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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3283/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3283/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZAMBARDI ENRICO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro in qualità di erede beneficiato del Sig. - Controparte_1 Controparte_2
- con il patrocinio dell'avv. STEFANO BOTTI CP_3
APPELLATO
Avverso la sentenza 603 del 2018 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
<<voglia la corte d adita in parziale riforma della sentenza n. pubblicata il>
02/08/2018 nella causa civile iscritta al n. 903 R.G. 2016 emessa dal Tribunale di Ferrara. Giudice
Dott.ssa Caterina Arcani, promossa da contro notificata in Controparte_2 Parte_1 data 05/09/2018, ed in accoglimento del presente appello: nel merito in via principale: rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria (sia relativamente alla costituzione dell'avvocato Petri per il signor ribadendo la tardività delle produzioni e delle osservazioni formulate Controparte_2 dall'avv. Petri nel primo grado del giudizio;
sia relativamente alla costituzione dell'unica erede ad oggi in forza del testamento olografo del 15/7/2016 impugnato, signora e, per Controparte_1 l'effetto, accogliere le conclusioni precisate da in primo grado e pertanto: accertato Parte_1
e dichiarato pienamente valido e genuino il documento “atto di riconoscimento di debito” datato
15/5/2014 in quanto redatto e sottoscritto dal signor confermarsi il decreto Controparte_2
pagina 1 di 7 ingiuntivo r.g. n 113/2016, n. d.i. 57/2016, emesso su istanza del Signor dal Parte_1
Tribunale di Ferrara in data 18/1/2016 e condannare gli eredi del Signor e Controparte_2 quindi, ad oggi, la signora unica erede del de cuius in forza del testamento Controparte_1 olografo del 15/7/2016 (attualmente impugnato con causa pendente avanti al Tribunale Civile di
Ferrara RG n. 1850/2021, causa parzialmente decisa con la sentenza n. 83/2024 non passata in giudicato) e/o, i diversi ed ulteriori eredi legittimari e/o testamentari che verranno eventualmente accertati come tali ad esito della causa di impugnazione del testamento olografo del 15/7/2016, a pagare al signor la complessiva somma di € 2.122.927,40 oltre interessi nei limiti Parte_1 del tasso di soglia ex L. 108/96 nonché le spese del procedimento monitorio liquidate complessivamente in €. 3.390,00 oltre IVA e CPA, spese generali e successive occorrende;
nel merito, in via subordinata: rigettata ogni domanda avversaria, ed accertata la sussistenza del credito del
Signor nei confronti del de cuius signor condannarsi gli eredi Parte_1 Controparte_2 del signor e, quindi ad oggi la signora unica erede del de Controparte_2 Controparte_1 cuius in forza del testamento olografo del 15/7/2016 (attualmente impugnato con causa pendente avanti il Tribunale Civile di Ferrara RG n. 1850/2021 causa parzialmente decisa con la sentenza n.
83/2024 non passata in giudicato) e/o, i diversi ed ulteriori eredi legittimari e/o testamentari che verranno eventualmente accertati come tali ad esito della causa di impugnazione del testamento olografo del 15/7/2016] al pagamento in favore di dell'importo di € 2.122.927,40 o Parte_1 della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi;
ferme le restanti statuizioni della sentenza appellata. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva come per legge di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: come chiesto nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, ammettersi le seguenti prove orali: prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nel mese di Maggio 2014 Lei si trovava presso l'ufficio del Signor in via del Guercino 35 a Cento (FE)?” 2) “Vero che Lei vide il Signor Parte_1 Parte_1 aprire un plico appena recapitatogli con la posta del giorno?”; 3) “Vero che il signor
[...]
Le riferì immediatamente che il plico conteneva un riconoscimento di debito del Testimone_1 padre, per un importo di €. 2.100.00,00”; 4) “Vero che Lei prese visione Controparte_2 immediatamente del documento?”; 5) “Vero che il documento è quello prodotto in originale dall'opposto all'udienza del 14/7/2016 e che Le si rammostra in originale o in copia?”. Testi:
[...] di Bologna, Via del Gretto, n. 4/2 e di Cento (FE) Via Ponchielli;
nella Tes_2 Tes_3 denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i seguenti testi: Dott. di Cento, di Cento, di Persona_1 Persona_2 Persona_3
Cento, di Cento, di Cento, di Cento, Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 di Cento, Rag. di Cento, Dr. di Cento, Signor e Persona_8 Persona_9 Parte_2 di Bologna, di Cento. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del Testimone_2 Tes_3 giudizio”. L'avvocato Zambardi per l'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalla controparte insiste nelle richieste istruttorie già formulate nell'atto di citazione in appello (prove per testi) e contesta tutto quando dedotto ed eccepito dalla controparte, anche in via preliminare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ribadendo la tardività delle produzioni e delle osservazioni formulate dall'avvocato Elisa Petri nel corso del I grado del giudizio.
