in appalto da parte di
[...]
a di servizi operativi tra cui quelli di Assistenza Filiali – P_ P_
Servizi HD che BPS aveva appaltato a (ns. doc. 7) P_
NO: documentale;
37) In questo contesto, la RR è stata nominata da CP_18 referente verso per le attività operative quotidiane relativamente al P_ servizio Assisten - Servizio HD e Assistenza procedurale;
la di P_ per era invece la signora (ns. doc. 8). P_5 Persona_5 umentale;
39) Rispetto al periodo di distacco durante il quale parte ricorrente si interfacciava prevalentemente con , e , Persona_3 Per_2 Parte_3 durante il periodo di sub-appalto, la ricorrente, invece, si interfacciava prevalentemente con la signora Per_5
SI: 2 testimoni;
40) La RR organizzava in autonomia l'esecuzione del lavoro, e quindi la lavorazione dei ticket, decidendo lei, per quanto consta alla Società, le assegnazioni tra lei ed il collega e le relative priorità e/o ordine di R_ esecuzione senza alcuna ingerenza da parte di . P_
SI: 2 testimoni, ai quali sarà certamente demandata una maggior specificazione del capitolo, che in ogni caso consente prova contraria (assenza di autonomia, assenza di determinazione delle priorità, ingerenza , P_ etc.);
18 41) Infatti, una volta presi in carico i ticket, gli addetti al CP_18 servizio HDI – e quindi anche parte ricorrente RR – avev ito di analizzare la richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy. SI: 2 testimoni;
42) Il controllo dell'attività svolta da parte ricorrente veniva effettuato dai dipendenti ed era che gestiva le pratiche di propria CP_18 P_ competenza in autonomia, cosi come la gestione delle ferie, permessi, orari di lavoro senza che nulla sapesse al riguardo. 43) Gli scambi intercorsi P_ durante il contratto di sub-appalto tra alcuni lavoratori di e parte P_
RR altro non sono che meri scambi di carattere tecnico unzionali all'erogazione del servizio stesso. SI: 2 testimoni;
F.- Ulteriori precisazioni 44) Per quanto riguarda la nota questione del ramo di azienda si rimanda a quando già dedotto in punto di fatto nella memoria difensiva di BPS. NO: evidente erronea richiesta di prova testimoniale;
45) Si precisa al riguardo che:
- è dipendente di da aprile 2018; Persona_5 P_
- e' stata dipende dal 2014; Parte_5 P_
- , e sono dipendenti di dal 1^ Per_2 Per_3 CP_9 P_ gennaio im cessione del ramo di e il loro passaggio a . P_
- la si ha impugnato la cessione di ramo ma la questione Parte_3
è ancora sub iudice;
in data 1° aprile 2020 la ha disposto il ripristino del CP_1 rapporto di lavoro con la sig.ra estualmente distaccandola Parte_3 presso ove ha proseguito sino al 30 giugno 2020; P_
S rsona dei 3 interessati (sebbene fatti documentali e in parte negativi, parte ricorrente non è ragionevolmente in possesso dell'eventuale dato positivo contrario); NO: documentale la prima parte e ) e Per_5 Pt_5
l'ultima ); Parte_3
CC1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dalla ricorrente, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica;
CC2) s.e.o. la non parrebbe aver TE chiesto sui capitoli come sopra ammessi controprova;
CC3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la “prova” chiesta da _4
, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica:
[...]
*
D) prova per testimoni chiesta da sui seguenti capitoli: _4
19 1. DC che era la capogruppo dell'omonimo Gruppo di imprese Parte_4 operante nel ca fornitura di soluzioni “end to end” per il mondo bancario e finanziario attraverso l'offerta di servizi di natura tecnologica, informatica, consulenziale e di business process outsourcing;
NO: documentale;
2. DC nell'anno 2019 IL vantava una quota di partecipazione in pari al 60% del capitale sociale;
P_
: documentale;
3. DC nell'anno 2019 vantava in una quota di Parte_4 CP_18 partecipazione pari al 100% del capitale sociale;
NO: documentale;
4. DC che è entrata a far parte del Gruppo IL dal P_
29.06.2017 a seguito dell'acquisizione da Bassilichi Spa della relativa quota di partecipazione;
NO: documentale;
5. DC che è il partner di riferimento di Banca PS per la P_ fornitura in outsorcing di servizi di back office sin dal gennaio 2014; NO: documentale;
6. DC che è una primaria realtà imprenditoriale nazionale nel P_ settore dell'offerta e della gestione in outsourcing di servizi di back office bancario;
NO: documentale, nè controverso;
7. DC che era una Società attiva nel settore dei servizi di P_
Back Office, Busin utsourcing con riferimento al mercato del settore bancario o dell'industria, Fleet Management, Security e Professional Cash Handling;
NO: documentale;
8. DC che , partecipata al 100% IL, ha acquisito da CP_18
Bassilichi, con atto ai rogiti del notaio datato 28.06.2018 ed avente Per_6 efficacia a decorrere dal 01.07.2018, zienda denominato “Business Services”. NO: documentale;
9. DC che i lavoratori di Bassilichi facenti parte di tale ramo d'azienda, tra cui vi era anche la RR, sono passati senza soluzione di continuità alle dipendenze di ex art. 2112 c.c. CP_18
NO: documentale;
10. DC la suddetta operazione societaria è stata preceduta dall'espletamento della procedura ex art. 47 legge 428/1990 che si è conclusa
20 con l'accordo sindacale siglato in data 20 giugno 2018. In particolare l'accordo prevedeva il passaggio senza soluzione di continuità a dei dipendenti CP_18 facenti parte del ramo Business Services di Bassilichi, “conservando tutti i diritti che ne derivano applicando gli attuali trattamenti economico/normativi individuali e collettivi in essere presso il cedente al momento del passaggio. A tali lavoratori verrà mantenuto l'inquadramento nella categoria e nei livelli riconosciuti presso il cedente.” NO: documentale;
11. DC che il RR rientrava nell'elenco del personale facente parte del ramo Business Services oggetto di trasferimento allegato all'accordo che definiva la procedura ex art. 47 legge 428/1990 sottoscritto dalle parti sindacali;
NO: documentale;
12. DC che era una Società attiva nel settore dei servizi di CP_18
Back Office, Business Process Outsourcing con riferimento al mercato del settore bancario o dell'industria, Fleet Management, Security e Professional Cash Handling. NO: documentale;
13. DC che nel periodo di distacco della RR presso (i.e. P_
1.10.2018 – 14.02.2020), e erano società c e da P_ CP_18
ai sensi dell'art. 2359 c.c. n. 1) in quanto la medesima disponeva della Pt_4 ranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di entrambe le Società (60% dei voti nell'assemblea e 100% dei voti nell'assemblea di P_
doc. 2 e 3) e, cons ente, IL era tenuta a redigere il CP_18 bilancio consolidato di gruppo;
NO: documentale;
14. DC che nel febbraio 2020 IL ha ceduto la propria quota rappresentativa del 10% del capitale sociale di a B222 srl e la restante P_ quota rappresentativa del 50% del capitale s ad Accenture P_
Managed Services S.p.A.; NO: documentale;
15. DC che sempre nel medesimo periodo IL ha ceduto la propria quota rappresentativa del 100% del capitale sociale di B.Services a Base Digitale;
NO: documentale;
16. DC che con effetti a decorrere dal 01.07.2020, è stata P_ incorporata in e che l'operazione societaria è stata preceduta CP_3 dall'espletame dura ex art. 47 legge 428/1990 che si è conclusa con l'accordo sindacale siglato in data 12.06.2020; NO: documentale;
21 17. DC che l'accordo prevedeva il passaggio senza soluzione di continuità, a norma dell'art. 2112 c.c. di tutti i rapporti di lavoro dipendente della Società incorporata in essere alla data di efficacia dell'operazione, tra cui anche quello del RR, con la conservazione di tutti i diritti acquisiti;
NO: documentale;
18. DC che le Società facenti parte del Gruppo IL, tra cui P_
e , offrivano una vasta gamma di servizi nel campo del Business Process P_
O g tra loro diversificati per tipologia e clientela di riferimento, così impattando su una vasta area di mercato;
NO: si prende atto del fenomeno, non controverso, e della sua valutazione produttiva;
19. DC che le aziende del Gruppo condividevano un medesimo disegno strategico volto a migliorare il risultato economico del Gruppo;
NO: si prende atto di simili valutazioni produttive;
20. DC che tra i principali obiettivi del Gruppo vi erano da un lato l'ampliamento dei servizi offerti in catalogo da ogni Società del Gruppo, dall'altro l'aumento del perimetro di attività rese in favore del cliente principale e CP_1 comunque una maggiore sinergia tra le imprese del gruppo;
NO: documentale, oltre ad essere valutativo, generico ed irrilevante;
21. DC che in questo contesto di gruppo ha disposto, P_ attraverso una specifica intesa con , il distacco di alcune risorse in P_
da assegnare ad alcuni Uffici;
P_ P_
NO: documentale, né controverso il dato di fatto;
22. DC che tale distacco aveva la finalità di perseguire gli obiettivi del Gruppo, rispondendo così «ad una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, forme di sviluppo per tutte le aziende del Gruppo creando sinergie organizzative»; NO: documentale, a parte la genericità, altresì di natura valutativa;
23. DC che la Distaccante aveva interesse ad accrescere le competenze e la professionalità dei lavoratori distaccati attraverso l'esperienza che tali lavoratori avrebbero maturato presso la Distaccataria;
NO: si prende atto della valutazione aziendale, non priva di genericità;
24. DC che prima del distacco avvenuto in data 1.10.2018 la IG.ra ra adibita al servizio Help Desk Tecnologico;
Pt_1
NO: non controverso (“... dopo undici anni di lavoro all'help desk tecnologico di ..”, ricorso, p. 4). Controparte_7
25. DC che il servizio di Help Desk tecnologico consiste nel supporto a problemi tecnici legati al software sui sistemi ed applicazioni del cliente;
NO: nozione di comune esperienza;
22 26. DC che il Servizio di Assistenza Applicativa e Procedurale (Help Desk Interno), relativo all'appalto BPS, si occupa di gestire e risolvere le problematiche inerenti ad anomalie procedurali o applicative. NO: nozione di comune esperienza applicata alla concreta articolazione organizzativa;
27. DC che il distacco della sig.ra si colloca nell'ambito delle Pt_1 strategie imprenditoriali del Gruppo IL evano parte la distaccante e la distaccataria e trova regolamentazione nelle scritture CP_18 P_ toscritte in data re 2018, 29 marzo 2019, 23 dicembre 2019 e 28 gennaio 2020; NO: documentale (valutativa e generica la premessa);
28. DC che con tali atti e hanno pattuito il distacco P_ CP_18 di alcuni dipendenti tra cui la RR, presso;
CP_18 P_
NO: documen troverso;
29. DC che con le scritture private di cui al capitolo 27, le due Società del Gruppo convenivano che il RR sarebbe stato adibito all'Area Assistenza Filiali – Assistenza Applicativa e Procedurale per il periodo dal 1.10.2018 al 29.02.2020; NO: documentale, nè dato in sè controverso;
30. DC che a decorrere dal 01.10.2018, la RR è stata distaccata a per svolgere la prestazione lavorativa nell'ambito all'Area Assistenza P_
Filiali – Assistenza Applicativa e Procedurale;
NO: documentale, né dato in sé controverso;
31. DC che la durata del distacco, originariamente pattuita per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019, è stata oggetto di successive proroghe fino al 29 febbraio 2020, secondo le previsioni contrattuali;
NO: documentale, né dato in sé controverso;
32. DC che le proroghe sono state tutte espressamente accettate dal RR;
NO: documentale, né dato in sé controverso;
33. DC che il distacco della RR è definitivamente cessato in data 14 febbraio 2020 in coerenza con la risoluzione consensuale del distacco concordata tra le Società; NO: documentale, né dato in sé controverso;
34. DC che la RR è stata temporaneamente dislocata presso la sede di sita in Piazza Amendola n. 12 ove ha reso la prestazione P_ CP_1 lavorativa per la durata del distacco;
NO: non controverso, v. cap. 1 ric.
23 35. DC che è rimasta titolare del rapporto economico e CP_18 normativo della RR per la durata del distacco mentre per la medesima durata è stata sostituita da nell'esercizio del potere di comando e di P_ controllo della prestazione;
NO: non controversa la prima parte, generica la seconda;
36. DC che gli incontri aventi finalità formativa tenutisi a Lecce nel periodo 26.2 – 1.03.2019 a cui avrebbe partecipato la RR sono stati organizzati presso la sede di di Lecce e sono stati tenuti da personale P_ di;
P_
NO: non controverso (v. capp.
5-7 ric.);
37. DC che durante il periodo di distacco ha mantenuto la CP_18 titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, gestendone presenze, malattie, permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. e che tali attività erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle persone di e CP_18 Persona_7 Tes_10
[...]
SI: 2 testimoni, da “gestendone...”, non controverso il dato della formale titolarità, e ove controverso trattasi di inammissibile valutazione giuridica;
38. DC che i lavoratori distaccati inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva approvata dal CP_18 relativo responsabile rettamente dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
CP_18
testimoni, sebbene il dato non appaia in sè contestato dalla ricorrente;
39. DC che i lavoratori distaccati giustificavano le proprie assenze alla datrice di lavoro e non alla Banca;
CP_18
SI: 2 testimoni;
40. DC che la rilevazione ed il controllo delle presenze veniva effettuato esclusivamente da mediante un proprio applicativo;
CP_18
SI: 2 testimo
41. DC che le assenze e le ferie venivano condivise con la distaccataria in un'ottica di coordinamento volta anche a garantire le esigenze di P_
a del servizio;
SI: 2 testimoni;
42. DC che la RR, al pari dei suoi colleghi, rendeva la prestazione nei locali di siti in , Piazza Amendola n. 12, fisicamente distinti e P_ CP_1 separati da quelli utilizzati dai dipendenti della;
CP_1
SI: 2 testimoni;
24 43. DC che in ragione della programmata cessione da parte della Capogruppo IL delle quote di e avvenuta nel febbraio P_ CP_18
2020 e della conseguente uscita dal relativo Gruppo di quest'ultime, e P_ hanno cessato i distacchi all'epoca in essere e sottoscritto un CP_18 uadro per la fornitura di servizi operativi di Back Office tra cui rientra il servizio Assistenza Filiali – Servizi HD tecnico ed HD amministrativo procedurale a cui la RR era addetta in regime di distacco;
NO: dato documentale e valutativo la premessa, documentale la seconda parte;
44. DC che ha subappaltato a l'esecuzione di alcuni P_ CP_18 servizi di back office tra cui, appunto, quello di adibizione del RR rientranti nell'ambito di quelli appaltati da Banca PS a;
P_
NO: documentale;
45. DC che al termine del periodo di distacco 14.02.2020 il RR ha svolto la propria prestazione presso in forza del superiore contratto di P_ fornitura e che l'organizzazione e l'esecuzione del servizio è mutata rispetto al distacco;
NO: documentale, generica la seconda parte;
46. DC che nell'ambito dell'appalto in questione, la ricorrente è stata nominata quale referente per le attività operative quotidiane relativamente al Servizio Help Desk Interno Assistenza Applicativa e Procedurale di cui il RR faceva parte;
NO: documentale;
47. DC che la signora rivestiva il ruolo di responsabile Persona_5 del Servizio/Area a cui era adibita la RR lato;
P_
NO: documentale;
48. DC una volta ricevuti i ticket per il tramite dell'applicativo Remedy, la ricorrente organizzava in autonomia la lavorazione dei ticket/esecuzione del lavoro decidendo le assegnazioni tra lei e il RR e le relative priorità e/o ordine di esecuzione;
SI: 2 testimoni;
49. DC una volta presi in carico i ticket, gli addetti al servizio CP_18
HDI – e quindi anche il RR – avevano il compito di a richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy;
SI: 2 testimoni;
50. DC che i signori e dipendenti Parte_9 Persona_4
a cui il RR ica compito di CP_18 supervisionare e coordinare le attività dei dipendenti di adibiti a quel CP_18 servizio, garantendo il miglior coordinamento del servi di;
P_
25 SI: 2 testimoni;
51. DC che l'attività di supervisione e coordinamento, per la natura specifica del servizio, avveniva prevalentemente da remoto;
SI: 2 testimoni;
52. DC che il contratto di subappalto ha preso avvio poco prima dell'inizio della pandemia dovuta all'infezione cd COVID – 19, periodo durante il quale i servizi in questione sono stati resi dalla RR prevalentemente a mezzo smart working per i mesi/anni successivi;
SI: 2 testimoni;
53. DC che nel corso dell'appalto è stata individuata di Persona_8 quale responsabile diretta della RR e del Collega a cui CP_18 R_ la RR inviava regolarmente la sintesi delle attività svolte con invio di report giornaliero che consentiva il controllo dell'esecuzione della prestazione;
SI: 1 testimone (si prende atto della mancata indicazione della testimone che si autorizza pertanto a sostituire limitatamente al capitolo, o in Per_8 Contr alternativa, si dispone la sua audizione d'ufficio, onerando dell'intimazione);
54. DC che il servizio di HDI durante la vigenza del subappalto è stato reso in locali siti in Piazza Amendola di cui aveva la piena ed CP_1 CP_18 esclusiva disponibili orza di accordi con P_ CP_1
SI: 1 testimone, con principale riferimento alla parte finale del caopitolo, per il resto non controverso;
55. DC che il controllo delle presenze della RR, così come del rispetto dell'orario di lavoro, l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi venivano esercitati in via esclusiva da;
Controparte_26
SI: 2 testimoni;
56. DC che gestiva presenze, malattie, Controparte_26 permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. dei lavoratori adibiti al contratto di appalto di cui sopra ed in particolare della RR e del collega Persona_1
SI: 2 testimoni;
57. DC che le attività di cui al capitolo 56 erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle Controparte_26 persone di e Persona_7 Testimone_10
SI: 2 testimoni;
58. In particolare i lavoratori adibiti al subappalto in questione inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva CP_18 approvata dal relativo responsabile o direttamente Controparte_26 dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
26 SI: 2 testimoni;
59. DC che nel mese di febbraio 2022 ha cessato di erogare CP_3 il servizio HDI a e la RR è stata adibita a svolgere attività di P_ data entry per al e. SI: 2 testimoni;
DD1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dal ricorrente, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica;
DD2) s.e.o. la non parrebbe aver TE chiesto sui capitoli come sopra ammessi controprova;
DD3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica: P_
NDGR: nel caso in cui la prova sia stata dichiarata inammissibile per la natura documentale del fatto, la parte è autorizzata nel termine del 12/1/2025 alla correlata produzione, che il giudice non ritiene preclusa e pertanto sin d'ora autorizza.
Si rimodulano come segue le date di udienza istruttoria: 20/1/2025, ore 10:15 tutti i testimoni provenienti da Lecce;
27/1/2025, ore 10:15 testimoni (e di altre parti se coincidenti); P_
3/2/2025, ore 10:15: testimoni PS (e di altre parti se coincidenti); e residui ricorrente;
Contr 10/2/2025, ore 10:15: testimoni .
(Confermata allo stato la programmazione della discussione al 30/5/2025, ore 11:00, con autorizzazione a note difensive finali entro il 20/5, e facoltà di udienza da remoto).
IE, 30/12/2024
All'udienza 20/1/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1
, l'avv. Luca Montesarchio in TE sostituzione dell'avv. Guglielmo Burragato;
per l'avv. Alessandro Cottini, anche in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
per l'avv. TT LL in sostituzione dei procuratori in _4 mandato.
Si dà atto delle giustificazioni sanitarie pervenute dai testimoni Per_3
e non comparsi.
[...] Parte_3
27 Si dà avvio alla prova introducendo il primo testimone che presta dichiarazione di impegno e si qualifica in (…) indicato da parte Persona_2 ricorrente.
“opero all'interno di Accenture, dipendente dal 1/2014, P_ esternalizzato da PS, capoufficio del Servizio di plicativa che prestiamo per il PS. All'epoca dei fatti, sempre nello stesso ufficio , come addetto mi P_ occupavo più che altro della distribuzione delle richieste di assistenza che pervenivano dalla rete PS.
Su capitoli di prova testimoniale di parte ricorrente: A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente, Persona_1
1 “Vero che il 26.9.2018 al ricorrente e alla collega Pt_1 fu comunicato che a partire dall'1.10.2018 il loro rapporto di lavoro
[...] sarebbe proseguito con un distacco presso la nella sede di , P_ CP_1 in Piazza Amendola, nei locali attigui agli uffici della Banca PS, inseriti nell'organico che si occupava della gestione dell'assistenza applicativa HDI (Help Desk Interno) al gruppo PS?”; NO: non controversa la prima parte (cfr. capp. 29 e 30
[...]
), nè la seconda (cfr. cap. 41 TE TE
)(analogamente cap. 20 ).
[...] P_
2. “Vero che l'assistenza applicativa Help Desk Interno al gruppo PS è strutturata su tre settori: settore Prodotti e Servizi, gestito prevalentemente a Lecce;
settore Credito, gestito e coordinato a , con alcuni addetti collocati CP_1
a Lecce;
settore Contabilità e Bilancio, gesti antova, con alcuni addetti collocati a ?”; CP_1
NO: ntroverso, v. ap. 11 del resto documentale;
P_
3. “Vero che il ricorrente, e la collega sono stati inseriti, Parte_1 dall'1.10.2018, nell'organico dell'assistenza applicativa al settore Prodotti e Servizi, formati e coordinati dai colleghi di Lecce, pur essendo fisicamente collocati nell'ufficio di in cui, in un unico open space, è collocato il CP_1 personale del servizio Credito e parte del personale del servizio Contabilità e Bilancio?”; operavo a Lecce. Il Servizio di Assistenza Applicativa unico, , era diviso tra i Poli P_ delle Banche incorporate, Mantova e Lecce, oltre al Polo , a al CP_1 CP_1 tempo veniva seguita prevalentemente l'assistenza in mat ito. Non ero un coordinatore, ma un addetto al tempo alla lavorazione dei ticket. Adr i coordinatori erano tre anche Capoufficio, e Per_3 Parte_3
. Per_9
Adr non so se e in che termini venissero gestiti da loro nello specifico;
Per quanto riguarda la formazione sì, fui incaricato di formarli su alcuni argomenti, non ricordo per quanto tempo con precisione, di sicuro mi occupai
28 di una prima fase formativa sul mondo quale sottogruppo dei prodotti e Pt_10 servizi. Adr ebbi l'incarico dai coordinatori indicati, al tempo la formazione all'interno dell'Ufficio era coordinata da;
R_0
4. “Vero che il ricorrente e la collega hanno effettuato, Parte_1 durante il distacco, quattro trasferte, di le, dal lunedì al venerdì, a Lecce-Surbo, presso una sede , per fare formazione sul P_ settore prodotti e servizi come da all. 03 ch stra?”; NO: non controverso, v. cap. 28 P_
Il testimone in ogni caso ne dà conferma, salva incertezza sul numero delle sessioni, certamente una o due, non ricorda se tre, quattro o più. Adr il luogo era la sede di ex Banca 121, quindi PS, quindi anche
, più che altro personale distaccato al COGPS più che altro nel settore P_
I&T;
5. “Vero che , ex dipendente PS, poi , è stato il Persona_2 P_ riferimento per la risoluzione delle problematiche tecniche insorte nel corso del distacco a proposito dell'utilizzo degli applicativi informatici?”; NO: non controverso, v. cap. 29 . P_
Conferma il testimone che il contatto, il portavoce? Segnalavano la difficoltà incontrata e il testimone girava queste richieste di natura tecnica (pw bloccata, utenza non abilitata, etc.) ai responsabili, i coordinatori predetti oltre al loro Capo Area Fruendo al tempo . Controparte_27 Contr tutti ex dipendenti PS;
6. “Vero che in due occasioni è anche venuto a per Persona_2 CP_1 proseguire il processo formativo d ella collega per Pt_1 seguirne il lavoro quotidiano?”; ricordo di essere venuto a anche per una sessione formativa su CP_1
e R_ Pt_1 adr presso la sede di in Piazza Amendola, nell'Ufficio HDI del Polo P_ di IE;
adr quanto a “per seguirne il lavoro quotidiano” credo si faccia riferimento all'affiancamento nelle lavorazioni delle richieste di assistenza che segue alla prima parte formativa, affiancamento che ho effettuato;
7. “Vero che l'organizzazione, le direttive e l'assegnazione del lavoro da svolgere faceva capo a che quotidianamente passava il Parte_3 lavoro sotto forma di ticket, richiesta di assistenza/aiuto proveniente dalle Filiali della PS, e il ricorrente lavora tale richiesta, come da allegato 5 che vi CP_1 si mostra?”; NO: non controverso, v. cap. 29 . P_
Il testimone, in ogni caso, ne dà conferma.
29 8. “Vero che il ricorrente, e la collega venivano Parte_1 quotidianamente supportati, a mezzo e-mail e telefono, dall'ufficio di Lecce, composto da circa 25 unità, quasi tutti dipendenti PS (in precedenza ceduti a e poi reintegrati in Banca PS a seguito di sentenza dal 01 luglio 2020), P_ nell'espletamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati?”; la comunicazione avveniva anche con me personalmente via e-mail o per telefono, questo nel periodo di formazione, successivamente anche quando fecero formazione anche su altri ambiti, ma non so con chi si interfacciavano;
adr la quotidianità c'era, il contatto era diretto e frequente in caso di particolarità da interpretare, per un consiglio, una istruzione operativa, una disposizione ricevuta dai coordinatori, una prassi da seguire, insomma un modus operandi abbastanza frequente;
adr a memoria, non vorrei sbagliarmi, mi pare che in un secondo momento il contatto diretto, in casi eccezionali, quando si dava qualche istruzione operativa, la inviavo direttamente a anche se ho un ricordo Parte_1 non troppo preciso per il tempo trascorso;
9. “Vero che gli ambiti operativi su cui il ricorrente e la collega Pt_1 sono stati formati, e su cui operavano e tuttora operano sono: revoca mandati carte di credito, digital e remote banking, carte prepagate, corrispondenza con la clientela?”; NO: non controverso, v. cap. 27 P_
Il testimone, in ogni caso, ne dà conferma, trattandosi anche degli ambiti oggetto della sua attività formativa.
11. “Vero che le mansioni del ricorrente e della collega previa Pt_1 abilitazione sul sistema informativo del Gruppo PS, consisteva stione delle richieste di assistenza relative ai temi indicati al capo 10 (*) provenienti dalle filiali PS”; (*) ndgr: ?, 9? NO: non controversa la generica cornice fattuale descritta;
Il testimone, in ogni caso, ne dà conferma.
12. “Vero che le richieste di assistenza giungevano sul tavolo HDI (Help Desk Interno) tramite telefono o ticket web, gestito dall'applicativo Remedy di proprietà della Banca PS?”; NO: non controverso (cfr. cap. 44 )(e TE cfr. capp. 25, 29 e 30 ). P_
Il testimone, in ogni caso, dà conferma della modalità operativa e dello strumento di lavoro, ignorando peraltro la titolarità dell'applicativo.
30 15. “Vero che la risoluzione delle problematiche avveniva attraverso la consultazione di applicativi e transazioni bancarie, ricorrendo, ove necessario, anche ai consigli dei colleghi bancari con maggiore esperienza?”; NO: conseguenza logica la prima parte (in ogni caso genericità della formulazione), quindi valutativa, infine generica (non consente prova contraria) la restante;
Conferma in ogni caso il testimone trattarsi di consultazioni non dispositive e a mezzo applicativi bancari. L'attività di HDI consiste in una raccolta delle richieste di assistenza provenienti dalla rete, con un primo livello di analisi informativa per la individuazione del problema, i ricorrenti si fermavano a questo livello. Trasferivano il ticket al supervisore, un dipendente all'interno P_ dell'HDI, incaricato di inoltrare al livello superiore, secondo le specifiche competenze, l'anomalia rilevata dagli operatori. Adr la chiusura del ticket veniva data dallo stesso primo livello se non riscontrava ulteriori problemi, con comunicazione diretta alla rete, oppure se la richiesta non poteva essere ammessa per difetto di contenuto minimo per l'analisi; Adr il supervisore all'epoca veniva nominato settimanalmente, P_ una funzione assegnata a rotazione tra i vari supervisori; adr si tratta di ex dipendenti PS passati a;
P_
16. “Vero che il ricorrente era abilitato alle seguenti transazioni: NAV: per l'apertura operativa in ogni filiale;
: per vedere saldo cc;
IMOV: per vedere P_9 saldo e movimenti cc;
GSIA: ar specializzato codici aziendali;
IRPK : controllo stato pacchetto e rapporti collegati;
INPF: verifica poteri di firma;
A000: area finanza;
RSTE: verifica errori su pratiche in corso, IM : per vedere produzione documenti inviati alla clientela da sisco;
MKGE: interrogazioni genere di servizio;
IG : per controllare preautorizzazioni sulle carte;
IRAI: interrogazione rate mutuo;
RD : dettaglio movimenti partitario di filiale;
NG : estinzione rapporti NG;
EFCC: inserimento anagrafiche debitore distinte avvisi?”; si tratta di transazioni ordinarie effettuate dal Servizio HD, come la sigla suggerisce si tratta in molti casi di I, Interrogazioni”. lcs
Si dà concordemente atto che il testimone è stato ascoltato nella Per_2 forma predetta sui capitoli di parte ricorrente ( ersa numerazione dei capitoli derivanti dalla causa parallela n. 679/2020) e viene adesso ascoltato su due capitoli ulteriori non assorbiti dalla modalità predetta:
29. A tale riguardo la ricorrente veniva nominata referente del team di lavoro , composto dalla stessa ricorrente e da con il compito P_ R_ di fare er ogni comunicazione riguardante il lo o con . P_
NO: non controverso, cfr. cap. 37 P_
31 Il testimone si richiama al cenno compiuto in precedenza sul punto.
30. In realtà, dopo pochi giorni le modalità di svolgimento del lavoro ritornarono quelle solite, e cioè al contatto diretto tra la ricorrente, o il R_
e i referenti di Lecce.
Sicuramente qualcosa c'è stato, una indicazione nella individuazione dell'interlocutrice, ma che poi si sia ritornati come prima, non le saprei specificare meglio le modalità, posso solo dire della quotidianità di cui ho parlato, ma onestamente a distanza di tempo ne ho un vago ricordo. Consideri che fecero formazione anche su altri ambiti e non ero poi più io l'interlocutore esclusivo per questi nuovi ambiti;
32. Nulla, tuttavia, è cambiato rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in particolare a proposito delle direttive sul lavoro da svolgere, che hanno continuato ad essere quelle del periodo del distacco. Quanto ho descritto finora riguarda una prima fase di formazione, affiancamento, quindi una successiva operatività ordinaria, e nel tempo loro si sono anche allontanati da me, per la formazione ricevuta in altre competenze. Diciamo poi che il contatto dapprima quotidiano nel tempo, acquisita esperienza e professionalità, è diventato meno frequente, se non eccezionale, in occasione di problematiche particolari. lcs
Il giudice, preso atto della provenienza del testimone (Lecce), degli scontrini esibiti per viaggio, pernotto e pasti, liquida in via provvisoria a carico della parte ricorrente l'ammontare di € 180,00.
Contr L'avv. LL per in relazione all'ordinanza istruttoria del 30/12/2024 precisa che sono già in atti i documenti che provano le circostanze oggetto dei capitoli dichiarati inammissibili per la natura documentale del fatto. Insiste in ogni caso per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli predetti in quanto l'inammissibilità non è stata eccepita espressamente dai ricorrenti e pertanto il giudice non può rilevarla d'ufficio non essendo le limitazioni poste dall'art. 2721 cc. a tutela dell'ordine pubblico ma di interesse privatistici, a ciò si aggiunga che le limitazioni testimoniali riguardano i contratti nella accezione tecnica dell'art. 1321 c.c., pertanto ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge non sono estensibili alle circostanze che i predetti capitoli sono diretti a provare.
Il giudice conferma allo stato l'ordinanza istruttoria.
Per l'audizione dei due testimoni non comparsi e dei testimoni PS (e di altre parti se coincidenti) viene fissata/confermata l'udienza del 3/2/2025, ore 10:15.
32 La causa è intanto aggiornata al 27/1/2025, ore 10:15 per l'audizione dei testimoni indicati da (e di altre parti se coincidenti). P_
All'udienza 27/1/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1 per la , l'avv. Luca Montesarchio in TE sostituzione per l'avv. RE RE, in sostituzione dei procuratori in P_ mandato;
per l'avv. TT LL in sostituzione dei procuratori in _4 mandato.
Preliminarmente si dà atto che il cap. 43 formulato da – “43) Gli P_ scambi intercorsi durante il contratto di sub-appalto tra alcuni lavoratori di
e parte RR altro non sono che meri scambi di carattere tecnico P_
e sono funzionali all'erogazione del servizio stesso” – deve ritenersi inammissibile in quanto generico e se documentale oggetto di interpretazione valutativa.
Introdotto il secondo testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato da : Testimone_11 P_
“Delivery responsabile e e del servizio, P_ dipendente Afast srl del Gruppo Accenture, distaccato in . P_
Fino al 2/2020 ero in occupandomi di alt , da allora ho P_ seguito direttamente anche l'Help Dsek.
33) Il referente per BPS per le attività oggetto di appalto sono P_ sempre stati, a seco attività da svolgere/problematiche da gestire,
il capodipartimento ( ) e il signor Persona_5 Parte_5 Per_3 ro e non il ricorrente on i refere
[...] viceversa. Confermo tale organizzazione del servizio, al tempo come oggi, sono cambiate nel tempo le persone ma non i ruoli. Figure di riferimento sia verso l'interno, che verso il cliente PS. Dal 2020, da quando come detto me ne occupo direttamente, il rapporto con era un rapporto di subappalto e il referente principale lato CP_18
Frue Persona_5
Adr lato la signora CP_18 Pt_1 adr la v rganizzati aggio al subappalto, è derivata dal cambio di composizione azionaria di;
P_ adr (difesa ricorrente) non ho conosciuto personalmente la parte ricorrente, ma ho contribuito alla modifica del tipo di servizio, alla creazione dei contratti di subappalto, alla identificazione dei referenti per il nostro fornitore e alle modalità di controllo del servizio erogato;
adr nella quotidianità operativa non ero presente dato il mio ruolo;
33 39) Rispetto al periodo di distacco durante il quale parte ricorrente si interfacciava prevalentemente con , e , Persona_3 Per_2 Parte_3 durante il periodo di sub-appalto, il ricorrente, invece, per quanto consta alla società, si interfacciava con la collega Pt_1 confermo quanto accennato, il c n prevedeva la figura CP_18 di un referente, Parte_1 adr l'accor e prevedeva questa figura P_ CP_18 CP_3 di referente. i rapporti con la referente predetta erano P_ prevalentemen n Capo Area;
Persona_5
40) Il ricorrente organizzava in autonomia l'esecuzione del lavoro, e quindi la lavorazione dei ticket, e le relative priorità e/o ordine di esecuzione senza alcuna ingerenza da parte di . P_ risponderei per il periodo del subappalto, l'organizzazione del Team di Lavoro era demandata alla signora per la natura del servizio CP_18 Pt_1
l'esecuzione era autonoma;
adr a memoria questo Team era composto da queste due persone,
Pt_1 R_ adr non ho idea se tra loro vi fosse diversità di inquadramento, domanda da rivolgere al loro datore;
adr il servizio subappaltato copriva una parte delle lavorazioni dell'HDI, la restante da operatori;
P_ adr non saprei dirle la proporzione;
41) Infatti, una volta presi in carico i ticket, gli addetti al P_ servizio HDI – e quindi anche parte ricorrente RR – ave ito di analizzare la richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy. è questo il contenuto del servizio;
Cont Remedy è una piattaforma che il cliente PS mette a disposizione per l'erog ne del servizio;
42) Il controllo dell'attività svolta da parte ricorrente veniva effettuato dai dipendenti ed era che gestiva le pratiche di propria P_ P_ competenza in autonomia, cosi come la gestione delle ferie, permessi, orari di lavoro senza che nulla sapesse al riguardo. P_
Sì, su questi aspetti non interveniva. P_
Ascoltato il testimone a controprova: (causa Boccini n. 679) 13. “Vero che i responsabili dell'ufficio, e Parte_3 Per_3
provvedevano allo smistame eg
[...] personalmente e abilitando il ricorrente, e gli altri operatori, anche alla barra telefonica, con apertura utenza su determinate linee telefoniche sempre per la stessa assistenza?
