Articolo 422 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 422. Indennita' per immobili 1. L'indennita' per la requisizione degli immobili e' ragguagliata al reddito normale che l'immobile e' atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378. 2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, e' accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennita' commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010