CASS
Ordinanza 31 ottobre 2024
Ordinanza 31 ottobre 2024
Massime • 1
Il requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria delle "piccole e medie imprese", in relazione al riconoscimento della prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, è richiesto per le prestazioni "necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali", e non anche per le prestazioni relative "al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute" previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/10/2024, n. 28147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28147 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso n. 35137-2019 r.g. proposto da: SEMAT S.P.A. (C.F. e P.IVA 01569500984), con sede in Artogne, Via Fornaci n. 45/47, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante IO Trombini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele CC e RG RE del Foro di Milano e dall’Avv. Leopoldo Sambucci del Foro di Velletri, anche disgiuntamente tra di loro, giusta procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (A.S. n. 1/2015, C.F. 11435690158), con sede legale in Milano (20151 - MI), Viale Certosa n. 239, in persona dei commissari straordinari pro tempore. - intimata - avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 12.10.2019; Civile Ord. Sez. 1 Num. 28147 Anno 2024 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 31/10/2024 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione allo stato passivo presentata da SEMAT S.P.A., nei confronti di ILVA S.P.A. in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento emesso dal g.d., con il quale era stata ammessa al passivo, in via prededuttiva, la minor somma pari ad euro 1.659.188,17 e, in via chirografaria, l’ulteriore importo di euro 3.042.134,61. 2. La predetta società opponente aveva invero chiesto originariamente l’ammissione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria Ilva s.p.a. del credito di euro 15.550.483,84 per capitale e IVA, in via prededucibile, in parte, a titolo di prestazioni AIA, in parte, per interventi previsti dal piano di cui al DPCM 14.3.14 e, in altra parte, per prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice. 3. Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che: (1) a fronte nel mancato deposito della documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito soggettivo di PMI (e cioè il bilancio di esercizio 2014 e la documentazione per la rilevazione della ULA), non poteva essere accolta la domanda, per la richiesta prededuzione, relativa ai crediti da prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, già quantificati in euro 1.239.485,91 e rientrante nell’importo già ammesso in chirografo;
(2) anche in ordine all’ulteriore importo di euro 190.114,28 (oggetto dell’eccezione di pagamento e di compensazione dell’a.s.), la parte opponente nulla aveva dimostrato;
ciò posto, il Tribunale ha rilevato - per quanto qui ancora di interesse - che, in relazione agli elementi costitutivi della prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003: (i) la debitrice società in amministrazione straordinaria doveva essere un’impresa che gestiva almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 3 dell’art 1 D.L. 207/2012; (ii) la creditrice doveva essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; (iii) il credito doveva trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice fosse stata posta in a.s.; (iv) la prestazione resa dalla PMI doveva connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure, alternativamente, riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014; tanto premesso il Tribunale ha osservato che: (a) le parti avevano rassegnato agli atti del giudizio due relazioni tecniche, costituendo detti documenti difese tecniche utilizzabili dal giudice per ricavarne elementi di giudizio alla pari di indizi ex art. 116 c.p.c.; (b) entrambe le relazioni descrivevano il cd. ciclo produttivo dell’acciaio, convergendo le stesse come nucleo descrittivo, reciprocamente non contestato ex art. 115 c.p.c., nella rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione), le quali vengono convogliate nell’altoforno (da quest’ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio); (c) in un ciclo di produzione quale era quello sopra descritto, risultava pertanto “essenziale” tutto l’apparato che conduceva dalla materia prima alla bramma, risultando pertanto “necessaria” ogni prestazione che consentiva il funzionamento di tale apparato;
(d) quanto, poi, all’ambito delle prescrizioni cd. AIA e DPCM 14.3.14, proprio dall’esame comparativo dei documenti prodotti dalle parti emergeva che la differenza tra quanto all’uopo già ammesso allo stato passivo col rango prededuttivo e quanto richiesto allo stesso titolo in sede di opposizione risultava, in realtà, pari a euro 91.714,86, come da indicata tabella, nella quale erano evidenziate le fatture relative ai crediti non ammessi in prededuzione in quanto non rientranti, nella prospettazione della procedura, nella categoria sopra richiamata;
