Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3891/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall' avv. Dionigi Magliulo, presso il cui studio, sito in Villa di Briano, alla via Cassandra
n. 22, è elettivamente domiciliato
PARTE OPPONENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Pirolozzi, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Cilea n. 5, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 14.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, deduceva: di CP_1
aver stipulato, in data 27.9.2005, con in qualità quest'ultimo di legale Controparte_2
rappresentante della società F.A.G.G. Costruzioni Generali s.r.l., un contratto intitolato
“preliminare per promessa di vendita di immobile”, con cui lei si era impegnata all'acquisto dell'appartamento in costruzione sito in Orta di Atella, alla via San Nicola snc, per il prezzo di € 100.000,00; che l'integrale prezzo era stato da lei corrisposto mediante assegni;
che al momento della stipula della scrittura era stato presente anche socio della F.A.G.G.; che tra le parti era stato ulteriormente Parte_1
stabilito che la scelta dell'appartamento da trasferire sarebbe avvenuta al momento della stipula del “compromesso” e che lei avrebbe avuto facoltà di restituire l'immobile ricevendo in cambio l'importo di € 170.000,00; che, per varie vicissitudini, gli immobili non erano stati ultimati e che pertanto, sulla base degli accordi assunti, le spettava la restituzione della somma € 170.000,00; che, mediante dodici assegni, Parte_1
si era impegnato a restituirle la somma di € 100.000,00 e che, pertanto, restava
[...]
creditrice di ulteriori di ulteriori € 70.000,00; che a tale titolo le Parte_1
aveva consegnato n. 4 assegni e n. 5 cambiali del valore complessivo di € 42.242,23, titoli che erano stati tutti protestati;
che, invece, le aveva consegnato n. 22 Controparte_2
cambiali scadute e protestate, del valore complessivo di € 24.708,04; di essere titolare della ditta individuale "Autoderby".
Tanto premesso ed esposto chiedeva che fosse ingiunto a ed a Controparte_2
il pagamento della somma di € 66.950,27. Parte_1
Il giudicante precedente titolare del ruolo emetteva il decreto ingiuntivo n. 114/2021 nei confronti del solo il quale, proponendo tempestiva opposizione, Parte_1
assumeva: che il contratto “preliminare per promessa di vendita immobiliare” allegato dalla a fondamento del credito risultava nullo in quanto privo della firma della CP_1
parte acquirente e lasciava non pochi dubbi sulla reale causa del negozio;
che, peraltro, avendo l'opposta sostenuto di aver già incassato la somma di € 100.000,00, non avrebbe potuto null'altro pretendere in ragione di tale titolo negoziale;
di non essere mai stato socio della F.A.G.G., né di aver rivestito alcun ruolo al suo interno, ragione per cui non poteva certamente rispondere di una presunta obbligazione ascrivibile alla società; che i
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titoli di credito erano risalenti tutti al 2011 ed era pertanto maturato il termine di prescrizione;
che, peraltro, due dei quattro assegni bancari non erano mai stati nemmeno presentati per l'incasso; che l'opposta era priva della legittimazione attiva in quanto tutte e cinque le cambiali allegate indicavano quale beneficiario l'Autoderby di CP_1
soggetto giuridico diverso da che i titoli da lui sottoscritti ammontavano CP_1
complessivamente ad € 42.242,23 e pertanto nei suoi confronti era assolutamente ingiustificata la richiesta di pagamento della somma superiore di € 66.950,27; che i titoli erano stati da lui rilasciati per l'acquisto di autovetture ed erano stati tutti pagati tramite emissione di ulteriori assegni dati in sostituzione e regolarmente incassati dalla CP_1
che, invece, il credito di € 18.000,00 relativo ai cinque effetti cambiari era stato pagato, in parte, mediante cessione all'opposta - titolare di una rivendita di auto - dell'autovettura
PO BO IO (intestata a sua moglie ), e, per la restante Controparte_3
parte, con l'incasso della somma di € 12.000,00 ottenuta mediante finanziamento da lui personalmente richiesto.
Tanto promesso ed esposto, concludeva affinché in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva la quale, contestando la fondatezza delle argomentazioni CP_1
poste a fondamento dell'opposizione, rispetto a quanto già dedotto nell'ambito del ricorso monitorio, aggiungeva: che non riuscendo ad ottemperare Parte_1
all'obbligo assunto dopo la consegna dei titoli di credito già indicati, si era recato presso lo studio dell'avv. Anna Maria D'Anna ed aveva sottoscritto il 7.3.2020 una scrittura privata con cui, riconoscendosi debitore, si era personalmente impegnato a versare in n.
