TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AN
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/21 promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliato presso e Parte_1 C.F._1 nello studio degli avv.ti Fernando Piazzolla e Simona Mengarelli, da cui è rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
(CF ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso e nello studio dell'avv. Michele Casali, da cui è rappresentata e difesa in virtù di delega in atti;
CONVENUTA con OGGETTO: impugnazione disposizioni testamentarie, riduzione per lesione di legittima, scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI
Parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/12/2024, ovvero:
a) in via principale pregiudiziale, accertare e dichiarare la qualità di legittimario del signor ex articolo 536 cc, e, per l'effetto, Parte_1
1 accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dal signor SO
(deceduto il 22/10/2011) nel testamento olografo pubblicato in data 18/11/2011, a mezzo notaio rep. 13825 e racc.10007, con cui ha nominato unica erede universale la signora ER
sono nulle ed inefficaci, limitatamente a quelle lesive della quota di legittima Controparte_1
pagina 1 di 18 spettante all'attore, totalmente pretermesso, ai sensi dell'articolo 542 cc (pari ad un terzo dell'asse ereditario);
2 per l'effetto, accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie a favore della signora
eccedenti la quota disponibile, vengano ridotte a favore del signor Controparte_1 Pt_1 nei limiti della quota di riserva dei legittimari di cui all'articolo 542 cc e quindi di un
[...] mmontante ad € 107.000,00 o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
3 dichiarare quindi che il signor è erede del signor per la quota Parte_1 SO di eredità posta in riduzione e, per l'effetto, individuare i beni dell'asse ereditario – anche sulla base di quanto indicato in premessa al paragrafo II) - sui quali detta riduzione deve operare, ordinando al Conservatore dei registri Immobiliari di AN e di Trento di procedere con ogni conseguente opportuna trascrizione della quota di comproprietà spettante all'attore e con esonero da ogni responsabilità;
b) in via condizionata all'accoglimento della domanda principale pregiudiziale:
4 disporre lo scioglimento della comunione ereditaria come sopra costituita, previa collazione ed esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, anche ai sensi degli articoli 724 e 737 cc
5 ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, porre a carico della signora la somma a titolo di CP_1 conguaglio in denaro della quota spettante al sig. ordinarne la vendita Parte_1 all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
6 ordinare quindi al Conservatore dei registri Immobiliari di AN e di Trento di procedere con ogni conseguente opportuna trascrizione e con esonero da ogni responsabilità;
7 emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
8 il tutto oltre interessi e rivalutazione a far data dall'apertura della successione fino all'effettivo pagamento;
”
Parte convenuta precisava le conclusioni con note sostitutive d'udienza del 16/12/2024, riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione, ovvero:
«nel merito: anche in accoglimento di tutte le preliminari eccezioni di improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità delle domande attoree, rigettare ogni avversa domanda dell'attore in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con ogni statuizione. Con vittoria di spese di lite”;
Esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
1. premesso di essere l'unico figlio, di prime nozze, di Parte_1 [...]
, citava avanti all'intestato Tribunale, la seconda moglie del padre, _1 [...]
, esponendo: CP_1
– che il padre era deceduto in data 22/10/2011;
- che, con testamento olografo del 10/03/2004, pubblicato il 18/11/2011 per atti Notar dott. (rep. 13825 e racc. 10007), il de cuius aveva lasciato all'odierna ER convenuta tutti i suoi beni, costituiti, alla stregua di tale atto di ultima volontà (cfr. doc. 5 allig. cit.), da un appartamento sito in una zona di pregio di AN (in atti meglio identificato), dal 50% della quota in multiproprietà in un complesso edilizio sito in Rio pagina 2 di 18 Falsé-Madonna di LI (parimenti in atti meglio identificato), dagli arredi esistenti nei predetti beni immobili, da obbligazioni (CRC 01/03/15 TV SUB – dossier titoli n. 3074678), presenti presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena per la quota di ½, dalle liquidità presenti nei conti correnti accesi presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena (c/c n. 1215) e presso l'allora (c/c n. 4053/0740/7000021) e da ori e gioielli personali Controparte_2 del de cuis;
- che esso attore, in quanto figlio legittimo del defunto e, quindi, legittimario, avrebbe avuto diritto a una quota di riserva dell'eredità;
- che era stato totalmente pretermesso dalle ultime volontà del padre;
- che la disposizione testamentaria, evidentemente, ledeva i suoi diritti di legittimario.
Pertanto, rilevato di aver preliminarmente presentato istanza di mediazione avanti alla Camera di Conciliazione Forense di AN - che, dopo tre infruttuosi incontri, si era chiusa con esito negativo -, proponeva l'azione di riduzione della predetta disposizione testamentaria al fine di conseguire l'accertamento della lesione del suo diritto successorio, l'attribuzione della titolarità di erede e della quota legittima a lui, conseguentemente, spettante (pari a 1/3 del compendio ereditario, non avendo ricevuto dal padre in vita alcuna donazione), con proporzionale riduzione della quota attribuita alla coerede con il testamento menzionato.
L'asse ereditario che, all'esito della pronuncia costitutiva di accoglimento della domanda di riconoscimento della qualità di erede, sarebbe entrato in comunione tra le parti, veniva indicato dall'attore, sulla base della consulenza tecnica di parte versata in atti, come avente un valore pari a circa € 314.431,31, di cui:
“ 1/3, pari ad € 104.810,44, costituisce la legittima a favore del signor Parte_1
1/3, pari ad € 104.810,44, costituisce la legittima a favore della signor Controparte_1
1/3, pari ad € 104.810,44, costituisce la quota disponibile che, stante la nomina ad erede universale, è andata a favore della signora . Controparte_1
Parte attrice avanzava, altresì, condizionatamente all'accertamento della sua qualità di erede pretermesso, azione di divisione della comunione ereditaria sui predetti beni, mobili e immobili, nonché sui relativi frutti, da realizzare, in caso di ravvisata non comoda divisibilità degli immobili, mediante attribuzione degli stessi alla convenuta, con conseguente liquidazione delle propria quota di legittima, a titolo di conguaglio, o con vendita all'incanto, con successiva formazione di separate masse liquide da ripartire fra i coeredi.
In via istruttoria, chiedeva, quindi: - l'ordine di esibizione, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., degli estratti dei conti correnti nonché la documentazione relativa ai titoli obbligazionari presso le individuate banche;
- disporsi CTU sul valore degli immobili e dei titoli intestati al de cuius alla data di apertura della successione, con determinazione della massa attiva da dividere e delle singole quote da attribuire agli eredi, rilevando, in particolare, di non aver potuto avere accesso all'immobile adibito a casa familiare (e, quindi, abitato dalla convenuta), con conseguente impossibilità di eseguire dettagliata consulenza tecnica sul valore dell'asse.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda Controparte_1 attorea, e, in particolare, rilevando ed eccependo:
pagina 3 di 18 - l'improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità della domanda in difetto di richiesta, da parte dell'attore, della pronuncia di accertamento dello stato di erede, necessaria a legittimarlo alla impugnazione delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive;
- la nullità della citazione per omessa o insufficiente individuazione dei beni dell'asse ereditario;
- l'inammissibilità della richiesta di scioglimento della comunione ereditaria, non sussistendo il presupposto della comunione tra le parti;
- l'errata ricostruzione del patrimonio ereditario, contestandone la quantificazione emersa dalla consulenza di parte, poiché in esubero rispetto a quella risultante dalla dichiarazione di successione, che riportava “un asse ereditario con un totale attivo tra mobili ed immobili di soli euro 104.621,94, con passività di euro 16.763,04, per un totale attivo di euro 87.858,9”;
- l'omessa considerazione delle spese sostenute in proprio dalla sia per la CP_1 ristrutturazione del bene immobile adibito a casa coniugale sia per l'acquisto della multiproprietà;
- l'omessa indicazione delle donazioni operate in vita dal de cuius in favore dell'attore, e, in particolare, della somma di Euro 20.000,00 ricevuta dallo stesso per l'acquisto di un appartamento in LE;
- il mancato assolvimento di un rigoroso onere probatorio incombente su parte attrice nell'individuazione dei beni ereditari;
- la presenza di errori nel calcolo della quota di riserva spettante a , che Parte_1 non avevano tenuto conto del diritto di abitazione del coniuge superstite sull'immobile costituente residenza del nucleo familiare;
- la natura esplorativa e della CTU e degli ordini di esibizione richiesti, cui, pertanto, si opponeva.
In via pregiudiziale, dunque, la convenuta eccepiva che l'odierno attore non avesse domandato il riconoscimento della sua qualità di erede, essendosi, piuttosto, limitato a richiedere l'accertamento della mera qualità di “legittimario”, “ovvero di successibile necessario pretermesso di per sé insufficiente a fondare la pretesa legittimazione ad impugnare il testamento asseritamente lesivo”, con conseguente, necessità di immediato rigetto della domanda, senza ulteriori incombenti.
In via subordinata, partendo dal presupposto che l'erede totalmente pretermesso non è chiamato alla delazione, in quanto considerato soggetto terzo rispetto ad essa, il quale acquista detta qualifica di erede soltanto a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione, reputava sussistere in capo a parte attrice un onere di allegazione e di prova specifico e stringente riguardo: in primis, alla propria legittimazione attiva a impugnare le disposizioni testamentarie ritenute lesive, e, quindi, all'effettiva lesione dei suoi diritti, con indicazione degli atti da ridurre in preciso ordine.
Inoltre, in assenza di indicazione certa dei beni dell'asse ereditario, con la richiesta di ordinare la trascrizione della quota di comproprietà ad esso attore spettante, questi avrebbe, illegittimamente, finito col demandare al giudice l'accertamento della res oggetto della pagina 4 di 18 domanda. A detta di parte convenuta, l'attore non avrebbe potuto legittimamente invocare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rigoroso onere di allegazione sopra descritto non deve applicarsi in caso di totale pretermissione dell'erede nell'individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario, in quanto, nella specie, egli non si era limitato a chiedere la mera partecipazione alla comunione ereditaria nella misura determinata dalla legge, ma aveva chiesto di procedere anche alla divisione del patrimonio.
L'enumerazione in via meramente esemplificativa e incompleta dei beni facenti parte dell'asse ereditario non era, poi, sufficiente, a ricostruire il patrimonio del de cuis secondo la previsione di cui all'art. 556 c.c. e l'omesso richiamo alle voci del relictum, del debitum e del donatum avrebbe finanche impedito di determinare la quota disponibile.
Non solo. L'attore non avrebbe tenuto conto delle voci passive del patrimonio, e, segnatamente, le spese sostenute dalla stessa convenuta per accrescere il patrimonio durante la convivenza, né della quota da questa detenuta iure proprio;
vieppiù, parte attrice aveva completamento omesso di aver ricevuto dal padre la donazione della cospicua somma di Euro 20.000,00, in acconto per l'acquisto di un appartamento a in LE, Persona_3 risultante, per contro, per tabulas (cfr. transazione internazionale di data 21/12/2007 dal conto corrente bancario del de cuis, acceso presso;
sub doc 1 allig. comparsa cost.). In cotal guisa, Controparte_2
l'attore non aveva considerato, nelle fasi di riunione fittizia del patrimonio e di determinazione della lesione di legittima, le eventuali pregresse donazioni fatte a suo favore tramite l'istituto della imputazione ex se di cui all'art. 564, ult. co., c.c.
La convenuta invocava, poi, il diritto alla stessa riservato di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, diritti che gravano, quale prelegato ex lege, secondo il disposto di cui all'art. 540 c.c., sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Tenuto conto dell'età di ella convenuta all'epoca della morte del coniuge (54 anni), la stessa computava, alla stregua del decreto interdirigenziale del 18 dicembre 2020, ritenuto applicabile ratione temporis1, un valore della nuda proprietà, sul quale calcolare semmai la quota di legittima riservata a favore del figlio, pari al 35% del valore complessivo della casa coniugale che, secondo la dichiarazione di successione in atti, corrispondeva a Euro 101.410,00; ad ogni buon conto, la convenuta non intendeva liquidare all'attore tale quota, volendo, per contro continuare a godere, vita natural durante, di tale immobile;
per cui, spettava, piuttosto, al una somma di Pt_1 denaro “pari ad 1/3 del 35% di € 101.410,00 (v. valore immobile in all. n. 6), ovverosia soli € 11.712,85 (€ 101.410,00 x 35 % = € 35.493,50 x 33 % = € 11.712,85)”, di gran lunga inferiore a quella ex adverso pretesa.
