TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10220 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa DR TO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente tra
, in persona Parte_1 del l.r. p.t, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
PE LF e MI EB, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio Per_1 attore e
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e CP_1 difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Miria Vigneri e Angelo Diana, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma via Quintino Sella, n. 41, presso lo studio dell'Avv.
OL RU
convenuto nonché
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Controparte_3 in persona del Ministro p.t., entrambi
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati ex lege convenute
1 2
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe ha proposto opposizione all'ingiunzione prot. . 2020.24053 del CP_2
31.3.2020, emessa a suo danno dall' Controparte_2
(di seguito, per brevità, solo ) per il recupero, ex art.
[...] CP_2
2033 c.c., della somma di € 327.493,15, precedentemente erogata a titolo di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - Misura 1.2.3 del PSR CP_1
2007-2013 (“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”- ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione), a seguito di determinazione n. 342 del 17/10/2019 di revoca totale dell'aiuto, assunta dall'Autorità di Gestione del PSR (v. all. 17 fascicolo CP_1
).
[...]
Evocando in giudizio l' , il CP_2 Controparte_4
e la , la parte attrice ha chiesto:
[...] CP_1
“
1. in via preliminare, per le ragioni addotte in atti, concedere anche con decreto, inaudita altera parte o previ gli incombenti di rito, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato in relazione al presunto credito vantato da;
CP_2
2. in via ulteriormente preliminare, sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per le ragioni innanzi rassegnate;
3. in diritto e nel merito, per tutti motivi meglio esposti in narrativa, accertare
e dichiarare la nullità e/o annullare o comunque ritenere e dichiarare l'inefficacia
e/o l'illegittima e/o l'inammissibilità e la disapplicazione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 31.03.2020 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto ad
in merito al presunto credito derivante dalla revoca regionale;
CP_2
4. con condanna della alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 medio tempore recuperate a mezzo esecuzione e/o compensazione, con interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi di cui al presente atto;
5. in subordine , limitare l'entità della somma di cui all'ingiunzione opposta nella misura che sarà determinata in corso di giudizio in funzione di quanto rassegnato nel presente atto sia in relazione all'esatto computo degli interessi sulla somma ingiunta e sia in ordine a quanto verrà deciso nel giudizio avverso la revoca regionale attualmente pendente dinanzi il G.A., salvo riassunzione dinanzi il G.O., per i motivi di cui al presente atto”.
2 3
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
A motivo della domanda, ha esposto che:
- con avviso pubblicato sul BURP n. 57/2015 la , area CP_1
PSR, diramava il bando per la presentazione di domande di aiuto per l'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese, ai sensi del PSR 2007-2013 - Misura 123; CP_1
- con D.A.d.G. n. 295 del 14 settembre 2015 la Società attrice, collocatasi utilmente in graduatoria, veniva ammessa al complessivo aiuto di €
747.360,00, a fronte del programma di acquisti proposto e ritenuto ammissibile per il costo esibito di € 1.494,720,00 (all. 4 , pag. CP_1
12);
- in corso di esecuzione del programma, l'AGEA erogava in favore dell'esponente le seguenti somme: € 373.680,00 a titolo di anticipo, con
Decreto 70-58-0-530 del 30.11.2015; € 278.200,00 a titolo di Stato avanzamento lavori, con Decreto n. 70-88-0-10 del 19.04.2016; € 39.697,40, a titolo di erogazione del saldo, liquidato con Decreto n. 70-88-0-129 del
24.11.2018 (cfr. all. nn. 5, 7, 8, della ); CP_1
- in seguito alla trasmissione della nota prot. ARES (2018)3799251 del
17.07.2018, contenente il rapporto della Direzione Generale Agricoltura UE sull'indagine AF (caso ), da cui emergeva il C.F._1 coinvolgimento dell'azienda in un'indagine riguardante presunte frodi volte ad ottenere l'indebita percezione di contributi eurounitari (doc. 16 fascicolo parte attrice), l' , con nota prot. n. 17417 del 28.02.2019, CP_2 comunicava alla Cooperativa esponente la sospensione dell'erogazione dei contributi fino all'importo di € 728.945,40;
- l'esponeva presentava quindi ricorso al Tar - Puglia n. 473/2019, per l'annullamento di tutti gli atti emessi dalle Amministrazioni, finalizzati alla sospensione degli aiuti comunitari;
- in pendenza di giudizio, con nota prot. AOO_030/12205 del 25.9.2019 la comunicava l'avvio del procedimento di decadenza CP_1 dagli aiuti e conseguente avvio al recupero delle somme erogate (cfr. allegato 15 ); anche tale comunicazione veniva impugnata CP_1 con appositi motivi aggiunti, sì come il sopravvenuto provvedimento di revoca totale dell'aiuto, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 342 del
17 ottobre 2019;
- con sentenza n. 1663/2019 (cfr. doc. n. 25 fascicolo parte attrice), il TAR
3 4
dichiarava il ricorso improcedibile per difetto di interesse ad agire (art. 100
c.p.c.), e declinava per il resto la giurisdizione, in favore del giudice ordinario;
- con atto di appello innanzi al Consiglio di Stato iscritto al n. 393/2020
r.g., impugnava la sentenza chiedendone la riforma;
- nelle more del procedimento le veniva notificata l'ingiunzione di pagamento Prot. AGEA.2020.24053 del 31.3.2020 oggetto del giudizio.
In diritto, la parte attrice ha sostenuto:
- la nullità dell'ingiunzione per carenza di potere della , sul
CP_2 presupposto che l'art. 7 del d. lgs. 165/1999, istitutivo dell' non
CP_2 contempla tra le entrate patrimoniali dell' le somme erogate a
CP_2 carico del bilancio dello Stato e dell'UE, talché l' non potrebbe
CP_2 avvalersi dell'ingiunzione ex r.d. 639/1910 per il recupero dei contributi erogati;
- la nullità dell'ingiunzione per carenza di titolo, in quanto adottata in assenza di una “specifica decisione di recupero” della Commissione UE, indispensabile per attivare il procedimento di restituzione degli aiuti di
Stato, bensì esclusivamente sulla scorta delle determinazioni della CP_1
(rectius dell'Autorità di Gestione del PSR), a sua volta assunte
[...] esclusivamente alla luce di un rapporto AF che, di per sé solo, non era affatto vincolante;
- la nullità ed illegittimità dell'atto presupposto, consistente nella
Determinazione n. 342 del 17.10.2019 di revoca integrale dell'aiuto, adottata dall'Autorità di Gestione del PSR , per violazione dell'art. CP_1
35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, nonché degli artt. 5, comma 3, e 18, comma 2, del Regolamento (UE) n. 65/2011, delle disposizioni del DM n.
159/1998, infine per eccesso di potere per omessa “comparazione” tra l'interesse pubblico e “il diritto del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario”;
- la nullità ed illegittimità della medesima Determinazione di revoca totale dell'aiuto, in quanto adottata in violazione dei principi del contraddittorio ex l. 241/1990, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre che in carenza di un pronunciamento definitivo del giudice penale, sull'effettiva sussistenza del reato di indebita percezione dei contributi comunitari;
- la nullità ed illegittimità dell'ingiunzione fiscale e della CP_2
4 5
presupposta determinazione di revoca dell'aiuto, in quanto adottate senza considerare che tutte le domande di partecipazione al bando di gara, così come le domande di liquidazione dell'anticipazione, dello stato di avanzamento e del saldo erano state già approfonditamente valutate e considerate pienamente documentate dalla stessa . CP_1
Nel merito, l'esponente ha sostenuto (a) di non esserle imputabile la contestata sovrafatturazione dei macchinari (linee di lavorazione) acquisitati nell'ambito del programma ammesso all'aiuto pubblico, non essendo a conoscenza delle varie transazioni commerciali e delle vicende inerenti alle società bulgara e rumena, indicate nel rapporto AF;
(b) di avere presentato diversi (in tutto nove) preventivi di raffronto per la scelta dell'operatore economico più conveniente per l'acquisto dei macchinari, tutti già giudicati validi dalla in sede di valutazione della CP_1 domanda di aiuto, mentre le postume contestazioni della si erano CP_1 riferite esclusivamente a due preventivi, di cui uno relativo a macchinari
(linee polivalenti) di selezione degli asparagi, l'altro relativo ad un impianto frigorifero, oltretutto esponenti dei congrui prezzi di mercato;
(c) che in ogni caso l'ingiunzione opposta fosse erronea, laddove inclusiva della somma di € 37.368,00, vantato a titolo di maggiorazione, in assenza di idonea motivazione;
(d) che l'ingiunzione fosse erronea anche nella parte riferita agli interessi dovuti sulla sorte capitale, omettendo di indicare la base di calcolo (sorte), la decorrenza e il saggio degli interessi applicati.
Per tali ragioni la parte attrice, nel richiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento, anche con decreto inaudita altera parte, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese del giudizio.
1.2 Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1
.
[...]
Questa ha riassunto la successione dei fatti inerenti all'erogazione del contributo pubblico previsto, a valere sui Fondi Europei stanziati nell'ambito della PAC, dal PSR Puglia 2007-2013, Asse 1 - Misura 1.2.3, a seguito del Bando di presentazione delle domande di aiuto inerenti all'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione.
Ha quindi rappresentato i fatti alla scaturigine del provvedimento di
5 6
revoca totale dell'aiuto percepito dalla odierna Parte_1 attrice, in particolare riportando che:
- tramite il rapporto relativo all'indagine AF condotta con la collaborazione del Nucleo Antifrode Carabinieri (NAC) di Salerno,
l'esponente apprendeva del coinvolgimento della Società attrice, CP_1 unitamente ad altre 10 aziende, in una complicata trama di condotte finalizzate all'indebita percezione dei contributi europei afferenti alla
Misura 123 – Asse 1 - del PSR Puglia 2007-2013;
- in particolare, le indagini congiuntamente condotte in Italia dal
Nucleo dei Carabinieri ed all'estero dall'AF, avevano acclarato che le aziende coinvolte avessero dapprima esibito, in sede di presentazione della domanda di aiuto, dei falsi preventivi di spesa in modo da incrementare artificiosamente i parametri economici di comparazione del programma candidato, quindi acquistato i macchinari agricoli indicati nel programma a prezzi grandemente superiori al loro effettivo valore di mercato, tramite società compiacenti aventi sede all'estero (principalmente in Romania e Bulgaria) in effetti prive di sedi operative;
poi, il maggiore importo erogato all'apparente costruttore/venditore (in realtà una mera società-schermo), rimasto a carico dei e dell'erario dello CP_5
Stato, veniva recuperato mediante rivendita di prodotti agricoli ad altre società compiacenti;
- in particolare, alla si era Parte_1 contestato che:
(i) “le due linee di lavorazione per asparagi a 60 uscite” che erano state rendicontate alla per il costo di € 1.186.000,00, sulla base di CP_1 fatture emesse dalla società rumena in Controparte_6 realtà corrispondevano a macchinari prodotti da una società tedesca
(NEUBAUER AUTOMATION OHG), già venduti alla società bulgara al prezzo di € 310.000,00, inferiore ad 1/3 del costo esibito CP_7 alla (ed ammesso al contributo europeo, per il 50%); CP_1
(ii) il preventivo di raffronto intestato alla n. 105 AA- Controparte_8
15 datato 26 aprile 2015, relativo alla fornitura di “n. 2 linee polivalenti per selezione di asparagi o prodotti vegetali allungati tipo carote o zucchine, n. 1 taglierina, n. 1 nastro trasportatore, n. 1 gruppo ottico, n. 1 linea finale di selezione” non era stato effettivamente emesso dalla intestataria
(FG); Controparte_9
6 7
(iii) il preventivo di raffronto intestato alla n. 168/2015 CP_10 datato 4 maggio 2015, relativo alla fornitura di “impianto frigorifero a espansione diretta per n. 1 anticella alla temperatura di + 12° C” non era stato effettivamente emesso dalla intestataria di Bari;
CP_10
- all'esito del rapporto AF, la esponente istituiva una CP_1 apposita Commissione interna per operare tutte le verifiche del caso;
al termine dei lavori, la Commissione proponeva di adottare il provvedimento di decadenza totale dal sostegno concesso, essendo risultato che la spesa ammessa all'aiuto per l'acquisto di due linee di lavorazione per asparagi a 60 uscite, dell'importo di € 1.186.000,00, fosse stata generata artificialmente, grazie alla sovrafatturazione acclarata dall'AF, ed essendo altresì risultata l'alterazione della procedura di selezione dei fornitori, mediante la presentazione di falsi preventivi, quindi la presentazione di false dichiarazioni da parte della cooperativa beneficiaria, sia in fase di presentazione della domanda di accesso al sostegno, sia in fase di rendicontazione;
- con nota prot. AOO_030/12205 del 25.9.2019 (cfr. allegato 15 CP_1
) veniva pertanto comunicato alla Società interessata l'avvio del
[...] procedimento di decadenza dagli aiuti e del conseguente avvio al loro recupero;
in assenza di utili osservazioni, la adottava la CP_1
Determinazione di revoca totale dell'aiuto n. 342/2019;
- conseguentemente l' adottava l'ordinanza-ingiuntiva opposta in CP_2 giudizio, per la ripetizione della differenza tra quanto già recuperato tramite escussione della polizza fideiussoria ITAS, e quanto ancora dovuto, ex art. 2033 c.c., dall'azienda agricola attrice.
In diritto, la ha sostenuto la legittimità e conformità al CP_1 diritto europeo e nazionale della Determinazione di revoca integrale dell'aiuto, in particolare invocando: (a) l'art. 35 Reg. UE n. 640/2014, par. 6
(secondo cui “qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente”); (b)
l'art. 4, par. 8, Reg. UE n. 61/2011 (secondo cui “non sono concessi pagamenti
a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno”); (c) l'art. 30, par. 2, Reg. UE n. 61/2011
(secondo cui “qualora si accerti che un beneficiario ha reso
7 8
deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FE e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione”); (d) l'art. 4, par. 3, Reg. CE n. 2988/1995 (secondo cui “gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano,
a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso”); (e) l'art. 2, comma 1, d.m. n. 159/1998 - Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze (secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave … la domanda è respinta”); (f) l'art.
4, comma 1, d.m. n. 159/1998 (secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave… il. beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti”).
Ha soggiunto che, in esito alle indagini dell'A.G., era emerso il coinvolgimento di funzionari e dipendenti della nella trama di CP_1 condotte finalizzate all'indebita percezione degli aiuti, e che comunque la valutazione originaria di ammissibilità dell'aiuto, sì come la verifica della apparente regolarità della rendicontazione, nulla toglieva al fatto acclarato dall'AF e dai Carabinieri, in ordine al quale la Cooperativa agricola esponente non aveva reso la benché minima giustifica, né osservazione, né valida obiezione in sede amministrativa.
Quanto alla valenza probatoria del rapporto AF, la ha CP_1 indicato l'art. 11, Reg. UE n. 883/2013 (Regolamento Ue, EURATOM del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 n. 883 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode - AF), secondo cui: “1. Al termine di un'indagine da parte dell'Ufficio è redatta una relazione sotto l'autorità del direttore generale. Tale relazione descrive la base giuridica dell'indagine, le fasi procedurali seguite, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica preliminare, l'incidenza finanziaria stimata dei fatti accertati, il rispetto delle garanzie procedurali conformemente all'articolo 9 e le conclusioni dell'indagine […]
2. Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni
8 9
così redatte costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria”).
