Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 643/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Brindisi N. 762 del 16.5.2024 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 643.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Loredana Parte_1
Crovace e Caterina Legrottaglie, domiciliatarie;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Marcella Mattia, domiciliatario;
APPELLATO
All'udienza del 2.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.10.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' si era ottenuto CP_1
l'accoglimento della domanda (iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2026 per 81 giornate), con il favore delle spese del giudizio liquidate in € 1.600
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sulla totale soccombenza dell' nel pregresso grado di CP_1
giudizio; rileva la Corte che la parte ha chiesto, oltre alla reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'annualità 2016, anche la “…conseguente erogazione della relativa indennità di disoccupazione agricola…”.Tale indennità, quale indebito, è stata quantificata dall' in € 1.773,18 (cfr memoria del I grado) CP_1 CP_1
L'appellante assume che la controversia era di valore indeterminabile sicché, per quel che rileva, il giudice avrebbe dovuto liquidare il dovuto, rapportando, giusto tariffa, il valore di causa allo scaglione fra 26.000 e 260.000 €.
L'assunto, a parere della Corte, è erroneo poiché, in astratto, le cause di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli (iscrizione che non rappresenta un valore economico in sé) non possono essere considerate di valore indeterminabile, potendo essere determinate nel suo valore economico massimo, in considerazione degli importi delle prestazioni previdenziali che la parte avrebbe potuto ottenere a seguito del riconoscimento del diritto all'iscrizione e al connesso beneficio economico.
Nel caso di specie, come sopra chiarito, tale beneficio previdenziale ha costituito oggetto di causa ed è stato quantificato in € 1.773,18 (sul punto non è mai sorta contestazione di sorta); all'evidenza è tale importo a costituire il parametro cui rapportare il valore di causa.
Lo scaglione di riferimento comporta una liquidazione, rispettosa dei minimi, pari a €
1312; il giudice ha liquidato un importo maggiore sicché alcuna violazione dei minimi tariffari s'è avuta. L'appello è dunque infondato.
Le spese sono irripetibili sussistendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cpc
Si da atto che, per errore, in dispositivo si son dichiarate compensate, anziché irripetibili, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 4.10.2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 16.5.2024 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 2.4.2025
Il Presidente estensore