L'appellato ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, In via preliminare, ex art. 348 bis c.p.c. per i suesposti motivi, dichiarare che l'impugnazione ex adverso proposta è inammissibile in quanto alla luce dello svolgimento dei fatti e della corretta sentenza di primo grado non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, essendo del tutto infondata in fatto e diritto.
pagina 2 di 7 Nel merito rigettare la domanda di gravame proposta dal sig. perché infondata in fatto e diritto Parte_1 per i motivi sopra dedotti e confermare la sentenza impugnata in tutte le sue parti.
Fatta ogni riserva, e con vittoria di spese, competenze ed onorari ivi compresi accessori e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c., opponendosi all'ammissione di quelle avversarie per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., chiedendo che nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria siano sentiti a prova contraria i testi indicati nell'interesse del sig. a Controparte_2 prova diretta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 57 del 18/01/2016, il Tribunale di Ferrara, su istanza di Parte_1 ingiungeva a di pagare la complessiva somma di € 2.122.927,40 oltre ad interessi Controparte_2 nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96 nonché le spese del procedimento monitorio e ciò in forza del riconoscimento di debito sottoscritto da in favore del figlio , avente data Controparte_2 Pt_1 certa 15/05/2014. proponeva opposizione, esponendo in sintesi le vicende che avevano visto dal Controparte_2
2013 in poi la rottura dei rapporti di fiducia tra e la figlia da una parte, Controparte_2 CP_1
e il figlio , dall'altra, a cui i familiari imputavano di avere malamente e disonestamente Pt_1 operato, come amministratore della società di famiglia, la fino al suo Controparte_4 allontanamento, avvenuto nel 2013, e anche in seguito, danneggiando in vario modo la società di famiglia, anche tramite società concorrenti di cui era socio. La sorella radicò un Pt_1 CP_1 giudizio di responsabilità nei confronti del fratello, per la sua attività di amministratore delegato;
la fu poi oggetto di numerosi accertamenti fiscali, e nel 2015 venne dichiarata Controparte_4 fallita dal Tribunale di Ferrara.
Proseguiva l'opponente, deducendo di disporre di una pensione di anzianità prossima al minimo, e di avere molte spese, anche perché usufruttuario dei beni immobili della famiglia, di cui in parte godeva anche, senza sostenere oneri, il figlio . Pt_1
Ciò premesso, disconosceva il documento, sia quanto a conformità all'originale, sia con riferimento alla autografia della sottoscrizione e in generale all'autenticità della scrittura privata;
rilevava che si trattava di atto inspiegabile, nei rapporti tra padre e figlio, se non come conseguenza degli attriti sorti, anche a seguito della scorretta gestione da parte di delle società di famiglia;
rilevava che il Pt_1 riconoscimento di debito era astratto, non facendo riferimento ad alcun titolo, e che, nonostante l'apparente invio per posta raccomandata, il plico non era stato mai effettivamente comunicato a
(che non ritirava la posta, poiché del ritiro all'epoca si occupava proprio il figlio Controparte_2
, che viveva immediatamente accanto al padre), ma reso al mittente per compiuta giacenza. Pt_1
Assumeva che il figlio per agevolare la gestione e amministrazione delle società di famiglia Pt_1 senz'altro aveva un certo numero di fogli firmati in bianco dal padre, e dunque poteva avere confezionato l'atto con uno di essi, compiendo quello che viene definito un abusivo riempimento di foglio in bianco.
Alla prima udienza le parti comparivano, e la difesa opposta esibiva l'originale del documento del quale era stata contestata la conformità ex art.2719 cc. Il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie e disponeva che l'originale esibito venisse conservato in cassaforte con le cautele di legge a cura delle cancelleria.
L'ingiungente opposto proponeva istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 cpc, chiedeva pagina 3 di 7 l'ammissione di CTU grafica, prove orali per testimoni e l'interrogatorio formale dell'opponente. Parte opponente chiedeva anch'essa CTU grafica e prove per testi.
Veniva svolta consulenza grafotecnica, per accertare in primo luogo la autenticità della sottoscrizione, quindi la contemporaneità o meno della scritturazione e della sottoscrizione.
Con atto del 14.2.2018 si costituiva in giudizio nell'interesse di l'amministratrice Controparte_2 di sostegno ad esso nominata, chiedendo la rimessione in termini per la proposizione della domanda di annullamento per incapacità naturale del riconoscimento di debito, articolando mezzi istruttori a sostegno della domanda.
Il Giudice tuttavia non dava ingresso alla istruttoria, e decideva la causa dichiarando in primo luogo inammissibile la domanda di annullamento del riconoscimento per incapacità naturale, perché tardiva;
quindi prendeva atto delle conclusioni della Ctu, che aveva accertato la autografia della sottoscrizione del riconoscimento, affermando invece che non aveva elementi sufficienti per confermare o escludere che la sottoscrizione del riconoscimento di debito fosse avvenuta dopo la sua compilazione.