Quanto alla competenza dell' , la ha evidenziato che, a CP_2 CP_1 termini dei Regolamenti UE 1698/2005 (per il PSR 2007-2013) e 1305/2013
(per il PSR 2014-2020), mentre all'Autorità Regionale spetta l'attuazione amministrativa del programma di sviluppo rurale, quindi la responsabilità dell'efficace, efficiente e corretta gestione del programma, all' CP_2 spettano i compiti di RG GA (art. 7, par. 2, Reg. UE n.
1306/2013), quindi di soggetto responsabile, nei confronti della
Commissione europea, della gestione finanziaria e contabile dei fondi, ivi compresi i recuperi in caso di pagamenti indebiti.
Ancora, la ha evidenziato che il contributo erogato alla CP_1
Cooperativa agricola attrice avrebbe dovuto essere revocato integralmente anche a termini del provvedimento concessorio, nonché della D.G.R. n.
1936 del 2/10/2012, di modifica ed integrazione delle schede di riduzione ed esclusione relative alle Misure del PSR tra cui quella d'interesse, secondo cui la produzione di false dichiarazioni sarebbe bastata alla esclusione totale dall'aiuto comunitario.
Ha evidenziato che il Regolamento UE n. 640/2014 non sia applicabile alla domanda di aiuto presentata dalla attrice, presentata in Parte_1 relazione alla Misura 123 del PSR 2007/2013; ha sostenuto che, ad ogni modo, la revoca totale dell'aiuto dovrebbe ritenersi legittima anche alla luce dell'art. 35, par. 6, Reg. UE n. 640/2014, secondo cui “
6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente”.
Infine, riportando ampi brani del Rapporto finale AF n.
OF/2015/1341/B5, la ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte CP_1 le domande dell'avversario, con favore delle spese di lite e con condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3 Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Generale, sia
9 10
l' sia il chiedendo il CP_2 Controparte_4 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
A motivo di tali richieste, l'Avvocatura ha rappresentato, in dettaglio, gli esiti delle indagini condotte dall'AF e dal Nucleo Antifrode dei
Carabinieri, quali traibili dalla documentazione che ha versato in atti
(Comunicazione della Commissione UE prot. n. ARES(2018)3799251 del 17 luglio 2018 ed allegato rapporto AF sul caso OF/2015/1341/B5;
Comunicazione degli esiti investigativi del NAC di Salerno, costituente allegato al rapporto AF;
verbali di sopralluogo del NAC di Salerno presso la sede della attrice); ha ribadito la Parte_1 competenza dell' ad emettere l'ingiunzione fiscale opposta, CP_2 rivestendo l il ruolo di RG GA unico responsabile CP_2 della corretta gestione finanziaria e contabile dei FE (art. 7, par. CP_5
6, Reg. UE n. 1306/2013; punti 1-C e C.1 e 2-E Allegato I al Reg. UE n.
907/2014).
Ha soggiunto che il Rapporto AF veniva comunicato all'azienda agricola interessata con nota del 13 aprile 2019, senza ricevere alcuna successiva osservazione. Ha confutato le asserzioni della parte attrice quanto alla impossibilità di accedere alla procedura di ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910, evidenziando trattarsi comunque di entrate patrimoniali attribuite all' mediante riversamenti del MEF sui conti CP_2 di Tesoreria Unica, per l'erogazione ai singoli beneficiari;
ha invocato, in ogni caso, l'art. 8, comma 2, d.m. n. 159/1998, secondo cui: “
2. Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza
l' secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica CP_11 amministrazione”.
L'Avvocatura ha contestato l'inconferenza, al caso di specie, della norma in tema di aiuti di Stato di cui all'art. 107 TFUE, trattandosi, in quel caso, di aiuti e benefici patrimoniali che, in violazione del divieto di alterazione della concorrenza e del libero mercato, sono illegittimamente riconosciuti dallo Stato a singoli soggetti, e che vanno recuperati su decisione della Commissione europea;
ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di Fondo Europeo destinato a sostenere lo
Sviluppo Rurale (FE), istituito dal Reg. CE n. 1698/2005, in attuazione dell'art. 40, par. 3, TFUE, per la realizzazione degli obiettivi della Politica
Agricola Comunitaria di cui all'art. 39 TFUE;
ha argomentato riguardo alla
10 11
legittimità della Determinazione di revoca totale dell'aiuto, con argomenti analoghi a quelli spesi dalla difesa della . Ha sottolineato CP_1 che, né in sede amministrativa né in giudizio, l'attrice avesse fornito alcuna giustifica o plausibile spiegazione della presentazione di falsi preventivi, mai rilasciati dalle società e ditte apparentemente intestatarie.
Ha richiamato le prove a corredo del rapporto finale AF e speso, in sintesi, argomenti in tutto e per tutto conformi a quelli utilizzati dalla difesa della per la richiesta di rigetto delle domande principali. CP_1
1.4 In sede di udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.) la difesa attrice ha introdotto un'eccezione di prescrizione del credito recuperatorio consacrato nell'ordinanza-ingiunzione oppugnata in giudizio;
con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n 1 c.p.c., la parte attrice ha sostenuto:
(i) che il termine di prescrizione di 4 anni, previsto dall'art. 3 Reg. UE
2988/1995, fosse integralmente decorso alla data di adozione dell'ordinanza-ingiunzione; (ii) che comunque l'ordinanza ingiuntiva fosse non più eseguibile, stante l'emissione del sequestro preventivo nell'ambito del processo penale R.G.N.R. n. 2123/2013 – DDA Procura di
Bari; (iii) che per effetto della costituzione in veste di parte civile dell anche nel procedimento penale, con richiesta del risarcimento CP_2 dei danni per l'indebita erogazione dei fondi pubblici, si prefigurerebbe la rinuncia ipso iure agli atti del giudizio civile, ex art. 75 c.p.p., oltre che la violazione del principio de ne bis in idem. Ha per il resto argomentato sulle stesse tematiche già affrontate in sede di introduzione della lite.
Ha quindi chiesto al tribunale di:
“
1. applicare .. il termine di cui al Reg. n. 2988 in tema di prescrizione, disapplicando qualunque altro termine vantato dalla P.A.;
2. nel merito … accertare e dichiarare la nullità e/o annullare o comunque ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'inammissibilità e la disapplicazione dell'ingiunzione di pagamento opposta e comunque accertare e dichiarare la cattiva condotta tenuta dalla nell'adottare il provvedimento di CP_1 revoca dei contributi, con conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e con disapplicazione di quest'ultimo, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto ad
in merito al presunto credito azionato;
CP_2
3. con condanna dell alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 medio tempore recuperate a mezzo esecuzione e/o compensazione, con interessi e rivalutazione come per legge;
11 12
4. in subordine, limitare l'entità della somma di cui all'ingiunzione opposta nella misura che sarà determinata in corso di giudizio in funzione di quanto rassegnato nell'atto di citazione e nel presente atto, sia in relazione all'esatto computo della somma ingiunta e sia in ordine a quanto verrà deciso nel giudizio avverso la revoca regionale attualmente in riassunzione davanti al Tribunale di
Bari”.
Il giudizio è stato istruito mediante la documentazione offerta dalle parti, e ritenuto non bisognevole dell'istruttoria tecnica richiesta dalla parte attrice;
pervenuto all'udienza del 26 febbraio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisone con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§-2. Questioni pregiudiziali e preliminari.
2.1 In limine, è opportuno, anche ai fini della disamina delle questioni sollevate dalla difesa attrice, qualificare sinteticamente le domande avanzate dalla società nell'atto Controparte_12 introduttivo della lite..
La parte attrice ha esperito, in citazione:
(i) una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria/restitutoria vantata dall' per l'importo di € 327.493,15, e CP_2 consacrata nell'ingiunzione prot. .2020.24053 del 31.3.2020, emessa CP_2 ex r.d. n. 639/1910 (v. all. 1 dell'atto di citazione) ed oppugnata in giudizio;
(ii) una domanda di accertamento positivo del suo diritto a conservare l'aiuto già percepito per il programma di acquisti ammesso all'aiuto pubblico (comunitario) di cui alla Misura 1.2.3 – Asse 1 – PSR Puglia 2007-
2013, Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto inerenti all'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole Imprese di trasformazione, in forza della Determinazione dell'Autorità di Gestione
(d'ora in poi del PSR Puglia di approvazione della graduatoria CP_13 definitiva (n. 229 del 6 agosto 2015: all. 3 al fascicolo della Regione) e successiva Determinazione A.d.G. di impegno di spesa (n. 295 del 14 settembre 2015: all. 4 al fascicolo della Regione), con conseguente condanna delle controparti alla restituzione di somme eventualmente medio tempore recuperate a mezzo di esecuzione e/o compensazione.
Come già detto, l'ordinanza ingiuntiva de qua agitur risulta adottata dall' a seguito della Determinazione dell'A.d.G. del PSR n. CP_2 CP_1
12 13
342 del 17 settembre 2019 (v. all. 22 alla citazione), di revoca integrale dell'aiuto concesso alla a sua volta Parte_1 adottata sulla scorta: (a) del rapporto finale dell'AF sul caso
OF/2015/1341/B5, che aveva messo in luce una condotta fraudolenta posta in essere, tra altre Società, dall' odierna attrice, finalizzata Controparte_14 ad ottenere indebiti contributi dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale
(FE), nello specifico di cui alla Misura 123 del PSR 2007-2013 CP_1
(“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”); (b) delle verifiche operate tramite Commissione interna appositamente istituita dalla a seguito della ricezione del rapporto definitivo AF CP_1 sopra nominato, ed esitate nella proposta di revoca integrale dell'aiuto.
2.2 Tale la qualificazione delle domande in decisione, è appena il caso di aggiungere che il giudice ordinario è senz'altro munito di giurisdizione, trattandosi della “revoca” di un contributo pubblico già interamente erogato dall'Amministrazione che, nella fase esecutiva del rapporto, non esercita poteri amministrativi strictu sensu, ma bensì certifica all'Impresa beneficiaria il venire meno delle condizioni per conservare il beneficio economico già percepito, a seguito degli inadempimenti di quest'ultima o di altri fatti sopravvenuti che la legge considera idonei ad alterare la causa economica dell'agevolazione (in tal senso, la giurisprudenza di legittimità, che il tribunale pienamente condivide: «spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale»: così Cass. Sez. U., 18/01/2024, n. 1946; conf. ex pluribus Cass. Sez. U., 15/11/2023, n. 31730; Cass. Sez. 1, 31/08/2021, n.
23657; Cass. Sez. U., 30/07/2020, n. 16457; Cass. Sez. U., 01/02/2019, n. 3166; inutili ulteriori riferimenti).
2.3 Posto che il giudizio pervenuto in decisione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, va soggiunto che esso ha per oggetto «la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere o trattenere il finanziamento, senza limitarsi alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo» (in tali termini è Cass. Sez. 1,
13 14
31/08/2021, n. 23657, la cui massima ufficiale integrale è la seguente: «in tema di revoca di sovvenzioni pubbliche, il giudizio avente ad oggetto
l'accertamento del diritto del privato ad ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero a conservare gli importi già riscossi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e riguarderà la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere o trattenere il finanziamento, senza limitarsi alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo»).
Correlativamente, si controverte dello speculare diritto di credito vantato, dall' quale RG GA, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_2
2033 c.c., quale consacrato nell'ordinanza-ingiunzione oppugnata in giudizio.
2.4 Ciò posto, è evidente che la questione di pregiudizialità penale sollevata ex art. 75 c.p.p. dalla difesa attrice non abbia ragion d'essere.
È noto che «il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma
3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove
e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento» (così per tutte Cass. Sez. 2, 30/12/2021, n. 42028); in altri termini, «nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art.
75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui
14 15
esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi. (Cass. Sez. 6, 22/12/2016, n. 26863).
Orbene, a termini del citato art. 75 c.p.p.:
«
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale
o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».
In breve, la rinuncia agli atti del giudizio civile è conseguenza del trasferimento, in sede penale, dell'azione già esercitata in sede civile
(comma 1).
Correlativamente, si configura una pregiudizialità tra il giudizio penale
(pregiudicante) e quello civile (pregiudicato) solo quando l'azione civile sia proposta “nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale”, ovvero dopo la sentenza penale di primo grado (comma
3).
In disparte di ogni altra considerazione, è pacifico che, per postulare il trasferimento dell'azione dalla sede civile alla sede penale, ovvero per configurare la relazione di pregiudizialità tra processo penale e giudizio civile, quale descritta dall'art. 75, comma 3, c.p.p., deve trattarsi della stessa azione, ossia si deve poter riscontrare la totale identità tra le azioni esperite nelle due sedi, sotto tutti i profili distintivi, quali le personae, il petitum
e la causa petendi (in tal senso, ex pluribus, Cass. Sez. 3, 04/12/2024, n.
31115; Cass. Sez. 3, 16/05/2012, n. 7633: «il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed
è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae",
"petitum" e "causa petendi") delle medesime»).
15 16
Nel caso di specie è escluso potersi configurare qualsiasi trasferimento dell'azione civile in sede penale, sì come è esclusa la relazione di pregiudizialità invocata dalla difesa attrice, dal momento che:
- l' , così come la , hanno agito nel processo penale CP_2 CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali (artt. 2043,
2059 c.c., art. 185 c.p.) occorsi per i fatti-reato contestati alle persone fisiche già investite di cariche gestorie e amministrative nell'ambito della
Società Cooperativa attrice (v. la memoria di costituzione di parte civile dell' e della , all. 51-52 al fascicolo di parte attrice); nel CP_2 CP_1 presente giudizio, come già detto, si controverte del diritto della attrice a conservare l'aiuto comunitario già percepito e dello Parte_1 speculare diritto di credito vantato, ex art. 2033 c.c., dall' in qualità CP_2 di RG GA;
- il procedimento penale non risulta intentato ai danni della odierna attrice (v. le imputazioni leggibili nelle memorie di Parte_1 costituzione di parte civile, anche riportate alla pagina 6 della 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dell'Avvocatura dello Stato); il presente giudizio
è stato introdotto, in via di accertamento negativo, dalla società
che chiaramente è un soggetto Parte_1 giuridico distinto dalle persone dei suoi soci e amministratori, e come tale non è coinvolta (neppure ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) nel processo penale.
In breve, si riscontra la totale difformità tra le due azioni, sotto tutti i profili distintivi, sia oggettivi (petitum e causa petendi) che soggettivi
(personae), sì da escludersi in radice quella possibilità di conflitto teorico tra giudicati, che gli istituti previsti dall'art. 75 c.p.p. sono intesi ad ovviare.
