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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1608/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1608/2018 R.G. , promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., con il ministero degli avv.ti Stefano Maugeri e Giovanni Bruscia
ATTORE contro
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale previa procura a rogito del notaio dott. di del Controparte_2 Persona_1 CP_1
24/06/2013, rep. n. 32491, racc. n. 15267, con il ministero dell'avv. Nicola Pasquale Balistreri
CONVENUTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. del 19.11.2018, Parte_1
in persona del rappresentante legale p.t. ha convenuto in giudizio la
[...] [...]
proponendo un'azione di accertamento di indebito in relazione al conto corrente Controparte_1
n. 36225.67 intestato a tale società presso la filiale n. 9590 di Gela (CL) di tale banca, per la somma di euro 342.346,02 a credito della società correntista, a fronte del saldo di euro 31.780,04 a debito della
1 società correntista risultante dall'estratto conto alla data del 6.9.2016 di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. .
Con comparsa depositata il 22.02.2019, si è costituita la Controparte_1
sollevando l'eccezione di prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale della domanda, e l'eccezione di compensazione del maggior credito della banca con le eventuali somme riconosciute a qualsiasi titolo alla controparte, e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
2. In base ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, è onere del correntista che proponga un'azione di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della banca, come nel caso di specie, produrre ex art. 2697, comma 1, c.c. gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di conto corrente per cui, in caso di produzione parziale, si dovrà partire dal primo saldo documentalmente provato (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4083/2023, testualmente: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. n. 35979/2022).”).
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ex art. 2697, comma 2, c.c. va osservato che, in base ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie di azione di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c. opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., da applicarsi previa distinzione dei versamenti effettuati nel corso del rapporto dal correntista tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista (cfr. SS.UU. civ. n. 24418/2010, testualmente: “L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non
2 consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”; cfr. SS.UU. civ. n. 15895/2019, principio di diritto: “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.”).
Nel caso di specie, sul piano delle prove documentali non è stato prodotto né il contratto di apertura del conto corrente, che la parte attrice deduce non essere stato stipulato in forma scritta ex art. 117, comma 1 e 3, T.U.B., né un contratto di apertura di credito in conto corrente, non potendosi considerare tale, neppure come contratto cd. monofirma (cfr. SS.UU. civ. n. 898/2018), il documento di cui all'allegato 3 dell'atto di citazione in quanto, sebbene sottoscritto dalla società attrice, è privo di data e non contiene le condizioni atte a regolare l'apertura di conto corrente, di cui è indicato solo l'importo di euro 150.000,00 rinviando per quanto non previsto in tale documento ad altri contratti stipulati dalle parti o ad avvisi esposti al pubblico nei locali della banca, tuttavia non prodotti in atti.
Risultano invece prodotti in atti gli estratti conto in serie continua dal 01.04.1998, in cui il conto risultava già aperto con un saldo iniziale di lire 33.122.636 a credito del correntista, fino al 6.9.2016, in cui il conto è stato chiuso per passaggio a sofferenza con un saldo di euro 31.780,04 a debito del correntista, sicchè ai fini dell'accertamento previa c.t.u. contabile della legittimità degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente contestata da parte attrice, a fronte del parziale assolvimento dell'onere probatorio gravante ex art. 2697, comma 1, c.c. sul correntista odierno attore ex art. 2033 c.c., si considererà il periodo da ultimo documentato dagli estratti conto in serie continua dal 01.04.1998 al
3 6.9.2016 (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4083/2023, cit.).
In particolare, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile si è accertato quanto segue: l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è stata valutata, previa c.t.u. contabile, tenuto conto dell'effetto interruttivo del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., proprio dell'azione di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c., derivante ex art. 2943 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione con p.e.c. del 19.11.2019, degli estratti conto prodotti da ultimo in serie continua dal 01.04.1998 al 6.9.2016, e della distinzione dei versamenti effettuati dal correntista tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista, sulla base dei principi statuiti dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra citata;
i tassi di interesse ultralegali applicati dalla banca in mancanza di una pattuizione scritta ex art. 117, comma 4, T.U.B., sono stati sostituiti, a cura del c.t.u. contabile, con i tassi B.O.T. ex art. 117, comma 7, T.U.B.; gli interessi capitalizzati dalla banca in mancanza di una pattuizione scritta, in violazione della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 in materia di anatocismo, sono stati espunti a cura del c.t.u. contabile;
la c.m.s. e la commissione sostitutiva di essa applicata successivamente dalla banca, in mancanza di pattuizione scritta, sono state espunte a cura del c.t.u. contabile;
sono state sostituite, a cura del c.t.u. contabile, le valute applicate dalla banca in mancanza di una pattuizione scritta, in violazione dell'art. 120 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis.