Aggiungeva, infine, che si doveva tener conto del suo apporto patrimoniale nonché delle spese dalla medesima sostenute, direttamente e indirettamente, per la ristrutturazione 1 Di contrario avviso, parte attrice che reputava, piuttosto applicabili i coefficienti di cui al DM 23/12/2010. Assunto, a sua volta, contestato da parte convenuta, secondo la quale, ad ogni buon conto, dal confronto tra le tabelle del 2012 e quelle del 2021, le proporzioni sarebbero rimaste, comunque, le stesse nel caso concreto, ovvero: “65% è il valore del diritto di abitazione della sig.ra e 35% quello del sig. sul valore del CP_1 Parte_1 bene immobile”. Anticipando quanto si dirà in prosieguo, appare chiaro che non potevano, nella specie, utilizzarsi le tabelle del 2021, essendosi il decesso verificato nel 2011; la questione è stata, comunque, superata dalla CTU in atti, che ha applicato il D.M. 23/12/2010, invocato da parte attrice. pagina 5 di 18 della casa familiare (accensione di un mutuo e di un finanziamento di cui ai docc. 3 e 3-bis allig. comp. cost.), per l'acquisto dell'immobile in multiproprietà ubicato a Trento, per il funerale del marito, per la successione e pubblicazione del testamento (cfr. docc. 4 e 5 allig. comp. cost.).
3. Nel corso del giudizio, depositate dalle parti le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era istruita con produzioni documentali e prove orali;
veniva, quindi, disposta C.T.U per la verifica del valore del compendio ereditario nonché di quello del diritto di abitazione per procedere, poi, a stabilire la quota di disponibile e le quote di riserva in capo a ciascun erede (si segnala che il Giudice Istruttore autorizzava il CTU a recepire il valore, stimato e accettato da entrambe le parti - al fine di evitare la trasferta del consulente a Trento per eseguire gli accertamenti funzionali alla stima del bene - di complessivi € 20.000,00 da attribuire all'immobile di Pinzolo, , Madonna di LIo, anch'esso caduto in successione). Per_4
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza dell'8/07/2024, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. SULLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA QUALITÀ DI LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO. LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ATTORE
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione pregiudiziale di parte convenuta secondo cui l'attore non aveva domandato il riconoscimento della sua qualità di erede, essendosi, piuttosto, limitato a richiedere l'accertamento della mera qualità di “legittimario”. E, invero, al di là della semplice constatazione che la qualifica di “legittimario” consegue direttamente dalla legge, in ogni caso, la semplice lettura del libello introduttivo e, in particolare, delle relative conclusioni dimostra che l'attore aveva richiesto di “dichiarare […] che il signor Pt_1
è erede del signor per la quota di eredità posta in riduzione” (grassetto
[...] SO aggiunto).
Del resto, come noto, “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (cfr. Cass., n. 16635/2013; conf. Id., n. 368/2010).
II. SULL'ONERE PROBATORIO
Deve essere respinta anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta circa la indeterminatezza della domanda, per avere l'attore genericamente richiesto al giudice di individuare i beni dell'asse ereditario sui quali avrebbe poi preteso la trascrizione del proprio diritto.
Ebbene, la domanda dell'attore si fonda sull'art. 536 e ss. c.c., che tutela il diritto alla quota di legittima dei legittimari, tra cui rientra pacificamente il figlio del de cuius.
pagina 6 di 18 Nel caso di specie, non è in dubbio che l'attore sia legittimario totalmente pretermesso, atteso che il padre, con il testamento in atti, aveva nominato unico erede universale la moglie- odierna convenuta, alla quale era stato perciò assegnato l'intero patrimonio ereditario.
In questa ipotesi, la disposizione a titolo universale esclude a priori l'esistenza di altri beni sui quali possa aprirsi la successione legittima a favore del legittimario.
Appare, quindi, assolutamente non giustificato, come pretenderebbe parte convenuta, imporre al legittimario totalmente pretermesso un onere probatorio rigoroso, chiedendogli di provare l'esistenza e la misura della lesione subita nonché l'inesistenza di beni ereditari ulteriori;
l'onere probatorio è, nel caso concreto, significativamente attenuato rispetto al caso di lesione parziale della legittima, richiedendosi al legittimario pretermesso la sola indicazione dei beni relitti, in quanto la lesione è evidente nell'an e determinabile nel quantum, attraverso la semplice applicazione delle quote di legge (cfr. Cass., n. 20535/2019); non vi è ragione di ritenere che siffatta attenuazione venga meno per il solo fatto che, in subordine alla domanda di riduzione, sia stata svolta domanda di divisione della comunione ereditaria (arg. ex Cass. n. 24755/2015).
Giova qui richiamare quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20535/2019 in tema di onere probatorio incombente sul legittimario totalmente pretermesso che agisce in riduzione, secondo cui egli non ha l'onere di:
- indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva;
- determinare con esattezza il valore della massa ereditaria;
- determinare con esattezza il valore della quota di legittima violata;
essendo, per contro, sufficiente che egli indichi i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione, che verrà determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge.
In questo caso, non c'è alcun dubbio che l'attore abbia subito una lesione in quanto aveva diritto ad una quota del patrimonio relitto, ma questo è stato integralmente attribuito ad altri e nulla residua per la sua soddisfazione.
La disposizione testamentaria a titolo universale – proprio perché comprendeva tutti i beni relitti – esclude la necessità di provare l'esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli oggetto delle stesse disposizioni da ridurre.
Parte attrice ha individuato i beni dell'asse ereditario sui quali ha chiesto venisse determinata la propria quota di legittima violata, come era suo onere.
Quanto alla misura della lesione non sono necessarie operazioni particolari per la relativa determinazione, considerato che detta lesione è, ovviamente, pari alla quota di riserva riconosciuta dalla legge. E, poiché la quota di riserva si determina con riferimento al patrimonio ereditario, è sufficiente individuare i beni relitti per calcolare il valore di questa quota e, conseguentemente, anche il valore della lesione.
A voler diversamente ritenere, ovvero laddove si dovesse reputare necessario per parte attrice indicare in citazione la precisa quantificazione (in termini matematici) del relictum e del donatum, e, conseguentemente della lesione patita, ciò comporterebbe inevitabilmente pagina 7 di 18 l'utilizzo di dati non certi - in quanto non tutti pienamente disponibili all'attore, che si trova spesso in una posizione di svantaggio informativo rispetto agli altri eredi, per cui potrebbe avere difficoltà nel fornire una prova diretta della consistenza dell'asse ereditario (salvo le uniche risultanze certe del catasto e della conservatoria) - e, quindi, l'indicazione di risultati inesatti.
III. SULLA RICOSTRUZIONE DELL'ASSE EREDITARIO
III.1. RELICTUM
Preliminarmente, occorre dare atto che parte convenuta contestava che i valori sulla cui base parte attrice aveva ricostruito il patrimonio ereditario non apparissero credibili in quanto di gran lunga distanti da quelli emergenti dalla dichiarazione di successione. Si deve, in proposito, rammentare che detta dichiarazione, ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario, ha un mero valore indiziario. Si tratta, difatti, di un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, per cui è necessario che la stessa sia supportata da ulteriori elementi probatori che confermino l'effettiva consistenza dei beni facenti parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, specialmente quando la dichiarazione proviene da un solo coerede e non è accompagnata da documentazione attestante l'effettiva consistenza dell'asse ereditario (cfr. Cass., n. 5876/2024).
Ciò deve, senz'altro, sostenersi nel caso che ci occupa in cui la dichiarazione di successione è stata depositata dalla convenuta, è documento compilato e proveniente dalla stessa e in esso l'odierno attore non viene neppure menzionato.
Ciò doverosamente premesso, deve rammentarsi che, in sede di riduzione, occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari:
- la riunione fittizia;
- l'imputazione ex se.
L'art 556 c.c. stabilisce, infatti, che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto:
▪ procedere alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, ovvero al computo del c.d. relictum;
▪ effettuare la riunione fittizia tra attivo e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (Cass., n. 14193/2022; v., anche Trib. Messina, sentenza n. 438/2025 dell'8/03/2025);
▪ detrarre dal relictum i debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte
- quali le spese funerarie e di sepoltura -, da valutare con riferimento alla stessa data (Cass., n. 2023/1966).
In ordine alla ricostruzione del patrimonio ereditario, la convenuta eccepiva, come visto, che quella operata dall'attore fosse avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 556 c.c., giacché questi:
pagina 8 di 18 ▪ aveva omesso di aver ricevuto donazioni in vita del de cuis;
▪ non aveva dato atto delle quote da ella convenuta detenute iure proprio;
▪ non aveva tenuto conto in alcun modo delle “spese sostenute dalla stessa per accrescere il patrimonio durante la convivenza matrimoniale con il defunto marito”; in particolare, non aveva considerato che la convenuta aveva finito di pagare il mutuo e il finanziamento accesi dal de cuis per la ristrutturazione della casa familiare (cfr. doc. 3 e 3-bis allig. comp. cost.), aveva contribuito al pagamento dell'immobile in multiproprietà sito in Trento, e aveva sborsato le spese per il funerale, quelle di successione e quelle per la pubblicazione del testamento (cfr. docc. 4 e 5 allig. comp. cost.).
Parte attrice, per contro, obiettava:
▪ di non aver mai ricevuto in vita donazioni da parte del padre (sul punto v. meglio infra);
▪ di aver considerato, rispetto ai beni indicati, la quota spettante in proprio alla convenuta, avendo indicato come pari al 50% la quota parte facente capo al de cuis dell'immobile sito a Trento;
▪ la convenuta non avrebbe potuto accrescere il patrimonio del marito, sia perché l'immobile di via Monfalcone era a questi pervenuto a titolo di donazione da parte della madre (cfr. doc. 18 allig. alle seconde memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), sia perché, dall'inizio della convivenza con il de cuis, la stessa non aveva mai lavorato, se non saltuariamente e per brevissimi periodi (come comprovato dal doc. 1 allig. alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. della stessa parte convenuta);
▪ quanto, poi, alle spese per la ristrutturazione della casa familiare per tabulas emergeva non solo che era stato a sottoscrivere un mutuo intestato solo a lui SO
(peraltro, acceso in data 02/04/1996, ovvero più di un anno prima del matrimonio con la convenuta, avvenuto il 26/07/1997), ma anche che era stato lo stesso a pagarlo integralmente prima di morire (il mutuo aveva, difatti, durata di anni 15 ed era, quindi, scaduto, nell'anno 2011; inoltre, per il relativo pagamento l'attore aveva richiesto una anticipazione del TFR;
ciò trovava conferma nello stesso doc. 3 di parte convenuta, allegato alla comparsa di costituzione, in particolare nella quietanza a pag. 2);
▪ il contratto di prestito per Euro 20.000,00 versato in atti da parte convenuta (sub allig. 3-bis della comp. di cost.) nulla dimostrava circa la sua destinazione;
il mutuo contratto, peraltro, sottoscritto da , era stato pagato dallo stesso almeno sino al proprio SO decesso e, anzi, almeno sino al gennaio 2012, data a cui risaliva la lettera di accollo da parte della convenuta del prestito in parola, lettera in ogni caso, contestata sotto il profilo della sua efficacia probatoria.
Ancora, parte attrice, ipotizzava che la convenuta, in spregio agli artt. 724 e 737 c.c., non aveva indicato le donazioni da ella ricevute in vita, ritenendo assai verosimile che ciò si fosse verificato, avendo il de cuis, nell'anno 2008, percepito il TFR per oltre trent'anni di dirigente/quadro di banca, oltre a un'indennità di incentivo all'esodo (per essere andato in pensione anticipata ex Accordo 7/12/2006; cfr. doc. doc. 10, allig cit.), i cui importi, a suo dire, sarebbero stati certamente versati sui conti correnti intestati allo stesso e reputando, per Pt_1 contro, inverosimile che dall'anno di ricezione sino alla morte egli li avesse potuti interamente spendere;
ciò parte attrice deduceva dal fatto che i conti correnti intestati al de cuis e su cui gli importi in parola erano stati verosimilmente accreditati, alla data della sua pagina 9 di 18 morte, risultavano addirittura in passivo alla stregua della dichiarazione di successione depositata da parte convenuta.
Rispetto alla superiore ricostruzione, obiettava parte convenuta che il suo certo contributo all'accrescimento del patrimonio del de cuis e, in particolare, all'acquisto dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario e/o alla loro ristrutturazione, sarebbe comprovato dall'estratto contributivo Inps, da cui emergeva che la convenuta aveva sempre lavorato fin dal 1976, anche negli anni del matrimonio (cfr. doc. 1, allig. seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte convenuta).
Gran parte dei superiori assunti è rimasta, tuttavia, oggetto di mera allegazione, hinc et inde delle parti, e priva di riscontro probatorio (non essendo sufficienti, all'uopo, i documenti prodotti dalle parti medesime, suscettibili, come visto, di opposte interpretazioni), salvo quanto si dirà in relazione alla presunta donazione in favore dell'attore e alle emergenze dell'elaborato peritale circa i finanziamenti di cui si è detto.
Può, pertanto, passarsi alla ricostruzione dell'asse ereditario sulla base dei dati certi acquisiti in atti e alla luce della svolta CTU.