2.5 Parimenti inconcludente è la questione inerente al sequestro preventivo ed al sequestro per equivalente che, stando alla difesa attrice, avrebbero attinto e vincolato le risorse finanziarie della . Parte_1
Dalla documentazione in atti emerge esclusivamente che: (a) i macchinari acquisiti dalla nell'ambito Parte_1 del programma di acquisiti per cui è causa, siano stati sottoposti a sequestro probatorio, ex art. 253 c.p.p. (all. 54 al fascicolo di parte attrice);
(b) i conti correnti bancari o postali con saldo attivo intestati alla odierna attrice siano stati oggetto di sequestro per Parte_1 equivalente ex art. 321 c.p.p. (all. 55 e 56 al fascicolo di parte attrice).
16 17
Non si intende come tali provvedimenti, e l'eventuale indisponibilità di risorse finanziarie eventualmente derivatane a carico della cooperativa attrice, possano interferire con il presente giudizio di cognizione, finalizzato esclusivamente a stabilire la fondatezza o infondatezza della domanda di accertamento negativo e di (eventuale) condanna svolte in citazione, e specularmente ad acclarare la sussistenza o insussistenza del diritto di credito consacrato nell'ordinanza-ingiunzione emessa, ex r.d. n.
639/1910, dall' . CP_2
2.6 Poiché, come già detto, il giudice ordinario non è giudice del provvedimento, bensì del rapporto giuridico dedotto in lite e del diritto soggettivo che ne sia scaturito (come meglio illustrato ai par.
2.2 e 2.3), sono analogamente inconcludenti tutte le questioni attinenti alle presunte
(ma insussistenti) manchevolezze dell'iter amministrativo innescato dalla ricezione, da parte dell'Autorità regionale e dell' , del rapporto CP_2
AF sul caso , ed esitato dapprima nella C.F._1
Determinazione di revoca integrale dell'aiuto, quindi nell'ingiunzione oppugnata in questa sede;
si allude, in particolare, alle questioni inerenti al presunto (ma insussistente) difetto di contraddittorio che avrebbe inficiato il provvedimento di revoca e, se è dato comprendere, anche i provvedimenti interinali e quindi l'ordinanza ingiuntiva emessa dall' ; stesso a dirsi del lamentato difetto di istruttoria, che evoca il CP_2 vizio di eccesso di potere, chiaramente irrilevante in questa sede e non sindacabile dal giudice ordinario.
Pertanto, in disparte del fatto che è documentato che la parte attrice sia stata tempestivamente notiziata dell'avvio del procedimento di revoca (v. nota prot AOO_030/12205 del 25 settembre 2019, all. 15 alla comparsa di costituzione della ), e che avesse anche ricevuto il rapporto CP_1 integrale AF (a seguito di istanza di accesso) in data 30 aprile 2019 (v. all. 13 alla comparsa di costituzione ), ogni eventuale questione sul CP_2 merito degli addebiti avrebbe potuto essere proposta – sì come è stata proposta - innanzi al giudice ordinario;
non si ravvisa quindi alcuna irregolarità idonea a condurre alla declaratoria di nullità/inefficacia invocata nelle conclusioni della citazione («l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n.
639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non
è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti,
17 18
ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa»: così Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843; conf. Cass. Sez. L., 20/06/2016, n. 12674: «è carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto»).
2.7 Del tutto inconferente alla materia controversa, che – giova ripetere
– investe il credito restitutorio vantato (art. 2033 c.c.) dall' e le azioni CP_2 di accertamento e di condanna svolte dall'attrice, intese a conservare l'aiuto elargito a valere sul FE, è la tematica del recupero degli aiuti di Stato su decisione della Commissione UE (artt. 107, 108 TFUE); trattasi, in quel caso, degli aiuti che, in qualunque forma siano concessi dagli Stati, sono considerati incompatibili «con il mercato interno», perché incidono «sugli scambi tra Stati membri» o perché «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza».
Diversamente a dirsi del Controparte_15
istituto dallo stesso legislatore europeo con
[...]
Regolamento CE n. 1290/2005, (inizialmente) disciplinato con
Regolamento CE n. 1698/2005 (successivamente abrogato con
Regolamento Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 n. 1305), per il raggiungimento degli obiettivi della Politica
Agricola Comune (artt. 39 e 40 TFUE), e nello specifico gli obiettivi indicati all'art. 4 del testo regolamentare (Reg. CE 1698/2005, art. 4: “
1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche”).
Donde l'irrilevanza delle dissertazioni della difesa attrice, in merito all'assenza della decisione della Commissione UE prevista dall'art. 108 TFUE
e dal Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 Marzo 1999, recante Modalità di Applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
18 19
2.8 Sempre in via pregiudiziale, alla luce dell'oggetto del contendere occorre disaminare la questione inerente al potere-dovere dell'
[...]
di ricorrere alla c.d. ingiunzione fiscale (r.d. n. Controparte_2
639/1910) per il recupero delle somme precedentemente erogate all'odierna attrice, a valere su Fondi FE, a seguito dell'utile collocamento in graduatoria del programma proposto a fronte del Bando
“per la presentazione di domande di aiuto inerenti all'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole Imprese di trasformazione”, in applicazione dell'Asse
1 – Misura 123 del PSR 2007-2013 (v. all. 1-2-3-4 alla comparsa di CP_1 costituzione della , rispettivamente inerenti nel Bando di CP_1 presentazione delle domande, nella domanda presentata dall'attrice, nella determinazione di approvazione della graduatoria e nella determinazione di impegno di spesa).
Nello specifico, l'attrice ha sostenuto che l'AGEA avrebbe illegittimamente utilizzato lo strumento dell'ingiunzione fiscale, nell'assunto che l'art. 7 del D. Lgs. 165/99, istitutivo dell' (come il CP_2
D. Lgs. 74/2018 di riordino) non indicherebbe tra le entrate patrimoniali dell'Ente i Fondi provenienti dall'Unione Europea o dall'erario dello Stato, con finalità di sostegno alle aziende agricole nell'ambito della PAC.
La tesi non può trovare accoglimento ed è apertamente sconfessata da tutta la giurisprudenza di legittimità, dalle cui indicazioni non v'è motivo di discostarsi.
Notoriamente «lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile» (così per tutte Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025; conf. ex plurimis Cass. Sez. 1, 11/04/2016, n. 7076; Cass. Sez.
1, 25/08/2004, n. 16855), tanto che (come già detto) «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei
19 20
presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa» (così Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Inoltre, è assolutamente pacifico che l'Amministrazione Pubblica possa giovarsi dell'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 per far valere un diritto di credito maturato ex art. 2033 c.c., ossia a titolo di ripetizione d'indebito
(«l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio»: così Cass. Sez. L., 27/12/2019, n. 34552; conf. Cass. Sez. 1,
23/07/2014, n. 16724, emessa in identica controversia impugnatoria dell'ingiunzione fiscale emessa, dall'AGEA, per il recupero degli aiuti comunitari all'agricoltura indebitamente erogati; conf. Cass. Sez. L.,
05/06/2006, n. 13139; per quanto concerne l' , organismo nelle cui CP_11 funzioni è subentrata l' , v. Cass. Sez. 3, 22/01/1998, n. 604; Cass. Sez. CP_2
1, 20/09/1997, n. 9335: «l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di aiuti comunitari su ammassi di carni suine), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio»).
Non solo: il diritto ex art. 2033 c.c. matura in favore del solvens, ossia del soggetto che abbia eseguito il pagamento non dovuto; nel caso di specie tutte le somme di cui è pretesa la restituzione risultano erogate dall' , quale RG GA (v. all. 5-7-8 alla comparsa di CP_2 costituzione della;
all. 8-9-10 alla citazione); non si vede CP_1 come l'ingiunzione di che trattasi avrebbe potuto essere emessa da altra autorità, se non dall' (v. anche giurisprudenza a seguire, par. 2.9). CP_2
Questo, senza considerare che, a termini del menzionato Regolamento
UE 1698/2005, art. 72, par. 2, gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 che prevede, a sua volta, la possibilità del recupero delle somme versate
“secondo le proprie procedure interne (…)”: ebbene, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale è prevista dall'art. 8, comma 2 del
20 21
D.M. 159/1998, che prevede che “Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l' (oggi ) secondo le CP_11 CP_2 norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione”.
2.9 Le argomentazioni che precedono danno anche conto dell'insussistenza di qualsiasi relazione di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello introdotto, innanzi al Tribunale di Bari, impugnando la
Determinazione dell'Autorità Regionale di Gestione del PSR Puglia, di revoca totale dell'aiuto.
Sul punto, basti qui rifarsi alla pronuncia Cass. Sez. 3, 29/04/2025, n.
11309, ove è enunciato il seguente principio di diritto: «il giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa di alla restituzione di aiuti CP_2 già concessi (nella specie relativi alla destinazione di terreni a scopi ambientali), anche quando si fondi sull'illegittimità o erroneità degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, va proposto unicamente nei confronti di ; ne consegue che il giudizio di accertamento CP_2 dell'illegittimità del provvedimento amministrativo regionale di revoca di aiuti comunitari all'agricoltura che sia stato instaurato nei confronti della
Regione, risultando introdotto contro un soggetto privo di legittimazione passiva in senso sostanziale - in quanto erroneamente individuato come titolare della pretesa creditoria di cui si asserisce l'inesistenza - non è pregiudiziale rispetto al giudizio di opposizione avverso il provvedimento ex r.d. n. 639 del 1910 emesso dall' per il recupero dei suddetti aiuti, sul presupposto che CP_2 siano stati indebitamente pagati, con conseguente illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c. che ne sia stata disposta».
2.10 Ancora in rito, qualche osservazione merita l'eccezione di prescrizione che la difesa attrice ha inteso formulare non già in citazione, bensì all'udienza di trattazione tenutasi, ex art. 183 c.p.c., in data 8 gennaio 2021 (v. verbale).
L'eccezione è processualmente inammissibile, in quanto tardiva: la norma applicabile al presente giudizio prevede che, all'udienza di trattazione, la parte attrice possa proporre la domanda riconvenzionale o le eccezioni che siano “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni” del convenuto;
ciò a dire che l'attore ha facoltà di sollevare nuove eccezioni, laddove l'interesse (art. 100 c.p.c.) alla loro proposizione sia stato generato (conseguente) dal tenore delle difese avversarie. Poiché, invece, nel caso di specie l'interesse (art. 100 c.p.c.) ad eccepire la
21 22
prescrizione del diritto di credito auto-accertato, dall , CP_2 nell'ingiunzione fiscale opposta, è certamente sorto per effetto della stessa ordinanza ingiuntiva, l'eccezione avrebbe dovuto essere articolata nella stessa citazione, sì da doversene scrutinare l'inammissibilità, in questa sede.
Solo per completezza di motivazione, pertanto, il tribunale segnala l'infondatezza, nel merito, di tale questione preliminare: come correttamente segnalato da entrambe le difese delle Amministrazioni convenute, «anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n.
95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate.
Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti» (così Cass. Sez. 1, 26/09/2019, n. 24040; v. anche Cass. Sez. 6,
09/10/2017, n. 23603, riportata a seguire).
Ciò premesso, poiché nel caso di specie la stessa parte attrice allega di avere percepito l'anticipazione (di € 373.680,00) in data 1° dicembre 2015, Contr l'acconto a (di € 278.200,00) in data 20 aprile 2016, il saldo (di €
39.697,40) in data 25 gennaio 2018 (v. le pagine 2-3 della citazione, nonché la narrativa dell'ingiunzione ), nessuna prescrizione può dirsi CP_2 maturata nel caso di specie, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione de qua agitur (31 marzo 2020).
§-3. Merito della lite.
3.1 Come già anticipato, le Amministrazioni convenute hanno riconosciuto all'attrice agevolazioni per il complessivo importo di €
691.577,40 (con erogazione di € 373.680,00, a titolo di anticipo;
€ 278.200,00
a titolo di Stato avanzamento lavori;
€ 39.697,40, come erogazione del
22 23
saldo), a sovvenzione del programma di acquisti presentato a seguito della pubblicazione del Bando pubblico per l'ottenimento degli aiuti previsti per la Misura 1.2.3 (“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione) del PSR Puglia 2007-2013.
In particolare la domanda di aiuto presentata dalla Parte_1
(n. 54750186287 del 17 giugno 2015, all. 2 alla comparsa di
[...] costituzione della ) prevedeva l'acquisto di: (i) n. 2 linee di CP_1 lavorazione a sessanta uscite per il confezionamento degli asparagi, con sistema di pesatura ad alta innovazione tecnologica, dotate di sistemi di calibratura elettronica (ii) n. 1 nastro di trasporto finito a tre livelli;
(iii) n. 1 impianto di refrigerazione;
il tutto per il costo esibito di € 1.494.720,20, sovvenibile al 50% con Fondi FE.
Con la trasmissione del rapporto finale relativo all'indagine dell'AF sul caso , prot. 19248 del 28.9.2017 (all. 10 alla comparsa C.F._1 di costituzione della;
all. 1 alla comparsa di costituzione CP_1
), emergeva una condotta fraudolenta della Azienda attrice, volta CP_2 all'indebito ottenimento degli aiuti.
Donde la revoca integrale del contributo pubblico, da parte della
(Autorità di Gestione del PSR), e l'emissione CP_1 dell'ingiunzione , per il recupero di quanto erogato. CP_2
3.2 Tale il merito della lite, qualche osservazione merita la ripartizione dell'onere della prova tra le parti.
Secondo un consolidato indirizzo, nella generalità dei casi di revoca
(totale o parziale) di contributi pubblici a sostegno di progetti o programmi ritenuti meritevoli di sovvenzione, nell'ambito degli obiettivi definiti dall'Unione Europea, si configura un meccanismo analogo a quello delineato, per i traffici giuridici iure privatorum, dall'art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa); in tal senso possono citarsi i precedenti di
Cass. n. 1899 del 25/01/2018 («la revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della l. n. 44 del 1986 sull'imprenditoria giovanile, per il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, sicché il soggetto finanziato è tenuto a restituire all'ente finanziatore tutte le somme, in qualunque forma erogate, indebitamente ricevute in forza della predetta normativa»), Cass. n. 4510 del 26/02/2018; Cass.
n. 12853 del 23/05/2018; Cass. Sez. Unite n. 13046 del 27/12/1997 («…una
23 24
volta emanato il provvedimento di ammissione al contributo, ed una volta stipulato il contratto, le posizioni delle parti vanno configurate, indiscutibilmente, in termini di diritto soggettivo, così che tutte le eventuali, successive questioni
(quale quella relativa al provvedimento con cui si disponga il venir meno dei benefici accordati da parte del concedente pubblico, assimilabile alla declaratoria di risoluzione ex art. 1456 cod. civ.) devono essere proposte dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e non anche dinanzi al giudice amministrativo»); Cass.
Sez. Unite n. 3600 del 28/05/1986 («in mancanza di una specifica norma di legge, le clausole, le quali, nell'ambito del rapporto di natura privatistica originato dallo atto convenzionale, collegano all'inadempimento del privato la possibilità della P.a. di "annullare" o "revocare" l'erogazione, attuano un meccanismo sanzionatorio assimilabile alla clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art.
1456 cod. civ., con la conseguenza che, in relazione all'esame di esse, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limiti nel suo esercizio ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E»); Cass. Sez. U., 08/05/1976,
n. 1611).
