Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2024, proposto da
IM MA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Vena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Terminio TO, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 30 del 26 febbraio 2022, emesso e confermato con sentenza n. 910 del 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Avellino, sez. lav.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, AR IM MA (in appresso, F. M. A.) agiva nei confronti della Comunità Montana Terminio TO per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 30 del 26 febbraio 2022 (r.g. n. 528/2022), emesso dal Tribunale di Avellino, sez. lav., e confermato dal medesimo Tribunale di Avellino, sez. lav., con sentenza n. 910 del 13 dicembre 2023 (r.g. n. 1196/2022);
- deduceva, quindi, che, col decreto n. 30 del 26 febbraio 2022, confermato dalla sentenza n. 910 del 13 dicembre 2023, munito di decreto di esecutorietà (ex art. 654 cod. proc. civ.) n. 1433 del 9 febbraio 2024 (r.g. n. 528/2022), nonché notificato ai fini esecutivi il 9 febbraio 2024, il Tribunale di Avellino, sez. lav., aveva ingiunto alla Comunità Montana Terminio TO di pagare, in suo favore, l’importo lordo di € 5.748,47 («oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione del credito e sino al soddisfo (ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000)»), a titolo di retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre e di tredicesima mensilità dell’anno 2012;
- ciò posto, richiedeva a questa Sezione di: -- disporre l’esecuzione del suindicato dictum giurisdizionale; -- nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza; -- condannare l’amministrazione intimata al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- l’intimata Comunità Montana Terminio TO non si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- come evincesi dal decreto di esecutorietà n. 1433 del 9 febbraio 2024, pronunciato ai sensi dell’art. 654 cod. proc. civ., il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 30 del 26 febbraio 2022, dalla sentenza n. 910 del 13 dicembre 2023 è passato in giudicato;
- lo stesso risulta notificato in forma esecutiva alla Comunità Montana Terminio TO in data 9 febbraio 2024, essendo così spirato il termine ne ante quem di legge;
- a tutt’oggi l’amministrazione intimata non risulta aver ottemperato al giudicato;
- il ricorso si rivela, pertanto, fondato;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente necessità di ordinare alla Comunità Montana Terminio TO di dare esecuzione al predetto giudicato, nel termine di cui in dispositivo;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- le spettanze del Commissario ad acta sono fin d’ora liquidate nella misura complessiva di € 800,00 (oltre spese vive);
- non sono ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico della Comunità Montana Terminio TO, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina alla Comunità Montana Terminio TO di corrispondere al ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, la somma (€ 5.748,47) riportata nel decreto ingiuntivo n. 30 del 26 febbraio 2022, pronunciato dal Tribunale di Avellino, sez. lav., nonché delle ulteriori somme spettanti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 30 del 26 febbraio 2022;
- determina fin d’ora in € 800,00 il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento del relativo incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;
- respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna la Comunità Montana Terminio TO al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, nella complessiva somma di € 800,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO