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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/06/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3446/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv, Paolo Caliman Cons. Ausiliari relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), residente ad Anguillara Sabazia Parte_1 C.F._1
(RM), Via dei Faggi n. 15, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del Casale
Strozzi 31, presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio , che la C.F._2 rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandro Emanuele
( ), giusta procura allegata all'atto di citazione pec. C.F._3
e Email_1 Email_2
; appellante
[...]
e
Controparte_1
( , con sede legale in Milano Piazza Lina Bo Bardi n.
[...] P.IVA_1
3, iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 25, quale società di gestione del “Fondo Enasarco Due - Fondo Comune di Investimento alternativo
Immobiliare multicomparto riservato - Comparto 3/4, e per essa CP_2
( , quale sua procuratrice in forza di atto del 11/03/2019
[...] P.IVA_2 autenticata per atto del Notaio in Milano , in persona del Persona_1
Direttore Generale arch. , elett.te dom.ta in Roma Via Persona_2
Pasubio n. 2 , presso lo Studio dell'avv. Gianfranco Galella ( , C.F._4 che la rapp.ta e difende in virtù di delega allegata in calce al ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., p.e.c.: appellata Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto introduttivo e per parte appellata quelle rese nella comparsa di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 09.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 04.5.2021, nel procedimento Rg.
22533/2020 avente ad oggetto rilascio immobile per occupazione sine titulo, il
Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ ….. definitivamente pronun- ciando, sulla domanda in epigrafe, così provvede: - condanna Parte_1
e all'immediato rilascio in favore di Parte_2 Controparte_3 dell'appartamento sito in Roma alla Via S. Giovanni Bosco n.83, sc. T, int.14; -
[...] condanna i resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento che liquida in € 100,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma il 04.5.2021. f.to Il
Giudice. “.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ con ricorso, depositato in data 18.5.2020 e ritualmente notificato la Controparte_3 ha proposto nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2 domanda di condanna al rilascio dell'appartamento di proprietà del Enasarco CP_4
Due, gestito dalla società ricorrente, sito in Roma alla via S. Giovanni Bosco n. 83 scala T int 14. A tal fine ha esposto: - che il Fondo aveva acquistato la predetta unità immobiliare per atto del 20.12.2013; - che nel marzo 2014 era stato accertato che
l'appartamento era stato occupato senza titolo da alcune persone, come risultava dalla comunicazione del portiere dello stabile sig. - che era stata Parte_3 proposta denuncia/ querela;
- che il 3.2.2016 era stato emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti della resistente per il reato di Parte_1 occupazione abusiva, essendo ancora in corso il processo penale;
- che all'interno dell'appartamento abitava anche il sig. ; - che sussistevano Parte_2
pag. 2/8 tutti i presupposti per l'emissione della condanna al rilascio, non potendo vantare le resistenti alcun valido titolo che le legittimasse alla detenzione. Parte_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed a tal fine
[...] esponendo: - che il luogo in cui la medesima risiede abitualmente e vive è in
Anguillara Sabazia, insieme con il proprio marito, in via dei Faggi n. 15; - che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non emergeva alcuna prova in ordine alla permanenza della medesima nell'appartamento di via S. Giovanni Bosco;
- che la medesima era stata identificata dalle forze dell'ordine presso l'appartamento in quanto, in occasione del sopralluogo, si trovava in esso solo temporaneamente per poter recarsi ad effettuare cure mediche presso un ospedale di Roma;
- che quindi non aveva mai avuto il possesso e/o la detenzione dell'immobile; - che avrebbe dovuto essere espletata la mediazione obbligatoria;
- che non poteva ritenersi legittimata passiva in relazione all'azione di rivendica;
- che l'onere della prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti dell'azione di revindica doveva ritenersi gravante sulla parte ricorrente;
- che, attesa la pendenza di procedimento penale, si sarebbe dovuta disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. - che quindi non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rilascio;
, benché regolarmente citato, non si è costituito in Parte_2 giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia;
è stata espletata la mediazione con esito negativo, è stata assunta la prova orale ed all'udienza del
07.04.2021 , all'esito della prova per testi, è stata riservata in decisione con termine per note” .
