Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1260
Articolo 1
Versione
2 dicembre 1956
Art. 2.
L'onere annuo presunto di lire 10.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge gravera' per lire 10.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 500.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Alla copertura del suddetto onere nell'esercizio 1956-1957 sara' provveduto:
per lire 10.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli 165 (lire 6.000.000), 173 (lire 3.000.000) e 181 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
per lire 500.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 dicembre 1956