Talché, l'onere dimostrativo grava, ex art. 2697 c.c., sull'Impresa beneficiaria dell'agevolazione, in quanto parte contraente indicata dall'Amministrazione (in tutto o in parte) inadempiente agli obblighi assunti in forza della concessione-contratto, e quindi tenuta a dimostrare il proprio esatto adempimento, onde trattenere o conseguire il beneficio economico preventivamente riconosciuto. In tal senso, ancora una volta, la concorde giurisprudenza di legittimità: merita menzionare Cass. sez. 1,
27/11/2013, n. 26507: «la revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo»; ancora, la giurisprudenza in materia di recupero degli sgravi contributivi, considerati aiuti di Stato: v. Cass. n. 1583 del CP_ 18/01/2023: “Nelle azioni intraprese dall' per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di
Stato, grava sull'impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune, come delineati dalla decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999
24 25
(2000/128/CE)” (conforme, Cass. n. 2739 del 11/02/2016: «in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto»).
D'altronde, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa, ex r.d. n. 639/1910, per il recupero di entrate extratributarie, si afferma generalmente che «la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi» (così
Cass. Sez. 3, 08/04/2021, n. 9381; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 26/07/2022, ordinanza n. 23346).
Ciò posto, ritiene il tribunale che, a fronte della revoca (integrale) del contributo pubblico, a motivo di (gravi) inadempimenti del beneficiario, spetti comunque a quest'ultimo di dimostrare il suo diritto a conservare l'agevolazione ricevuta, a prescindere dal fatto che l'Amministrazione si sia occasionalmente avvalsa dello strumento di cui al r.d. n. 639/1910;
l'onere della prova è distribuito, infatti, in base al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 2697 c.c.), e la regola non varia per effetto del modello procedimentale prescelto dalle parti;
non si vede dunque perché gravare l'Amministrazione della prova dell'inadempimento altrui, in deroga alla regola generale per cui, anche ai fini dell'art. 1456 c.c., «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (così Cass. Sez. 2, 21/05/2019,
n. 13685).
3.3 Ciò nondimeno, volendo sostenere che spettasse all' di CP_2 dimostrare il credito (da ripetizione d'indebito) consacrato
25 26
nell'ingiunzione opposta, deve affermarsi, al termine del giudizio, che tale onere dimostrativo sia stato ampiamente assolto, e che viceversa l'attrice non abbia (per vero) neppure propriamente soddisfatto l'onere di allegazione (rectius di contestazione specifica) che le gravava ex art. 115 c.p.c.
Difatti:
- è documentato in atti (v. in particolare il Verbale di sopralluogo del
NAC di Salerno presso la sede della Cooperativa, all. 3 al fascicolo dell'Avvocatura), che la nell'ambito del Parte_1 programma ammesso all'aiuto comunitario a valere sul FE, ed inerente alla Misura 123, Asse 1, ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione, PSR Puglia 2007-2013, abbia acquistato due linee di lavorazione per asparagi a 60 uscite per il confezionamento degli asparagi, con sistema di pesatura ad alta innovazione tecnologica, dotate di sistemi di calibratura elettronica; in sede di rendicontazione la cooperativa esibiva fatture emesse dalla società rumena per il Controparte_6 prezzo complessivo di € 1.186.000,00 (€ 593.000,00 x 2), pari al 79,33% dell'intero costo ammesso all'agevolazione (€ 1.494.720,00);
- sennonché, a seguito delle indagini AF presso la sede della rumena nonché del Nucleo Antifrode dei Controparte_6
Carabinieri di Salerno, è emerso che tali due sofisticati macchinari, come detto acquistati al prezzo di € 593.000,00 ciascuno, fossero stati fabbricati non già dal fornitore (emittente fattura), risultato privo di sedi operative
(v. la relazione AF a seguito del sopralluogo presso la sede della
[...] all. 30 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato), bensì Controparte_6 dalla società tedesca NEUBAUER AUTOMATION OHG, la cui targhetta e correlative informazioni in lingua tedesca venivano reperite all'interno del quadro elettrico delle linee di lavorazione (v. la Comunicazione degli esiti investigativi del NAC di Salerno, all. 2 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato, nonché il già citato all. 3, stesso fascicolo);
- le stesse indagini, congiuntamente operate dall'AF e dal NAC di
Salerno, consentivano altresì di verificare che (a) la società tedesca fabbricante avesse venduto tali due macchinari, unitamente ad altre tre linee di lavorazione (poi collaudate presso altra azienda agricola pugliese), al prezzo di € 155.000,00 ciascuno (totali € 310.000) alla CP_7
(società bulgara), la cui targhetta veniva reperita sui macchinari, indicata fabbricante in sede di rendicontazione (v. la dichiarazione di conformità
26 27
emessa dalla , all. 32 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato); (b) CP_7 sia la società rumena (indicata venditore) che la società bulgara (indicata fabbricante) facessero capo a persone fisiche (italiane) della stessa cerchia
(v. rapporto AF, punto 2.22 e ss.; all. 1 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato), che si erano direttamente occupate degli acquisti presso la società tedesca (v. anche all. 33 al fascicolo dell'Avvocatura, contenente la relazione a seguito del controllo presso la sede della NEUBAUER, nonché la documentazione acquisita dalla società tedesca, all. 37 e 38); (c) sia la società rumena che la società bulgara fossero prive di sedi operative (v. all.
33 e 34 al fascicolo dell'Avvocatura); (d) la stessa società tedesca si era occupata dell'installazione e collaudo dei macchinari presso l'acquirente
(v. rapporto AF, punti 2.25 e ss., nonché Parte_1 documentazione NEUBAUER all. 37 e 38 al fascicolo dell'Avvocatura).
In breve, è documentato che l'attrice abbia esibito, a copertura dell'80% dei costi del programma ammesso all'aiuto comunitario, fatture per un prezzo triplicato rispetto a quello di mercato (praticato dall'effettivo costruttore e venditore tedesco), nonché documentazione riferita a un fabbricante in realtà privo di sedi operative ed impossibilitato a produrre alcunché (v. rapporto AF, punto 2.30.c).
Non solo.
Le indagini condotte dall'Autorità giudiziaria italiana e dall'AF hanno consentito di appurare che, ai fini della selezione del fornitore bulgaro quindi in sede di candidatura del Controparte_6 programma di acquisti e di presentazione della domanda di aiuto, la avesse esibito due preventivi mai emessi dalle Parte_1 società apparentemente intestatarie dei documenti, tra cui uno, relativo ad una linea di lavorazione degli asparagi a sessanta uscite (quale poi acquistata contro fattura di € 593.000,00), apparentemente emesso per il prezzo di € 598.500,00 oltre IVA per ogni macchinario (v. all. 26 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato, nonché verbali di sommarie informazioni rilasciate, al NAC di Salerno, dai titolari delle ditte intestatarie dei preventivi, all. 25 e 26 al fascicolo della , a corredo della 2^ CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Emerge quindi dagli atti che l'attrice abbia fornito, in sede di presentazione della domanda di aiuto, un preventivo falso onde giustificare la scelta della società bulgara rispetto ad altri possibili
27 28
fornitori, con la conseguente assunzione di un costo triplicato rispetto a quello di mercato, nonché costituente la voce pressoché esclusiva (79%) dell'intero programma di acquisti.
A fronte di tali evidenze, l'attrice – come già anticipato – non ha, per vero, neppure soddisfatto l'onere di specifica contestazione, codificato all'art. 115 c.p.c.
In particolare, ha sostenuto:
(a) che il rapporto AF sul caso OF/2015/1341/B5, non fornisca di per sé prova dei fatti contestatile;
(b) di avere ignorato le circostanze e vicende inerenti alle società bulgara e rumena, appurate dall'AF;
(c) che i fatti contestatile non sarebbero stati ancora accertati dal giudice penale con sentenza passata in giudicato;
(d) di avere presentato, unitamente ai due preventivi falsi, altri sette preventivi verificati autentici;
(e) che il prezzo versato per le linee di produzione acquistate dalla società bulgara fosse congruo e coerente con l'effettivo valore di mercato;
(f) che la documentazione esibita in sede di presentazione della domanda di aiuto e di rendicontazione fosse stata già scrutinata valida dalla CP_1
In contrario giova osservare:
- secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, formatasi in sede di applicazione dell'art. 11 Reg. UE n. 883/2013 (che riprende la norma già veicolata dall'art. 9 Reg. CE n. 1073 del 1999), i verbali di ispezione dell'AF, sì come le relazioni ed informative conclusive, hanno lo stesso valore della analoga documentazione formata dalle Autorità nazionali, e quindi efficacia di piena prova quanto ai fatti oggettivi, descritti in modo puntuale e dettagliato, accertati direttamente dagli Ispettori dell'AF (Pubblici Ufficiali), o per il resto valore di prova indiziaria (art. 2727 c.c.) superabile da prova contraria (v. Cass. Sez. 5, 21/03/2019, n. 7993;
Cass. Sez. 5, 11/11/2020, n. 25347; Cass. Sez. 5, 23/05/2023 n. 14102; Cass.
Sez. 5, 13/02/2020, n. 3607: «tutti gli accertamenti compiuti dall'AF, ivi compresi i verbali di operazioni di missione, hanno rilevanza probatoria in ambito unionale in forza degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073 del 1999»; Cass. Sez. 5,
30/01/2020, n. 2139: «l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'AF
28 29
all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro»; Cass. Sez. 5,
05/11/2019, n. 28359: «le informative interlocutorie trasmesse dall'AF all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo»; inutili altri riferimenti);
- l'attrice non ha fornito alcuna prova contraria dei fatti emergenti dal rapporto AF e dalla documentazione ad esso allegata e sopra richiamata, consistente nelle informative, verbali di sopralluogo sia dell'AF che del NAC di Salerno, verbali di acquisizione del NAC di
Salerno, verbali di sommarie informazioni;
- è arduo sostenere che la attrice, che acquisiva macchinari Parte_1 da una ditta bulgara ipoteticamente fabbricati in Romania, ma riportanti le targhette di un fabbricante tedesco e diciture in lingua tedesca, e che riceveva il collaudo dai dipendenti della ditta tedesca, abbia ignorato la reale provenienza di tali linee di lavorazione;
- la attrice non ha minimamente inteso illustrare come si Parte_1 sarebbe procurata i preventivi falsi esibiti alla Regione in sede di presentazione della domanda di aiuto, né in virtù di quali evidenze e circostanze di tempo, modo e luogo fosse (ipoteticamente) convinta della loro autenticità;
- per quanto già argomentato al par. §-2 in merito alla questione di
(insussistente) pregiudizialità penale, l'assenza di una sentenza di accertamento dei reati contestati alle persone fisiche costituenti compagine amministrativa della , alla data dei fatti, è del tutto irrilevante Parte_1 ai fini del presente scrutinio;
- la Cooperativa attrice non ha dimostrato che i macchinari la cui presenza veniva rilevata, in sede, dagli Ufficiali ed Agenti del NAC di
Salerno, non fossero stati fabbricati dalla ditta tedesca NEUBAUER
AUTOMATION OHG, ossia da un soggetto diverso dal presunto fabbricante che emetteva la certificazione di conformità esibita in sede di rendicontazione, né che avessero un prezzo pari ad 1/3 del costo rendicontato, a tanto non essendo sufficiente la (tanto pletorica quanto
29 30
inutile) perizia allegata alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che si risolve in un documento meramente valutativo formato da un terzo alla lite, di per sé insuscettivo di dimostrare alcunché, in assenza di adeguati riscontri (Cass. n. 9551 del 22/04/2009: «in tema di perizia, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto»; conformi: Cass. n. 4437 del 19/05/1997; Cass. n.
2149 del 14/02/2002; Cass. n. 10968 del 09/06/2004; Cass. Sez. 5, 27/12/2018,
n. 33503; Cass. Sez. 5, 23/11/2022, n. 3445: «In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice»);
- la circostanza che la stessa documentazione fosse stata considerata genuina ed affidabile dalla in sede di delibazione della domanda CP_1 di aiuto e di verifica della rendicontazione, lascia il tempo che trova, non trattandosi di incongruenze e falsità palesi e come tali rilevabili ictu oculi, esclusivamente sulla base dei documenti ricevuti.
Donde la legittimità e conformità alle norme di riferimento sia della
Determina dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia, n. 342 del 17 ottobre
2019, sia della corollaria ordinanza-ingiunzione dell' , impugnata in CP_2 questa sede.
A tal scopo, giova richiamare: (a) l'art. 35 Reg. UE n. 640/2014, par. 6, ove ritenuto applicabile alla fattispecie di che trattasi, secondo cui “qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente”; (b) l'art. 4, par. 8, Reg. UE
n. 61/2011, secondo cui “non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno”; (c) l'art. 30, par. 2, Reg.
UE n. 61/2011, secondo cui “qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è
30 31
esclusa dal sostegno del FE e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione”; (d) l'art. 4, par. 3, Reg. CE n. 2988/1995, secondo cui “gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso”; (e) il combinato disposto art. 72, comma 2 Reg. CE n. 1698/2005 e art. 33 Reg. CE 1290/2005, secondo cui
“Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità
e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il
FE”; (f) l'art. 2, comma 1, d.m. n. 159/1998 - Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze, secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave … la domanda è respinta”); (f) l'art.
4, comma 1, d.m. n. 159/1998, secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave… il. beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti”.
È infatti indubbio che, per effetto della utilizzazione di documentazione falsa e della sovra-fatturazione di macchinari acquisibili a prezzi ben inferiori, dal fabbricante, le risorse attinte dal FE, che avrebbero dovuto servire al conseguimento degli obiettivi di Politica Agricola
Comune posti dagli artt. 39 e 40 TFUE, nonché dal Reg. CE n. 1698/2005, venivano in effetti sviate dallo scopo cui destinate, senza generare alcun beneficio di rilevanza Unionale.
Donde il pieno e giustificato diritto dell'RG GA di recuperare l'intero aiuto comunitario elargito all'attrice, e non impiegato per le finalità considerate ex ante meritevoli del pubblico sostegno.
3.4 Anche le doglianze sollevate, dalla odierna attrice, in ordine alla sorte capitale da restituire e alla misura degli interessi, non hanno ragion d'essere.
31 32
L'applicazione dell'incremento di € 37.368,00, pari al 10% delle somme erogate a titolo di anticipazione (€ 373.680,00), risulta consentita dal Reg.
CE 2220/1985, difatti richiamato nella polizza ITAS (all. 5 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura); d'altronde, le stesse risultanze dell'indagine
AF e del NAC di Salerno, giustificano l'applicazione degli interessi al saggio legale, dalle date dei rispettivi pagamenti, potendosi argomentare, dalle evidenze di prova sopra indicate, la mala fede dell'accipiens.
§-4. Per tutte le ragioni sin qui esposte, le domande svolte dalla parte attrice vanno respinte, e la soccombenza regola le spese. Non vi è luogo alla pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande formulate dalla Parte_1 nei riguardi della , nonché dell' e del
[...] CP_1 CP_2
Controparte_4
- condanna la parte attrice a rifondere, a ciascuna delle convenute, le spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, quanto all , CP_1 nonché in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge, quanto alle altre amministrazioni convenute, in solido tra loro.