Sulla base del complesso degli elementi acquisiti il Giudice, prendendo atto della autografia della sottoscrizione, riteneva che il documento non fosse “genuino”, nel suo contenuto, evidenziando sia i dati, pur non univoci, emersi dalla relazione di consulenza (che aveva rilevato sul foglio tracce di grafite, verosimilmente identificative del posizionamento della firma, poi accuratamente cancellate), sia la assenza di ragioni per compilare il documento con il computer, e sottoscriverlo poi a mano;
escludeva comunque e nel merito la esistenza del debito riconosciuto, rilevando che il riconoscimento, ex art.1988 cc ha valore solo processuale, nel caso di specie era pure astratto, e anche in seguito non risultava adeguatamente indicato un fatto costitutivo che giustificasse l'insorgere di una obbligazione e il riconoscimento;
l'ingiungente aveva invero sostenuto che il riconoscimento trovava ragione nella volontà del padre, che aveva favorito sotto il profilo patrimoniale la figlia di rendere CP_1 giustizia al figlio, parificando le posizioni, ma tale tesi non aveva trovato riscontro nel contesto fattuale, visti i rapporti tra le parti.
Avverso la decisione, pubblicata il 2 agosto 2018, e notificata il 5 settembre 2018 ha proposto tempestivo appello articolando tre motivi. Parte_1
Si è costituito l'avv.Petri, quale amministratore di sostegno di resistendo Controparte_2 all'appello, e chiedendo la conferma della prima decisione.
Nel 2021 il processo veniva interrotto, per la morte di e riassunto nei confronti Controparte_2 degli eredi, ovvero la sorella, che si costituiva.
Infine la causa, assegnata al sottoscritto giudice con provvedimento del 30 maggio 2024, è stata trattenuta in decisione nel luglio 2024 sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
***
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione, da parte del Tribunale di Ferrara, dell'art.116 cpc, che impone al giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, qualora si tratti di prove libere, laddove non consente altrettanta libertà in presenza di prove legali;
richiama, tra le prove legali, la scrittura privata, di cui agli artt.2702, 2715, 2716 e 2719 cc;
e le presunzioni legali, assolute e relative (art.2728 cc), e sostiene che una volta accertata la autografia ed autenticità della sottoscrizione il riconoscimento di debito ha valore di prova legale, vincolante per il giudice.
Dunque, il giudice ha violato l'art.116 cpc laddove non ha preso atto di tale valore, svolgendo osservazioni inammissibili, ovvero del tutto soggettive e irrazionali, in ordine alla affermata “assenza di genuinità” del documento.
Il Giudice ha anche errato, ritenendo che il disconoscimento sia sufficiente a denunciare l'abusivo pagina 4 di 7 riempimento di foglio in bianco, che invece, quando manca, come nel caso di specie, la allegazione del patto di riempimento in essere tra le parti, e violato, va proposto con querela di falso.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art.116 cpc, e dell'art.2727 cc, nella parte in cui il giudice allega come fatti notori circostanze che non sono tali, affermando che, poichè negli anni 2011 e 2012 padre e figlio andavano d'accordo, appare credibile per fatto notorio che il padre abbia consegnato al figlio dei fogli sottoscritti in bianco, per agevolare le attività di gestione aziendale,
e che parimenti appare scarsamente credibile anche in considerazione della età avanzata e della verosimile scarsa dimestichezza con gli apparecchi elettronici, che abbia scritto al Controparte_2 computer il riconoscimento di debito, poi sottoscritto a mano, anziché scrivere tutto il testo a mano.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art.116 cpc, 2727 e 1988 cc, rilevando che il primo giudice non ha tenuto conto della disciplina normativa, per cui il riconoscimento di debito comporta una presunzione iuris tantum della esistenza del rapporto sottostante, fino a che non sia fornita la prova della inesistenza del rapporto o della sua estinzione, invertendo l'onere della prova, esonerando quindi il creditore dall'onere di dimostrare il proprio credito.
***
I motivi, che si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi, sono solo in parte fondati, e non conducono alla riforma della decisione di primo grado, che va confermata, seppure modificando per alcuni aspetti la motivazione, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
E' vero (e sotto questo profilo può dirsi fondato il primo e anche il secondo motivo) che una volta accertata, in sede di verificazione ex art.216 cpc, la sottoscrizione disconosciuta, la scrittura privata prodotta in giudizio forma piena prova, fino a querela di falso, integrando quindi una prova legale;
la prova legale è tuttavia limitata, per il chiaro dettato dell'art.2702 cc, alla “provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”, che non può essere posta in dubbio, se non presentando la querela di falso. Dunque allo stato, in difetto di querela, il documento prodotto deve essere riferito al sottoscrittore ed è preclusa ogni valutazione sulla sua “genuinità”, anche con Controparte_2 riferimento alle dichiarazioni ivi estese.
Del tutto diverso, invece è l'apprezzamento circa il contenuto intimo della scrittura privata, e quindi la verità o meno dei fatti esposti dal o dai dichiaranti, che non sono coperti dalla efficacia probatoria legale disegnata dall'art.2702 cc, riferita solo, si ripete, alla provenienza delle dichiarazioni dall'apparente sottoscrittore.