(e) dal raffronto tra le fatture evidenziate, i corrispettivi ordini indicati da parte ricorrente e le prescrizioni AIA/DPCM 4 14.3.14, conforme all’elencazione di cui alla relazione tecnica di parte opposta, si evinceva che “le prestazioni ivi contenute non risulta(va)no incluse tra le prescrizioni sopra richiamate, sicchè risulta(va) corretto il provvedimento del Giudice di prime cure di esclusione della prededuzione”; (f) in ordine, poi, all’asserito collegamento tra la precedente fase di commissariamento straordinario e la successiva fase di amministrazione straordinaria, non era neanche richiamabile il disposto normativo di cui all’art. 111 l. fall., in quanto il “commissariamento” non descriveva una procedura concorsuale, rappresentando lo stesso un procedimento di natura emergenziale disposto nei confronti di quegli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva avesse comportato pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute, a causa dell’inosservanza dell’autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute. 2. Il decreto, pubblicato il 12.10.2019, è stato impugnato da SEMAT S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. La ILVA S.P.A. in amministrazione straordinaria, intimata, non ha svolto difese. La società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 23.12.2003 n. 347, come integrato dal decreto-legge 5.1.2015 n. 1, in combinato disposto con gli artt. 2740 e 2741 c.c., 52 e 111 L.F., in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, all’art. 1 protocollo 1 CEDU, nonché agli artt. 107 e 108 TUE, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria, per non aver riconosciuto natura prededucibile al credito di AT. 2. Con il secondo mezzo si deduce nullità del decreto impugnato in rapporto all’art. 111, sesto comma, Cost., e agli artt. 99, undicesimo comma, L.Fall., e 135 quarto comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione. 5 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003, in combinato disposto con l’art. 12 Preleggi, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e ciò in via subordinata alla reiezione del secondo motivo, per avere il Tribunale omesso di interpretare la norma di legge applicabile in conformità dei canoni prescritti. 4. Si introduce anche un quarto motivo, articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1-ter D.L. 347/2003, seconda parte, in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale fatto errata applicazione della norma sopra indicata in relazione a quanto dedotto da AT e non specificamente contestato dalla parte opposta. 5. La società ricorrente propone inoltre un quinto motivo, declinato come violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 270/1999 e 111 R.D. n. 267/1942, anche in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione e agli artt. 1, 6 e 13 Protocollo 1 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver riconosciuto natura prededucibile al credito di AT in forza della consecutio tra la fase di commissariamento straordinario e quella di amministrazione straordinaria e/o in forza della loro funzionalità con la procedura concorsuale. 6. Il sesto motivo deduce violazione dell’art. 111 comma 2 R.D. 267/1942, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale respinto, in violazione dell’art. 111 comma 2 l. fall., la domanda di AT diretta a sentir riconoscere la prededucibilità del credito sorto in funzione della procedura di amministrazione straordinaria. 7. Il settimo mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 61 c.p.c., anche in rapporto all’art. 99, comma 2, n. 3, L.F., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., anche in rapporto all’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., per avere il Tribunale respinto la sua richiesta volta all’ammissione di c.t.u. 8. La ricorrente introduce, per ultimo, anche un ottavo motivo, articolato come nullità del decreto impugnato, in rapporto all’art. 111, sesto comma, Cost., e agli artt. 99, undicesimo comma, l fall., e 135, quarto comma, c.p.c. per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione. 6 8. Possono essere esaminati congiuntamente i motivi primo, secondo e quarto, le cui doglianze sono fondate. 8.1 Occorre evidenziare che la motivazione impugnata risulta solo in parte conforme alla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità in punto di interpretazione del contenuto del d.l. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, in relazione al profilo del riconoscimento della richiesta prededuzione. Sul punto giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; ne consegue che l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali", da intendersi in senso restrittivo, non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21156 del 04/07/2022). Va ulteriormente ricordato che il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, espressamente dispone che: “Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Ciò posto e ricordato, la motivazione espressa dal Tribunale - in ordine all’apprezzamento del requisito oggettivo, riferibile alla “continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” - risulta conforme ai principi già espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. n. 