Roma, 8 luglio 2025 il giudice
DR TO
32
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa DR TO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente tra
, in persona Parte_1 del l.r. p.t, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
PE LF e MI EB, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio Per_1 attore e
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e CP_1 difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Miria Vigneri e Angelo Diana, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, e con costoro elettivamente domiciliato in Roma via Quintino Sella, n. 41, presso lo studio dell'Avv.
OL RU
convenuto nonché
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., Controparte_3 in persona del Ministro p.t., entrambi
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati ex lege convenute
1 2
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe ha proposto opposizione all'ingiunzione prot. . 2020.24053 del CP_2
31.3.2020, emessa a suo danno dall' Controparte_2
(di seguito, per brevità, solo ) per il recupero, ex art.
[...] CP_2
2033 c.c., della somma di € 327.493,15, precedentemente erogata a titolo di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - Misura 1.2.3 del PSR CP_1
2007-2013 (“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”- ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione), a seguito di determinazione n. 342 del 17/10/2019 di revoca totale dell'aiuto, assunta dall'Autorità di Gestione del PSR (v. all. 17 fascicolo CP_1
).
[...]
Evocando in giudizio l' , il CP_2 Controparte_4
e la , la parte attrice ha chiesto:
[...] CP_1
“
1. in via preliminare, per le ragioni addotte in atti, concedere anche con decreto, inaudita altera parte o previ gli incombenti di rito, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato in relazione al presunto credito vantato da;
CP_2
2. in via ulteriormente preliminare, sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per le ragioni innanzi rassegnate;
3. in diritto e nel merito, per tutti motivi meglio esposti in narrativa, accertare
e dichiarare la nullità e/o annullare o comunque ritenere e dichiarare l'inefficacia
e/o l'illegittima e/o l'inammissibilità e la disapplicazione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 31.03.2020 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto ad
in merito al presunto credito derivante dalla revoca regionale;
CP_2
4. con condanna della alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 medio tempore recuperate a mezzo esecuzione e/o compensazione, con interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi di cui al presente atto;
5. in subordine , limitare l'entità della somma di cui all'ingiunzione opposta nella misura che sarà determinata in corso di giudizio in funzione di quanto rassegnato nel presente atto sia in relazione all'esatto computo degli interessi sulla somma ingiunta e sia in ordine a quanto verrà deciso nel giudizio avverso la revoca regionale attualmente pendente dinanzi il G.A., salvo riassunzione dinanzi il G.O., per i motivi di cui al presente atto”.
2 3
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
A motivo della domanda, ha esposto che:
- con avviso pubblicato sul BURP n. 57/2015 la , area CP_1
PSR, diramava il bando per la presentazione di domande di aiuto per l'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese, ai sensi del PSR 2007-2013 - Misura 123; CP_1
- con D.A.d.G. n. 295 del 14 settembre 2015 la Società attrice, collocatasi utilmente in graduatoria, veniva ammessa al complessivo aiuto di €
747.360,00, a fronte del programma di acquisti proposto e ritenuto ammissibile per il costo esibito di € 1.494,720,00 (all. 4 , pag. CP_1
12);
- in corso di esecuzione del programma, l'AGEA erogava in favore dell'esponente le seguenti somme: € 373.680,00 a titolo di anticipo, con
Decreto 70-58-0-530 del 30.11.2015; € 278.200,00 a titolo di Stato avanzamento lavori, con Decreto n. 70-88-0-10 del 19.04.2016; € 39.697,40, a titolo di erogazione del saldo, liquidato con Decreto n. 70-88-0-129 del
24.11.2018 (cfr. all. nn. 5, 7, 8, della ); CP_1
- in seguito alla trasmissione della nota prot. ARES (2018)3799251 del
17.07.2018, contenente il rapporto della Direzione Generale Agricoltura UE sull'indagine AF (caso ), da cui emergeva il C.F._1 coinvolgimento dell'azienda in un'indagine riguardante presunte frodi volte ad ottenere l'indebita percezione di contributi eurounitari (doc. 16 fascicolo parte attrice), l' , con nota prot. n. 17417 del 28.02.2019, CP_2 comunicava alla Cooperativa esponente la sospensione dell'erogazione dei contributi fino all'importo di € 728.945,40;
- l'esponeva presentava quindi ricorso al Tar - Puglia n. 473/2019, per l'annullamento di tutti gli atti emessi dalle Amministrazioni, finalizzati alla sospensione degli aiuti comunitari;
- in pendenza di giudizio, con nota prot. AOO_030/12205 del 25.9.2019 la comunicava l'avvio del procedimento di decadenza CP_1 dagli aiuti e conseguente avvio al recupero delle somme erogate (cfr. allegato 15 ); anche tale comunicazione veniva impugnata CP_1 con appositi motivi aggiunti, sì come il sopravvenuto provvedimento di revoca totale dell'aiuto, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 342 del
17 ottobre 2019;
- con sentenza n. 1663/2019 (cfr. doc. n. 25 fascicolo parte attrice), il TAR
3 4
dichiarava il ricorso improcedibile per difetto di interesse ad agire (art. 100
c.p.c.), e declinava per il resto la giurisdizione, in favore del giudice ordinario;
- con atto di appello innanzi al Consiglio di Stato iscritto al n. 393/2020
r.g., impugnava la sentenza chiedendone la riforma;
- nelle more del procedimento le veniva notificata l'ingiunzione di pagamento Prot. AGEA.2020.24053 del 31.3.2020 oggetto del giudizio.
In diritto, la parte attrice ha sostenuto:
- la nullità dell'ingiunzione per carenza di potere della , sul
CP_2 presupposto che l'art. 7 del d. lgs. 165/1999, istitutivo dell' non
CP_2 contempla tra le entrate patrimoniali dell' le somme erogate a
CP_2 carico del bilancio dello Stato e dell'UE, talché l' non potrebbe
CP_2 avvalersi dell'ingiunzione ex r.d. 639/1910 per il recupero dei contributi erogati;
- la nullità dell'ingiunzione per carenza di titolo, in quanto adottata in assenza di una “specifica decisione di recupero” della Commissione UE, indispensabile per attivare il procedimento di restituzione degli aiuti di
Stato, bensì esclusivamente sulla scorta delle determinazioni della CP_1
(rectius dell'Autorità di Gestione del PSR), a sua volta assunte
[...] esclusivamente alla luce di un rapporto AF che, di per sé solo, non era affatto vincolante;
- la nullità ed illegittimità dell'atto presupposto, consistente nella
Determinazione n. 342 del 17.10.2019 di revoca integrale dell'aiuto, adottata dall'Autorità di Gestione del PSR , per violazione dell'art. CP_1
35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, nonché degli artt. 5, comma 3, e 18, comma 2, del Regolamento (UE) n. 65/2011, delle disposizioni del DM n.
159/1998, infine per eccesso di potere per omessa “comparazione” tra l'interesse pubblico e “il diritto del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario”;
- la nullità ed illegittimità della medesima Determinazione di revoca totale dell'aiuto, in quanto adottata in violazione dei principi del contraddittorio ex l. 241/1990, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre che in carenza di un pronunciamento definitivo del giudice penale, sull'effettiva sussistenza del reato di indebita percezione dei contributi comunitari;
- la nullità ed illegittimità dell'ingiunzione fiscale e della CP_2
4 5
presupposta determinazione di revoca dell'aiuto, in quanto adottate senza considerare che tutte le domande di partecipazione al bando di gara, così come le domande di liquidazione dell'anticipazione, dello stato di avanzamento e del saldo erano state già approfonditamente valutate e considerate pienamente documentate dalla stessa . CP_1
Nel merito, l'esponente ha sostenuto (a) di non esserle imputabile la contestata sovrafatturazione dei macchinari (linee di lavorazione) acquisitati nell'ambito del programma ammesso all'aiuto pubblico, non essendo a conoscenza delle varie transazioni commerciali e delle vicende inerenti alle società bulgara e rumena, indicate nel rapporto AF;
(b) di avere presentato diversi (in tutto nove) preventivi di raffronto per la scelta dell'operatore economico più conveniente per l'acquisto dei macchinari, tutti già giudicati validi dalla in sede di valutazione della CP_1 domanda di aiuto, mentre le postume contestazioni della si erano CP_1 riferite esclusivamente a due preventivi, di cui uno relativo a macchinari
(linee polivalenti) di selezione degli asparagi, l'altro relativo ad un impianto frigorifero, oltretutto esponenti dei congrui prezzi di mercato;
(c) che in ogni caso l'ingiunzione opposta fosse erronea, laddove inclusiva della somma di € 37.368,00, vantato a titolo di maggiorazione, in assenza di idonea motivazione;
(d) che l'ingiunzione fosse erronea anche nella parte riferita agli interessi dovuti sulla sorte capitale, omettendo di indicare la base di calcolo (sorte), la decorrenza e il saggio degli interessi applicati.
Per tali ragioni la parte attrice, nel richiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento, anche con decreto inaudita altera parte, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese del giudizio.
1.2 Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la CP_1
.
[...]
Questa ha riassunto la successione dei fatti inerenti all'erogazione del contributo pubblico previsto, a valere sui Fondi Europei stanziati nell'ambito della PAC, dal PSR Puglia 2007-2013, Asse 1 - Misura 1.2.3, a seguito del Bando di presentazione delle domande di aiuto inerenti all'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione.
Ha quindi rappresentato i fatti alla scaturigine del provvedimento di
5 6
revoca totale dell'aiuto percepito dalla odierna Parte_1 attrice, in particolare riportando che:
- tramite il rapporto relativo all'indagine AF condotta con la collaborazione del Nucleo Antifrode Carabinieri (NAC) di Salerno,
l'esponente apprendeva del coinvolgimento della Società attrice, CP_1 unitamente ad altre 10 aziende, in una complicata trama di condotte finalizzate all'indebita percezione dei contributi europei afferenti alla
Misura 123 – Asse 1 - del PSR Puglia 2007-2013;
- in particolare, le indagini congiuntamente condotte in Italia dal
Nucleo dei Carabinieri ed all'estero dall'AF, avevano acclarato che le aziende coinvolte avessero dapprima esibito, in sede di presentazione della domanda di aiuto, dei falsi preventivi di spesa in modo da incrementare artificiosamente i parametri economici di comparazione del programma candidato, quindi acquistato i macchinari agricoli indicati nel programma a prezzi grandemente superiori al loro effettivo valore di mercato, tramite società compiacenti aventi sede all'estero (principalmente in Romania e Bulgaria) in effetti prive di sedi operative;
poi, il maggiore importo erogato all'apparente costruttore/venditore (in realtà una mera società-schermo), rimasto a carico dei e dell'erario dello CP_5
Stato, veniva recuperato mediante rivendita di prodotti agricoli ad altre società compiacenti;
- in particolare, alla si era Parte_1 contestato che:
(i) “le due linee di lavorazione per asparagi a 60 uscite” che erano state rendicontate alla per il costo di € 1.186.000,00, sulla base di CP_1 fatture emesse dalla società rumena in Controparte_6 realtà corrispondevano a macchinari prodotti da una società tedesca
(NEUBAUER AUTOMATION OHG), già venduti alla società bulgara al prezzo di € 310.000,00, inferiore ad 1/3 del costo esibito CP_7 alla (ed ammesso al contributo europeo, per il 50%); CP_1
(ii) il preventivo di raffronto intestato alla n. 105 AA- Controparte_8
15 datato 26 aprile 2015, relativo alla fornitura di “n. 2 linee polivalenti per selezione di asparagi o prodotti vegetali allungati tipo carote o zucchine, n. 1 taglierina, n. 1 nastro trasportatore, n. 1 gruppo ottico, n. 1 linea finale di selezione” non era stato effettivamente emesso dalla intestataria
(FG); Controparte_9
6 7
(iii) il preventivo di raffronto intestato alla n. 168/2015 CP_10 datato 4 maggio 2015, relativo alla fornitura di “impianto frigorifero a espansione diretta per n. 1 anticella alla temperatura di + 12° C” non era stato effettivamente emesso dalla intestataria di Bari;
CP_10
- all'esito del rapporto AF, la esponente istituiva una CP_1 apposita Commissione interna per operare tutte le verifiche del caso;
al termine dei lavori, la Commissione proponeva di adottare il provvedimento di decadenza totale dal sostegno concesso, essendo risultato che la spesa ammessa all'aiuto per l'acquisto di due linee di lavorazione per asparagi a 60 uscite, dell'importo di € 1.186.000,00, fosse stata generata artificialmente, grazie alla sovrafatturazione acclarata dall'AF, ed essendo altresì risultata l'alterazione della procedura di selezione dei fornitori, mediante la presentazione di falsi preventivi, quindi la presentazione di false dichiarazioni da parte della cooperativa beneficiaria, sia in fase di presentazione della domanda di accesso al sostegno, sia in fase di rendicontazione;
- con nota prot. AOO_030/12205 del 25.9.2019 (cfr. allegato 15 CP_1
) veniva pertanto comunicato alla Società interessata l'avvio del
[...] procedimento di decadenza dagli aiuti e del conseguente avvio al loro recupero;
in assenza di utili osservazioni, la adottava la CP_1
Determinazione di revoca totale dell'aiuto n. 342/2019;
- conseguentemente l' adottava l'ordinanza-ingiuntiva opposta in CP_2 giudizio, per la ripetizione della differenza tra quanto già recuperato tramite escussione della polizza fideiussoria ITAS, e quanto ancora dovuto, ex art. 2033 c.c., dall'azienda agricola attrice.
In diritto, la ha sostenuto la legittimità e conformità al CP_1 diritto europeo e nazionale della Determinazione di revoca integrale dell'aiuto, in particolare invocando: (a) l'art. 35 Reg. UE n. 640/2014, par. 6
(secondo cui “qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente”); (b)
l'art. 4, par. 8, Reg. UE n. 61/2011 (secondo cui “non sono concessi pagamenti
a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno”); (c) l'art. 30, par. 2, Reg. UE n. 61/2011
(secondo cui “qualora si accerti che un beneficiario ha reso
7 8
deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FE e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione”); (d) l'art. 4, par. 3, Reg. CE n. 2988/1995 (secondo cui “gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano,
a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso”); (e) l'art. 2, comma 1, d.m. n. 159/1998 - Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze (secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave … la domanda è respinta”); (f) l'art.
4, comma 1, d.m. n. 159/1998 (secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave… il. beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti”).
Ha soggiunto che, in esito alle indagini dell'A.G., era emerso il coinvolgimento di funzionari e dipendenti della nella trama di CP_1 condotte finalizzate all'indebita percezione degli aiuti, e che comunque la valutazione originaria di ammissibilità dell'aiuto, sì come la verifica della apparente regolarità della rendicontazione, nulla toglieva al fatto acclarato dall'AF e dai Carabinieri, in ordine al quale la Cooperativa agricola esponente non aveva reso la benché minima giustifica, né osservazione, né valida obiezione in sede amministrativa.
Quanto alla valenza probatoria del rapporto AF, la ha CP_1 indicato l'art. 11, Reg. UE n. 883/2013 (Regolamento Ue, EURATOM del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 n. 883 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode - AF), secondo cui: “1. Al termine di un'indagine da parte dell'Ufficio è redatta una relazione sotto l'autorità del direttore generale. Tale relazione descrive la base giuridica dell'indagine, le fasi procedurali seguite, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica preliminare, l'incidenza finanziaria stimata dei fatti accertati, il rispetto delle garanzie procedurali conformemente all'articolo 9 e le conclusioni dell'indagine […]
2. Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni
8 9
così redatte costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria”).
