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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6217/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6217/24 R.G. promossa da:
Avv. Stab. Parte_1
in proprio e con l'Avv. Guido Celoni
attore in opposizione contro
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
con gli Avv.ti e Margherita Ostorero CP_1
convenuti opposti
premesso
che
- all'esito del giudizio di divisione ereditaria n. 3372/20 R.G., con sentenza n. 994/24
dell'8.2.24 il Tribunale di Torino ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 27.7.23 ed ha condannato il convenuto Avv. Stabilito LI
pagina 1 di 7 al pagamento in favore dell'attrice IG.ra Parte_1 Parte_2
di euro 3.360 annui, corrispondenti ad euro 280 mensili, dalla data di notifica della
[...]
citazione alla data di restituzione dell'immobile sito in Torino, via Baretti n. 22;
- con precetto in reitera notificato il 29.3.24, che ha fatto seguito al precetto del 13.3.24
fatto notificare dalla IG.ra , i IG.ri , Parte_2 CP_1 CP_2
e , nella loro qualità di eredi della IG.ra nel CP_3 Parte_2
frattempo deceduta, hanno intimato all'Avv. Stabilito il Parte_1
pagamento di euro 2.078,90 a titolo di conguaglio divisionale e di euro 17.360 per frutti,
oltre ai compensi e agli accessori di legge facendo valere quale titolo esecutivo la predetta sentenza pronunciata all'esito del giudizio di divisione ereditaria n. 3372/20 R.G;
- con citazione notificata il 5.4.24 l'Avv. Stabilito ha instaurato il Parte_1
presente procedimento di opposizione a percetto ex art. 615 primo comma c.p.c.
contestando l'entità delle pretese avversarie e deducendo propri crediti in compensazione;
- i IG.ri si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; CP_1
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con il primo motivo di opposizione al precetto del 29.3.24 l'Avv. Stabilito
[...]
ha contestato la liquidità del credito di euro 2.708,90 vantato a titolo Parte_1
di conguaglio dai IG.ri , quali aventi causa dall'originaria creditrice IG.ra CP_1
, sostenendo che la quantificazione era, all'epoca dell'opposizione, Parte_2
ancora sub iudice essendo pendente il procedimento per correzione di errore materiale;
pagina 2 di 7 - nelle more del presente giudizio il G.U. Dott.ssa Castellino con ordinanza del 13.5.24 ha corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 994/24 del 13.2.24 disponendo che in luogo di euro 2.078,90 si debba leggere euro 2.708,90;
- pertanto l'importo indicato nel precetto è corretto;
- ai soli fini delle spese si deve, tuttavia, considerare che la definitiva e univoca quantificazione della somma dovuta è avvenuta solo in seguito alla correzione perché il progetto divisionale dichiarato esecutivo con la sentenza riportava sia l'importo errato che l'importo esatto e che il percetto opposto è stato notificato dai IG.ri il 29.3.24, CP_1
ancor prima di ottenere dal G.U. la correzione dell'errore chiesta con istanza ex art. 287
c.p.c. del 20.3.24, quando si versava ancora in una situazione di oggettiva incertezza superata solo dall'ordinanza di correzione del 13.5.24;
- per questo motivo e ai soli fini delle spese del presente giudizio si ritiene che il motivo di opposizione, superato solo dalla sopravvenuta correzione, fosse inizialmente fondato;
*
- con il secondo motivo di opposizione l'Avv. Stabilito ha Parte_1
contestato la richiesta di euro 17.360 (euro 280 per 62 mensilità) per frutti maturati dalla data di notifica della citazione nel procedimento n. 3372/19 R.G. (30.1.19) al marzo 2024;
- la pretesa è, in realtà, conforme alla motivazione e al dispositivo della sentenza dell'8.2.24 che, essendo coperta da giudicato, non può essere modificata in questa sede assumendo quale termine finale del computo la data del passaggio in giudicato della sentenza (16.3.24) in luogo di quella stabilita dal G.U.;
- l'immobile, che è locato a terzi, è stato "virtualmente restituito" ai IG.ri con il CP_1
pagamento a loro favore del canone da parte del terzo conduttore a decorrere dal mese di giugno 2024, cioè dopo la notifica del precetto notificato dalla IG.ra Parte_2
il 29.3.24;
pagina 3 di 7 - quanto all'ammontare del credito, trattandosi di introiti derivanti da una locazione appare corretto far riferimento al canone mensile, così come è avvenuto con il precetto, anziché
conteggiare i singoli giorni trascorsi come sostenuto dall'opponente Avv. St. LI
MI IO;
- pertanto l'intimazione del pagamento di euro 17.360 era fondata, mentre non può trovare accoglimento la richiesta dell'opponente di restituzione euro 128,24 da lui vantati a credito in base al diverso e non condivisibile conteggio da lui proposto;
- il secondo motivo di opposizione va, conseguentemente, respinto;
*
- l'Avv. Stabilito ha, infine, opposto in compensazione il credito Parte_1
di euro 2.441,21 per spese da lui sostenute per l'immobile di via Baretti 22 assegnato a controparte (euro 1.723,18 a titolo di cedolare secca più euro 718,03 per IMU);
- la deduzione di un controcredito in sede di opposizione a precetto è ammissibile, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Ord. 12436/21);