Seguiva ordinanza gravata. ha formulato atto d'appello contestando il provvedimento Parte_4 indicato sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva la , come in atti, impugnando l'atto d'appello perché Controparte_3 inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 15.12.2021 per la trattazione, rinunciata la richiesta sospensiva, veniva fissata nuova udienza di discussione del 07.02.2024 che veniva rinviata al
09.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3/8 A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 127 ter C.P.C., e sono stati concessi i termini ridotti del 190 c.p.c. di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
§.
1- Error in iudicando per errata valutazione dei mezzi di prova considerando solo quelli offerti dalla controparte ed omettendo di considerare invece quanto dedotto ed eccepito dal patrocinio della . Parte_5
a) Sull'errata interpretazione dell'omessa notifica per irreperibilità della Parte_1 presso il domicilio di residenza in Anguillara Sabazia alla Via dei Faggi n.15 , in quanto il ricorso risulta notificato alla via dei Faggi n. 3 presso la Tabaccheria dove la collaborava per dare una mano alla figlia del coniuge. Parte_1
b) Erronea valutazione dei documenti esibiti da controparte quali il certificato storico anagrafico della attestante che la stessa aveva avuto la residenza Parte_1 in Roma alla Via S. Giovanni Bosco n.83, sc.T, int.14 , appartamento oggetto della richiesta di rilascio. Non emergerebbe la prova che l'appellante alla data del deposito del ricorso aveva la residenza, il possesso o la detenzione dell'immobile di cui è stato chiesto il rilascio.
c) Le fotografie depositate dalla (attestanti l'esistenza Controparte_3 della cassetta postale intestata alla ), non avendo data certa e Parte_1 identificando chiaramente il luogo, non sono attendibili.
d) Erronea valutazione della prova per testi e precisamente del portiere dello stabile di Via S. Giovanni Bosco n.83, che avrebbe dichiarato, Testimone_1 lavorando fino alle 18,00, di non avere mai visto la sig. di sera o di notte e Pt_1 di non essere mai entrato nella sua abitazione;
mentre la testimonianza della teste di parte appellante, amica di famiglia, dichiarava di essere Testimone_2 stata ospite più volte presso l'abitazione di Anguillara Sabazia ove la Parte_1 stava con il marito. Dichiara inoltre di averla vista spesso presso la Tabaccheria della figlia del marito in Anguillara.
§.
2- Assenza di motivazione e valutazione degli atti pubblici prodotti.
Il tribunale ha omesso di valutare gli atti pubblici prodotti: 1) certificato storico di residenza prodotto dalla controparte che attesta la residenza ad Parte_6
dal 12.5.2015; l'iscrizione al SSNN in pari data, certificato di matrimonio
[...] in data 28.10.2021 con . Persona_3
pag. 4/8 §.3 – Sull'accertamento da parte della P.S. sulla convivenza dell'appellante con il marito in Anguillara dal 2016.
§.4 – Sulla violazione e limitazione del contraddittorio di I grado. L'appellante si duole ritendo irrituale la produzione da parte della di documenti CP_3 durante l'iter del giudizio e perché sarebbe stata ammessa la prova con un solo teste per parte, mentre la aveva indicato più testi. Parte_1
La Corte così ragiona
In via preliminare va dichiarato il passaggio in giudicato dell'ordinanza 702 bis c.p.c., nei confronti di al quale non è stato formulato, ai Parte_2 sensi dell'art. 332 c.p.c., l'atto d'appello essendo ampiamente decorsi i termini di cui agli artt.325 e 327 c.p.c.