Dunque laddove l'appellante, sempre nella esposizione del primo motivo, sostiene che una volta accertata la autografia ed autenticità della sottoscrizione il riconoscimento di debito ha valore di prova legale, vincolante per il giudice, dice cosa esatta, se riferita alla provenienza delle dichiarazioni, del tutto inesatta se riferita alla sussistenza del debito riconosciuto.
La scrittura con cui si riconosce un debito, infatti, anche quando sia da attribuire all'apparente dichiarante, come avviene nel caso di specie, non integra, nel nostro ordinamento, una prova legale di natura vincolante, ma una presunzione, legale, comunque semplice, perché come chiarisce oltre ogni dubbio la disciplina specifica contenuta all'art.1988 cc “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume, fino a prova contraria”.
D'altro canto la giurisprudenza, senza tentennamenti, ha sempre ammesso che le presunzioni, anche legali, proprio per la loro natura di presunzione, e non di prova, possano essere vinte da presunzioni di segno contrario, purchè gravi, precise, e concordanti (vedi, tra le altre, Cass.28839 del 2008, 7122 del
2006, 1087 del 2000, 9782 del 1999, 10681 del 1998).
Nel caso in esame il convincimento espresso dal primo giudice circa la insussistenza del debito pagina 5 di 7 “riconosciuto” è ad avviso della Corte corretto, per una serie di circostanze, gravi precise e convergenti, che formano un quadro indiziario solido, e complessivamente contraddicono la efficacia probatoria del riconoscimento.
Come ha rilevato già il Tribunale di Ferrara, il riconoscimento non è titolato, perché non indica il fatto costitutivo del debito;
il beneficiario del riconoscimento, tuttavia, ha allegato la Parte_1 specifica origine dell'ingente debito, affermando che il padre, quando ha formato il documento, intendeva “parificare” la situazione dei due figli, a fronte dei benefici già concretamente attribuiti alla figlia CP_1
Così facendo, tuttavia ha in realtà ammesso, con valore confessorio, la insussistenza Parte_1 di una obbligazione civile pregressa, del padre nei suoi confronti, allegando tuttalpiù, come causa del riconoscimento, una obbligazione naturale del padre, se non una intenzione di liberalità. A prescindere da ogni valutazione circa la esistenza dei presupposti di astratta validità dell'atto sotto quest'ultimo profilo, (questione di cui non si è trattato nella causa), osserva la Corte che la narrativa dell'ingiungente
è contraddetta dalle risultanze istruttorie.
Gli elementi raccolti nel giudizio contraddicono infatti l'esistenza di una obbligazione, ancorchè naturale, ovvero di una intenzione di liberalità sottesa al riconoscimento, perchè portano ad escludere in primo luogo la effettiva possibilità, per il padre, di parificare la condizione dei due figli, riconoscendosi debitore della somma, davvero ingente, di 2.100.000 euro in favore di : per quanto consta Pt_1 percepiva una pensione modesta (secondo la allegazione, non contestata, della sua Controparte_2 difesa, di 700 euro mensili), e all'epoca in cui è stato sottoscritto il riconoscimento (maggio 2014) come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa di pur avendo una certa Parte_1 disponibilità in titoli e contanti, per qualche decina di migliaia di euro, oltre a quote della casa familiare e della casa di vacanza in montagna, non era in condizione tanto floride da consentire di pagare al figlio la somma di 2.100.000: tra l'altro, aveva quasi 80 anni, con le conseguenti e prevedibili necessità di aiuto e assistenza.
Neppure vi sono elementi per ritenere che il padre avesse beneficiato la figlia per importi e valori tali da giustificare una simile erogazione: l'appellante in primo grado, per descrivere l'arricchimento procurato alla sorella ha prodotto due atti con cui ha alienato (in tesi, svendendo il Controparte_2 proprio patrimonio) dapprima un appartamento di due vani oltre accessori al quinto piano di un condominio di Lido degli Estensi per 88.000 euro, nel 2013, poi un terreno agricolo a Sant'Agostino di
Ferrara per 300.000 euro, nel febbraio 2015: solo il primo atto è anteriore al riconoscimento di debito, e quindi, anche ammettendo che il ricavato sia stato in tutto o in parte devoluto alla figlia (circostanza contestata), non giustifica la necessità di un versamento così ingente a favore del figlio.
Dunque, la decisione di primo grado, che ha ritenuto insussistente il debito oggetto di riconoscimento, sia escludendo (erroneamente, in difetto di querela di falso) la “genuinità” del documento, sia rilevando che il riconoscimento comporta solo una inversione probatoria processuale, e che le circostanze apprezzabili nella fattispecie portavano ad escludere che al tempo in cui il riconoscimento è stato formato il padre avesse ragioni oggettive per riconoscersi debitore del figlio va confermata, atteso che il riconoscimento risulta in concreto privo di causa.