21156 del 04/07/2022, cit. supra), laddove la stessa motivazione ha affermato che debba essere considerato “essenziale” tutto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma, risultando pertanto “necessaria” ogni prestazione che “consente” il funzionamento di tale apparato. Ma tale motivazione diventa tuttavia criptica e del tutto incomprensibile laddove si esprime sul fatto dedotto in causa in relazione all’altra categoria dei crediti dedotti in causa, evidenziando che “dal raffronto tra le fatture evidenziate, i corrispettivi ordini indicati da parte ricorrente e le prescrizioni AIA/DPCM 14.3.14, conforme all’elencazione di cui alla relazione tecnica di parte opposta, le prestazioni ivi contenute non risultano incluse tra le prescrizioni sopra richiamate, sicchè risulta corretto il provvedimento del Giudice di prime cure di esclusione della prededuzione”. Non è dato comprendere le ragioni in fatto per le quali tali prestazioni non rientrassero tra quelle generanti “crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. La motivazione impugnata si affida, cioè, ad un mero richiamo al contenuto di una relazione tecnica versata in atti, senza spiegare le ragioni per le quali le prestazioni dedotte in giudizio non rientrano nella previsione normativa di cui alla seconda parte dell’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003. Ne consegue che il decreto merita censura in riferimento al dedotto vizio motivazionale che, nella fattispecie in esame, rientra nel paradigma della motivazione apparente ovvero inesistente (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 8 Ma le obiezioni sollevate dalla società ricorrente colgono nel segno anche in riferimento al preliminare profilo del requisito soggettivo di cui all’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003, posto che dalla corretta esegesi del contenuto della predetta norma non è dato ricavare, come invece opinato dai giudici del merito, la necessità della dimostrazione di appartenere alla categoria delle “piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”, per il riconoscimento dell’invocata prededuzione anche per “i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. Preme, infatti, sottolineare che la corretta esegesi del contenuto normativo dettato dall’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003 evidenzia una diversità di ratio tre le due “macroaree” di crediti previsti dal detto art. 3, comma 1 ter, in relazione alle quali il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie speciale di prededuzione, riferite a crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura in funzione “assistenziale” verso i creditori. Ed invero, la prima categoria di crediti, quella dei crediti riservati proprio alle PMI (secondo l’espressa lettera della norma), attinge l’esigenza di contenere gli effetti economici derivanti dall’ammissione alla procedura concorsuale di imprese di interesse strategico nazionale per le società del cd. indotto: rispetto a tale esigenza il legislatore ha dunque deciso di limitare la previsione della prededucibilità ai soggetti economici più deboli, e cioè quelli che, per la loro dimensione e struttura (PMI), dipendano in tutto ovvero in gran parte dalle commesse della impresa di interesse strategico (nel nostro caso, di quelle del gruppo Ilva). La seconda categoria risponde, invece, ad esigenze diverse e di tutela di interessi generali, come tali legati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute e rispetto ad essi nessuna limitazione soggettiva è stata dunque prevista, in ragione del preminente interesse di esecuzione ed adempimento degli interventi di cui al DPCM 14 marzo 2014. Il contenuto letterale della norma in commento conferma tale opzione esegetica laddove evidenzia che sono ammessi, con il richiesto rango 9 prededuttivo, “i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Risulta dalla lettura della norma che il requisito soggettivo - relativo all’appartenenza alla categoria delle “piccole e medie imprese” - è stato dettato espressamente dal legislatore solo per la prima “macroarea” di prestazioni e, cioè, per quelle “necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”, e non già per quelle della seconda “macroarea” relativa ai crediti anteriori maturati in relazione “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. Sulla base delle esposte considerazioni non è dato neanche riscontrare alcun profilo di irragionevolezza della norma in esame e dunque di incostituzionalità della stessa. Occorre pertanto esprimere il seguente principio di diritto: - Il requisito soggettivo dell’appartenenza alla categoria delle “piccole e medie imprese”, in relazione al riconoscimento della prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003, è richiesto per le prestazioni “necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”, non anche invece per le prestazioni relative “al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. 10 I restanti motivi sopra elencati rimangono assorbiti. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una rilettura della odierna vicenda processuale alla luce dei principi qui affermati.