In fatto dal procedimento penale n.6676/2014 definito con sentenza del G.d.P di
Roma n.2383/202 in ordine alla ricostruzione dei fatti ….si osserva : L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che, nella seconda metà di marzo del 2014, il portiere dello stabile di Viale San Giovanni Bosco n. 83, rientrato in Parte_3 servizio dopo un intervento chirurgico, essendogli stato riferito (egli non ha precisato da chi) che alcuni appartamenti erano stati occupati, si recò presso quello descritto in epigrafe. Nella sua deposizione, egli ha dichiarato di aver trovato nell'appartamento "una signora robusta tra i 55 e i 60 anni" e che "dopo è arrivata una ragazza con due bambini e anche un ragazzo robusto, che presumo sia il figlio della prima e compagno della seconda".
Il teste, richiesto in merito alla situazione dell'appartamento al momento della deposizione (resa il 05.11.2018) ha risposto: "vedo una volta al giorno la signora robusta entrare nell'appartamento che ho detto, venendo da un altro appartamento, probabilmente dal civico 49, verso ora di pranzo" e inoltre "vedo arrivare di Pt_2 pomeriggio — sera e la mattina lo vedo uscire" e "vedo anche la compagna". Ha inoltre affermato: "posso dire che lì ci abita WI con compagna e bambini".
Il teste in servizio presso il Commissariato di P.S. Tuscolano, ha Tes_3 dichiarato di avere trovato nell'appartamento, in occasione dell'accesso effettuato nel corso delle indagini, l'imputata, che aprì loro la porta e di aver verificato che, come da lei stessa dichiarato, vi aveva ottenuto la residenza insieme al figlio
[...]
.” Parte_2
pag. 5/8 La sentenza penale ha inoltre precisato le modalità di acquisizione del possesso dell'appartamento oggetto di causa da parte della , riportandosi ad altra Parte_1 sentenza penale n. 931/16 del Tribunale di Roma - Sezione GUP, in un procedimento (RG 25637/14 e 45934/14 PM e RG 18676/15 RG GIP) “ che ha visto imputate terze persone (undici, nella fattispecie), imputate di numerosi reati, tra cui quelli di cui agli art. 56 co. 1, 81 cpv, 110, 633, 639-bis e 635 c.p. per avere, previo danneggiamento della porta d'ingresso e della grata a protezione dell'appartamento, dapprima tentato e poi effettivamente invaso, al fine di occuparlo, l'appartamento di cui all'odierno capo di imputazione (n. 13 e 14 dell'imputazione, p. 6). Nella motivazione della sentenza si legge che alcuni soggetti, d'accordo con un'impiegata del catasto, individuavano immobili di proprietà di enti pubblici, che occupavano sistematicamente, cedendone poi il possesso ai beneficiari ultimi (p. 100-101) e che
l'appartamento in questione veniva da loro "venduto", per il prezzo di € 4.000,00, all'odierna imputata, che presentava denuncia in quanto, dopo aver pagato un acconto, non riusciva più a pagare e veniva da loro più volte minacciata “.
Risulta quindi allo stato che la abbia occupato abusivamente Parte_1
l'appartamento per cui è causa e che, come dichiarato dal teste Tes_1
portiere dello stabile, almeno sino al 2018 la era ivi presente e lo
[...] Parte_1 occupava insieme al figlio.
Con la dichiarazione resa da questi in sede civile, successivamente al procedimento penale, all'udienza del 07/04/2021 si è appreso che: “ Ad oggi l'appartamento è abitato da una famiglia composta dal sig. che ha una compagna e due o tre Pt_2 figli ed inoltre dalla sig.ra che io vedo spessissimo. Quest'ultima la vedo Parte_7 certamente due volte al giorno………… Arriva certamente la corrispondenza al sig.
e qualche volta anche alla sig.ra . Sulla cassetta della posta c'è anche Pt_2 Pt_1 il suo nome e anche sul citofono c'era, ma l'Amm.re ha disposto di eliminare i nominativi di coloro che non avevano contratto:”.
Ritiene il Collegio che l'eccezione dell'appellante relativamente alle foto, che non sono orientate nel tempo va disattesa perché vengono collocate nel tempo dalla dichiarazione del Portiere dello stabile che attesta che dal 2014 al 2021 la Parte_1
è stata nello stabile e riceveva la posta.
