TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
TRIBUNALE DI MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Valeria Pappalardo, in funzione di Giudice monocratico,
ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5478/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Parte_1
Lavatoio, C.F. rappresentato e difeso, dall'avv. C.F._1
Antonino Lo Giudice.
- ATTORE -
CONTRO
, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante CP_1
protempore.
- CONVENUTA –
OGGETTO: contratto di assicurazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il sig. ha rappresentato di avere subito il furto di Parte_1
una autovettura e, conseguentemente, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti alla essendo la autovettura regolarmente assicurata per tale evento. CP_2
Nonostante la regolarità della citazione nessuno si costituiva per la convenuta la quale restava pertanto contumace.
Pag.1 di 5 Tribunale di Messina
Prodotta documentazione, il chiedeva, riconoscersi il diritto al Parte_1
risarcimento del danno patito in relazione al furto subito.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024. In tale data la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini prescritti dall'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti prodotta, infatti, non emerge la prova necessaria della copertura assicurativa.
Occorre preliminarmente prestare attenzione alla circostanza dichiarata del ritrovamento dell'auto in altro paese europeo. L'autovettura, in particolare,
come affermato, veniva ritrovata non marciante in quanto totalmente “distrutta.
Veniva poi rivenduta nello stato in cui si trovava.
Da sempre, il ritrovamento di un veicolo rubato fa sorgere dubbi rispetto alla questione del risarcimento furto auto da parte della compagnia di assicurazione. In questi casi la società di assicurazione valuta il momento del ritrovamento del veicolo, sia esso precedente o successivo all'eventuale conclusione della liquidazione del risarcimento. Allo stesso tempo tiene conto delle condizioni del veicolo e naturalmente delle coperture incluse nella polizza assicurativa.
Il caso del risarcimento furto auto ha generato divergenze nelle decisioni giurisprudenziali. Da un lato, il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza favorevole alla compagnia assicurativa. Dall'altro, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell'assicurato. Secondo i giudici della capitale, i danni
Pag.2 di 5 Tribunale di Messina
provocati all'auto da comportamenti dolosi non rientrano nel concetto di circolazione associato alla polizza assicurativa obbligatoria. Ad esempio, il proprietario del veicolo rubato e utilizzato dai ladri per penetrare in un negozio,
danneggiandone la vetrina, non ha diritto al risarcimento. Lo stesso principio si applica a qualsiasi altro danno causato al veicolo da un comportamento volontario. La responsabilità del danno ricade solo sull'autore dell'atto dannoso.
Poiché il proprietario del veicolo non è responsabile insieme ai ladri per le loro azioni, neanche la sua assicurazione può esserlo. Il Tribunale di Milano ha adottato un'interpretazione diversa, sostenendo che ci sono distinzioni tra il rapporto tra assicuratore e assicurato e quello tra assicuratore e danneggiato.
Secondo questa prospettiva, il Fondo di garanzia vittime della strada è tenuto a risarcire il danneggiato anche in caso di danni derivanti da atti dolosi di terzi. Per
la Cassazione, il Fondo di garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato. A detta dei giudici, il danneggiato è al centro di un complesso di tutele e non è corretta l'esclusione dell'automobilista in casi di danni dolosi in quanto la legge ha l'obiettivo di garantire il risarcimento ai danneggiati.
Alcune polizze prevedono tra le clausole contrattuali l'ipotesi di furto parziale ovvero di atti vandalici. In un caso di ritrovamento di un'autovettura rubata e danneggiata a colpi d'ascia, la Cassazione (n. 5192/2015) ha affermato che i danni causati sull'autovettura a seguito del furto non rientravano nella copertura assicurativa stipulata perché non direttamente collegabili alla circolazione del mezzo.
In un altro caso la giurisprudenza (Cass. 4798/1999) ha affermato che bisogna distinguere nettamente il rapporto privatistico che sorge tra assicurato e assicurazione da quello che sorge tra terzo danneggiato e assicurazione che ha,
Pag.3 di 5 Tribunale di Messina
invece, connotazioni pubblicistiche in relazione alla finalità sociale perseguita dal legislatore di garantire il risarcimento anche quando il rischio non sia stato assunto nel contratto assicurativo e persino nell'ipotesi in cui il contratto non sia stato mai stipulato, ovvero che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto. In
altri termini, la compagnia assicurativa dovrà sempre risarcire il terzo danneggiato dalla circolazione dell'autovettura rubata in virtù della natura pubblicistica che riveste il contratto di assicurazione;
tuttavia la compagnia assicurativa, in virtù del differente rapporto privatistico che sorge nei confronti dell'assicurato, qualora il danneggiato sia solo quest'ultimo, non è tenuta a risarcirlo per i casi di furto parziale o atti di vandalismo cagionati sul mezzo e non coperti dal contratto di assicurazione.
Nel caso di specie, manca agli atti proprio il contratto di assicurazione dal quale evincere la tipologia di copertura assicurativa. In nessuno degli atti prodotti si documenta l'esistenza della copertura assicurativo per il caso di furto parziale o vandalismo cagionato sul mezzo.
La domanda di risarcimento non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese processuali, attesa la peculiare natura della controversia e ritenuto che sussistono giusti motivi, devono interamente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_3
1. Rigetta la domanda attorea.
Pag.4 di 5 Tribunale di Messina
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina il 20.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Pappalardo
Pag.5 di 5
TRIBUNALE DI MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Valeria Pappalardo, in funzione di Giudice monocratico,
ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5478/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Parte_1
Lavatoio, C.F. rappresentato e difeso, dall'avv. C.F._1
Antonino Lo Giudice.