Sulla base di tali criteri risulta che tale conto corrente, alla data del 6.9.2016 di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 81.983,50 a credito del correntista, a fronte del saldo di euro 31.780,04 a debito del correntista risultante dall'estratto conto, con conseguente parziale fondatezza della domanda di accertamento di indebito relativo a tale conto corrente, proposta da parte attrice per la somma di euro 342.346,02 a credito del correntista.
Tuttavia, l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca in comparsa ex artt. 1242 c.c. e 167, comma 2, c.p.c. è fondata, in quanto risulta documentalmente una ricognizione di debito ex art. 1988
c.c. nei confronti della per la somma di euro 129.215,39 per Controparte_1
quota capitale, oltre interessi con decorrenza dal 01.04.2015, sottoscritta da
[...] in persona del rappresentante legale p.t. a seguito dell'incontro presso gli Parte_1 uffici della banca dell'11.05.2015, che come tale estingue per compensazione ex art. 1241 c.c. il minor credito della società correntista di euro 81.983,50 risultante dal saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile, alla data del 6.9.2016 di chiusura per passaggio a sofferenza, del conto corrente n. 36225.67 intestato a tale società presso la filiale n. 9590 di Gela della azionato da Controparte_1
parte attrice.
4 3. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. e le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto sia delle risultanze della c.t.u. contabile, sia della fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla banca.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di accertamento di indebito di parte attrice;
accoglie l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Gela, 24.01.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1608/2018 R.G. , promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., con il ministero degli avv.ti Stefano Maugeri e Giovanni Bruscia
ATTORE contro
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale previa procura a rogito del notaio dott. di del Controparte_2 Persona_1 CP_1
24/06/2013, rep. n. 32491, racc. n. 15267, con il ministero dell'avv. Nicola Pasquale Balistreri
CONVENUTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. del 19.11.2018, Parte_1
in persona del rappresentante legale p.t. ha convenuto in giudizio la
[...] [...]
proponendo un'azione di accertamento di indebito in relazione al conto corrente Controparte_1
n. 36225.67 intestato a tale società presso la filiale n. 9590 di Gela (CL) di tale banca, per la somma di euro 342.346,02 a credito della società correntista, a fronte del saldo di euro 31.780,04 a debito della
1 società correntista risultante dall'estratto conto alla data del 6.9.2016 di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. .
Con comparsa depositata il 22.02.2019, si è costituita la Controparte_1
sollevando l'eccezione di prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale della domanda, e l'eccezione di compensazione del maggior credito della banca con le eventuali somme riconosciute a qualsiasi titolo alla controparte, e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
2. In base ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, è onere del correntista che proponga un'azione di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della banca, come nel caso di specie, produrre ex art. 2697, comma 1, c.c. gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto di conto corrente per cui, in caso di produzione parziale, si dovrà partire dal primo saldo documentalmente provato (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4083/2023, testualmente: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. n. 35979/2022).”).
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ex art. 2697, comma 2, c.c. va osservato che, in base ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie di azione di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c. opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., da applicarsi previa distinzione dei versamenti effettuati nel corso del rapporto dal correntista tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista (cfr. SS.UU. civ. n. 24418/2010, testualmente: “L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non
2 consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”; cfr. SS.UU. civ. n. 15895/2019, principio di diritto: “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.”).