In secondo luogo la resistente è stata anche anagraficamente residente presso l'immobile oggetto di causa, come risulta dal certificato storico di residenza.
pag. 6/8 La Corte ritiene che vi è conferma della residenza effettiva della non Parte_1 coincidente con la residenza anagrafica come da notifica del ricorso introduttivo, ex art. 702 bis c.p.c., effettuata a mezzo posta alla Via dei Faggi n. 15 Anguillara
Sabazia dove ne è stata attestata l'irreperibilità; successivamente è stata effettuata la richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c. e l'Ufficiale Giudiziario, confermando di fatto l'irreperibilità della nel luogo di residenza, l'ha successivamente Parte_1 rinvenuta nel luogo di presunto svolgimento dell'attività lavorativa (tabaccheria della figlia del marito).
Il fatto poi che attualmente possa avere una residenza anagrafica diversa da quella dell'appartamento occupato, non significa che non possa comunque avere anche il proprio domicilio nell'appartamento di Roma;
occupazione che potrebbe essere non continuativa, addirittura sporadica, ma pur sempre impeditiva al proprietario di poter usufruire del suo bene
L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata nel corso del procedimento sollevata dalla parte resistente non è fondata;
in tal senso la
Cass., Sez. VI, Ord., poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente;
intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, i rimanenti motivi vanno assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147/2022, il valore della lite (indeterminabile basso), gli scritti difensivi e la non particolare complessità della natura della lite, in € 3.990,00 con riduzione al minimo dell'attività istruttoria , oltre € 150,00 per spese, spese generali IVA e CPA .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, come in atti, avverso l'Ordinanza, ex art. 702 bis
[...]
c.p.c., del Tribunale di Roma nel procedimento Rg. 22533/20 del 4.5.2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Per l'effetto condanna al pagamento, in favore della Parte_8 parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio liquidate in €
3.990,00, oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuta al versamento in favore dell'erario Parte_8 di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 28/05/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3446/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv, Paolo Caliman Cons. Ausiliari relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), residente ad Anguillara Sabazia Parte_1 C.F._1
(RM), Via dei Faggi n. 15, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del Casale
Strozzi 31, presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio , che la C.F._2 rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandro Emanuele
( ), giusta procura allegata all'atto di citazione pec. C.F._3
e Email_1 Email_2
; appellante
[...]
e
Controparte_1
( , con sede legale in Milano Piazza Lina Bo Bardi n.
[...] P.IVA_1
3, iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 25, quale società di gestione del “Fondo Enasarco Due - Fondo Comune di Investimento alternativo
Immobiliare multicomparto riservato - Comparto 3/4, e per essa CP_2
( , quale sua procuratrice in forza di atto del 11/03/2019
[...] P.IVA_2 autenticata per atto del Notaio in Milano , in persona del Persona_1
Direttore Generale arch. , elett.te dom.ta in Roma Via Persona_2
Pasubio n. 2 , presso lo Studio dell'avv. Gianfranco Galella ( , C.F._4 che la rapp.ta e difende in virtù di delega allegata in calce al ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., p.e.c.: appellata Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto introduttivo e per parte appellata quelle rese nella comparsa di costituzione;
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 09.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 04.5.2021, nel procedimento Rg.