75 rate - aventi scadenza da 7.4.2020 al 7.6.2026 - l'importo di € 75.918,79, ma che, tuttavia, alcunché le era stato mai corrisposto;
che, pertanto, solo dal 7.3.2020 poteva farsi decorrere il termine di prescrizione decennale;
che, comunque, tale scrittura privata aveva valore di transazione novativa, ragione per cui le obbligazioni di cui agli effetti cambiari ed agli assegni bancari dovevano intendersi come estinte ed erano ormai state sostituite dall'obbligazione assunta con la nuova scrittura privata del 2020.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento per lite temeraria.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale deferito all'opposta. All'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con
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ordinanza del 17.10.2024.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
È ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto
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in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Passando al merito, a fondamento del credito azionato in via monitoria, ha allegato CP_1 assegni e cambiali emessi da risultati impagati, del valore complessivo di Parte_1
€ 42.242,23.
Quindi ha altresì prodotto una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, con cui l'opponente si riconosceva debitore della somma di € 75.918,79 nei confronti dell'opposta, debito collegato agli obblighi assunti dalla società F.A.G.G. Costruzioni Generali s.r.l. con il contratto preliminare del 27.9.2005.
In punto di diritto si osserva che l'effetto cambiario e l'assegno bancario rappresentano titoli di credito astratti ed autonomi nei rapporti diretti con il prenditore ed implicano la presunzione dell'esistenza di un negozio fondamentale sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, gravando sul debitore (emittente) l'onere di dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo del rapporto creditorio (cfr. Cass. Civ., n. 2816/2006, Cass. Civ. n.
18069/2004).
In tale prospettiva la cambiale e l'assegno sono utilizzabili quali titoli recanti una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., essendo idonei ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra l'emittente ed il prenditore.
Con riferimento poi - oltre che ai predetti titoli di credito - anche alla scrittura privata sottoscritta tra le parti il 7.3.2020 cui può riconoscersi valore di ricognizione di debito, va altresì chiarito che in tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell' art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
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"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7787 del 31/03/2010).
Inoltre, “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014).
Orbene, nel caso di specie, con la scrittura privata del 7.3.2020 le odierne parti in causa davano atto:
▪ che si era impegnata con la sottoscrizione del preliminare del 27.9.2005 con la CP_1
F.A.G.G. Costruzioni Generali s.r.l., all'acquisto di un appartamento in costruzione sito in Orta di Atella per il prezzo di € 100.000,00, prezzo interamente versato mediante n. 10 assegni;
▪ che tale preliminare prevedeva la facoltà di scelta dell'appartamento che sarebbe stato individuato al momento della stipula del “compromesso” e che, in caso contrario, avrebbe avuto altrimenti diritto alla restituzione della somma di € 170.000,00;
▪ che la realizzazione degli immobili non era stata ultimata e che, tenuto conto che alla CP_1 era stata restituita la sola somma di € 100.000,00, ella vantava l'ulteriore credito di € 70.000,00;
▪ che e si erano impegnati alla restituzione della Controparte_2 Parte_1 predetta somma mediante effetti cambiari e assegni bancari poi protestati e che, pertanto, tenuto conto degli interessi maturati, il credito complessivo ammontava ad € 75.918,79;
▪ che si impegnava, anche alla presenza dell'avv. Anna Maria D'Anna, a Parte_1 versare all'opposta l'intera somma, anche in nome e per conto di , mediante Controparte_2 corresponsione di n. 75 rate dal 7.4.2020 al 7.6.2026.
È evidente allora come ci si trovi di fronte ad una ricognizione di debito titolata, che contiene infatti un espresso riferimento al rapporto fondamentale da cui avrebbe avuto origine il credito preteso in questa sede.
Sulla base della prospettazione fornita dalla difesa di , sia i titoli di credito allegati CP_1
(n. 4 assegni e n. 5 cambiali, del valore totale di € 42.242,23), sia la scrittura privata sottoscritta dalle parti il 7.3.2020 rappresentano promesse di pagamento e ricognizione del debito assunto dalla F.A.G.G. Costruzioni Generali s.r.l. con la stipula del preliminare del 27.9.2005.
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3891/2021
Il complessivo esame delle risultanze probatorie non può che indurre il Tribunale alla conclusione che alcun tipo di obbligazione sia mai sorta a carico di Parte_1
In primo luogo, il contratto preliminare del 27.9.2005 - titolato “preliminare per promessa di vendita di immobile” - stabiliva un obbligo di vendita per la F.A.G.G. Costruzioni Generali s.r.l.
e di acquisto per di uno degli appartamenti da realizzare in una frazione di Orta di CP_1
Atella. Il prezzo complessivo della vendita veniva fissato in € 100.000,00, di cui € 30.000,00 venivano corrisposti al momento della sottoscrizione del preliminare, mentre la restante parte di
€ 70.000,00 sarebbe stata corrisposta successivamente mediante assegni.