- l'analoga richiesta di rimborso formulata nel distinto procedimento n. 21327/23 R.G. ha formato oggetto di rinuncia, come risulta dal verbale dell'8.11.24 la cui produzione da parte dell'attore con nota di deposito dell'11.11.24 è ammissibile, trattandosi non di un documento in senso proprio ma di un atto giudiziario che sarebbe stato comunque acquisibile d'ufficio;
- pertanto il procedimento n. 21327/23 R.G. rimane circoscritto alle residue domande ivi svolte e non incide sulla presente decisione;
- come eccepito dai convenuti, il predetto credito era già stato azionato, seppur con impropria denominazione, anche nel procedimento di divisione n. 3372/19 R.G. concluso con la sentenza dell'8.2.24;
- con tale sentenza la domanda era stata respinta dal G.U. per totale carenza probatoria;
pagina 4 di 7 - pertanto la domanda in esame è coperta da giudicato e non è riproponibile per gli importi dovuti a titolo di IMU e IRPEF fino alla data in cui sono maturate per l'Avv. St. LI
MI IO le preclusioni istruttorie in quel procedimento, cioè fino al 26.9.19
quando è stata depositata la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (vecchio rito);
- il giudicato non copre, dunque, l'IMU e l'IRPEF delle annualità successive;
- i relativi versamenti da parte dell'Avv. St. LI MI IO non sono stati,
tuttavia, ammessi dai convenuti opposti IG.ri i quali a pag. 10 della comparsa di CP_1
risposta hanno parlato di "spese asseritamente sostenute";
- nei loro confronti non potrebbe valere, inoltre, il principio di non contestazione, trattandosi di versamenti dei quali potrebbero non essere a conoscenza;
-
per questi motivi
sarebbe stato onere dell'Avv. St. LI MI IO dimostrare di aver effettuato tali pagamenti;
- la prova non è stata fornita documentalmente perché il doc. 10 è costituito dal contratto di locazione con relativa registrazione dalla quale non emerge chi abbia pagato la cedolare secca e il doc. 11 è un tabulato riepilogativo emesso dal Comune di Torino che elenca gli importi dovuti a titolo di IMU senza fornire riscontro su chi li abbia, poi, eventualmente pagati;
- la carenza documentale, identica a quella che si era verificata nel procedimento n.
3372/19 R.G., non è surrogabile attraverso l'istanza ex art. 213 c.p.c. poiché la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione non può supplire ad un onere probatorio potenzialmente assolvibile dalla parte ed è subordinata all'impossibilità della parte stessa di produrre in giudizio quanto richiesto: impossibilità che, nella fattispecie in esame, non è
stata allegata e della quale non è stata offerta prova (Cass. Ord. 26547/24: "La richiesta
alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della
stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella
pagina 5 di 7 discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio
incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in
relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti
o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei
quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa
svolta");
- il pagamento da parte dell'Avv. St. LI MI IO di IRPEF ed IMU non può
neppure formare oggetto di giuramento suppletorio sia perché il giuramento può vertere solo su circostanze delle quali la controparte sia a conoscenza - circostanza che nella fattispecie in esame non è né provata né presumibile con sufficiente univocità - sia perché il giuramento suppletorio postula che la domanda in funzione della quale viene dedotto non sia del tutto sfornita di prova, mentre nella fattispecie in esame i docc. 10 e
11 non forniscono neppure un inizio di prova del fatto che i versamenti fossero stati eseguiti dall'Avv. St. LI MI IO;
-
per questi motivi
la domanda in esame va respinta;
- le ulteriori voci del precetto non sono rideterminabili in questa sede perché non sono state contestate con specifici motivi di opposizione;
*
- poiché l'opposizione era inizialmente fondata in relazione al primo motivo di opposizione ma non anche sotto gli altri profili dedotti e poiché la differenza non dovuta in base al primo motivo di opposizione era minima (euro 2.708,90 - 2.078,90) rispetto al complessivo credito vantato, si compensano integralmente le spese di lite in base al principio secondo il quale la parte la cui opposizione sia stata - o sarebbe stata - accolta solo in parte non può, in ogni caso, essere considerata soccombente;
P. Q. M.
pagina 6 di 7 il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa domanda
- respinge l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 26 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6217/24 R.G. promossa da:
Avv. Stab. Parte_1
in proprio e con l'Avv. Guido Celoni
attore in opposizione contro
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
con gli Avv.ti e Margherita Ostorero CP_1
convenuti opposti
premesso
che
- all'esito del giudizio di divisione ereditaria n. 3372/20 R.G., con sentenza n. 994/24
dell'8.2.24 il Tribunale di Torino ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 27.7.23 ed ha condannato il convenuto Avv. Stabilito LI
pagina 1 di 7 al pagamento in favore dell'attrice IG.ra Parte_1 Parte_2
di euro 3.360 annui, corrispondenti ad euro 280 mensili, dalla data di notifica della
[...]