22533/2020 avente ad oggetto rilascio immobile per occupazione sine titulo, il
Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ ….. definitivamente pronun- ciando, sulla domanda in epigrafe, così provvede: - condanna Parte_1
e all'immediato rilascio in favore di Parte_2 Controparte_3 dell'appartamento sito in Roma alla Via S. Giovanni Bosco n.83, sc. T, int.14; -
[...] condanna i resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento che liquida in € 100,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma il 04.5.2021. f.to Il
Giudice. “.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ con ricorso, depositato in data 18.5.2020 e ritualmente notificato la Controparte_3 ha proposto nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2 domanda di condanna al rilascio dell'appartamento di proprietà del Enasarco CP_4
Due, gestito dalla società ricorrente, sito in Roma alla via S. Giovanni Bosco n. 83 scala T int 14. A tal fine ha esposto: - che il Fondo aveva acquistato la predetta unità immobiliare per atto del 20.12.2013; - che nel marzo 2014 era stato accertato che
l'appartamento era stato occupato senza titolo da alcune persone, come risultava dalla comunicazione del portiere dello stabile sig. - che era stata Parte_3 proposta denuncia/ querela;
- che il 3.2.2016 era stato emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti della resistente per il reato di Parte_1 occupazione abusiva, essendo ancora in corso il processo penale;
- che all'interno dell'appartamento abitava anche il sig. ; - che sussistevano Parte_2
pag. 2/8 tutti i presupposti per l'emissione della condanna al rilascio, non potendo vantare le resistenti alcun valido titolo che le legittimasse alla detenzione. Parte_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed a tal fine
[...] esponendo: - che il luogo in cui la medesima risiede abitualmente e vive è in
Anguillara Sabazia, insieme con il proprio marito, in via dei Faggi n. 15; - che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non emergeva alcuna prova in ordine alla permanenza della medesima nell'appartamento di via S. Giovanni Bosco;
- che la medesima era stata identificata dalle forze dell'ordine presso l'appartamento in quanto, in occasione del sopralluogo, si trovava in esso solo temporaneamente per poter recarsi ad effettuare cure mediche presso un ospedale di Roma;
- che quindi non aveva mai avuto il possesso e/o la detenzione dell'immobile; - che avrebbe dovuto essere espletata la mediazione obbligatoria;
- che non poteva ritenersi legittimata passiva in relazione all'azione di rivendica;
- che l'onere della prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti dell'azione di revindica doveva ritenersi gravante sulla parte ricorrente;
- che, attesa la pendenza di procedimento penale, si sarebbe dovuta disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. - che quindi non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rilascio;
, benché regolarmente citato, non si è costituito in Parte_2 giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia;
è stata espletata la mediazione con esito negativo, è stata assunta la prova orale ed all'udienza del
07.04.2021 , all'esito della prova per testi, è stata riservata in decisione con termine per note” .
Seguiva ordinanza gravata. ha formulato atto d'appello contestando il provvedimento Parte_4 indicato sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva la , come in atti, impugnando l'atto d'appello perché Controparte_3 inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 15.12.2021 per la trattazione, rinunciata la richiesta sospensiva, veniva fissata nuova udienza di discussione del 07.02.2024 che veniva rinviata al
09.04.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pag. 3/8 A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 127 ter C.P.C., e sono stati concessi i termini ridotti del 190 c.p.c. di gg. 20 per le memorie conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
§.
1- Error in iudicando per errata valutazione dei mezzi di prova considerando solo quelli offerti dalla controparte ed omettendo di considerare invece quanto dedotto ed eccepito dal patrocinio della . Parte_5
a) Sull'errata interpretazione dell'omessa notifica per irreperibilità della Parte_1 presso il domicilio di residenza in Anguillara Sabazia alla Via dei Faggi n.15 , in quanto il ricorso risulta notificato alla via dei Faggi n. 3 presso la Tabaccheria dove la collaborava per dare una mano alla figlia del coniuge. Parte_1
b) Erronea valutazione dei documenti esibiti da controparte quali il certificato storico anagrafico della attestante che la stessa aveva avuto la residenza Parte_1 in Roma alla Via S. Giovanni Bosco n.83, sc.T, int.14 , appartamento oggetto della richiesta di rilascio. Non emergerebbe la prova che l'appellante alla data del deposito del ricorso aveva la residenza, il possesso o la detenzione dell'immobile di cui è stato chiesto il rilascio.
c) Le fotografie depositate dalla (attestanti l'esistenza Controparte_3 della cassetta postale intestata alla ), non avendo data certa e Parte_1 identificando chiaramente il luogo, non sono attendibili.
d) Erronea valutazione della prova per testi e precisamente del portiere dello stabile di Via S. Giovanni Bosco n.83, che avrebbe dichiarato, Testimone_1 lavorando fino alle 18,00, di non avere mai visto la sig. di sera o di notte e Pt_1 di non essere mai entrato nella sua abitazione;
mentre la testimonianza della teste di parte appellante, amica di famiglia, dichiarava di essere Testimone_2 stata ospite più volte presso l'abitazione di Anguillara Sabazia ove la Parte_1 stava con il marito. Dichiara inoltre di averla vista spesso presso la Tabaccheria della figlia del marito in Anguillara.