La decisione impugnata va quindi confermata e le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e conferma la sentenza 603 del 2018;
- condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese del grado, che si liquidano in €
25.000, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. pagina 6 di 7 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3283/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ZAMBARDI ENRICO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro in qualità di erede beneficiato del Sig. - Controparte_1 Controparte_2
- con il patrocinio dell'avv. STEFANO BOTTI CP_3
APPELLATO
Avverso la sentenza 603 del 2018 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
<<voglia la corte d adita in parziale riforma della sentenza n. pubblicata il>
02/08/2018 nella causa civile iscritta al n. 903 R.G. 2016 emessa dal Tribunale di Ferrara. Giudice
Dott.ssa Caterina Arcani, promossa da contro notificata in Controparte_2 Parte_1 data 05/09/2018, ed in accoglimento del presente appello: nel merito in via principale: rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria (sia relativamente alla costituzione dell'avvocato Petri per il signor ribadendo la tardività delle produzioni e delle osservazioni formulate Controparte_2 dall'avv. Petri nel primo grado del giudizio;
sia relativamente alla costituzione dell'unica erede ad oggi in forza del testamento olografo del 15/7/2016 impugnato, signora e, per Controparte_1 l'effetto, accogliere le conclusioni precisate da in primo grado e pertanto: accertato Parte_1
e dichiarato pienamente valido e genuino il documento “atto di riconoscimento di debito” datato
15/5/2014 in quanto redatto e sottoscritto dal signor confermarsi il decreto Controparte_2
pagina 1 di 7 ingiuntivo r.g. n 113/2016, n. d.i. 57/2016, emesso su istanza del Signor dal Parte_1
Tribunale di Ferrara in data 18/1/2016 e condannare gli eredi del Signor e Controparte_2 quindi, ad oggi, la signora unica erede del de cuius in forza del testamento Controparte_1 olografo del 15/7/2016 (attualmente impugnato con causa pendente avanti al Tribunale Civile di
Ferrara RG n. 1850/2021, causa parzialmente decisa con la sentenza n. 83/2024 non passata in giudicato) e/o, i diversi ed ulteriori eredi legittimari e/o testamentari che verranno eventualmente accertati come tali ad esito della causa di impugnazione del testamento olografo del 15/7/2016, a pagare al signor la complessiva somma di € 2.122.927,40 oltre interessi nei limiti Parte_1 del tasso di soglia ex L. 108/96 nonché le spese del procedimento monitorio liquidate complessivamente in €. 3.390,00 oltre IVA e CPA, spese generali e successive occorrende;
nel merito, in via subordinata: rigettata ogni domanda avversaria, ed accertata la sussistenza del credito del
Signor nei confronti del de cuius signor condannarsi gli eredi Parte_1 Controparte_2 del signor e, quindi ad oggi la signora unica erede del de Controparte_2 Controparte_1 cuius in forza del testamento olografo del 15/7/2016 (attualmente impugnato con causa pendente avanti il Tribunale Civile di Ferrara RG n. 1850/2021 causa parzialmente decisa con la sentenza n.
83/2024 non passata in giudicato) e/o, i diversi ed ulteriori eredi legittimari e/o testamentari che verranno eventualmente accertati come tali ad esito della causa di impugnazione del testamento olografo del 15/7/2016] al pagamento in favore di dell'importo di € 2.122.927,40 o Parte_1 della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi;
ferme le restanti statuizioni della sentenza appellata. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva come per legge di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: come chiesto nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, ammettersi le seguenti prove orali: prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nel mese di Maggio 2014 Lei si trovava presso l'ufficio del Signor in via del Guercino 35 a Cento (FE)?” 2) “Vero che Lei vide il Signor Parte_1 Parte_1 aprire un plico appena recapitatogli con la posta del giorno?”; 3) “Vero che il signor
[...]
Le riferì immediatamente che il plico conteneva un riconoscimento di debito del Testimone_1 padre, per un importo di €. 2.100.00,00”; 4) “Vero che Lei prese visione Controparte_2 immediatamente del documento?”; 5) “Vero che il documento è quello prodotto in originale dall'opposto all'udienza del 14/7/2016 e che Le si rammostra in originale o in copia?”. Testi:
[...] di Bologna, Via del Gretto, n. 4/2 e di Cento (FE) Via Ponchielli;
nella Tes_2 Tes_3 denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i seguenti testi: Dott. di Cento, di Cento, di Persona_1 Persona_2 Persona_3
Cento, di Cento, di Cento, di Cento, Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 di Cento, Rag. di Cento, Dr. di Cento, Signor e Persona_8 Persona_9 Parte_2 di Bologna, di Cento. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del Testimone_2 Tes_3 giudizio”. L'avvocato Zambardi per l'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalla controparte insiste nelle richieste istruttorie già formulate nell'atto di citazione in appello (prove per testi) e contesta tutto quando dedotto ed eccepito dalla controparte, anche in via preliminare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ribadendo la tardività delle produzioni e delle osservazioni formulate dall'avvocato Elisa Petri nel corso del I grado del giudizio.
