Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 25.3.2025, ha pronunciato, mediante contestuale lettura di dispositivo e motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 21282/2023, avente ad oggetto: regolarizzazione contributiva del periodo di lavoro svolto fuori ruolo dal 31.12.1984 al 17.4.1990;
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Matteotti n. 7, presso lo studio dell'avv. Federico Bergamo e Marco Bergamo che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabrizio Nicefaro ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato per il periodo dal 31.12.1984 al 17.4.1990 e, per l'effetto, dichiarare il diritto alla
1
1.800.000 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, ai sensi del comma II dell'art. 2116 c.c., condannare la al risarcimento del danno per mancata o irregolare contribuzione per non aver Controparte_1 esattamente eseguito la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.), da quantificarsi in via equitativa, parametrandolo al valore dei contributi previdenziali dovuti in base ai compensi percepiti dalla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ovvero la condanna della Controparte_1 alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338/1962; con vittoria delle spese di lite.
PER REGIONE CAMPANIA: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato e/o il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
nel merito, rigettare il ricorso, e/o dichiarare la prescrizione delle pretese azionate e/o l'inammissibilità delle stesse, anche per intervenuta decadenza;
con vittoria delle spese di lite. CP_ PER previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertare la retribuzione imponibile ed il periodo interessato;
per l'effetto, condannare il datore di lavoro al CP_ pagamento in favore dell' della relativa contribuzione per i periodi non coperti da prescrizione;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.11.2023, la dott.ssa deduceva di Parte_1 essere dipendente della (matricola n. 15391) presso la Direzione Generale di Controparte_1
Coordinamento 500600 U.O.D., in servizio presso la sede di Napoli sita in via De Gasperi n. 28.
Esponeva in particolare:
- di aver stipulato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 219/1981, con la convenuta la CP_1 convenzione prot. n. Rep 1022 per l'espletamento di attività connesse alla ricostruzione post- terremoto nel periodo dal 31.12.1984 al 17.4.1990;
- che la suddetta convenzione era stata dapprima prorogata al 31.12.1985, con Deliberazione
n. 9557 del 27.12.1984 e, successivamente, era stata stipulata tra le parti una seconda convenzione
(Rep.1105 del 5.2.1985), prevedendo il riconoscimento della retribuzione (pari a Lire 1.800.000) successivamente prorogata sino al 31.12.1986, in conformità del disposto del D.L. 28.2.1986 n. 48, conv. in L. 18.4.1986 n. 119;
- di essere stata immessa ex lege nei ruoli speciali ad esaurimento della Controparte_1 all'esito delle proroghe delle convenzioni previste dalla legge n. 730/86, nonché previo superamento del concorso previsto dall'art. 12 della citata legge;
- di essere passata in ruolo (istituito dalla legge regionale n. 4 del 1990), con inquadramento inizialmente nella VII qualifica funzionale e di essere stata successivamente reinquadrata, con
Delibera G.R. n. 1609 del 16.04.1999, nella VIII qualifica funzionale con profilo di funzionario geologo, con decorrenza giuridica dal 18.4.1990 ed economica dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, stipulato in data 30.7.1999; 2 - che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 686 del 22.7.2011, le aveva riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio prestato per il periodo di convenzionamento, ossia dal 31.12.1984 al 17.4.1990.
Lamentava di non aver ricevuto, di pari passo col riconoscimento giuridico, anche il riconoscimento economico e, soprattutto, contributivo del precedente periodo lavorato in regime di convenzione;
e di essersi vista riconoscere, a seguito di ricorso al TAR, il diritto a percepire le differenze retributive maturate anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la per l'accertamento della natura Controparte_1 subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 31.12.1984 al 17.4.1990, con conseguente condanna della al versamento dei contributi previdenziale per detto periodo ovvero per la CP_1 regolarizzazione degli stessi;
in subordine, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2116 c.c., al risarcimento dei danni per omissione contributiva da quantificarsi in via equitativa, parametrandolo al valore dei contributi previdenziali dovuti in base ai compensi percepiti, con interessi e rivalutazione monetaria;
ovvero, la condanna della alla costituzione, in favore Controparte_1 della ricorrente, di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338/1962.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente Controparte_1 in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per violazione del violazione del principio del ne bis in idem, essendo già intervenuta tra le parti sentenza del TAR
Campania n. 9484/2005, passata in giudicato.
Eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione in favore del G.A. ai sensi dell'art. 69, co. 7, D.Lgs.
n. 165/2001.
Contestava la propria carenza di legittimazione passiva ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati, nonché la decadenza dall'azione ex art. 32, D.Lgs. n. 813/2010.
In ogni caso, deduceva con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' rassegnando le seguenti conclusioni: “previo accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertare la retribuzione imponibile ed il periodo interessato, e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore CP_ dell' della relativa contribuzione, per i periodi non coperti da prescrizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, all'udienza del 25.3.2025 la causa veniva discussa oralmente dai procuratori delle parti sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, come illustrate da note conclusionali.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
Controparte_1
Come è noto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione in maniera pressoché conforme 3 affermano il principio secondo il quale la giurisdizione va determinata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ovvero del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio cd. del petitum sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico.
Ed è stato chiarito (da ultimo cfr. Cass. SS.UU. n. 5421/2021) che “l'art. 69, comma 7, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia: conseguentemente ai fini della individuazione della giurisdizione rispetto al crinale temporale di cui all'art. 69, la giurisdizione deve essere determinata "quoad tempus" in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo (Sez. U, n. 7504 del 15/05/2012, n. 22034 del 17/10/2014)”.
Nell'applicare tali principi al caso in esame va considerato che nella specie è stato con Decreto dirigenziale n. 364 del 9.2.2010 che, ai sensi dell'art. 19 L.R. 1/2007, alla ricorrente veniva riconosciuto,
“ai soli fini giuridici”, il periodo di servizio prestato antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali. E che con decreto n. 686 del 22.7.2011, per il periodo di riferimento, veniva applicato alla ricorrente il trattamento economico per gli impiegati regionali.
Per cui sussiste la giurisdizione del G.O. adito.
3. Parimenti infondata è la eccezione di inammissibilità del ricorso.
Come detto, la ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem in Controparte_1 ragione della sentenza TAR Campania n. 9484/2005.
Tuttavia, come correttamente sostenuto dalla difesa della ricorrente, tale giudizio, da un lato, aveva diversa causa petendi e diverso oggetto (ossia, il riconoscimento della qualifica superiore); dall'altro, la richiamata sentenza è antecedente al decreto presidenziale n. 686/2011.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ritiene il giudicante sia integralmente condivisibile la sentenza n. 3859/2017 pronunciata dal
Tribunale in fattispecie analoga, riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto con cui è stato riconosciuto il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza solo ai fini giuridici, dolendosi che non sia seguito anche il riconoscimento a fini contributivi.
La fattispecie unitaria sottoposta al giudice è rappresentata dal diritto alla retrodatazione anche degli effetti contributivi conseguenti al reinquadramento, onde consegue il diritto alla 4 regolarizzazione contributiva.
E' pacifico tra le parti che per il periodo in questione la ricorrente non era dipendente della avendo lavorato in virtù di convenzione a trattativa privata. Controparte_1
Del pari è pacifico che il dipendente, fu immesso ex L.R. n. 4/1990, nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L. 730/1986.
L'art.12 della legge citata (Disposizioni in materia di calamità naturali) ha previsto: “1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di CP_1
Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e del CP_1 bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 (1), o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro il 28 febbraio 1987
(2) dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla e dal […] 4. Controparte_1 Controparte_3
Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato”.
Dal tenore della norma è evidente che manca del tutto una previsione degli effetti retroattivi dell'assunzione se non sul piano dell'anzianità e non anche a fini economici e contributivi, come esplicitato dal 4^ comma.
