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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA
Nella causa civile iscritta al n. 1799/2024 R.G., avente ad oggetto “Divorzio
contenzioso” e vertente
TRA
, CF: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1968 , rappresentato e difeso dall'Avv. LEONINO LUISA;
Ricorrente
E
, CF: nata a [...] il CP_1 C.F._2
12/03/1972 , rappresentata e difesa dall'Avv. SAVERIANO GIANCARLO;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. In data 9.7.2024 il PM in sede apponeva il visto.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/06/2024 , ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 22/07/1995 in Lapio, alle condizioni indicate in ricorso. CP_1
Instaurato il contradditorio, con memoria depositata il 6.10.2024 si costituiva in giudizio
, la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, formulava CP_1 proprie istanze in ordine alle condizioni accessorie.
Emessi i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., all'esito dell'udienza del 25.2.2025 – celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - su istanza di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Avellino n. 249/2017 pubblicata il 9.7.2017, passata in giudicato.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2013 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La causa va rimessa con separata ordinanza dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo e la decisione in ordine alle ulteriori questioni controverse.
La regolamentazione delle spese di lite della presente fase viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lapio il
22/07/1995 da e da (Registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Lapio anno 1995– atto n.67 - parte II – serie A);
2) dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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