34 dal 2/2020, come già ho accennato, l'assegnazione dei volumi da lavorare in capo al fornitore veniva fatta veniva fatta nei confronti della referente del servizio, la signora Pt_1 adr nella seconda parte del rapporto non esiste un tavolo operativo, ma una società che eroga il servizio;
adr per il periodo precedente non ho conoscenza diretta;
(causa Vannoni, n. 681) 13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020 e , da luglio 2020 Parte_3 Persona_3
e , sporadicamente quest'ultima Per_3 Persona_2 Controparte_9 di a, che si occupa roblematiche inerenti i corsi di Formazione PS. Ripeto, che dal 2/2020, come già ho accennato, l'assegnazione dei volumi da lavorare in capo al fornitore veniva fatta veniva fatta nei confronti della referente del servizio, la signora Pt_1 adr nella seconda parte del rapporto non esiste un tavolo operativo, ma una società che eroga il servizio;
adr per il periodo precedente non ho conoscenza diretta.
Il giudice ritiene che le risposte offerte dal testimone a prova diretta coprano sostanzialmente la controprova sui restanti capitoli.
Introdotta la terza testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in ) indicata da : Persona_5 P_ sono a casa dal 1/1/2024, dal 1/4/2018, se mal non ricordo, dipendente
(cfr. anche cap. 45 ) in precedenza dipendente Bassilichi. P_ P_
9) L'Area Assistenza di Filiale era strutturata in due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico. sì, il cliente è PS, l'assistenza è resa direttamemte ai dipendenti del cliente;
10) L'Area era presieduta dal Capo Area mentre i due Persona_5 dipartimenti erano diretti, rispettivamente, dalla IG.ra (dal Parte_5 febbraio 2021 il capodipartimento è diventata la signora erim Per_5 fino a febbraio 2022, e dal febbraio 2022 la signora e dal IG. CP_9 Pt_6
[...]
Sì, si tratta dei due dipartimenti, con i rispettivi responsabili;
24) Il personale addetto all'Ufficio Help Desk Interno, in relazione all'appalto BPS, si occupava, sulla base delle indicazioni operative e delle procedure definite da , di gestire e risolvere direttamente problematiche P_ inerenti ad anomalie ali o applicative. Confermo la descrizione;
35 adr come era organizzato il lavoro dipendeva da , noi avevamo P_ dal cliente dei tempi di lavorazione, SLA, Service greement, ed organizzavamo il lavoro in un certo modo per rispettarli, secondo determinate procedure individuate da , alla Banca dovevamo solo risolvere il P_ problema;
adr nel tempo abbiamo elaborato internamente anche dei manuali operativi, non ufficializzati ad uso interno e da noi elaborati, sul come gestire le varie casistiche;
adr inoltre c'erano anche dei manuali di operatività condivisi con la Banca che descrivevano il processo di come erogare il servizio, tramite telefono e ticket, i due canali come richiesto dalla Banca, il manuale era proposto da
e condiviso, approvato dalla Banca;
P_
r il servizio di HDI era disimpegnato esclusivamente da e non P_ da dipendenti PS;
adr l'HDI si suddivideva tra Mantova, Lecce e , Mantova seguiva la CP_1
Contabilità, Lecce Prodotti e Servizi, IE Credito;
adr in tutto circa 70-80 dipendenti;
P_ adr su direi una 15na; CP_1 adr e seguivano il settore Prodotti e Servizi Persona_1 Parte_1
e non Cre t l settore erano a Lecce;
adr nella nostra organizzazione cercavamo inoltre di ampliare le rispettive competenze professionali e quindi persone sono state inviate da un Polo all'altro per apprendere diverse competenze, e poi rientrare nella sede di provenienza;
adr e mi risulta siano stati solo a Lecce per formazione;
R_ Pt_1
adr prima del 2020, della pandemia, lavoravano a , in Piazza d'Armi, CP_1 in seguito da casa;
adr in Piazza d'Armi prima c'era il PS, in seguito solo;
P_
26) Nello specifico, parte ricorrente ha svolto durante il periodo di distacco attività nell'ambito del Servizio di Assistenza alla Rete - Ticket Web (HDI) e il Servizio di assistenza alla Rete - telefonate (HDI), coordinandosi per i profili organizzativi e produttivi con l'ufficio di Lecce, affidato alla P_ responsabilità del Capo Ufficio . Persona_3
Confermo;
31) Le ferie di parte RR venivano gestite dalla datrice di lavoro e che si coordinava con la in Parte_11 Controparte_22 funzione delle esigenze di produzione connesse al servizio svolto. È così come in tutti i posti;
32) In particolare, parte RR, in caso di assenze temporanee o di permessi, comunicava le proprie esigenze al Capo Ufficio signor Per_3
e poi, ricevuta la relativa autorizzazione, le comunicavano alla
[...] lavoro . P_
36 33) Il referente per BPS per le attività oggetto di appalto sono P_ sempre stati, a seco attività da svolgere/problematiche da gestire,
il capodipartimento ( ) e il signor Persona_5 Parte_5 Per_3
ed erano loro e non il ricorrente ad interfacciarsi con i referenti BPS e
[...] sa. Tutti gli operatori non avevano rapporti diretti con la e i suoi CP_1 referenti, ma con i propri referenti;
P_ adr a fronte della richiesta di assistenza che avevano in carico si interfacciavano direttamente con l'utenza, con la rete bancaria, con l'operatore di filiale, questo anche nel successivo periodo in regime di subappalto;
39) Rispetto al periodo di distacco durante il quale parte ricorrente si interfacciava prevalentemente con , e , Persona_3 Per_2 Parte_3 durante il periodo di sub-appalto, il ricorrente, invece, per quanto consta alla società, si interfacciava con la collega Pt_1
Sì, ricordo questo cambiamento, dovuto a vicende societarie, da allora vi fu un referente lato loro, e un referente nostro, ; CP_18 P_
40) Il ricorrente organizzava in autonomia l'esecuzione del lavoro, e quindi la lavorazione dei ticket, e le relative priorità e/o ordine di esecuzione senza alcuna ingerenza da parte di . P_ veniva assegnata alla una determinata quantità di ticket da Pt_1 gestire, da evadere da lei e da , che lei dava a , in caso di dubbio sulla R_ R_ lavorazione la i appo a al suo refere;
Pt_1 P_ adr referente su Lecce, fino a quando hanno fatto Prodotti e Servizi;
adr doveva essere la a interfacciarsi con il referente, poi se Pt_1 si rivolgesse direttamente al referente non so, il disegno era tuttavia R_
41) Infatti, una volta presi in carico i ticket, gli addetti al P_ servizio HDI – e quindi anche parte ricorrente RR – avevano il compito di analizzare la richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy. certo, è così;
42) Il controllo dell'attività svolta da parte ricorrente veniva effettuato dai dipendenti ed era che gestiva le pratiche di propria P_ P_ competenz ia, cosi tione delle ferie, permessi, orari di lavoro senza che nulla sapesse al riguardo. P_ nel primo periodo e icevevano da un referente Fruendo i R_ Pt_1 ticket, ma non rendicontavano, come nel secondo periodo quando la Pt_1 rendicontava a me;
Ascoltata la testimone a controprova:
37 6. “Vero che in due occasioni è anche venuto a per Persona_2 CP_1 proseguire il processo formativo d ella collega per Pt_1 seguirne il lavoro quotidiano?”
lavorava a Lecce, sì, è venuto a , io ricordo una volta, loro Per_2 CP_1 avev atto formazione a Lecce, e penso nuto per una rinfrescatina, per una verifica di quanto appreso, io ricordo che è venuto per loro poi a fare icchè non ricordo di preciso;
8. “Vero che il ricorrente, e la collega venivano Parte_1 quotidianamente supportati, a mezzo e-mail e telefono, dall'ufficio di Lecce, composto da circa 25 unità, quasi tutti dipendenti PS (in precedenza ceduti a e poi reintegrati in Banca PS a seguito di sentenza dal 01 luglio 2020), P_ tamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati?”; sì, specialmente all'inizio, fino a quando non furono skillati skillati si trattava di dipendenti al tempo , già PS, in seguito rientrati in PS;
P_
13. “Vero che i responsabili dell'ufficio, e Parte_3 Per_3
provvedevano allo smistamento dei ticket, assegnandoli
[...] ente e abilitando il ricorrente, e gli altri operatori, anche alla barra telefonica, con apertura utenza su determinate linee telefoniche sempre per la stessa assistenza? Il responsabile era per il resto descrizione corretta”. Per_3
Lcs
Introdotto il quarto testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato da : Testimone_8 P_
“attualme lazioni Sindaca enture, al tempo Responsabile Risorse Umane . P_
23) Nessun compenso veniva corrisposto dalla Distaccataria alla quale corrispettivo per le attività svolte dai lavoratori distaccati;
la Parte_7
Distaccataria si limitava a rimborsare alla il solo costo del payroll Parte_7 senza alcuna ulteriore maggiorazione. Confermo. Rimborsavamo alla Distaccante il solo costo del personale senza alcuna differenza.
31) Le ferie di parte RR venivano gestite dalla datrice di lavoro e che si coordinava con la in Parte_11 Controparte_22 funzione delle esigenze di produzione connesse al servizio svolto. Confermo, tra altro aveva un Ufficio per il Personale, una P_ propria struttura amministrativa per la gestione del personale, con una Responsabile del Personale, e altro referente, Persona_7 R_1
.
[...]
32) In particolare, parte RR, in caso di assenze temporanee o di permessi, comunicava le proprie esigenze al Capo Ufficio signor Per_3
38 e poi, ricevuta la relativa autorizzazione, le comunicavano alla datrice di Per_3
. P_
Confermo anche in base a quanto detto al punto precedente, avevano un proprio Ufficio per il Personale che provvedeva a questa gestione.
Ascoltato a controprova: 17. “Vero che la gestione delle presenze e delle assenze (richiesta di ferie e permessi, comunicazione di assenze per malattia, pianificazione delle ferie estive e natalizie), venivano fatte con i responsabili di Lecce, soprattutto
?”; Parte_3 istacco è chiaro che le persone comunicavano a P_ le loro assenze, poi gestite per l'iter approvativo anche per la elaborazione dei cedolini paga da . P_
Trattandosi di un regime di distacco la pianificazione operativa delle assenze per mandare avanti il servizio era valutata in confronto con , P_
Distaccataria. Lcs
Si dà concordemente atto che i testimoni assunti sono stati ascoltati sui capitoli di parte ricorrente (salva diversa numerazione dei capitoli derivante dalla causa parallela n. 679/2020)
L'avv. Montesarchio per rinuncia all'audizione della parte CP_31 ricorrente in sede di interrogator .
La causa è aggiornata come da programmazione al 3/2/2025, ore 10:15: testimoni PS (e di altre parti se coincidenti) e residui ricorrente.
All'udienza 3/2/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difeso dall' Pietro Dinoi;
Parte_1 per la , l'avv. Luca Montesarchio in TE sostituzione per l'avv. Alessandro Cottini, anche in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
per l'avv. TT LL in sostituzione dei procuratori in _4 mandato.
Introdotto alle ore 11:00 il quinto testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato dalla Banca PS Testimone_12
Fruendo:
“dipendente PS Responsabile Funzione Documentale in passato Responsabile Funzione Outosourcing dal 1/2020 fino al 11/2022.
43) Il personale adibito ad attività di Help Desk, sulla base delle P_ suddette indicazioni o e delle procedure definite da , si occupa P_ essenzialmente di gestire e risolvere direttamente problematiche inerenti ad anomalie procedurali o applicative.
39 . Tes_13 esk Interno era affidato che io sappia a quanto al I livello, P_ mentre scalando al II livello intervenivano tendenzialmente funzioni della Banca.
Adr la richiesta di intervento proveniva statisticamente, numericamente, principalmente dalle Filiali, in minor misura anche dalla Direzione Generale;
adr vi sono manuali di servizio, istruzioni operative suddivise tra i vari servizi svolti da , sono redatti da e rispondono ad esigenze P_ P_ operative, richie igenze segnalate CP_1 adr in Banca c'è il Demand Manager che presiede alla richiesta di servizio, responsabile della funzione esternalizzata, che formalizza le necessità e le esigenze della Banca, una richiesta più o meno ampia, talora più generica talora più specifica. Fruendo elabora il manuale, lo sottopone alla Banca per correzioni e integrazioni, fino ad arrivare ad un manuale condiviso, validato dalla Banca, che verrà poi utilizzato, contenendo la definizione delle regole operative del servizio;
Introdotto alle ore 11:45 il sesto testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in Francesco HI (…) indicato dalla ricorrente:
“dipendente Accenture, al tempo dei fatti mi pare , proveniente P_ dalla Banca per trasferimento del ramo di azienda, con funzione di Assistenza al Credito nell'ambito dell'HDI. 27. I contatti con personale sono stati del tutto assenti, fatta P_ eccezione per le comunicazioni il distacco, e non hanno mai riguardato lo svolgimento delle mansioni lavorative. Lavoravamo nella stessa stanza a distanza di due o tre computer l'uno dall'altra, la mia funzione era di Assistenza sul Credito e lei assistenza se non ricordo male sulle Carte, gestita principalmente dai colleghi di Lecce, se non ricordo male, vi erano dell'HDI più poli. Adr alcune cose erano in comune e ci si interfacciava spesso tra di noi, non spesso, direi che ogni tanto capitava che ci confrontassimo;
non aveva con me alcun rapporto;
CP_32 adr che io sappia, operativamente, neppure lei, faceva riferimento al comparto HDI di Lecce;
adr nel mio ufficio non ricordo dipendenti PS addetti al servizio HDI, mentre vi erano più dipendenti ex PS transitati come me a , e anche P_
l'ufficio è rimasto come nel mio caso nello stesso identico pos adr degli ex dipendenti PS alcuni, come me, hanno intrapreso azione giudiziale per conseguire il rientro in PS, alcuni già hanno ottenuto sentenza favorevole e rientrati in PS sono stato distaccati a ”. P_ lcs
Introdotta alle ore 12:07 la settima testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicata dalla ricorrente: Testimone_1
“in pensione, già di transitata in , ho fatto causa, P_ sono rientrata in PS, ad 4/2020, quindi distaccata nuovamente a , P_
40 sempre svolgendo lo stesso lavoro, lavorazioni di retrosportello in funzioni molteplici.
9. In due occasioni è anche venuto a per proseguire Persona_2 CP_1 il processo formativo dell l collega guirne il lavoro R_ quotidiano. Ho conosciuto nelle occasioni in cui è venuta a prestare Parte_1 servizio da noi, in Banca. Contr lavorava per la Basislichi venne da noi nella stessa stanza, in Piazza Amendola, mi sembra 10-11/2018, non svolgeva il mio stesso lavoro, io facevo Assistenza al Credito, presso l'HDI a partire da ticket o barra telefonica;
adr lei faceva un lavoro diverso, sempre presso l'HDI seguiva invece l'Assistenza alle Carte, Mandati collegati alle carte, etc. adr dell'HDI facevano parte dipendenti , dipendenti ex PS P_ passati a , dipendenti rientrati in PS e distaccati a e P_ P_ dipendenti come distaccati in da altri;
Parte_1 P_ adr ipendente nterveniva per attribuire Persona_12
a tutti e anche a e necessarie abilitazioni per accedere al portale Pt_1 CP_1 alle procedure per entrare nel mondo per l'accesso ai programmi, CP_1 CP_1 alle circolari e adr è stata più volte a Lecce per formazione;
Parte_1
27. I contatti con personale sono stati del tutto assenti, fatta P_ eccezione per le comunicazioni il distacco, e non hanno mai riguardato lo svolgimento delle mansioni lavorative. da Lecce le venivano assegnati i ticket prima di aprire la barra telefonica, assegnazione proveniente dalle figure di , e forse , Per_3 Parte_3 Per_2 le richieste per il cliente finale proveniv adr si trattava di un HD di primo livello, il passaggio al II livello avveniva attraverso il Supervisore, dipendente , nel passaggio al livello superiore P_ era necessario da parte dell'HDI di I livello un corredo da allegare di più materiale possibile per agevolare il livello superiore nella soluzione del problema;
adr noi ci fermavamo al passaggio al Supervisore, poi non sappiamo a chi eventualmente si rivolgessero, il più delle volte erano problematiche procedurali che richiedevano l'intervento di una funzione PS, certo;
adr nella mia stanza non ho presente personale vi erano P_ soltanto . Pt_1 R_
Lc
Introdotto alle ore 13:40, dopo pausa, l'ottavo testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in IR ER (…) indicato dalla ricorrente:
“in pensione, già Responsabile dell'Assistenza Applicativa a Polo di Lecce in , proveniente da 1/2014 da PS. P_
41 Adr al momento del passaggio in già lavoravo nell'Ufficio di P_
Assistenza Applicativa di PS, come add o diventato Responsabile in;
P_ adr non ho impugnato il trasferimento di ramo di azienda.
10. Le direttive sul lavoro da svolgere sono sempre state quotidiane. Era il Capo Dipartimento, , che dirigeva oltre a Lecce, Parte_5 anche e Mantova, che dirigeva le attività. CP_1 pendente anch'essa già PS, aveva una propria stanza P_ vicino all'open space dove lavoravo anche io con i colleghi, ultimamente circa 34; adr tutti dipendenti provenienti da PS;
P_ adr era la mia dire riore, io organizzavo il lavoro dell'ufficio, le attività da fare, passavo i ticket, assenze, permessi, ferie, il piano ferie lo facevo io, etc. distribuivo il lavoro avvalendomi di una vice, , mi Parte_3 aiutava molto, brava su excel;
adr loro, e sono arrivati verso la fine del 2018 e sono R_ Pt_1 stati più volte a Lecce, quante non ricordo, per più giorni, almeno una settimana intera, e li ho seguiti nel loro lavoro, i primi giorni sono stati affiancati dagli specialisti della formazione, hanno cominciato con le Carte di Debito e di Credito, poi sono passati ad altri argomenti quali Internet Banking, sempre di grande richiesta, e rapidamente si sono resi autonomi, sulle Carte dopo una settimana erano già autonomamente operativi negli argomenti per i quali vi erano più richieste di assistenza, avevano una mole di lavoro notevole in materia di Carte e vi era molto arretrato da smaltire, avevamo alloro arrivo mesi di arretrato;
adr avevano i loro tutor cui rivolgersi, credo abbia fatto Persona_2 loro formazione sulle Carte, e anche sul Digital, li ha seguiti molto;
Per_2
13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020
e , da luglio 2020 e Parte_3 Persona_3 Per_3 Per_2
, sporadicamente quest'ultima con sede di lavoro a
[...] Controparte_9
Mantova, che si occupa solamente delle problematiche inerenti i corsi di Formazione PS. attraverso il programma Remedy già esistente in PS e mantenuto in
ssegnavamo loro in seguito operanti a il lavoro, P_ CP_1 quotidianamente, talora arrivavano a ondate e gli incidenti segnalati potevano avere una portata generale;
adr all'inizio l'assegnazione era soltanto a mezzo ticket, la barra telefonica è stata introdotta in un secondo momento, e anche loro potevano essere addetti a rispondere al telefono direttamente alla Filiale, a mezzo di un numero verde, e l'operatore libero ed abilitato rispondeva;
adr il programma Remedy smistava tra gli operatori disponibili e secondo i rispettivi argomenti e abilitazioni;
adr in base agli argomenti, ad es. Carte, veniva individuato l'operatore di competenza disponibile al momento,
42 adr dipendente PS, era la nostra interfaccia a cui Persona_12 CP_1 chiedeva onamento anche della barra telefonica, si tr ella persona giusta per comprendere il funzionamento dei programmi e di Remedy, il deus ex machina;
adr era lui che da ci chiamava quando eravamo indietro per CP_1 bacchettarci a mezzo della nostra referente e siccome ci conosceva tutti Pt_5 anche personalmente;
adr ogni settimana c'erano delle call della cui partecipavano i Pt_5 responsabili di Lecce che ero io, p , non ricordo se già Testimone_14 CP_1 presente al loro tempo, e tale , da Mantova, insomma i R_3 R_4 responsabili degli Uffici di Assis p dei tre , già CP_33 esistenti in PS, e quasi sempre vi partecipava anche erano delle call R_2 per fare il punto della situazione di tutti gli uffici e per l ni da prendere;
adr le abilitazioni agli operatori su richiesta credo della erano Pt_5 rilasciate credo da o attraverso di lui;
R_2
Quanto alle transazioni
“Vero che il ricorrente era abilitato alle seguenti transazioni: NAV: per l'apertura operativa in ogni filiale;
: per vedere saldo cc;
IMOV: per vedere P_9 saldo e movimenti cc;
GSIA: archivio specializzato codici aziendali;
IRPK : controllo stato pacchetto e rapporti collegati;
INPF: verifica poteri di firma;
A000: area finanza;
RSTE: verifica errori su pratiche in corso, IM : per vedere produzione documenti inviati alla clientela da sisco;
MKGE: interrogazioni genere di servizio;
IG : per controllare preautorizzazioni sulle carte;
IRAI: interrogazione rate mutuo;
RD : dettaglio movimenti partitario di filiale;
NG : estinzione rapporti NG;
EFCC: inserimento anagrafiche debitore distinte avvisi?” Sì si tratta delle transazioni necessarie per lavorare in ambito PS, loro avevano a disposizione sia il portale che il portale PS, dove P_ comparivano anche in anteprima in una bachehca messaggi gli aggiornamenti vari, e loro avevano anche l'abilitazione ad accedere a questo portale, si tratta di una portale non operativo ma informativo;
e altri dipendenti PS sono venuti a Lecce insieme ai ricorrenti CP_34 per la formazione, veniva a Lecce anche per illustrarci nuovi argomenti e nuove attività, o veniva o partecipava in conferenza;
fu trasferita da Lecce a Mantova, sempre nel settore della CP_35
Assistenza Applicativa, e non mi pare avesse allora un ruolo più elevato, come ha avuto in seguito;
14. , , e Parte_3 Persona_3 Persona_2 CP_9 sono tutti ex dipendenti PS. è stata
[...] Parte_3 reintegrata alle dipendenze della dall'1.7.2020, a seguito dell'esito CP_1 giudiziario positivo dell'azione di impugnazione della cessione del ramo d'azienda (all. 9). Confermo, tutti già dipendenti PS;
adr io sono stato l'unico a firmare il passaggio a senza riserva, P_
ha fatto riserva ma non ha impugnato, credo analogamente, Per_2 CP_9 per sentito dire, me l'hanno detto loro, ha fatto causa;
Parte_3
43 15. La ricorrente, e il collega vengono quotidianamente R_ supportati, a mezzo email e telefono, dai colleghi di Lecce nell'espletamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati (revoca mandati carte di credito, assistenza alle filiali per problematiche su digital e remote banking, carte prepagate, corrispondenza con la clientela). già risposto, le attività cambiavano, i programmi erano aggiornati, e vi era quindi bisogno di questo tipo di contatto e di relazione;
17. La ricorrente e il collega hanno svolto, insieme ai dipendenti R_
, anche formazione sull'assistenza da fornire TE0 ai dipendenti durante i corsi di formazione interna, quando TE insorgono pro ento del software con il quale viene tenuto il corso. Fra i nostri applicativi ce n'era anche uno dedicato alla Formazione, dei corsi online per i quali siamo stati formati, come su una quindicina di applicativi;
i dipendenti del PS che a loro volta dovevano fare formazione su questo applicativo, se avevano problemi di assistenza sull'applicativo si rivolgevano a noi, ma non è che noi facessimo loro formazione, si trattava di un'assistenza sull'applicativo;
21. In base alla mole di lavoro, i responsabili dell'ufficio, Parte_3
e , provvedono allo smistamento dei ticket,
[...] Persona_3 li p litando la ricorrente, e gli altri operatori, alla barra telefonica
22. La richiesta arriva a un centralino telefonico, che smista le chiamate su linee diverse a seconda delle problematiche segnalate.
23. Non tutti gli operatori sono abilitati su tutte le linee, i gestori dell'ufficio possono, alla bisogna, abilitare o disabilitare gli operatori a dette linee. Mi pare di aver già risposto;
24. Il lavoro della ricorrente si svolge principalmente tramite gestione dei ticket sull'applicativo Remedy, anche se in determinati casi è stata abilitata anche alla gestione delle chiamate in entrata. Lo confermo;
26. Durante l'intero periodo del distacco l'organizzazione del lavoro e la gestione delle presenze e delle assenze (richiesta di ferie e permessi, comunicazione di assenze per malattia, pianificazione delle ferie estive e natalizie), venivano fatte con i responsabili di Lecce, soprattutto Parte_3
e .
[...] Persona_3
Ho già risposto;
32. Nulla, tuttavia, è cambiato rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in particolare a proposito delle direttive sul lavoro da svolgere, che hanno continuato ad essere quelle del periodo del distacco.
44 a un certo punto quando sono rientrato a fine 6/2020 dopo un periodo aspettativa, ho cercato di fare il punto dell'organizzazione, ma di preciso non so, non ricordo se ho continuato a collaborare con loro, anche perché io non mi occupavo allora più dell'organizzazione del lavoro”. lcs
Il giudice, preso atto della provenienza del testimone ( ), degli Tes_15 scontrini esibiti per viaggio, pernotto e pasti, liquida in via provvisoria a carico della parte ricorrente l'ammontare di € 180,00.
L'avv. Dinoi chiede ascoltarsi il testimone sui capp. 28, 30, Persona_1
31 e 32 del ricorso. Le difese delle Società convenute si oppongono eccependone l'incapacità a testimoniare oltre al rilievo che il testimone, su accordo delle parti, ha assistito integralmente alla audizione dei precedenti testimoni di questa causa e fanno presente che i medesimi capitoli di prova sono formulati anche nella causa dallo stesso introdotta sulla propria posizione. L'avv. Dinoi ritiene trattarsi di fatti sui quali fino ad ora l'istruttoria non si è soffermata. Le difese delle Società convenute contestano l'argomento.
Il giudice ritiene insussistente situazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc, che in ogni caso non precluderebbe audizione ex art. 421 co. 4 cpc, ma ritiene non superabile la questione dell'avere assistito il Testimone_16 interessato, fino ad ora, alle deposizioni assunte nella causa in cui è infine chiamato a deporre.
La causa è aggiornata come da programmazione al 10/2/2025, ore 10:15: Contr testimoni (e di altre parti se coincidenti) e residuo ricorrente (l'avv. Dinoi esibisce iserva di produzione comunicazione giustificativa della teste
). Parte_3 ice, rilevato che la reiterata mancata comparizione della testimone comporterebbe lo svolgimento per la sua sola audizione di ulteriore udienza, la quinta, stante l'urgenza, anche al fine di mantenere la programmazione decisoria della causa (recante rgl 2020), visto l'art. 103 att. autorizza l'intimazione nel termine del 6/2.
All'udienza 10/2/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1
da remoto, per la l'avv. Luca TE
Montesarchio in sostituzione dell'avv. Guglielmo Burragato;
da remoto per l'avv. RE RE in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
in presenza non virtuale per l'avv. TT LL in _4 sostituzione dei procuratori in mandato.
45 Introdotto alle ore 11:00 il nono testimone, presta dichiarazione di Contr impegno qualificandosi in PA RL (…) indicato da : Contr
“dipendente fino al 31/12/2023, Responsabile Struttura Operativa Contr Contr
fino al 2020, poi Direttore Attualmente ho con un Parte_12 atto di collaborazione.
37. DC che durante il periodo di distacco ha mantenuto la CP_18 titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, gestendone presenze, malattie, permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. e che tali attività erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle persone di e CP_18 Persona_7 Tes_10
[...] rretto, funzionava in questo modo;
adr ero il Responsabile della struttura cui anche i due dipendenti afferivano;
38. DC che i lavoratori distaccati inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva approvata dal CP_18 relativo responsabile o direttamente dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
CP_18 esatto;
39. DC che i lavoratori distaccati giustificavano le proprie assenze alla datrice di lavoro e non alla Banca;
CP_18 esatto;
40. DC che la rilevazione ed il controllo delle presenze veniva effettuato esclusivamente da mediante un proprio applicativo;
CP_18 confermo;
41. DC che le assenze e le ferie venivano condivise con la distaccataria in un'ottica di coordinamento volta anche a garantire le esigenze di P_ copertura del servizio;
confermo;
42. DC che il RR, al pari dei suoi colleghi, rendeva la prestazione nei locali di siti in , Piazza Amendola n. 12, fisicamente distinti e P_ CP_1 separati da quelli utilizzati dai dipendenti della;
CP_1 confermo;
adr operavano all'interno della struttura e in quei locali, nell'area P_
HDI di non operava la era un'area esclusiva di;
P_ CP_1 P_
48. DC una volta ricevuti i ticket per il tramite dell'applicativo Remedy, la IG.ra rganizzava in autonomia la lavorazione dei ticket/esecuzione Pt_1 del lavor do le assegnazioni tra lei e il RR e le relative priorità e/o ordine di esecuzione;
46 nella fase successiva alla cessazione dei distacchi ho gestito da 2/2020 a 9/2020 l'avviamento del servizio in logica di appalto e a 9/2020 ho cambiato funzione non seguendo più la parte operativa, quanto alla fase iniziale la fu individuata come referente del servizio, anche se si trattava di due Pt_1 el gruppo, e in base a questo è corretto che gestisse le assegnazioni, in sua assenza l'attività era svolta in autonomia da R_
49. DC una volta presi in carico i ticket, gli addetti al servizio CP_18
HDI – e quindi anche il RR – avevano il compito di a richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy;
descrizione corretta;
50. DC che i signori e dipendenti Parte_9 Persona_4
a cui il RR riferiva gerarchicamente, avevano il compito di CP_18 supervisionare e coordinare le attività dei dipendenti di adibiti a quel CP_18 servizio, garantendo il miglior coordinamento del servi di;
P_
è vero, ribadisco che ho gestito solo la fase iniziale, mi è Persona_4 subentrata. Veniva fatto un monitoraggio delle attività per rendere il servizio più puntuale ed è stato nominato un referente del servizio che si Parte_13 occupava della gestione quotidiana del monitoraggio, al tempo, in periodo Covid, sostanzialmente da remoto;
adr il servizio era svolto a mezzo gestione ticket, bisognava monitorare e verificare il livello di servizio oggetto dell'accordo di appalto, tempi e quantità, un controllo a posteriori;
adr nella gestione operativa del servizio i due, e erano Pt_1 R_ autonomi;
51. DC che l'attività di supervisione e coordinamento, per la natura specifica del servizio, avveniva prevalentemente da remoto;
già risposto;
52. DC che il contratto di subappalto ha preso avvio poco prima dell'inizio della pandemia dovuta all'infezione cd COVID – 19, periodo durante il quale i servizi in questione sono stati resi dalla RR prevalentemente a mezzo smart working per i mesi/anni successivi;
confermo;
56. DC che il controllo delle presenze del RR, così come del rispetto dell'orario di lavoro, l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi venivano esercitati in via esclusiva da;
Controparte_26 confermo;
57. DC che gestiva presenze, malattie, Controparte_26 permessi, ferie, richie onsegna ticket cartacei ecc. dei lavoratori adibiti al contratto di appalto di cui sopra ed in particolare del RR e della collega Pt_1
47 confermo; adr i ticket sono in questo caso quelli relativi ai pasti;
58. DC che le attività di cui al capitolo 56 erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle Controparte_26 persone di e Persona_7 Testimone_10 conf
59. In particolare i lavoratori adibiti al subappalto in questione inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva CP_18 approvata dal relativo responsabile o direttamente Controparte_26 dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
Corretto;
Introdotta alle ore 11:40 la decima testimone, presta dichiarazione di Contr impegno qualificandosi in ) indicata da : Persona_7 Contr
“in Bassilichi dal 20 nsabile Risors ane di dal 2020 al 2023, a 10/2023 mi sono dimessa.
37. DC che durante il periodo di distacco ha mantenuto la CP_18 titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, gestendone presenze, malattie, permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. e che tali attività erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle persone di e CP_18 Persona_7 Tes_10
[...] nfermo tutto;
38. DC che i lavoratori distaccati inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva approvata dal CP_18 relativo responsabile rettamente dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
CP_18 operavamo un programma per la gestione di tutte queste richieste, solitamente approvava il Responsabile oppure il nostro Ufficio Risorse Umane;
adr e erano in organigramma in linea verticale sotto Pt_1 R_
e n o se altra o altre figure intermedie;
Pt_9 Per_4 adr le malattie passavano attraverso l'INPS, una gestione diversa;
39. DC che i lavoratori distaccati giustificavano le proprie assenze alla datrice di lavoro e non alla Banca;
CP_18 certo;
40. DC che la rilevazione ed il controllo delle presenze veniva effettuato esclusivamente da mediante un proprio applicativo;
CP_18 confermo;
48 41. DC che le assenze e le ferie venivano condivise con la distaccataria in un'ottica di coordinamento volta anche a garantire le esigenze di P_ copertura del servizio;
certo;
42. DC che il RR, al pari dei suoi colleghi, rendeva la prestazione nei locali di siti in , Piazza Amendola n. 12, fisicamente distinti e P_ CP_1 separati da quelli utilizzati dai dipendenti della;
CP_1 sono certa che lavorassero in Piazza A quantomeno nel periodo di distacco, poi vi è stato il Covid e l'appalto; adr ricordo uno stanzone, non erano da soli, ma chi fossero tutti non ricordo;
adr quando andavamo, ad es. per la consegna dei ticket lunch non entravamo proprio all'interno dei locali ma ci fermavamo all'ingresso, io almeno, più spesso andava altra collega, , io ero a in genere per Tes_10 CP_1 consegnare le lettere di distacco e i rinnovi, venivo da Firenze;
48. DC una volta ricevuti i ticket per il tramite dell'applicativo Remedy, la IG.ra rganizzava in autonomia la lavorazione dei ticket/esecuzione Pt_1 del lavor do le assegnazioni tra lei e il RR e le relative priorità e/o ordine di esecuzione;
sono certa che fosse estremamente competente in quello che Pt_1 faceva, ma non conosco se non a grandi linee la loro attività, non era materia mia, come si svolgesse il loro lavoro non so. Entrambi erano estremamente competenti per le attività che svolgevano, ricordo di aver scelto insieme ai responsabili, in particolare che era il deus ex machina, proprio loro due Pt_9 per il servizio in un secondo momento a noi appaltato
49. DC una volta presi in carico i ticket, gli addetti al servizio CP_18
HDI – e quindi anche il RR – avevano il compito di a richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy;
lavoravano alla risoluzione di criticità, come detto prima non posso essere più puntuale;
50. DC che i signori e dipendenti Parte_9 Persona_4
a cui il RR ica compito di CP_18 supervisionare e coordinare le attività dei dipendenti di adibiti a quel CP_18 servizio, garantendo il miglior coordinamento del servi di;
P_ erano loro, e i referenti operativi per il servizio, Pt_9 Per_4 raccoglievano sicuramente i dati, anche per la fatturazione, e controllavano i livelli di servizio, parlavano con erano gli interlocutori per;
P_ P_ adr ad un certo punto, a vviato, si è aggiunta una l point, anche per l'HDI, ma posso dirlo oggi solo a grandi linee;
Persona_8
51. DC che l'attività di supervisione e coordinamento, per la natura specifica del servizio, avveniva prevalentemente da remoto;
49 assolutamente, tutto è stato più remotizzato, si è lavorato in smart working;
52. DC che il contratto di subappalto ha preso avvio poco prima dell'inizio della pandemia dovuta all'infezione cd COVID – 19, periodo durante il quale i servizi in questione sono stati resi dalla RR prevalentemente a mezzo smart working per i mesi/anni successivi;
sì, non subito, ma ad aprile erano già in smart working, confermo;
55. DC che il servizio di HDI durante la vigenza del subappalto è stato reso in locali siti in Piazza Amendola di cui aveva la piena ed CP_1 CP_18 esclusiva disponibilità; già risposto;
56. DC che il controllo delle presenze del RR, così come del rispetto dell'orario di lavoro, l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi venivano esercitati in via esclusiva da;
Controparte_26 confermo, a mezzo del solito applicativo;
57. DC che gestiva presenze, malattie, Controparte_26 permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. dei lavoratori adibiti al contratto di appalto di cui sopra ed in particolare del RR e della collega Pt_1 confermo;
58. DC che le attività di cui al capitolo 56 erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle Controparte_26 persone di e Persona_7 Testimone_10 confermo;
59. In particolare i lavoratori adibiti al subappalto in questione inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva CP_18 approvata dal relativo responsabile o direttamente Controparte_26 dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18 confermo, mi pare di a tto;
adr soprattutto nel caso delle ferie estive veniva richiesto preventivamente al lavoratore di esprimere mediante foglio excel i propri desiderata, nel loro caso erano soltanto in due e si mettevano d'accordo tra loro e che io ricordo non siamo mai intervenuti;
adr non ricordo, mi sembra di no, ma non ricordo siano stati sostituiti in caso di assenza;
60. DC che nel mese di febbraio 2022 ha cessato di erogare CP_3 il servizio HDI a e il RR è stato adibito a svolgere attività di data P_ entry per altro Sì, come altri ad altro adibiti, cessato il servizio appaltato sono stati adibiti ad altro, ma non ricordo specificamente”.