P.Q.M.
accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 3.10.2024
FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione allo stato passivo presentata da SEMAT S.P.A., nei confronti di ILVA S.P.A. in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento emesso dal g.d., con il quale era stata ammessa al passivo, in via prededuttiva, la minor somma pari ad euro 1.659.188,17 e, in via chirografaria, l’ulteriore importo di euro 3.042.134,61. 2. La predetta società opponente aveva invero chiesto originariamente l’ammissione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria Ilva s.p.a. del credito di euro 15.550.483,84 per capitale e IVA, in via prededucibile, in parte, a titolo di prestazioni AIA, in parte, per interventi previsti dal piano di cui al DPCM 14.3.14 e, in altra parte, per prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice. 3. Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che: (1) a fronte nel mancato deposito della documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito soggettivo di PMI (e cioè il bilancio di esercizio 2014 e la documentazione per la rilevazione della ULA), non poteva essere accolta la domanda, per la richiesta prededuzione, relativa ai crediti da prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, già quantificati in euro 1.239.485,91 e rientrante nell’importo già ammesso in chirografo;
(2) anche in ordine all’ulteriore importo di euro 190.114,28 (oggetto dell’eccezione di pagamento e di compensazione dell’a.s.), la parte opponente nulla aveva dimostrato;
ciò posto, il Tribunale ha rilevato - per quanto qui ancora di interesse - che, in relazione agli elementi costitutivi della prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003: (i) la debitrice società in amministrazione straordinaria doveva essere un’impresa che gestiva almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 3 dell’art 1 D.L. 207/2012; (ii) la creditrice doveva essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; (iii) il credito doveva trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice fosse stata posta in a.s.; (iv) la prestazione resa dalla PMI doveva connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure, alternativamente, riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014; tanto premesso il Tribunale ha osservato che: (a) le parti avevano rassegnato agli atti del giudizio due relazioni tecniche, costituendo detti documenti difese tecniche utilizzabili dal giudice per ricavarne elementi di giudizio alla pari di indizi ex art. 116 c.p.c.; (b) entrambe le relazioni descrivevano il cd. ciclo produttivo dell’acciaio, convergendo le stesse come nucleo descrittivo, reciprocamente non contestato ex art. 115 c.p.c., nella rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione), le quali vengono convogliate nell’altoforno (da quest’ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio); (c) in un ciclo di produzione quale era quello sopra descritto, risultava pertanto “essenziale” tutto l’apparato che conduceva dalla materia prima alla bramma, risultando pertanto “necessaria” ogni prestazione che consentiva il funzionamento di tale apparato;
(d) quanto, poi, all’ambito delle prescrizioni cd. AIA e DPCM 14.3.14, proprio dall’esame comparativo dei documenti prodotti dalle parti emergeva che la differenza tra quanto all’uopo già ammesso allo stato passivo col rango prededuttivo e quanto richiesto allo stesso titolo in sede di opposizione risultava, in realtà, pari a euro 91.714,86, come da indicata tabella, nella quale erano evidenziate le fatture relative ai crediti non ammessi in prededuzione in quanto non rientranti, nella prospettazione della procedura, nella categoria sopra richiamata;
(e) dal raffronto tra le fatture evidenziate, i corrispettivi ordini indicati da parte ricorrente e le prescrizioni AIA/DPCM 4 14.3.14, conforme all’elencazione di cui alla relazione tecnica di parte opposta, si evinceva che “le prestazioni ivi contenute non risulta(va)no incluse tra le prescrizioni sopra richiamate, sicchè risulta(va) corretto il provvedimento del Giudice di prime cure di esclusione della prededuzione”; (f) in ordine, poi, all’asserito collegamento tra la precedente fase di commissariamento straordinario e la successiva fase di amministrazione straordinaria, non era neanche richiamabile il disposto normativo di cui all’art. 111 l. fall., in quanto il “commissariamento” non descriveva una procedura concorsuale, rappresentando lo stesso un procedimento di natura emergenziale disposto nei confronti di quegli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva avesse comportato pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute, a causa dell’inosservanza