- ATTORE -
CONTRO
, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante CP_1
protempore.
- CONVENUTA –
OGGETTO: contratto di assicurazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il sig. ha rappresentato di avere subito il furto di Parte_1
una autovettura e, conseguentemente, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti alla essendo la autovettura regolarmente assicurata per tale evento. CP_2
Nonostante la regolarità della citazione nessuno si costituiva per la convenuta la quale restava pertanto contumace.
Pag.1 di 5 Tribunale di Messina
Prodotta documentazione, il chiedeva, riconoscersi il diritto al Parte_1
risarcimento del danno patito in relazione al furto subito.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024. In tale data la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini prescritti dall'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti prodotta, infatti, non emerge la prova necessaria della copertura assicurativa.
Occorre preliminarmente prestare attenzione alla circostanza dichiarata del ritrovamento dell'auto in altro paese europeo. L'autovettura, in particolare,
come affermato, veniva ritrovata non marciante in quanto totalmente “distrutta.
Veniva poi rivenduta nello stato in cui si trovava.
Da sempre, il ritrovamento di un veicolo rubato fa sorgere dubbi rispetto alla questione del risarcimento furto auto da parte della compagnia di assicurazione. In questi casi la società di assicurazione valuta il momento del ritrovamento del veicolo, sia esso precedente o successivo all'eventuale conclusione della liquidazione del risarcimento. Allo stesso tempo tiene conto delle condizioni del veicolo e naturalmente delle coperture incluse nella polizza assicurativa.
Il caso del risarcimento furto auto ha generato divergenze nelle decisioni giurisprudenziali. Da un lato, il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza favorevole alla compagnia assicurativa. Dall'altro, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell'assicurato. Secondo i giudici della capitale, i danni
Pag.2 di 5 Tribunale di Messina
provocati all'auto da comportamenti dolosi non rientrano nel concetto di circolazione associato alla polizza assicurativa obbligatoria. Ad esempio, il proprietario del veicolo rubato e utilizzato dai ladri per penetrare in un negozio,
danneggiandone la vetrina, non ha diritto al risarcimento. Lo stesso principio si applica a qualsiasi altro danno causato al veicolo da un comportamento volontario. La responsabilità del danno ricade solo sull'autore dell'atto dannoso.
Poiché il proprietario del veicolo non è responsabile insieme ai ladri per le loro azioni, neanche la sua assicurazione può esserlo. Il Tribunale di Milano ha adottato un'interpretazione diversa, sostenendo che ci sono distinzioni tra il rapporto tra assicuratore e assicurato e quello tra assicuratore e danneggiato.
Secondo questa prospettiva, il Fondo di garanzia vittime della strada è tenuto a risarcire il danneggiato anche in caso di danni derivanti da atti dolosi di terzi. Per
la Cassazione, il Fondo di garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato. A detta dei giudici, il danneggiato è al centro di un complesso di tutele e non è corretta l'esclusione dell'automobilista in casi di danni dolosi in quanto la legge ha l'obiettivo di garantire il risarcimento ai danneggiati.
Alcune polizze prevedono tra le clausole contrattuali l'ipotesi di furto parziale ovvero di atti vandalici. In un caso di ritrovamento di un'autovettura rubata e danneggiata a colpi d'ascia, la Cassazione (n. 5192/2015) ha affermato che i danni causati sull'autovettura a seguito del furto non rientravano nella copertura assicurativa stipulata perché non direttamente collegabili alla circolazione del mezzo.
In un altro caso la giurisprudenza (Cass. 4798/1999) ha affermato che bisogna distinguere nettamente il rapporto privatistico che sorge tra assicurato e assicurazione da quello che sorge tra terzo danneggiato e assicurazione che ha,
Pag.3 di 5 Tribunale di Messina
invece, connotazioni pubblicistiche in relazione alla finalità sociale perseguita dal legislatore di garantire il risarcimento anche quando il rischio non sia stato assunto nel contratto assicurativo e persino nell'ipotesi in cui il contratto non sia stato mai stipulato, ovvero che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto. In
altri termini, la compagnia assicurativa dovrà sempre risarcire il terzo danneggiato dalla circolazione dell'autovettura rubata in virtù della natura pubblicistica che riveste il contratto di assicurazione;
tuttavia la compagnia assicurativa, in virtù del differente rapporto privatistico che sorge nei confronti dell'assicurato, qualora il danneggiato sia solo quest'ultimo, non è tenuta a risarcirlo per i casi di furto parziale o atti di vandalismo cagionati sul mezzo e non coperti dal contratto di assicurazione.
Nel caso di specie, manca agli atti proprio il contratto di assicurazione dal quale evincere la tipologia di copertura assicurativa. In nessuno degli atti prodotti si documenta l'esistenza della copertura assicurativo per il caso di furto parziale o vandalismo cagionato sul mezzo.
La domanda di risarcimento non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese processuali, attesa la peculiare natura della controversia e ritenuto che sussistono giusti motivi, devono interamente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_3
1. Rigetta la domanda attorea.
Pag.4 di 5 Tribunale di Messina
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina il 20.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Pappalardo
Pag.5 di 5