50 Lcs
Introdotta alle ore 12:40 dopo breve pausa l'undicesima testimone, presta Contr dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicata da : Persona_8 Contr
“dipendente , anche in passat ccupata di Su o di Gestione, e mi avevano affidato la responsabilità di alcuni servizi tra i quali l'HDI dove lavoravano e R_ Pt_1
53. DC che nel corso dell'appalto è stata individuata di Persona_8 quale responsabile diretta del RR e della collega CP_18 Pt_1 nni individuata come responsabile anche di questo servi io facevo parte delle persone distaccate in , ma in altro settore, Ufficio P_
Organizzazione, e cessato il distacco, pe la mia esperienza mi hanno affidato questo incarico, come detto ero Supporto di Gestione, e mi avevano affidato la responsabilità di alcuni servizi tra i quali l'HDI. Adr operavo in Piazza Amendola e ad aprile 2020 tutti a casa e non siamo più rientrati nella sede di in Piazza Amendola;
P_
54. DC che la signora inviava regolarmente alla signora Pt_1 Per_8 la sintesi delle attività svolte di report giornaliero che consen controllo dell'esecuzione della prestazione;
confermo; anche mi inviava questi report;
R_ sempr bi, anche se a volte era un unico report, dovevo ricevere il quantitativo dei vari ticket lavorati nella giornata, su tutti i servizi per , anche per questo servizio io controllavo i Service P_
Level Agreement, SLA;
adr la ra sicuramente il mio riferimento, Pt_1 ma nulla di scritto, non ricordo ci fosse nulla di scritto;
adr era una situazione che già ho trovato dai tempi del distacco, era lei a relazionarsi principalmente con la referente in regime di distacco ed io P_ sono andata in continuità;
adr io non avevo precedente esperienza nell'HDI, sul piano operativo, come già accennato, né sono entrata successivamente nel merito delle lavorazioni;
adr insieme a loro esaminavo il piano ferie proposto e altri aspetti della gestione del rapporto di lavoro”. lcs
Parte ricorrente, sulla base di allegazioni in atti, chiede ordinarsi alla Banca PS spa e a di documentare lo stato attuale del contenzioso con P_
. Il giudice ex art. 210 cpc dispone in conformità, dando Parte_3 er l'esibizione.
Parte ricorrente rinuncia all'audizione della testimone , senza Parte_3 opposizioni e con il consenso del giudice.
51 Il giudice conferma la data di udienza del 30/5/2025 ore 11:00, con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti, note autorizzate entro il 20/5. All'udienza di rinvio del 3/6/2025 nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi: per l'avv. Francesco Montomoli in sostituzione dell'avv. Parte_1
Piero Dinoi;
da remoto, per la l'avv. Luca TE
Montesarchio in sostituzione dell'avv. Guglielmo Burragato;
da remoto per l'avv. RE RE in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
in presenza non virtuale per l'avv. Chiara Baracchi e l'avv. _4
TT LL in sostituzione dei procuratori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Articolazione della vicenda lavorativa e sintesi della pretesa giudiziale.
Occorre premettere la attuale pendenza di due cause, la n. 679 (ric.
e la n. 681 (ric. Vannoni) con ricorrenti in posizione di diritto sostanziale R_
e proiezione rivendicativa pressoché identica, coeve (rgl 2020) come manifesto dai numeri in sequenza di iscrizione a ruolo dello stesso anno, a distanza di due giorni (28 e 30/9) proposte con diversa assistenza tecnica, ma con identica articolata composizione soggettiva passiva, cause parallelamente trattate, istruite e adesso decise, non riunite stante la diversificata assistenza tecnica, peraltro assolutamente sintonica. Di qui il procedere argomentativo sostanzialmente congiunto, in ogni caso, sempre potendosi discernere quanto eventualmente riferibile esclusivamente all'uno o all'altra litisconsorte.
In sintesi estrema, la domanda giudiziale del lavoratore come della lavoratrice è finalizzata all'accertamento della canalizzazione verso la
[...]
della titolarità datoriale del rapporto di lavoro, con TE tiva e di condanna.
52 Il lavoratore, (causa n. 679) il 1.7.2018 (assunzione Persona_1 convenzionale al 01/ to assunto alle dipendenze della P_
, quindi a seguito di incorporazione per fusione del
[...] Controparte_3
1/7/2020, corrente in Firenze, via Masaccio, 32, con sede di lavoro a Monteriggioni (SI), Pian del Casone, inquadrato come impiegato, IV livello retributivo di cui al CCNL applicato.
Nel mese di 9/2018 la datrice di lavoro comunicava al Controparte_7 ricorrente che la prestazione lavorativa dal 1/1 stata svolta in regime di distacco a nella sede di quest'ultima a , Piazza P_ CP_1
Amendola.
Analogamente, (causa n. 681) il 14/5/2005 è stata Parte_1 assunta alle dipendenze della fusa, quindi a Controparte_7 Controparte_3 seguito di incorporazione per fusione avvenuta del 1/7/2020, corrente in Firenze, via Masaccio, 32, con qualifica di impiegata V livello retributivo di cui al CCNL applicato.
Il 1/10/2018 la datrice di lavoro comunicava alla ricorrente Controparte_7 che la prestazione lavorativa dal 1/1 stata svolta in regime di distacco a nella sede di quest'ultima a , Piazza Amendola. P_ CP_1
Nel 2018, e facevano parte del Gruppo IL P_ P_
(cfr. visura su e erano entrambe P_ P_ CP_18 controllate da che possedeva il 60% del capitale sociale di Parte_4 P_
(cfr. visura . doc. 2 estratta al 4 luglio 2019, do
[...] P_ P_ la composizione del capitale sociale al 29 giugno 2017) e il 100% del capitale sociale di TE8
La lettera consegnata, sia al lavoratore che alla lavoratrice, aveva il seguente contenuto:
“Oggetto: Distacco.
Con riferimento alle intese intercorse, la informiamo che a decorrere dal 1 ottobre 2018 Ella, pur rimanendo a ruolo della società verrà Parte_14 distaccata presso per una percentuale pari al ere le P_ attività di addetto/a all'Area Assistenza Filiali-Assistenza Applicativa e Procedurale. Tale distacco è dovuto alla necessità di coordinare una strategia collaborativa con , Società della stessa Capogruppo IL, rispondente P_
a specifiche esigenze produttive e organizzative infragruppo. La sede di lavoro della distaccataria in cui espleterà le attività di cui sopra è sita in Piazza Amendola n. 12, . CP_1
Il distacco in parola avrà u ata dal 1.10.2018 al 31.3.2019. Il suo rapporto di lavoro continuerà con la scrivente società, mentre la distaccataria utilizzerà le Sue prestazioni lavorative per l'esecuzione P_ di quegli incarichi che, nel rispetto del Suo inquadramento contrattuale e delle sue competenze ed esperienze lavorative, Le verranno dalla stessa richiesti.
53 Nell'augurarle buon lavoro, la preghiamo di restituirci copia della presente da lei firmata per integrale accettazione e Le porgiamo distinti saluti.
(all. 1, causa n. 689, all. 2 causa n. 681). Parte_14
In riferimento al ricorrente (causa n. 679), a seguito di proroghe R_ il distacco avrebbe dovuto cessare il 29/02/2020, “ma di fatto – egli argomenta
- formalmente cessava il 15.02.2020; nella sostanza, come da comunicazione verbale ricevuta, in forza di un non meglio precisato contratto di servizio, il ricorrente continua ancora oggi a svolgere le stesse mansioni con le stesse modalità, nella medesima sede, come nel periodo di distacco, senza che, nel primo periodo, coperto formalmente da provvedimenti di distacco vi sia mai stata una indicazione temporale dei limiti in cui vi fosse un soddisfacimento temporaneo dell'interesse di parte datoriale al distacco stesso e, per il periodo successivo alla cessazione, un fondamento giuridico”.
In riferimento alla ricorrente (causa n. 681), il distacco veniva Pt_1 prorogato, dapprima al 31.12.201 ic.), poi al 31.1.2020 (all. 4 ric.), quindi al 29.2.2020 (all. 5 ric). Con lettera 14.2.2020 ne veniva comunicata la cessazione per la stessa data (all. 6 ric.). La ricorrente sarebbe restata, tuttavia, a lavorare nella sede Fruendo di Piazza Amendola a , continuando a svolgere le stesse mansioni, anche al CP_1 tempo di proposizione della domanda.
La prestazione del lavoratore e della lavoratrice, alle dipendenze di
[...]
alla cessazione del distacco si sarebbe svolta, sulla base di P_ contratto di servizio, un appalto tra e P_ CP_18
E in effetti, il 14/2/2020, Accenture Managed Services spa già socia di al 40%, acquistava un'ulteriore quota pari al 50% del capitale P_ sociale di ed arrivava così a possedere il 90% del capitale sociale (doc. P_
5 P_
Pertanto, il 14/2/2020 e risolvevano P_ CP_3 anticipatamente le scritture private di distacco sottoscritte e dalla medesima data veniva revocato il distacco sia del ricorrente (causa n. 679) che della ricorrente causa n. 681) (doc. 6 ). Pt_1 P_
Sem ffetto dal 14/2/2020 sottoscrivevano P_ P_ un contratto quadro per la fornitura in appalto da parte di a P_ P_ di servizi operativi tra cui quelli di Assistenza Filiali–Servi appaltato a (doc. 7 ). P_ P_
In questo contesto, la sola ricorrente (causa n. 681) veniva Pt_1 nominata da referente verso r le attività operative CP_18 P_ quotidiane relativamente al servizio Assistenza fililali Servizio HD e Assistenza procedurale;
la referente di per era invece la signora P_ P_5 [...]
(doc. 8 ). Per_5 P_
54 *
§ 2. Eccezione di decadenza ex art. 32 lett. c) e d) l. 2010/n. 183: infondatezza.
La Banca convenuta ha eccepito in via preliminare la decadenza del diritto del lavoratore e della lavoratrice di richiedere giudizialmente l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro in capo alla medesima, per CP_1 avvenuta violazione dell'art. 32, comma 4, lettere c della legge n. 183/2010, che impone al lavoratore i termini di decadenza di 60 giorni + 180 in caso di “cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento” e “in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
non sembra avere percorso questa via argomentativa, P_ Contr ampiamente condivisa invece da (memoria difensiva, p. 7 ss.).
L'eccezione preliminare di merito si atteggia nel caso concreto in termini particolari.
Seguiamone l'argomentazione.
Il lavoratore e la lavoratrice hanno dedotto che l'asserito fenomeno interpositorio illecito, cominciato il 1/10/2018 sarebbe durato fino al 15/2/2020.
L'1/4/2020 il ricorrente invia raccomandata A/R alla Banca R_ [...]
, e per conoscenza a e a dal TE Controparte_7 P_
:
“OGGETTO: BOCCINI / Costituzione rapporto di lavoro. Il R_ sottoscritto , nat , il 06.02.1990, con la presente viene a Persona_1 CP_1 richiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
in subordine ed TE P_ rto di lavor ata 15.02.2020. In base alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, organizzazione dei mezzi, esecuzione e luogo della prestazione lavorativa, risulta essere oggi la società in TE subordine l' va P_ resa nonché l'effettivo datore di lavoro sin dal 01.10.2018. Chiedo pertanto di essere reintegrato nel mio posto di lavoro con lo svolgimento delle mansioni in precedenza svolte, offrendo sin da adesso la mia prestazione lavorativa. Richiedo altresì il pagamento delle differenze retributive spettanti anche con riferimento al diverso contratto collettivo applicabile per l'attività lavorativa prestata nonché il versamento dei relativi contributi. La presente vale parimenti ad interrompere ogni prescrizione in corso relativa a retribuzioni maturate, qualifica e danni derivanti dal rapporto di lavoro, nonché ad impugnare ogni
55 eventuale rinuncia o transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. Nel confermarvi la disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria ed extragiudiziale della vertenza, siamo a precisarvi che decorsi inutilmente sette giorni dalla data di ricezione della presente, saremo costretti, nostro malgrado, ad adire le competenti sedi giudiziarie al fine di veder tutelate le mie ragioni. IE, 01 aprile 2020. (all. 02 – lettera richiesta costituzione Persona_1 rapporto di lavoro press pA)(doc. 2 ric. Boccini, n. 679).
Leggermente diversa l'impugnazione della ricorrente (causa n. Pt_1
681), che invia il 3/4/2020, lettera pec alla , e TE per conoscenza a e a Controparte_7 P_
“Ogg.: Richiesta di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato. Faccio riferimento e seguito alla lettera del 14.2.2020, con la quale la Spett.
[...] mi ha comunicato la cessazione del distacco presso la società Parte_15
iniziato in data 1.10.2018. Sono con la presente a rivendicare P_
l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della
dall'1.10.2018, essendosi rivelato, il suddetto TE distacco, come mero appalto vietato di manodopera in favore della banca medesima. Sono, pertanto, a chiedere, a tutti gli effetti di legge, la regolarizzazione della mia situazione lavorativa, con l'assunzione alle dipendenze della . In difetto di quanto sopra TE mi riservo l'avvi miei diritti. Distinti saluti.
(doc. 7 ric. Vannoni, n. 681). Parte_1
Contr Per la Banca (e ) è pacifico che il rapporto di lavoro è transitato da all'altra so il 1/7/2020 per effetto di una fusione CP_18 CP_3 per incorporazione della prima nella seconda. Se da un lato la prospettazione avversaria si basa su una asserita imputabilità a Banca PS del rapporto di lavoro sin dall'inizio di 10/2018, dall'altro sarebbe pacifico che, pur a fronte dell'evento probabilmente più significativo e indicativo dell'esercizio del potere direttivo e della titolarità di un rapporto contrattuale, ossia la sua cessione a un altro imprenditore, il/la lavoratrice non ha impugnato nei termini di cui all'art. 32 l. 2020/n. 183 (comma 4, lett. c), il subingresso di nel suo rapporto di lavoro avvenuto CP_3 nel 7/2020 perché disposta lui ritenuto privo di effettiva titolarità del rapporto;
e ciò né stragiudizialmente, né col ricorso cui si replica, che non contiene alcuna domanda in tal senso. La Banca ritiene pertanto che ciò abbia un effetto totalmente ostativo all'eventuale accoglimento delle domande avversarie, essendosi definitivamente e incontestabilmente radicato in capo a il rapporto dal 1/7/2020. CP_3
Del resto tale effetto preclusivo opererebbe – argomenta la - anche CP_1 qualora fosse per mera ipotesi fondata la prospettazione av ia della asserita illecita fornitura di manodopera a favore di Banca PS dall'ottobre 2018.
Se pure così fosse, infatti, dovrebbe applicarsi l'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 in tema di somministrazione irregolare di manodopera –
56 disposizione oggi ripresa dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 – richiamato per l'appalto irregolare dal successivo art. 29 comma 3bis, secondo cui tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro posti in essere dal datore di lavoro apparente si intendono effettuati dal soggetto giuridicamente ed effettivamente titolare del rapporto. Dunque – e sempre qualora fosse per ipotesi fondata la stessa prospettazione avversaria – la cessione a del rapporto di lavoro a CP_3 far data dal 1° luglio 2020 sarebbe comunque pienamente valida ed efficace, nella misura in cui detta cessione dovrebbe ritenersi comunque effettuata da Banca PS in forza del menzionato meccanismo di imputazione che trova la sua esplicita fonte normativa nel combinato disposto degli artt. 29, comma 3bis, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/03. E ancora una volta, non essendo stata ex adverso impugnata detta cessione nei termini di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010, il radicamento del rapporto del Lavoratore in capo a a far data dal CP_3
1° luglio 2020 sarebbe comunque incontestabile. Quanto appena dedotto troverebbe conferma nella nota sentenza Cass. SS. UU. 7 febbraio 2018 n. 2990, che ha ritenuto pienamente applicabile il meccanismo di imputazione di cui all'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
– oggi all'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 – addirittura dopo la pronuncia di accertamento di un appalto non genuino, ritenendolo in particolare operante proprio a favore dello pseudo-committente che non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro instauratosi di fatto coi lavoratori dello pseudo-appaltatore (nella specie le Sezioni Unite hanno infatti stabilito l'efficacia liberatoria per lo pseudo- committente dei pagamenti effettuati da terzi ovvero dallo stesso pseudo-appaltatore dopo la sentenza e a favore dei lavoratori non riammessi in servizio dal primo).
Inoltre, argomenta ancora la in giudizio il/la lavoratore/rice CP_1 ricorrente ha dedotto che l'impiego ne itura dei servizi per cui è causa a favore di PS, in regime di distacco presso , sarebbe cominciato il 1° P_ ottobre 2018.
Inoltre – e sempre stando alla stessa prospettazione avversaria – sin dall'inizio del periodo di operatività in e dunque dalla data del 1° ottobre P_
2018 sarebbe apparso chiaro al lav di operare in una struttura “non appartenente” a , e gli si sarebbe disvelata l'assenza in capo alla P_ distaccataria potere direttivo e organizzativo nei propri confronti P_
(questo sarebbe il leit motiv delle deduzioni avversarie). In altri termini, sin da inizio ottobre 2018 sarebbero stati operativi e percepibili dal/la lavoratore/rice i presupposti di legge per richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a PS.
Ciò posto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 c.c., 6 l. 604/1966 e 32 comma 4 lett. d) L. 183/2010 – il/la lavoratore/rice avrebbe dovuto rivendicare stragiudizialmente la costituzione di un rapporto con Banca PS nei 60 giorni successivi a quello in cui, astrattamente, poteva far valere tale diritto, e cioè nei 60 giorni successivi al 1° ottobre 2018, e quindi depositare
57 ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni;
non avendolo fatto, egli/ella ne è irrimediabilmente decaduto/a. E ciò soprattutto perché nel caso vi è un incontestabile e pacifico momento di cesura, collocato in un preciso frangente temporale, immediatamente percepibile ed effettivamente percepito dal/la lavoratore/rice anche ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183/2010. E si tratta proprio della già citata data del 1° ottobre 2018: in quella data – per quanto dedotto e documentato da controparte stessa – al/la lavoratore è stato infatti formalmente comunicato dal suo datore di lavoro il distacco presso
, e sempre da quella stessa data il/la lavoratore/rice ha acquisito piena P_ volezza che da subito il distaccatario lo/la avrebbe adibito/a assieme a una/un collega ad attività afferenti una fornitura di servizi da stessa a P_
Banca PS (dal ricorso avversario, causa n. 679: «D i anni di R_ lavoro all'help desk tecnologico di , il giorno 26.9.2018 al ricorrente P_
e alla collega di lavoro fu comunicato che a partire Parte_1 dall'1.10.2018 il loro rapporto di lavoro sarebbe proseguito con un distacco presso nella sede di IE (…) inseriti nell'organico che si occupava P_ della gestione dell'assistenza applicativa HDI (Help Desk Interno) al gruppo PS»)(analoga allegazione offre la ricorrente causa n. 681). Pt_1
Le considerazioni che precedono sarebb ro già state fatte proprie dal Tribunale di IE, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 25, passata in giudicato, in cui è stata valorizzata proprio la sussistenza, come nella fattispecie, di un «puntuale momento cronologico di rottura» a cui ancorare la predetta decorrenza in costanza di dedotta interposizione illecita (doc. 14, in particolare pagg. 7 e 8).
Alle pp.
7-9 della propria memoria difensiva (già _4 CP_5
corrobora con argomentazioni integrative l'im la ec
[...] esposta.
*
La elaborata argomentazione eccettiva preliminare di merito non appare convincente.
Al/la lavoratore/rice, infatti, la vicenda di fusione, l'evento circolatorio che a decorrere dall'1/7/2020 lo/a avrebbe portato/a da alle dipendenze P_ della incorporante appare del tutto estranea al proprio spettro di CP_3 interesse, come vi nga al trapasso da una ad altra datrice di lavoro meramente formale. Quale che sia la datrice di lavoro formale e la sua identificazione evolutiva, per il/la lavoratore/rice vera datrice di lavoro sarebbe, infatti, ab origine la
, ed è su questo versante che deve essere TE misurata la portata della eccezione decadenziale sopra illustrata.
Qui inserendo un modulo ricognitivo, la disciplina della decadenza introdotta dalla legge ult. cit., c.d. “collegato lavoro” ha da subito destato
58 numerose e complesse problematiche interpretative, che hanno ricevuto soluzioni talora diversificate da parte della giurisprudenza di merito.
L'art. 32 ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 6 l. 1966/n. 604, disponendo che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. In base al nuovo co. 2: “l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (ora 180, v. oltre *), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
La l. 2010/n. 183 estende, inoltre, l'istituto della decadenza sia a fattispecie di invalidità (“a tutti i casi di”) del licenziamento che ne esulavano (co. 2), sia a fattispecie estranee al licenziamento, come all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (co. 3 e 4), confermando l'intenzione del legislatore di creare una disciplina decadenziale unitaria per la contestazione di tutti gli atti datoriali, sostanzialmente nuova rispetto al regime pregresso e da esso svincolata.
Ricordiamo, il testo del co. 3:
“
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ((...)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)); b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) lettera adesso abrogata, dall'art. 1, co. 11, l. 2012/n. 92.
Ricordiamo, ancora, il testo del co. 4:
“
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data
59 di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”, non contemplandosi, in questo caso, espressamente, l'estremo decorrenziale.
Si condivide “la constatazione che il collegato lavoro ha modificato il meccanismo d'impugnazione del licenziamento, di cui all'art. 6 l. n. 604 del 1966, impeditivo della decadenza, creando una fattispecie nuova, unitaria e complessa, che si sostituisce integralmente alla pregressa figura”, che “la norma rigenera ab imis la disposizione previgente, ribadendo l'imposizione di un onere d'impugnazione stragiudiziale dell'atto, entro 60 giorni dalla comunicazione del medesimo ed introducendo un comma 2 dell'art. 6, che immette nel sistema una condizione di persistente efficacia dell'atto impugnatorio. La norma è stata costruita, dunque, attraverso la rigenerazione del preventivo onere di impugnazione stragiudiziale (…) e con l'introduzione di una condizione risolutiva ex lege dell'atto stragiudiziale stesso, ove non intervenga, nel termine anzidetto, l'instaurazione della lite”.
L'atto stragiudiziale che impedisce la decadenza deve contenere, dunque, senza formalismo alcuno, solo l'espressione della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. Trattasi di negozio giuridico unilaterale, in quanto manifesta la volontà dell'autore di negare validità all'atto impugnato e va qualificato come recettizio, ex artt. 1334, 1335 c.c.
Il secondo momento della sequenza tipicamente disegnata dalla legge si materializza nell'onere di depositare il ricorso giudiziario entro i successivi 270 giorni, secondo l'originaria previsione del collegato lavoro. (*) In un'ottica di maggiore contrazione delle tempistiche negoziali e procedurali, la l. 2012/n. 92 è intervenuta, al co. 38 dell'art. 1, prevedendo, “al co. 2 dell'art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»». Il successivo co. 39 ha precisato, che «il termine di cui all'art. 6 comma 2, primo periodo, l. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge». Quindi, per i licenziamenti successivi al 18 luglio 2012, il secondo termine decadenziale si riduce a 180 giorni.
60 Quanto ai problemi di ambito applicativo non è di principale interesse in questa sede la “macroarea” dei licenziamenti, bensì l'estensione del novellato art. 6, l. 1966/n. 604 a fattispecie sostanziali diverse dal licenziamento (co. 3 e 4), novità tra le più rilevanti della riforma del 2010, e anche una delle più critiche, sul piano interpretativo. L'art. 32 ha ripetutamente chiarito l'estensione dell'applicazione della norma richiamata, art. 6, l. 1966/n. 604, “come modificato” dallo stesso co. 1, dell'art. 32. Analoghe espressioni sono ripetutamente contenute nella l. 2012/n. 92. L'impianto decadenziale tutto, voluto dalla legge 2010/n. 183, si fonda su un rinvio all'art. 6 come riformulato dallo stesso art. 32. Condivisibilmente si è osservato, che “il rinvio voluto dalla legge è di natura formale o non recettizia, nel senso che la norma non introita definitivamente al suo interno un'altra disposizione, così da cristallizzare la stessa in un suo contenuto originario immodificabile. Diversamente, la relatio è dinamica, quindi dà rilievo precettivo ad un'altra disposizione nella sua attuale e cangiante fisionomia regolativa, in aderenza alle eventuali modificazioni sopravvenienti. Ben si intende, dunque, che qualsiasi regolazione della norma cardine ipso iure viene ad incidere sulle fattispecie normative satelliti, che non hanno vita precettiva propria ed autonoma, ma dipendono, nel loro nucleo regolativo essenziale, dalla disposizione madre, che ha valenza di fonte regolativa mobile”.
Dunque, “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: (…) d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (ndgr: somministrazione irregolare) si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. La previsione normativa parrebbe applicarsi, quindi, ad ogni fattispecie nella quale venga dedotta un'interposizione illegittima, espressamente anche al lavoro somministrato, ma ancor prima, tipicamente, nella più classica forma di possibile interposizione, l'appalto. Per Cass. SL 2017/n. 13179, “la fattispecie contemplata dalla lettera d) del co. 4) può riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa, come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una contitolarità del rapporto di lavoro. In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo, quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto . In altri termini si tratta di una domanda che è finalizzata o alla stabilizzazione presso il datore di lavoro ritenuto effettivo, o al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo”.
61 Quanto alla decorrenza del termine, nel silenzio normativo parrebbe doversi compiere riferimento alla cessazione del rapporto con il titolare effettivo o apparente del rapporto. Potrebbe poi ipotizzarsi con ragionevolezza, secondo la concretezza della fattispecie, una datazione anteriore, laddove sul piano stesso della allegazione sia il lavoratore ad affermare che in genere sin dall'origine, o comunque a decorrere da una certa data, l'illegittima interposizione si sia disvelata con certa cognizione di causa. Evidente, intendiamo dire, può essere la consapevolezza, la convinzione del lavoratore, stando alla sua affermazione narrativa di essersi sin dall'inizio consapevolmente considerato un dipendente di diverso soggetto, e l'interesse all'accertamento della reale datorialità parrebbe prescindere dalla risoluzione del rapporto con il titolare apparente. Il lavoratore di una società appaltatrice che invochi l'accertamento/costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente, ha dunque l'onere impugnare l'asserito illegittimo contratto di appalto almeno entro 60 giorni dalla cessazione della sua prestazione (per qualunque causa avvenuta) nell'ambito di tale contratto, a pena di decadenza, se non vogliamo ritenere, come pure ragionevolmente sostenibile nella concretezza dei casi, da un momento antecedente e addirittura originario. Questa soluzione certamente è tuttavia più problematica, per riconnettere assai singolarmente e in modo insoddisfacente una grave conseguenza, come quella decadenziale, ad un termine di incerta decorrenza, posto che certamente la retrodecorrenza all'atto della instaurazione del rapporto non appare soluzione sempre percorribile, ben potendo il fenomeno interpositorio disvelarsi solo in un successivo momento e del tutto progressivamente.
Ancora Cass. SL 2017/n. 13179, rileva criticamente che “nell' ipotesi regolata dalla lettera d) del 4° comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale”, osservando che “tale imprecisione normativa è stata infatti corretta, quanto meno per la fattispecie della somministrazione”. Infatti, evolutivamente, in caso di somministrazione irregolare, ex art. 38 co. 2 - “Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione” - il d.lgs. 2015/n. 81, l'art. 39 ora dispone: “
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore”.
62 In ogni caso, poi, la posposizione della decorrenza alla cessazione del rapporto, non impedisce tuttavia in altre fattispecie, ci parrebbe, una azione di accertamento/costitutiva anche in epoca antecedente, poiché l'interesse del lavoratore alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro sussiste a prescindere e anche prima della vicenda risolutiva, che solo lo esalta.
*
Nella fattispecie esaminata non riteniamo maturata la decadenza eccepita dalle società convenute, e (già TE _4 [...]
). CP_5
Con raccomandate spedite alle società resistenti il 1/4/2020
[...]
causa n. 679) e il 3/4/2020 causa n. 681) chiedevano R_ Parte_1 la costituzione del rapporto di lavoro con la TE
; il ricorso giudiziale è stato depositato da entrambi nei 180 giorni successivi.
[...]
Rispettati, con tale tempistica, i termini di decadenza stragiudiziale e giudiziale (60 + 180) cit.
La prestazione lavorativa che si afferma svolta alle effettive, reali dipendenze della ha inizio l'1/10/2018 ed TE
è cessata il 14/2/
Se il lavoratore e la lavoratrice affermano che sin dall'inizio avrebbero cominciato a formarsi la consapevolezza della eterodirezione ad opera della
, è evidente l'assoluta incertezza del CP_1 TE momento esatto in cui tale consapevolezza sia divenuta soggettiva ed oggettiva certezza, imprescindibile base per l'assunzione di responsabilità di una impugnazione stragiudiziale e giudiziale L'azione per l'accertamento della interposizione fittizia avrebbe potuto essere proposta dal lavoratore fin dal primo giorno – solo per estremizzare – di affermata effettiva assunzione alle dipendenze della reale datrice. Il rilievo, tuttavia, non impone di far decorrere dal medesimo momento iniziale del rapporto anche il termine di decadenza che invece, in base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'intera disciplina, deve essere tendenzialmente almeno collocato al momento finale del medesimo rapporto, per una essenziale esigenza di certezza. Questo assunto è condiviso anche da App. Firenze, sent. 2019/n. 716, “è vero che l'azione per l'accertamento dell'interposizione fittizia nei rapporti di lavoro può essere proposta dal lavoratore fin dal primo giorno in cui egli, assunto dal datore apparente, operi di fatto alle dipendenze del datore effettivo, ciò tuttavia non impone di far decorrere dall'inizio del rapporto anche il termine di decadenza”.
Recepiamo, quindi, l'osservazione colta dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, cit. ricc. in atti, che “la soluzione ora sostenuta è del resto coerente con quanto previsto dalla legge a proposito del regime di decadenza
63 nelle ipotesi di contratto a termine illegittimo, nelle quali il dies a quo è espressamente collocato dall'art. 32 cit. alla scadenza del termine di durata del rapporto, e non alla sua originaria pattuizione (e ciò nonostante che la pattuizione illegittima del termine sia ovviamente oggetto del contratto che dà inizio al rapporto, in astratto consentendo l'impugnazione fin dalla stipula del medesimo atto, senza che da ciò inizi necessariamente a decorrere anche la relativa decadenza)”. Ancora, “non vi è dubbio infatti che nel caso della interposizione fittizia qui in esame, come nel caso del contratto a termine illegittimo, la tutela dei diritti del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro (art. 35 Cost.), nonché la tutela del diritto di azione dello stesso lavoratore (art. 24 Cost.), impongano di sospendere il decorso della decadenza per l'intero corso del rapporto, e di conseguenza di collocare il relativo dies a quo in coincidenza della sua cessazione. La conclusione ora detta è definitivamente avvalorata dall'art.39 comma 1 D. Lgvo 81/2015, norma che (…) è significativa in quanto esplicita una volontà legislativa da ritenersi già insita nella legislazione previgente in materia di decadenza: “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore... trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 L. 604/1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
In materia è infine intervenuta nuovamente la Cassazione, ad es. con sent. 8/8/2022, n. 24437: “
5. Questa Corte ha già rilevato che il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore
- ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso (Cass. n. 30490/2021).
6. Inoltre, è stato specificato, sempre in sede di legittimità, che la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. n. 40652/2021)”.
Da ultimo, Cass. SL 2024/n. 11901, rammentato il testo dell'art. 32, co. 4, della l. 2010/n. 183, considera, “come si evince da tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore individua sempre il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità. Dunque per razionale coerenza anche “interna” alla complessiva disposizione, pure l'ipotesi di cui alla lettera d) deve essere intesa nel medesimo senso.
64 Tuttavia, in omaggio ad un'esigenza di certezza giuridica, questa Corte ha affermato che la decadenza di cui alla lettera d) non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, ovvero un
“fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. 17/12/2021, n. 40652). La tesi della ricorrente – volta a valorizzare l'incipit della norma, che contiene il rinvio all'art. 6 L. n. 604/1966 – secondo cui il predetto provvedimento scritto sarebbe inevitabilmente rappresentato dal licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, non è condivisibile. In primo luogo, come già evidenziato dalla Corte territoriale, un licenziamento (da parte del formale datore di lavoro) potrebbe intervenire a distanza di molti anni dalla cessazione del distacco. Pertanto attendere il licenziamento (da parte del formale e poi contestato datore di lavoro) per far decorrere il termine di decadenza significherebbe esporre sia il distaccatario, sia il distaccante (formale datore di lavoro) ad una situazione di invincibile incertezza giuridica circa il rapporto intercorso con il dipendente. Questo risultato è da rifiutare, in quanto incompatibile con la ratio della decadenza, la cui funzione è proprio quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e, quindi, la loro stabilizzazione (rectius inoppugnabilità) a seguito del decorso del tempo. Inoltre, la necessità di un'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal formale datore di lavoro, distingua il regime della decadenza a seconda che debba trovare applicazione nei confronti del datore di lavoro formale oppure di quello effettivo, è stata ribadita di recente da questa Corte (Cass. ord. n. 6266/2024 e l'ulteriore precedente giurisprudenza ivi richiamata). Il problema, allora, resta quello di individuare quale sia l'atto o il provvedimento scritto del datore di lavoro del quale il dipendente intenda contestare la legittimità al fine di far accertare o costituire il rapporto di lavoro in capo ad altro soggetto e dal quale decorrerà il termine di decadenza. Questa Corte (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) ha già evidenziato che «… nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata invero corretta … per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che, all'art.39, ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore".
65 Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto». Ciò posto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 81 cit. al distacco, va considerato che l'art. 32, co. 4, lettera d), L. cit. si riferisce ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), ossia in origine aveva un ambito applicativo che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, ricomprendeva somministrazione di manodopera, appalto, distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti. La portata omnicomprensiva della norma (“in ogni altro caso”) è tale da imporre che il dies a quo, anche per ragioni di parità di trattamento ex art. 3 Cost., vada individuato in modo comune a tutte le ipotesi, ma pur sempre nel rispetto del limite rappresentato dall'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme sulla decadenza (come l'art. 39 d.lgs. n. 81 cit.) in quanto eccezionali (art. 14 disp.prel.c.c.). Pertanto, proseguendo l'opera di ricostruzione normativa di cui al citato precedente di questa Corte, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro. Orbene, nel caso del distacco possono verificarsi varie ipotesi. Se il distacco è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine (eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (il distacco disposto dal formale datore di lavoro) di cui si contesta la legittimità, sebbene il differimento del dies a quo (per l'impugnazione) alla scadenza del relativo termine sia coerente con l'esigenza – di rango anche costituzionale (espressamente richiamata anche da Cass. n. 40652/2021) – di non comprimere eccessivamente il diritto d'azione ex art. 24 Cost., come invece sarebbe se il dies a quo fosse quello della data di adozione del distacco. Peraltro, identica disciplina vige per l'impugnazione di un contratto a tempo determinato: l'azione di nullità del termine finale è soggetta al termine di decadenza che decorre non dalla stipula del contratto, bensì dalla scadenza del termine medesimo (art. 32, co. 4, lett. a), L. n. 183 cit.). Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la prestazione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale apposto al provvedimento di distacco); è rispettato il limite dell'impossibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva o all'applicazione analogica. Se invece il distacco è a tempo indeterminato, oppure è intervenuto “di fatto”, oppure era in origine a tempo determinato, ma è poi proseguito “di fatto”,
66 il dies a quo è quello in cui sia intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine. Nel caso di specie, dall'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale risulta che il distacco era a tempo indeterminato, ma poi un atto formale è intervenuto da parte del distaccatario , ossia la nota del CP_36
26/01/2018, con cui il distaccatario dichiarava e com a alla S. la necessità del passaggio di consegne che avrebbe segnato la fine del distacco e, quindi, il suo rientro in U.S. Dunque l'atto scritto da impugnare – e che fissa anche CP_36 il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010 – è rappresentato da quella nota. Il dies a quo di decorrenza del termine è da individuare nel momento in cui tale atto ha prodotto l'effetto della cessazione del distacco, che secondo la dichiarazione del distaccatario si sarebbe verificato alla data del passaggio di consegne, con conseguente consapevolezza in capo alla lavoratrice. Tale data è quella del 20/02/2018, come accertato in fatto dalla Corte territoriale. Pertanto esattamente i giudici del reclamo hanno ritenuto tardiva (perché oltre sessanta giorni dalla predetta data) l'azione (sotto forma di impugnazione del distacco, asseritamente illegittimo) del giugno 2018 e, come tale, inidonea ad impedire la decadenza ormai maturata”.
Con raccomandate spedite alle società resistenti il 1/4/2020
[...]
causa n. 679) e il 3/4/2020 causa n. 681) chiedevano R_ Parte_1 uzione del rapporto di lavor TE
; il ricorso giudiziale è stato depositato da entrambi nei 180 giorni successivi.
[...]
Rispettati, con tale tempistica, i termini di decadenza stragiudiziale e giudiziale (60 + 180) cit.