dell’autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute. 2. Il decreto, pubblicato il 12.10.2019, è stato impugnato da SEMAT S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. La ILVA S.P.A. in amministrazione straordinaria, intimata, non ha svolto difese. La società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 23.12.2003 n. 347, come integrato dal decreto-legge 5.1.2015 n. 1, in combinato disposto con gli artt. 2740 e 2741 c.c., 52 e 111 L.F., in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, all’art. 1 protocollo 1 CEDU, nonché agli artt. 107 e 108 TUE, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria, per non aver riconosciuto natura prededucibile al credito di AT. 2. Con il secondo mezzo si deduce nullità del decreto impugnato in rapporto all’art. 111, sesto comma, Cost., e agli artt. 99, undicesimo comma, L.Fall., e 135 quarto comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione. 5 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003, in combinato disposto con l’art. 12 Preleggi, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e ciò in via subordinata alla reiezione del secondo motivo, per avere il Tribunale omesso di interpretare la norma di legge applicabile in conformità dei canoni prescritti. 4. Si introduce anche un quarto motivo, articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1-ter D.L. 347/2003, seconda parte, in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale fatto errata applicazione della norma sopra indicata in relazione a quanto dedotto da AT e non specificamente contestato dalla parte opposta. 5. La società ricorrente propone inoltre un quinto motivo, declinato come violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 270/1999 e 111 R.D. n. 267/1942, anche in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione e agli artt. 1, 6 e 13 Protocollo 1 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver riconosciuto natura prededucibile al credito di AT in forza della consecutio tra la fase di commissariamento straordinario e quella di amministrazione straordinaria e/o in forza della loro funzionalità con la procedura concorsuale. 6. Il sesto motivo deduce violazione dell’art. 111 comma 2 R.D. 267/1942, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale respinto, in violazione dell’art. 111 comma 2 l. fall., la domanda di AT diretta a sentir riconoscere la prededucibilità del credito sorto in funzione della procedura di amministrazione straordinaria. 7. Il settimo mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 61 c.p.c., anche in rapporto all’art. 99, comma 2, n. 3, L.F., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., anche in rapporto all’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., per avere il Tribunale respinto la sua richiesta volta all’ammissione di c.t.u. 8. La ricorrente introduce, per ultimo, anche un ottavo motivo, articolato come nullità del decreto impugnato, in rapporto all’art. 111, sesto comma, Cost., e agli artt. 99, undicesimo comma, l fall., e 135, quarto comma, c.p.c. per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione. 6 8. Possono essere esaminati congiuntamente i motivi primo, secondo e quarto, le cui doglianze sono fondate. 8.1 Occorre evidenziare che la motivazione impugnata risulta solo in parte conforme alla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità in punto di interpretazione del contenuto del d.l. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, in relazione al profilo del riconoscimento della richiesta prededuzione. Sul punto giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; ne consegue che l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali", da intendersi in senso restrittivo, non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21156 del 04/07/2022). Va ulteriormente ricordato che il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, espressamente dispone che: “Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Ciò posto e ricordato, la motivazione espressa dal Tribunale - in ordine all’apprezzamento del requisito oggettivo, riferibile alla “continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” - risulta conforme ai principi già espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. n. 21156 del 04/07/2022, cit. supra), laddove la stessa motivazione ha affermato che debba essere considerato “essenziale” tutto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma, risultando pertanto “necessaria” ogni prestazione che “consente” il funzionamento di tale apparato. Ma tale motivazione diventa tuttavia criptica e del tutto incomprensibile laddove si esprime sul fatto dedotto in causa in relazione all’altra categoria dei crediti dedotti in causa, evidenziando che “dal