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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20 ottobre 2025, chiamata la causa n°11069/2025 R.G., innanzi al
Giudice, Dott. Santo Sutera, è presente l'Avv. Saladino per parte ricorrente, la quale discute la causa insistendo nelle domande formulate e riportandosi a tutti i propro atti.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Il Giudice
Dopo discussione orale pone la causa in decisione dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°11069 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Elisabetta Saladino per C.F._2
mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO
nata in [...] il [...], c.f. Controparte_2
. C.F._3
RESISTENTE - Contumace
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
mediante la lettura, all'esito dell'udienza del 20 ottobre 2025, alle ore 16.30, ai
sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
2 Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in data 1 giugno 2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, Cortile
Bonura n°5, si è risolto per grave inadempimento della conduttrice,
[...]
; CP_2
2. Condanna la resistente, , all'immediato rilascio in Controparte_2
favore dei ricorrenti, e , libero da cose e CP_1 Parte_1
persone, dell'immobile sito in Palermo, cortile Bonura n°5;
3. Condanna la resistente, , al pagamento in favore dei Controparte_2
ricorrenti, della somma di € 3.000,00, per canoni di locazione fino a settembre 2025, oltre ai successivi canoni di locazione fino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al soddisfo;
4. Condanna la resistente, , alla refusione delle spese Controparte_2
processuali in favore dei ricorrenti, e , CP_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre ad € 137,08 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 23 luglio
2025, gli odierni ricorrenti hanno intimato sfratto per morosità alla resistente per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile concessole in locazione,
per i mesi da novembre 2024.
3 Con provvedimento reso all'udienza del 22 settembre 2025 è stato disposto il mutamento del rito e rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza odierna.
Nessuno si è costituito per parte resistente che viene pertanto dichiarata contumace.
All'esito della compiuta istruzione della causa, fondata sulla dichiarazione di morosità espressa da parte ricorrente, nonché sulla documentazione attestante l'esistenza e validità del contratto di locazione azionato, nonché dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità della resistente, si ritiene che le domande formulate dai ricorrenti siano fondate e vadano pertanto accolte.
Infatti, assolto l'onere documentale di provare l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale azionato, su parte ricorrente non incombe ulteriore onere, ben potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento contrattuale del conduttore, come nel caso in esame.
Sul punto si rileva che il mancato pagamento da parte della conduttrice,
odierna resistente, dei canoni di locazione intimati, violi il sinallagma contrattuale in essere tra le parti, e tale inadempimento, alla luce del suo reiterarsi nel tempo, deve ritenersi sufficientemente grave ai fini della chiesta risoluzione del contratto di locazione.
Ne consegue che la resistente dovrà provvedere al rilascio immediato dell'immobile in oggetto, libero da cose e persone, in favore dei ricorrenti, nonché
corrispondere agli stessi tutte le somme intimate a titolo di canoni di locazione e
4 oneri accessori, e ciò fino al rilascio dell'immobile oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Per il principio della soccombenza, parte resistente deve rifondere i ricorrenti delle spese processuali che si liquidano come indicato in dispositivo, nella misura media dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni trattate.
Così è deciso in Palermo il 20.10.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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