L'appellato ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, In via preliminare, ex art. 348 bis c.p.c. per i suesposti motivi, dichiarare che l'impugnazione ex adverso proposta è inammissibile in quanto alla luce dello svolgimento dei fatti e della corretta sentenza di primo grado non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, essendo del tutto infondata in fatto e diritto.
pagina 2 di 7 Nel merito rigettare la domanda di gravame proposta dal sig. perché infondata in fatto e diritto Parte_1 per i motivi sopra dedotti e confermare la sentenza impugnata in tutte le sue parti.
Fatta ogni riserva, e con vittoria di spese, competenze ed onorari ivi compresi accessori e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c., opponendosi all'ammissione di quelle avversarie per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., chiedendo che nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria siano sentiti a prova contraria i testi indicati nell'interesse del sig. a Controparte_2 prova diretta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 57 del 18/01/2016, il Tribunale di Ferrara, su istanza di Parte_1 ingiungeva a di pagare la complessiva somma di € 2.122.927,40 oltre ad interessi Controparte_2 nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96 nonché le spese del procedimento monitorio e ciò in forza del riconoscimento di debito sottoscritto da in favore del figlio , avente data Controparte_2 Pt_1 certa 15/05/2014. proponeva opposizione, esponendo in sintesi le vicende che avevano visto dal Controparte_2
2013 in poi la rottura dei rapporti di fiducia tra e la figlia da una parte, Controparte_2 CP_1
e il figlio , dall'altra, a cui i familiari imputavano di avere malamente e disonestamente Pt_1 operato, come amministratore della società di famiglia, la fino al suo Controparte_4 allontanamento, avvenuto nel 2013, e anche in seguito, danneggiando in vario modo la società di famiglia, anche tramite società concorrenti di cui era socio. La sorella radicò un Pt_1 CP_1 giudizio di responsabilità nei confronti del fratello, per la sua attività di amministratore delegato;
la fu poi oggetto di numerosi accertamenti fiscali, e nel 2015 venne dichiarata Controparte_4 fallita dal Tribunale di Ferrara.
Proseguiva l'opponente, deducendo di disporre di una pensione di anzianità prossima al minimo, e di avere molte spese, anche perché usufruttuario dei beni immobili della famiglia, di cui in parte godeva anche, senza sostenere oneri, il figlio . Pt_1
Ciò premesso, disconosceva il documento, sia quanto a conformità all'originale, sia con riferimento alla autografia della sottoscrizione e in generale all'autenticità della scrittura privata;
rilevava che si trattava di atto inspiegabile, nei rapporti tra padre e figlio, se non come conseguenza degli attriti sorti, anche a seguito della scorretta gestione da parte di delle società di famiglia;
rilevava che il Pt_1 riconoscimento di debito era astratto, non facendo riferimento ad alcun titolo, e che, nonostante l'apparente invio per posta raccomandata, il plico non era stato mai effettivamente comunicato a
(che non ritirava la posta, poiché del ritiro all'epoca si occupava proprio il figlio Controparte_2
, che viveva immediatamente accanto al padre), ma reso al mittente per compiuta giacenza. Pt_1
Assumeva che il figlio per agevolare la gestione e amministrazione delle società di famiglia Pt_1 senz'altro aveva un certo numero di fogli firmati in bianco dal padre, e dunque poteva avere confezionato l'atto con uno di essi, compiendo quello che viene definito un abusivo riempimento di foglio in bianco.
Alla prima udienza le parti comparivano, e la difesa opposta esibiva l'originale del documento del quale era stata contestata la conformità ex art.2719 cc. Il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie e disponeva che l'originale esibito venisse conservato in cassaforte con le cautele di legge a cura delle cancelleria.
L'ingiungente opposto proponeva istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 cpc, chiedeva pagina 3 di 7 l'ammissione di CTU grafica, prove orali per testimoni e l'interrogatorio formale dell'opponente. Parte opponente chiedeva anch'essa CTU grafica e prove per testi.
Veniva svolta consulenza grafotecnica, per accertare in primo luogo la autenticità della sottoscrizione, quindi la contemporaneità o meno della scritturazione e della sottoscrizione.
Con atto del 14.2.2018 si costituiva in giudizio nell'interesse di l'amministratrice Controparte_2 di sostegno ad esso nominata, chiedendo la rimessione in termini per la proposizione della domanda di annullamento per incapacità naturale del riconoscimento di debito, articolando mezzi istruttori a sostegno della domanda.
Il Giudice tuttavia non dava ingresso alla istruttoria, e decideva la causa dichiarando in primo luogo inammissibile la domanda di annullamento del riconoscimento per incapacità naturale, perché tardiva;
quindi prendeva atto delle conclusioni della Ctu, che aveva accertato la autografia della sottoscrizione del riconoscimento, affermando invece che non aveva elementi sufficienti per confermare o escludere che la sottoscrizione del riconoscimento di debito fosse avvenuta dopo la sua compilazione.