Né si può inferire tale automatismo dai principi generali in materia di retribuzione non avendo parte ricorrente nemmeno allegato in modo specifico di aver svolto l'attività con i connotati propri del rapporto di pubblico impiego visto che si è limitato a dedurre l'inserimento nell'organizzazione datoriale senza nulla asserire sul piano dell'eterodirezione, tratto fisionomico del lavoro subordinato.
La legislazione speciale ha consentito l'instaurazione di rapporti convenzionali, definendone irretrattabilmente la natura giuridica e gli effetti economici.
Peraltro, il transito nei ruoli regionali è avvenuto in applicazione dell'art. 12 della l. n. 730 del
1986, a domanda e previo superamento di concorso;
diversamente, le convenzioni sarebbero venute a cessare in ogni caso alla data del 30 giugno 1987, poi differita al 30 giugno 1990 per consentire la conclusione delle procedure concorsuali.
La legge regionale n. 4 del 1990 - in linea di continuità con la legislazione che ha consentito l'instaurazione di rapporti convenzionali - non ha fatto altro che consentire l'immissione in ruolo in presenza dei relativi presupposti, senza modificare affatto (e del resto, neppure avrebbe potuto
5 modificare) la natura giuridica delle convenzioni ed i loro effetti giuridici ed economici.
I presupposti di fatto e di diritto in base ai quali sono state disposte le immissioni nel ruolo speciale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 730 del 1986 sono in palese contrasto con le pretese attualmente dedotte dal ricorrente.
L'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 è stata disposta su domanda dell'interessato, che non può, poi, contestare l'esistenza dei presupposti necessari, fatti valere per il conseguimento dell'immissione in ruolo, anche perché, avvalendosi dei benefici previsti dalla legge sopra citata, ha sostanzialmente dimostrato di essere acquiescente agli effetti derivanti dal provvedimento adottato per la sistemazione della sua posizione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 17 marzo 2014, n. 1330).
In altri termini la fattispecie legislativa non prevede che l'assunzione abbia un effetto retroattivo e comporti il riconoscimento dello "status" giuridico ed economico del dipendente con decorrenza dall'originaria instaurazione del rapporto convenzionale.
In virtù del richiamato 4° comma il servizio pregresso viene considerato utile, ai soli fini economici, influendo sul valore dell'anzianità e, quindi, sulla misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo all'immissione in ruolo (Consiglio di Stato sez. V 21/08/2014,
n.4271).
Nello stesso senso, il successivo comma 2 dell'art. 19 della n. 1/2007 ha Parte_2 espressamente ribadito che: “il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici”, mentre il relativo trattamento economico è riconosciuto dal giorno dell'immissione in servizio, a seguito del superamento del concorso.
La retroattività della nomina, infatti, costituendo una "fictio iuris", deve essere considerata di stretta interpretazione, operante solo nelle ipotesi per le quali è espressamente prevista (T.A.R.
Molise, 09 settembre 2002 , n. 764).( così T.A.R. sez. III Napoli , Campania 16/01/2012, n.190).
Parte ricorrente invoca il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali dimenticando che tali norme concernono esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato.
Senonchè nella specie non vi è alcun contratto stipulato con la Regione, bensì delle convenzioni in cui è espressamente esclusa la configurazione del rapporto come di lavoro subordinato.
Né parte ricorrente ha allegato vizi del contratto di cui oggi rivendicherebbe l'esecuzione reclamando l'obbligazione contributiva.
Per giunta la costruzione privatistica della convenzione discende dalla volontà legislativa (art. 12 L. citata), sicchè non si vede in che modo possa sovrapporsi una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
Quanto alla lamentata lesione di diritti costituzionali prospettata in ricorso essa va completamente disattesa tenendo conto della ricostruzione normativa fin qui operata e della pronuncia della Corte Costituzionale in atti.
Di contro, va ribadito che la legge regionale non fa altro che attenersi alle indicazioni della legge statale da cui certamente non avrebbe potuto discostarsi.
Alla stregua delle suesposte considerazione, e non potendosi pervenire a conclusioni diverse in
6 ragione delle risposte fornite dall' la domanda va rigettata. CP_4
5. La complessità della vicenda costituisce una grave ed eccezionale ragione per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 25.3.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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