Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'Avv. SAMMARTANO FABIO
appellante
E
. (P.I. Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. TRAPANI FRANCESCO P.IVA_1
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/11/2024 le parti concludevano ribadendo le con- clusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Appello di Palermo
vamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e di-fesa: dichiarava che il conto corrente ordinario n. 387-153789 in-
testato a presentava Controparte_2
una saldo finale debitore alla data del 31.12.2012 pari ad - €
41.801,78 (saldo negati-vo); compensava tra le parti le spese di lite;
poneva le spese di CTU, nella misura liquidata in atti, a carico di
[...]
le parti in ugual misura. Pt_2
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
resisteva al gravame. Controparte_3
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 29 novembre 2024 la causa veniva po- sta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, Controparte_4 CP_5
, e la prima in
[...] Parte_1 CP_6 CP_7
qualità di debitrice principale, gli altri in qualità di garanti, conveni-
vano in giudizio al fine di sentire dichia- Controparte_3
rare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 387- 153789
(poi divenuto n. 2387-134559), aperto l'11.6.2003, per applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e comunque usurari, per illegittima applicazione della capitalizza-zione trimestrale degli interessi, di commissioni e spese prive di pattuizione.
Costituitasi in giudizio, contestava le av- Controparte_3
- 2 - Corte di Appello di Palermo verse allegazioni deducendo la legittimità delle condizioni applicate al rapporto.
A fondamento delle proprie contestazioni produceva il contratto di con-to corrente stipulato l'11.6.2003, unitamente ai contratti di aper- tura di credito dell'1.2.2006 e del 31.1.2008.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico-contabile, il Tribuna-
le, premesso che la società correntista aveva prodotto tutti gli estratti conto a partire dalla IV trimestre 2003 fino al 31.12.2012 e che la mancanza di quelli relativi al II trimestre 2004 ed al II trimestre 2009
non inficiava il ricalcolo operato dal consulente, accertava che i tassi convenuti nel con-tratto di conto corrente erano inferiori al tasso so- glia del periodo e che risultava, invece, illegittima l'applicazione del- la c.m.s., in quanto indeterminata, cosicché ne disponeva l'espunzione dal ricalcolo.
Pertanto, aderendo agli esiti della integrazione di consulenza del 15
novembre 2017, il Tribunale rideterminava un saldo a debito per la società correntista al 31.12.2012 pari ad € 41.801,78, a fronte di un saldo banca pari ad € 47.109,61. Preliminarmente, si osserva che la sentenza oggetto di gravame è stata impugnata unicamente da
[...]
, in pro-prio, con la conseguenza che ha acquisito effica- Parte_3
cia di giudicato nei con-fronti della società e degli altri fi- CP_2
deiussori della stessa.
Inoltre, il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ha ac- certato l'illegittimità della c.m.s., espungendola dal ricalcolo del sal- do, non è stato oggetto di impugnazione incidentale da parte della
- 3 - Corte di Appello di Palermo sì da avere acquistato efficacia di giudicato interno ai sensi CP_8
dell'art. 329 co. 2 c.p.c.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale
è incorso in errore nella parte in cui non ha aderito alle risultanze del- la prima consulenza, depositata l'11 marzo 2017, all'esito della quale l'esperto, dopo aver accertato la natura usuraria dell'interesse extra- fido convenuto nella misura del 18,54% e quindi superiore al tasso soglia del periodo pari al 17,92 %, ha espunto – oltre alla c.m.s. e alla sua capitalizzazione – tutti gli interessi applicati (intra ed extra fido) rideterminando un saldo a debito per la società correntista pari ad €
19.461,68.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di le- gittimità il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato.
(Cass. n. 21470/2017)
A tale conclusione la Cassazione è giunta evidenziando che risulta irrilevante la circostanza che gli interessi siano convenuti in un'unica clausola o in diverse clausole contrattuali dal momento che l'art. 1815 c.c., nel comminare la sanzione della nullità della clausola usu-
raria, fa riferimento alla singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia.
Orbene, avendo riguardo al caso di specie, non può accogliersi la do- manda con cui l'appellante chiede di aderire agli esiti della consulen-
- 4 - Corte di Appello di Palermo za tecnica dell'11.3.2017 di cui, alla luce della giurisprudenza ri- chiamata, ri-sultano errati il metodo di indagine adottato e la conclu-
sione prospettata.
Difatti, il consulente nella relazione di cui si discorre ha escluso dal ricalcolo tutti gli interessi convenuti – tanto quelli previsti per utilizzi nei limi-ti dell'accordato quanto quelli applicati in caso di indebita-
mento superiore - dopo avere accertato l'usurarietà con riferimento al solo tasso oltre fido, preso in considerazione ai fini dell'accertamento dell'usura in quanto “tasso più alto” fra quelli stabiliti nel contratto.
Ma tale operazione non tiene conto del fatto che quello intrafido, pari al 14,06%, era inferiore alla soglia vigente (17,92%).
Per di più, il tasso extra fido giudicato usurario non aveva mai trova-
to applicazione nel corso nel rapporto.
Tanto emerge dalla stessa relazione dell'11 marzo 2017, ove l'esperto, a pag. 15, ha comunque verificato che “non si sono riscon- trati periodi con tassi passivi effettivi applicati dalla banca superiori alla soglia di usura.”.
Le ulteriori richieste formulate dall'appellante (dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, degli interessi ultralegali non concordati, dello ius variandi), non pos-
sono essere esami-nate in quanto non sostenute da alcun argomento nella parte motiva.
L'esito complessivo del giudizio comporta che le spese vanno poste a carico dell'appellante, risultato soccombente, e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi).
- 5 - Corte di Appello di Palermo
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trapani del 22 novembre 2018.
Condanna il predetto appellante al pagamento delle spese del presen- te grado del giudizio liquidate in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 qua- ter dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della
Corte di Appello di Palermo il 20.2.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 6 - Corte di Appello di Palermo