§.
2- Assenza di motivazione e valutazione degli atti pubblici prodotti.
Il tribunale ha omesso di valutare gli atti pubblici prodotti: 1) certificato storico di residenza prodotto dalla controparte che attesta la residenza ad Parte_6
dal 12.5.2015; l'iscrizione al SSNN in pari data, certificato di matrimonio
[...] in data 28.10.2021 con . Persona_3
pag. 4/8 §.3 – Sull'accertamento da parte della P.S. sulla convivenza dell'appellante con il marito in Anguillara dal 2016.
§.4 – Sulla violazione e limitazione del contraddittorio di I grado. L'appellante si duole ritendo irrituale la produzione da parte della di documenti CP_3 durante l'iter del giudizio e perché sarebbe stata ammessa la prova con un solo teste per parte, mentre la aveva indicato più testi. Parte_1
La Corte così ragiona
In via preliminare va dichiarato il passaggio in giudicato dell'ordinanza 702 bis c.p.c., nei confronti di al quale non è stato formulato, ai Parte_2 sensi dell'art. 332 c.p.c., l'atto d'appello essendo ampiamente decorsi i termini di cui agli artt.325 e 327 c.p.c.
In fatto dal procedimento penale n.6676/2014 definito con sentenza del G.d.P di
Roma n.2383/202 in ordine alla ricostruzione dei fatti ….si osserva : L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che, nella seconda metà di marzo del 2014, il portiere dello stabile di Viale San Giovanni Bosco n. 83, rientrato in Parte_3 servizio dopo un intervento chirurgico, essendogli stato riferito (egli non ha precisato da chi) che alcuni appartamenti erano stati occupati, si recò presso quello descritto in epigrafe. Nella sua deposizione, egli ha dichiarato di aver trovato nell'appartamento "una signora robusta tra i 55 e i 60 anni" e che "dopo è arrivata una ragazza con due bambini e anche un ragazzo robusto, che presumo sia il figlio della prima e compagno della seconda".
Il teste, richiesto in merito alla situazione dell'appartamento al momento della deposizione (resa il 05.11.2018) ha risposto: "vedo una volta al giorno la signora robusta entrare nell'appartamento che ho detto, venendo da un altro appartamento, probabilmente dal civico 49, verso ora di pranzo" e inoltre "vedo arrivare di Pt_2 pomeriggio — sera e la mattina lo vedo uscire" e "vedo anche la compagna". Ha inoltre affermato: "posso dire che lì ci abita WI con compagna e bambini".
Il teste in servizio presso il Commissariato di P.S. Tuscolano, ha Tes_3 dichiarato di avere trovato nell'appartamento, in occasione dell'accesso effettuato nel corso delle indagini, l'imputata, che aprì loro la porta e di aver verificato che, come da lei stessa dichiarato, vi aveva ottenuto la residenza insieme al figlio
[...]