citazione alla data di restituzione dell'immobile sito in Torino, via Baretti n. 22;
- con precetto in reitera notificato il 29.3.24, che ha fatto seguito al precetto del 13.3.24
fatto notificare dalla IG.ra , i IG.ri , Parte_2 CP_1 CP_2
e , nella loro qualità di eredi della IG.ra nel CP_3 Parte_2
frattempo deceduta, hanno intimato all'Avv. Stabilito il Parte_1
pagamento di euro 2.078,90 a titolo di conguaglio divisionale e di euro 17.360 per frutti,
oltre ai compensi e agli accessori di legge facendo valere quale titolo esecutivo la predetta sentenza pronunciata all'esito del giudizio di divisione ereditaria n. 3372/20 R.G;
- con citazione notificata il 5.4.24 l'Avv. Stabilito ha instaurato il Parte_1
presente procedimento di opposizione a percetto ex art. 615 primo comma c.p.c.
contestando l'entità delle pretese avversarie e deducendo propri crediti in compensazione;
- i IG.ri si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; CP_1
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con il primo motivo di opposizione al precetto del 29.3.24 l'Avv. Stabilito
[...]
ha contestato la liquidità del credito di euro 2.708,90 vantato a titolo Parte_1
di conguaglio dai IG.ri , quali aventi causa dall'originaria creditrice IG.ra CP_1
, sostenendo che la quantificazione era, all'epoca dell'opposizione, Parte_2
ancora sub iudice essendo pendente il procedimento per correzione di errore materiale;
pagina 2 di 7 - nelle more del presente giudizio il G.U. Dott.ssa Castellino con ordinanza del 13.5.24 ha corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 994/24 del 13.2.24 disponendo che in luogo di euro 2.078,90 si debba leggere euro 2.708,90;
- pertanto l'importo indicato nel precetto è corretto;
- ai soli fini delle spese si deve, tuttavia, considerare che la definitiva e univoca quantificazione della somma dovuta è avvenuta solo in seguito alla correzione perché il progetto divisionale dichiarato esecutivo con la sentenza riportava sia l'importo errato che l'importo esatto e che il percetto opposto è stato notificato dai IG.ri il 29.3.24, CP_1
ancor prima di ottenere dal G.U. la correzione dell'errore chiesta con istanza ex art. 287
c.p.c. del 20.3.24, quando si versava ancora in una situazione di oggettiva incertezza superata solo dall'ordinanza di correzione del 13.5.24;
- per questo motivo e ai soli fini delle spese del presente giudizio si ritiene che il motivo di opposizione, superato solo dalla sopravvenuta correzione, fosse inizialmente fondato;
*
- con il secondo motivo di opposizione l'Avv. Stabilito ha Parte_1
contestato la richiesta di euro 17.360 (euro 280 per 62 mensilità) per frutti maturati dalla data di notifica della citazione nel procedimento n. 3372/19 R.G. (30.1.19) al marzo 2024;
- la pretesa è, in realtà, conforme alla motivazione e al dispositivo della sentenza dell'8.2.24 che, essendo coperta da giudicato, non può essere modificata in questa sede assumendo quale termine finale del computo la data del passaggio in giudicato della sentenza (16.3.24) in luogo di quella stabilita dal G.U.;
- l'immobile, che è locato a terzi, è stato "virtualmente restituito" ai IG.ri con il CP_1
pagamento a loro favore del canone da parte del terzo conduttore a decorrere dal mese di giugno 2024, cioè dopo la notifica del precetto notificato dalla IG.ra Parte_2
il 29.3.24;
pagina 3 di 7 - quanto all'ammontare del credito, trattandosi di introiti derivanti da una locazione appare corretto far riferimento al canone mensile, così come è avvenuto con il precetto, anziché
conteggiare i singoli giorni trascorsi come sostenuto dall'opponente Avv. St. LI
MI IO;
- pertanto l'intimazione del pagamento di euro 17.360 era fondata, mentre non può trovare accoglimento la richiesta dell'opponente di restituzione euro 128,24 da lui vantati a credito in base al diverso e non condivisibile conteggio da lui proposto;
- il secondo motivo di opposizione va, conseguentemente, respinto;
*
- l'Avv. Stabilito ha, infine, opposto in compensazione il credito Parte_1
di euro 2.441,21 per spese da lui sostenute per l'immobile di via Baretti 22 assegnato a controparte (euro 1.723,18 a titolo di cedolare secca più euro 718,03 per IMU);
- la deduzione di un controcredito in sede di opposizione a precetto è ammissibile, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Ord. 12436/21);