Sulla base del complesso degli elementi acquisiti il Giudice, prendendo atto della autografia della sottoscrizione, riteneva che il documento non fosse “genuino”, nel suo contenuto, evidenziando sia i dati, pur non univoci, emersi dalla relazione di consulenza (che aveva rilevato sul foglio tracce di grafite, verosimilmente identificative del posizionamento della firma, poi accuratamente cancellate), sia la assenza di ragioni per compilare il documento con il computer, e sottoscriverlo poi a mano;
escludeva comunque e nel merito la esistenza del debito riconosciuto, rilevando che il riconoscimento, ex art.1988 cc ha valore solo processuale, nel caso di specie era pure astratto, e anche in seguito non risultava adeguatamente indicato un fatto costitutivo che giustificasse l'insorgere di una obbligazione e il riconoscimento;
l'ingiungente aveva invero sostenuto che il riconoscimento trovava ragione nella volontà del padre, che aveva favorito sotto il profilo patrimoniale la figlia di rendere CP_1 giustizia al figlio, parificando le posizioni, ma tale tesi non aveva trovato riscontro nel contesto fattuale, visti i rapporti tra le parti.
Avverso la decisione, pubblicata il 2 agosto 2018, e notificata il 5 settembre 2018 ha proposto tempestivo appello articolando tre motivi. Parte_1
Si è costituito l'avv.Petri, quale amministratore di sostegno di resistendo Controparte_2 all'appello, e chiedendo la conferma della prima decisione.
Nel 2021 il processo veniva interrotto, per la morte di e riassunto nei confronti Controparte_2 degli eredi, ovvero la sorella, che si costituiva.
Infine la causa, assegnata al sottoscritto giudice con provvedimento del 30 maggio 2024, è stata trattenuta in decisione nel luglio 2024 sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
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Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione, da parte del Tribunale di Ferrara, dell'art.116 cpc, che impone al giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, qualora si tratti di prove libere, laddove non consente altrettanta libertà in presenza di prove legali;
richiama, tra le prove legali, la scrittura privata, di cui agli artt.2702, 2715, 2716 e 2719 cc;
e le presunzioni legali, assolute e relative (art.2728 cc), e sostiene che una volta accertata la autografia ed autenticità della sottoscrizione il riconoscimento di debito ha valore di prova legale, vincolante per il giudice.
Dunque, il giudice ha violato l'art.116 cpc laddove non ha preso atto di tale valore, svolgendo osservazioni inammissibili, ovvero del tutto soggettive e irrazionali, in ordine alla affermata “assenza di genuinità” del documento.
Il Giudice ha anche errato, ritenendo che il disconoscimento sia sufficiente a denunciare l'abusivo pagina 4 di 7 riempimento di foglio in bianco, che invece, quando manca, come nel caso di specie, la allegazione del patto di riempimento in essere tra le parti, e violato, va proposto con querela di falso.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art.116 cpc, e dell'art.2727 cc, nella parte in cui il giudice allega come fatti notori circostanze che non sono tali, affermando che, poichè negli anni 2011 e 2012 padre e figlio andavano d'accordo, appare credibile per fatto notorio che il padre abbia consegnato al figlio dei fogli sottoscritti in bianco, per agevolare le attività di gestione aziendale,
e che parimenti appare scarsamente credibile anche in considerazione della età avanzata e della verosimile scarsa dimestichezza con gli apparecchi elettronici, che abbia scritto al Controparte_2 computer il riconoscimento di debito, poi sottoscritto a mano, anziché scrivere tutto il testo a mano.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art.116 cpc, 2727 e 1988 cc, rilevando che il primo giudice non ha tenuto conto della disciplina normativa, per cui il riconoscimento di debito comporta una presunzione iuris tantum della esistenza del rapporto sottostante, fino a che non sia fornita la prova della inesistenza del rapporto o della sua estinzione, invertendo l'onere della prova, esonerando quindi il creditore dall'onere di dimostrare il proprio credito.
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I motivi, che si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi, sono solo in parte fondati, e non conducono alla riforma della decisione di primo grado, che va confermata, seppure modificando per alcuni aspetti la motivazione, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
E' vero (e sotto questo profilo può dirsi fondato il primo e anche il secondo motivo) che una volta accertata, in sede di verificazione ex art.216 cpc, la sottoscrizione disconosciuta, la scrittura privata prodotta in giudizio forma piena prova, fino a querela di falso, integrando quindi una prova legale;
la prova legale è tuttavia limitata, per il chiaro dettato dell'art.2702 cc, alla “provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta”, che non può essere posta in dubbio, se non presentando la querela di falso. Dunque allo stato, in difetto di querela, il documento prodotto deve essere riferito al sottoscrittore ed è preclusa ogni valutazione sulla sua “genuinità”, anche con Controparte_2 riferimento alle dichiarazioni ivi estese.
Del tutto diverso, invece è l'apprezzamento circa il contenuto intimo della scrittura privata, e quindi la verità o meno dei fatti esposti dal o dai dichiaranti, che non sono coperti dalla efficacia probatoria legale disegnata dall'art.2702 cc, riferita solo, si ripete, alla provenienza delle dichiarazioni dall'apparente sottoscrittore.