.” Parte_2
pag. 5/8 La sentenza penale ha inoltre precisato le modalità di acquisizione del possesso dell'appartamento oggetto di causa da parte della , riportandosi ad altra Parte_1 sentenza penale n. 931/16 del Tribunale di Roma - Sezione GUP, in un procedimento (RG 25637/14 e 45934/14 PM e RG 18676/15 RG GIP) “ che ha visto imputate terze persone (undici, nella fattispecie), imputate di numerosi reati, tra cui quelli di cui agli art. 56 co. 1, 81 cpv, 110, 633, 639-bis e 635 c.p. per avere, previo danneggiamento della porta d'ingresso e della grata a protezione dell'appartamento, dapprima tentato e poi effettivamente invaso, al fine di occuparlo, l'appartamento di cui all'odierno capo di imputazione (n. 13 e 14 dell'imputazione, p. 6). Nella motivazione della sentenza si legge che alcuni soggetti, d'accordo con un'impiegata del catasto, individuavano immobili di proprietà di enti pubblici, che occupavano sistematicamente, cedendone poi il possesso ai beneficiari ultimi (p. 100-101) e che
l'appartamento in questione veniva da loro "venduto", per il prezzo di € 4.000,00, all'odierna imputata, che presentava denuncia in quanto, dopo aver pagato un acconto, non riusciva più a pagare e veniva da loro più volte minacciata “.
Risulta quindi allo stato che la abbia occupato abusivamente Parte_1
l'appartamento per cui è causa e che, come dichiarato dal teste Tes_1
portiere dello stabile, almeno sino al 2018 la era ivi presente e lo
[...] Parte_1 occupava insieme al figlio.
Con la dichiarazione resa da questi in sede civile, successivamente al procedimento penale, all'udienza del 07/04/2021 si è appreso che: “ Ad oggi l'appartamento è abitato da una famiglia composta dal sig. che ha una compagna e due o tre Pt_2 figli ed inoltre dalla sig.ra che io vedo spessissimo. Quest'ultima la vedo Parte_7 certamente due volte al giorno………… Arriva certamente la corrispondenza al sig.
e qualche volta anche alla sig.ra . Sulla cassetta della posta c'è anche Pt_2 Pt_1 il suo nome e anche sul citofono c'era, ma l'Amm.re ha disposto di eliminare i nominativi di coloro che non avevano contratto:”.
Ritiene il Collegio che l'eccezione dell'appellante relativamente alle foto, che non sono orientate nel tempo va disattesa perché vengono collocate nel tempo dalla dichiarazione del Portiere dello stabile che attesta che dal 2014 al 2021 la Parte_1
è stata nello stabile e riceveva la posta.
In secondo luogo la resistente è stata anche anagraficamente residente presso l'immobile oggetto di causa, come risulta dal certificato storico di residenza.
pag. 6/8 La Corte ritiene che vi è conferma della residenza effettiva della non Parte_1 coincidente con la residenza anagrafica come da notifica del ricorso introduttivo, ex art. 702 bis c.p.c., effettuata a mezzo posta alla Via dei Faggi n. 15 Anguillara
Sabazia dove ne è stata attestata l'irreperibilità; successivamente è stata effettuata la richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c. e l'Ufficiale Giudiziario, confermando di fatto l'irreperibilità della nel luogo di residenza, l'ha successivamente Parte_1 rinvenuta nel luogo di presunto svolgimento dell'attività lavorativa (tabaccheria della figlia del marito).
Il fatto poi che attualmente possa avere una residenza anagrafica diversa da quella dell'appartamento occupato, non significa che non possa comunque avere anche il proprio domicilio nell'appartamento di Roma;
occupazione che potrebbe essere non continuativa, addirittura sporadica, ma pur sempre impeditiva al proprietario di poter usufruire del suo bene
L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata nel corso del procedimento sollevata dalla parte resistente non è fondata;
in tal senso la
Cass., Sez. VI, Ord., poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente;
intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, i rimanenti motivi vanno assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147/2022, il valore della lite (indeterminabile basso), gli scritti difensivi e la non particolare complessità della natura della lite, in € 3.990,00 con riduzione al minimo dell'attività istruttoria , oltre € 150,00 per spese, spese generali IVA e CPA .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, come in atti, avverso l'Ordinanza, ex art. 702 bis
[...]
c.p.c., del Tribunale di Roma nel procedimento Rg. 22533/20 del 4.5.2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Per l'effetto condanna al pagamento, in favore della Parte_8 parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio liquidate in €
3.990,00, oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuta al versamento in favore dell'erario Parte_8 di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 28/05/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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