In ordine a tale ultimo profilo, occorre rammentare come parte convenuta si fosse opposta all'ammissione di una CTU volta, tra le altre cose, alla determinazione della massa attiva del patrimonio ereditario, in quanto di carattere esplorativo, sopperendo alla mancanza di adeguata ricostruzione dell'asse ereditario da parte di parte attrice, come era, per contro, suo onere. La contestazione non poteva ritenersi fondata. Come visto nel precedente paragrafo, il legittimario completamente pretermesso ha l'onere di indicare specificamente i beni costituenti il relictum, ma non è tenuto a quantificare in termini numerici l'entità della lesione, essendo sufficiente che alleghi che il valore attivo pervenutogli sia inferiore alla quota di riserva stabilita dalla legge. La prova della consistenza dell'asse ereditario e della conseguente lesione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (“In tema di azione di riduzione per lesione della legittima, il legittimario totalmente pretermesso che agisce in riduzione ha l'onere di indicare specificamente i beni costituenti il relictum, ma non è tenuto a quantificare in termini numerici l'entità della lesione, essendo sufficiente che alleghi che il valore attivo pervenutogli sia inferiore alla quota di riserva stabilita dalla legge. La prova della consistenza dell'asse ereditario e della conseguente lesione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Qualora non siano dedotte donazioni effettuate in vita dal de cuius, l'individuazione dei beni relitti è di per sé sufficiente ad assicurare il requisito di specificità dell'atto di citazione, ricavandosi l'entità della quota di legittima nella percentuale che la legge assicura al legittimario. L'eventuale non contestazione da parte del convenuto circa l'effettiva inclusione nel patrimonio relitto dei beni indicati in citazione pone tale circostanza al di fuori del thema probandum, rendendo superflua la produzione dei titoli di proprietà; così, Cass., ord.. n. 15465/2024). Una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, anche mediante presunzioni, il giudice ha il dovere di disporre una CTU per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum (cfr. Cass., n. 8348/2025); ergo, detta consulenza non poteva validamente ritenersi esplorativa. Ritiene il Collegio che, nel caso che ci occupa, l'attore ha determinato con esattezza la quota di riserva a lui spettante, assumendo che, per effetto della sua totale pretermissione dal testamento redatto dal padre e tenuto conto della consistenza del patrimonio relictum (di cui ha offerto una ricostruzione in atti), residuava una lesione in misura pari all'intera quota di riserva del legittimario. Tale allegazione deve ritenersi sufficientemente specifica in piena adesione all'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che non considera più necessaria l'individuazione della lesione in termini matematici (e quindi la specificazione dell'entità monetaria pagina 10 di 18 della lesione) e ritiene, invece, sufficiente l'allegazione per cui, alla luce del complessivo assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sarebbe inferiore a quanto invece la legge gli riservava (cfr. Cass. 18199/2020).
Il nominato CTU, dott. , ha ricostruito la massa ereditaria come segue: Persona_5
➢ immobile sito in AN via Monfalcone n. 6, di circa mq. 150, distinto al NCEU di detto Comune al Fg. 10, particella 345 sub. 26, cat A/3 e particella 345 sub 23, cat. C/2, nella sua interezza, per un valore di 300.000 €, oltre ai beni mobili presenti all'interno, stimati in 11.000,00 €;
➢ 50% della quota in multiproprietà per 1525/100.000, in complesso edilizio sito in Pinzolo, Rio Falsè, Madonna di LIo, distinto al NCEU del Comune di Trento, al foglio 11, particella 1488 sub. 84, cat A/2 e alla particella 1488 sub 160, cat C/6, utilità comuni su particella 1488 sub 245, 246, 247, 24, 50, 69, 249, 248, 49 e 243, per un valore di 10.000 €, quale concordato tra le parti (v. supra quanto all'accordo delle parti di riconoscere all'intera quota un valore pari a Euro 20.000,00), per un totale di Euro 321.000,00.
Deve dirsi ritualmente acquisito in causa (per tabulas ed ex art. 115 codice di rito) che il de cuius, alla data del suo decesso, era proprietario dei beni di cui sopra.
A tali importi, a seguito delle osservazioni alla bozza peritale da parte dei consulenti di parte, il CTU, nella relazione finale, aveva aggiunto il valore delle obbligazioni CRC 01/03/15 TV SUB di cui al dossier titoli n. 3074678 presso la Cassa di Risparmio di Cesena per l'importo di € 2.006,86, oltre al saldo attivo di un conto corrente intestato al de cuis per l'esiguo importo di Euro 18,86.
I dati di cui sopra erano stati estrapolati dalla dichiarazione di successione in atti2.
Ritiene di Tribunale di non dover computare tali, ultime voci in quanto, a parte il fatto che parte attrice aveva richiesto la quota di metà del valore del dossier titoli (che, per contro, il CTU computa per l'intero), appare assorbente la considerazione operata, invero, dallo stesso consulente d'ufficio secondo cui l'atto di successione, in quanto mera dichiarazione dell'erede, richiederebbe atti e documenti a ulteriore supporto della veridicità di quanto riportato nella dichiarazione stessa (come, ad es. gli estratti di conto corrente3); si richiama, sul punto, quanto già osservato in ordine alla valenza di mero indizio probatorio che può attribuirsi alla dichiarazione di successione. III.2. CP_3
Alla massa così individuata, andrebbero riuniti, fittiziamente, i beni di cui sia stato disposto in vita dal de cuis a titolo di donazione.
Sul punto parte convenuta non è stata in grado di dimostrare la propria tesi difensiva, secondo cui l'attore avrebbe ricevuto dal padre in vita, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 20.000,00, poiché non si rinvengono nei documenti contabili prodotti i dati del mittente o, meglio, del soggetto che aveva operato il versamento, invero in contanti, di Euro 20.000,00 sul conto corrente dell'attore stesso (nella documentazione prodotta da parte convenuta vi è soltanto il nome dell'ordinante, , peraltro in relazione alla successiva operazione di trasferimento di questa Parte_1 somma in LE, in favore dell'allora di lui coniuge, ), né emerge altrove che tale somma CP_4 provenisse proprio dal padre (cfr. doc. 1 allig. comp. cost.); unica indicazione inerente all'asserita donazione è un mero appunto, vergato a mano sul documento, ovviamente privo di qualsivoglia rilievo probatorio.
Per contro, la svolta istruttoria è valsa a dimostrare il diverso assunto attoreo secondo cui i 20.000,00 Euro in parola erano stati versati sul conto corrente di in Parte_1 contanti e non già da bensì dalla madre dell'attore, SO Persona_6 per poi essere bonificati in LE (dove risiedeva l'attore unitamente alla precedente moglie e alla loro prima figlia).
La teste (sentita all'udienza del 16/05/2022) ha riferito che, proprio in Persona_6 data 21/12/2007, aveva prelevato in contanti esattamente la somma di Euro 20.000,00 dal proprio conto corrente (n. 4755-6152046640/26 acceso presso BA ES), e, in pari data, aveva versato detta somma sul conto corrente del signor (n. 04950/1000/00000236), SO giustificando così la complessiva operazione: “Ho fatto questo versamento in favore di mio figlio che stava andando a lavorare in LE, come un mio aiuto di madre;
non ho mai preteso la restituzione della somma”.
Né può validamente obiettarsi, come fa la difesa avversaria, che la prova in esame avrebbe dovuto essere fornita documentalmente.
In ogni caso, la dichiarazione testimoniale è corroborata da quanto già emerge, per tabulas: - dalla contabile del prelievo da parte della teste dal proprio conto corrente acceso presso BA ES (sopra meglio indicato) alle ore 13:40 del 21/12/2007; - dalla contabile di accredito, di pari data, sul conto corrente di acceso presso la Parte_1 [...]
(sempre sopra meglio indicato); - dal successivo bonifico effettuato da questo ultimo CP_2 conto, alle ore 15:41 del 21/12/2017, in favore di , all'epoca moglie dell'attore (la CP_4 circostanza non è contestata;
cfr. docc. da 14 a 17 allig. II memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), per il trasferimento in LE.
III.3. DEBITUM
Dalla massa ereditaria, come sopra individuata, andrebbero, a questo punto, scorporati i debiti ereditari, ivi incluse le spese funebri che, per giurisprudenza costante, sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità,
pagina 12 di 18 concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto, dunque, sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità.
Il consulente tecnico d'ufficio ha valutato e quantificato detti debiti come pari a € 19.174,00, importo così aumentato all'esito delle osservazioni del CT di parte convenuta, avuto riguardo alle risultanze della dichiarazione di successione4, sia pure con alcune osservazioni.
Il CTU, nell'esaminare ogni singolo debito dedotto, ha considerato, ai fini del conteggio finale, solo quelli debitamente documentati, sotto l'aspetto formale (idoneità del documento a confermare la spesa) e sotto l'aspetto sostanziale (periodo di emissione del documento e riferibilità alle spese ereditarie), con valutazione che si ritiene qui di condividere, salvo quanto verrà precisato.
Si riportano, di seguito, le valutazioni del CTU rispetto agli asseriti debiti di cui alla documentazione prodotta da parte convenuta.
Quanto alla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta:
▪ ALLEGATO 1) “Bonifico a favore di per acquisto casa in LE”, Parte_1
l'importo di 20.000 Euro non viene preso in considerazione in quanto relativo a un periodo non ricompreso nel quesito peritale;
ad ogni buon conto, lo stesso Consulente osserva che “non vi è dimostrazione che la donazione sia partita dal conto di o SO comunque a lui riferibile, poiché il nome del de cuius non è presente da nessuna parte”; la questione è stata già affrontata nella parte in cui si è esclusa la prova della donazione per l'importo di Euro 20.000,00 in favore di parte attrice quale per contro asserita da parte convenuta;
▪ ALLEGATO 3) “Documenti mutuo per ristrutturazione casa via Monfalcone 6”, l'importo pari a 28.960.000 delle vecchie lire non viene, parimenti, considerato giacché:
“il mutuo era già estinto alla morte del de cuius avvenuta il 22/10/2011. Il mutuo, della durata di 15 anni, è stato completamente estinto nel 2009, ben due anni prima della morte di _1
[…] e pertanto questa spesa non potrà essere presa in esame” (valutazione questa condivisa
[...] dallo stesso CTP di parte convenuta in sede di osservazioni alla CTU);
▪ ALLEGATO 3-bis) “Finanziamento 20.000 Euro”, “In riferimento al finanziamento sono state computate le 42 rate successive al 03/01/2012 in cui le rate sono state trasferite sul conto della Sig.ra diventando un debito, ossia dalla rata del 27/01/2012 fino alla rata Controparte_1 del 27/06/2 a x 42 rate = 12.023,34 €. Non è dato sapere tuttavia, non disponendo della visibilità dei conti, se anche questo finanziamento, così come il mutuo, sia stato estinto prima della scadenza, nel qual caso non andrebbe computata la relativa porzione di interessi, che invece è stata interamente computata”;
▪ ALLEGATO 4) “Spese funerale : 4.350 €”, “E' stata considerata la fattura SO di 2.200 € poiché datata 14/12/2011 e quindi riconducibile alla data di apertura della successione, come richiesto da quesito. L'importo a saldo dei 4.350 € non è documentato con una 4 Come in parte visto sub nota 2, dopo il deposito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha aggiunto al debitum sia l'importo di Euro 1.700 per le spese funebri, sia l'importo di Euro 1.987,27. Quest'ultimo dato si è detto risultare dalla differenza tra il saldo passivo di un conto corrente, per Euro 4.012,99, emergente dalla dichiarazione di successione, e il valore dei titoli sempre risultanti da detta dichiarazione (computato, erroneamente, per l'intero importo di Euro 2.008,86) e l'ulteriore somma di Euro 18,86, quale saldo attivo di un conto corrente. pagina 13 di 18 fattura/ricevuta e pertanto non è stata conteggiata dalla scrivente C.T.U. poiché non risulta essere un debito documentato”;
▪ ALLEGATO 5) ”Spese successione e pubblicazione testamento notaio , l'importo Per_2 di 2.600 € non viene considerato sulla base della seguente osservazione, “Analogo discorso vale per le spese di successione, scritte a penna su un foglio bianco, non idoneamente documentate”.