Nel caso di specie, sul piano delle prove documentali non è stato prodotto né il contratto di apertura del conto corrente, che la parte attrice deduce non essere stato stipulato in forma scritta ex art. 117, comma 1 e 3, T.U.B., né un contratto di apertura di credito in conto corrente, non potendosi considerare tale, neppure come contratto cd. monofirma (cfr. SS.UU. civ. n. 898/2018), il documento di cui all'allegato 3 dell'atto di citazione in quanto, sebbene sottoscritto dalla società attrice, è privo di data e non contiene le condizioni atte a regolare l'apertura di conto corrente, di cui è indicato solo l'importo di euro 150.000,00 rinviando per quanto non previsto in tale documento ad altri contratti stipulati dalle parti o ad avvisi esposti al pubblico nei locali della banca, tuttavia non prodotti in atti.
Risultano invece prodotti in atti gli estratti conto in serie continua dal 01.04.1998, in cui il conto risultava già aperto con un saldo iniziale di lire 33.122.636 a credito del correntista, fino al 6.9.2016, in cui il conto è stato chiuso per passaggio a sofferenza con un saldo di euro 31.780,04 a debito del correntista, sicchè ai fini dell'accertamento previa c.t.u. contabile della legittimità degli addebiti operati dalla banca sul conto corrente contestata da parte attrice, a fronte del parziale assolvimento dell'onere probatorio gravante ex art. 2697, comma 1, c.c. sul correntista odierno attore ex art. 2033 c.c., si considererà il periodo da ultimo documentato dagli estratti conto in serie continua dal 01.04.1998 al
3 6.9.2016 (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4083/2023, cit.).
In particolare, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile si è accertato quanto segue: l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è stata valutata, previa c.t.u. contabile, tenuto conto dell'effetto interruttivo del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., proprio dell'azione di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c., derivante ex art. 2943 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione con p.e.c. del 19.11.2019, degli estratti conto prodotti da ultimo in serie continua dal 01.04.1998 al 6.9.2016, e della distinzione dei versamenti effettuati dal correntista tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista, sulla base dei principi statuiti dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra citata;
i tassi di interesse ultralegali applicati dalla banca in mancanza di una pattuizione scritta ex art. 117, comma 4, T.U.B., sono stati sostituiti, a cura del c.t.u. contabile, con i tassi B.O.T. ex art. 117, comma 7, T.U.B.; gli interessi capitalizzati dalla banca in mancanza di una pattuizione scritta, in violazione della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 in materia di anatocismo, sono stati espunti a cura del c.t.u. contabile;
la c.m.s. e la commissione sostitutiva di essa applicata successivamente dalla banca, in mancanza di pattuizione scritta, sono state espunte a cura del c.t.u. contabile;
sono state sostituite, a cura del c.t.u. contabile, le valute applicate dalla banca in mancanza di una pattuizione scritta, in violazione dell'art. 120 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis.
Sulla base di tali criteri risulta che tale conto corrente, alla data del 6.9.2016 di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, presenta un saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile di euro 81.983,50 a credito del correntista, a fronte del saldo di euro 31.780,04 a debito del correntista risultante dall'estratto conto, con conseguente parziale fondatezza della domanda di accertamento di indebito relativo a tale conto corrente, proposta da parte attrice per la somma di euro 342.346,02 a credito del correntista.
Tuttavia, l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca in comparsa ex artt. 1242 c.c. e 167, comma 2, c.p.c. è fondata, in quanto risulta documentalmente una ricognizione di debito ex art. 1988
c.c. nei confronti della per la somma di euro 129.215,39 per Controparte_1
quota capitale, oltre interessi con decorrenza dal 01.04.2015, sottoscritta da
[...] in persona del rappresentante legale p.t. a seguito dell'incontro presso gli Parte_1 uffici della banca dell'11.05.2015, che come tale estingue per compensazione ex art. 1241 c.c. il minor credito della società correntista di euro 81.983,50 risultante dal saldo ricalcolato previa c.t.u. contabile, alla data del 6.9.2016 di chiusura per passaggio a sofferenza, del conto corrente n. 36225.67 intestato a tale società presso la filiale n. 9590 di Gela della azionato da Controparte_1
parte attrice.
4 3. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. e le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto sia delle risultanze della c.t.u. contabile, sia della fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla banca.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di accertamento di indebito di parte attrice;
accoglie l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Gela, 24.01.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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