- l'analoga richiesta di rimborso formulata nel distinto procedimento n. 21327/23 R.G. ha formato oggetto di rinuncia, come risulta dal verbale dell'8.11.24 la cui produzione da parte dell'attore con nota di deposito dell'11.11.24 è ammissibile, trattandosi non di un documento in senso proprio ma di un atto giudiziario che sarebbe stato comunque acquisibile d'ufficio;
- pertanto il procedimento n. 21327/23 R.G. rimane circoscritto alle residue domande ivi svolte e non incide sulla presente decisione;
- come eccepito dai convenuti, il predetto credito era già stato azionato, seppur con impropria denominazione, anche nel procedimento di divisione n. 3372/19 R.G. concluso con la sentenza dell'8.2.24;
- con tale sentenza la domanda era stata respinta dal G.U. per totale carenza probatoria;
pagina 4 di 7 - pertanto la domanda in esame è coperta da giudicato e non è riproponibile per gli importi dovuti a titolo di IMU e IRPEF fino alla data in cui sono maturate per l'Avv. St. LI
MI IO le preclusioni istruttorie in quel procedimento, cioè fino al 26.9.19
quando è stata depositata la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (vecchio rito);
- il giudicato non copre, dunque, l'IMU e l'IRPEF delle annualità successive;
- i relativi versamenti da parte dell'Avv. St. LI MI IO non sono stati,
tuttavia, ammessi dai convenuti opposti IG.ri i quali a pag. 10 della comparsa di CP_1
risposta hanno parlato di "spese asseritamente sostenute";
- nei loro confronti non potrebbe valere, inoltre, il principio di non contestazione, trattandosi di versamenti dei quali potrebbero non essere a conoscenza;
-
per questi motivi
sarebbe stato onere dell'Avv. St. LI MI IO dimostrare di aver effettuato tali pagamenti;
- la prova non è stata fornita documentalmente perché il doc. 10 è costituito dal contratto di locazione con relativa registrazione dalla quale non emerge chi abbia pagato la cedolare secca e il doc. 11 è un tabulato riepilogativo emesso dal Comune di Torino che elenca gli importi dovuti a titolo di IMU senza fornire riscontro su chi li abbia, poi, eventualmente pagati;
- la carenza documentale, identica a quella che si era verificata nel procedimento n.
3372/19 R.G., non è surrogabile attraverso l'istanza ex art. 213 c.p.c. poiché la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione non può supplire ad un onere probatorio potenzialmente assolvibile dalla parte ed è subordinata all'impossibilità della parte stessa di produrre in giudizio quanto richiesto: impossibilità che, nella fattispecie in esame, non è
stata allegata e della quale non è stata offerta prova (Cass. Ord. 26547/24: "La richiesta
alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della
stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella
pagina 5 di 7 discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio
incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in
relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti
o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei
quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa
svolta");
- il pagamento da parte dell'Avv. St. LI MI IO di IRPEF ed IMU non può
neppure formare oggetto di giuramento suppletorio sia perché il giuramento può vertere solo su circostanze delle quali la controparte sia a conoscenza - circostanza che nella fattispecie in esame non è né provata né presumibile con sufficiente univocità - sia perché il giuramento suppletorio postula che la domanda in funzione della quale viene dedotto non sia del tutto sfornita di prova, mentre nella fattispecie in esame i docc. 10 e
11 non forniscono neppure un inizio di prova del fatto che i versamenti fossero stati eseguiti dall'Avv. St. LI MI IO;
-
per questi motivi
la domanda in esame va respinta;
- le ulteriori voci del precetto non sono rideterminabili in questa sede perché non sono state contestate con specifici motivi di opposizione;
*
- poiché l'opposizione era inizialmente fondata in relazione al primo motivo di opposizione ma non anche sotto gli altri profili dedotti e poiché la differenza non dovuta in base al primo motivo di opposizione era minima (euro 2.708,90 - 2.078,90) rispetto al complessivo credito vantato, si compensano integralmente le spese di lite in base al principio secondo il quale la parte la cui opposizione sia stata - o sarebbe stata - accolta solo in parte non può, in ogni caso, essere considerata soccombente;
P. Q. M.
pagina 6 di 7 il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa domanda
- respinge l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 26 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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