Quanto alla documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta, di data 06/09/2021:
▪ ALLEGATI 2) “Fattura spese di successione € 1.700,00” e 3) “Fotocopia assegno pagamento spese di successione € 1.700,00”, “queste due voci vengono indicate come collegate. Tale spesa non è stata considerata dalla scrivente CTU, nella bozza di CTU, poiché la fattura è incompleta e non presenta l'intestazione e la p.iva del ricevente. Inoltre il documento 3 non è una attestazione di pagamento e non è dimostrato alcun collegamento tra l'intestazione dell'assegno Life srl e di cui non è definita l'intestazione fiscale. Nella bozza Parte_2 la spesa di successione non è stata computata, mentre nella relazione finale di CTU la spesa è stata computata poiché il CTP di Parte Convenuta ha allegato una migliore scansione che giustificasse la spesa, per un importo pari a 1.700 €”;
▪ ALLEGATI 4) “Fattura notaio € 900,00” e 5) “Pubblicazione testamento olografo Per_2
€ 60,00”, il “Legale di Parte Convenuta deposita i documenti incrociandoli nel loro ordine. Quello che viene elencato come documento n° 4 in realtà viene allegato come documento n°5 e viceversa. Nella analisi condotta, viene considerata la sola fattura dell'importo di 60,00 € poiché vi è una regolare ricevuta in atti pur non essendo presente la prova dell'avvenuto pagamento. Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di 900 €, indicata nella seconda memoria come 4), ma corrispondente all'allegato n°5, che il legale definisce “4) Fattura notaio euro 900”, è Per_2 priva di fondamento poiché non è documentata. Vi è solo un cedolino compilato ma privo di attestazione che ci stato un corrispettivo assegno incassato. Il documento presentato è ben lungi dall'essere una fattura, e come tale non può essere presa in esame come spesa”;
▪ ALLEGATO 6) [e 6a)] “Fatture spese Ag. funeraria salma con ricevuta fiscale e pagamento 2.200 €”, “importo già computato nel doc. 4 della costituzione. Non può essere conteggiata due volte la stessa spesa”;
▪ ALLEGATO 7) “Acquisto loculo con bollettino € 206,90 , “l'importo di SO
206,90 € del 24/10/2011 viene considerato come spesa (in parte) poiché attinente al periodo della successione e poiché documentato. Tuttavia è stato assunto solo il 50% dell'importo indicato poiché la spesa di corrispettivo per la concessione del loculo fa riferimento a n°2 posti. Si rinvia alla visione del documento n°7 allegato alla seconda memoria di Parte Convenuta. Il de cuius è uno solo, Il secondo posto del loculo, pagato il 24/10/2011 con ricevuta n° SO
11911, è altro, e non può essere una spesa afferente a questo procedimento. Pertanto si ha: 206,90 (€ x2 posti): 2 posti = 103,45 €”;
▪ ALLEGATI 8 e 8a) “Acquisto lapide 1.100 €”, “La spesa viene considerata poiché datata 20/12/2011 e relativa a lapide: 1.100 €”;
▪ ALLEGATO 9) “Pagamento in contanti spese pompe funebri 750,00 €”, Persona_7
“Tale voce non è stata considerata dalla scrivente CTU poiché indimostrata. Non vi è né fattura né attestazione di pagamento, ma solo un foglio bianco scritto a penna”. Rispetto a tale ultimo documento il Collegio reputa necessario richiamare anche le contestazioni di parte attrice, che ha provato documentalmente come dalla CCIAA di pagina 14 di 18 AN risulti che la società emittente la fattura, la “MANGIALARDO GUADAGNINI SRL UNIPERSONALE”, avente abbia aperto solo in data CodiceFiscale_3
15/04/2029 le sedi di Falconara Marittima Via Italia, di AN Piazza Torricelli e di AN via Conca, per contro indicate nel timbro apposto su fatture di data 02/4/2012 e
16/5/2012.
Nel ribadire la condivisione delle osservazioni del CTU, è d'uopo, tuttavia, operare delle precisazioni.
In primo lugo, si ritiene di non dover conteggiare la voce inerente alle rate del mutuo di cui all'allegato 3) della comparsa di costituzione, per l'importo di Euro 12.023,34 asseritamente pagato da parte convenuta, sia perché, come osserva lo stesso Consulente, non vi è prova dell'effettivo pagamento con denaro della convenuta sia perché quello che dovrebbe essere un accollo del debito da parte di quest'ultima è una semplice scrittura firmata dalla priva di qualsivoglia elemento che comprovi la trasmissione CP_1 all'Istituto di credito (si noti come il timbro della banca non reca la firma di accettazione del funzionario per l'attestazione del deposito).
Non si ritiene, poi, di dover conteggiare l'importo di Euro 2.200,00 di cui all'allegato 4) della comparsa di costituzione, in quanto non vi è prova, in atti, dell'avvenuto pagamento;
tale non può considerarsi la matrice dell'assegno prodotta unitamente alla fattura (cfr. allegati sub docc. 6 e 6a alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., con cui si rideposita la fattura di Euro 2.200,00); stesse considerazioni debbono farsi per la cifra di Euro 1.100,00 di cui ai docc. 8 e 8a allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. di parte convenuta.
Rispetto a tutte le spese esaminate ha rilevato il Consulente che non vi sarebbe prova del fatto che le stesse siano state sostenute proprio dalla convenuta;
tale osservazione non può, tuttavia, essere condivisa in relazione alle spese portate dalle fatture intestate all'odierna convenuta e per cui vi è in atti relativa quietanza.
Si ritiene, pertanto, di dover computare quali voci del debitum:
- le spese di cui al doc. 2), allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., per l'importo di Euro 1.700 (in calce alla fattura, intestata alla convenuta, vi è l'attestazione “incassato” in ordine a detto importo di Euro 1.700,00);
- le spese risultanti dal doc. 4), sempre allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., per l'importo di Euro 60,00, portato da fattura intestata a parte convenuta, in quanto anche detto importo viene indicato come “incassato”;
- le spese indicate nel doc. 7), allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto vi è un bollettino postale comprovante l'avvenuto pagamento da parte di va soltanto precisato, in relazione a tale spesa, secondo le Controparte_1 condivisibili osservazioni del CTU, che la somma indicata in fattura va dimidiata (quindi, conteggiata per l'importo di Euro 103,45), in quanto la stessa è relativa a due loculi.
Non si ritiene, invece, di dover considerare tra i debiti dell'eredità l'importo di un asserito saldo passivo di conto corrente per l'importo di Euro 4.012,99, aggiunto nei suoi conteggi dal CTU soltanto nella relazione finale, alla stregua delle osservazioni del CTP della convenuta, pur esplicitando le proprie perplessità sul punto (e lasciandone, quindi, la valutazione – giuridica - al Tribunale), in quanto tale voce del passivo emergeva dalla dichiarazione di pagina 15 di 18 successione, per cui valgono le considerazioni già svolte in ordine alla valenza probatoria di tale atto.
Decurtando, perciò, dal relictum, pari a 321.000,00 €, i soli debiti di cui si è sin qui detto, pari complessivamente a 1.863,45 €, si ottiene un valore di Euro 319.136,55.
III.
4. SULLA QUOTA DI RISERVA E SUI DIRITTI DEL CONIUGE
Ai sensi dell'art. 540 c.c., i diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite, da questi acquistati a titolo di legato ex lege, si conservano nella loro consistenza economica anche quando la casa coniugale e gli arredi vengano attribuiti per testamento al coniuge. Per effetto della norma, si determina un incremento quantitativo della quota in favore del coniuge perché i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota assegnata al coniuge in proprietà.
Più precisamente, l'art. 540 c.c. stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla quota disponibile: ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva.
Alla quota di riserva del coniuge si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile (se questa è capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (cfr. Cass. 4329/2000; conf. Id., n. 9651/2013; da ultimo, v. Cass., ord. n. 4008/2023).
In altri termini, il giudice investito dell'azione di riduzione, dovrà innanzitutto verificare il valore della quota disponibile. Se questa non è sufficiente a coprire il valore del diritto di abitazione, la differenza residua deve gravare sulla quota riservata al coniuge superstite. Se anche questa è incapiente, è inevitabilmente intaccata la quota degli altri legittimari.
Tale valutazione è stata posta in essere dal CTU, che ha preso come riferimento la tabella relativa al calcolo del diritto di usufrutto in quanto analoga a quella del diritto di abitazione per il coniuge superstite. Da tale valutazione è emerso, tenuto conto dell'età del coniuge superstite al momento del decesso del coniuge (anni 54 anni), il valore del diritto di abitazione, alla data di apertura della successione, come pari a 198.262,00 €.
III.
5. QUOTA DI RISERVA SPETTANTE ALL'ATTORE
Ai sensi dell'art. 542, comma 1, c.c., in presenza di un solo figlio e del coniuge superstite:
• 1/3 dell'asse (Euro 106.378,85) spetta al coniuge (legittima);
• 1/3 (Euro 106.378,85) al figlio (legittima);
• 1/3 (Euro 106.378,85) corrisponde alla quota disponibile.
Il testamento che qui ci occupa ha attribuito l'intero patrimonio alla coniuge, eccedendo quindi di 1/3 la sua quota disponibile e ledendo la quota riservata all'attore.
pagina 16 di 18 Il diritto di abitazione, valutato in € 198.262,00, nella specie, resta assorbito nella quota disponibile e in parte nella legittima della convenuta, senza intaccare la quota riservata all'attore.
Alla luce dei calcoli eseguiti dal CTU, rivisti parzialmente alla luce delle osservazioni di cui al precedente paragrafo, ne consegue che la quota spettante all'unico figlio sarà pari ad 1/3 della massa ereditaria, ossia a Euro 106.378,85.
Ne discende che, in accoglimento della domanda di riduzione, accertata e dichiarata in capo a la qualità di erede legittimario pretermesso del defunto Parte_1 [...]
, deve essere riconosciuto il diritto dell'attore a essere reintegrato nella quota di _1 legittima a lui spettante (1/3) sull'asse ereditario, quota da acquisire mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie.
IV. SUL DIRITTO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta di
”irricevibilità/inammissibilità delle domande di scioglimento della comunione”, fondata sul difetto, al momento della notifica della citazione, del presupposto fondante tale domanda, ovvero la comunione stessa.
A ben guardare, l'azione di divisione della comunione ereditaria che si viene a determinare a seguito dell'accoglimento del riconoscimento della qualità di erede in capo all'attore, è stata esperita dall'attore “in via condizionata” all'accoglimento della “principale pregiudiziale”, ovvero, appunto, il riconoscimento della qualità di erede.
Sussistevano, dunque, i presupposti anche per l'esperimento (sia pur condizionato) dell'azione di scioglimento, per il valido esercizio dell'azione di divisione, che può essere svolta anche cumulativamente con la domanda di riduzione in seno allo stesso giudizio, anche se costituisce un posterius in quanto subordinata all'accoglimento dell'azione principale.
Non è possibile decidere, tuttavia, allo stato, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria derivante dall'accoglimento dell'azione di riduzione.
Occorre, infatti, disporre C.T.U. al fine di verificare la divisibilità dei beni e la formazione delle porzioni.
Le spese di lite potranno essere regolate soltanto all'esito della definizione globale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1. accerta e dichiara che il è legittimario totalmente pretermesso nella Parte_1 successione del padre, ; Persona_8
2. accoglie la domanda di riduzione avanzata dall'attore nei confronti della convenuta con riferimento alla successione di , e, per l'effetto, dichiara la sua SO qualità di erede e che la quota di riserva allo stesso spettante è stata lesa dal testamento pagina 17 di 18 olografo rep. 13825 e racc. 10007, pubblicato in data 18/11/2011 a mezzo notaio dott. che dichiara inefficace nei confronti di nella ER Parte_1 misura in cui lede la quota di riserva a lui spettante, pari a 1/3 dell'asse ereditario paterno così composto: appartamento, sito in AN via Monfalcone n. 6, di circa mq. 150, distinto al NCEU del Comune di AN al foglio 10, particella 345 sub. 26, cat A/3 e particella 345 sub 23, cat. C/2; beni mobili contenuti all'interno dell'immobile di cui al precedente punto;
50% della quota in multiproprietà per 1525/100.000, in complesso edilizio sito in Pinzolo, Rio , Madonna di LIo, distinto al NCEU del Comune di Trento, al Per_4 foglio 11, particella 1488 sub. 84, cat A/2 e alla particella 1488 sub 160, cat C/6, utilità comuni su particella 1488 sub 245, 246, 247, 24, 50, 69, 249, 248, 49 e 243;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari competenti (AN e Trento), con esonero da responsabilità per i Conservatori;
4. visto l'art. 279, comma 3, c.p.c., impartisce con separata ordinanza i provvedimenti per il prosieguo del giudizio per la fase divisionale e l'esame delle domande condizionate alla declaratoria di eredità;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio del 28/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tale dato veniva considerato dal CTU all'esito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, ma, al contempo, il consulente d'ufficio valutava anche il passivo risultante dalla medesima dichiarazione di successione (ovvero il saldo negativo di un conto corrente per Euro 4.012,99). Per questo motivo non compare nel conteggio del relictum la voce in parola avendola il CTU decurtata dalla passività di cui si è appena detto, che, nel suo importo residuo, veniva unicamente indicata nella parte relativa al conteggio dei debiti ereditari;
sul punto si dirà nella parte relativa al computo del debitum. 3 Il Consulente non ha indicato nei suoi conteggi le liquidità asseritamente presenti, secondo parte attrice, nei conti correnti accesi sempre presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena - c/c n. 1215 – nonché presso l'allora
- c/c n. 4053/0740/7000021 -, proprio in mancanza degli estratti conto (sicuramente non Controparte_2 trasmessi dagli Istituti di credito interpellati in ragione del tempo trascorso rispetto ai periodi di interesse né prodotti da parte convenuta) e neppure gli ori e gioielli personali del de cuius, la prova della cui esistenza, in realtà, non è stata offerta da parte attrice. pagina 11 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AN
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/21 promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliato presso e Parte_1 C.F._1 nello studio degli avv.ti Fernando Piazzolla e Simona Mengarelli, da cui è rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
(CF ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso e nello studio dell'avv. Michele Casali, da cui è rappresentata e difesa in virtù di delega in atti;
CONVENUTA con OGGETTO: impugnazione disposizioni testamentarie, riduzione per lesione di legittima, scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI
Parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/12/2024, ovvero:
a) in via principale pregiudiziale, accertare e dichiarare la qualità di legittimario del signor ex articolo 536 cc, e, per l'effetto, Parte_1
1 accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dal signor SO
(deceduto il 22/10/2011) nel testamento olografo pubblicato in data 18/11/2011, a mezzo notaio rep. 13825 e racc.10007, con cui ha nominato unica erede universale la signora ER
sono nulle ed inefficaci, limitatamente a quelle lesive della quota di legittima Controparte_1
pagina 1 di 18 spettante all'attore, totalmente pretermesso, ai sensi dell'articolo 542 cc (pari ad un terzo dell'asse ereditario);
2 per l'effetto, accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie a favore della signora
eccedenti la quota disponibile, vengano ridotte a favore del signor Controparte_1 Pt_1 nei limiti della quota di riserva dei legittimari di cui all'articolo 542 cc e quindi di un
[...] mmontante ad € 107.000,00 o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
3 dichiarare quindi che il signor è erede del signor per la quota Parte_1 SO di eredità posta in riduzione e, per l'effetto, individuare i beni dell'asse ereditario – anche sulla base di quanto indicato in premessa al paragrafo II) - sui quali detta riduzione deve operare, ordinando al Conservatore dei registri Immobiliari di AN e di Trento di procedere con ogni conseguente opportuna trascrizione della quota di comproprietà spettante all'attore e con esonero da ogni responsabilità;
b) in via condizionata all'accoglimento della domanda principale pregiudiziale:
4 disporre lo scioglimento della comunione ereditaria come sopra costituita, previa collazione ed esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, anche ai sensi degli articoli 724 e 737 cc
5 ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, porre a carico della signora la somma a titolo di CP_1 conguaglio in denaro della quota spettante al sig. ordinarne la vendita Parte_1 all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
6 ordinare quindi al Conservatore dei registri Immobiliari di AN e di Trento di procedere con ogni conseguente opportuna trascrizione e con esonero da ogni responsabilità;
7 emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
8 il tutto oltre interessi e rivalutazione a far data dall'apertura della successione fino all'effettivo pagamento;
”
Parte convenuta precisava le conclusioni con note sostitutive d'udienza del 16/12/2024, riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione, ovvero:
«nel merito: anche in accoglimento di tutte le preliminari eccezioni di improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità delle domande attoree, rigettare ogni avversa domanda dell'attore in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con ogni statuizione. Con vittoria di spese di lite”;
Esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
1. premesso di essere l'unico figlio, di prime nozze, di Parte_1 [...]
