Art. 2.
L'onere annuo presunto di lire 10.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge gravera' per lire 10.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 500.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Alla copertura del suddetto onere nell'esercizio 1956-1957 sara' provveduto:
per lire 10.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli 165 (lire 6.000.000), 173 (lire 3.000.000) e 181 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
per lire 500.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere annuo presunto di lire 10.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge gravera' per lire 10.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 500.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Alla copertura del suddetto onere nell'esercizio 1956-1957 sara' provveduto:
per lire 10.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli 165 (lire 6.000.000), 173 (lire 3.000.000) e 181 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
per lire 500.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.