La prestazione lavorativa che si afferma svolta alle effettive, reali dipendenze della ha inizio l'1/10/2018 ed TE
è cessata il 14/2/2020, con la comunicazione della cessazione del distacco presso per non tacere della prosecuzione della prestazione P_ nell'ambito del successivo appalto di servizi tra (già ) e _4 CP_3
, pertanto nella persistente costanza di rapporto. P_
Sempre in condivisione con App. Firenze, sent. 2019/n. 716, cit. “nel caso dell'interposizione fittizia, come nel caso del contratto a termine illegittimo, la tutela dei diritti del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro (art. 35 Cost.), strettamente collegata alla tutela del diritto di azione dello stesso lavoratore (art. 24 Cost.), escludono il decorso della decadenza per la durata del rapporto e di conseguenza, nel silenzio della legge, impongono di far coincidere il relativo dies a quo con la sua cessazione. E la conclusione ora detta è definitivamente avvalorata dall'art. 39 comma 1 D. Lgs. 81/2015, “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 l. 1966/n. 604e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre
67 dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
Il lavoratore e la lavoratrice ricorrenti non sono pertanto incorsi nella decadenza dall'azione.
*
§ 3. Accertamento in via incidentale della premessa logico giuridica, consistente nella invalidità del trasferimento del ramo di azienda.
Riportiamo nuovamente le conclusioni (causa Boccini, n. 679)(identiche quelle della lavoratrice causa n. 681): Pt_1
“
1. accertare e dichiarare l'insussistenza del ramo di azienda denominato trasferito dalla alla in Pt_2 TE P_
.12.2013; 2. accertare e dichiarare che il settore “Prodotti e servizi” gestito dalla faceva parte dell'insussistente ramo d'azienda trasferito dalla P_ [...]
alla in data 30.12.20 TE P_ conseguentemente:
3. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la TE si è instaurato, a partire dall'1.10.2018, o in ipotesi dal
[...] altra data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di impiegata della terza area professionale, terzo livello retributivo, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, o in quello superiore o inferiore ritenuto di giustizia;
(…)”.
L'accertamento della sussistenza della datorialità PS viene fatta discendere, logicamente e giuridicamente, “conseguentemente”, dall'accertamento di una premessa fattuale e giuridica:
“1. accertare e dichiarare l'insussistenza del ramo di azienda denominato trasferito dalla alla in Pt_2 TE P_ data 30.12.2013; 2. accertare e dichiarare che il settore “Prodotti e servizi” gestito dalla faceva parte dell'insussistente ramo d'azienda trasferito P_ dalla alla in data 30.12.2013” TE P_
Ampio spazio è dedicato dal/la ricorrente all'argomentazione volta a ritenere illegittimo il trasferimento di ramo di azienda, “in cui lo stesso è stato inviato, chiamato a lavorare”, la “Divisione Attività Amministrative, Contabili ed ILrie” (DAACA)”, (ricorso Boccini, n. 679) ripercorrendo un contenzioso giudiziario ampiamente noto, se non altro alle parti e al Tribunale di IE adito. Il diritto ad essere assunto/a alle dipendenze della TE
, “stante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'Area assistenza
[...] nza applicativa e procedurale”, facente parte del c.d. “ramo di
68 azienda” ceduto da PS a viene fatto discendere Pt_2 P_ espressa conformemente alle dalla illegittimità della cessione, “con la conseguenza che il “distacco” presso un'entità organizzativa direttamente riferibile e imputabile alla suddetta, e la successiva CP_1 collocazione senza motivazione giuridica no essere considerati fatti costitutivi del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta” CP_1
(analoga l'impostazione difensiva della ricorrente c 681). Pt_1
Posto che quella premessa, di fatto e di diritto, costituisce antecedente logico-giuridico della affermazione del proprio diritto in ordine alla soggettività datoriale, impedirne l'accertamento al lavoratore e alla lavoratrice ricorrenti comporterebbe illegittima negazione del diritto di agire per la tutela del proprio diritto.
E' pacifico che il lavoratore e la lavoratrice sono sempre stati dipendenti di , da molti anni, e non sono mai stati dipendenti né Controparte_37 de e, in questo contesto, si obietta che parte P_ ricorrente “non è mai stata interessata dalla nota cessione del ramo di azienda”.
Il punto è, tuttavia, che questo interessamento sorge al momento del distacco a , l'1/10/2018, quindi dell'inserimento, in ragione del servizio P_ di adibizio ramo di azienda invalidamente ceduto dalla in modo CP_1 più sfumato qualificato da quali “attività connesse a quelle che a suo P_ tempo erano stato oggetto ne del ramo”, adesso inquadrate in P_ in Area Assistenza di Filiale, strutturata in due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico.
Non può dunque condividersi l'assunto difensivo che parte ricorrente difetti, quindi, “di qualsiasi interesse e legittimazione per sostenere di far parte del ramo ceduto” e, in questo contesto, sia “del tutto irrilevante che fino al 2013 le attività in questione fossero svolte da Banca PS con la propria organizzazione e poi da ” con la propria, autonoma e separata P_ organizzazione o, a sua volta, avvalendosi di anch'essa con la P_ propria, autonoma e separata organizzazione.
Ci siamo espressi sbrigativamente, accennando “ad un ramo di azienda invalidamente ceduto dalla Banca”.
Se al tempo della introduzione del giudizio poteva residuare qualche dubbio al riguardo, oggi non è più possibile porre in discussione quella invalidità, e questo non in virtù di una inammissibile estensione soggettiva dei limiti del giudicato, rispetto ai numerosi giudizi instaurati da altri lavoratori, ma in base a un diritto vivente animato dalla giurisprudenza di legittimità coralmente espressasi sulla vicenda economico-giuridica (*), che il giudice deve porre necessariamente a fondamento dell'accertamento incidentale della premessa logico-giuridica del diritto affermato dal lavoratore e dalla lavoratrice ricorrenti.
69 Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 459 del 10/01/2022: “Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo”.
Cass. Sez. Trib. Civ., sent. 2022/n.21443 ritiene (nel giudizo di appello)
“ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883)(…) Nella specie, il giudice di appello si è richiamato, a fondamento della motivazione (…) a una sentenza di primo grado le cui motivazioni non sono state punto indicate nella sentenza impugnata (…) Analogo discorso va fatto per la menzione delle «numerose sentenze delle Commissioni Tributarie» le quali sono state menzionate senza indicazione, oltre che degli estremi, soprattutto delle ragioni della decisione. Ne consegue che la sentenza non dà contezza né delle questioni, né delle argomentazioni giuridiche, né della documentazione esaminata, né del contenuto delle sentenze alle quali la stessa ha fatto richiamo, per cui non è possibile individuare a quali argomentazioni si fosse riferito il giudice di appello per relationem al fine di ritenere fondato il ricorso del contribuente (…)”.
Nel caso concreto appare consentito richiamarsi, tra i documenti prodotti, dapprima alla propria giurisprudenza sullo specifico fenomeno economico e giuridico, espressa solo ad es. nelle sentt. 2015/nn. 42 e 44, che hanno trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, rispettivamente con sentt. 2016/nn. 778, 784, ma soprattutto l'accertamento della invalidità del trasferimento di ramo di azienda denominato trasferito dalla Pt_2 [...]
alla il 30/12/2013 può dirsi TE P_ rappresentare vero e proprio “diritto vivente”, essendo stato da lungo tempo enunciato in sede di legittimità, sui ricorsi per cassazione proposti dalla CP_1 avverso le sentenze della Corte di Appello di Firenze, nn. 775, 776, 777, 778, 779780, 781, 782, 783, 784/16, prodotti dalla stessa TE
, parte in quei giudizi come nell'odierno.
[...]
70 Tanto è nota l'invalidità di quella cessione che la Cassazione, SL, ad es. ord. n. 14712 del 27/05/2024 costruisce da tempo su quella specifica illegittima cessione di ramo d'azienda, il principio che le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle eseguite e Pt_16 generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.
Non sembra avere aderenza alla realtà interpretativa l'ipotizzata condizione di un autonomo “esame critico” dei propri precedenti, alla luce dell'orientamento confermativo formatosi coralmente in sede di appello e di legittimità sulla specifica vicenda economica nota alle parti e in primo luogo alla
. TE
Si deve consequenzialmente accertare, pertanto, che tra il/la ricorrente e la si è instaurato, a partire dall'1.10.2018 TE un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 3° area professionale, 1° livello retributivo CCNL Credito applicato dalla Banca.
*
§ 4. Eterodirezione della . TE
Alla medesima, coerente, soluzione decisoria si perviene nel caso concreto muovendo da altro flusso argomentativo.
Nell'interpretazione della domanda, il giudice non può limitarsi alla lettera delle conclusioni, ma, sempre nell'ambito circoscritto dal principio della domanda, dovrà estrarne il contenuto sulla base della complessiva lettura, anzitutto del ricorso introduttivo, intriso invero di riferimenti al momento eterodirettivo della prestazione.
Se l'eterodirezione PS si alimenta, anzitutto, dalla conseguenza logica di quanto sopra accertato, vale a dire dalla sottoposizione del lavoratore R_
(causa n. 679) e della lavoratrice causa n. 681) a personale in assoluta Pt_1 prevalenza di non contestata provenienza PS e invalidamente ceduto a
, e parte di esso (è il caso della dipendente ), anche P_ Parte_3 ente rientrato nella forza lavoro PS, il lavorare denze e sotto la direzione dell'imprenditore” (art. 2094 c.c.) TE
si argomenta anche autonomamente dalla verific
[...] caso concreto (giunti a p. 67 circa della sentenza, non riterremmo utile copiare
71 uno standard motivazionale di una ventina di pagine sulla nozione di subordinazione nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità).
L'incrinatura della eterodirezione dapprima quindi P_ [...]
, traspare anche dalla ne di Controparte_38 [...] che ha confermato come “9) L'Area Assistenza di Filiale era Per_5
due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico” sì, il cliente è PS, l'assistenza è resa direttamente ai dipendenti del cliente;
10) L'Area era presieduta dal Capo Area mentre i due Persona_5 dipartimenti erano diretti, rispettivamente, dalla IG.ra (dal Parte_5 febbraio 2021 il capodipartimento è diventata la signora erim Per_5 fino a febbraio 2022, e dal febbraio 2022 la signora e dal IG. CP_9 Pt_6
Sì, si tratta dei due dipartimenti, con i ris onsabili.
[...]
Quindi alla domanda, “24) Il personale addetto all'Ufficio Help Desk Interno, in relazione all'appalto BPS, si occupava, sulla base delle indicazioni operative e delle procedure definite da , di gestire e risolvere P_ direttamente problematiche inerenti ad ano cedurali o applicative” ha preliminarmente conferm(ato) la descrizione, precisando adr come era organizzato il lavoro dipendeva da , noi avevamo dal cliente dei tempi P_ di lavorazione, SLA, Service Level t, ed organizzavamo il lavoro in un certo modo per rispettarli, secondo determinate procedure individuate da
, alla dovevamo solo risolvere il problema, aggiungendo anche P_ CP_1 che adr nel tempo abbiamo elaborato internamente anche dei manuali operativi, non ufficializzati ad uso interno e da noi elaborati, sul come gestire le varie casistiche”, per interrompere bruscamente quanto precede con il rilievo finale adr inoltre c'erano anche dei manuali di operatività condivisi con la che
CP_1 descrivevano il processo di come erogare il servizio, tramite telefono e ticket, i due canali come richiesto dalla il manuale era proposto da e
CP_1 P_ condiviso, approvato dalla in tal modo disegnando una eterodirettività
CP_1 organizzativa sulla quale il aveva l'ultima parola.
CP_1
Analiticamente confermativo il teste adr vi sono manuali Testimone_12 di servizio, istruzioni operative suddivise tr lti da , sono P_ redatti da e rispondono ad esigenze operative, richieste ed esigenze P_ segnalate dalla CP_1 adr in Ba il Demand Manager che presiede alla richiesta di servizio, responsabile della funzione esternalizzata, che formalizza le necessità e le esigenze della Banca, una richiesta più o meno ampia, talora più generica talora più specifica. Fruendo elabora il manuale, lo sottopone alla Banca per correzioni e integrazioni, fino ad arrivare ad un manuale condiviso, validato dalla Banca, che verrà poi utilizzato, contenendo la definizione delle regole operative del servizio”. La stessa organizzazione della operatività non era appannaggio di
, dapprima, , poi, ma in sostanza e in P_ Controparte_38 definitiva della stessa , che approvava, validava TE concrete modalità op
72 Del resto l'uso obbligato della piattaforma Remedy per l'assegnazione del lavoro, concessa in uso dalla Banca, impone alla cessionaria ulteriore P_ limite e vincolo organizzativo assolutamente stringente.
L'eterodirezione ad opera della Banca si caratterizza ancora dalla palesata alta eterodirezione ad opera di personale sempre rimasto PS, specificamente impersonato in Persona_12
Il testimone , “in pensione, già Responsabile Persona_3 dell'Assistenza Applicativa al Polo di Lecce in , proveniente da 1/2014 P_ da PS, al momento del passaggio in lavoravo nell'Ufficio di P_
Assistenza Applicativa di PS, come addetto, sono diventato Responsabile in
”,alla domanda “13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa P_ parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020 e , da luglio 2020 e Parte_3 Persona_3 Per_3 en quest'ultima di Persona_2 Controparte_9 lavoro a Mantova, che si occupa solamente delle problematiche inerenti i corsi di Formazione PS”, ha illustrato come attraverso il programma Remedy già esistente in PS e mantenuto in assegnavamo loro in seguito operanti P_
a il lavoro, quotidianamente, talora arrivavano a ondate e gli incidenti CP_1
s ti potevano avere una portata generale;
adr all'inizio l'assegnazione era soltanto a mezzo ticket, la barra telefonica è stata introdotta in un secondo momento, e anche loro potevano essere addetti a rispondere al telefono direttamente alla Filiale, a mezzo di un numero verde, e l'operatore libero ed abilitato rispondeva;
adr il programma Remedy smistava tra gli operatori disponibili e secondo i rispettivi argomenti e abilitazioni;
adr in base agli argomenti, ad es. Carte, veniva individuato l'operatore di competenza disponibile al momento, adr dipendente PS, era la nostra interfaccia a cui Persona_12 CP_1 chiedeva onamento anche della barra telefonica, si tr ella persona giusta per comprendere il funzionamento dei programmi e di Remedy, il deus ex machina;
adr era lui che da ci chiamava quando eravamo indietro per CP_1 bacchettarci a mezzo della nostra referente e siccome ci conosceva tutti Pt_5 anche personalmente;
adr ogni settimana c'erano delle call della cui partecipavano i Pt_5 responsabili di Lecce che ero io, p , non ricordo se già Testimone_14 CP_1 presente al loro tempo, e tale , da Mantova, insomma i R_3 R_4 responsabili degli Uffici di Assistenza Applicativa dei tre , già CP_33 esistenti in PS, e quasi sempre vi partecipava anche erano delle call R_2 per fare il punto della situazione di tutti gli uffici e per l ni da prendere;
adr le abilitazioni agli operatori su richiesta credo della erano Pt_5 rilasciate credo da o attraverso di lui R_2 rilasciando una deposizione che svilisce ulteriormente il momento organizzativo ed eterodirettivo di , sia in relazione al già ricordato P_
73 programma bancario, semplicemente migrato nell'ipotizzato perimetro organizzativo , sia in relazione alla figura eterodirezionale di spicco del P_ dipendente CP_39
Sempre il teste ha dischiuso un diretto intervento PS sul Per_3 fondamentale momento formativo: e altri dipendenti PS sono venuti a R_2
Lecce insieme ai ricorrenti per la for , veniva a Lecce anche per illustrarci nuovi argomenti e nuove attività, o veniva o partecipava in conferenza.
Ci parrebbe irrilevante, infine, il risvolto rappresentato (per la sola ricorrente (causa n. 681), nel periodo successivo alla revoca del Pt_1 distacco in , dalla assegnazione di un ruolo di referente. P_
Preci zitutto, trattarsi di un ruolo referenziale quasi di se stessa.
Così il teste “la u individuata come referente del servizio, Pt_9 Pt_1 anche se si trattava di due risorse nel gruppo, e in base a questo è corretto che gestisse le assegnazioni, in sua assenza l'attività era svolta in autonomia da
. R_
Ancora il teste “adr nella gestione operativa del servizio i due, Pt_9
er nomi” Pt_1 R_
Del resto la teste se ha dichiarato, “adr la era Persona_8 Pt_1 sicuramente il mio riferimento” ha soggiunto “ma nulla di scritto, non ricordo ci fosse nulla di scritto”
L'interposizione della figura della lavoratrice quale referente, Pt_1 interposizione peraltro dai dubbi contorni, da un lato interviene cronologicamente in un momento successivo rispetto alla accertata instaurazione del rapporto lavorativo PS, dall'altro rappresenta un momento assolutamente marginale che neppure scalfisce la accertata eterodirezione PS.
La sussistenza nel caso concreto di una persistente eterodirezione della in momenti qualificanti della prestazione TE lavorativa, conduce autonomamente, abbiamo anticipato, alla medesima, coerente, soluzione decisoria muovendo da questo distinto flusso argomentativo.
P.Q.M.
accerta che tra la ricorrente e la Parte_1 TE
si è instaurato, a partire dall'1.10.2018 un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 3° area professionale, 1° livello retributivo CCNL Credito applicato dalla Banca;
condanna la alla immediata TE assunzione della ric esse mansioni e luogo di attuale assegnazione, con anzianità di servizio dall'1.10.2018;
74 condanna la al pagamento in favore TE della ricorrente tto dell'inquadramento riconosciuto, dall'1.10.2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo. Condanna la al pagamento delle TE spese processuali, liquidate in € 11.327,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, media complessità, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Compensa nei confronti delle restanti parti, e le P_ _4 spese del processo.
IE, 3/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
75
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 681/2020 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1 tro Dinoi) a mezzo ricorso depositato il 29/9/2020
contro
TE
(che sarà difesa dagli avv. Guglielmo Burragato, Pietro Burroni e Alessandro Lepri)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 30-31, letterali):
“Piaccia al Giudice del lavoro del Tribunale di IE, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare l'insussistenza del ramo di azienda denominato trasferito dalla alla in Pt_2 TE P_ data 30.12.2013;
2. accertare e dichiarare che il settore “Prodotti e servizi” gestito dalla faceva parte dell'insussistente ramo d'azienda trasferito dalla P_ [...]
alla in data 30.12.20 TE P_ conseguentemente:
3. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la TE si è instaurato, a partire dall'1.10.2018, o in ipotesi dal
[...]
15.2.2020, o da altra data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di impiegata della terza area professionale, terzo livello retributivo, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, o in quello superiore o inferiore ritenuto di giustizia;
4. condannare la alla immediata TE assunzione della ricorrente alle sue dipendenze, con le stesse mansioni e nello stesso luogo di attuali assegnazioni, con anzianità di servizio dall'1.10.2018, o in ipotesi dal 15.2.2020, o da altra data ritenuta di giustizia;
5. condannare la al pagamento in TE favore della ricorrente delle differenze retributive per effetto dell'inquadramento riconosciuto, dall'1.10.2018, o dal 15.2.2020, o da altra data ritenuta di giustizia, da quantificarsi a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi
1 legali dalla maturazione al saldo, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva;
6. con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza CP_1 della do chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, pp. 38-39, letterali):
“previa ogni più opportuna declaratoria, e anche previa autorizzazione alla chiamata in causa di e di e per tutti i motivi in P_ Controparte_3 narrativa, voglia di iss respingere il ricorso avversario e tutte l domande ivi contenute, con il favore delle spese”.
La chiamata in causa ad istanza di parte, successivamente autorizzata ex art. 106 cpc, avrebbe determinato la costituzione in giudizio dei terzi, che contesteranno la fondatezza della domanda chiedendo:
(che sarà difesa dagli avv. Giacinto Favalli, Francesco P_
Chiarelli e Alessandro Cottini), conclusioni, memoria difensiva, p. 34, letterali):
“respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: In via principale: respingere le domande avversarie di cui al ricorso tutte, perché inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
(già )(che sarà difesa dall'avv. Gian Luca _4 Controparte_5
Pinto, dall'avv. Chiara Baracchi e dall'avv. Filippo Presenti) (conclusioni, memoria difensiva, p. 30, letterali):
“contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: In via preliminare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza del RR dalla facoltà di rivendicare un rapporto subordinato alle dipendenze di
[...]
nonché per la sua carenza di legittimazione attiva;
TE
Nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande attrici per infondatezza in fatto ed in diritto, mandando comunque assolta da ogni pretesa fatta _4
o da farsi valere nei suoi confronti;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese”.
*
All'udienza 29/1/2021, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi, su piattaforma TEAMS/in presenza: per in presenza, l'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1 per la da remoto, l'avv. Luca TE
Montesarchio ragato.
2 Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Si discute in ordine alla richiesta di estensione del contraddittorio sollecitata dalla Banca convenuta a , cui parte ricorrente Controparte_6 si oppone.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice ritiene opportuna discussione sulla questione preliminare di merito (decadenza) e fissa al fine l'udienza del 17/3/2021, ore 9:45 – da tenersi allo stato stesso mezzo (piattaforma TEAMS) – con termine per note al 27/2/2021 per parte ricorrente e al 7/3/2021 per la Banca convenuta.
All'udienza di rinvio del 17/3/2021, nella causa n. 681/2020 sono comparsi su piattaforma TEAMS/in presenza: per parte ricorrente l'avv. Pietro Dinoi, in presenza;
per la , l'avv. Guglielmo Burragato;
TE
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Parte ricorrente chiede darsi atto della sopravvenienza di Cass. SL 2021/n. 7364. La Banca convenuta ne argomenta la irrilevanza ai fini decisori.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine: riservata al merito la decisione sulle questioni preliminari di merito;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammette le prove testimoniali chieste dalle parti;
limita allo stato il numero dei testimoni a 2 per capitolo, per ciascuna parte;
fissa per l'assunzione l'udienza del 26/9/2022 ore 11:00; (programmando la discussione all'udienza del 11/11/2022 ore 11:00).
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
d'ufficio, provvedendo nella causa n. 681/2020 rgl;
a mezzo ordinanza del 31/8/2022, revocata l'ordinanza ammissiva di prova e la programmazione decisoria;
autorizza la , convenuta, alla chiamata TE in causa ex art. dei terzi, e P_ [...]
, ai fini della estensione dell'accertamento, onerando dell'instaurazione CP_3 raddittorio parte istante nel rispetto del termine a difesa.
3 Fissa nuova udienza di comparizione delle parti al 12/10/2022 ore 13:30.
All'udienza di rinvio del 14/11/2022, nella causa n. 681/2020 sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Pietro Dinoi;
per la , l'avv. Luca Montesarchio, in TE sostituzione per chiamata in causa, l'avv. RE RE in sostituzione P_ dell'avv. iarelli;
per chiamata in causa, l'avv. Chiara Baracchi anche in _4 sostituzione dell'avv. Gianluca Pinto.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussi i profili istruttori, , pur richiamandosi anche alle proprie P_ istanze istruttorie, ritiene che l ne nei propri confronti possa essere adottata anche da esse prescindendo, non essendo state formulate domande contro . P_ Contr Analogamente si esprime , non avendo parte ricorrente posto in contestazione la legittimità del di o e dell'appalto. Analogamente si esprime la . TE
Parte ricorrente si oppone ie, in ipotesi indicando i propri testimoni anche a controprova.
Il giudice si riserva in ordine al programma istruttorio/decisorio.
Sciolta la riserva assunta nella causa n. 681/2020 rgl, a mezzo ordinanza del 29/1/2024, il giudice ammetteva le prove chieste dalle parti, fissando per l'assunzione l'udienza del 27/1/2025, ore 10:30, con ragionevole prosecuzione al 10/2/2025 ore 10:30 e discussione programmata al 30/5/2025 ore11:00.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
riesaminati gli atti e i documenti della causa n. 681/2020 rgl;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova nei limiti che seguono:
A) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice ricorrente, Parte_1
1. Dopo undici anni di lavoro all'help desk tecnologico di il Controparte_7 giorno 26.9.2018 alla ricorrente (e al collega di lavoro fu Persona_1 comunicato che a partire dall'1.10.2018 il loro rapporto di lavoro sarebbe proseguito con un distacco presso la nella sede di , in Piazza P_ CP_1
Amendola, nei locali attigui agli uffici della Banca PS, inserita nell'organico che si occupa dell'assistenza nell'uso degli applicativi utilizzati nel gruppo PS.
4 NO: non controverso, del resto documentale (doc. 2 ric.);
2. Alla ricorrente e al collega fu spiegato che l'assistenza nell'uso R_ degli applicativi del gruppo PS si svolgeva su tre settori: settore Prodotti e servizi, gestito prevalentemente a Lecce;
settore Credito, gestito e coordinato a , con alcuni addetti collocati a Lecce;
settore Contabilità e bilancio, CP_1
g Mantova, con alcuni addetti collocati a . CP_1
NO: non controverso, v. cap. 11 ; P_
3. Si trattava di settori operativi che facevano parte del c.d. ramo d'azienda ceduto in data 30.12.2013 dalla Banca PS a i cui addetti, P_ formalmente dipendenti , sono ex dipendenti PS, ad eccezione di quelli P_ assunti direttamente d in data successiva alla cessione del ramo P_
d'azienda. NO: a parte l'avverbio “formalmente” (peraltro tema di valutazione giuridica) si tratta di fenomeno che non parrebbe controverso.
4. La ricorrente, e il collega sono stati inseriti, Persona_1 dall'1.10.2018, nell'organico dell'assistenza applicativa al settore Prodotti e servizi. NO: non controverso.
5. Essi sono stati formati e coordinati dai colleghi di Lecce, pur essendo fisicamente collocati nell'ufficio di , ove è collocato anche il personale del CP_1 servizio Credito e parte del personale del servizio Contabilità e bilancio. NO: non controverso, cfr. cap. 28 ; P_
6. La ricorrente e il collega hanno effettuato, durante il Persona_1 distacco, quattro trasferte, di durata settimanale, dal lunedì al venerdì, a Lecce- Surbo, presso una sede PS, con finalità formative. CP_8
NO: sostanzialmente non controverso, cfr. cap. 28 , e del resto P_ documentale (v. successivo cap. 7).
7. Al riguardo si veda la “scheda di affiancamento specialistico” del 14.3.2019 (all. 8), con indicazione del luogo di affiancamento, Lecce, del nome dell'istruttore, , del nome della “risorsa affiancata”, Persona_2 Pt_1
dei “ ività di affiancamento”, “carte prepaga
[...]
“periodo e date di affiancamento”: “26.2.2019, dalle ore 9,00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16.15; 27.2.2019, dalle ore 9,00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16.15; 28.2.2019, dalle ore 9,00 alle ore 13.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16.15; 1.3.2019, dalle ore 9,00 alle ore 11”. NO: documentale, nè sostanzialmente controverso, cfr. cap. 28 ; P_
8. Lo stesso , ex dipendente PS, poi , è stato il Persona_2 P_ riferimento per la problematiche tecniche i l corso del distacco a proposito dell'utilizzo degli applicativi informatici. NO: non controverso, cfr. cap. 29 ; P_
5 9. In due occasioni è anche venuto a per proseguire Persona_2 CP_1 il processo formativo della ricorrente e del collega per seguirne il lavoro R_ quotidiano. SI: 1 testimone;
10. Le direttive sul lavoro da svolgere sono sempre state quotidiane. SI: 1 testimone;
11. Quotidianamente, infatti, durante l'intero arco della giornata, vengono assegnati dei ticket da lavorare sull'applicativo remedy, che è il programma utilizzato da dipendenti per le richieste di assistenza. TE
NO: non controve ). TE
12. L'utente apre un ticket all'assistenza, segnalando la problematica riscontrata ed il ticket viene assegnato al tavolo operativo di competenza. NO: descrizione di una modalità produttiva di comune esperienza.
13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020
e , da luglio 2020 e Parte_3 Persona_3 Per_3 Per_2
, sporadicamente quest'ultima con sede di lavoro a
[...] Controparte_9
a, che si occupa problematiche inerenti i corsi di Formazione PS. SI: i 4 testimoni interessati (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
14. , , e Parte_3 Persona_3 Persona_2 CP_9
[...] Parte_3 reintegrata alle dipendenze della dall'1.7.2020, a seguito dell'esito CP_1 giudiziario positivo dell'azione di gnazione della cessione del ramo d'azienda (all. 9). SI: sebbene documentale, i testimoni presenti per altri capitoli possono con semplicità chiarire (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
15. La ricorrente, e il collega vengono quotidianamente R_ supportati, a mezzo email e telefono, dai colleghi di Lecce nell'espletamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati (revoca mandati carte di credito, assistenza alle filiali per problematiche su digital e remote banking, carte prepagate, corrispondenza con la clientela). SI: 3 testimoni (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
16. Si tratta degli ambiti operativi su cui la ricorrente e il collega R_ sono stati formati, e su cui operano. NO: non controverso, cfr. cap. 27 ; P_
6 17. La ricorrente e il collega hanno svolto, insieme ai dipendenti R_
, anche formazione sull'assistenza da fornire TE0 ai dipendenti durante i corsi di formazione interna, quando TE insorgono problemi di funzionamento del software con il quale viene tenuto il corso. SI: 2 testimoni;
18. Il corso è stato tenuto da dipendenti PS, presso la sede di , S. CP_1
Miniato, nelle date del 14 e del 17 maggio 2019 (all. 10). SI: 2 testimoni;
19. Le mansioni della ricorrente e del collega consistono nella R_ gestione delle richieste di assistenza relative alle probl e indicate ai capi 15 e 16, provenienti dalle filiali PS. NO: non controverso, cfr. cap. 27 ; P_
20. Le richieste di assistenza giungono sul tavolo HDI (Help Desk Interno) tramite telefono o ticket web, gestito dall'applicativo Remedy. NO: non controverso, cfr. cap. 44 PS e cap. 29 ; P_
21. In base alla mole di lavoro, i responsabili dell'ufficio, Parte_3
e , provvedono allo smistamento
[...] Persona_3 assegnandoli personalmente e abilitando la ricorrente, e gli altri operatori, alla barra telefonica. SI: 2 testimoni;
22. La richiesta arriva a un centralino telefonico, che smista le chiamate su linee diverse a seconda delle problematiche segnalate. SI: 2 testimoni;
23. Non tutti gli operatori sono abilitati su tutte le linee, i gestori dell'ufficio possono, alla bisogna, abilitare o disabilitare gli operatori a dette linee. SI: 2 testimoni;
24. Il lavoro della ricorrente si svolge principalmente tramite gestione dei ticket sull'applicativo Remedy, anche se in determinati casi è stata abilitata anche alla gestione delle chiamate in entrata. SI: 2 testimoni (non controversa peraltro la prima parte);
25. La risoluzione delle problematiche avviene attraverso la consultazione di applicativi e software sulle transazioni bancarie, ricorrendo, ove necessario, anche ai consigli dei colleghi con maggiore esperienza. NO: conseguenza logica la prima parte (in ogni caso genericità della formulazione), quindi valutativa, infine generica (non consente prova contraria) la restante;
26. Durante l'intero periodo del distacco l'organizzazione del lavoro e la gestione delle presenze e delle assenze (richiesta di ferie e permessi,
7 comunicazione di assenze per malattia, pianificazione delle ferie estive e natalizie), venivano fatte con i responsabili di Lecce, soprattutto Parte_3
e .
[...] Persona_3
SI: 2 testimoni
27. I contatti con personale sono stati del tutto assenti, fatta P_ eccezione per le comunicazioni il distacco, e non hanno mai riguardato lo svolgimento delle mansioni lavorative. SI: 2 testimoni;
28. In data 14.2.2020 veniva consegnata alla ricorrente la comunicazione di cessazione del distacco (all. 6), ma contestualmente la sig.ra Persona_4 le comunicava a voce che il lavoro suo e del collega sa R_ stesso, anche se sarebbe stato inquadrato in un non meglio precisato contratto di servizio. SI: 2 testimoni;
29. A tale riguardo la ricorrente veniva nominata referente del team di lavoro , composto dalla stessa ricorrente e da con il compito P_ R_ di fare er ogni comunicazione riguardante il lo o con . P_
NO: non controverso, cfr. cap. 37 ; P_
30. In realtà, dopo pochi giorni le modalità di svolgimento del lavoro ritornarono quelle solite, e cioè al contatto diretto tra la ricorrente, o il R_
e i referenti di Lecce. SI: 2 testimoni;
31. Rispetto al periodo di distacco, dal 15.2.2020 è stato chiesto verbalmente alla ricorrente di inviare quotidianamente ai responsabili
[...]
i report sul lavoro svolto e alla responsabile di area , P_ P_ [...]
un report settimanale. Per_5 estimoni;
32. Nulla, tuttavia, è cambiato rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in particolare a proposito delle direttive sul lavoro da svolgere, che hanno continuato ad essere quelle del periodo del distacco. SI: 3 testimoni (si limita in ogni caso la controprova a 2 per parte).
Testimoni indicati:
, Lecce;
Persona_2
, Lecce;
Parte_3 ce;
Persona_3
(ndgr: la qualità di litisconsorte, ne sconsiglia, dal Persona_1 CP_1 punto giudice, la sua prescelta);
; Testimone_1 CP_1
; Testimone_2 CP_1
8 . Testimone_3 CP_1
AA1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dalla , con i testimoni indicati e la medesima TE limit zione;
AA2) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica, salva P_ specifica riduzione;
AA3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica, salva _4 riduzione;
*
B) prova per interrogatorio formale (ndgr: si invita la
[...]
a rivalutarne l'utilità) e per testimoni chiesta dalla TE [...]
sui seguenti capitoli: TE
9) A quanto consta a Banca PS, fornisce le proprie prestazioni P_
a favore di numerose e importanti rea dali, tra cui, oltre alla CP_1 convenuta e alle altre società del Gruppo PS, risultano esserci ad esempio Nexi, BA, Blue Assistance, ING Direct, Credito Fondiario, Farbanca, BRS, etc. NO: documentale, e irrilevante;
12) Il ramo d'azienda oggetto di trasferimento, ha ricompreso sette strutture operative sovrapponibili alle strutture già presenti ed organizzate presso il Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi, poi transitate ed efficientate nella Divisione Attività Amministrative, Contabili e ILri (DAACA) della Banca, e così: (i) Monetica;
(ii) Incassi e Pagamenti;
(iii) Operatività di Rete;
(iv) Attività Amministrative e Credito;
(v) Attività Aziendali e Contabili;
(vi) Attività ILrie;
(vii) Attività di Assistenza. Il tutto oltre a 6 Strutture di Governo anch'esse presenti nella struttura originaria (Organizzazione e Pt_2
Logistica, Service Management, Risorse Umane, Controlli e Verifiche, Vendor Management, Pianificazione e Controllo Costi). NO: documentale;
19) A valle della cessione a del ramo di azienda, Banca PS ha P_ affidato in appalto a le sternalizzate , P_ TE1
, Attività , TE2 TE3 CP_14 [...]
, Monetica, Attività Aziendali e Contabili (doc. 8). TE5
NO: documentale;
20. L'affidamento da Banca PS a di tali attività è avvenuta P_ attraverso la stipulazione di contratti di a della durata prevista di 18 anni – che hanno visto come committente BPS, e quale appaltatore, a seconda delle attività, , la quale si è avvalsa a sua volta di TE6
9 quale soggetto subappaltatore (cfr. docc. 8 e 8 bis); sul punto si precisa P_ he per effetto delle modifiche organizzative interne e degli assetti proprietari dell'appaltatrice intervenute sin dal 2014, l'intero appalto si è poi concentrato in capo a . P_
NO: documental
24) Il corrispettivo dei servizi resi da consiste in un canone P_ annuale forfettario ed omnicomprensivo, di entità progressivamente decrescente nel corso dei 18 anni di durata del rapporto contrattuale a parità di volumi di attività attesi (doc. 8), sulla scorta di una previsione di progressivo efficientamento dei servizi. NO: documentale;
26) Stante poi la previsione contrattuale dell'utilizzo da parte di
[...]
messe a disposizione dal TE7
Consorzio Operativo del Gruppo PS (“COG”), ha altresì stipulato con P_ il COG un contratto a titolo oneroso per l'uso rumenti e applicativi di proprietà del COG stesso (doc. 9). NO: documentale;
29) ha quindi iniziato ad operare presso diverse proprie sedi e P_ uffici, fisic distinti e separati da quelli – eventualmente presenti nel medesimo immobile – utilizzati dai dipendenti della CP_1
NO: irrilevante la dimensione generale, cfr. in . 30).
30) Per quanto interessa nel presente giudizio, vengono in rilievo le sedi di: (i) Piazza Amendola n. 12 (cfr. visura sub doc. 3, P_ CP_1 P_
, ove il tore deduce di avere operato;
(ii) Lec a Provinciale Lecce-Surbo (cfr. visura Fruendo sub doc. 3, pag. 32), ove Controparte asserisce che erano adibiti i referenti Fruendo che avrebbero esercitato il potere direttivo nei confronti del Lavoratore. NO: non controverso, cfr. cap. 1 ric;
32) Del resto dal 1° gennaio 2014, ossia dall'inizio dell'operatività P_ quale appaltatore di Banca PS, risulta che stessa abbia a P_ diverse modifiche organizzative del compendio a suo tempo ricevuto da PS al fine di una sua maggior efficienza operativa e gestionale. NO: generico e in parte valutativo;
41) Ad ogni modo, stando alla prospettazione avversaria, il Lavoratore sarebbe stato impiegato da in attività afferenti all'Help Desk Interno, P_ ossia uno dei servizi appaltati da Banca PS a (cfr. anche all'all. 2 P_ all'MSA Banca PS – Fruendo, doc. 8) con il qual assicura supporto e P_ assistenza in merito a problematiche applicative e procedurali. NO: non controverso (cfr. cap. 1 ric.) e in parte documentale;
10 42) A quanto consta a Banca PS, le attività relative a tale servizio e la loro definizione operativa sono sempre state stabilite e periodicamente aggiornate da anche in relazione alle modifiche e innovazioni tecniche P_
e organizzative del servizio stesso, nonché descritte in appositi manuali adottati, validati e periodicamente aggiornati da stessa. P_
NO: generico e documentale, come affermato;
43) Il personale adibito ad attività di Help Desk, sulla base delle P_ suddette indicazioni o e delle procedure definite da , si occupa P_ essenzialmente di gestire e risolvere direttamente problematiche inerenti ad anomalie procedurali o applicative. SI: 1 testimone;
44. Il servizio viene richiesto dalle Filiali attraverso un portale di assistenza (applicativo c.d. Remedy) e tramite al quale gli utenti delle filiali stesse possono accedere tramite ticket web o telefonicamente, e viene eseguito dal personale sulla base di procedure definite da stessa. P_ P_
NO: non controverso (cfr. cap. 11 ric.);
45). Ad ogni modo, per ciò che concerne le interazioni con i sistemi informatici di Banca PS, si deve ritenere che il Lavoratore – al pari di tutto il personale – durante il periodo di operatività nei servizi appaltati da P_
Banca PS, sia stato dotato delle sole abilitazioni idonee ad accedere alle specifiche sezioni degli applicativi necessarie per effettuare le attività appaltate cui è stato eventualmente coinvolto da , secondo il profilo di operatore P_ esterno assegnatogli. NO: irrilevante;
46) Il Lavoratore non ha mai avuto una casella di posta elettronica su dominio PS. NO: è onerato il lavoratore della eventuale prova positiva contraria di fatto che s.e.o. non appare dallo stesso allegato.
47) Venendo agli asseriti «corsi di formazione» che si sarebbero tenuti nelle due giornate del 14 e del 17 maggio 2019, Controparte tenta di travisare i contenuti di due riunioni informative tenutesi presso una sede PS di San Miniato cui hanno partecipato alcune risorse operanti nel settore Help P_
Desk. 48) In tali due riunioni tenutesi nel mese di maggio 2019 il personale PS ha illustrato le esigenze della Banca legate all'affidamento a della nuova P_ attività relativa alle segnalazioni e problematiche procedurali e applicative concernenti i corsi di formazione on line svolte dal personale bancario. SI: 2 testimoni, in sostanziale controprova sul cap. 9 ric.
50) Banca PS – o comunque personale operante per Banca PS – non ha mai autorizzato ferie, permessi o assenze del Lavoratore, non si è mai ingerita nell'organizzazione delle sue presenze o assenze, non ha mai
11 autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario del Lavoratore, non gli ha mai imposto il rispetto di particolari orari di lavoro né ha mai controllato questi ultimi. NO: circostanza negativa, onerante il lavoratore della speculare prova del fatto positivo. Cfr. infatti, cap. 26 ric, sul quale la TE
è stata ammessa a controprova;
[...]
51) Banca PS – o comunque personale operante per Banca PS – non ha mai esercitato poteri di direzione e coordinamento nei confronti del Lavoratore, e parimenti la non ha pacificamente mai esercitato alcun CP_1 potere disciplinare nei suoi ti. NO: circostanza negativa, onerante la lavoratrice della speculare prova del fatto positivo.
53) I sigg.ri , e passati alle dipendenze di Per_2 Per_3 CP_9
il 1° gennaio 2014, non hanno mai promosso un giudizio di merito per P_
di essere riammessi in servizio da Banca PS eccependo l'inefficacia nei loro confronti della cessione di ramo d'azienda (dal 2014 essi sono quindi stati pacificamente e incontestabilmente dipendenti di ). P_
SI: 3 testimoni (sebbene fatto negativo, orrente non è ragionevolmente in possesso dell'eventuale dato positivo contrario)(ndgr: in ipotesi, sul capitolo non riveste utilità l'interrogatorio formale pur richiesto);
54) La sola sig.ra ha promosso con esito positivo un'azione di Parte_3 ripristino del rapporto con Banca PS. Ebbene, anzitutto la sentenza del Tribunale di Lecce del settembre 2016 che ha dichiarato «l'inefficacia dei confronti dei ricorrenti del contratto di cessione di ramo d'azienda del 31.12.2013» è ancora sub iudice, essendo attualmente pendente, come già evidenziato, il giudizio di appello proposto dalla (doc. 11). CP_1
NO: documentale;
55. In secondo luogo è pacifico – perché è Controparte stessa a dedurlo – che la per circa 4 anni non ha dato esecuzione alla suddetta sentenza e CP_1 non ha reintegrato la lavoratrice in questione. E infatti – ancora una volta come dedotto da Controparte stessa – solo in data 1° aprile 2020 la ha disposto CP_1 il ripristino del rapporto di lavoro con la sig.ra , contestualmente Parte_3 distaccandola presso ove ha proseguit giugno 2020 ad P_ essere impiegata da nel servizio Help Desk Interno (doc. 12). P_
NO: document
56. Tale distacco è poi cessato in data 1° luglio 2020 allorché la lavoratrice in questione è stata adibita all'Ufficio di Assistenza Digital Banking della Banca, che si occupa di attività di assistenza diretta alla clientela della Banca operante col c.d. Internet Banking, e non ha più avuto alcun rapporto con la RR (doc. 13). NO: documentale;
12 Testimoni indicati: ; Testimone_4
Testimone_5
Testimone_6 presso la Banca convenuta;
Tes_7
Testimone_8
Testimone_9
e presso Fruendo s.r.l. Persona_5
BB1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dal ricorrente, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica: BB2) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica: P_
BB3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la “prova” chiesta da _4
, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica:
[...]
*
C) prova per testimoni chiesta da sui seguenti capitoli: P_
1) Nel 2018, e facevano parte del Gruppo P_ Controparte_7
IL (cfr. visura u P_
NO: documentale;
2) Nello specifico, e erano entrambe P_ TE8 controllate dalla società po el capitale sociale Parte_4 di (cfr. visura sub. ns. doc. 2 estratta al 4 luglio 2019, P_ P_ ov tografia del sociale al 29 giugno 2017) e il 100% del capitale sociale di TE8
NO: docum
3) Nel 2018 cosi come negli anni successivi, (in seguito solo P_ Cont
“ ”) operava a livello nazionale nel mercato del , acronimo di P_
Business Process Outsourcing (letteralmente “esternalizzazione dei processi aziendali”). NO: documentale, né controverso;
4) In termini generali, il Business consiste Controparte_20 nell'esternalizzazione di specifici processi azie nto viene affidato ad un'azienda esterna qualificata quale appunto . P_
NO: si prende atto del fenomeno, non controverso, e della sua nomenclatura;
5) Con riferimento al mercato bancario, il Business Process Outsourcing consente alla banca di focalizzarsi sulla raccolta/concessione del credito e sulla relazione con il cliente;
mentre il Back Office affidato all'outsourcer si concentra prevalentemente sulle attività operative tipiche del “post sales”.
13 NO: si prende atto del fenomeno, non controverso, e della sua valutazione produttiva;
6) In tale ambito, offriva servizi di Back Office (attività ausiliarie P_ di tipo amministrativo e ile e di supporto operativo) con riferimento al mercato del settore bancario e svolgeva inoltre attività di carattere contabile e amministrativo (cfr. visura sub ns. doc. 2). P_
NO: documentale, né controverso;
7) In particolare, tra i servizi di Back Office offerti da vi erano P_ anche quelli erogati nel settore dell'Antiriciclaggio per la socie ayments Spa e per altri clienti. NO: documentale, né controverso, altresì irrilevante.
8) All'epoca dei fatti per cui è causa, in vi erano le Aree Operative P_ di seguito elencate (a loro volta suddivise in Dipartimenti ed Uffici):
- Area Back Office e Promozione Finanziaria;
- Area Incassi e Pagamenti;
- Area Carte di Pagamento e Indagini Bancarie;
- Area Assistenza di Filiale;
- Area Logistica. NO: documentale, né controverso, altresì irrilevante.
9) L'Area Assistenza di Filiale era strutturata in due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico. SI: 1 testimone, sebbene dato documentale;
10) L'Area era presieduta dal Capo Area mentre i due Persona_5 dipartimenti erano diretti, rispettivamente, dalla IG.ra (dal Parte_5 febbraio 2021 il capodipartimento è diventata la signora erim Per_5 fino a febbraio 2022, e dal febbraio 2022 la signora e dal IG. CP_9 Pt_6
[...]
SI: 1 testimone, sebbene dato documentale;
11) L' assicurava il supporto e la Controparte_21 risoluzione relativa a richiesta di assistenza su problematiche applicative e procedurali ed era strutturato su tre settori: settore Prodotti e Servizi, gestito prevalentemente a Lecce;
settore Credito, gestito e coordinato a;
settore CP_1
Contabilità e Bilancio, gestito a Mantova, con alcuni addetti collo . CP_1
NO: non controverso (v. cap. 2 ric.), del resto documentale;
12) , sempre facente parte del Gruppo IL, era invece una P_ società n ei servizi di Back Office, Fleet Management, Security e Professional Cash Handling (con effetto dal 1° luglio 2020, TE8 veniva fusa per incorporazione in . Controparte_3
NO: documentale;
14 13) Le Linee Guida del Piano Industriale del Gruppo IL prevedevano un medesimo unico piano strategico finalizzato a migliorarne il risultato economico di tutte le società e, quindi, nel complesso del Gruppo (ns. doc. 3). NO: documentale, oltre ad essere valutativo, generico ed irrilevante;
14) Tra le finalità del Piano vi erano, inoltre, l'ampliamento dei servizi offerti in catalogo da ogni Società del Gruppo, l'aumento del perimetro di attività rese in favore del settore bancario e una maggiore sinergia tra le società del gruppo. NO: documentale, oltre ad essere valutativo, generico ed irrilevante;
C.- L'appalto BPS – Fruendo. 15) A far data dal 2014 BPS affidava in appalto a la gestione P_ di una serie di attività tra cui quelle di Assistenza di Filiale (cfr. doc. 8, 8 bis di BPS). NO: documentale;
16) L'appalto di servizi prevedeva a carico di , tra l'altro, l'obbligo P_ di assicurare determinati Livelli di Servizio Attesi n penali in caso di eventuali inadempimenti a fronte di un corrispettivo di entità progressivamente decrescente nel corso degli anni;
obblighi assicurativi a carico del fornitore a copertura della responsabilità civile per danni a persone a cose, della responsabilità professionale, e della responsabilità civile verso i lavoratori. NO: documentale;
17) A fronte inoltre della previsione contrattuale dell'utilizzo da parte di del Consorzio TE7
Operativo del Gruppo PS (“COG”), l'esponente stipulava con il COG un contratto a titolo oneroso per l'uso di tali strumenti e applicativi di proprietà del COG stesso (cfr. doc. 9 BPS). NO: documentale;
18) A tale riguardo si evidenzia che nel contratto sottoscritto tra le parti il 29 novembre 2013, avente ad oggetto «i servizi di Information Technology (...) funzionali alla fornitura dei Servizi di Back Office ai sensi degli MSA» (clausola 3.1), era previsto tra l'altro che:
- l'uso dei sistemi e delle applicazioni avvenga tramite una licenza d'uso «in modo da consentirne l'accesso ai dipendenti di NewCo assegnati alla fornitura dei Servizi di Back Office (ai fini della prestazione dei medesimi servizi) in conformità agli MSA e senza soluzione di continuità» (clausola 5 .1);
- che le prestazioni di servizi oggetto del contratto siano strettamente funzionali all'esecuzione da parte di dei servizi di back office nei P_ confronti di PS, tanto che «l'efficacia del contratto deve intendersi necessariamente collegata e subordinata alla efficacia di ciascuno degli MSA (...) per la prestazione dei Servizi di Back Office» (clausola 11);
15 - la durata permanga «sino a quando sarà efficace almeno uno degli MSA»;
- Fruendo corrisponda al COG un corrispettivo annuale. NO: documentale;
19) Infine, era previsto che i costi per gli adeguamenti ai sistemi, applicativi, dotazioni ecc in uso a fossero in parte anche in capo a P_
P_
: documentale, altrimenti generico;
20) decideva di gestire l'appalto affidatole in relazione P_ all'Assistenza Clienti attraverso il proprio Help Desk Interno dislocato presso la propria sede di sita in Piazza Amendola n. 12, Lecce e Mantova CP_1
NO: non controverso (cfr. capp. 1 e 2 ric.)
D.- Il distacco da a CP_3 P_
21) In questo con convenivano, nel settembre P_ P_
2018, di distaccare la ricorrente (e il suo collega presso l'Help Persona_1
Desk Interno di e nello specifico presso l'Area Assistenza Filiale – P_
Assistenza Appli Procedurale, da un lato, per una esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, forme di sviluppo per tutte le aziende del Gruppo creando sinergie e, dall'altro, perché vi era il temporaneo interesse di affinchè le risorse distaccate, tramite il P_ distacco, accrescessero le petenze e professionalità (ns. doc. 4). NO: dati documentali, né controversi, per il resto inammissibili valutazioni;
22) , quindi, distaccava la ricorrente (e il suo collega P_ R_ presso l'Area Assistenza Filiali – Assistenza Applicativa e Procedurale dell'Help Desk Interno di dal 1^ ottobre 2018 al 31.3.2019; il distacco veniva P_ prorogato sino al 29.2.2020. NO: dati documentali, né controversi;
23) Nessun compenso veniva corrisposto dalla Distaccataria alla quale corrispettivo per le attività svolte dai lavoratori distaccati;
la Parte_7
Distaccataria si limitava a rimborsare alla il solo costo del payroll Parte_7 senza alcuna ulteriore maggiorazione. SI: 1 testimone;
24) Il personale addetto all'Ufficio Help Desk Interno, in relazione all'appalto BPS, si occupava, sulla base delle indicazioni operative e delle procedure definite da , di gestire e risolvere direttamente problematiche P_ inerenti ad anomalie ali o applicative. SI: 1 testimone;
25) Più nello specifico, il servizio oggetto di appalto veniva richiesto dalle Filiali BPS attraverso un portale di assistenza al quale gli utenti delle filiali
16 BPS potevano accedere o tramite ticket web o tramite telefonata e veniva eseguito dagli addetti al Help Desk interno, sulla base di procedure definite da
. P_
NO: non controverso, documentale la parte finale.
26) Nello specifico, parte ricorrente ha svolto durante il periodo di distacco attività nell'ambito del Servizio di Assistenza alla Rete - Ticket Web (HDI) e il Servizio di assistenza alla Rete - telefonate (HDI), coordinandosi per i profili organizzativi e produttivi con l'ufficio affidato alla TE0 responsabilità del Capo Ufficio . Persona_3
SI: 1 testimone;
27) Gli ambiti operativi su cui parte ricorrente è stata formata e su cui ha operato, sono stati: revoca mandati carte di credito, digital e remote banking, carte prepagate. NO: non controverso, v. capp. 15 e 16 ric.
28) Durante il distacco, parte ricorrente, infatti, è stata inviata periodicamente presso l'ufficio di Lecce, al fine di ricevere la formazione P_
(e gli aggiornamenti) necessar volgimento delle attività. NO: non controverso, v. capp.
5-7 ric.
29) La ricorrente (unitamente al collega si interfacciava R_ nell'espletamento dell'attività con gli addetti dell'Uffi cce, in particolare nelle persone di , ; l'assegnazione dei Persona_2 Parte_3 ticket da lavorare e veniva per il tramite R_ del sistema Remedy. NO: non controverso, v. capp. 13 e 24 ric.;
30) Come sopra anticipato, in ragione della peculiare natura del servizio doveva operare sui sistemi informatici adottati da Banca PS (tra cui P_
y) il cui funzionamento era tutelato e regolamentato da protocolli di sicurezza di Banca PS. NO: documentale, né controverso, per il resto di logico dominio;
31) Le ferie di parte RR venivano gestite dalla datrice di lavoro e che si coordinava con la in Parte_8 Controparte_22 funzione delle esigenze di produzione connesse al servizio svolto. SI: 2 testimoni;
32) In particolare, parte RR, in caso di assenze temporanee o di permessi, comunicava le proprie esigenze al Capo Ufficio signor Per_3
e poi, ricevuta la relativa autorizzazione, le comunicavano alla
[...] lavoro CP_18 oni;
17 33) Il referente per BPS per le attività oggetto di appalto sono P_ sempre stati, a seco attività da svolgere/problematiche da gestire,
il capodipartimento ( ) e il signor Persona_5 Parte_5 Per_3
ed erano loro e non la ricorrente ad interfacciarsi con i referenti BPS e
[...] sa. SI: 2 testimoni;
E.- Segue: sub appalto Controparte_23
34) In data dal 14 febb anaged Services S.p.A., già socio di al 40%, acquistava un'ulteriore quota pari al 50% P_ del capitale ed arrivava così a possedere il 90% del P_ capitale sociale della scrivente società (ns. doc. 5) NO: documentale;
35) In data 14/02/2020 e risolvevano P_ CP_3 anticipatamente le scritture private di distacco sottoscritte e dalla medesima data veniva revocato il distacco di e ns. doc. 6). P_4 Pt_1
NO: documentale;
36) Sempre con effetto dal 14/2/2020 e P_ P_ sottoscrivevano un contratto quadro per la fornitura in appalto da parte di
[...]
a di servizi operativi tra cui quelli di Assistenza Filiali – P_ P_
Servizi HD che BPS aveva appaltato a (ns. doc. 7) P_
NO: documentale;
37) In questo contesto, la RR è stata nominata da CP_18 referente verso per le attività operative quotidiane relativamente al P_ servizio Assisten - Servizio HD e Assistenza procedurale;
la di P_ per era invece la signora (ns. doc. 8). P_5 Persona_5 umentale;
39) Rispetto al periodo di distacco durante il quale parte ricorrente si interfacciava prevalentemente con , e , Persona_3 Per_2 Parte_3 durante il periodo di sub-appalto, la ricorrente, invece, si interfacciava prevalentemente con la signora Per_5
SI: 2 testimoni;
40) La RR organizzava in autonomia l'esecuzione del lavoro, e quindi la lavorazione dei ticket, decidendo lei, per quanto consta alla Società, le assegnazioni tra lei ed il collega e le relative priorità e/o ordine di R_ esecuzione senza alcuna ingerenza da parte di . P_
SI: 2 testimoni, ai quali sarà certamente demandata una maggior specificazione del capitolo, che in ogni caso consente prova contraria (assenza di autonomia, assenza di determinazione delle priorità, ingerenza , P_ etc.);
18 41) Infatti, una volta presi in carico i ticket, gli addetti al CP_18 servizio HDI – e quindi anche parte ricorrente RR – avev ito di analizzare la richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy. SI: 2 testimoni;
42) Il controllo dell'attività svolta da parte ricorrente veniva effettuato dai dipendenti ed era che gestiva le pratiche di propria CP_18 P_ competenza in autonomia, cosi come la gestione delle ferie, permessi, orari di lavoro senza che nulla sapesse al riguardo. 43) Gli scambi intercorsi P_ durante il contratto di sub-appalto tra alcuni lavoratori di e parte P_
RR altro non sono che meri scambi di carattere tecnico unzionali all'erogazione del servizio stesso. SI: 2 testimoni;
F.- Ulteriori precisazioni 44) Per quanto riguarda la nota questione del ramo di azienda si rimanda a quando già dedotto in punto di fatto nella memoria difensiva di BPS. NO: evidente erronea richiesta di prova testimoniale;
45) Si precisa al riguardo che:
- è dipendente di da aprile 2018; Persona_5 P_
- e' stata dipende dal 2014; Parte_5 P_
- , e sono dipendenti di dal 1^ Per_2 Per_3 CP_9 P_ gennaio im cessione del ramo di e il loro passaggio a . P_
- la si ha impugnato la cessione di ramo ma la questione Parte_3
è ancora sub iudice;
in data 1° aprile 2020 la ha disposto il ripristino del CP_1 rapporto di lavoro con la sig.ra estualmente distaccandola Parte_3 presso ove ha proseguito sino al 30 giugno 2020; P_
S rsona dei 3 interessati (sebbene fatti documentali e in parte negativi, parte ricorrente non è ragionevolmente in possesso dell'eventuale dato positivo contrario); NO: documentale la prima parte e ) e Per_5 Pt_5
l'ultima ); Parte_3
CC1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dalla ricorrente, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica;
CC2) s.e.o. la non parrebbe aver TE chiesto sui capitoli come sopra ammessi controprova;
CC3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la “prova” chiesta da _4
, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica:
[...]
*
D) prova per testimoni chiesta da sui seguenti capitoli: _4
19 1. DC che era la capogruppo dell'omonimo Gruppo di imprese Parte_4 operante nel ca fornitura di soluzioni “end to end” per il mondo bancario e finanziario attraverso l'offerta di servizi di natura tecnologica, informatica, consulenziale e di business process outsourcing;
NO: documentale;
2. DC nell'anno 2019 IL vantava una quota di partecipazione in pari al 60% del capitale sociale;
P_
: documentale;
3. DC nell'anno 2019 vantava in una quota di Parte_4 CP_18 partecipazione pari al 100% del capitale sociale;
NO: documentale;
4. DC che è entrata a far parte del Gruppo IL dal P_
29.06.2017 a seguito dell'acquisizione da Bassilichi Spa della relativa quota di partecipazione;
NO: documentale;
5. DC che è il partner di riferimento di Banca PS per la P_ fornitura in outsorcing di servizi di back office sin dal gennaio 2014; NO: documentale;
6. DC che è una primaria realtà imprenditoriale nazionale nel P_ settore dell'offerta e della gestione in outsourcing di servizi di back office bancario;
NO: documentale, nè controverso;
7. DC che era una Società attiva nel settore dei servizi di P_
Back Office, Busin utsourcing con riferimento al mercato del settore bancario o dell'industria, Fleet Management, Security e Professional Cash Handling;
NO: documentale;
8. DC che , partecipata al 100% IL, ha acquisito da CP_18
Bassilichi, con atto ai rogiti del notaio datato 28.06.2018 ed avente Per_6 efficacia a decorrere dal 01.07.2018, zienda denominato “Business Services”. NO: documentale;
9. DC che i lavoratori di Bassilichi facenti parte di tale ramo d'azienda, tra cui vi era anche la RR, sono passati senza soluzione di continuità alle dipendenze di ex art. 2112 c.c. CP_18
NO: documentale;
10. DC la suddetta operazione societaria è stata preceduta dall'espletamento della procedura ex art. 47 legge 428/1990 che si è conclusa
20 con l'accordo sindacale siglato in data 20 giugno 2018. In particolare l'accordo prevedeva il passaggio senza soluzione di continuità a dei dipendenti CP_18 facenti parte del ramo Business Services di Bassilichi, “conservando tutti i diritti che ne derivano applicando gli attuali trattamenti economico/normativi individuali e collettivi in essere presso il cedente al momento del passaggio. A tali lavoratori verrà mantenuto l'inquadramento nella categoria e nei livelli riconosciuti presso il cedente.” NO: documentale;
11. DC che il RR rientrava nell'elenco del personale facente parte del ramo Business Services oggetto di trasferimento allegato all'accordo che definiva la procedura ex art. 47 legge 428/1990 sottoscritto dalle parti sindacali;
NO: documentale;
12. DC che era una Società attiva nel settore dei servizi di CP_18
Back Office, Business Process Outsourcing con riferimento al mercato del settore bancario o dell'industria, Fleet Management, Security e Professional Cash Handling. NO: documentale;
13. DC che nel periodo di distacco della RR presso (i.e. P_
1.10.2018 – 14.02.2020), e erano società c e da P_ CP_18
ai sensi dell'art. 2359 c.c. n. 1) in quanto la medesima disponeva della Pt_4 ranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di entrambe le Società (60% dei voti nell'assemblea e 100% dei voti nell'assemblea di P_
doc. 2 e 3) e, cons ente, IL era tenuta a redigere il CP_18 bilancio consolidato di gruppo;
NO: documentale;
14. DC che nel febbraio 2020 IL ha ceduto la propria quota rappresentativa del 10% del capitale sociale di a B222 srl e la restante P_ quota rappresentativa del 50% del capitale s ad Accenture P_
Managed Services S.p.A.; NO: documentale;
15. DC che sempre nel medesimo periodo IL ha ceduto la propria quota rappresentativa del 100% del capitale sociale di B.Services a Base Digitale;
NO: documentale;
16. DC che con effetti a decorrere dal 01.07.2020, è stata P_ incorporata in e che l'operazione societaria è stata preceduta CP_3 dall'espletame dura ex art. 47 legge 428/1990 che si è conclusa con l'accordo sindacale siglato in data 12.06.2020; NO: documentale;
21 17. DC che l'accordo prevedeva il passaggio senza soluzione di continuità, a norma dell'art. 2112 c.c. di tutti i rapporti di lavoro dipendente della Società incorporata in essere alla data di efficacia dell'operazione, tra cui anche quello del RR, con la conservazione di tutti i diritti acquisiti;
NO: documentale;
18. DC che le Società facenti parte del Gruppo IL, tra cui P_
e , offrivano una vasta gamma di servizi nel campo del Business Process P_
O g tra loro diversificati per tipologia e clientela di riferimento, così impattando su una vasta area di mercato;
NO: si prende atto del fenomeno, non controverso, e della sua valutazione produttiva;
19. DC che le aziende del Gruppo condividevano un medesimo disegno strategico volto a migliorare il risultato economico del Gruppo;
NO: si prende atto di simili valutazioni produttive;
20. DC che tra i principali obiettivi del Gruppo vi erano da un lato l'ampliamento dei servizi offerti in catalogo da ogni Società del Gruppo, dall'altro l'aumento del perimetro di attività rese in favore del cliente principale e CP_1 comunque una maggiore sinergia tra le imprese del gruppo;
NO: documentale, oltre ad essere valutativo, generico ed irrilevante;
21. DC che in questo contesto di gruppo ha disposto, P_ attraverso una specifica intesa con , il distacco di alcune risorse in P_
da assegnare ad alcuni Uffici;
P_ P_
NO: documentale, né controverso il dato di fatto;
22. DC che tale distacco aveva la finalità di perseguire gli obiettivi del Gruppo, rispondendo così «ad una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, forme di sviluppo per tutte le aziende del Gruppo creando sinergie organizzative»; NO: documentale, a parte la genericità, altresì di natura valutativa;
23. DC che la Distaccante aveva interesse ad accrescere le competenze e la professionalità dei lavoratori distaccati attraverso l'esperienza che tali lavoratori avrebbero maturato presso la Distaccataria;
NO: si prende atto della valutazione aziendale, non priva di genericità;
24. DC che prima del distacco avvenuto in data 1.10.2018 la IG.ra ra adibita al servizio Help Desk Tecnologico;
Pt_1
NO: non controverso (“... dopo undici anni di lavoro all'help desk tecnologico di ..”, ricorso, p. 4). Controparte_7
25. DC che il servizio di Help Desk tecnologico consiste nel supporto a problemi tecnici legati al software sui sistemi ed applicazioni del cliente;
NO: nozione di comune esperienza;
22 26. DC che il Servizio di Assistenza Applicativa e Procedurale (Help Desk Interno), relativo all'appalto BPS, si occupa di gestire e risolvere le problematiche inerenti ad anomalie procedurali o applicative. NO: nozione di comune esperienza applicata alla concreta articolazione organizzativa;
27. DC che il distacco della sig.ra si colloca nell'ambito delle Pt_1 strategie imprenditoriali del Gruppo IL evano parte la distaccante e la distaccataria e trova regolamentazione nelle scritture CP_18 P_ toscritte in data re 2018, 29 marzo 2019, 23 dicembre 2019 e 28 gennaio 2020; NO: documentale (valutativa e generica la premessa);
28. DC che con tali atti e hanno pattuito il distacco P_ CP_18 di alcuni dipendenti tra cui la RR, presso;
CP_18 P_
NO: documen troverso;
29. DC che con le scritture private di cui al capitolo 27, le due Società del Gruppo convenivano che il RR sarebbe stato adibito all'Area Assistenza Filiali – Assistenza Applicativa e Procedurale per il periodo dal 1.10.2018 al 29.02.2020; NO: documentale, nè dato in sè controverso;
30. DC che a decorrere dal 01.10.2018, la RR è stata distaccata a per svolgere la prestazione lavorativa nell'ambito all'Area Assistenza P_
Filiali – Assistenza Applicativa e Procedurale;
NO: documentale, né dato in sé controverso;
31. DC che la durata del distacco, originariamente pattuita per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019, è stata oggetto di successive proroghe fino al 29 febbraio 2020, secondo le previsioni contrattuali;
NO: documentale, né dato in sé controverso;
32. DC che le proroghe sono state tutte espressamente accettate dal RR;
NO: documentale, né dato in sé controverso;
33. DC che il distacco della RR è definitivamente cessato in data 14 febbraio 2020 in coerenza con la risoluzione consensuale del distacco concordata tra le Società; NO: documentale, né dato in sé controverso;
34. DC che la RR è stata temporaneamente dislocata presso la sede di sita in Piazza Amendola n. 12 ove ha reso la prestazione P_ CP_1 lavorativa per la durata del distacco;
NO: non controverso, v. cap. 1 ric.
23 35. DC che è rimasta titolare del rapporto economico e CP_18 normativo della RR per la durata del distacco mentre per la medesima durata è stata sostituita da nell'esercizio del potere di comando e di P_ controllo della prestazione;
NO: non controversa la prima parte, generica la seconda;
36. DC che gli incontri aventi finalità formativa tenutisi a Lecce nel periodo 26.2 – 1.03.2019 a cui avrebbe partecipato la RR sono stati organizzati presso la sede di di Lecce e sono stati tenuti da personale P_ di;
P_
NO: non controverso (v. capp.
5-7 ric.);
37. DC che durante il periodo di distacco ha mantenuto la CP_18 titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, gestendone presenze, malattie, permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. e che tali attività erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle persone di e CP_18 Persona_7 Tes_10
[...]
SI: 2 testimoni, da “gestendone...”, non controverso il dato della formale titolarità, e ove controverso trattasi di inammissibile valutazione giuridica;
38. DC che i lavoratori distaccati inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva approvata dal CP_18 relativo responsabile rettamente dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
CP_18
testimoni, sebbene il dato non appaia in sè contestato dalla ricorrente;
39. DC che i lavoratori distaccati giustificavano le proprie assenze alla datrice di lavoro e non alla Banca;
CP_18
SI: 2 testimoni;
40. DC che la rilevazione ed il controllo delle presenze veniva effettuato esclusivamente da mediante un proprio applicativo;
CP_18
SI: 2 testimo
41. DC che le assenze e le ferie venivano condivise con la distaccataria in un'ottica di coordinamento volta anche a garantire le esigenze di P_
a del servizio;
SI: 2 testimoni;
42. DC che la RR, al pari dei suoi colleghi, rendeva la prestazione nei locali di siti in , Piazza Amendola n. 12, fisicamente distinti e P_ CP_1 separati da quelli utilizzati dai dipendenti della;
CP_1
SI: 2 testimoni;
24 43. DC che in ragione della programmata cessione da parte della Capogruppo IL delle quote di e avvenuta nel febbraio P_ CP_18
2020 e della conseguente uscita dal relativo Gruppo di quest'ultime, e P_ hanno cessato i distacchi all'epoca in essere e sottoscritto un CP_18 uadro per la fornitura di servizi operativi di Back Office tra cui rientra il servizio Assistenza Filiali – Servizi HD tecnico ed HD amministrativo procedurale a cui la RR era addetta in regime di distacco;
NO: dato documentale e valutativo la premessa, documentale la seconda parte;
44. DC che ha subappaltato a l'esecuzione di alcuni P_ CP_18 servizi di back office tra cui, appunto, quello di adibizione del RR rientranti nell'ambito di quelli appaltati da Banca PS a;
P_
NO: documentale;
45. DC che al termine del periodo di distacco 14.02.2020 il RR ha svolto la propria prestazione presso in forza del superiore contratto di P_ fornitura e che l'organizzazione e l'esecuzione del servizio è mutata rispetto al distacco;
NO: documentale, generica la seconda parte;
46. DC che nell'ambito dell'appalto in questione, la ricorrente è stata nominata quale referente per le attività operative quotidiane relativamente al Servizio Help Desk Interno Assistenza Applicativa e Procedurale di cui il RR faceva parte;
NO: documentale;
47. DC che la signora rivestiva il ruolo di responsabile Persona_5 del Servizio/Area a cui era adibita la RR lato;
P_
NO: documentale;
48. DC una volta ricevuti i ticket per il tramite dell'applicativo Remedy, la ricorrente organizzava in autonomia la lavorazione dei ticket/esecuzione del lavoro decidendo le assegnazioni tra lei e il RR e le relative priorità e/o ordine di esecuzione;
SI: 2 testimoni;
49. DC una volta presi in carico i ticket, gli addetti al servizio CP_18
HDI – e quindi anche il RR – avevano il compito di a richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy;
SI: 2 testimoni;
50. DC che i signori e dipendenti Parte_9 Persona_4
a cui il RR ica compito di CP_18 supervisionare e coordinare le attività dei dipendenti di adibiti a quel CP_18 servizio, garantendo il miglior coordinamento del servi di;
P_
25 SI: 2 testimoni;
51. DC che l'attività di supervisione e coordinamento, per la natura specifica del servizio, avveniva prevalentemente da remoto;
SI: 2 testimoni;
52. DC che il contratto di subappalto ha preso avvio poco prima dell'inizio della pandemia dovuta all'infezione cd COVID – 19, periodo durante il quale i servizi in questione sono stati resi dalla RR prevalentemente a mezzo smart working per i mesi/anni successivi;
SI: 2 testimoni;
53. DC che nel corso dell'appalto è stata individuata di Persona_8 quale responsabile diretta della RR e del Collega a cui CP_18 R_ la RR inviava regolarmente la sintesi delle attività svolte con invio di report giornaliero che consentiva il controllo dell'esecuzione della prestazione;
SI: 1 testimone (si prende atto della mancata indicazione della testimone che si autorizza pertanto a sostituire limitatamente al capitolo, o in Per_8 Contr alternativa, si dispone la sua audizione d'ufficio, onerando dell'intimazione);
54. DC che il servizio di HDI durante la vigenza del subappalto è stato reso in locali siti in Piazza Amendola di cui aveva la piena ed CP_1 CP_18 esclusiva disponibili orza di accordi con P_ CP_1
SI: 1 testimone, con principale riferimento alla parte finale del caopitolo, per il resto non controverso;
55. DC che il controllo delle presenze della RR, così come del rispetto dell'orario di lavoro, l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi venivano esercitati in via esclusiva da;
Controparte_26
SI: 2 testimoni;
56. DC che gestiva presenze, malattie, Controparte_26 permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. dei lavoratori adibiti al contratto di appalto di cui sopra ed in particolare della RR e del collega Persona_1
SI: 2 testimoni;
57. DC che le attività di cui al capitolo 56 erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle Controparte_26 persone di e Persona_7 Testimone_10
SI: 2 testimoni;
58. In particolare i lavoratori adibiti al subappalto in questione inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva CP_18 approvata dal relativo responsabile o direttamente Controparte_26 dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
26 SI: 2 testimoni;
59. DC che nel mese di febbraio 2022 ha cessato di erogare CP_3 il servizio HDI a e la RR è stata adibita a svolgere attività di P_ data entry per al e. SI: 2 testimoni;
DD1) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dal ricorrente, con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica;
DD2) s.e.o. la non parrebbe aver TE chiesto sui capitoli come sopra ammessi controprova;
DD3) sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta da con i testimoni indicati e la medesima limitazione numerica: P_
NDGR: nel caso in cui la prova sia stata dichiarata inammissibile per la natura documentale del fatto, la parte è autorizzata nel termine del 12/1/2025 alla correlata produzione, che il giudice non ritiene preclusa e pertanto sin d'ora autorizza.
Si rimodulano come segue le date di udienza istruttoria: 20/1/2025, ore 10:15 tutti i testimoni provenienti da Lecce;
27/1/2025, ore 10:15 testimoni (e di altre parti se coincidenti); P_
3/2/2025, ore 10:15: testimoni PS (e di altre parti se coincidenti); e residui ricorrente;
Contr 10/2/2025, ore 10:15: testimoni .
(Confermata allo stato la programmazione della discussione al 30/5/2025, ore 11:00, con autorizzazione a note difensive finali entro il 20/5, e facoltà di udienza da remoto).
IE, 30/12/2024
All'udienza 20/1/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1
, l'avv. Luca Montesarchio in TE sostituzione dell'avv. Guglielmo Burragato;
per l'avv. Alessandro Cottini, anche in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
per l'avv. TT LL in sostituzione dei procuratori in _4 mandato.
Si dà atto delle giustificazioni sanitarie pervenute dai testimoni Per_3
e non comparsi.
[...] Parte_3
27 Si dà avvio alla prova introducendo il primo testimone che presta dichiarazione di impegno e si qualifica in (…) indicato da parte Persona_2 ricorrente.
“opero all'interno di Accenture, dipendente dal 1/2014, P_ esternalizzato da PS, capoufficio del Servizio di plicativa che prestiamo per il PS. All'epoca dei fatti, sempre nello stesso ufficio , come addetto mi P_ occupavo più che altro della distribuzione delle richieste di assistenza che pervenivano dalla rete PS.
Su capitoli di prova testimoniale di parte ricorrente: A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente, Persona_1
1 “Vero che il 26.9.2018 al ricorrente e alla collega Pt_1 fu comunicato che a partire dall'1.10.2018 il loro rapporto di lavoro
[...] sarebbe proseguito con un distacco presso la nella sede di , P_ CP_1 in Piazza Amendola, nei locali attigui agli uffici della Banca PS, inseriti nell'organico che si occupava della gestione dell'assistenza applicativa HDI (Help Desk Interno) al gruppo PS?”; NO: non controversa la prima parte (cfr. capp. 29 e 30
[...]
), nè la seconda (cfr. cap. 41 TE TE
)(analogamente cap. 20 ).
[...] P_
2. “Vero che l'assistenza applicativa Help Desk Interno al gruppo PS è strutturata su tre settori: settore Prodotti e Servizi, gestito prevalentemente a Lecce;
settore Credito, gestito e coordinato a , con alcuni addetti collocati CP_1
a Lecce;
settore Contabilità e Bilancio, gesti antova, con alcuni addetti collocati a ?”; CP_1
NO: ntroverso, v. ap. 11 del resto documentale;
P_
3. “Vero che il ricorrente, e la collega sono stati inseriti, Parte_1 dall'1.10.2018, nell'organico dell'assistenza applicativa al settore Prodotti e Servizi, formati e coordinati dai colleghi di Lecce, pur essendo fisicamente collocati nell'ufficio di in cui, in un unico open space, è collocato il CP_1 personale del servizio Credito e parte del personale del servizio Contabilità e Bilancio?”; operavo a Lecce. Il Servizio di Assistenza Applicativa unico, , era diviso tra i Poli P_ delle Banche incorporate, Mantova e Lecce, oltre al Polo , a al CP_1 CP_1 tempo veniva seguita prevalentemente l'assistenza in mat ito. Non ero un coordinatore, ma un addetto al tempo alla lavorazione dei ticket. Adr i coordinatori erano tre anche Capoufficio, e Per_3 Parte_3
. Per_9
Adr non so se e in che termini venissero gestiti da loro nello specifico;
Per quanto riguarda la formazione sì, fui incaricato di formarli su alcuni argomenti, non ricordo per quanto tempo con precisione, di sicuro mi occupai
28 di una prima fase formativa sul mondo quale sottogruppo dei prodotti e Pt_10 servizi. Adr ebbi l'incarico dai coordinatori indicati, al tempo la formazione all'interno dell'Ufficio era coordinata da;
R_0
4. “Vero che il ricorrente e la collega hanno effettuato, Parte_1 durante il distacco, quattro trasferte, di le, dal lunedì al venerdì, a Lecce-Surbo, presso una sede , per fare formazione sul P_ settore prodotti e servizi come da all. 03 ch stra?”; NO: non controverso, v. cap. 28 P_
Il testimone in ogni caso ne dà conferma, salva incertezza sul numero delle sessioni, certamente una o due, non ricorda se tre, quattro o più. Adr il luogo era la sede di ex Banca 121, quindi PS, quindi anche
, più che altro personale distaccato al COGPS più che altro nel settore P_
I&T;
5. “Vero che , ex dipendente PS, poi , è stato il Persona_2 P_ riferimento per la risoluzione delle problematiche tecniche insorte nel corso del distacco a proposito dell'utilizzo degli applicativi informatici?”; NO: non controverso, v. cap. 29 . P_
Conferma il testimone che il contatto, il portavoce? Segnalavano la difficoltà incontrata e il testimone girava queste richieste di natura tecnica (pw bloccata, utenza non abilitata, etc.) ai responsabili, i coordinatori predetti oltre al loro Capo Area Fruendo al tempo . Controparte_27 Contr tutti ex dipendenti PS;
6. “Vero che in due occasioni è anche venuto a per Persona_2 CP_1 proseguire il processo formativo d ella collega per Pt_1 seguirne il lavoro quotidiano?”; ricordo di essere venuto a anche per una sessione formativa su CP_1
e R_ Pt_1 adr presso la sede di in Piazza Amendola, nell'Ufficio HDI del Polo P_ di IE;
adr quanto a “per seguirne il lavoro quotidiano” credo si faccia riferimento all'affiancamento nelle lavorazioni delle richieste di assistenza che segue alla prima parte formativa, affiancamento che ho effettuato;
7. “Vero che l'organizzazione, le direttive e l'assegnazione del lavoro da svolgere faceva capo a che quotidianamente passava il Parte_3 lavoro sotto forma di ticket, richiesta di assistenza/aiuto proveniente dalle Filiali della PS, e il ricorrente lavora tale richiesta, come da allegato 5 che vi CP_1 si mostra?”; NO: non controverso, v. cap. 29 . P_
Il testimone, in ogni caso, ne dà conferma.
29 8. “Vero che il ricorrente, e la collega venivano Parte_1 quotidianamente supportati, a mezzo e-mail e telefono, dall'ufficio di Lecce, composto da circa 25 unità, quasi tutti dipendenti PS (in precedenza ceduti a e poi reintegrati in Banca PS a seguito di sentenza dal 01 luglio 2020), P_ nell'espletamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati?”; la comunicazione avveniva anche con me personalmente via e-mail o per telefono, questo nel periodo di formazione, successivamente anche quando fecero formazione anche su altri ambiti, ma non so con chi si interfacciavano;
adr la quotidianità c'era, il contatto era diretto e frequente in caso di particolarità da interpretare, per un consiglio, una istruzione operativa, una disposizione ricevuta dai coordinatori, una prassi da seguire, insomma un modus operandi abbastanza frequente;
adr a memoria, non vorrei sbagliarmi, mi pare che in un secondo momento il contatto diretto, in casi eccezionali, quando si dava qualche istruzione operativa, la inviavo direttamente a anche se ho un ricordo Parte_1 non troppo preciso per il tempo trascorso;
9. “Vero che gli ambiti operativi su cui il ricorrente e la collega Pt_1 sono stati formati, e su cui operavano e tuttora operano sono: revoca mandati carte di credito, digital e remote banking, carte prepagate, corrispondenza con la clientela?”; NO: non controverso, v. cap. 27 P_
Il testimone, in ogni caso, ne dà conferma, trattandosi anche degli ambiti oggetto della sua attività formativa.
11. “Vero che le mansioni del ricorrente e della collega previa Pt_1 abilitazione sul sistema informativo del Gruppo PS, consisteva stione delle richieste di assistenza relative ai temi indicati al capo 10 (*) provenienti dalle filiali PS”; (*) ndgr: ?, 9? NO: non controversa la generica cornice fattuale descritta;
Il testimone, in ogni caso, ne dà conferma.
12. “Vero che le richieste di assistenza giungevano sul tavolo HDI (Help Desk Interno) tramite telefono o ticket web, gestito dall'applicativo Remedy di proprietà della Banca PS?”; NO: non controverso (cfr. cap. 44 )(e TE cfr. capp. 25, 29 e 30 ). P_
Il testimone, in ogni caso, dà conferma della modalità operativa e dello strumento di lavoro, ignorando peraltro la titolarità dell'applicativo.
30 15. “Vero che la risoluzione delle problematiche avveniva attraverso la consultazione di applicativi e transazioni bancarie, ricorrendo, ove necessario, anche ai consigli dei colleghi bancari con maggiore esperienza?”; NO: conseguenza logica la prima parte (in ogni caso genericità della formulazione), quindi valutativa, infine generica (non consente prova contraria) la restante;
Conferma in ogni caso il testimone trattarsi di consultazioni non dispositive e a mezzo applicativi bancari. L'attività di HDI consiste in una raccolta delle richieste di assistenza provenienti dalla rete, con un primo livello di analisi informativa per la individuazione del problema, i ricorrenti si fermavano a questo livello. Trasferivano il ticket al supervisore, un dipendente all'interno P_ dell'HDI, incaricato di inoltrare al livello superiore, secondo le specifiche competenze, l'anomalia rilevata dagli operatori. Adr la chiusura del ticket veniva data dallo stesso primo livello se non riscontrava ulteriori problemi, con comunicazione diretta alla rete, oppure se la richiesta non poteva essere ammessa per difetto di contenuto minimo per l'analisi; Adr il supervisore all'epoca veniva nominato settimanalmente, P_ una funzione assegnata a rotazione tra i vari supervisori; adr si tratta di ex dipendenti PS passati a;
P_
16. “Vero che il ricorrente era abilitato alle seguenti transazioni: NAV: per l'apertura operativa in ogni filiale;
: per vedere saldo cc;
IMOV: per vedere P_9 saldo e movimenti cc;
GSIA: ar specializzato codici aziendali;
IRPK : controllo stato pacchetto e rapporti collegati;
INPF: verifica poteri di firma;
A000: area finanza;
RSTE: verifica errori su pratiche in corso, IM : per vedere produzione documenti inviati alla clientela da sisco;
MKGE: interrogazioni genere di servizio;
IG : per controllare preautorizzazioni sulle carte;
IRAI: interrogazione rate mutuo;
RD : dettaglio movimenti partitario di filiale;
NG : estinzione rapporti NG;
EFCC: inserimento anagrafiche debitore distinte avvisi?”; si tratta di transazioni ordinarie effettuate dal Servizio HD, come la sigla suggerisce si tratta in molti casi di I, Interrogazioni”. lcs
Si dà concordemente atto che il testimone è stato ascoltato nella Per_2 forma predetta sui capitoli di parte ricorrente ( ersa numerazione dei capitoli derivanti dalla causa parallela n. 679/2020) e viene adesso ascoltato su due capitoli ulteriori non assorbiti dalla modalità predetta:
29. A tale riguardo la ricorrente veniva nominata referente del team di lavoro , composto dalla stessa ricorrente e da con il compito P_ R_ di fare er ogni comunicazione riguardante il lo o con . P_
NO: non controverso, cfr. cap. 37 P_
31 Il testimone si richiama al cenno compiuto in precedenza sul punto.
30. In realtà, dopo pochi giorni le modalità di svolgimento del lavoro ritornarono quelle solite, e cioè al contatto diretto tra la ricorrente, o il R_
e i referenti di Lecce.
Sicuramente qualcosa c'è stato, una indicazione nella individuazione dell'interlocutrice, ma che poi si sia ritornati come prima, non le saprei specificare meglio le modalità, posso solo dire della quotidianità di cui ho parlato, ma onestamente a distanza di tempo ne ho un vago ricordo. Consideri che fecero formazione anche su altri ambiti e non ero poi più io l'interlocutore esclusivo per questi nuovi ambiti;
32. Nulla, tuttavia, è cambiato rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in particolare a proposito delle direttive sul lavoro da svolgere, che hanno continuato ad essere quelle del periodo del distacco. Quanto ho descritto finora riguarda una prima fase di formazione, affiancamento, quindi una successiva operatività ordinaria, e nel tempo loro si sono anche allontanati da me, per la formazione ricevuta in altre competenze. Diciamo poi che il contatto dapprima quotidiano nel tempo, acquisita esperienza e professionalità, è diventato meno frequente, se non eccezionale, in occasione di problematiche particolari. lcs
Il giudice, preso atto della provenienza del testimone (Lecce), degli scontrini esibiti per viaggio, pernotto e pasti, liquida in via provvisoria a carico della parte ricorrente l'ammontare di € 180,00.
Contr L'avv. LL per in relazione all'ordinanza istruttoria del 30/12/2024 precisa che sono già in atti i documenti che provano le circostanze oggetto dei capitoli dichiarati inammissibili per la natura documentale del fatto. Insiste in ogni caso per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli predetti in quanto l'inammissibilità non è stata eccepita espressamente dai ricorrenti e pertanto il giudice non può rilevarla d'ufficio non essendo le limitazioni poste dall'art. 2721 cc. a tutela dell'ordine pubblico ma di interesse privatistici, a ciò si aggiunga che le limitazioni testimoniali riguardano i contratti nella accezione tecnica dell'art. 1321 c.c., pertanto ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge non sono estensibili alle circostanze che i predetti capitoli sono diretti a provare.
Il giudice conferma allo stato l'ordinanza istruttoria.
Per l'audizione dei due testimoni non comparsi e dei testimoni PS (e di altre parti se coincidenti) viene fissata/confermata l'udienza del 3/2/2025, ore 10:15.
32 La causa è intanto aggiornata al 27/1/2025, ore 10:15 per l'audizione dei testimoni indicati da (e di altre parti se coincidenti). P_
All'udienza 27/1/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1 per la , l'avv. Luca Montesarchio in TE sostituzione per l'avv. RE RE, in sostituzione dei procuratori in P_ mandato;
per l'avv. TT LL in sostituzione dei procuratori in _4 mandato.
Preliminarmente si dà atto che il cap. 43 formulato da – “43) Gli P_ scambi intercorsi durante il contratto di sub-appalto tra alcuni lavoratori di
e parte RR altro non sono che meri scambi di carattere tecnico P_
e sono funzionali all'erogazione del servizio stesso” – deve ritenersi inammissibile in quanto generico e se documentale oggetto di interpretazione valutativa.
Introdotto il secondo testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato da : Testimone_11 P_
“Delivery responsabile e e del servizio, P_ dipendente Afast srl del Gruppo Accenture, distaccato in . P_
Fino al 2/2020 ero in occupandomi di alt , da allora ho P_ seguito direttamente anche l'Help Dsek.
33) Il referente per BPS per le attività oggetto di appalto sono P_ sempre stati, a seco attività da svolgere/problematiche da gestire,
il capodipartimento ( ) e il signor Persona_5 Parte_5 Per_3 ro e non il ricorrente on i refere
[...] viceversa. Confermo tale organizzazione del servizio, al tempo come oggi, sono cambiate nel tempo le persone ma non i ruoli. Figure di riferimento sia verso l'interno, che verso il cliente PS. Dal 2020, da quando come detto me ne occupo direttamente, il rapporto con era un rapporto di subappalto e il referente principale lato CP_18
Frue Persona_5
Adr lato la signora CP_18 Pt_1 adr la v rganizzati aggio al subappalto, è derivata dal cambio di composizione azionaria di;
P_ adr (difesa ricorrente) non ho conosciuto personalmente la parte ricorrente, ma ho contribuito alla modifica del tipo di servizio, alla creazione dei contratti di subappalto, alla identificazione dei referenti per il nostro fornitore e alle modalità di controllo del servizio erogato;
adr nella quotidianità operativa non ero presente dato il mio ruolo;
33 39) Rispetto al periodo di distacco durante il quale parte ricorrente si interfacciava prevalentemente con , e , Persona_3 Per_2 Parte_3 durante il periodo di sub-appalto, il ricorrente, invece, per quanto consta alla società, si interfacciava con la collega Pt_1 confermo quanto accennato, il c n prevedeva la figura CP_18 di un referente, Parte_1 adr l'accor e prevedeva questa figura P_ CP_18 CP_3 di referente. i rapporti con la referente predetta erano P_ prevalentemen n Capo Area;
Persona_5
40) Il ricorrente organizzava in autonomia l'esecuzione del lavoro, e quindi la lavorazione dei ticket, e le relative priorità e/o ordine di esecuzione senza alcuna ingerenza da parte di . P_ risponderei per il periodo del subappalto, l'organizzazione del Team di Lavoro era demandata alla signora per la natura del servizio CP_18 Pt_1
l'esecuzione era autonoma;
adr a memoria questo Team era composto da queste due persone,
Pt_1 R_ adr non ho idea se tra loro vi fosse diversità di inquadramento, domanda da rivolgere al loro datore;
adr il servizio subappaltato copriva una parte delle lavorazioni dell'HDI, la restante da operatori;
P_ adr non saprei dirle la proporzione;
41) Infatti, una volta presi in carico i ticket, gli addetti al P_ servizio HDI – e quindi anche parte ricorrente RR – ave ito di analizzare la richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy. è questo il contenuto del servizio;
Cont Remedy è una piattaforma che il cliente PS mette a disposizione per l'erog ne del servizio;
42) Il controllo dell'attività svolta da parte ricorrente veniva effettuato dai dipendenti ed era che gestiva le pratiche di propria P_ P_ competenza in autonomia, cosi come la gestione delle ferie, permessi, orari di lavoro senza che nulla sapesse al riguardo. P_
Sì, su questi aspetti non interveniva. P_
Ascoltato il testimone a controprova: (causa Boccini n. 679) 13. “Vero che i responsabili dell'ufficio, e Parte_3 Per_3
provvedevano allo smistame eg
[...] personalmente e abilitando il ricorrente, e gli altri operatori, anche alla barra telefonica, con apertura utenza su determinate linee telefoniche sempre per la stessa assistenza?
34 dal 2/2020, come già ho accennato, l'assegnazione dei volumi da lavorare in capo al fornitore veniva fatta veniva fatta nei confronti della referente del servizio, la signora Pt_1 adr nella seconda parte del rapporto non esiste un tavolo operativo, ma una società che eroga il servizio;
adr per il periodo precedente non ho conoscenza diretta;
(causa Vannoni, n. 681) 13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020 e , da luglio 2020 Parte_3 Persona_3
e , sporadicamente quest'ultima Per_3 Persona_2 Controparte_9 di a, che si occupa roblematiche inerenti i corsi di Formazione PS. Ripeto, che dal 2/2020, come già ho accennato, l'assegnazione dei volumi da lavorare in capo al fornitore veniva fatta veniva fatta nei confronti della referente del servizio, la signora Pt_1 adr nella seconda parte del rapporto non esiste un tavolo operativo, ma una società che eroga il servizio;
adr per il periodo precedente non ho conoscenza diretta.
Il giudice ritiene che le risposte offerte dal testimone a prova diretta coprano sostanzialmente la controprova sui restanti capitoli.
Introdotta la terza testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in ) indicata da : Persona_5 P_ sono a casa dal 1/1/2024, dal 1/4/2018, se mal non ricordo, dipendente
(cfr. anche cap. 45 ) in precedenza dipendente Bassilichi. P_ P_
9) L'Area Assistenza di Filiale era strutturata in due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico. sì, il cliente è PS, l'assistenza è resa direttamemte ai dipendenti del cliente;
10) L'Area era presieduta dal Capo Area mentre i due Persona_5 dipartimenti erano diretti, rispettivamente, dalla IG.ra (dal Parte_5 febbraio 2021 il capodipartimento è diventata la signora erim Per_5 fino a febbraio 2022, e dal febbraio 2022 la signora e dal IG. CP_9 Pt_6
[...]
Sì, si tratta dei due dipartimenti, con i rispettivi responsabili;
24) Il personale addetto all'Ufficio Help Desk Interno, in relazione all'appalto BPS, si occupava, sulla base delle indicazioni operative e delle procedure definite da , di gestire e risolvere direttamente problematiche P_ inerenti ad anomalie ali o applicative. Confermo la descrizione;
35 adr come era organizzato il lavoro dipendeva da , noi avevamo P_ dal cliente dei tempi di lavorazione, SLA, Service greement, ed organizzavamo il lavoro in un certo modo per rispettarli, secondo determinate procedure individuate da , alla Banca dovevamo solo risolvere il P_ problema;
adr nel tempo abbiamo elaborato internamente anche dei manuali operativi, non ufficializzati ad uso interno e da noi elaborati, sul come gestire le varie casistiche;
adr inoltre c'erano anche dei manuali di operatività condivisi con la Banca che descrivevano il processo di come erogare il servizio, tramite telefono e ticket, i due canali come richiesto dalla Banca, il manuale era proposto da
e condiviso, approvato dalla Banca;
P_
r il servizio di HDI era disimpegnato esclusivamente da e non P_ da dipendenti PS;
adr l'HDI si suddivideva tra Mantova, Lecce e , Mantova seguiva la CP_1
Contabilità, Lecce Prodotti e Servizi, IE Credito;
adr in tutto circa 70-80 dipendenti;
P_ adr su direi una 15na; CP_1 adr e seguivano il settore Prodotti e Servizi Persona_1 Parte_1
e non Cre t l settore erano a Lecce;
adr nella nostra organizzazione cercavamo inoltre di ampliare le rispettive competenze professionali e quindi persone sono state inviate da un Polo all'altro per apprendere diverse competenze, e poi rientrare nella sede di provenienza;
adr e mi risulta siano stati solo a Lecce per formazione;
R_ Pt_1
adr prima del 2020, della pandemia, lavoravano a , in Piazza d'Armi, CP_1 in seguito da casa;
adr in Piazza d'Armi prima c'era il PS, in seguito solo;
P_
26) Nello specifico, parte ricorrente ha svolto durante il periodo di distacco attività nell'ambito del Servizio di Assistenza alla Rete - Ticket Web (HDI) e il Servizio di assistenza alla Rete - telefonate (HDI), coordinandosi per i profili organizzativi e produttivi con l'ufficio di Lecce, affidato alla P_ responsabilità del Capo Ufficio . Persona_3
Confermo;
31) Le ferie di parte RR venivano gestite dalla datrice di lavoro e che si coordinava con la in Parte_11 Controparte_22 funzione delle esigenze di produzione connesse al servizio svolto. È così come in tutti i posti;
32) In particolare, parte RR, in caso di assenze temporanee o di permessi, comunicava le proprie esigenze al Capo Ufficio signor Per_3
e poi, ricevuta la relativa autorizzazione, le comunicavano alla
[...] lavoro . P_
36 33) Il referente per BPS per le attività oggetto di appalto sono P_ sempre stati, a seco attività da svolgere/problematiche da gestire,
il capodipartimento ( ) e il signor Persona_5 Parte_5 Per_3
ed erano loro e non il ricorrente ad interfacciarsi con i referenti BPS e
[...] sa. Tutti gli operatori non avevano rapporti diretti con la e i suoi CP_1 referenti, ma con i propri referenti;
P_ adr a fronte della richiesta di assistenza che avevano in carico si interfacciavano direttamente con l'utenza, con la rete bancaria, con l'operatore di filiale, questo anche nel successivo periodo in regime di subappalto;
39) Rispetto al periodo di distacco durante il quale parte ricorrente si interfacciava prevalentemente con , e , Persona_3 Per_2 Parte_3 durante il periodo di sub-appalto, il ricorrente, invece, per quanto consta alla società, si interfacciava con la collega Pt_1
Sì, ricordo questo cambiamento, dovuto a vicende societarie, da allora vi fu un referente lato loro, e un referente nostro, ; CP_18 P_
40) Il ricorrente organizzava in autonomia l'esecuzione del lavoro, e quindi la lavorazione dei ticket, e le relative priorità e/o ordine di esecuzione senza alcuna ingerenza da parte di . P_ veniva assegnata alla una determinata quantità di ticket da Pt_1 gestire, da evadere da lei e da , che lei dava a , in caso di dubbio sulla R_ R_ lavorazione la i appo a al suo refere;
Pt_1 P_ adr referente su Lecce, fino a quando hanno fatto Prodotti e Servizi;
adr doveva essere la a interfacciarsi con il referente, poi se Pt_1 si rivolgesse direttamente al referente non so, il disegno era tuttavia R_
41) Infatti, una volta presi in carico i ticket, gli addetti al P_ servizio HDI – e quindi anche parte ricorrente RR – avevano il compito di analizzare la richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy. certo, è così;
42) Il controllo dell'attività svolta da parte ricorrente veniva effettuato dai dipendenti ed era che gestiva le pratiche di propria P_ P_ competenz ia, cosi tione delle ferie, permessi, orari di lavoro senza che nulla sapesse al riguardo. P_ nel primo periodo e icevevano da un referente Fruendo i R_ Pt_1 ticket, ma non rendicontavano, come nel secondo periodo quando la Pt_1 rendicontava a me;
Ascoltata la testimone a controprova:
37 6. “Vero che in due occasioni è anche venuto a per Persona_2 CP_1 proseguire il processo formativo d ella collega per Pt_1 seguirne il lavoro quotidiano?”
lavorava a Lecce, sì, è venuto a , io ricordo una volta, loro Per_2 CP_1 avev atto formazione a Lecce, e penso nuto per una rinfrescatina, per una verifica di quanto appreso, io ricordo che è venuto per loro poi a fare icchè non ricordo di preciso;
8. “Vero che il ricorrente, e la collega venivano Parte_1 quotidianamente supportati, a mezzo e-mail e telefono, dall'ufficio di Lecce, composto da circa 25 unità, quasi tutti dipendenti PS (in precedenza ceduti a e poi reintegrati in Banca PS a seguito di sentenza dal 01 luglio 2020), P_ tamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati?”; sì, specialmente all'inizio, fino a quando non furono skillati skillati si trattava di dipendenti al tempo , già PS, in seguito rientrati in PS;
P_
13. “Vero che i responsabili dell'ufficio, e Parte_3 Per_3
provvedevano allo smistamento dei ticket, assegnandoli
[...] ente e abilitando il ricorrente, e gli altri operatori, anche alla barra telefonica, con apertura utenza su determinate linee telefoniche sempre per la stessa assistenza? Il responsabile era per il resto descrizione corretta”. Per_3
Lcs
Introdotto il quarto testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato da : Testimone_8 P_
“attualme lazioni Sindaca enture, al tempo Responsabile Risorse Umane . P_
23) Nessun compenso veniva corrisposto dalla Distaccataria alla quale corrispettivo per le attività svolte dai lavoratori distaccati;
la Parte_7
Distaccataria si limitava a rimborsare alla il solo costo del payroll Parte_7 senza alcuna ulteriore maggiorazione. Confermo. Rimborsavamo alla Distaccante il solo costo del personale senza alcuna differenza.
31) Le ferie di parte RR venivano gestite dalla datrice di lavoro e che si coordinava con la in Parte_11 Controparte_22 funzione delle esigenze di produzione connesse al servizio svolto. Confermo, tra altro aveva un Ufficio per il Personale, una P_ propria struttura amministrativa per la gestione del personale, con una Responsabile del Personale, e altro referente, Persona_7 R_1
.
[...]
32) In particolare, parte RR, in caso di assenze temporanee o di permessi, comunicava le proprie esigenze al Capo Ufficio signor Per_3
38 e poi, ricevuta la relativa autorizzazione, le comunicavano alla datrice di Per_3
. P_
Confermo anche in base a quanto detto al punto precedente, avevano un proprio Ufficio per il Personale che provvedeva a questa gestione.
Ascoltato a controprova: 17. “Vero che la gestione delle presenze e delle assenze (richiesta di ferie e permessi, comunicazione di assenze per malattia, pianificazione delle ferie estive e natalizie), venivano fatte con i responsabili di Lecce, soprattutto
?”; Parte_3 istacco è chiaro che le persone comunicavano a P_ le loro assenze, poi gestite per l'iter approvativo anche per la elaborazione dei cedolini paga da . P_
Trattandosi di un regime di distacco la pianificazione operativa delle assenze per mandare avanti il servizio era valutata in confronto con , P_
Distaccataria. Lcs
Si dà concordemente atto che i testimoni assunti sono stati ascoltati sui capitoli di parte ricorrente (salva diversa numerazione dei capitoli derivante dalla causa parallela n. 679/2020)
L'avv. Montesarchio per rinuncia all'audizione della parte CP_31 ricorrente in sede di interrogator .
La causa è aggiornata come da programmazione al 3/2/2025, ore 10:15: testimoni PS (e di altre parti se coincidenti) e residui ricorrente.
All'udienza 3/2/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difeso dall' Pietro Dinoi;
Parte_1 per la , l'avv. Luca Montesarchio in TE sostituzione per l'avv. Alessandro Cottini, anche in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
per l'avv. TT LL in sostituzione dei procuratori in _4 mandato.
Introdotto alle ore 11:00 il quinto testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato dalla Banca PS Testimone_12
Fruendo:
“dipendente PS Responsabile Funzione Documentale in passato Responsabile Funzione Outosourcing dal 1/2020 fino al 11/2022.
43) Il personale adibito ad attività di Help Desk, sulla base delle P_ suddette indicazioni o e delle procedure definite da , si occupa P_ essenzialmente di gestire e risolvere direttamente problematiche inerenti ad anomalie procedurali o applicative.
39 . Tes_13 esk Interno era affidato che io sappia a quanto al I livello, P_ mentre scalando al II livello intervenivano tendenzialmente funzioni della Banca.
Adr la richiesta di intervento proveniva statisticamente, numericamente, principalmente dalle Filiali, in minor misura anche dalla Direzione Generale;
adr vi sono manuali di servizio, istruzioni operative suddivise tra i vari servizi svolti da , sono redatti da e rispondono ad esigenze P_ P_ operative, richie igenze segnalate CP_1 adr in Banca c'è il Demand Manager che presiede alla richiesta di servizio, responsabile della funzione esternalizzata, che formalizza le necessità e le esigenze della Banca, una richiesta più o meno ampia, talora più generica talora più specifica. Fruendo elabora il manuale, lo sottopone alla Banca per correzioni e integrazioni, fino ad arrivare ad un manuale condiviso, validato dalla Banca, che verrà poi utilizzato, contenendo la definizione delle regole operative del servizio;
Introdotto alle ore 11:45 il sesto testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in Francesco HI (…) indicato dalla ricorrente:
“dipendente Accenture, al tempo dei fatti mi pare , proveniente P_ dalla Banca per trasferimento del ramo di azienda, con funzione di Assistenza al Credito nell'ambito dell'HDI. 27. I contatti con personale sono stati del tutto assenti, fatta P_ eccezione per le comunicazioni il distacco, e non hanno mai riguardato lo svolgimento delle mansioni lavorative. Lavoravamo nella stessa stanza a distanza di due o tre computer l'uno dall'altra, la mia funzione era di Assistenza sul Credito e lei assistenza se non ricordo male sulle Carte, gestita principalmente dai colleghi di Lecce, se non ricordo male, vi erano dell'HDI più poli. Adr alcune cose erano in comune e ci si interfacciava spesso tra di noi, non spesso, direi che ogni tanto capitava che ci confrontassimo;
non aveva con me alcun rapporto;
CP_32 adr che io sappia, operativamente, neppure lei, faceva riferimento al comparto HDI di Lecce;
adr nel mio ufficio non ricordo dipendenti PS addetti al servizio HDI, mentre vi erano più dipendenti ex PS transitati come me a , e anche P_
l'ufficio è rimasto come nel mio caso nello stesso identico pos adr degli ex dipendenti PS alcuni, come me, hanno intrapreso azione giudiziale per conseguire il rientro in PS, alcuni già hanno ottenuto sentenza favorevole e rientrati in PS sono stato distaccati a ”. P_ lcs
Introdotta alle ore 12:07 la settima testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicata dalla ricorrente: Testimone_1
“in pensione, già di transitata in , ho fatto causa, P_ sono rientrata in PS, ad 4/2020, quindi distaccata nuovamente a , P_
40 sempre svolgendo lo stesso lavoro, lavorazioni di retrosportello in funzioni molteplici.
9. In due occasioni è anche venuto a per proseguire Persona_2 CP_1 il processo formativo dell l collega guirne il lavoro R_ quotidiano. Ho conosciuto nelle occasioni in cui è venuta a prestare Parte_1 servizio da noi, in Banca. Contr lavorava per la Basislichi venne da noi nella stessa stanza, in Piazza Amendola, mi sembra 10-11/2018, non svolgeva il mio stesso lavoro, io facevo Assistenza al Credito, presso l'HDI a partire da ticket o barra telefonica;
adr lei faceva un lavoro diverso, sempre presso l'HDI seguiva invece l'Assistenza alle Carte, Mandati collegati alle carte, etc. adr dell'HDI facevano parte dipendenti , dipendenti ex PS P_ passati a , dipendenti rientrati in PS e distaccati a e P_ P_ dipendenti come distaccati in da altri;
Parte_1 P_ adr ipendente nterveniva per attribuire Persona_12
a tutti e anche a e necessarie abilitazioni per accedere al portale Pt_1 CP_1 alle procedure per entrare nel mondo per l'accesso ai programmi, CP_1 CP_1 alle circolari e adr è stata più volte a Lecce per formazione;
Parte_1
27. I contatti con personale sono stati del tutto assenti, fatta P_ eccezione per le comunicazioni il distacco, e non hanno mai riguardato lo svolgimento delle mansioni lavorative. da Lecce le venivano assegnati i ticket prima di aprire la barra telefonica, assegnazione proveniente dalle figure di , e forse , Per_3 Parte_3 Per_2 le richieste per il cliente finale proveniv adr si trattava di un HD di primo livello, il passaggio al II livello avveniva attraverso il Supervisore, dipendente , nel passaggio al livello superiore P_ era necessario da parte dell'HDI di I livello un corredo da allegare di più materiale possibile per agevolare il livello superiore nella soluzione del problema;
adr noi ci fermavamo al passaggio al Supervisore, poi non sappiamo a chi eventualmente si rivolgessero, il più delle volte erano problematiche procedurali che richiedevano l'intervento di una funzione PS, certo;
adr nella mia stanza non ho presente personale vi erano P_ soltanto . Pt_1 R_
Lc
Introdotto alle ore 13:40, dopo pausa, l'ottavo testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in IR ER (…) indicato dalla ricorrente:
“in pensione, già Responsabile dell'Assistenza Applicativa a Polo di Lecce in , proveniente da 1/2014 da PS. P_
41 Adr al momento del passaggio in già lavoravo nell'Ufficio di P_
Assistenza Applicativa di PS, come add o diventato Responsabile in;
P_ adr non ho impugnato il trasferimento di ramo di azienda.