, citava avanti all'intestato Tribunale, la seconda moglie del padre, _1 [...]
, esponendo: CP_1
– che il padre era deceduto in data 22/10/2011;
- che, con testamento olografo del 10/03/2004, pubblicato il 18/11/2011 per atti Notar dott. (rep. 13825 e racc. 10007), il de cuius aveva lasciato all'odierna ER convenuta tutti i suoi beni, costituiti, alla stregua di tale atto di ultima volontà (cfr. doc. 5 allig. cit.), da un appartamento sito in una zona di pregio di AN (in atti meglio identificato), dal 50% della quota in multiproprietà in un complesso edilizio sito in Rio pagina 2 di 18 Falsé-Madonna di LI (parimenti in atti meglio identificato), dagli arredi esistenti nei predetti beni immobili, da obbligazioni (CRC 01/03/15 TV SUB – dossier titoli n. 3074678), presenti presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena per la quota di ½, dalle liquidità presenti nei conti correnti accesi presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena (c/c n. 1215) e presso l'allora (c/c n. 4053/0740/7000021) e da ori e gioielli personali Controparte_2 del de cuis;
- che esso attore, in quanto figlio legittimo del defunto e, quindi, legittimario, avrebbe avuto diritto a una quota di riserva dell'eredità;
- che era stato totalmente pretermesso dalle ultime volontà del padre;
- che la disposizione testamentaria, evidentemente, ledeva i suoi diritti di legittimario.
Pertanto, rilevato di aver preliminarmente presentato istanza di mediazione avanti alla Camera di Conciliazione Forense di AN - che, dopo tre infruttuosi incontri, si era chiusa con esito negativo -, proponeva l'azione di riduzione della predetta disposizione testamentaria al fine di conseguire l'accertamento della lesione del suo diritto successorio, l'attribuzione della titolarità di erede e della quota legittima a lui, conseguentemente, spettante (pari a 1/3 del compendio ereditario, non avendo ricevuto dal padre in vita alcuna donazione), con proporzionale riduzione della quota attribuita alla coerede con il testamento menzionato.
L'asse ereditario che, all'esito della pronuncia costitutiva di accoglimento della domanda di riconoscimento della qualità di erede, sarebbe entrato in comunione tra le parti, veniva indicato dall'attore, sulla base della consulenza tecnica di parte versata in atti, come avente un valore pari a circa € 314.431,31, di cui:
“ 1/3, pari ad € 104.810,44, costituisce la legittima a favore del signor Parte_1
1/3, pari ad € 104.810,44, costituisce la legittima a favore della signor Controparte_1
1/3, pari ad € 104.810,44, costituisce la quota disponibile che, stante la nomina ad erede universale, è andata a favore della signora . Controparte_1
Parte attrice avanzava, altresì, condizionatamente all'accertamento della sua qualità di erede pretermesso, azione di divisione della comunione ereditaria sui predetti beni, mobili e immobili, nonché sui relativi frutti, da realizzare, in caso di ravvisata non comoda divisibilità degli immobili, mediante attribuzione degli stessi alla convenuta, con conseguente liquidazione delle propria quota di legittima, a titolo di conguaglio, o con vendita all'incanto, con successiva formazione di separate masse liquide da ripartire fra i coeredi.
In via istruttoria, chiedeva, quindi: - l'ordine di esibizione, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., degli estratti dei conti correnti nonché la documentazione relativa ai titoli obbligazionari presso le individuate banche;
- disporsi CTU sul valore degli immobili e dei titoli intestati al de cuius alla data di apertura della successione, con determinazione della massa attiva da dividere e delle singole quote da attribuire agli eredi, rilevando, in particolare, di non aver potuto avere accesso all'immobile adibito a casa familiare (e, quindi, abitato dalla convenuta), con conseguente impossibilità di eseguire dettagliata consulenza tecnica sul valore dell'asse.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda Controparte_1 attorea, e, in particolare, rilevando ed eccependo:
pagina 3 di 18 - l'improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità della domanda in difetto di richiesta, da parte dell'attore, della pronuncia di accertamento dello stato di erede, necessaria a legittimarlo alla impugnazione delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive;
- la nullità della citazione per omessa o insufficiente individuazione dei beni dell'asse ereditario;
- l'inammissibilità della richiesta di scioglimento della comunione ereditaria, non sussistendo il presupposto della comunione tra le parti;
- l'errata ricostruzione del patrimonio ereditario, contestandone la quantificazione emersa dalla consulenza di parte, poiché in esubero rispetto a quella risultante dalla dichiarazione di successione, che riportava “un asse ereditario con un totale attivo tra mobili ed immobili di soli euro 104.621,94, con passività di euro 16.763,04, per un totale attivo di euro 87.858,9”;
- l'omessa considerazione delle spese sostenute in proprio dalla sia per la CP_1 ristrutturazione del bene immobile adibito a casa coniugale sia per l'acquisto della multiproprietà;
- l'omessa indicazione delle donazioni operate in vita dal de cuius in favore dell'attore, e, in particolare, della somma di Euro 20.000,00 ricevuta dallo stesso per l'acquisto di un appartamento in LE;
- il mancato assolvimento di un rigoroso onere probatorio incombente su parte attrice nell'individuazione dei beni ereditari;
- la presenza di errori nel calcolo della quota di riserva spettante a , che Parte_1 non avevano tenuto conto del diritto di abitazione del coniuge superstite sull'immobile costituente residenza del nucleo familiare;
- la natura esplorativa e della CTU e degli ordini di esibizione richiesti, cui, pertanto, si opponeva.
In via pregiudiziale, dunque, la convenuta eccepiva che l'odierno attore non avesse domandato il riconoscimento della sua qualità di erede, essendosi, piuttosto, limitato a richiedere l'accertamento della mera qualità di “legittimario”, “ovvero di successibile necessario pretermesso di per sé insufficiente a fondare la pretesa legittimazione ad impugnare il testamento asseritamente lesivo”, con conseguente, necessità di immediato rigetto della domanda, senza ulteriori incombenti.
In via subordinata, partendo dal presupposto che l'erede totalmente pretermesso non è chiamato alla delazione, in quanto considerato soggetto terzo rispetto ad essa, il quale acquista detta qualifica di erede soltanto a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione, reputava sussistere in capo a parte attrice un onere di allegazione e di prova specifico e stringente riguardo: in primis, alla propria legittimazione attiva a impugnare le disposizioni testamentarie ritenute lesive, e, quindi, all'effettiva lesione dei suoi diritti, con indicazione degli atti da ridurre in preciso ordine.
Inoltre, in assenza di indicazione certa dei beni dell'asse ereditario, con la richiesta di ordinare la trascrizione della quota di comproprietà ad esso attore spettante, questi avrebbe, illegittimamente, finito col demandare al giudice l'accertamento della res oggetto della pagina 4 di 18 domanda. A detta di parte convenuta, l'attore non avrebbe potuto legittimamente invocare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rigoroso onere di allegazione sopra descritto non deve applicarsi in caso di totale pretermissione dell'erede nell'individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario, in quanto, nella specie, egli non si era limitato a chiedere la mera partecipazione alla comunione ereditaria nella misura determinata dalla legge, ma aveva chiesto di procedere anche alla divisione del patrimonio.
L'enumerazione in via meramente esemplificativa e incompleta dei beni facenti parte dell'asse ereditario non era, poi, sufficiente, a ricostruire il patrimonio del de cuis secondo la previsione di cui all'art. 556 c.c. e l'omesso richiamo alle voci del relictum, del debitum e del donatum avrebbe finanche impedito di determinare la quota disponibile.
Non solo. L'attore non avrebbe tenuto conto delle voci passive del patrimonio, e, segnatamente, le spese sostenute dalla stessa convenuta per accrescere il patrimonio durante la convivenza, né della quota da questa detenuta iure proprio;
vieppiù, parte attrice aveva completamento omesso di aver ricevuto dal padre la donazione della cospicua somma di Euro 20.000,00, in acconto per l'acquisto di un appartamento a in LE, Persona_3 risultante, per contro, per tabulas (cfr. transazione internazionale di data 21/12/2007 dal conto corrente bancario del de cuis, acceso presso;
sub doc 1 allig. comparsa cost.). In cotal guisa, Controparte_2
l'attore non aveva considerato, nelle fasi di riunione fittizia del patrimonio e di determinazione della lesione di legittima, le eventuali pregresse donazioni fatte a suo favore tramite l'istituto della imputazione ex se di cui all'art. 564, ult. co., c.c.
La convenuta invocava, poi, il diritto alla stessa riservato di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, diritti che gravano, quale prelegato ex lege, secondo il disposto di cui all'art. 540 c.c., sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Tenuto conto dell'età di ella convenuta all'epoca della morte del coniuge (54 anni), la stessa computava, alla stregua del decreto interdirigenziale del 18 dicembre 2020, ritenuto applicabile ratione temporis1, un valore della nuda proprietà, sul quale calcolare semmai la quota di legittima riservata a favore del figlio, pari al 35% del valore complessivo della casa coniugale che, secondo la dichiarazione di successione in atti, corrispondeva a Euro 101.410,00; ad ogni buon conto, la convenuta non intendeva liquidare all'attore tale quota, volendo, per contro continuare a godere, vita natural durante, di tale immobile;
per cui, spettava, piuttosto, al una somma di Pt_1 denaro “pari ad 1/3 del 35% di € 101.410,00 (v. valore immobile in all. n. 6), ovverosia soli € 11.712,85 (€ 101.410,00 x 35 % = € 35.493,50 x 33 % = € 11.712,85)”, di gran lunga inferiore a quella ex adverso pretesa.