Quanto alla competenza dell' , la ha evidenziato che, a CP_2 CP_1 termini dei Regolamenti UE 1698/2005 (per il PSR 2007-2013) e 1305/2013
(per il PSR 2014-2020), mentre all'Autorità Regionale spetta l'attuazione amministrativa del programma di sviluppo rurale, quindi la responsabilità dell'efficace, efficiente e corretta gestione del programma, all' CP_2 spettano i compiti di RG GA (art. 7, par. 2, Reg. UE n.
1306/2013), quindi di soggetto responsabile, nei confronti della
Commissione europea, della gestione finanziaria e contabile dei fondi, ivi compresi i recuperi in caso di pagamenti indebiti.
Ancora, la ha evidenziato che il contributo erogato alla CP_1
Cooperativa agricola attrice avrebbe dovuto essere revocato integralmente anche a termini del provvedimento concessorio, nonché della D.G.R. n.
1936 del 2/10/2012, di modifica ed integrazione delle schede di riduzione ed esclusione relative alle Misure del PSR tra cui quella d'interesse, secondo cui la produzione di false dichiarazioni sarebbe bastata alla esclusione totale dall'aiuto comunitario.
Ha evidenziato che il Regolamento UE n. 640/2014 non sia applicabile alla domanda di aiuto presentata dalla attrice, presentata in Parte_1 relazione alla Misura 123 del PSR 2007/2013; ha sostenuto che, ad ogni modo, la revoca totale dell'aiuto dovrebbe ritenersi legittima anche alla luce dell'art. 35, par. 6, Reg. UE n. 640/2014, secondo cui “
6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente”.
Infine, riportando ampi brani del Rapporto finale AF n.
OF/2015/1341/B5, la ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte CP_1 le domande dell'avversario, con favore delle spese di lite e con condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3 Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Generale, sia
9 10
l' sia il chiedendo il CP_2 Controparte_4 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
A motivo di tali richieste, l'Avvocatura ha rappresentato, in dettaglio, gli esiti delle indagini condotte dall'AF e dal Nucleo Antifrode dei
Carabinieri, quali traibili dalla documentazione che ha versato in atti
(Comunicazione della Commissione UE prot. n. ARES(2018)3799251 del 17 luglio 2018 ed allegato rapporto AF sul caso OF/2015/1341/B5;
Comunicazione degli esiti investigativi del NAC di Salerno, costituente allegato al rapporto AF;
verbali di sopralluogo del NAC di Salerno presso la sede della attrice); ha ribadito la Parte_1 competenza dell' ad emettere l'ingiunzione fiscale opposta, CP_2 rivestendo l il ruolo di RG GA unico responsabile CP_2 della corretta gestione finanziaria e contabile dei FE (art. 7, par. CP_5
6, Reg. UE n. 1306/2013; punti 1-C e C.1 e 2-E Allegato I al Reg. UE n.
907/2014).
Ha soggiunto che il Rapporto AF veniva comunicato all'azienda agricola interessata con nota del 13 aprile 2019, senza ricevere alcuna successiva osservazione. Ha confutato le asserzioni della parte attrice quanto alla impossibilità di accedere alla procedura di ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910, evidenziando trattarsi comunque di entrate patrimoniali attribuite all' mediante riversamenti del MEF sui conti CP_2 di Tesoreria Unica, per l'erogazione ai singoli beneficiari;
ha invocato, in ogni caso, l'art. 8, comma 2, d.m. n. 159/1998, secondo cui: “
2. Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza
l' secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica CP_11 amministrazione”.
L'Avvocatura ha contestato l'inconferenza, al caso di specie, della norma in tema di aiuti di Stato di cui all'art. 107 TFUE, trattandosi, in quel caso, di aiuti e benefici patrimoniali che, in violazione del divieto di alterazione della concorrenza e del libero mercato, sono illegittimamente riconosciuti dallo Stato a singoli soggetti, e che vanno recuperati su decisione della Commissione europea;
ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di Fondo Europeo destinato a sostenere lo
Sviluppo Rurale (FE), istituito dal Reg. CE n. 1698/2005, in attuazione dell'art. 40, par. 3, TFUE, per la realizzazione degli obiettivi della Politica
Agricola Comunitaria di cui all'art. 39 TFUE;
ha argomentato riguardo alla
10 11
legittimità della Determinazione di revoca totale dell'aiuto, con argomenti analoghi a quelli spesi dalla difesa della . Ha sottolineato CP_1 che, né in sede amministrativa né in giudizio, l'attrice avesse fornito alcuna giustifica o plausibile spiegazione della presentazione di falsi preventivi, mai rilasciati dalle società e ditte apparentemente intestatarie.
Ha richiamato le prove a corredo del rapporto finale AF e speso, in sintesi, argomenti in tutto e per tutto conformi a quelli utilizzati dalla difesa della per la richiesta di rigetto delle domande principali. CP_1
1.4 In sede di udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.) la difesa attrice ha introdotto un'eccezione di prescrizione del credito recuperatorio consacrato nell'ordinanza-ingiunzione oppugnata in giudizio;
con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n 1 c.p.c., la parte attrice ha sostenuto:
(i) che il termine di prescrizione di 4 anni, previsto dall'art. 3 Reg. UE
2988/1995, fosse integralmente decorso alla data di adozione dell'ordinanza-ingiunzione; (ii) che comunque l'ordinanza ingiuntiva fosse non più eseguibile, stante l'emissione del sequestro preventivo nell'ambito del processo penale R.G.N.R. n. 2123/2013 – DDA Procura di
Bari; (iii) che per effetto della costituzione in veste di parte civile dell anche nel procedimento penale, con richiesta del risarcimento CP_2 dei danni per l'indebita erogazione dei fondi pubblici, si prefigurerebbe la rinuncia ipso iure agli atti del giudizio civile, ex art. 75 c.p.p., oltre che la violazione del principio de ne bis in idem. Ha per il resto argomentato sulle stesse tematiche già affrontate in sede di introduzione della lite.
Ha quindi chiesto al tribunale di:
“
1. applicare .. il termine di cui al Reg. n. 2988 in tema di prescrizione, disapplicando qualunque altro termine vantato dalla P.A.;
2. nel merito … accertare e dichiarare la nullità e/o annullare o comunque ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'inammissibilità e la disapplicazione dell'ingiunzione di pagamento opposta e comunque accertare e dichiarare la cattiva condotta tenuta dalla nell'adottare il provvedimento di CP_1 revoca dei contributi, con conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e con disapplicazione di quest'ultimo, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto ad
in merito al presunto credito azionato;
CP_2
3. con condanna dell alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 medio tempore recuperate a mezzo esecuzione e/o compensazione, con interessi e rivalutazione come per legge;
11 12
4. in subordine, limitare l'entità della somma di cui all'ingiunzione opposta nella misura che sarà determinata in corso di giudizio in funzione di quanto rassegnato nell'atto di citazione e nel presente atto, sia in relazione all'esatto computo della somma ingiunta e sia in ordine a quanto verrà deciso nel giudizio avverso la revoca regionale attualmente in riassunzione davanti al Tribunale di
Bari”.
Il giudizio è stato istruito mediante la documentazione offerta dalle parti, e ritenuto non bisognevole dell'istruttoria tecnica richiesta dalla parte attrice;
pervenuto all'udienza del 26 febbraio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisone con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§-2. Questioni pregiudiziali e preliminari.
2.1 In limine, è opportuno, anche ai fini della disamina delle questioni sollevate dalla difesa attrice, qualificare sinteticamente le domande avanzate dalla società nell'atto Controparte_12 introduttivo della lite..
La parte attrice ha esperito, in citazione:
(i) una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria/restitutoria vantata dall' per l'importo di € 327.493,15, e CP_2 consacrata nell'ingiunzione prot. .2020.24053 del 31.3.2020, emessa CP_2 ex r.d. n. 639/1910 (v. all. 1 dell'atto di citazione) ed oppugnata in giudizio;
(ii) una domanda di accertamento positivo del suo diritto a conservare l'aiuto già percepito per il programma di acquisti ammesso all'aiuto pubblico (comunitario) di cui alla Misura 1.2.3 – Asse 1 – PSR Puglia 2007-
2013, Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto inerenti all'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole Imprese di trasformazione, in forza della Determinazione dell'Autorità di Gestione
(d'ora in poi del PSR Puglia di approvazione della graduatoria CP_13 definitiva (n. 229 del 6 agosto 2015: all. 3 al fascicolo della Regione) e successiva Determinazione A.d.G. di impegno di spesa (n. 295 del 14 settembre 2015: all. 4 al fascicolo della Regione), con conseguente condanna delle controparti alla restituzione di somme eventualmente medio tempore recuperate a mezzo di esecuzione e/o compensazione.
Come già detto, l'ordinanza ingiuntiva de qua agitur risulta adottata dall' a seguito della Determinazione dell'A.d.G. del PSR n. CP_2 CP_1
12 13
342 del 17 settembre 2019 (v. all. 22 alla citazione), di revoca integrale dell'aiuto concesso alla a sua volta Parte_1 adottata sulla scorta: (a) del rapporto finale dell'AF sul caso
OF/2015/1341/B5, che aveva messo in luce una condotta fraudolenta posta in essere, tra altre Società, dall' odierna attrice, finalizzata Controparte_14 ad ottenere indebiti contributi dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale
(FE), nello specifico di cui alla Misura 123 del PSR 2007-2013 CP_1
(“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”); (b) delle verifiche operate tramite Commissione interna appositamente istituita dalla a seguito della ricezione del rapporto definitivo AF CP_1 sopra nominato, ed esitate nella proposta di revoca integrale dell'aiuto.
2.2 Tale la qualificazione delle domande in decisione, è appena il caso di aggiungere che il giudice ordinario è senz'altro munito di giurisdizione, trattandosi della “revoca” di un contributo pubblico già interamente erogato dall'Amministrazione che, nella fase esecutiva del rapporto, non esercita poteri amministrativi strictu sensu, ma bensì certifica all'Impresa beneficiaria il venire meno delle condizioni per conservare il beneficio economico già percepito, a seguito degli inadempimenti di quest'ultima o di altri fatti sopravvenuti che la legge considera idonei ad alterare la causa economica dell'agevolazione (in tal senso, la giurisprudenza di legittimità, che il tribunale pienamente condivide: «spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale»: così Cass. Sez. U., 18/01/2024, n. 1946; conf. ex pluribus Cass. Sez. U., 15/11/2023, n. 31730; Cass. Sez. 1, 31/08/2021, n.
23657; Cass. Sez. U., 30/07/2020, n. 16457; Cass. Sez. U., 01/02/2019, n. 3166; inutili ulteriori riferimenti).
2.3 Posto che il giudizio pervenuto in decisione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, va soggiunto che esso ha per oggetto «la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere o trattenere il finanziamento, senza limitarsi alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo» (in tali termini è Cass. Sez. 1,
13 14
31/08/2021, n. 23657, la cui massima ufficiale integrale è la seguente: «in tema di revoca di sovvenzioni pubbliche, il giudizio avente ad oggetto
l'accertamento del diritto del privato ad ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero a conservare gli importi già riscossi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e riguarderà la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere o trattenere il finanziamento, senza limitarsi alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo»).
Correlativamente, si controverte dello speculare diritto di credito vantato, dall' quale RG GA, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_2
2033 c.c., quale consacrato nell'ordinanza-ingiunzione oppugnata in giudizio.
2.4 Ciò posto, è evidente che la questione di pregiudizialità penale sollevata ex art. 75 c.p.p. dalla difesa attrice non abbia ragion d'essere.
È noto che «il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma
3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove
e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento» (così per tutte Cass. Sez. 2, 30/12/2021, n. 42028); in altri termini, «nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art.
75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui
14 15
esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi. (Cass. Sez. 6, 22/12/2016, n. 26863).
Orbene, a termini del citato art. 75 c.p.p.:
«
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale
o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».
In breve, la rinuncia agli atti del giudizio civile è conseguenza del trasferimento, in sede penale, dell'azione già esercitata in sede civile
(comma 1).
Correlativamente, si configura una pregiudizialità tra il giudizio penale
(pregiudicante) e quello civile (pregiudicato) solo quando l'azione civile sia proposta “nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale”, ovvero dopo la sentenza penale di primo grado (comma
3).
In disparte di ogni altra considerazione, è pacifico che, per postulare il trasferimento dell'azione dalla sede civile alla sede penale, ovvero per configurare la relazione di pregiudizialità tra processo penale e giudizio civile, quale descritta dall'art. 75, comma 3, c.p.p., deve trattarsi della stessa azione, ossia si deve poter riscontrare la totale identità tra le azioni esperite nelle due sedi, sotto tutti i profili distintivi, quali le personae, il petitum
e la causa petendi (in tal senso, ex pluribus, Cass. Sez. 3, 04/12/2024, n.
31115; Cass. Sez. 3, 16/05/2012, n. 7633: «il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed
è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae",
"petitum" e "causa petendi") delle medesime»).
15 16
Nel caso di specie è escluso potersi configurare qualsiasi trasferimento dell'azione civile in sede penale, sì come è esclusa la relazione di pregiudizialità invocata dalla difesa attrice, dal momento che:
- l' , così come la , hanno agito nel processo penale CP_2 CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali (artt. 2043,
2059 c.c., art. 185 c.p.) occorsi per i fatti-reato contestati alle persone fisiche già investite di cariche gestorie e amministrative nell'ambito della
Società Cooperativa attrice (v. la memoria di costituzione di parte civile dell' e della , all. 51-52 al fascicolo di parte attrice); nel CP_2 CP_1 presente giudizio, come già detto, si controverte del diritto della attrice a conservare l'aiuto comunitario già percepito e dello Parte_1 speculare diritto di credito vantato, ex art. 2033 c.c., dall' in qualità CP_2 di RG GA;
- il procedimento penale non risulta intentato ai danni della odierna attrice (v. le imputazioni leggibili nelle memorie di Parte_1 costituzione di parte civile, anche riportate alla pagina 6 della 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dell'Avvocatura dello Stato); il presente giudizio
è stato introdotto, in via di accertamento negativo, dalla società
che chiaramente è un soggetto Parte_1 giuridico distinto dalle persone dei suoi soci e amministratori, e come tale non è coinvolta (neppure ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) nel processo penale.
In breve, si riscontra la totale difformità tra le due azioni, sotto tutti i profili distintivi, sia oggettivi (petitum e causa petendi) che soggettivi
(personae), sì da escludersi in radice quella possibilità di conflitto teorico tra giudicati, che gli istituti previsti dall'art. 75 c.p.p. sono intesi ad ovviare.
2.5 Parimenti inconcludente è la questione inerente al sequestro preventivo ed al sequestro per equivalente che, stando alla difesa attrice, avrebbero attinto e vincolato le risorse finanziarie della . Parte_1
Dalla documentazione in atti emerge esclusivamente che: (a) i macchinari acquisiti dalla nell'ambito Parte_1 del programma di acquisiti per cui è causa, siano stati sottoposti a sequestro probatorio, ex art. 253 c.p.p. (all. 54 al fascicolo di parte attrice);
(b) i conti correnti bancari o postali con saldo attivo intestati alla odierna attrice siano stati oggetto di sequestro per Parte_1 equivalente ex art. 321 c.p.p. (all. 55 e 56 al fascicolo di parte attrice).