Il contratto conteneva altresì la seguente pattuizione: “Resta inteso che la parte acquirente si riserva la facoltà di scegliere l'appartamento nell'intero complesso immobiliare che sarà identificato alla stipula del compromesso, nonché la facoltà di restituire la disponibilità di detto immobile alla parte venditrice al corrispettivo di Euro 170.000,00 (centosettantamila00) che saranno versati entro 18 mesi dalla stipula del compromesso”.
Con scrittura del 4.10.2005 la società promissaria venditrice dichiarava di aver poi ricevuto a saldo dalla anche l'ulteriore somma di € 70.000,00. CP_1
Adesso, costituisce circostanza pacifica tra le parti che, successivamente alla stipula del contratto preliminare, non vi sia poi stato il perfezionamento del contratto definitivo di vendita.
Come chiaramente si evince dal tenore della clausola sopra richiamata del contratto preliminare,
l'insorgenza del credito di € 170.000,00 in favore della era legata alla sua decisione di CP_1 restituire alla parte venditrice l'immobile acquistato.
Adesso, posto che alcuna vendita si è mai perfezionata tra l'opposta e la società F.A.G.G.
Costruzioni Generali, non si comprende a che titolo la - la quale ha ammesso di aver già CP_1 ottenuto la restituzione della somma di € 100.000,00 originariamente da lei versata - pretenda di ricevere l'ulteriore importo di € 70.000,00. E' di chiara evidenza come tale credito contemplato solo in via ipotetica dal preliminare presupponesse, da un lato, il perfezionamento della vendita e quindi l'acquisita materiale disponibilità dell'immobile da parte dell'acquirente e, dall'altro lato, la sua successiva manifestazione di volontà di procedere ad una restituzione del bene alla società venditrice, circostanze tutte in alcun mai verificatesi.
A ciò si aggiunga un ulteriore decisiva considerazione.
Il contratto preliminare veniva stipulato con l'opposta dal solo in qualità di Controparte_2 legale rappresentante della società F.A.G.G. Costruzioni Generali, senza che alcun obbligo venisse quindi assunto da il quale solo sottoscriveva l'atto ricognitivo del Parte_1
7.3.2020 ed emetteva i titoli di credito in favore della CP_1
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Va ricordato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Ebbene, dagli atti di causa non emerge che, in epoca anteriore alla sottoscrizione della ricognizione di debito del 7.3.2020, sia mai stato instaurato, tra il e la alcun rapporto di garanzia dell'ipotetico Parte_1 CP_1 credito di € 170.000,00 che avrebbe visto vincolata la sola società F.A.G.G. (debito peraltro, come si è detto, del tutto insussistente). Un formale coinvolgimento nella vicenda, da parte del si può far risalire solo alla sottoscrizione dell'atto ricognitivo cui, sulla scorta del Parte_1 principio di diritto sopra richiamato, non può attribuirsi valenza di fonte autonoma del rapporto obbligatorio (nemmeno di fideiussione).
Tali assorbenti considerazioni non possono che indurre alla conclusione che non sia in realtà mai sorta l'obbligazione cui si riferiscono sia i titoli di credito emessi in favore dell'opposta, sia la scrittura del 7.3.2020.
Le emergenze istruttorie non hanno per la verità in alcun modo chiarito il significato reale dell'operazione contrattuale realizzata tra la e la F.A.G.G. e che ruolo abbia CP_1 effettivamente avuto nella vicenda ma ciò che è emerso con evidenza è Parte_1 che l'indagine relativa al rapporto allegato dall'opposta come sottostante alle promesse di pagamento non ha in alcun modo consentito di ritenere dimostrato il diritto di credito azionato in via monitoria.
Il tutto senza considerare che l'opposta, avendo anche articolato istanze istruttorie volte a provare detto rapporto fondamentale (cfr. richieste di prova avanzate nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c.), ha in tal modo implicitamente rinunciato ad avvalersi del vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto sottostante (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14773 del
30/05/2019), motivo ulteriore per cui alcuna valenza probatoria autonoma può essere riconosciuta alle promesse di pagamento allegate a fondamento della pretesa.
Per tutto quanto considerato deve allora escludersi che sia insorta alcuna obbligazione a carico dell'odierno opponente.
L'opposizione va quindi integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L'esito del giudizio impone chiaramente il rigetto della domanda proposta dalla parte opposta ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opponente.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 114/2021;
• rigetta la domanda avanzata da parte opposta ex art. 96 c.p.c;
• condanna al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano in € 379,50 per esborsi ed € 8.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A.
e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Dionigi Magliulo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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