Aggiungeva, infine, che si doveva tener conto del suo apporto patrimoniale nonché delle spese dalla medesima sostenute, direttamente e indirettamente, per la ristrutturazione 1 Di contrario avviso, parte attrice che reputava, piuttosto applicabili i coefficienti di cui al DM 23/12/2010. Assunto, a sua volta, contestato da parte convenuta, secondo la quale, ad ogni buon conto, dal confronto tra le tabelle del 2012 e quelle del 2021, le proporzioni sarebbero rimaste, comunque, le stesse nel caso concreto, ovvero: “65% è il valore del diritto di abitazione della sig.ra e 35% quello del sig. sul valore del CP_1 Parte_1 bene immobile”. Anticipando quanto si dirà in prosieguo, appare chiaro che non potevano, nella specie, utilizzarsi le tabelle del 2021, essendosi il decesso verificato nel 2011; la questione è stata, comunque, superata dalla CTU in atti, che ha applicato il D.M. 23/12/2010, invocato da parte attrice. pagina 5 di 18 della casa familiare (accensione di un mutuo e di un finanziamento di cui ai docc. 3 e 3-bis allig. comp. cost.), per l'acquisto dell'immobile in multiproprietà ubicato a Trento, per il funerale del marito, per la successione e pubblicazione del testamento (cfr. docc. 4 e 5 allig. comp. cost.).
3. Nel corso del giudizio, depositate dalle parti le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era istruita con produzioni documentali e prove orali;
veniva, quindi, disposta C.T.U per la verifica del valore del compendio ereditario nonché di quello del diritto di abitazione per procedere, poi, a stabilire la quota di disponibile e le quote di riserva in capo a ciascun erede (si segnala che il Giudice Istruttore autorizzava il CTU a recepire il valore, stimato e accettato da entrambe le parti - al fine di evitare la trasferta del consulente a Trento per eseguire gli accertamenti funzionali alla stima del bene - di complessivi € 20.000,00 da attribuire all'immobile di Pinzolo, , Madonna di LIo, anch'esso caduto in successione). Per_4
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza dell'8/07/2024, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. SULLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA QUALITÀ DI LEGITTIMARIO TOTALMENTE PRETERMESSO. LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ATTORE
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione pregiudiziale di parte convenuta secondo cui l'attore non aveva domandato il riconoscimento della sua qualità di erede, essendosi, piuttosto, limitato a richiedere l'accertamento della mera qualità di “legittimario”. E, invero, al di là della semplice constatazione che la qualifica di “legittimario” consegue direttamente dalla legge, in ogni caso, la semplice lettura del libello introduttivo e, in particolare, delle relative conclusioni dimostra che l'attore aveva richiesto di “dichiarare […] che il signor Pt_1
è erede del signor per la quota di eredità posta in riduzione” (grassetto
[...] SO aggiunto).
Del resto, come noto, “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (cfr. Cass., n. 16635/2013; conf. Id., n. 368/2010).
II. SULL'ONERE PROBATORIO
Deve essere respinta anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta circa la indeterminatezza della domanda, per avere l'attore genericamente richiesto al giudice di individuare i beni dell'asse ereditario sui quali avrebbe poi preteso la trascrizione del proprio diritto.
Ebbene, la domanda dell'attore si fonda sull'art. 536 e ss. c.c., che tutela il diritto alla quota di legittima dei legittimari, tra cui rientra pacificamente il figlio del de cuius.
pagina 6 di 18 Nel caso di specie, non è in dubbio che l'attore sia legittimario totalmente pretermesso, atteso che il padre, con il testamento in atti, aveva nominato unico erede universale la moglie- odierna convenuta, alla quale era stato perciò assegnato l'intero patrimonio ereditario.
In questa ipotesi, la disposizione a titolo universale esclude a priori l'esistenza di altri beni sui quali possa aprirsi la successione legittima a favore del legittimario.
Appare, quindi, assolutamente non giustificato, come pretenderebbe parte convenuta, imporre al legittimario totalmente pretermesso un onere probatorio rigoroso, chiedendogli di provare l'esistenza e la misura della lesione subita nonché l'inesistenza di beni ereditari ulteriori;
l'onere probatorio è, nel caso concreto, significativamente attenuato rispetto al caso di lesione parziale della legittima, richiedendosi al legittimario pretermesso la sola indicazione dei beni relitti, in quanto la lesione è evidente nell'an e determinabile nel quantum, attraverso la semplice applicazione delle quote di legge (cfr. Cass., n. 20535/2019); non vi è ragione di ritenere che siffatta attenuazione venga meno per il solo fatto che, in subordine alla domanda di riduzione, sia stata svolta domanda di divisione della comunione ereditaria (arg. ex Cass. n. 24755/2015).
Giova qui richiamare quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20535/2019 in tema di onere probatorio incombente sul legittimario totalmente pretermesso che agisce in riduzione, secondo cui egli non ha l'onere di:
- indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva;
- determinare con esattezza il valore della massa ereditaria;
- determinare con esattezza il valore della quota di legittima violata;
essendo, per contro, sufficiente che egli indichi i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione, che verrà determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge.
In questo caso, non c'è alcun dubbio che l'attore abbia subito una lesione in quanto aveva diritto ad una quota del patrimonio relitto, ma questo è stato integralmente attribuito ad altri e nulla residua per la sua soddisfazione.
La disposizione testamentaria a titolo universale – proprio perché comprendeva tutti i beni relitti – esclude la necessità di provare l'esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli oggetto delle stesse disposizioni da ridurre.
Parte attrice ha individuato i beni dell'asse ereditario sui quali ha chiesto venisse determinata la propria quota di legittima violata, come era suo onere.
Quanto alla misura della lesione non sono necessarie operazioni particolari per la relativa determinazione, considerato che detta lesione è, ovviamente, pari alla quota di riserva riconosciuta dalla legge. E, poiché la quota di riserva si determina con riferimento al patrimonio ereditario, è sufficiente individuare i beni relitti per calcolare il valore di questa quota e, conseguentemente, anche il valore della lesione.
A voler diversamente ritenere, ovvero laddove si dovesse reputare necessario per parte attrice indicare in citazione la precisa quantificazione (in termini matematici) del relictum e del donatum, e, conseguentemente della lesione patita, ciò comporterebbe inevitabilmente pagina 7 di 18 l'utilizzo di dati non certi - in quanto non tutti pienamente disponibili all'attore, che si trova spesso in una posizione di svantaggio informativo rispetto agli altri eredi, per cui potrebbe avere difficoltà nel fornire una prova diretta della consistenza dell'asse ereditario (salvo le uniche risultanze certe del catasto e della conservatoria) - e, quindi, l'indicazione di risultati inesatti.
III. SULLA RICOSTRUZIONE DELL'ASSE EREDITARIO
III.1. RELICTUM
Preliminarmente, occorre dare atto che parte convenuta contestava che i valori sulla cui base parte attrice aveva ricostruito il patrimonio ereditario non apparissero credibili in quanto di gran lunga distanti da quelli emergenti dalla dichiarazione di successione. Si deve, in proposito, rammentare che detta dichiarazione, ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario, ha un mero valore indiziario. Si tratta, difatti, di un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, per cui è necessario che la stessa sia supportata da ulteriori elementi probatori che confermino l'effettiva consistenza dei beni facenti parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, specialmente quando la dichiarazione proviene da un solo coerede e non è accompagnata da documentazione attestante l'effettiva consistenza dell'asse ereditario (cfr. Cass., n. 5876/2024).
Ciò deve, senz'altro, sostenersi nel caso che ci occupa in cui la dichiarazione di successione è stata depositata dalla convenuta, è documento compilato e proveniente dalla stessa e in esso l'odierno attore non viene neppure menzionato.
Ciò doverosamente premesso, deve rammentarsi che, in sede di riduzione, occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari:
- la riunione fittizia;
- l'imputazione ex se.
L'art 556 c.c. stabilisce, infatti, che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto:
▪ procedere alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, ovvero al computo del c.d. relictum;
▪ effettuare la riunione fittizia tra attivo e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (Cass., n. 14193/2022; v., anche Trib. Messina, sentenza n. 438/2025 dell'8/03/2025);
▪ detrarre dal relictum i debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte
- quali le spese funerarie e di sepoltura -, da valutare con riferimento alla stessa data (Cass., n. 2023/1966).
In ordine alla ricostruzione del patrimonio ereditario, la convenuta eccepiva, come visto, che quella operata dall'attore fosse avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 556 c.c., giacché questi:
pagina 8 di 18 ▪ aveva omesso di aver ricevuto donazioni in vita del de cuis;
▪ non aveva dato atto delle quote da ella convenuta detenute iure proprio;
▪ non aveva tenuto conto in alcun modo delle “spese sostenute dalla stessa per accrescere il patrimonio durante la convivenza matrimoniale con il defunto marito”; in particolare, non aveva considerato che la convenuta aveva finito di pagare il mutuo e il finanziamento accesi dal de cuis per la ristrutturazione della casa familiare (cfr. doc. 3 e 3-bis allig. comp. cost.), aveva contribuito al pagamento dell'immobile in multiproprietà sito in Trento, e aveva sborsato le spese per il funerale, quelle di successione e quelle per la pubblicazione del testamento (cfr. docc. 4 e 5 allig. comp. cost.).
Parte attrice, per contro, obiettava:
▪ di non aver mai ricevuto in vita donazioni da parte del padre (sul punto v. meglio infra);
▪ di aver considerato, rispetto ai beni indicati, la quota spettante in proprio alla convenuta, avendo indicato come pari al 50% la quota parte facente capo al de cuis dell'immobile sito a Trento;
▪ la convenuta non avrebbe potuto accrescere il patrimonio del marito, sia perché l'immobile di via Monfalcone era a questi pervenuto a titolo di donazione da parte della madre (cfr. doc. 18 allig. alle seconde memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), sia perché, dall'inizio della convivenza con il de cuis, la stessa non aveva mai lavorato, se non saltuariamente e per brevissimi periodi (come comprovato dal doc. 1 allig. alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. della stessa parte convenuta);
▪ quanto, poi, alle spese per la ristrutturazione della casa familiare per tabulas emergeva non solo che era stato a sottoscrivere un mutuo intestato solo a lui SO
(peraltro, acceso in data 02/04/1996, ovvero più di un anno prima del matrimonio con la convenuta, avvenuto il 26/07/1997), ma anche che era stato lo stesso a pagarlo integralmente prima di morire (il mutuo aveva, difatti, durata di anni 15 ed era, quindi, scaduto, nell'anno 2011; inoltre, per il relativo pagamento l'attore aveva richiesto una anticipazione del TFR;
ciò trovava conferma nello stesso doc. 3 di parte convenuta, allegato alla comparsa di costituzione, in particolare nella quietanza a pag. 2);
▪ il contratto di prestito per Euro 20.000,00 versato in atti da parte convenuta (sub allig. 3-bis della comp. di cost.) nulla dimostrava circa la sua destinazione;
il mutuo contratto, peraltro, sottoscritto da , era stato pagato dallo stesso almeno sino al proprio SO decesso e, anzi, almeno sino al gennaio 2012, data a cui risaliva la lettera di accollo da parte della convenuta del prestito in parola, lettera in ogni caso, contestata sotto il profilo della sua efficacia probatoria.
Ancora, parte attrice, ipotizzava che la convenuta, in spregio agli artt. 724 e 737 c.c., non aveva indicato le donazioni da ella ricevute in vita, ritenendo assai verosimile che ciò si fosse verificato, avendo il de cuis, nell'anno 2008, percepito il TFR per oltre trent'anni di dirigente/quadro di banca, oltre a un'indennità di incentivo all'esodo (per essere andato in pensione anticipata ex Accordo 7/12/2006; cfr. doc. doc. 10, allig cit.), i cui importi, a suo dire, sarebbero stati certamente versati sui conti correnti intestati allo stesso e reputando, per Pt_1 contro, inverosimile che dall'anno di ricezione sino alla morte egli li avesse potuti interamente spendere;
ciò parte attrice deduceva dal fatto che i conti correnti intestati al de cuis e su cui gli importi in parola erano stati verosimilmente accreditati, alla data della sua pagina 9 di 18 morte, risultavano addirittura in passivo alla stregua della dichiarazione di successione depositata da parte convenuta.
Rispetto alla superiore ricostruzione, obiettava parte convenuta che il suo certo contributo all'accrescimento del patrimonio del de cuis e, in particolare, all'acquisto dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario e/o alla loro ristrutturazione, sarebbe comprovato dall'estratto contributivo Inps, da cui emergeva che la convenuta aveva sempre lavorato fin dal 1976, anche negli anni del matrimonio (cfr. doc. 1, allig. seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte convenuta).
Gran parte dei superiori assunti è rimasta, tuttavia, oggetto di mera allegazione, hinc et inde delle parti, e priva di riscontro probatorio (non essendo sufficienti, all'uopo, i documenti prodotti dalle parti medesime, suscettibili, come visto, di opposte interpretazioni), salvo quanto si dirà in relazione alla presunta donazione in favore dell'attore e alle emergenze dell'elaborato peritale circa i finanziamenti di cui si è detto.
Può, pertanto, passarsi alla ricostruzione dell'asse ereditario sulla base dei dati certi acquisiti in atti e alla luce della svolta CTU.
