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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22101 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22101/2024 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIUSEPPE AFFANNATO ricorrente contro
Controparte_1 contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 15/04/202, in cui ha chiesto che “siano accolte le conclusioni dei ricorso”, per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 04/11/2024 , dopo aver premesso che in data Parte_1
16/07/2004 ha contratto matrimonio a Ilheus – Bahia (Brasile) con
[...]
; che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(nt. il 14/08/2005), oggi maggiorenne;
che la relazione coniugale nel tempo è divenuta
[...] sempre più conflittuale e che da anni i coniugi vivono ormai separati;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dalla moglie alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, specificando che
“Il figlio , ormai maggiorenne, vive con il padre che ha sempre provveduto e tuttora Pt_1 provvede al suo sostentamento”.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio e, presentatasi personalmente alla prima udienza senza l'assistenza di un difensore, è stata allontanata dal Giudice, che ne ha dichiarato la contumacia;
in detta udienza, parte ricorrente ha confermato la volontà di separarsi dalla moglie e ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale – con apposizione del proprio visto in data 24/04/2025
– ha rinunciato all'impugnazione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza della moglie), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
2 Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
A sua volta la resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo matrimoniale.
Sussistendone perciò i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente.
Il tutto come da ricorso.
Nulla per le spese legali, considerati l'oggetto della controversia e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, unitisi in matrimonio in data 16/07/2004 a Ilheus – Bahia
[...]
(Brasile), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Saonara (PD) al n. 4, parte 2, serie C, uff. 1, dell'anno 2006;
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Saonara per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22101/2024 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIUSEPPE AFFANNATO ricorrente contro
Controparte_1 contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 15/04/202, in cui ha chiesto che “siano accolte le conclusioni dei ricorso”, per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 04/11/2024 , dopo aver premesso che in data Parte_1
16/07/2004 ha contratto matrimonio a Ilheus – Bahia (Brasile) con
[...]
; che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1 Persona_1
(nt. il 14/08/2005), oggi maggiorenne;
che la relazione coniugale nel tempo è divenuta
[...] sempre più conflittuale e che da anni i coniugi vivono ormai separati;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dalla moglie alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, specificando che
“Il figlio , ormai maggiorenne, vive con il padre che ha sempre provveduto e tuttora Pt_1 provvede al suo sostentamento”.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio e, presentatasi personalmente alla prima udienza senza l'assistenza di un difensore, è stata allontanata dal Giudice, che ne ha dichiarato la contumacia;
in detta udienza, parte ricorrente ha confermato la volontà di separarsi dalla moglie e ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale – con apposizione del proprio visto in data 24/04/2025
– ha rinunciato all'impugnazione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza della moglie), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
2 Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
A sua volta la resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo matrimoniale.
Sussistendone perciò i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente.
Il tutto come da ricorso.
Nulla per le spese legali, considerati l'oggetto della controversia e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, unitisi in matrimonio in data 16/07/2004 a Ilheus – Bahia
[...]
(Brasile), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Saonara (PD) al n. 4, parte 2, serie C, uff. 1, dell'anno 2006;
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Saonara per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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