Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1156/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1156/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 P.IVA_1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. COLOMBO RICCARDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ricorrente contro
(C.F. ), resistente contumace CP_1 C.F._1
CONCLUSIONI Parte ricorrente si riportava alle conclusioni rese in atti. Fatto e Diritto Parte ricorrente, dopo aver dedotto di
- aver incardinato una procedura esecutiva immobiliare avanti a questo Tribunale in danno di CP_1
(stante il mancato pagamento del credito portato dalla sentenza n.9638/2024 resa dal
[...]
Tribunale di Milano), comproprietaria con , , Controparte_2 CP_3 CP_4 dell'immobile sito in Gallarate -via Monsignor Macchi, 38 (in atti meglio identificato)- a seguito del decesso di , padre della resistente;
Persona_1
- che i chiamati all'eredità avevano provveduto alla volturazione del cespite ereditario senza un atto di espressa accettazione dell'eredità medesima;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che la resistente aveva accettato tacitamente la predetta eredità in forza di atti di accettazione tacita. Instauratosi il contraddittorio, la resistente, sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata, come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante il credito vantato e dedotto negli atti di causa (cfr. doc.1 di parte ricorrente). Nel merito la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dello stato di erede della resistente è fondata e, quindi, deve essere accolta. Radicando la presente causa, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della FI . Persona_1 CP_1
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ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così ex plurimis Cass.10796/2009, cfr. anche nello stesso senso da ultimo Cass. 4843/2019, Cass. 1438/2020, Cass.11478/2021). Ritiene, pertanto, il Tribunale che tale atto posto in essere dalla resistente non possa considerarsi come mero atto gestorio di natura meramente conservativa che il chiamato all'eredità è abilitato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell'art. 460 c.c. E' pur vero che il chiamato all'eredità, ancor prima dell'accettazione, può compiere atti di amministrazione, ma deve trattarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 460 c.c. di "amministrazione temporanea", che certamente non può considerarsi tale quella, sopra accertata, come svolta da parte della resistente. Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può pertanto considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo. Infine, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
pagina 2 di 3 - dichiara che , in atti generalizzata, ha accettato l'eredità in morte di , CP_1 Persona_1 in atti generalizzato;
- ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità al riguardo,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, 19 giugno 2025 Il Giudice A.D'Elia
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