In ordine a tale ultimo profilo, occorre rammentare come parte convenuta si fosse opposta all'ammissione di una CTU volta, tra le altre cose, alla determinazione della massa attiva del patrimonio ereditario, in quanto di carattere esplorativo, sopperendo alla mancanza di adeguata ricostruzione dell'asse ereditario da parte di parte attrice, come era, per contro, suo onere. La contestazione non poteva ritenersi fondata. Come visto nel precedente paragrafo, il legittimario completamente pretermesso ha l'onere di indicare specificamente i beni costituenti il relictum, ma non è tenuto a quantificare in termini numerici l'entità della lesione, essendo sufficiente che alleghi che il valore attivo pervenutogli sia inferiore alla quota di riserva stabilita dalla legge. La prova della consistenza dell'asse ereditario e della conseguente lesione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (“In tema di azione di riduzione per lesione della legittima, il legittimario totalmente pretermesso che agisce in riduzione ha l'onere di indicare specificamente i beni costituenti il relictum, ma non è tenuto a quantificare in termini numerici l'entità della lesione, essendo sufficiente che alleghi che il valore attivo pervenutogli sia inferiore alla quota di riserva stabilita dalla legge. La prova della consistenza dell'asse ereditario e della conseguente lesione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Qualora non siano dedotte donazioni effettuate in vita dal de cuius, l'individuazione dei beni relitti è di per sé sufficiente ad assicurare il requisito di specificità dell'atto di citazione, ricavandosi l'entità della quota di legittima nella percentuale che la legge assicura al legittimario. L'eventuale non contestazione da parte del convenuto circa l'effettiva inclusione nel patrimonio relitto dei beni indicati in citazione pone tale circostanza al di fuori del thema probandum, rendendo superflua la produzione dei titoli di proprietà; così, Cass., ord.. n. 15465/2024). Una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, anche mediante presunzioni, il giudice ha il dovere di disporre una CTU per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum (cfr. Cass., n. 8348/2025); ergo, detta consulenza non poteva validamente ritenersi esplorativa. Ritiene il Collegio che, nel caso che ci occupa, l'attore ha determinato con esattezza la quota di riserva a lui spettante, assumendo che, per effetto della sua totale pretermissione dal testamento redatto dal padre e tenuto conto della consistenza del patrimonio relictum (di cui ha offerto una ricostruzione in atti), residuava una lesione in misura pari all'intera quota di riserva del legittimario. Tale allegazione deve ritenersi sufficientemente specifica in piena adesione all'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che non considera più necessaria l'individuazione della lesione in termini matematici (e quindi la specificazione dell'entità monetaria pagina 10 di 18 della lesione) e ritiene, invece, sufficiente l'allegazione per cui, alla luce del complessivo assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sarebbe inferiore a quanto invece la legge gli riservava (cfr. Cass. 18199/2020).
Il nominato CTU, dott. , ha ricostruito la massa ereditaria come segue: Persona_5
➢ immobile sito in AN via Monfalcone n. 6, di circa mq. 150, distinto al NCEU di detto Comune al Fg. 10, particella 345 sub. 26, cat A/3 e particella 345 sub 23, cat. C/2, nella sua interezza, per un valore di 300.000 €, oltre ai beni mobili presenti all'interno, stimati in 11.000,00 €;
➢ 50% della quota in multiproprietà per 1525/100.000, in complesso edilizio sito in Pinzolo, Rio Falsè, Madonna di LIo, distinto al NCEU del Comune di Trento, al foglio 11, particella 1488 sub. 84, cat A/2 e alla particella 1488 sub 160, cat C/6, utilità comuni su particella 1488 sub 245, 246, 247, 24, 50, 69, 249, 248, 49 e 243, per un valore di 10.000 €, quale concordato tra le parti (v. supra quanto all'accordo delle parti di riconoscere all'intera quota un valore pari a Euro 20.000,00), per un totale di Euro 321.000,00.
Deve dirsi ritualmente acquisito in causa (per tabulas ed ex art. 115 codice di rito) che il de cuius, alla data del suo decesso, era proprietario dei beni di cui sopra.
A tali importi, a seguito delle osservazioni alla bozza peritale da parte dei consulenti di parte, il CTU, nella relazione finale, aveva aggiunto il valore delle obbligazioni CRC 01/03/15 TV SUB di cui al dossier titoli n. 3074678 presso la Cassa di Risparmio di Cesena per l'importo di € 2.006,86, oltre al saldo attivo di un conto corrente intestato al de cuis per l'esiguo importo di Euro 18,86.
I dati di cui sopra erano stati estrapolati dalla dichiarazione di successione in atti2.
Ritiene di Tribunale di non dover computare tali, ultime voci in quanto, a parte il fatto che parte attrice aveva richiesto la quota di metà del valore del dossier titoli (che, per contro, il CTU computa per l'intero), appare assorbente la considerazione operata, invero, dallo stesso consulente d'ufficio secondo cui l'atto di successione, in quanto mera dichiarazione dell'erede, richiederebbe atti e documenti a ulteriore supporto della veridicità di quanto riportato nella dichiarazione stessa (come, ad es. gli estratti di conto corrente3); si richiama, sul punto, quanto già osservato in ordine alla valenza di mero indizio probatorio che può attribuirsi alla dichiarazione di successione. III.2. CP_3
Alla massa così individuata, andrebbero riuniti, fittiziamente, i beni di cui sia stato disposto in vita dal de cuis a titolo di donazione.
Sul punto parte convenuta non è stata in grado di dimostrare la propria tesi difensiva, secondo cui l'attore avrebbe ricevuto dal padre in vita, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 20.000,00, poiché non si rinvengono nei documenti contabili prodotti i dati del mittente o, meglio, del soggetto che aveva operato il versamento, invero in contanti, di Euro 20.000,00 sul conto corrente dell'attore stesso (nella documentazione prodotta da parte convenuta vi è soltanto il nome dell'ordinante, , peraltro in relazione alla successiva operazione di trasferimento di questa Parte_1 somma in LE, in favore dell'allora di lui coniuge, ), né emerge altrove che tale somma CP_4 provenisse proprio dal padre (cfr. doc. 1 allig. comp. cost.); unica indicazione inerente all'asserita donazione è un mero appunto, vergato a mano sul documento, ovviamente privo di qualsivoglia rilievo probatorio.
Per contro, la svolta istruttoria è valsa a dimostrare il diverso assunto attoreo secondo cui i 20.000,00 Euro in parola erano stati versati sul conto corrente di in Parte_1 contanti e non già da bensì dalla madre dell'attore, SO Persona_6 per poi essere bonificati in LE (dove risiedeva l'attore unitamente alla precedente moglie e alla loro prima figlia).
La teste (sentita all'udienza del 16/05/2022) ha riferito che, proprio in Persona_6 data 21/12/2007, aveva prelevato in contanti esattamente la somma di Euro 20.000,00 dal proprio conto corrente (n. 4755-6152046640/26 acceso presso BA ES), e, in pari data, aveva versato detta somma sul conto corrente del signor (n. 04950/1000/00000236), SO giustificando così la complessiva operazione: “Ho fatto questo versamento in favore di mio figlio che stava andando a lavorare in LE, come un mio aiuto di madre;
non ho mai preteso la restituzione della somma”.
Né può validamente obiettarsi, come fa la difesa avversaria, che la prova in esame avrebbe dovuto essere fornita documentalmente.
In ogni caso, la dichiarazione testimoniale è corroborata da quanto già emerge, per tabulas: - dalla contabile del prelievo da parte della teste dal proprio conto corrente acceso presso BA ES (sopra meglio indicato) alle ore 13:40 del 21/12/2007; - dalla contabile di accredito, di pari data, sul conto corrente di acceso presso la Parte_1 [...]
(sempre sopra meglio indicato); - dal successivo bonifico effettuato da questo ultimo CP_2 conto, alle ore 15:41 del 21/12/2017, in favore di , all'epoca moglie dell'attore (la CP_4 circostanza non è contestata;
cfr. docc. da 14 a 17 allig. II memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), per il trasferimento in LE.
III.3. DEBITUM
Dalla massa ereditaria, come sopra individuata, andrebbero, a questo punto, scorporati i debiti ereditari, ivi incluse le spese funebri che, per giurisprudenza costante, sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità,
pagina 12 di 18 concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto, dunque, sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità.
Il consulente tecnico d'ufficio ha valutato e quantificato detti debiti come pari a € 19.174,00, importo così aumentato all'esito delle osservazioni del CT di parte convenuta, avuto riguardo alle risultanze della dichiarazione di successione4, sia pure con alcune osservazioni.
Il CTU, nell'esaminare ogni singolo debito dedotto, ha considerato, ai fini del conteggio finale, solo quelli debitamente documentati, sotto l'aspetto formale (idoneità del documento a confermare la spesa) e sotto l'aspetto sostanziale (periodo di emissione del documento e riferibilità alle spese ereditarie), con valutazione che si ritiene qui di condividere, salvo quanto verrà precisato.
Si riportano, di seguito, le valutazioni del CTU rispetto agli asseriti debiti di cui alla documentazione prodotta da parte convenuta.
Quanto alla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta:
▪ ALLEGATO 1) “Bonifico a favore di per acquisto casa in LE”, Parte_1
l'importo di 20.000 Euro non viene preso in considerazione in quanto relativo a un periodo non ricompreso nel quesito peritale;
ad ogni buon conto, lo stesso Consulente osserva che “non vi è dimostrazione che la donazione sia partita dal conto di o SO comunque a lui riferibile, poiché il nome del de cuius non è presente da nessuna parte”; la questione è stata già affrontata nella parte in cui si è esclusa la prova della donazione per l'importo di Euro 20.000,00 in favore di parte attrice quale per contro asserita da parte convenuta;
▪ ALLEGATO 3) “Documenti mutuo per ristrutturazione casa via Monfalcone 6”, l'importo pari a 28.960.000 delle vecchie lire non viene, parimenti, considerato giacché:
“il mutuo era già estinto alla morte del de cuius avvenuta il 22/10/2011. Il mutuo, della durata di 15 anni, è stato completamente estinto nel 2009, ben due anni prima della morte di _1
[…] e pertanto questa spesa non potrà essere presa in esame” (valutazione questa condivisa
[...] dallo stesso CTP di parte convenuta in sede di osservazioni alla CTU);
▪ ALLEGATO 3-bis) “Finanziamento 20.000 Euro”, “In riferimento al finanziamento sono state computate le 42 rate successive al 03/01/2012 in cui le rate sono state trasferite sul conto della Sig.ra diventando un debito, ossia dalla rata del 27/01/2012 fino alla rata Controparte_1 del 27/06/2 a x 42 rate = 12.023,34 €. Non è dato sapere tuttavia, non disponendo della visibilità dei conti, se anche questo finanziamento, così come il mutuo, sia stato estinto prima della scadenza, nel qual caso non andrebbe computata la relativa porzione di interessi, che invece è stata interamente computata”;
▪ ALLEGATO 4) “Spese funerale : 4.350 €”, “E' stata considerata la fattura SO di 2.200 € poiché datata 14/12/2011 e quindi riconducibile alla data di apertura della successione, come richiesto da quesito. L'importo a saldo dei 4.350 € non è documentato con una 4 Come in parte visto sub nota 2, dopo il deposito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha aggiunto al debitum sia l'importo di Euro 1.700 per le spese funebri, sia l'importo di Euro 1.987,27. Quest'ultimo dato si è detto risultare dalla differenza tra il saldo passivo di un conto corrente, per Euro 4.012,99, emergente dalla dichiarazione di successione, e il valore dei titoli sempre risultanti da detta dichiarazione (computato, erroneamente, per l'intero importo di Euro 2.008,86) e l'ulteriore somma di Euro 18,86, quale saldo attivo di un conto corrente. pagina 13 di 18 fattura/ricevuta e pertanto non è stata conteggiata dalla scrivente C.T.U. poiché non risulta essere un debito documentato”;
▪ ALLEGATO 5) ”Spese successione e pubblicazione testamento notaio , l'importo Per_2 di 2.600 € non viene considerato sulla base della seguente osservazione, “Analogo discorso vale per le spese di successione, scritte a penna su un foglio bianco, non idoneamente documentate”.