16 17
Non si intende come tali provvedimenti, e l'eventuale indisponibilità di risorse finanziarie eventualmente derivatane a carico della cooperativa attrice, possano interferire con il presente giudizio di cognizione, finalizzato esclusivamente a stabilire la fondatezza o infondatezza della domanda di accertamento negativo e di (eventuale) condanna svolte in citazione, e specularmente ad acclarare la sussistenza o insussistenza del diritto di credito consacrato nell'ordinanza-ingiunzione emessa, ex r.d. n.
639/1910, dall' . CP_2
2.6 Poiché, come già detto, il giudice ordinario non è giudice del provvedimento, bensì del rapporto giuridico dedotto in lite e del diritto soggettivo che ne sia scaturito (come meglio illustrato ai par.
2.2 e 2.3), sono analogamente inconcludenti tutte le questioni attinenti alle presunte
(ma insussistenti) manchevolezze dell'iter amministrativo innescato dalla ricezione, da parte dell'Autorità regionale e dell' , del rapporto CP_2
AF sul caso , ed esitato dapprima nella C.F._1
Determinazione di revoca integrale dell'aiuto, quindi nell'ingiunzione oppugnata in questa sede;
si allude, in particolare, alle questioni inerenti al presunto (ma insussistente) difetto di contraddittorio che avrebbe inficiato il provvedimento di revoca e, se è dato comprendere, anche i provvedimenti interinali e quindi l'ordinanza ingiuntiva emessa dall' ; stesso a dirsi del lamentato difetto di istruttoria, che evoca il CP_2 vizio di eccesso di potere, chiaramente irrilevante in questa sede e non sindacabile dal giudice ordinario.
Pertanto, in disparte del fatto che è documentato che la parte attrice sia stata tempestivamente notiziata dell'avvio del procedimento di revoca (v. nota prot AOO_030/12205 del 25 settembre 2019, all. 15 alla comparsa di costituzione della ), e che avesse anche ricevuto il rapporto CP_1 integrale AF (a seguito di istanza di accesso) in data 30 aprile 2019 (v. all. 13 alla comparsa di costituzione ), ogni eventuale questione sul CP_2 merito degli addebiti avrebbe potuto essere proposta – sì come è stata proposta - innanzi al giudice ordinario;
non si ravvisa quindi alcuna irregolarità idonea a condurre alla declaratoria di nullità/inefficacia invocata nelle conclusioni della citazione («l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n.
639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non
è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti,
17 18
ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa»: così Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843; conf. Cass. Sez. L., 20/06/2016, n. 12674: «è carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto»).
2.7 Del tutto inconferente alla materia controversa, che – giova ripetere
– investe il credito restitutorio vantato (art. 2033 c.c.) dall' e le azioni CP_2 di accertamento e di condanna svolte dall'attrice, intese a conservare l'aiuto elargito a valere sul FE, è la tematica del recupero degli aiuti di Stato su decisione della Commissione UE (artt. 107, 108 TFUE); trattasi, in quel caso, degli aiuti che, in qualunque forma siano concessi dagli Stati, sono considerati incompatibili «con il mercato interno», perché incidono «sugli scambi tra Stati membri» o perché «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza».
Diversamente a dirsi del Controparte_15
istituto dallo stesso legislatore europeo con
[...]
Regolamento CE n. 1290/2005, (inizialmente) disciplinato con
Regolamento CE n. 1698/2005 (successivamente abrogato con
Regolamento Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 n. 1305), per il raggiungimento degli obiettivi della Politica
Agricola Comune (artt. 39 e 40 TFUE), e nello specifico gli obiettivi indicati all'art. 4 del testo regolamentare (Reg. CE 1698/2005, art. 4: “
1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche”).
Donde l'irrilevanza delle dissertazioni della difesa attrice, in merito all'assenza della decisione della Commissione UE prevista dall'art. 108 TFUE
e dal Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 Marzo 1999, recante Modalità di Applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
18 19
2.8 Sempre in via pregiudiziale, alla luce dell'oggetto del contendere occorre disaminare la questione inerente al potere-dovere dell'
[...]
di ricorrere alla c.d. ingiunzione fiscale (r.d. n. Controparte_2
639/1910) per il recupero delle somme precedentemente erogate all'odierna attrice, a valere su Fondi FE, a seguito dell'utile collocamento in graduatoria del programma proposto a fronte del Bando
“per la presentazione di domande di aiuto inerenti all'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole Imprese di trasformazione”, in applicazione dell'Asse
1 – Misura 123 del PSR 2007-2013 (v. all. 1-2-3-4 alla comparsa di CP_1 costituzione della , rispettivamente inerenti nel Bando di CP_1 presentazione delle domande, nella domanda presentata dall'attrice, nella determinazione di approvazione della graduatoria e nella determinazione di impegno di spesa).
Nello specifico, l'attrice ha sostenuto che l'AGEA avrebbe illegittimamente utilizzato lo strumento dell'ingiunzione fiscale, nell'assunto che l'art. 7 del D. Lgs. 165/99, istitutivo dell' (come il CP_2
D. Lgs. 74/2018 di riordino) non indicherebbe tra le entrate patrimoniali dell'Ente i Fondi provenienti dall'Unione Europea o dall'erario dello Stato, con finalità di sostegno alle aziende agricole nell'ambito della PAC.
La tesi non può trovare accoglimento ed è apertamente sconfessata da tutta la giurisprudenza di legittimità, dalle cui indicazioni non v'è motivo di discostarsi.
Notoriamente «lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile» (così per tutte Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025; conf. ex plurimis Cass. Sez. 1, 11/04/2016, n. 7076; Cass. Sez.
1, 25/08/2004, n. 16855), tanto che (come già detto) «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei
19 20
presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa» (così Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Inoltre, è assolutamente pacifico che l'Amministrazione Pubblica possa giovarsi dell'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 per far valere un diritto di credito maturato ex art. 2033 c.c., ossia a titolo di ripetizione d'indebito
(«l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio»: così Cass. Sez. L., 27/12/2019, n. 34552; conf. Cass. Sez. 1,
23/07/2014, n. 16724, emessa in identica controversia impugnatoria dell'ingiunzione fiscale emessa, dall'AGEA, per il recupero degli aiuti comunitari all'agricoltura indebitamente erogati; conf. Cass. Sez. L.,
05/06/2006, n. 13139; per quanto concerne l' , organismo nelle cui CP_11 funzioni è subentrata l' , v. Cass. Sez. 3, 22/01/1998, n. 604; Cass. Sez. CP_2
1, 20/09/1997, n. 9335: «l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di aiuti comunitari su ammassi di carni suine), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio»).
Non solo: il diritto ex art. 2033 c.c. matura in favore del solvens, ossia del soggetto che abbia eseguito il pagamento non dovuto; nel caso di specie tutte le somme di cui è pretesa la restituzione risultano erogate dall' , quale RG GA (v. all. 5-7-8 alla comparsa di CP_2 costituzione della;
all. 8-9-10 alla citazione); non si vede CP_1 come l'ingiunzione di che trattasi avrebbe potuto essere emessa da altra autorità, se non dall' (v. anche giurisprudenza a seguire, par. 2.9). CP_2
Questo, senza considerare che, a termini del menzionato Regolamento
UE 1698/2005, art. 72, par. 2, gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 che prevede, a sua volta, la possibilità del recupero delle somme versate
“secondo le proprie procedure interne (…)”: ebbene, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale è prevista dall'art. 8, comma 2 del
20 21
D.M. 159/1998, che prevede che “Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l' (oggi ) secondo le CP_11 CP_2 norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione”.
2.9 Le argomentazioni che precedono danno anche conto dell'insussistenza di qualsiasi relazione di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello introdotto, innanzi al Tribunale di Bari, impugnando la
Determinazione dell'Autorità Regionale di Gestione del PSR Puglia, di revoca totale dell'aiuto.
Sul punto, basti qui rifarsi alla pronuncia Cass. Sez. 3, 29/04/2025, n.
11309, ove è enunciato il seguente principio di diritto: «il giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa di alla restituzione di aiuti CP_2 già concessi (nella specie relativi alla destinazione di terreni a scopi ambientali), anche quando si fondi sull'illegittimità o erroneità degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, va proposto unicamente nei confronti di ; ne consegue che il giudizio di accertamento CP_2 dell'illegittimità del provvedimento amministrativo regionale di revoca di aiuti comunitari all'agricoltura che sia stato instaurato nei confronti della
Regione, risultando introdotto contro un soggetto privo di legittimazione passiva in senso sostanziale - in quanto erroneamente individuato come titolare della pretesa creditoria di cui si asserisce l'inesistenza - non è pregiudiziale rispetto al giudizio di opposizione avverso il provvedimento ex r.d. n. 639 del 1910 emesso dall' per il recupero dei suddetti aiuti, sul presupposto che CP_2 siano stati indebitamente pagati, con conseguente illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c. che ne sia stata disposta».
2.10 Ancora in rito, qualche osservazione merita l'eccezione di prescrizione che la difesa attrice ha inteso formulare non già in citazione, bensì all'udienza di trattazione tenutasi, ex art. 183 c.p.c., in data 8 gennaio 2021 (v. verbale).
L'eccezione è processualmente inammissibile, in quanto tardiva: la norma applicabile al presente giudizio prevede che, all'udienza di trattazione, la parte attrice possa proporre la domanda riconvenzionale o le eccezioni che siano “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni” del convenuto;
ciò a dire che l'attore ha facoltà di sollevare nuove eccezioni, laddove l'interesse (art. 100 c.p.c.) alla loro proposizione sia stato generato (conseguente) dal tenore delle difese avversarie. Poiché, invece, nel caso di specie l'interesse (art. 100 c.p.c.) ad eccepire la
21 22
prescrizione del diritto di credito auto-accertato, dall , CP_2 nell'ingiunzione fiscale opposta, è certamente sorto per effetto della stessa ordinanza ingiuntiva, l'eccezione avrebbe dovuto essere articolata nella stessa citazione, sì da doversene scrutinare l'inammissibilità, in questa sede.
Solo per completezza di motivazione, pertanto, il tribunale segnala l'infondatezza, nel merito, di tale questione preliminare: come correttamente segnalato da entrambe le difese delle Amministrazioni convenute, «anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n.
95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate.
Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti» (così Cass. Sez. 1, 26/09/2019, n. 24040; v. anche Cass. Sez. 6,
09/10/2017, n. 23603, riportata a seguire).
Ciò premesso, poiché nel caso di specie la stessa parte attrice allega di avere percepito l'anticipazione (di € 373.680,00) in data 1° dicembre 2015, Contr l'acconto a (di € 278.200,00) in data 20 aprile 2016, il saldo (di €
39.697,40) in data 25 gennaio 2018 (v. le pagine 2-3 della citazione, nonché la narrativa dell'ingiunzione ), nessuna prescrizione può dirsi CP_2 maturata nel caso di specie, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione de qua agitur (31 marzo 2020).
§-3. Merito della lite.
3.1 Come già anticipato, le Amministrazioni convenute hanno riconosciuto all'attrice agevolazioni per il complessivo importo di €
691.577,40 (con erogazione di € 373.680,00, a titolo di anticipo;
€ 278.200,00
a titolo di Stato avanzamento lavori;
€ 39.697,40, come erogazione del
22 23
saldo), a sovvenzione del programma di acquisti presentato a seguito della pubblicazione del Bando pubblico per l'ottenimento degli aiuti previsti per la Misura 1.2.3 (“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione) del PSR Puglia 2007-2013.
In particolare la domanda di aiuto presentata dalla Parte_1
(n. 54750186287 del 17 giugno 2015, all. 2 alla comparsa di
[...] costituzione della ) prevedeva l'acquisto di: (i) n. 2 linee di CP_1 lavorazione a sessanta uscite per il confezionamento degli asparagi, con sistema di pesatura ad alta innovazione tecnologica, dotate di sistemi di calibratura elettronica (ii) n. 1 nastro di trasporto finito a tre livelli;
(iii) n. 1 impianto di refrigerazione;
il tutto per il costo esibito di € 1.494.720,20, sovvenibile al 50% con Fondi FE.
Con la trasmissione del rapporto finale relativo all'indagine dell'AF sul caso , prot. 19248 del 28.9.2017 (all. 10 alla comparsa C.F._1 di costituzione della;
all. 1 alla comparsa di costituzione CP_1
), emergeva una condotta fraudolenta della Azienda attrice, volta CP_2 all'indebito ottenimento degli aiuti.
Donde la revoca integrale del contributo pubblico, da parte della
(Autorità di Gestione del PSR), e l'emissione CP_1 dell'ingiunzione , per il recupero di quanto erogato. CP_2
3.2 Tale il merito della lite, qualche osservazione merita la ripartizione dell'onere della prova tra le parti.
Secondo un consolidato indirizzo, nella generalità dei casi di revoca
(totale o parziale) di contributi pubblici a sostegno di progetti o programmi ritenuti meritevoli di sovvenzione, nell'ambito degli obiettivi definiti dall'Unione Europea, si configura un meccanismo analogo a quello delineato, per i traffici giuridici iure privatorum, dall'art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa); in tal senso possono citarsi i precedenti di
Cass. n. 1899 del 25/01/2018 («la revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della l. n. 44 del 1986 sull'imprenditoria giovanile, per il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, sicché il soggetto finanziato è tenuto a restituire all'ente finanziatore tutte le somme, in qualunque forma erogate, indebitamente ricevute in forza della predetta normativa»), Cass. n. 4510 del 26/02/2018; Cass.
n. 12853 del 23/05/2018; Cass. Sez. Unite n. 13046 del 27/12/1997 («…una
23 24
volta emanato il provvedimento di ammissione al contributo, ed una volta stipulato il contratto, le posizioni delle parti vanno configurate, indiscutibilmente, in termini di diritto soggettivo, così che tutte le eventuali, successive questioni
(quale quella relativa al provvedimento con cui si disponga il venir meno dei benefici accordati da parte del concedente pubblico, assimilabile alla declaratoria di risoluzione ex art. 1456 cod. civ.) devono essere proposte dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e non anche dinanzi al giudice amministrativo»); Cass.
Sez. Unite n. 3600 del 28/05/1986 («in mancanza di una specifica norma di legge, le clausole, le quali, nell'ambito del rapporto di natura privatistica originato dallo atto convenzionale, collegano all'inadempimento del privato la possibilità della P.a. di "annullare" o "revocare" l'erogazione, attuano un meccanismo sanzionatorio assimilabile alla clausola risolutiva espressa disciplinata dall'art.
1456 cod. civ., con la conseguenza che, in relazione all'esame di esse, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limiti nel suo esercizio ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E»); Cass. Sez. U., 08/05/1976,
n. 1611).