Dunque laddove l'appellante, sempre nella esposizione del primo motivo, sostiene che una volta accertata la autografia ed autenticità della sottoscrizione il riconoscimento di debito ha valore di prova legale, vincolante per il giudice, dice cosa esatta, se riferita alla provenienza delle dichiarazioni, del tutto inesatta se riferita alla sussistenza del debito riconosciuto.
La scrittura con cui si riconosce un debito, infatti, anche quando sia da attribuire all'apparente dichiarante, come avviene nel caso di specie, non integra, nel nostro ordinamento, una prova legale di natura vincolante, ma una presunzione, legale, comunque semplice, perché come chiarisce oltre ogni dubbio la disciplina specifica contenuta all'art.1988 cc “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume, fino a prova contraria”.
D'altro canto la giurisprudenza, senza tentennamenti, ha sempre ammesso che le presunzioni, anche legali, proprio per la loro natura di presunzione, e non di prova, possano essere vinte da presunzioni di segno contrario, purchè gravi, precise, e concordanti (vedi, tra le altre, Cass.28839 del 2008, 7122 del
2006, 1087 del 2000, 9782 del 1999, 10681 del 1998).
Nel caso in esame il convincimento espresso dal primo giudice circa la insussistenza del debito pagina 5 di 7 “riconosciuto” è ad avviso della Corte corretto, per una serie di circostanze, gravi precise e convergenti, che formano un quadro indiziario solido, e complessivamente contraddicono la efficacia probatoria del riconoscimento.
Come ha rilevato già il Tribunale di Ferrara, il riconoscimento non è titolato, perché non indica il fatto costitutivo del debito;
il beneficiario del riconoscimento, tuttavia, ha allegato la Parte_1 specifica origine dell'ingente debito, affermando che il padre, quando ha formato il documento, intendeva “parificare” la situazione dei due figli, a fronte dei benefici già concretamente attribuiti alla figlia CP_1
Così facendo, tuttavia ha in realtà ammesso, con valore confessorio, la insussistenza Parte_1 di una obbligazione civile pregressa, del padre nei suoi confronti, allegando tuttalpiù, come causa del riconoscimento, una obbligazione naturale del padre, se non una intenzione di liberalità. A prescindere da ogni valutazione circa la esistenza dei presupposti di astratta validità dell'atto sotto quest'ultimo profilo, (questione di cui non si è trattato nella causa), osserva la Corte che la narrativa dell'ingiungente
è contraddetta dalle risultanze istruttorie.
Gli elementi raccolti nel giudizio contraddicono infatti l'esistenza di una obbligazione, ancorchè naturale, ovvero di una intenzione di liberalità sottesa al riconoscimento, perchè portano ad escludere in primo luogo la effettiva possibilità, per il padre, di parificare la condizione dei due figli, riconoscendosi debitore della somma, davvero ingente, di 2.100.000 euro in favore di : per quanto consta Pt_1 percepiva una pensione modesta (secondo la allegazione, non contestata, della sua Controparte_2 difesa, di 700 euro mensili), e all'epoca in cui è stato sottoscritto il riconoscimento (maggio 2014) come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa di pur avendo una certa Parte_1 disponibilità in titoli e contanti, per qualche decina di migliaia di euro, oltre a quote della casa familiare e della casa di vacanza in montagna, non era in condizione tanto floride da consentire di pagare al figlio la somma di 2.100.000: tra l'altro, aveva quasi 80 anni, con le conseguenti e prevedibili necessità di aiuto e assistenza.
Neppure vi sono elementi per ritenere che il padre avesse beneficiato la figlia per importi e valori tali da giustificare una simile erogazione: l'appellante in primo grado, per descrivere l'arricchimento procurato alla sorella ha prodotto due atti con cui ha alienato (in tesi, svendendo il Controparte_2 proprio patrimonio) dapprima un appartamento di due vani oltre accessori al quinto piano di un condominio di Lido degli Estensi per 88.000 euro, nel 2013, poi un terreno agricolo a Sant'Agostino di
Ferrara per 300.000 euro, nel febbraio 2015: solo il primo atto è anteriore al riconoscimento di debito, e quindi, anche ammettendo che il ricavato sia stato in tutto o in parte devoluto alla figlia (circostanza contestata), non giustifica la necessità di un versamento così ingente a favore del figlio.
Dunque, la decisione di primo grado, che ha ritenuto insussistente il debito oggetto di riconoscimento, sia escludendo (erroneamente, in difetto di querela di falso) la “genuinità” del documento, sia rilevando che il riconoscimento comporta solo una inversione probatoria processuale, e che le circostanze apprezzabili nella fattispecie portavano ad escludere che al tempo in cui il riconoscimento è stato formato il padre avesse ragioni oggettive per riconoscersi debitore del figlio va confermata, atteso che il riconoscimento risulta in concreto privo di causa.
La decisione impugnata va quindi confermata e le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e conferma la sentenza 603 del 2018;
- condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese del grado, che si liquidano in €
25.000, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. pagina 6 di 7 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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