Quanto alla documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte convenuta, di data 06/09/2021:
▪ ALLEGATI 2) “Fattura spese di successione € 1.700,00” e 3) “Fotocopia assegno pagamento spese di successione € 1.700,00”, “queste due voci vengono indicate come collegate. Tale spesa non è stata considerata dalla scrivente CTU, nella bozza di CTU, poiché la fattura è incompleta e non presenta l'intestazione e la p.iva del ricevente. Inoltre il documento 3 non è una attestazione di pagamento e non è dimostrato alcun collegamento tra l'intestazione dell'assegno Life srl e di cui non è definita l'intestazione fiscale. Nella bozza Parte_2 la spesa di successione non è stata computata, mentre nella relazione finale di CTU la spesa è stata computata poiché il CTP di Parte Convenuta ha allegato una migliore scansione che giustificasse la spesa, per un importo pari a 1.700 €”;
▪ ALLEGATI 4) “Fattura notaio € 900,00” e 5) “Pubblicazione testamento olografo Per_2
€ 60,00”, il “Legale di Parte Convenuta deposita i documenti incrociandoli nel loro ordine. Quello che viene elencato come documento n° 4 in realtà viene allegato come documento n°5 e viceversa. Nella analisi condotta, viene considerata la sola fattura dell'importo di 60,00 € poiché vi è una regolare ricevuta in atti pur non essendo presente la prova dell'avvenuto pagamento. Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di 900 €, indicata nella seconda memoria come 4), ma corrispondente all'allegato n°5, che il legale definisce “4) Fattura notaio euro 900”, è Per_2 priva di fondamento poiché non è documentata. Vi è solo un cedolino compilato ma privo di attestazione che ci stato un corrispettivo assegno incassato. Il documento presentato è ben lungi dall'essere una fattura, e come tale non può essere presa in esame come spesa”;
▪ ALLEGATO 6) [e 6a)] “Fatture spese Ag. funeraria salma con ricevuta fiscale e pagamento 2.200 €”, “importo già computato nel doc. 4 della costituzione. Non può essere conteggiata due volte la stessa spesa”;
▪ ALLEGATO 7) “Acquisto loculo con bollettino € 206,90 , “l'importo di SO
206,90 € del 24/10/2011 viene considerato come spesa (in parte) poiché attinente al periodo della successione e poiché documentato. Tuttavia è stato assunto solo il 50% dell'importo indicato poiché la spesa di corrispettivo per la concessione del loculo fa riferimento a n°2 posti. Si rinvia alla visione del documento n°7 allegato alla seconda memoria di Parte Convenuta. Il de cuius è uno solo, Il secondo posto del loculo, pagato il 24/10/2011 con ricevuta n° SO
11911, è altro, e non può essere una spesa afferente a questo procedimento. Pertanto si ha: 206,90 (€ x2 posti): 2 posti = 103,45 €”;
▪ ALLEGATI 8 e 8a) “Acquisto lapide 1.100 €”, “La spesa viene considerata poiché datata 20/12/2011 e relativa a lapide: 1.100 €”;
▪ ALLEGATO 9) “Pagamento in contanti spese pompe funebri 750,00 €”, Persona_7
“Tale voce non è stata considerata dalla scrivente CTU poiché indimostrata. Non vi è né fattura né attestazione di pagamento, ma solo un foglio bianco scritto a penna”. Rispetto a tale ultimo documento il Collegio reputa necessario richiamare anche le contestazioni di parte attrice, che ha provato documentalmente come dalla CCIAA di pagina 14 di 18 AN risulti che la società emittente la fattura, la “MANGIALARDO GUADAGNINI SRL UNIPERSONALE”, avente abbia aperto solo in data CodiceFiscale_3
15/04/2029 le sedi di Falconara Marittima Via Italia, di AN Piazza Torricelli e di AN via Conca, per contro indicate nel timbro apposto su fatture di data 02/4/2012 e
16/5/2012.
Nel ribadire la condivisione delle osservazioni del CTU, è d'uopo, tuttavia, operare delle precisazioni.
In primo lugo, si ritiene di non dover conteggiare la voce inerente alle rate del mutuo di cui all'allegato 3) della comparsa di costituzione, per l'importo di Euro 12.023,34 asseritamente pagato da parte convenuta, sia perché, come osserva lo stesso Consulente, non vi è prova dell'effettivo pagamento con denaro della convenuta sia perché quello che dovrebbe essere un accollo del debito da parte di quest'ultima è una semplice scrittura firmata dalla priva di qualsivoglia elemento che comprovi la trasmissione CP_1 all'Istituto di credito (si noti come il timbro della banca non reca la firma di accettazione del funzionario per l'attestazione del deposito).
Non si ritiene, poi, di dover conteggiare l'importo di Euro 2.200,00 di cui all'allegato 4) della comparsa di costituzione, in quanto non vi è prova, in atti, dell'avvenuto pagamento;
tale non può considerarsi la matrice dell'assegno prodotta unitamente alla fattura (cfr. allegati sub docc. 6 e 6a alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., con cui si rideposita la fattura di Euro 2.200,00); stesse considerazioni debbono farsi per la cifra di Euro 1.100,00 di cui ai docc. 8 e 8a allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. di parte convenuta.
Rispetto a tutte le spese esaminate ha rilevato il Consulente che non vi sarebbe prova del fatto che le stesse siano state sostenute proprio dalla convenuta;
tale osservazione non può, tuttavia, essere condivisa in relazione alle spese portate dalle fatture intestate all'odierna convenuta e per cui vi è in atti relativa quietanza.
Si ritiene, pertanto, di dover computare quali voci del debitum:
- le spese di cui al doc. 2), allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., per l'importo di Euro 1.700 (in calce alla fattura, intestata alla convenuta, vi è l'attestazione “incassato” in ordine a detto importo di Euro 1.700,00);
- le spese risultanti dal doc. 4), sempre allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., per l'importo di Euro 60,00, portato da fattura intestata a parte convenuta, in quanto anche detto importo viene indicato come “incassato”;
- le spese indicate nel doc. 7), allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto vi è un bollettino postale comprovante l'avvenuto pagamento da parte di va soltanto precisato, in relazione a tale spesa, secondo le Controparte_1 condivisibili osservazioni del CTU, che la somma indicata in fattura va dimidiata (quindi, conteggiata per l'importo di Euro 103,45), in quanto la stessa è relativa a due loculi.
Non si ritiene, invece, di dover considerare tra i debiti dell'eredità l'importo di un asserito saldo passivo di conto corrente per l'importo di Euro 4.012,99, aggiunto nei suoi conteggi dal CTU soltanto nella relazione finale, alla stregua delle osservazioni del CTP della convenuta, pur esplicitando le proprie perplessità sul punto (e lasciandone, quindi, la valutazione – giuridica - al Tribunale), in quanto tale voce del passivo emergeva dalla dichiarazione di pagina 15 di 18 successione, per cui valgono le considerazioni già svolte in ordine alla valenza probatoria di tale atto.
Decurtando, perciò, dal relictum, pari a 321.000,00 €, i soli debiti di cui si è sin qui detto, pari complessivamente a 1.863,45 €, si ottiene un valore di Euro 319.136,55.
III.
4. SULLA QUOTA DI RISERVA E SUI DIRITTI DEL CONIUGE
Ai sensi dell'art. 540 c.c., i diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite, da questi acquistati a titolo di legato ex lege, si conservano nella loro consistenza economica anche quando la casa coniugale e gli arredi vengano attribuiti per testamento al coniuge. Per effetto della norma, si determina un incremento quantitativo della quota in favore del coniuge perché i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota assegnata al coniuge in proprietà.
Più precisamente, l'art. 540 c.c. stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla quota disponibile: ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva.
Alla quota di riserva del coniuge si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile (se questa è capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (cfr. Cass. 4329/2000; conf. Id., n. 9651/2013; da ultimo, v. Cass., ord. n. 4008/2023).
In altri termini, il giudice investito dell'azione di riduzione, dovrà innanzitutto verificare il valore della quota disponibile. Se questa non è sufficiente a coprire il valore del diritto di abitazione, la differenza residua deve gravare sulla quota riservata al coniuge superstite. Se anche questa è incapiente, è inevitabilmente intaccata la quota degli altri legittimari.
Tale valutazione è stata posta in essere dal CTU, che ha preso come riferimento la tabella relativa al calcolo del diritto di usufrutto in quanto analoga a quella del diritto di abitazione per il coniuge superstite. Da tale valutazione è emerso, tenuto conto dell'età del coniuge superstite al momento del decesso del coniuge (anni 54 anni), il valore del diritto di abitazione, alla data di apertura della successione, come pari a 198.262,00 €.
III.
5. QUOTA DI RISERVA SPETTANTE ALL'ATTORE
Ai sensi dell'art. 542, comma 1, c.c., in presenza di un solo figlio e del coniuge superstite:
• 1/3 dell'asse (Euro 106.378,85) spetta al coniuge (legittima);
• 1/3 (Euro 106.378,85) al figlio (legittima);
• 1/3 (Euro 106.378,85) corrisponde alla quota disponibile.
Il testamento che qui ci occupa ha attribuito l'intero patrimonio alla coniuge, eccedendo quindi di 1/3 la sua quota disponibile e ledendo la quota riservata all'attore.
pagina 16 di 18 Il diritto di abitazione, valutato in € 198.262,00, nella specie, resta assorbito nella quota disponibile e in parte nella legittima della convenuta, senza intaccare la quota riservata all'attore.
Alla luce dei calcoli eseguiti dal CTU, rivisti parzialmente alla luce delle osservazioni di cui al precedente paragrafo, ne consegue che la quota spettante all'unico figlio sarà pari ad 1/3 della massa ereditaria, ossia a Euro 106.378,85.
Ne discende che, in accoglimento della domanda di riduzione, accertata e dichiarata in capo a la qualità di erede legittimario pretermesso del defunto Parte_1 [...]
, deve essere riconosciuto il diritto dell'attore a essere reintegrato nella quota di _1 legittima a lui spettante (1/3) sull'asse ereditario, quota da acquisire mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie.
IV. SUL DIRITTO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta di
”irricevibilità/inammissibilità delle domande di scioglimento della comunione”, fondata sul difetto, al momento della notifica della citazione, del presupposto fondante tale domanda, ovvero la comunione stessa.
A ben guardare, l'azione di divisione della comunione ereditaria che si viene a determinare a seguito dell'accoglimento del riconoscimento della qualità di erede in capo all'attore, è stata esperita dall'attore “in via condizionata” all'accoglimento della “principale pregiudiziale”, ovvero, appunto, il riconoscimento della qualità di erede.
Sussistevano, dunque, i presupposti anche per l'esperimento (sia pur condizionato) dell'azione di scioglimento, per il valido esercizio dell'azione di divisione, che può essere svolta anche cumulativamente con la domanda di riduzione in seno allo stesso giudizio, anche se costituisce un posterius in quanto subordinata all'accoglimento dell'azione principale.
Non è possibile decidere, tuttavia, allo stato, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria derivante dall'accoglimento dell'azione di riduzione.
Occorre, infatti, disporre C.T.U. al fine di verificare la divisibilità dei beni e la formazione delle porzioni.
Le spese di lite potranno essere regolate soltanto all'esito della definizione globale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1. accerta e dichiara che il è legittimario totalmente pretermesso nella Parte_1 successione del padre, ; Persona_8
2. accoglie la domanda di riduzione avanzata dall'attore nei confronti della convenuta con riferimento alla successione di , e, per l'effetto, dichiara la sua SO qualità di erede e che la quota di riserva allo stesso spettante è stata lesa dal testamento pagina 17 di 18 olografo rep. 13825 e racc. 10007, pubblicato in data 18/11/2011 a mezzo notaio dott. che dichiara inefficace nei confronti di nella ER Parte_1 misura in cui lede la quota di riserva a lui spettante, pari a 1/3 dell'asse ereditario paterno così composto: appartamento, sito in AN via Monfalcone n. 6, di circa mq. 150, distinto al NCEU del Comune di AN al foglio 10, particella 345 sub. 26, cat A/3 e particella 345 sub 23, cat. C/2; beni mobili contenuti all'interno dell'immobile di cui al precedente punto;
50% della quota in multiproprietà per 1525/100.000, in complesso edilizio sito in Pinzolo, Rio , Madonna di LIo, distinto al NCEU del Comune di Trento, al Per_4 foglio 11, particella 1488 sub. 84, cat A/2 e alla particella 1488 sub 160, cat C/6, utilità comuni su particella 1488 sub 245, 246, 247, 24, 50, 69, 249, 248, 49 e 243;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari competenti (AN e Trento), con esonero da responsabilità per i Conservatori;
4. visto l'art. 279, comma 3, c.p.c., impartisce con separata ordinanza i provvedimenti per il prosieguo del giudizio per la fase divisionale e l'esame delle domande condizionate alla declaratoria di eredità;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio del 28/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tale dato veniva considerato dal CTU all'esito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, ma, al contempo, il consulente d'ufficio valutava anche il passivo risultante dalla medesima dichiarazione di successione (ovvero il saldo negativo di un conto corrente per Euro 4.012,99). Per questo motivo non compare nel conteggio del relictum la voce in parola avendola il CTU decurtata dalla passività di cui si è appena detto, che, nel suo importo residuo, veniva unicamente indicata nella parte relativa al conteggio dei debiti ereditari;
sul punto si dirà nella parte relativa al computo del debitum. 3 Il Consulente non ha indicato nei suoi conteggi le liquidità asseritamente presenti, secondo parte attrice, nei conti correnti accesi sempre presso l'allora Cassa di Risparmio di Cesena - c/c n. 1215 – nonché presso l'allora
- c/c n. 4053/0740/7000021 -, proprio in mancanza degli estratti conto (sicuramente non Controparte_2 trasmessi dagli Istituti di credito interpellati in ragione del tempo trascorso rispetto ai periodi di interesse né prodotti da parte convenuta) e neppure gli ori e gioielli personali del de cuius, la prova della cui esistenza, in realtà, non è stata offerta da parte attrice. pagina 11 di 18