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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 798/2023
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATERINO CATERINA, con domicilio eletto in Bologna, via Collegio di Spagna, n.
7/2
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Isabella Basile e Ester Cascio;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 370 2023 00001157 52 e n. 370 2023 00001158 53, citando in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, CP_1
Sezione Lavoro, disporre per tutti i motivi esposti in atto per
1 l'annullamento/revoca/declaratoria di inefficacia (a) dell'avviso di addebito n. 370 2023
00001157 52 000, formato il 08.04.2023, notificato in data 12.05.2023 dall' -sede di CP_1
Modena - via Reiter 72, 41121 Modena (MO) a mezzo raccomandata RK2 n. 68490826117-9,
comunque di ogni atto presupposto, connesso o collegato (doc. 1) e (b) dell'avviso di addebito
n. 370 2023 00001158 53 000, formato il 08.04.2023, notificato in data 12.05.2023 dall' - CP_1
sede di Modena - via Reiter 72, 41121 Modena (MO) a mezzo raccomandata RK2 n.
68490826172-0, comunque di ogni atto presupposto, connesso o collegato (doc. 2)
In via subordinata sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento
tributario pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-
MA (non ancora iscritto a ruolo, avendo l'Agenzia delle Entrate – come detto –
provveduto alla notifica dell'appello in data 20.06.2023 – ieri)».
Nel prospettare l'illegittimità di tali pretese contributive per violazione del disposto di cui all'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/1999 nonché per insussistenza dei fatti costitutivi dei crediti ex
adverso richiesti (anche alla luce delle determinazioni assunte dall'A.G. penale e tributaria), ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con propria memoria di costituzione si è costituito in giudizio che, ribadendo la CP_1
legittimità del proprio operato e la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio credito alla luce degli accertamenti ispettivo compiuti dall'Agenzia fiscale, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente la causa (v. anche ordinanza del 29.5.2024), all'esito dell'udienza di discussione del 12.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree caducatorie degli opposti avvisi di addebito n. 370 2023 00001157 52 e n. 370 2023
2 00001158 53, con cui ha richiesto il pagamento di contributi afferenti alla gestione CP_1
artigiani, con riferimento alle annualità 2015 e 2016. E tanto sulla scorta degli accertamenti tributari compiuti nei confronti della ricorrente, da cui era emerso l'esistenza di un maggior reddito a favore dell'odierno ricorrente, come tale assoggettabile a maggior tassazione e contribuzione previdenziale.
Parte ricorrente ha eccepito in primo luogo l'illegittimità della pretesa – e così l'insussistenza del credito – poiché l'opposto avviso di addebito è stato confezionato in violazione dell'art. 24,
co. 3, D. Lgs. 46/1999, in quanto formato in epoca successiva rispetto all'instaurazione dei giudizi di natura tributaria con cui è stata contestata la legittimità degli avvisi di accertamento su cui si fonda l'odierno credito.
Tale prospettazione, ove anche a ritenerla fondata, non preclude l'esame nel merito della vicenda in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi del credito previdenziale. Il tutto in ragione del fatto che nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il Giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché
i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato: « In tema
di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella
esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo
sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve
esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale,
valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo» (Cass., 6.8.2012,
n. 14149).
Quanto al merito, avendo la causa ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi
3 dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito;
il tutto indipendentemente dalla veste formale assunta dalle parti in sede di instaurazione del processo (v. ex multis Cass., 6.11.2009, n. 23600).
Nel caso di specie i crediti previdenziali si fondano sulla contestata, a cura dell' esistenza CP_2
di un maggior reddito imponibile in capo al ricorrente. Il tutto per le ragioni analiticamente indicate nei due avvisi di accertamento, rispettivamente n. THH017M00745/2020 e n.
THH017M00746/2020.
Si ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del maggior reddito e,
così, alla sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del rivendicato credito previdenziale.
A sostegno delle conclusioni cui si è pervenuti, si evidenzia: 1) l'avvenuta adozione da parte dell'A.G. penale, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, di un provvedimento di archiviazione (v. doc. 8 ricorso); 2) l'avvenuta pronuncia, da parte della CTP
di Modena con condivisibile iter logico-motivazionale, di sentenza nn. 550/2022 con cui ha accertato, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, l'inesistenza di quel maggior reddito individuato oggi da come base contributiva imponibile a fini CP_1
previdenziali (v. doc. 3 ricorso); 3) l'avvenuta pronuncia, da parte della CTR di Bologna con condivisibile iter logico-motivazionale, di sentenze nn. 761/2024 e 768/2024 con cui ha accertato, sui fatti sostanzialmente per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente ma con riferimento alle precedenti annualità 2013 e 2014 (annualità per cui il Tribunale di Modena è
addivenuto alle medesime odierne conclusioni caducatorie degli avvisi di addebito confezionati da , v. doc. 4 ricorso), l'inesistenza di quel maggior reddito individuato da come CP_1 CP_1
base contributiva imponibile a fini previdenziali (v. ammissibile produzione compiuta da parte ricorrente in data 25.10.2024).
4 Si ritiene pertanto fondato il ricorso e così non esigibile il credito previdenziale di cui oggi si discute.
La reciproca soccombenza, la particolarità del procedimento (scaturito da accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate senza alcun coinvolgimento dell' ) giustificano una CP_1
compensazione delle spese di lite in misura della metà ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
La quota residua è posta a carico di nella misura indicata in dispositivo a mente degli CP_1
incombenti processuali svolti, del valore della controversia e delle prescrizioni di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità degli opposti avvisi di addebito e per l'effetto dichiara che alcunché è dovuto a tale titolo;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente la residua metà, calcolata in detta frazione in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA
e CPA come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 798/2023
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATERINO CATERINA, con domicilio eletto in Bologna, via Collegio di Spagna, n.
7/2
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Isabella Basile e Ester Cascio;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 370 2023 00001157 52 e n. 370 2023 00001158 53, citando in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, CP_1
Sezione Lavoro, disporre per tutti i motivi esposti in atto per
1 l'annullamento/revoca/declaratoria di inefficacia (a) dell'avviso di addebito n. 370 2023
00001157 52 000, formato il 08.04.2023, notificato in data 12.05.2023 dall' -sede di CP_1
Modena - via Reiter 72, 41121 Modena (MO) a mezzo raccomandata RK2 n. 68490826117-9,
comunque di ogni atto presupposto, connesso o collegato (doc. 1) e (b) dell'avviso di addebito
n. 370 2023 00001158 53 000, formato il 08.04.2023, notificato in data 12.05.2023 dall' - CP_1
sede di Modena - via Reiter 72, 41121 Modena (MO) a mezzo raccomandata RK2 n.
68490826172-0, comunque di ogni atto presupposto, connesso o collegato (doc. 2)
In via subordinata sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento
tributario pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-
MA (non ancora iscritto a ruolo, avendo l'Agenzia delle Entrate – come detto –
provveduto alla notifica dell'appello in data 20.06.2023 – ieri)».
Nel prospettare l'illegittimità di tali pretese contributive per violazione del disposto di cui all'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46/1999 nonché per insussistenza dei fatti costitutivi dei crediti ex
adverso richiesti (anche alla luce delle determinazioni assunte dall'A.G. penale e tributaria), ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con propria memoria di costituzione si è costituito in giudizio che, ribadendo la CP_1
legittimità del proprio operato e la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio credito alla luce degli accertamenti ispettivo compiuti dall'Agenzia fiscale, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente la causa (v. anche ordinanza del 29.5.2024), all'esito dell'udienza di discussione del 12.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree caducatorie degli opposti avvisi di addebito n. 370 2023 00001157 52 e n. 370 2023
2 00001158 53, con cui ha richiesto il pagamento di contributi afferenti alla gestione CP_1
artigiani, con riferimento alle annualità 2015 e 2016. E tanto sulla scorta degli accertamenti tributari compiuti nei confronti della ricorrente, da cui era emerso l'esistenza di un maggior reddito a favore dell'odierno ricorrente, come tale assoggettabile a maggior tassazione e contribuzione previdenziale.
Parte ricorrente ha eccepito in primo luogo l'illegittimità della pretesa – e così l'insussistenza del credito – poiché l'opposto avviso di addebito è stato confezionato in violazione dell'art. 24,
co. 3, D. Lgs. 46/1999, in quanto formato in epoca successiva rispetto all'instaurazione dei giudizi di natura tributaria con cui è stata contestata la legittimità degli avvisi di accertamento su cui si fonda l'odierno credito.
Tale prospettazione, ove anche a ritenerla fondata, non preclude l'esame nel merito della vicenda in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi del credito previdenziale. Il tutto in ragione del fatto che nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il Giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché
i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato: « In tema
di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella
esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo
sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve
esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale,
valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo» (Cass., 6.8.2012,
n. 14149).
Quanto al merito, avendo la causa ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi
3 dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito;
il tutto indipendentemente dalla veste formale assunta dalle parti in sede di instaurazione del processo (v. ex multis Cass., 6.11.2009, n. 23600).
Nel caso di specie i crediti previdenziali si fondano sulla contestata, a cura dell' esistenza CP_2
di un maggior reddito imponibile in capo al ricorrente. Il tutto per le ragioni analiticamente indicate nei due avvisi di accertamento, rispettivamente n. THH017M00745/2020 e n.
THH017M00746/2020.
Si ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del maggior reddito e,
così, alla sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del rivendicato credito previdenziale.
A sostegno delle conclusioni cui si è pervenuti, si evidenzia: 1) l'avvenuta adozione da parte dell'A.G. penale, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, di un provvedimento di archiviazione (v. doc. 8 ricorso); 2) l'avvenuta pronuncia, da parte della CTP
di Modena con condivisibile iter logico-motivazionale, di sentenza nn. 550/2022 con cui ha accertato, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, l'inesistenza di quel maggior reddito individuato oggi da come base contributiva imponibile a fini CP_1
previdenziali (v. doc. 3 ricorso); 3) l'avvenuta pronuncia, da parte della CTR di Bologna con condivisibile iter logico-motivazionale, di sentenze nn. 761/2024 e 768/2024 con cui ha accertato, sui fatti sostanzialmente per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente ma con riferimento alle precedenti annualità 2013 e 2014 (annualità per cui il Tribunale di Modena è
addivenuto alle medesime odierne conclusioni caducatorie degli avvisi di addebito confezionati da , v. doc. 4 ricorso), l'inesistenza di quel maggior reddito individuato da come CP_1 CP_1
base contributiva imponibile a fini previdenziali (v. ammissibile produzione compiuta da parte ricorrente in data 25.10.2024).
4 Si ritiene pertanto fondato il ricorso e così non esigibile il credito previdenziale di cui oggi si discute.
La reciproca soccombenza, la particolarità del procedimento (scaturito da accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate senza alcun coinvolgimento dell' ) giustificano una CP_1
compensazione delle spese di lite in misura della metà ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
La quota residua è posta a carico di nella misura indicata in dispositivo a mente degli CP_1
incombenti processuali svolti, del valore della controversia e delle prescrizioni di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità degli opposti avvisi di addebito e per l'effetto dichiara che alcunché è dovuto a tale titolo;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente la residua metà, calcolata in detta frazione in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA
e CPA come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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