10. Le direttive sul lavoro da svolgere sono sempre state quotidiane. Era il Capo Dipartimento, , che dirigeva oltre a Lecce, Parte_5 anche e Mantova, che dirigeva le attività. CP_1 pendente anch'essa già PS, aveva una propria stanza P_ vicino all'open space dove lavoravo anche io con i colleghi, ultimamente circa 34; adr tutti dipendenti provenienti da PS;
P_ adr era la mia dire riore, io organizzavo il lavoro dell'ufficio, le attività da fare, passavo i ticket, assenze, permessi, ferie, il piano ferie lo facevo io, etc. distribuivo il lavoro avvalendomi di una vice, , mi Parte_3 aiutava molto, brava su excel;
adr loro, e sono arrivati verso la fine del 2018 e sono R_ Pt_1 stati più volte a Lecce, quante non ricordo, per più giorni, almeno una settimana intera, e li ho seguiti nel loro lavoro, i primi giorni sono stati affiancati dagli specialisti della formazione, hanno cominciato con le Carte di Debito e di Credito, poi sono passati ad altri argomenti quali Internet Banking, sempre di grande richiesta, e rapidamente si sono resi autonomi, sulle Carte dopo una settimana erano già autonomamente operativi negli argomenti per i quali vi erano più richieste di assistenza, avevano una mole di lavoro notevole in materia di Carte e vi era molto arretrato da smaltire, avevamo alloro arrivo mesi di arretrato;
adr avevano i loro tutor cui rivolgersi, credo abbia fatto Persona_2 loro formazione sulle Carte, e anche sul Digital, li ha seguiti molto;
Per_2
13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020
e , da luglio 2020 e Parte_3 Persona_3 Per_3 Per_2
, sporadicamente quest'ultima con sede di lavoro a
[...] Controparte_9
Mantova, che si occupa solamente delle problematiche inerenti i corsi di Formazione PS. attraverso il programma Remedy già esistente in PS e mantenuto in
ssegnavamo loro in seguito operanti a il lavoro, P_ CP_1 quotidianamente, talora arrivavano a ondate e gli incidenti segnalati potevano avere una portata generale;
adr all'inizio l'assegnazione era soltanto a mezzo ticket, la barra telefonica è stata introdotta in un secondo momento, e anche loro potevano essere addetti a rispondere al telefono direttamente alla Filiale, a mezzo di un numero verde, e l'operatore libero ed abilitato rispondeva;
adr il programma Remedy smistava tra gli operatori disponibili e secondo i rispettivi argomenti e abilitazioni;
adr in base agli argomenti, ad es. Carte, veniva individuato l'operatore di competenza disponibile al momento,
42 adr dipendente PS, era la nostra interfaccia a cui Persona_12 CP_1 chiedeva onamento anche della barra telefonica, si tr ella persona giusta per comprendere il funzionamento dei programmi e di Remedy, il deus ex machina;
adr era lui che da ci chiamava quando eravamo indietro per CP_1 bacchettarci a mezzo della nostra referente e siccome ci conosceva tutti Pt_5 anche personalmente;
adr ogni settimana c'erano delle call della cui partecipavano i Pt_5 responsabili di Lecce che ero io, p , non ricordo se già Testimone_14 CP_1 presente al loro tempo, e tale , da Mantova, insomma i R_3 R_4 responsabili degli Uffici di Assis p dei tre , già CP_33 esistenti in PS, e quasi sempre vi partecipava anche erano delle call R_2 per fare il punto della situazione di tutti gli uffici e per l ni da prendere;
adr le abilitazioni agli operatori su richiesta credo della erano Pt_5 rilasciate credo da o attraverso di lui;
R_2
Quanto alle transazioni
“Vero che il ricorrente era abilitato alle seguenti transazioni: NAV: per l'apertura operativa in ogni filiale;
: per vedere saldo cc;
IMOV: per vedere P_9 saldo e movimenti cc;
GSIA: archivio specializzato codici aziendali;
IRPK : controllo stato pacchetto e rapporti collegati;
INPF: verifica poteri di firma;
A000: area finanza;
RSTE: verifica errori su pratiche in corso, IM : per vedere produzione documenti inviati alla clientela da sisco;
MKGE: interrogazioni genere di servizio;
IG : per controllare preautorizzazioni sulle carte;
IRAI: interrogazione rate mutuo;
RD : dettaglio movimenti partitario di filiale;
NG : estinzione rapporti NG;
EFCC: inserimento anagrafiche debitore distinte avvisi?” Sì si tratta delle transazioni necessarie per lavorare in ambito PS, loro avevano a disposizione sia il portale che il portale PS, dove P_ comparivano anche in anteprima in una bachehca messaggi gli aggiornamenti vari, e loro avevano anche l'abilitazione ad accedere a questo portale, si tratta di una portale non operativo ma informativo;
e altri dipendenti PS sono venuti a Lecce insieme ai ricorrenti CP_34 per la formazione, veniva a Lecce anche per illustrarci nuovi argomenti e nuove attività, o veniva o partecipava in conferenza;
fu trasferita da Lecce a Mantova, sempre nel settore della CP_35
Assistenza Applicativa, e non mi pare avesse allora un ruolo più elevato, come ha avuto in seguito;
14. , , e Parte_3 Persona_3 Persona_2 CP_9 sono tutti ex dipendenti PS. è stata
[...] Parte_3 reintegrata alle dipendenze della dall'1.7.2020, a seguito dell'esito CP_1 giudiziario positivo dell'azione di impugnazione della cessione del ramo d'azienda (all. 9). Confermo, tutti già dipendenti PS;
adr io sono stato l'unico a firmare il passaggio a senza riserva, P_
ha fatto riserva ma non ha impugnato, credo analogamente, Per_2 CP_9 per sentito dire, me l'hanno detto loro, ha fatto causa;
Parte_3
43 15. La ricorrente, e il collega vengono quotidianamente R_ supportati, a mezzo email e telefono, dai colleghi di Lecce nell'espletamento delle mansioni riguardanti i prodotti e i servizi agli stessi affidati (revoca mandati carte di credito, assistenza alle filiali per problematiche su digital e remote banking, carte prepagate, corrispondenza con la clientela). già risposto, le attività cambiavano, i programmi erano aggiornati, e vi era quindi bisogno di questo tipo di contatto e di relazione;
17. La ricorrente e il collega hanno svolto, insieme ai dipendenti R_
, anche formazione sull'assistenza da fornire TE0 ai dipendenti durante i corsi di formazione interna, quando TE insorgono pro ento del software con il quale viene tenuto il corso. Fra i nostri applicativi ce n'era anche uno dedicato alla Formazione, dei corsi online per i quali siamo stati formati, come su una quindicina di applicativi;
i dipendenti del PS che a loro volta dovevano fare formazione su questo applicativo, se avevano problemi di assistenza sull'applicativo si rivolgevano a noi, ma non è che noi facessimo loro formazione, si trattava di un'assistenza sull'applicativo;
21. In base alla mole di lavoro, i responsabili dell'ufficio, Parte_3
e , provvedono allo smistamento dei ticket,
[...] Persona_3 li p litando la ricorrente, e gli altri operatori, alla barra telefonica
22. La richiesta arriva a un centralino telefonico, che smista le chiamate su linee diverse a seconda delle problematiche segnalate.
23. Non tutti gli operatori sono abilitati su tutte le linee, i gestori dell'ufficio possono, alla bisogna, abilitare o disabilitare gli operatori a dette linee. Mi pare di aver già risposto;
24. Il lavoro della ricorrente si svolge principalmente tramite gestione dei ticket sull'applicativo Remedy, anche se in determinati casi è stata abilitata anche alla gestione delle chiamate in entrata. Lo confermo;
26. Durante l'intero periodo del distacco l'organizzazione del lavoro e la gestione delle presenze e delle assenze (richiesta di ferie e permessi, comunicazione di assenze per malattia, pianificazione delle ferie estive e natalizie), venivano fatte con i responsabili di Lecce, soprattutto Parte_3
e .
[...] Persona_3
Ho già risposto;
32. Nulla, tuttavia, è cambiato rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in particolare a proposito delle direttive sul lavoro da svolgere, che hanno continuato ad essere quelle del periodo del distacco.
44 a un certo punto quando sono rientrato a fine 6/2020 dopo un periodo aspettativa, ho cercato di fare il punto dell'organizzazione, ma di preciso non so, non ricordo se ho continuato a collaborare con loro, anche perché io non mi occupavo allora più dell'organizzazione del lavoro”. lcs
Il giudice, preso atto della provenienza del testimone ( ), degli Tes_15 scontrini esibiti per viaggio, pernotto e pasti, liquida in via provvisoria a carico della parte ricorrente l'ammontare di € 180,00.
L'avv. Dinoi chiede ascoltarsi il testimone sui capp. 28, 30, Persona_1
31 e 32 del ricorso. Le difese delle Società convenute si oppongono eccependone l'incapacità a testimoniare oltre al rilievo che il testimone, su accordo delle parti, ha assistito integralmente alla audizione dei precedenti testimoni di questa causa e fanno presente che i medesimi capitoli di prova sono formulati anche nella causa dallo stesso introdotta sulla propria posizione. L'avv. Dinoi ritiene trattarsi di fatti sui quali fino ad ora l'istruttoria non si è soffermata. Le difese delle Società convenute contestano l'argomento.
Il giudice ritiene insussistente situazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc, che in ogni caso non precluderebbe audizione ex art. 421 co. 4 cpc, ma ritiene non superabile la questione dell'avere assistito il Testimone_16 interessato, fino ad ora, alle deposizioni assunte nella causa in cui è infine chiamato a deporre.
La causa è aggiornata come da programmazione al 10/2/2025, ore 10:15: Contr testimoni (e di altre parti se coincidenti) e residuo ricorrente (l'avv. Dinoi esibisce iserva di produzione comunicazione giustificativa della teste
). Parte_3 ice, rilevato che la reiterata mancata comparizione della testimone comporterebbe lo svolgimento per la sua sola audizione di ulteriore udienza, la quinta, stante l'urgenza, anche al fine di mantenere la programmazione decisoria della causa (recante rgl 2020), visto l'art. 103 att. autorizza l'intimazione nel termine del 6/2.
All'udienza 10/2/2025, nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Pietro Dinoi;
Parte_1
da remoto, per la l'avv. Luca TE
Montesarchio in sostituzione dell'avv. Guglielmo Burragato;
da remoto per l'avv. RE RE in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
in presenza non virtuale per l'avv. TT LL in _4 sostituzione dei procuratori in mandato.
45 Introdotto alle ore 11:00 il nono testimone, presta dichiarazione di Contr impegno qualificandosi in PA RL (…) indicato da : Contr
“dipendente fino al 31/12/2023, Responsabile Struttura Operativa Contr Contr
fino al 2020, poi Direttore Attualmente ho con un Parte_12 atto di collaborazione.
37. DC che durante il periodo di distacco ha mantenuto la CP_18 titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, gestendone presenze, malattie, permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. e che tali attività erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle persone di e CP_18 Persona_7 Tes_10
[...] rretto, funzionava in questo modo;
adr ero il Responsabile della struttura cui anche i due dipendenti afferivano;
38. DC che i lavoratori distaccati inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva approvata dal CP_18 relativo responsabile o direttamente dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
CP_18 esatto;
39. DC che i lavoratori distaccati giustificavano le proprie assenze alla datrice di lavoro e non alla Banca;
CP_18 esatto;
40. DC che la rilevazione ed il controllo delle presenze veniva effettuato esclusivamente da mediante un proprio applicativo;
CP_18 confermo;
41. DC che le assenze e le ferie venivano condivise con la distaccataria in un'ottica di coordinamento volta anche a garantire le esigenze di P_ copertura del servizio;
confermo;
42. DC che il RR, al pari dei suoi colleghi, rendeva la prestazione nei locali di siti in , Piazza Amendola n. 12, fisicamente distinti e P_ CP_1 separati da quelli utilizzati dai dipendenti della;
CP_1 confermo;
adr operavano all'interno della struttura e in quei locali, nell'area P_
HDI di non operava la era un'area esclusiva di;
P_ CP_1 P_
48. DC una volta ricevuti i ticket per il tramite dell'applicativo Remedy, la IG.ra rganizzava in autonomia la lavorazione dei ticket/esecuzione Pt_1 del lavor do le assegnazioni tra lei e il RR e le relative priorità e/o ordine di esecuzione;
46 nella fase successiva alla cessazione dei distacchi ho gestito da 2/2020 a 9/2020 l'avviamento del servizio in logica di appalto e a 9/2020 ho cambiato funzione non seguendo più la parte operativa, quanto alla fase iniziale la fu individuata come referente del servizio, anche se si trattava di due Pt_1 el gruppo, e in base a questo è corretto che gestisse le assegnazioni, in sua assenza l'attività era svolta in autonomia da R_
49. DC una volta presi in carico i ticket, gli addetti al servizio CP_18
HDI – e quindi anche il RR – avevano il compito di a richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy;
descrizione corretta;
50. DC che i signori e dipendenti Parte_9 Persona_4
a cui il RR riferiva gerarchicamente, avevano il compito di CP_18 supervisionare e coordinare le attività dei dipendenti di adibiti a quel CP_18 servizio, garantendo il miglior coordinamento del servi di;
P_
è vero, ribadisco che ho gestito solo la fase iniziale, mi è Persona_4 subentrata. Veniva fatto un monitoraggio delle attività per rendere il servizio più puntuale ed è stato nominato un referente del servizio che si Parte_13 occupava della gestione quotidiana del monitoraggio, al tempo, in periodo Covid, sostanzialmente da remoto;
adr il servizio era svolto a mezzo gestione ticket, bisognava monitorare e verificare il livello di servizio oggetto dell'accordo di appalto, tempi e quantità, un controllo a posteriori;
adr nella gestione operativa del servizio i due, e erano Pt_1 R_ autonomi;
51. DC che l'attività di supervisione e coordinamento, per la natura specifica del servizio, avveniva prevalentemente da remoto;
già risposto;
52. DC che il contratto di subappalto ha preso avvio poco prima dell'inizio della pandemia dovuta all'infezione cd COVID – 19, periodo durante il quale i servizi in questione sono stati resi dalla RR prevalentemente a mezzo smart working per i mesi/anni successivi;
confermo;
56. DC che il controllo delle presenze del RR, così come del rispetto dell'orario di lavoro, l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi venivano esercitati in via esclusiva da;
Controparte_26 confermo;
57. DC che gestiva presenze, malattie, Controparte_26 permessi, ferie, richie onsegna ticket cartacei ecc. dei lavoratori adibiti al contratto di appalto di cui sopra ed in particolare del RR e della collega Pt_1
47 confermo; adr i ticket sono in questo caso quelli relativi ai pasti;
58. DC che le attività di cui al capitolo 56 erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle Controparte_26 persone di e Persona_7 Testimone_10 conf
59. In particolare i lavoratori adibiti al subappalto in questione inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva CP_18 approvata dal relativo responsabile o direttamente Controparte_26 dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
Corretto;
Introdotta alle ore 11:40 la decima testimone, presta dichiarazione di Contr impegno qualificandosi in ) indicata da : Persona_7 Contr
“in Bassilichi dal 20 nsabile Risors ane di dal 2020 al 2023, a 10/2023 mi sono dimessa.
37. DC che durante il periodo di distacco ha mantenuto la CP_18 titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, gestendone presenze, malattie, permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. e che tali attività erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle persone di e CP_18 Persona_7 Tes_10
[...] nfermo tutto;
38. DC che i lavoratori distaccati inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva approvata dal CP_18 relativo responsabile rettamente dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18
CP_18 operavamo un programma per la gestione di tutte queste richieste, solitamente approvava il Responsabile oppure il nostro Ufficio Risorse Umane;
adr e erano in organigramma in linea verticale sotto Pt_1 R_
e n o se altra o altre figure intermedie;
Pt_9 Per_4 adr le malattie passavano attraverso l'INPS, una gestione diversa;
39. DC che i lavoratori distaccati giustificavano le proprie assenze alla datrice di lavoro e non alla Banca;
CP_18 certo;
40. DC che la rilevazione ed il controllo delle presenze veniva effettuato esclusivamente da mediante un proprio applicativo;
CP_18 confermo;
48 41. DC che le assenze e le ferie venivano condivise con la distaccataria in un'ottica di coordinamento volta anche a garantire le esigenze di P_ copertura del servizio;
certo;
42. DC che il RR, al pari dei suoi colleghi, rendeva la prestazione nei locali di siti in , Piazza Amendola n. 12, fisicamente distinti e P_ CP_1 separati da quelli utilizzati dai dipendenti della;
CP_1 sono certa che lavorassero in Piazza A quantomeno nel periodo di distacco, poi vi è stato il Covid e l'appalto; adr ricordo uno stanzone, non erano da soli, ma chi fossero tutti non ricordo;
adr quando andavamo, ad es. per la consegna dei ticket lunch non entravamo proprio all'interno dei locali ma ci fermavamo all'ingresso, io almeno, più spesso andava altra collega, , io ero a in genere per Tes_10 CP_1 consegnare le lettere di distacco e i rinnovi, venivo da Firenze;
48. DC una volta ricevuti i ticket per il tramite dell'applicativo Remedy, la IG.ra rganizzava in autonomia la lavorazione dei ticket/esecuzione Pt_1 del lavor do le assegnazioni tra lei e il RR e le relative priorità e/o ordine di esecuzione;
sono certa che fosse estremamente competente in quello che Pt_1 faceva, ma non conosco se non a grandi linee la loro attività, non era materia mia, come si svolgesse il loro lavoro non so. Entrambi erano estremamente competenti per le attività che svolgevano, ricordo di aver scelto insieme ai responsabili, in particolare che era il deus ex machina, proprio loro due Pt_9 per il servizio in un secondo momento a noi appaltato
49. DC una volta presi in carico i ticket, gli addetti al servizio CP_18
HDI – e quindi anche il RR – avevano il compito di a richiesta ricevuta, gestire problemi segnalati in conformità con la normativa PS di riferimento, risolvere il ticket e chiusura dello stesso nella piattaforma Remedy;
lavoravano alla risoluzione di criticità, come detto prima non posso essere più puntuale;
50. DC che i signori e dipendenti Parte_9 Persona_4
a cui il RR ica compito di CP_18 supervisionare e coordinare le attività dei dipendenti di adibiti a quel CP_18 servizio, garantendo il miglior coordinamento del servi di;
P_ erano loro, e i referenti operativi per il servizio, Pt_9 Per_4 raccoglievano sicuramente i dati, anche per la fatturazione, e controllavano i livelli di servizio, parlavano con erano gli interlocutori per;
P_ P_ adr ad un certo punto, a vviato, si è aggiunta una l point, anche per l'HDI, ma posso dirlo oggi solo a grandi linee;
Persona_8
51. DC che l'attività di supervisione e coordinamento, per la natura specifica del servizio, avveniva prevalentemente da remoto;
49 assolutamente, tutto è stato più remotizzato, si è lavorato in smart working;
52. DC che il contratto di subappalto ha preso avvio poco prima dell'inizio della pandemia dovuta all'infezione cd COVID – 19, periodo durante il quale i servizi in questione sono stati resi dalla RR prevalentemente a mezzo smart working per i mesi/anni successivi;
sì, non subito, ma ad aprile erano già in smart working, confermo;
55. DC che il servizio di HDI durante la vigenza del subappalto è stato reso in locali siti in Piazza Amendola di cui aveva la piena ed CP_1 CP_18 esclusiva disponibilità; già risposto;
56. DC che il controllo delle presenze del RR, così come del rispetto dell'orario di lavoro, l'autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi venivano esercitati in via esclusiva da;
Controparte_26 confermo, a mezzo del solito applicativo;
57. DC che gestiva presenze, malattie, Controparte_26 permessi, ferie, richieste congedi di maternità, consegna ticket cartacei ecc. dei lavoratori adibiti al contratto di appalto di cui sopra ed in particolare del RR e della collega Pt_1 confermo;
58. DC che le attività di cui al capitolo 56 erano eseguite a cura dell'Ufficio Risorse Umane di in particolare nelle Controparte_26 persone di e Persona_7 Testimone_10 confermo;
59. In particolare i lavoratori adibiti al subappalto in questione inserivano la richiesta ferie nell'applicativo aziendale e tale richiesta veniva CP_18 approvata dal relativo responsabile o direttamente Controparte_26 dall'Ufficio Risorse Umane di CP_18 confermo, mi pare di a tto;
adr soprattutto nel caso delle ferie estive veniva richiesto preventivamente al lavoratore di esprimere mediante foglio excel i propri desiderata, nel loro caso erano soltanto in due e si mettevano d'accordo tra loro e che io ricordo non siamo mai intervenuti;
adr non ricordo, mi sembra di no, ma non ricordo siano stati sostituiti in caso di assenza;
60. DC che nel mese di febbraio 2022 ha cessato di erogare CP_3 il servizio HDI a e il RR è stato adibito a svolgere attività di data P_ entry per altro Sì, come altri ad altro adibiti, cessato il servizio appaltato sono stati adibiti ad altro, ma non ricordo specificamente”.
50 Lcs
Introdotta alle ore 12:40 dopo breve pausa l'undicesima testimone, presta Contr dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicata da : Persona_8 Contr
“dipendente , anche in passat ccupata di Su o di Gestione, e mi avevano affidato la responsabilità di alcuni servizi tra i quali l'HDI dove lavoravano e R_ Pt_1
53. DC che nel corso dell'appalto è stata individuata di Persona_8 quale responsabile diretta del RR e della collega CP_18 Pt_1 nni individuata come responsabile anche di questo servi io facevo parte delle persone distaccate in , ma in altro settore, Ufficio P_
Organizzazione, e cessato il distacco, pe la mia esperienza mi hanno affidato questo incarico, come detto ero Supporto di Gestione, e mi avevano affidato la responsabilità di alcuni servizi tra i quali l'HDI. Adr operavo in Piazza Amendola e ad aprile 2020 tutti a casa e non siamo più rientrati nella sede di in Piazza Amendola;
P_
54. DC che la signora inviava regolarmente alla signora Pt_1 Per_8 la sintesi delle attività svolte di report giornaliero che consen controllo dell'esecuzione della prestazione;
confermo; anche mi inviava questi report;
R_ sempr bi, anche se a volte era un unico report, dovevo ricevere il quantitativo dei vari ticket lavorati nella giornata, su tutti i servizi per , anche per questo servizio io controllavo i Service P_
Level Agreement, SLA;
adr la ra sicuramente il mio riferimento, Pt_1 ma nulla di scritto, non ricordo ci fosse nulla di scritto;
adr era una situazione che già ho trovato dai tempi del distacco, era lei a relazionarsi principalmente con la referente in regime di distacco ed io P_ sono andata in continuità;
adr io non avevo precedente esperienza nell'HDI, sul piano operativo, come già accennato, né sono entrata successivamente nel merito delle lavorazioni;
adr insieme a loro esaminavo il piano ferie proposto e altri aspetti della gestione del rapporto di lavoro”. lcs
Parte ricorrente, sulla base di allegazioni in atti, chiede ordinarsi alla Banca PS spa e a di documentare lo stato attuale del contenzioso con P_
. Il giudice ex art. 210 cpc dispone in conformità, dando Parte_3 er l'esibizione.
Parte ricorrente rinuncia all'audizione della testimone , senza Parte_3 opposizioni e con il consenso del giudice.
51 Il giudice conferma la data di udienza del 30/5/2025 ore 11:00, con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti, note autorizzate entro il 20/5. All'udienza di rinvio del 3/6/2025 nella causa n. 681/2020 rgl sono comparsi: per l'avv. Francesco Montomoli in sostituzione dell'avv. Parte_1
Piero Dinoi;
da remoto, per la l'avv. Luca TE
Montesarchio in sostituzione dell'avv. Guglielmo Burragato;
da remoto per l'avv. RE RE in sostituzione dei P_ procuratori in mandato;
in presenza non virtuale per l'avv. Chiara Baracchi e l'avv. _4
TT LL in sostituzione dei procuratori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Articolazione della vicenda lavorativa e sintesi della pretesa giudiziale.
Occorre premettere la attuale pendenza di due cause, la n. 679 (ric.
e la n. 681 (ric. Vannoni) con ricorrenti in posizione di diritto sostanziale R_
e proiezione rivendicativa pressoché identica, coeve (rgl 2020) come manifesto dai numeri in sequenza di iscrizione a ruolo dello stesso anno, a distanza di due giorni (28 e 30/9) proposte con diversa assistenza tecnica, ma con identica articolata composizione soggettiva passiva, cause parallelamente trattate, istruite e adesso decise, non riunite stante la diversificata assistenza tecnica, peraltro assolutamente sintonica. Di qui il procedere argomentativo sostanzialmente congiunto, in ogni caso, sempre potendosi discernere quanto eventualmente riferibile esclusivamente all'uno o all'altra litisconsorte.
In sintesi estrema, la domanda giudiziale del lavoratore come della lavoratrice è finalizzata all'accertamento della canalizzazione verso la
[...]
della titolarità datoriale del rapporto di lavoro, con TE tiva e di condanna.
52 Il lavoratore, (causa n. 679) il 1.7.2018 (assunzione Persona_1 convenzionale al 01/ to assunto alle dipendenze della P_
, quindi a seguito di incorporazione per fusione del
[...] Controparte_3
1/7/2020, corrente in Firenze, via Masaccio, 32, con sede di lavoro a Monteriggioni (SI), Pian del Casone, inquadrato come impiegato, IV livello retributivo di cui al CCNL applicato.
Nel mese di 9/2018 la datrice di lavoro comunicava al Controparte_7 ricorrente che la prestazione lavorativa dal 1/1 stata svolta in regime di distacco a nella sede di quest'ultima a , Piazza P_ CP_1
Amendola.
Analogamente, (causa n. 681) il 14/5/2005 è stata Parte_1 assunta alle dipendenze della fusa, quindi a Controparte_7 Controparte_3 seguito di incorporazione per fusione avvenuta del 1/7/2020, corrente in Firenze, via Masaccio, 32, con qualifica di impiegata V livello retributivo di cui al CCNL applicato.
Il 1/10/2018 la datrice di lavoro comunicava alla ricorrente Controparte_7 che la prestazione lavorativa dal 1/1 stata svolta in regime di distacco a nella sede di quest'ultima a , Piazza Amendola. P_ CP_1
Nel 2018, e facevano parte del Gruppo IL P_ P_
(cfr. visura su e erano entrambe P_ P_ CP_18 controllate da che possedeva il 60% del capitale sociale di Parte_4 P_
(cfr. visura . doc. 2 estratta al 4 luglio 2019, do
[...] P_ P_ la composizione del capitale sociale al 29 giugno 2017) e il 100% del capitale sociale di TE8
La lettera consegnata, sia al lavoratore che alla lavoratrice, aveva il seguente contenuto:
“Oggetto: Distacco.
Con riferimento alle intese intercorse, la informiamo che a decorrere dal 1 ottobre 2018 Ella, pur rimanendo a ruolo della società verrà Parte_14 distaccata presso per una percentuale pari al ere le P_ attività di addetto/a all'Area Assistenza Filiali-Assistenza Applicativa e Procedurale. Tale distacco è dovuto alla necessità di coordinare una strategia collaborativa con , Società della stessa Capogruppo IL, rispondente P_
a specifiche esigenze produttive e organizzative infragruppo. La sede di lavoro della distaccataria in cui espleterà le attività di cui sopra è sita in Piazza Amendola n. 12, . CP_1
Il distacco in parola avrà u ata dal 1.10.2018 al 31.3.2019. Il suo rapporto di lavoro continuerà con la scrivente società, mentre la distaccataria utilizzerà le Sue prestazioni lavorative per l'esecuzione P_ di quegli incarichi che, nel rispetto del Suo inquadramento contrattuale e delle sue competenze ed esperienze lavorative, Le verranno dalla stessa richiesti.
53 Nell'augurarle buon lavoro, la preghiamo di restituirci copia della presente da lei firmata per integrale accettazione e Le porgiamo distinti saluti.
(all. 1, causa n. 689, all. 2 causa n. 681). Parte_14
In riferimento al ricorrente (causa n. 679), a seguito di proroghe R_ il distacco avrebbe dovuto cessare il 29/02/2020, “ma di fatto – egli argomenta
- formalmente cessava il 15.02.2020; nella sostanza, come da comunicazione verbale ricevuta, in forza di un non meglio precisato contratto di servizio, il ricorrente continua ancora oggi a svolgere le stesse mansioni con le stesse modalità, nella medesima sede, come nel periodo di distacco, senza che, nel primo periodo, coperto formalmente da provvedimenti di distacco vi sia mai stata una indicazione temporale dei limiti in cui vi fosse un soddisfacimento temporaneo dell'interesse di parte datoriale al distacco stesso e, per il periodo successivo alla cessazione, un fondamento giuridico”.
In riferimento alla ricorrente (causa n. 681), il distacco veniva Pt_1 prorogato, dapprima al 31.12.201 ic.), poi al 31.1.2020 (all. 4 ric.), quindi al 29.2.2020 (all. 5 ric). Con lettera 14.2.2020 ne veniva comunicata la cessazione per la stessa data (all. 6 ric.). La ricorrente sarebbe restata, tuttavia, a lavorare nella sede Fruendo di Piazza Amendola a , continuando a svolgere le stesse mansioni, anche al CP_1 tempo di proposizione della domanda.
La prestazione del lavoratore e della lavoratrice, alle dipendenze di
[...]
alla cessazione del distacco si sarebbe svolta, sulla base di P_ contratto di servizio, un appalto tra e P_ CP_18
E in effetti, il 14/2/2020, Accenture Managed Services spa già socia di al 40%, acquistava un'ulteriore quota pari al 50% del capitale P_ sociale di ed arrivava così a possedere il 90% del capitale sociale (doc. P_
5 P_
Pertanto, il 14/2/2020 e risolvevano P_ CP_3 anticipatamente le scritture private di distacco sottoscritte e dalla medesima data veniva revocato il distacco sia del ricorrente (causa n. 679) che della ricorrente causa n. 681) (doc. 6 ). Pt_1 P_
Sem ffetto dal 14/2/2020 sottoscrivevano P_ P_ un contratto quadro per la fornitura in appalto da parte di a P_ P_ di servizi operativi tra cui quelli di Assistenza Filiali–Servi appaltato a (doc. 7 ). P_ P_
In questo contesto, la sola ricorrente (causa n. 681) veniva Pt_1 nominata da referente verso r le attività operative CP_18 P_ quotidiane relativamente al servizio Assistenza fililali Servizio HD e Assistenza procedurale;
la referente di per era invece la signora P_ P_5 [...]
(doc. 8 ). Per_5 P_
54 *
§ 2. Eccezione di decadenza ex art. 32 lett. c) e d) l. 2010/n. 183: infondatezza.
La Banca convenuta ha eccepito in via preliminare la decadenza del diritto del lavoratore e della lavoratrice di richiedere giudizialmente l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro in capo alla medesima, per CP_1 avvenuta violazione dell'art. 32, comma 4, lettere c della legge n. 183/2010, che impone al lavoratore i termini di decadenza di 60 giorni + 180 in caso di “cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento” e “in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
non sembra avere percorso questa via argomentativa, P_ Contr ampiamente condivisa invece da (memoria difensiva, p. 7 ss.).
L'eccezione preliminare di merito si atteggia nel caso concreto in termini particolari.
Seguiamone l'argomentazione.
Il lavoratore e la lavoratrice hanno dedotto che l'asserito fenomeno interpositorio illecito, cominciato il 1/10/2018 sarebbe durato fino al 15/2/2020.
L'1/4/2020 il ricorrente invia raccomandata A/R alla Banca R_ [...]
, e per conoscenza a e a dal TE Controparte_7 P_
:
“OGGETTO: BOCCINI / Costituzione rapporto di lavoro. Il R_ sottoscritto , nat , il 06.02.1990, con la presente viene a Persona_1 CP_1 richiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
in subordine ed TE P_ rto di lavor ata 15.02.2020. In base alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, organizzazione dei mezzi, esecuzione e luogo della prestazione lavorativa, risulta essere oggi la società in TE subordine l' va P_ resa nonché l'effettivo datore di lavoro sin dal 01.10.2018. Chiedo pertanto di essere reintegrato nel mio posto di lavoro con lo svolgimento delle mansioni in precedenza svolte, offrendo sin da adesso la mia prestazione lavorativa. Richiedo altresì il pagamento delle differenze retributive spettanti anche con riferimento al diverso contratto collettivo applicabile per l'attività lavorativa prestata nonché il versamento dei relativi contributi. La presente vale parimenti ad interrompere ogni prescrizione in corso relativa a retribuzioni maturate, qualifica e danni derivanti dal rapporto di lavoro, nonché ad impugnare ogni
55 eventuale rinuncia o transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. Nel confermarvi la disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria ed extragiudiziale della vertenza, siamo a precisarvi che decorsi inutilmente sette giorni dalla data di ricezione della presente, saremo costretti, nostro malgrado, ad adire le competenti sedi giudiziarie al fine di veder tutelate le mie ragioni. IE, 01 aprile 2020. (all. 02 – lettera richiesta costituzione Persona_1 rapporto di lavoro press pA)(doc. 2 ric. Boccini, n. 679).
Leggermente diversa l'impugnazione della ricorrente (causa n. Pt_1
681), che invia il 3/4/2020, lettera pec alla , e TE per conoscenza a e a Controparte_7 P_
“Ogg.: Richiesta di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato. Faccio riferimento e seguito alla lettera del 14.2.2020, con la quale la Spett.
[...] mi ha comunicato la cessazione del distacco presso la società Parte_15
iniziato in data 1.10.2018. Sono con la presente a rivendicare P_
l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della
dall'1.10.2018, essendosi rivelato, il suddetto TE distacco, come mero appalto vietato di manodopera in favore della banca medesima. Sono, pertanto, a chiedere, a tutti gli effetti di legge, la regolarizzazione della mia situazione lavorativa, con l'assunzione alle dipendenze della . In difetto di quanto sopra TE mi riservo l'avvi miei diritti. Distinti saluti.
(doc. 7 ric. Vannoni, n. 681). Parte_1
Contr Per la Banca (e ) è pacifico che il rapporto di lavoro è transitato da all'altra so il 1/7/2020 per effetto di una fusione CP_18 CP_3 per incorporazione della prima nella seconda. Se da un lato la prospettazione avversaria si basa su una asserita imputabilità a Banca PS del rapporto di lavoro sin dall'inizio di 10/2018, dall'altro sarebbe pacifico che, pur a fronte dell'evento probabilmente più significativo e indicativo dell'esercizio del potere direttivo e della titolarità di un rapporto contrattuale, ossia la sua cessione a un altro imprenditore, il/la lavoratrice non ha impugnato nei termini di cui all'art. 32 l. 2020/n. 183 (comma 4, lett. c), il subingresso di nel suo rapporto di lavoro avvenuto CP_3 nel 7/2020 perché disposta lui ritenuto privo di effettiva titolarità del rapporto;
e ciò né stragiudizialmente, né col ricorso cui si replica, che non contiene alcuna domanda in tal senso. La Banca ritiene pertanto che ciò abbia un effetto totalmente ostativo all'eventuale accoglimento delle domande avversarie, essendosi definitivamente e incontestabilmente radicato in capo a il rapporto dal 1/7/2020. CP_3
Del resto tale effetto preclusivo opererebbe – argomenta la - anche CP_1 qualora fosse per mera ipotesi fondata la prospettazione av ia della asserita illecita fornitura di manodopera a favore di Banca PS dall'ottobre 2018.
Se pure così fosse, infatti, dovrebbe applicarsi l'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 in tema di somministrazione irregolare di manodopera –
56 disposizione oggi ripresa dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 – richiamato per l'appalto irregolare dal successivo art. 29 comma 3bis, secondo cui tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro posti in essere dal datore di lavoro apparente si intendono effettuati dal soggetto giuridicamente ed effettivamente titolare del rapporto. Dunque – e sempre qualora fosse per ipotesi fondata la stessa prospettazione avversaria – la cessione a del rapporto di lavoro a CP_3 far data dal 1° luglio 2020 sarebbe comunque pienamente valida ed efficace, nella misura in cui detta cessione dovrebbe ritenersi comunque effettuata da Banca PS in forza del menzionato meccanismo di imputazione che trova la sua esplicita fonte normativa nel combinato disposto degli artt. 29, comma 3bis, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/03. E ancora una volta, non essendo stata ex adverso impugnata detta cessione nei termini di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010, il radicamento del rapporto del Lavoratore in capo a a far data dal CP_3
1° luglio 2020 sarebbe comunque incontestabile. Quanto appena dedotto troverebbe conferma nella nota sentenza Cass. SS. UU. 7 febbraio 2018 n. 2990, che ha ritenuto pienamente applicabile il meccanismo di imputazione di cui all'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
– oggi all'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 – addirittura dopo la pronuncia di accertamento di un appalto non genuino, ritenendolo in particolare operante proprio a favore dello pseudo-committente che non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro instauratosi di fatto coi lavoratori dello pseudo-appaltatore (nella specie le Sezioni Unite hanno infatti stabilito l'efficacia liberatoria per lo pseudo- committente dei pagamenti effettuati da terzi ovvero dallo stesso pseudo-appaltatore dopo la sentenza e a favore dei lavoratori non riammessi in servizio dal primo).
Inoltre, argomenta ancora la in giudizio il/la lavoratore/rice CP_1 ricorrente ha dedotto che l'impiego ne itura dei servizi per cui è causa a favore di PS, in regime di distacco presso , sarebbe cominciato il 1° P_ ottobre 2018.
Inoltre – e sempre stando alla stessa prospettazione avversaria – sin dall'inizio del periodo di operatività in e dunque dalla data del 1° ottobre P_
2018 sarebbe apparso chiaro al lav di operare in una struttura “non appartenente” a , e gli si sarebbe disvelata l'assenza in capo alla P_ distaccataria potere direttivo e organizzativo nei propri confronti P_
(questo sarebbe il leit motiv delle deduzioni avversarie). In altri termini, sin da inizio ottobre 2018 sarebbero stati operativi e percepibili dal/la lavoratore/rice i presupposti di legge per richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a PS.
Ciò posto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 c.c., 6 l. 604/1966 e 32 comma 4 lett. d) L. 183/2010 – il/la lavoratore/rice avrebbe dovuto rivendicare stragiudizialmente la costituzione di un rapporto con Banca PS nei 60 giorni successivi a quello in cui, astrattamente, poteva far valere tale diritto, e cioè nei 60 giorni successivi al 1° ottobre 2018, e quindi depositare
57 ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni;
non avendolo fatto, egli/ella ne è irrimediabilmente decaduto/a. E ciò soprattutto perché nel caso vi è un incontestabile e pacifico momento di cesura, collocato in un preciso frangente temporale, immediatamente percepibile ed effettivamente percepito dal/la lavoratore/rice anche ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183/2010. E si tratta proprio della già citata data del 1° ottobre 2018: in quella data – per quanto dedotto e documentato da controparte stessa – al/la lavoratore è stato infatti formalmente comunicato dal suo datore di lavoro il distacco presso
, e sempre da quella stessa data il/la lavoratore/rice ha acquisito piena P_ volezza che da subito il distaccatario lo/la avrebbe adibito/a assieme a una/un collega ad attività afferenti una fornitura di servizi da stessa a P_
Banca PS (dal ricorso avversario, causa n. 679: «D i anni di R_ lavoro all'help desk tecnologico di , il giorno 26.9.2018 al ricorrente P_
e alla collega di lavoro fu comunicato che a partire Parte_1 dall'1.10.2018 il loro rapporto di lavoro sarebbe proseguito con un distacco presso nella sede di IE (…) inseriti nell'organico che si occupava P_ della gestione dell'assistenza applicativa HDI (Help Desk Interno) al gruppo PS»)(analoga allegazione offre la ricorrente causa n. 681). Pt_1
Le considerazioni che precedono sarebb ro già state fatte proprie dal Tribunale di IE, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza 25 gennaio 2019 n. 25, passata in giudicato, in cui è stata valorizzata proprio la sussistenza, come nella fattispecie, di un «puntuale momento cronologico di rottura» a cui ancorare la predetta decorrenza in costanza di dedotta interposizione illecita (doc. 14, in particolare pagg. 7 e 8).