raffronto tra le fatture evidenziate, i corrispettivi ordini indicati da parte ricorrente e le prescrizioni AIA/DPCM 14.3.14, conforme all’elencazione di cui alla relazione tecnica di parte opposta, le prestazioni ivi contenute non risultano incluse tra le prescrizioni sopra richiamate, sicchè risulta corretto il provvedimento del Giudice di prime cure di esclusione della prededuzione”. Non è dato comprendere le ragioni in fatto per le quali tali prestazioni non rientrassero tra quelle generanti “crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. La motivazione impugnata si affida, cioè, ad un mero richiamo al contenuto di una relazione tecnica versata in atti, senza spiegare le ragioni per le quali le prestazioni dedotte in giudizio non rientrano nella previsione normativa di cui alla seconda parte dell’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003. Ne consegue che il decreto merita censura in riferimento al dedotto vizio motivazionale che, nella fattispecie in esame, rientra nel paradigma della motivazione apparente ovvero inesistente (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 8 Ma le obiezioni sollevate dalla società ricorrente colgono nel segno anche in riferimento al preliminare profilo del requisito soggettivo di cui all’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003, posto che dalla corretta esegesi del contenuto della predetta norma non è dato ricavare, come invece opinato dai giudici del merito, la necessità della dimostrazione di appartenere alla categoria delle “piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”, per il riconoscimento dell’invocata prededuzione anche per “i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. Preme, infatti, sottolineare che la corretta esegesi del contenuto normativo dettato dall’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003 evidenzia una diversità di ratio tre le due “macroaree” di crediti previsti dal detto art. 3, comma 1 ter, in relazione alle quali il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie speciale di prededuzione, riferite a crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura in funzione “assistenziale” verso i creditori. Ed invero, la prima categoria di crediti, quella dei crediti riservati proprio alle PMI (secondo l’espressa lettera della norma), attinge l’esigenza di contenere gli effetti economici derivanti dall’ammissione alla procedura concorsuale di imprese di interesse strategico nazionale per le società del cd. indotto: rispetto a tale esigenza il legislatore ha dunque deciso di limitare la previsione della prededucibilità ai soggetti economici più deboli, e cioè quelli che, per la loro dimensione e struttura (PMI), dipendano in tutto ovvero in gran parte dalle commesse della impresa di interesse strategico (nel nostro caso, di quelle del gruppo Ilva). La seconda categoria risponde, invece, ad esigenze diverse e di tutela di interessi generali, come tali legati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute e rispetto ad essi nessuna limitazione soggettiva è stata dunque prevista, in ragione del preminente interesse di esecuzione ed adempimento degli interventi di cui al DPCM 14 marzo 2014. Il contenuto letterale della norma in commento conferma tale opzione esegetica laddove evidenzia che sono ammessi, con il richiesto rango 9 prededuttivo, “i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Risulta dalla lettura della norma che il requisito soggettivo - relativo all’appartenenza alla categoria delle “piccole e medie imprese” - è stato dettato espressamente dal legislatore solo per la prima “macroarea” di prestazioni e, cioè, per quelle “necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”, e non già per quelle della seconda “macroarea” relativa ai crediti anteriori maturati in relazione “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. Sulla base delle esposte considerazioni non è dato neanche riscontrare alcun profilo di irragionevolezza della norma in esame e dunque di incostituzionalità della stessa. Occorre pertanto esprimere il seguente principio di diritto: - Il requisito soggettivo dell’appartenenza alla categoria delle “piccole e medie imprese”, in relazione al riconoscimento della prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003, è richiesto per le prestazioni “necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”, non anche invece per le prestazioni relative “al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. 10 I restanti motivi sopra elencati rimangono assorbiti. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una rilettura della odierna vicenda processuale alla luce dei principi qui affermati.
P.Q.M.
accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 3.10.2024