Talché, l'onere dimostrativo grava, ex art. 2697 c.c., sull'Impresa beneficiaria dell'agevolazione, in quanto parte contraente indicata dall'Amministrazione (in tutto o in parte) inadempiente agli obblighi assunti in forza della concessione-contratto, e quindi tenuta a dimostrare il proprio esatto adempimento, onde trattenere o conseguire il beneficio economico preventivamente riconosciuto. In tal senso, ancora una volta, la concorde giurisprudenza di legittimità: merita menzionare Cass. sez. 1,
27/11/2013, n. 26507: «la revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo»; ancora, la giurisprudenza in materia di recupero degli sgravi contributivi, considerati aiuti di Stato: v. Cass. n. 1583 del CP_ 18/01/2023: “Nelle azioni intraprese dall' per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di
Stato, grava sull'impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune, come delineati dalla decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999
24 25
(2000/128/CE)” (conforme, Cass. n. 2739 del 11/02/2016: «in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto»).
D'altronde, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa, ex r.d. n. 639/1910, per il recupero di entrate extratributarie, si afferma generalmente che «la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi» (così
Cass. Sez. 3, 08/04/2021, n. 9381; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 26/07/2022, ordinanza n. 23346).
Ciò posto, ritiene il tribunale che, a fronte della revoca (integrale) del contributo pubblico, a motivo di (gravi) inadempimenti del beneficiario, spetti comunque a quest'ultimo di dimostrare il suo diritto a conservare l'agevolazione ricevuta, a prescindere dal fatto che l'Amministrazione si sia occasionalmente avvalsa dello strumento di cui al r.d. n. 639/1910;
l'onere della prova è distribuito, infatti, in base al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 2697 c.c.), e la regola non varia per effetto del modello procedimentale prescelto dalle parti;
non si vede dunque perché gravare l'Amministrazione della prova dell'inadempimento altrui, in deroga alla regola generale per cui, anche ai fini dell'art. 1456 c.c., «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (così Cass. Sez. 2, 21/05/2019,
n. 13685).
3.3 Ciò nondimeno, volendo sostenere che spettasse all' di CP_2 dimostrare il credito (da ripetizione d'indebito) consacrato
25 26
nell'ingiunzione opposta, deve affermarsi, al termine del giudizio, che tale onere dimostrativo sia stato ampiamente assolto, e che viceversa l'attrice non abbia (per vero) neppure propriamente soddisfatto l'onere di allegazione (rectius di contestazione specifica) che le gravava ex art. 115 c.p.c.
Difatti:
- è documentato in atti (v. in particolare il Verbale di sopralluogo del
NAC di Salerno presso la sede della Cooperativa, all. 3 al fascicolo dell'Avvocatura), che la nell'ambito del Parte_1 programma ammesso all'aiuto comunitario a valere sul FE, ed inerente alla Misura 123, Asse 1, ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione, PSR Puglia 2007-2013, abbia acquistato due linee di lavorazione per asparagi a 60 uscite per il confezionamento degli asparagi, con sistema di pesatura ad alta innovazione tecnologica, dotate di sistemi di calibratura elettronica; in sede di rendicontazione la cooperativa esibiva fatture emesse dalla società rumena per il Controparte_6 prezzo complessivo di € 1.186.000,00 (€ 593.000,00 x 2), pari al 79,33% dell'intero costo ammesso all'agevolazione (€ 1.494.720,00);
- sennonché, a seguito delle indagini AF presso la sede della rumena nonché del Nucleo Antifrode dei Controparte_6
Carabinieri di Salerno, è emerso che tali due sofisticati macchinari, come detto acquistati al prezzo di € 593.000,00 ciascuno, fossero stati fabbricati non già dal fornitore (emittente fattura), risultato privo di sedi operative
(v. la relazione AF a seguito del sopralluogo presso la sede della
[...] all. 30 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato), bensì Controparte_6 dalla società tedesca NEUBAUER AUTOMATION OHG, la cui targhetta e correlative informazioni in lingua tedesca venivano reperite all'interno del quadro elettrico delle linee di lavorazione (v. la Comunicazione degli esiti investigativi del NAC di Salerno, all. 2 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato, nonché il già citato all. 3, stesso fascicolo);
- le stesse indagini, congiuntamente operate dall'AF e dal NAC di
Salerno, consentivano altresì di verificare che (a) la società tedesca fabbricante avesse venduto tali due macchinari, unitamente ad altre tre linee di lavorazione (poi collaudate presso altra azienda agricola pugliese), al prezzo di € 155.000,00 ciascuno (totali € 310.000) alla CP_7
(società bulgara), la cui targhetta veniva reperita sui macchinari, indicata fabbricante in sede di rendicontazione (v. la dichiarazione di conformità
26 27
emessa dalla , all. 32 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato); (b) CP_7 sia la società rumena (indicata venditore) che la società bulgara (indicata fabbricante) facessero capo a persone fisiche (italiane) della stessa cerchia
(v. rapporto AF, punto 2.22 e ss.; all. 1 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato), che si erano direttamente occupate degli acquisti presso la società tedesca (v. anche all. 33 al fascicolo dell'Avvocatura, contenente la relazione a seguito del controllo presso la sede della NEUBAUER, nonché la documentazione acquisita dalla società tedesca, all. 37 e 38); (c) sia la società rumena che la società bulgara fossero prive di sedi operative (v. all.
33 e 34 al fascicolo dell'Avvocatura); (d) la stessa società tedesca si era occupata dell'installazione e collaudo dei macchinari presso l'acquirente
(v. rapporto AF, punti 2.25 e ss., nonché Parte_1 documentazione NEUBAUER all. 37 e 38 al fascicolo dell'Avvocatura).
In breve, è documentato che l'attrice abbia esibito, a copertura dell'80% dei costi del programma ammesso all'aiuto comunitario, fatture per un prezzo triplicato rispetto a quello di mercato (praticato dall'effettivo costruttore e venditore tedesco), nonché documentazione riferita a un fabbricante in realtà privo di sedi operative ed impossibilitato a produrre alcunché (v. rapporto AF, punto 2.30.c).
Non solo.
Le indagini condotte dall'Autorità giudiziaria italiana e dall'AF hanno consentito di appurare che, ai fini della selezione del fornitore bulgaro quindi in sede di candidatura del Controparte_6 programma di acquisti e di presentazione della domanda di aiuto, la avesse esibito due preventivi mai emessi dalle Parte_1 società apparentemente intestatarie dei documenti, tra cui uno, relativo ad una linea di lavorazione degli asparagi a sessanta uscite (quale poi acquistata contro fattura di € 593.000,00), apparentemente emesso per il prezzo di € 598.500,00 oltre IVA per ogni macchinario (v. all. 26 al fascicolo dell'Avvocatura dello Stato, nonché verbali di sommarie informazioni rilasciate, al NAC di Salerno, dai titolari delle ditte intestatarie dei preventivi, all. 25 e 26 al fascicolo della , a corredo della 2^ CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Emerge quindi dagli atti che l'attrice abbia fornito, in sede di presentazione della domanda di aiuto, un preventivo falso onde giustificare la scelta della società bulgara rispetto ad altri possibili
27 28
fornitori, con la conseguente assunzione di un costo triplicato rispetto a quello di mercato, nonché costituente la voce pressoché esclusiva (79%) dell'intero programma di acquisti.
A fronte di tali evidenze, l'attrice – come già anticipato – non ha, per vero, neppure soddisfatto l'onere di specifica contestazione, codificato all'art. 115 c.p.c.
In particolare, ha sostenuto:
(a) che il rapporto AF sul caso OF/2015/1341/B5, non fornisca di per sé prova dei fatti contestatile;
(b) di avere ignorato le circostanze e vicende inerenti alle società bulgara e rumena, appurate dall'AF;
(c) che i fatti contestatile non sarebbero stati ancora accertati dal giudice penale con sentenza passata in giudicato;
(d) di avere presentato, unitamente ai due preventivi falsi, altri sette preventivi verificati autentici;
(e) che il prezzo versato per le linee di produzione acquistate dalla società bulgara fosse congruo e coerente con l'effettivo valore di mercato;
(f) che la documentazione esibita in sede di presentazione della domanda di aiuto e di rendicontazione fosse stata già scrutinata valida dalla CP_1
In contrario giova osservare:
- secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, formatasi in sede di applicazione dell'art. 11 Reg. UE n. 883/2013 (che riprende la norma già veicolata dall'art. 9 Reg. CE n. 1073 del 1999), i verbali di ispezione dell'AF, sì come le relazioni ed informative conclusive, hanno lo stesso valore della analoga documentazione formata dalle Autorità nazionali, e quindi efficacia di piena prova quanto ai fatti oggettivi, descritti in modo puntuale e dettagliato, accertati direttamente dagli Ispettori dell'AF (Pubblici Ufficiali), o per il resto valore di prova indiziaria (art. 2727 c.c.) superabile da prova contraria (v. Cass. Sez. 5, 21/03/2019, n. 7993;
Cass. Sez. 5, 11/11/2020, n. 25347; Cass. Sez. 5, 23/05/2023 n. 14102; Cass.
Sez. 5, 13/02/2020, n. 3607: «tutti gli accertamenti compiuti dall'AF, ivi compresi i verbali di operazioni di missione, hanno rilevanza probatoria in ambito unionale in forza degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073 del 1999»; Cass. Sez. 5,
30/01/2020, n. 2139: «l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'AF
28 29
all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro»; Cass. Sez. 5,
05/11/2019, n. 28359: «le informative interlocutorie trasmesse dall'AF all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo»; inutili altri riferimenti);
- l'attrice non ha fornito alcuna prova contraria dei fatti emergenti dal rapporto AF e dalla documentazione ad esso allegata e sopra richiamata, consistente nelle informative, verbali di sopralluogo sia dell'AF che del NAC di Salerno, verbali di acquisizione del NAC di
Salerno, verbali di sommarie informazioni;
- è arduo sostenere che la attrice, che acquisiva macchinari Parte_1 da una ditta bulgara ipoteticamente fabbricati in Romania, ma riportanti le targhette di un fabbricante tedesco e diciture in lingua tedesca, e che riceveva il collaudo dai dipendenti della ditta tedesca, abbia ignorato la reale provenienza di tali linee di lavorazione;
- la attrice non ha minimamente inteso illustrare come si Parte_1 sarebbe procurata i preventivi falsi esibiti alla Regione in sede di presentazione della domanda di aiuto, né in virtù di quali evidenze e circostanze di tempo, modo e luogo fosse (ipoteticamente) convinta della loro autenticità;
- per quanto già argomentato al par. §-2 in merito alla questione di
(insussistente) pregiudizialità penale, l'assenza di una sentenza di accertamento dei reati contestati alle persone fisiche costituenti compagine amministrativa della , alla data dei fatti, è del tutto irrilevante Parte_1 ai fini del presente scrutinio;
- la Cooperativa attrice non ha dimostrato che i macchinari la cui presenza veniva rilevata, in sede, dagli Ufficiali ed Agenti del NAC di
Salerno, non fossero stati fabbricati dalla ditta tedesca NEUBAUER
AUTOMATION OHG, ossia da un soggetto diverso dal presunto fabbricante che emetteva la certificazione di conformità esibita in sede di rendicontazione, né che avessero un prezzo pari ad 1/3 del costo rendicontato, a tanto non essendo sufficiente la (tanto pletorica quanto
29 30
inutile) perizia allegata alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che si risolve in un documento meramente valutativo formato da un terzo alla lite, di per sé insuscettivo di dimostrare alcunché, in assenza di adeguati riscontri (Cass. n. 9551 del 22/04/2009: «in tema di perizia, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto»; conformi: Cass. n. 4437 del 19/05/1997; Cass. n.
2149 del 14/02/2002; Cass. n. 10968 del 09/06/2004; Cass. Sez. 5, 27/12/2018,
n. 33503; Cass. Sez. 5, 23/11/2022, n. 3445: «In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice»);
- la circostanza che la stessa documentazione fosse stata considerata genuina ed affidabile dalla in sede di delibazione della domanda CP_1 di aiuto e di verifica della rendicontazione, lascia il tempo che trova, non trattandosi di incongruenze e falsità palesi e come tali rilevabili ictu oculi, esclusivamente sulla base dei documenti ricevuti.
Donde la legittimità e conformità alle norme di riferimento sia della
Determina dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia, n. 342 del 17 ottobre
2019, sia della corollaria ordinanza-ingiunzione dell' , impugnata in CP_2 questa sede.
A tal scopo, giova richiamare: (a) l'art. 35 Reg. UE n. 640/2014, par. 6, ove ritenuto applicabile alla fattispecie di che trattasi, secondo cui “qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente”; (b) l'art. 4, par. 8, Reg. UE
n. 61/2011, secondo cui “non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno”; (c) l'art. 30, par. 2, Reg.
UE n. 61/2011, secondo cui “qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è
30 31
esclusa dal sostegno del FE e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione”; (d) l'art. 4, par. 3, Reg. CE n. 2988/1995, secondo cui “gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso”; (e) il combinato disposto art. 72, comma 2 Reg. CE n. 1698/2005 e art. 33 Reg. CE 1290/2005, secondo cui
“Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità
e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il
FE”; (f) l'art. 2, comma 1, d.m. n. 159/1998 - Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze, secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave … la domanda è respinta”); (f) l'art.
4, comma 1, d.m. n. 159/1998, secondo cui “fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave… il. beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti”.
È infatti indubbio che, per effetto della utilizzazione di documentazione falsa e della sovra-fatturazione di macchinari acquisibili a prezzi ben inferiori, dal fabbricante, le risorse attinte dal FE, che avrebbero dovuto servire al conseguimento degli obiettivi di Politica Agricola
Comune posti dagli artt. 39 e 40 TFUE, nonché dal Reg. CE n. 1698/2005, venivano in effetti sviate dallo scopo cui destinate, senza generare alcun beneficio di rilevanza Unionale.
Donde il pieno e giustificato diritto dell'RG GA di recuperare l'intero aiuto comunitario elargito all'attrice, e non impiegato per le finalità considerate ex ante meritevoli del pubblico sostegno.
3.4 Anche le doglianze sollevate, dalla odierna attrice, in ordine alla sorte capitale da restituire e alla misura degli interessi, non hanno ragion d'essere.
31 32
L'applicazione dell'incremento di € 37.368,00, pari al 10% delle somme erogate a titolo di anticipazione (€ 373.680,00), risulta consentita dal Reg.
CE 2220/1985, difatti richiamato nella polizza ITAS (all. 5 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura); d'altronde, le stesse risultanze dell'indagine
AF e del NAC di Salerno, giustificano l'applicazione degli interessi al saggio legale, dalle date dei rispettivi pagamenti, potendosi argomentare, dalle evidenze di prova sopra indicate, la mala fede dell'accipiens.
§-4. Per tutte le ragioni sin qui esposte, le domande svolte dalla parte attrice vanno respinte, e la soccombenza regola le spese. Non vi è luogo alla pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande formulate dalla Parte_1 nei riguardi della , nonché dell' e del
[...] CP_1 CP_2
Controparte_4
- condanna la parte attrice a rifondere, a ciascuna delle convenute, le spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, quanto all , CP_1 nonché in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa, come per legge, quanto alle altre amministrazioni convenute, in solido tra loro.
Roma, 8 luglio 2025 il giudice
DR TO
32