Alle pp.
7-9 della propria memoria difensiva (già _4 CP_5
corrobora con argomentazioni integrative l'im la ec
[...] esposta.
*
La elaborata argomentazione eccettiva preliminare di merito non appare convincente.
Al/la lavoratore/rice, infatti, la vicenda di fusione, l'evento circolatorio che a decorrere dall'1/7/2020 lo/a avrebbe portato/a da alle dipendenze P_ della incorporante appare del tutto estranea al proprio spettro di CP_3 interesse, come vi nga al trapasso da una ad altra datrice di lavoro meramente formale. Quale che sia la datrice di lavoro formale e la sua identificazione evolutiva, per il/la lavoratore/rice vera datrice di lavoro sarebbe, infatti, ab origine la
, ed è su questo versante che deve essere TE misurata la portata della eccezione decadenziale sopra illustrata.
Qui inserendo un modulo ricognitivo, la disciplina della decadenza introdotta dalla legge ult. cit., c.d. “collegato lavoro” ha da subito destato
58 numerose e complesse problematiche interpretative, che hanno ricevuto soluzioni talora diversificate da parte della giurisprudenza di merito.
L'art. 32 ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 6 l. 1966/n. 604, disponendo che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. In base al nuovo co. 2: “l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (ora 180, v. oltre *), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
La l. 2010/n. 183 estende, inoltre, l'istituto della decadenza sia a fattispecie di invalidità (“a tutti i casi di”) del licenziamento che ne esulavano (co. 2), sia a fattispecie estranee al licenziamento, come all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (co. 3 e 4), confermando l'intenzione del legislatore di creare una disciplina decadenziale unitaria per la contestazione di tutti gli atti datoriali, sostanzialmente nuova rispetto al regime pregresso e da esso svincolata.
Ricordiamo, il testo del co. 3:
“
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ((...)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)); b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) lettera adesso abrogata, dall'art. 1, co. 11, l. 2012/n. 92.
Ricordiamo, ancora, il testo del co. 4:
“
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data
59 di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”, non contemplandosi, in questo caso, espressamente, l'estremo decorrenziale.
Si condivide “la constatazione che il collegato lavoro ha modificato il meccanismo d'impugnazione del licenziamento, di cui all'art. 6 l. n. 604 del 1966, impeditivo della decadenza, creando una fattispecie nuova, unitaria e complessa, che si sostituisce integralmente alla pregressa figura”, che “la norma rigenera ab imis la disposizione previgente, ribadendo l'imposizione di un onere d'impugnazione stragiudiziale dell'atto, entro 60 giorni dalla comunicazione del medesimo ed introducendo un comma 2 dell'art. 6, che immette nel sistema una condizione di persistente efficacia dell'atto impugnatorio. La norma è stata costruita, dunque, attraverso la rigenerazione del preventivo onere di impugnazione stragiudiziale (…) e con l'introduzione di una condizione risolutiva ex lege dell'atto stragiudiziale stesso, ove non intervenga, nel termine anzidetto, l'instaurazione della lite”.
L'atto stragiudiziale che impedisce la decadenza deve contenere, dunque, senza formalismo alcuno, solo l'espressione della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. Trattasi di negozio giuridico unilaterale, in quanto manifesta la volontà dell'autore di negare validità all'atto impugnato e va qualificato come recettizio, ex artt. 1334, 1335 c.c.
Il secondo momento della sequenza tipicamente disegnata dalla legge si materializza nell'onere di depositare il ricorso giudiziario entro i successivi 270 giorni, secondo l'originaria previsione del collegato lavoro. (*) In un'ottica di maggiore contrazione delle tempistiche negoziali e procedurali, la l. 2012/n. 92 è intervenuta, al co. 38 dell'art. 1, prevedendo, “al co. 2 dell'art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»». Il successivo co. 39 ha precisato, che «il termine di cui all'art. 6 comma 2, primo periodo, l. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge». Quindi, per i licenziamenti successivi al 18 luglio 2012, il secondo termine decadenziale si riduce a 180 giorni.
60 Quanto ai problemi di ambito applicativo non è di principale interesse in questa sede la “macroarea” dei licenziamenti, bensì l'estensione del novellato art. 6, l. 1966/n. 604 a fattispecie sostanziali diverse dal licenziamento (co. 3 e 4), novità tra le più rilevanti della riforma del 2010, e anche una delle più critiche, sul piano interpretativo. L'art. 32 ha ripetutamente chiarito l'estensione dell'applicazione della norma richiamata, art. 6, l. 1966/n. 604, “come modificato” dallo stesso co. 1, dell'art. 32. Analoghe espressioni sono ripetutamente contenute nella l. 2012/n. 92. L'impianto decadenziale tutto, voluto dalla legge 2010/n. 183, si fonda su un rinvio all'art. 6 come riformulato dallo stesso art. 32. Condivisibilmente si è osservato, che “il rinvio voluto dalla legge è di natura formale o non recettizia, nel senso che la norma non introita definitivamente al suo interno un'altra disposizione, così da cristallizzare la stessa in un suo contenuto originario immodificabile. Diversamente, la relatio è dinamica, quindi dà rilievo precettivo ad un'altra disposizione nella sua attuale e cangiante fisionomia regolativa, in aderenza alle eventuali modificazioni sopravvenienti. Ben si intende, dunque, che qualsiasi regolazione della norma cardine ipso iure viene ad incidere sulle fattispecie normative satelliti, che non hanno vita precettiva propria ed autonoma, ma dipendono, nel loro nucleo regolativo essenziale, dalla disposizione madre, che ha valenza di fonte regolativa mobile”.
Dunque, “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: (…) d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (ndgr: somministrazione irregolare) si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. La previsione normativa parrebbe applicarsi, quindi, ad ogni fattispecie nella quale venga dedotta un'interposizione illegittima, espressamente anche al lavoro somministrato, ma ancor prima, tipicamente, nella più classica forma di possibile interposizione, l'appalto. Per Cass. SL 2017/n. 13179, “la fattispecie contemplata dalla lettera d) del co. 4) può riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa, come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una contitolarità del rapporto di lavoro. In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo, quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto . In altri termini si tratta di una domanda che è finalizzata o alla stabilizzazione presso il datore di lavoro ritenuto effettivo, o al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo”.
61 Quanto alla decorrenza del termine, nel silenzio normativo parrebbe doversi compiere riferimento alla cessazione del rapporto con il titolare effettivo o apparente del rapporto. Potrebbe poi ipotizzarsi con ragionevolezza, secondo la concretezza della fattispecie, una datazione anteriore, laddove sul piano stesso della allegazione sia il lavoratore ad affermare che in genere sin dall'origine, o comunque a decorrere da una certa data, l'illegittima interposizione si sia disvelata con certa cognizione di causa. Evidente, intendiamo dire, può essere la consapevolezza, la convinzione del lavoratore, stando alla sua affermazione narrativa di essersi sin dall'inizio consapevolmente considerato un dipendente di diverso soggetto, e l'interesse all'accertamento della reale datorialità parrebbe prescindere dalla risoluzione del rapporto con il titolare apparente. Il lavoratore di una società appaltatrice che invochi l'accertamento/costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente, ha dunque l'onere impugnare l'asserito illegittimo contratto di appalto almeno entro 60 giorni dalla cessazione della sua prestazione (per qualunque causa avvenuta) nell'ambito di tale contratto, a pena di decadenza, se non vogliamo ritenere, come pure ragionevolmente sostenibile nella concretezza dei casi, da un momento antecedente e addirittura originario. Questa soluzione certamente è tuttavia più problematica, per riconnettere assai singolarmente e in modo insoddisfacente una grave conseguenza, come quella decadenziale, ad un termine di incerta decorrenza, posto che certamente la retrodecorrenza all'atto della instaurazione del rapporto non appare soluzione sempre percorribile, ben potendo il fenomeno interpositorio disvelarsi solo in un successivo momento e del tutto progressivamente.
Ancora Cass. SL 2017/n. 13179, rileva criticamente che “nell' ipotesi regolata dalla lettera d) del 4° comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale”, osservando che “tale imprecisione normativa è stata infatti corretta, quanto meno per la fattispecie della somministrazione”. Infatti, evolutivamente, in caso di somministrazione irregolare, ex art. 38 co. 2 - “Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione” - il d.lgs. 2015/n. 81, l'art. 39 ora dispone: “
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore”.
62 In ogni caso, poi, la posposizione della decorrenza alla cessazione del rapporto, non impedisce tuttavia in altre fattispecie, ci parrebbe, una azione di accertamento/costitutiva anche in epoca antecedente, poiché l'interesse del lavoratore alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro sussiste a prescindere e anche prima della vicenda risolutiva, che solo lo esalta.
*
Nella fattispecie esaminata non riteniamo maturata la decadenza eccepita dalle società convenute, e (già TE _4 [...]
). CP_5
Con raccomandate spedite alle società resistenti il 1/4/2020
[...]
causa n. 679) e il 3/4/2020 causa n. 681) chiedevano R_ Parte_1 la costituzione del rapporto di lavoro con la TE
; il ricorso giudiziale è stato depositato da entrambi nei 180 giorni successivi.
[...]
Rispettati, con tale tempistica, i termini di decadenza stragiudiziale e giudiziale (60 + 180) cit.
La prestazione lavorativa che si afferma svolta alle effettive, reali dipendenze della ha inizio l'1/10/2018 ed TE
è cessata il 14/2/
Se il lavoratore e la lavoratrice affermano che sin dall'inizio avrebbero cominciato a formarsi la consapevolezza della eterodirezione ad opera della
, è evidente l'assoluta incertezza del CP_1 TE momento esatto in cui tale consapevolezza sia divenuta soggettiva ed oggettiva certezza, imprescindibile base per l'assunzione di responsabilità di una impugnazione stragiudiziale e giudiziale L'azione per l'accertamento della interposizione fittizia avrebbe potuto essere proposta dal lavoratore fin dal primo giorno – solo per estremizzare – di affermata effettiva assunzione alle dipendenze della reale datrice. Il rilievo, tuttavia, non impone di far decorrere dal medesimo momento iniziale del rapporto anche il termine di decadenza che invece, in base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'intera disciplina, deve essere tendenzialmente almeno collocato al momento finale del medesimo rapporto, per una essenziale esigenza di certezza. Questo assunto è condiviso anche da App. Firenze, sent. 2019/n. 716, “è vero che l'azione per l'accertamento dell'interposizione fittizia nei rapporti di lavoro può essere proposta dal lavoratore fin dal primo giorno in cui egli, assunto dal datore apparente, operi di fatto alle dipendenze del datore effettivo, ciò tuttavia non impone di far decorrere dall'inizio del rapporto anche il termine di decadenza”.
Recepiamo, quindi, l'osservazione colta dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, cit. ricc. in atti, che “la soluzione ora sostenuta è del resto coerente con quanto previsto dalla legge a proposito del regime di decadenza
63 nelle ipotesi di contratto a termine illegittimo, nelle quali il dies a quo è espressamente collocato dall'art. 32 cit. alla scadenza del termine di durata del rapporto, e non alla sua originaria pattuizione (e ciò nonostante che la pattuizione illegittima del termine sia ovviamente oggetto del contratto che dà inizio al rapporto, in astratto consentendo l'impugnazione fin dalla stipula del medesimo atto, senza che da ciò inizi necessariamente a decorrere anche la relativa decadenza)”. Ancora, “non vi è dubbio infatti che nel caso della interposizione fittizia qui in esame, come nel caso del contratto a termine illegittimo, la tutela dei diritti del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro (art. 35 Cost.), nonché la tutela del diritto di azione dello stesso lavoratore (art. 24 Cost.), impongano di sospendere il decorso della decadenza per l'intero corso del rapporto, e di conseguenza di collocare il relativo dies a quo in coincidenza della sua cessazione. La conclusione ora detta è definitivamente avvalorata dall'art.39 comma 1 D. Lgvo 81/2015, norma che (…) è significativa in quanto esplicita una volontà legislativa da ritenersi già insita nella legislazione previgente in materia di decadenza: “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore... trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 L. 604/1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
In materia è infine intervenuta nuovamente la Cassazione, ad es. con sent. 8/8/2022, n. 24437: “
5. Questa Corte ha già rilevato che il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore
- ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso (Cass. n. 30490/2021).
6. Inoltre, è stato specificato, sempre in sede di legittimità, che la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. n. 40652/2021)”.
Da ultimo, Cass. SL 2024/n. 11901, rammentato il testo dell'art. 32, co. 4, della l. 2010/n. 183, considera, “come si evince da tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore individua sempre il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità. Dunque per razionale coerenza anche “interna” alla complessiva disposizione, pure l'ipotesi di cui alla lettera d) deve essere intesa nel medesimo senso.
64 Tuttavia, in omaggio ad un'esigenza di certezza giuridica, questa Corte ha affermato che la decadenza di cui alla lettera d) non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, ovvero un
“fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. 17/12/2021, n. 40652). La tesi della ricorrente – volta a valorizzare l'incipit della norma, che contiene il rinvio all'art. 6 L. n. 604/1966 – secondo cui il predetto provvedimento scritto sarebbe inevitabilmente rappresentato dal licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, non è condivisibile. In primo luogo, come già evidenziato dalla Corte territoriale, un licenziamento (da parte del formale datore di lavoro) potrebbe intervenire a distanza di molti anni dalla cessazione del distacco. Pertanto attendere il licenziamento (da parte del formale e poi contestato datore di lavoro) per far decorrere il termine di decadenza significherebbe esporre sia il distaccatario, sia il distaccante (formale datore di lavoro) ad una situazione di invincibile incertezza giuridica circa il rapporto intercorso con il dipendente. Questo risultato è da rifiutare, in quanto incompatibile con la ratio della decadenza, la cui funzione è proprio quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e, quindi, la loro stabilizzazione (rectius inoppugnabilità) a seguito del decorso del tempo. Inoltre, la necessità di un'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal formale datore di lavoro, distingua il regime della decadenza a seconda che debba trovare applicazione nei confronti del datore di lavoro formale oppure di quello effettivo, è stata ribadita di recente da questa Corte (Cass. ord. n. 6266/2024 e l'ulteriore precedente giurisprudenza ivi richiamata). Il problema, allora, resta quello di individuare quale sia l'atto o il provvedimento scritto del datore di lavoro del quale il dipendente intenda contestare la legittimità al fine di far accertare o costituire il rapporto di lavoro in capo ad altro soggetto e dal quale decorrerà il termine di decadenza. Questa Corte (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) ha già evidenziato che «… nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata invero corretta … per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che, all'art.39, ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore".
65 Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto». Ciò posto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 81 cit. al distacco, va considerato che l'art. 32, co. 4, lettera d), L. cit. si riferisce ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), ossia in origine aveva un ambito applicativo che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, ricomprendeva somministrazione di manodopera, appalto, distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti. La portata omnicomprensiva della norma (“in ogni altro caso”) è tale da imporre che il dies a quo, anche per ragioni di parità di trattamento ex art. 3 Cost., vada individuato in modo comune a tutte le ipotesi, ma pur sempre nel rispetto del limite rappresentato dall'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme sulla decadenza (come l'art. 39 d.lgs. n. 81 cit.) in quanto eccezionali (art. 14 disp.prel.c.c.). Pertanto, proseguendo l'opera di ricostruzione normativa di cui al citato precedente di questa Corte, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro. Orbene, nel caso del distacco possono verificarsi varie ipotesi. Se il distacco è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine (eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (il distacco disposto dal formale datore di lavoro) di cui si contesta la legittimità, sebbene il differimento del dies a quo (per l'impugnazione) alla scadenza del relativo termine sia coerente con l'esigenza – di rango anche costituzionale (espressamente richiamata anche da Cass. n. 40652/2021) – di non comprimere eccessivamente il diritto d'azione ex art. 24 Cost., come invece sarebbe se il dies a quo fosse quello della data di adozione del distacco. Peraltro, identica disciplina vige per l'impugnazione di un contratto a tempo determinato: l'azione di nullità del termine finale è soggetta al termine di decadenza che decorre non dalla stipula del contratto, bensì dalla scadenza del termine medesimo (art. 32, co. 4, lett. a), L. n. 183 cit.). Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la prestazione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale apposto al provvedimento di distacco); è rispettato il limite dell'impossibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva o all'applicazione analogica. Se invece il distacco è a tempo indeterminato, oppure è intervenuto “di fatto”, oppure era in origine a tempo determinato, ma è poi proseguito “di fatto”,
66 il dies a quo è quello in cui sia intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine. Nel caso di specie, dall'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale risulta che il distacco era a tempo indeterminato, ma poi un atto formale è intervenuto da parte del distaccatario , ossia la nota del CP_36
26/01/2018, con cui il distaccatario dichiarava e com a alla S. la necessità del passaggio di consegne che avrebbe segnato la fine del distacco e, quindi, il suo rientro in U.S. Dunque l'atto scritto da impugnare – e che fissa anche CP_36 il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010 – è rappresentato da quella nota. Il dies a quo di decorrenza del termine è da individuare nel momento in cui tale atto ha prodotto l'effetto della cessazione del distacco, che secondo la dichiarazione del distaccatario si sarebbe verificato alla data del passaggio di consegne, con conseguente consapevolezza in capo alla lavoratrice. Tale data è quella del 20/02/2018, come accertato in fatto dalla Corte territoriale. Pertanto esattamente i giudici del reclamo hanno ritenuto tardiva (perché oltre sessanta giorni dalla predetta data) l'azione (sotto forma di impugnazione del distacco, asseritamente illegittimo) del giugno 2018 e, come tale, inidonea ad impedire la decadenza ormai maturata”.
Con raccomandate spedite alle società resistenti il 1/4/2020
[...]
causa n. 679) e il 3/4/2020 causa n. 681) chiedevano R_ Parte_1 uzione del rapporto di lavor TE
; il ricorso giudiziale è stato depositato da entrambi nei 180 giorni successivi.
[...]
Rispettati, con tale tempistica, i termini di decadenza stragiudiziale e giudiziale (60 + 180) cit.
La prestazione lavorativa che si afferma svolta alle effettive, reali dipendenze della ha inizio l'1/10/2018 ed TE
è cessata il 14/2/2020, con la comunicazione della cessazione del distacco presso per non tacere della prosecuzione della prestazione P_ nell'ambito del successivo appalto di servizi tra (già ) e _4 CP_3
, pertanto nella persistente costanza di rapporto. P_
Sempre in condivisione con App. Firenze, sent. 2019/n. 716, cit. “nel caso dell'interposizione fittizia, come nel caso del contratto a termine illegittimo, la tutela dei diritti del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro (art. 35 Cost.), strettamente collegata alla tutela del diritto di azione dello stesso lavoratore (art. 24 Cost.), escludono il decorso della decadenza per la durata del rapporto e di conseguenza, nel silenzio della legge, impongono di far coincidere il relativo dies a quo con la sua cessazione. E la conclusione ora detta è definitivamente avvalorata dall'art. 39 comma 1 D. Lgs. 81/2015, “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 l. 1966/n. 604e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre
67 dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
Il lavoratore e la lavoratrice ricorrenti non sono pertanto incorsi nella decadenza dall'azione.
*
§ 3. Accertamento in via incidentale della premessa logico giuridica, consistente nella invalidità del trasferimento del ramo di azienda.
Riportiamo nuovamente le conclusioni (causa Boccini, n. 679)(identiche quelle della lavoratrice causa n. 681): Pt_1
“
1. accertare e dichiarare l'insussistenza del ramo di azienda denominato trasferito dalla alla in Pt_2 TE P_
.12.2013; 2. accertare e dichiarare che il settore “Prodotti e servizi” gestito dalla faceva parte dell'insussistente ramo d'azienda trasferito dalla P_ [...]
alla in data 30.12.20 TE P_ conseguentemente:
3. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la TE si è instaurato, a partire dall'1.10.2018, o in ipotesi dal
[...] altra data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di impiegata della terza area professionale, terzo livello retributivo, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, o in quello superiore o inferiore ritenuto di giustizia;
(…)”.
L'accertamento della sussistenza della datorialità PS viene fatta discendere, logicamente e giuridicamente, “conseguentemente”, dall'accertamento di una premessa fattuale e giuridica:
“1. accertare e dichiarare l'insussistenza del ramo di azienda denominato trasferito dalla alla in Pt_2 TE P_ data 30.12.2013; 2. accertare e dichiarare che il settore “Prodotti e servizi” gestito dalla faceva parte dell'insussistente ramo d'azienda trasferito P_ dalla alla in data 30.12.2013” TE P_
Ampio spazio è dedicato dal/la ricorrente all'argomentazione volta a ritenere illegittimo il trasferimento di ramo di azienda, “in cui lo stesso è stato inviato, chiamato a lavorare”, la “Divisione Attività Amministrative, Contabili ed ILrie” (DAACA)”, (ricorso Boccini, n. 679) ripercorrendo un contenzioso giudiziario ampiamente noto, se non altro alle parti e al Tribunale di IE adito. Il diritto ad essere assunto/a alle dipendenze della TE
, “stante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'Area assistenza
[...] nza applicativa e procedurale”, facente parte del c.d. “ramo di
68 azienda” ceduto da PS a viene fatto discendere Pt_2 P_ espressa conformemente alle dalla illegittimità della cessione, “con la conseguenza che il “distacco” presso un'entità organizzativa direttamente riferibile e imputabile alla suddetta, e la successiva CP_1 collocazione senza motivazione giuridica no essere considerati fatti costitutivi del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta” CP_1
(analoga l'impostazione difensiva della ricorrente c 681). Pt_1
Posto che quella premessa, di fatto e di diritto, costituisce antecedente logico-giuridico della affermazione del proprio diritto in ordine alla soggettività datoriale, impedirne l'accertamento al lavoratore e alla lavoratrice ricorrenti comporterebbe illegittima negazione del diritto di agire per la tutela del proprio diritto.
E' pacifico che il lavoratore e la lavoratrice sono sempre stati dipendenti di , da molti anni, e non sono mai stati dipendenti né Controparte_37 de e, in questo contesto, si obietta che parte P_ ricorrente “non è mai stata interessata dalla nota cessione del ramo di azienda”.
Il punto è, tuttavia, che questo interessamento sorge al momento del distacco a , l'1/10/2018, quindi dell'inserimento, in ragione del servizio P_ di adibizio ramo di azienda invalidamente ceduto dalla in modo CP_1 più sfumato qualificato da quali “attività connesse a quelle che a suo P_ tempo erano stato oggetto ne del ramo”, adesso inquadrate in P_ in Area Assistenza di Filiale, strutturata in due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico.
Non può dunque condividersi l'assunto difensivo che parte ricorrente difetti, quindi, “di qualsiasi interesse e legittimazione per sostenere di far parte del ramo ceduto” e, in questo contesto, sia “del tutto irrilevante che fino al 2013 le attività in questione fossero svolte da Banca PS con la propria organizzazione e poi da ” con la propria, autonoma e separata P_ organizzazione o, a sua volta, avvalendosi di anch'essa con la P_ propria, autonoma e separata organizzazione.
Ci siamo espressi sbrigativamente, accennando “ad un ramo di azienda invalidamente ceduto dalla Banca”.
Se al tempo della introduzione del giudizio poteva residuare qualche dubbio al riguardo, oggi non è più possibile porre in discussione quella invalidità, e questo non in virtù di una inammissibile estensione soggettiva dei limiti del giudicato, rispetto ai numerosi giudizi instaurati da altri lavoratori, ma in base a un diritto vivente animato dalla giurisprudenza di legittimità coralmente espressasi sulla vicenda economico-giuridica (*), che il giudice deve porre necessariamente a fondamento dell'accertamento incidentale della premessa logico-giuridica del diritto affermato dal lavoratore e dalla lavoratrice ricorrenti.
69 Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 459 del 10/01/2022: “Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo”.
Cass. Sez. Trib. Civ., sent. 2022/n.21443 ritiene (nel giudizo di appello)
“ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883)(…) Nella specie, il giudice di appello si è richiamato, a fondamento della motivazione (…) a una sentenza di primo grado le cui motivazioni non sono state punto indicate nella sentenza impugnata (…) Analogo discorso va fatto per la menzione delle «numerose sentenze delle Commissioni Tributarie» le quali sono state menzionate senza indicazione, oltre che degli estremi, soprattutto delle ragioni della decisione. Ne consegue che la sentenza non dà contezza né delle questioni, né delle argomentazioni giuridiche, né della documentazione esaminata, né del contenuto delle sentenze alle quali la stessa ha fatto richiamo, per cui non è possibile individuare a quali argomentazioni si fosse riferito il giudice di appello per relationem al fine di ritenere fondato il ricorso del contribuente (…)”.
Nel caso concreto appare consentito richiamarsi, tra i documenti prodotti, dapprima alla propria giurisprudenza sullo specifico fenomeno economico e giuridico, espressa solo ad es. nelle sentt. 2015/nn. 42 e 44, che hanno trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, rispettivamente con sentt. 2016/nn. 778, 784, ma soprattutto l'accertamento della invalidità del trasferimento di ramo di azienda denominato trasferito dalla Pt_2 [...]
alla il 30/12/2013 può dirsi TE P_ rappresentare vero e proprio “diritto vivente”, essendo stato da lungo tempo enunciato in sede di legittimità, sui ricorsi per cassazione proposti dalla CP_1 avverso le sentenze della Corte di Appello di Firenze, nn. 775, 776, 777, 778, 779780, 781, 782, 783, 784/16, prodotti dalla stessa TE
, parte in quei giudizi come nell'odierno.
[...]
70 Tanto è nota l'invalidità di quella cessione che la Cassazione, SL, ad es. ord. n. 14712 del 27/05/2024 costruisce da tempo su quella specifica illegittima cessione di ramo d'azienda, il principio che le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle eseguite e Pt_16 generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.
Non sembra avere aderenza alla realtà interpretativa l'ipotizzata condizione di un autonomo “esame critico” dei propri precedenti, alla luce dell'orientamento confermativo formatosi coralmente in sede di appello e di legittimità sulla specifica vicenda economica nota alle parti e in primo luogo alla
. TE
Si deve consequenzialmente accertare, pertanto, che tra il/la ricorrente e la si è instaurato, a partire dall'1.10.2018 TE un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 3° area professionale, 1° livello retributivo CCNL Credito applicato dalla Banca.
*
§ 4. Eterodirezione della . TE
Alla medesima, coerente, soluzione decisoria si perviene nel caso concreto muovendo da altro flusso argomentativo.
Nell'interpretazione della domanda, il giudice non può limitarsi alla lettera delle conclusioni, ma, sempre nell'ambito circoscritto dal principio della domanda, dovrà estrarne il contenuto sulla base della complessiva lettura, anzitutto del ricorso introduttivo, intriso invero di riferimenti al momento eterodirettivo della prestazione.
Se l'eterodirezione PS si alimenta, anzitutto, dalla conseguenza logica di quanto sopra accertato, vale a dire dalla sottoposizione del lavoratore R_
(causa n. 679) e della lavoratrice causa n. 681) a personale in assoluta Pt_1 prevalenza di non contestata provenienza PS e invalidamente ceduto a
, e parte di esso (è il caso della dipendente ), anche P_ Parte_3 ente rientrato nella forza lavoro PS, il lavorare denze e sotto la direzione dell'imprenditore” (art. 2094 c.c.) TE
si argomenta anche autonomamente dalla verific
[...] caso concreto (giunti a p. 67 circa della sentenza, non riterremmo utile copiare
71 uno standard motivazionale di una ventina di pagine sulla nozione di subordinazione nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità).
L'incrinatura della eterodirezione dapprima quindi P_ [...]
, traspare anche dalla ne di Controparte_38 [...] che ha confermato come “9) L'Area Assistenza di Filiale era Per_5
due Dipartimenti, Help Desk Interno e Help Desk Tecnico” sì, il cliente è PS, l'assistenza è resa direttamente ai dipendenti del cliente;
10) L'Area era presieduta dal Capo Area mentre i due Persona_5 dipartimenti erano diretti, rispettivamente, dalla IG.ra (dal Parte_5 febbraio 2021 il capodipartimento è diventata la signora erim Per_5 fino a febbraio 2022, e dal febbraio 2022 la signora e dal IG. CP_9 Pt_6
Sì, si tratta dei due dipartimenti, con i ris onsabili.
[...]
Quindi alla domanda, “24) Il personale addetto all'Ufficio Help Desk Interno, in relazione all'appalto BPS, si occupava, sulla base delle indicazioni operative e delle procedure definite da , di gestire e risolvere P_ direttamente problematiche inerenti ad ano cedurali o applicative” ha preliminarmente conferm(ato) la descrizione, precisando adr come era organizzato il lavoro dipendeva da , noi avevamo dal cliente dei tempi P_ di lavorazione, SLA, Service Level t, ed organizzavamo il lavoro in un certo modo per rispettarli, secondo determinate procedure individuate da
, alla dovevamo solo risolvere il problema, aggiungendo anche P_ CP_1 che adr nel tempo abbiamo elaborato internamente anche dei manuali operativi, non ufficializzati ad uso interno e da noi elaborati, sul come gestire le varie casistiche”, per interrompere bruscamente quanto precede con il rilievo finale adr inoltre c'erano anche dei manuali di operatività condivisi con la che
CP_1 descrivevano il processo di come erogare il servizio, tramite telefono e ticket, i due canali come richiesto dalla il manuale era proposto da e
CP_1 P_ condiviso, approvato dalla in tal modo disegnando una eterodirettività
CP_1 organizzativa sulla quale il aveva l'ultima parola.
CP_1
Analiticamente confermativo il teste adr vi sono manuali Testimone_12 di servizio, istruzioni operative suddivise tr lti da , sono P_ redatti da e rispondono ad esigenze operative, richieste ed esigenze P_ segnalate dalla CP_1 adr in Ba il Demand Manager che presiede alla richiesta di servizio, responsabile della funzione esternalizzata, che formalizza le necessità e le esigenze della Banca, una richiesta più o meno ampia, talora più generica talora più specifica. Fruendo elabora il manuale, lo sottopone alla Banca per correzioni e integrazioni, fino ad arrivare ad un manuale condiviso, validato dalla Banca, che verrà poi utilizzato, contenendo la definizione delle regole operative del servizio”. La stessa organizzazione della operatività non era appannaggio di
, dapprima, , poi, ma in sostanza e in P_ Controparte_38 definitiva della stessa , che approvava, validava TE concrete modalità op
72 Del resto l'uso obbligato della piattaforma Remedy per l'assegnazione del lavoro, concessa in uso dalla Banca, impone alla cessionaria ulteriore P_ limite e vincolo organizzativo assolutamente stringente.
L'eterodirezione ad opera della Banca si caratterizza ancora dalla palesata alta eterodirezione ad opera di personale sempre rimasto PS, specificamente impersonato in Persona_12
Il testimone , “in pensione, già Responsabile Persona_3 dell'Assistenza Applicativa al Polo di Lecce in , proveniente da 1/2014 P_ da PS, al momento del passaggio in lavoravo nell'Ufficio di P_
Assistenza Applicativa di PS, come addetto, sono diventato Responsabile in
”,alla domanda “13. I ticket che arrivano sul tavolo operativo di cui fa P_ parte la ricorrente vengono quotidianamente assegnati alla ricorrente in numero e secondo tipologia variabile a discrezione del referente di Lecce, fino a giugno 2020 e , da luglio 2020 e Parte_3 Persona_3 Per_3 en quest'ultima di Persona_2 Controparte_9 lavoro a Mantova, che si occupa solamente delle problematiche inerenti i corsi di Formazione PS”, ha illustrato come attraverso il programma Remedy già esistente in PS e mantenuto in assegnavamo loro in seguito operanti P_
a il lavoro, quotidianamente, talora arrivavano a ondate e gli incidenti CP_1
s ti potevano avere una portata generale;
adr all'inizio l'assegnazione era soltanto a mezzo ticket, la barra telefonica è stata introdotta in un secondo momento, e anche loro potevano essere addetti a rispondere al telefono direttamente alla Filiale, a mezzo di un numero verde, e l'operatore libero ed abilitato rispondeva;
adr il programma Remedy smistava tra gli operatori disponibili e secondo i rispettivi argomenti e abilitazioni;
adr in base agli argomenti, ad es. Carte, veniva individuato l'operatore di competenza disponibile al momento, adr dipendente PS, era la nostra interfaccia a cui Persona_12 CP_1 chiedeva onamento anche della barra telefonica, si tr ella persona giusta per comprendere il funzionamento dei programmi e di Remedy, il deus ex machina;
adr era lui che da ci chiamava quando eravamo indietro per CP_1 bacchettarci a mezzo della nostra referente e siccome ci conosceva tutti Pt_5 anche personalmente;
adr ogni settimana c'erano delle call della cui partecipavano i Pt_5 responsabili di Lecce che ero io, p , non ricordo se già Testimone_14 CP_1 presente al loro tempo, e tale , da Mantova, insomma i R_3 R_4 responsabili degli Uffici di Assistenza Applicativa dei tre , già CP_33 esistenti in PS, e quasi sempre vi partecipava anche erano delle call R_2 per fare il punto della situazione di tutti gli uffici e per l ni da prendere;
adr le abilitazioni agli operatori su richiesta credo della erano Pt_5 rilasciate credo da o attraverso di lui R_2 rilasciando una deposizione che svilisce ulteriormente il momento organizzativo ed eterodirettivo di , sia in relazione al già ricordato P_
73 programma bancario, semplicemente migrato nell'ipotizzato perimetro organizzativo , sia in relazione alla figura eterodirezionale di spicco del P_ dipendente CP_39
Sempre il teste ha dischiuso un diretto intervento PS sul Per_3 fondamentale momento formativo: e altri dipendenti PS sono venuti a R_2
Lecce insieme ai ricorrenti per la for , veniva a Lecce anche per illustrarci nuovi argomenti e nuove attività, o veniva o partecipava in conferenza.
Ci parrebbe irrilevante, infine, il risvolto rappresentato (per la sola ricorrente (causa n. 681), nel periodo successivo alla revoca del Pt_1 distacco in , dalla assegnazione di un ruolo di referente. P_
Preci zitutto, trattarsi di un ruolo referenziale quasi di se stessa.
Così il teste “la u individuata come referente del servizio, Pt_9 Pt_1 anche se si trattava di due risorse nel gruppo, e in base a questo è corretto che gestisse le assegnazioni, in sua assenza l'attività era svolta in autonomia da
. R_
Ancora il teste “adr nella gestione operativa del servizio i due, Pt_9
er nomi” Pt_1 R_
Del resto la teste se ha dichiarato, “adr la era Persona_8 Pt_1 sicuramente il mio riferimento” ha soggiunto “ma nulla di scritto, non ricordo ci fosse nulla di scritto”
L'interposizione della figura della lavoratrice quale referente, Pt_1 interposizione peraltro dai dubbi contorni, da un lato interviene cronologicamente in un momento successivo rispetto alla accertata instaurazione del rapporto lavorativo PS, dall'altro rappresenta un momento assolutamente marginale che neppure scalfisce la accertata eterodirezione PS.
La sussistenza nel caso concreto di una persistente eterodirezione della in momenti qualificanti della prestazione TE lavorativa, conduce autonomamente, abbiamo anticipato, alla medesima, coerente, soluzione decisoria muovendo da questo distinto flusso argomentativo.
P.Q.M.
accerta che tra la ricorrente e la Parte_1 TE
si è instaurato, a partire dall'1.10.2018 un rapporto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 3° area professionale, 1° livello retributivo CCNL Credito applicato dalla Banca;
condanna la alla immediata TE assunzione della ric esse mansioni e luogo di attuale assegnazione, con anzianità di servizio dall'1.10.2018;
74 condanna la al pagamento in favore TE della ricorrente tto dell'inquadramento riconosciuto, dall'1.10.2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo. Condanna la al pagamento delle TE spese processuali, liquidate in € 11.327,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminabile, media complessità, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Compensa nei confronti delle restanti parti, e le P_ _4 spese del processo.
IE, 3/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
75