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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7463 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 25.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3741/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CURTO MICHELE, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 16.2.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunto presso la con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di Meccanico di livello 3 (cfr estratto contributivo sub doc n. 1 e doc sub nn. 2 a 8, CUD e buste paga); CP_1 che prestava la propria attività lavorativa presso la predetta ditta individuale a far data dal 01.03.1998 al 30.06.2005, pur continuando a lavorare alle dipendenze degli stessi amministratori della ditta individuale ossia con Controparte_2
l'EU.SA. Edilizia srl fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8/2028 (cfr visure sub doc nn. 17 e 18); che non percepiva , all'esito della risoluzione del proprio rapporto di lavoro, il di propria spettanza, che proponeva, in data Pt_2
02.02.2024, innanzi al Tribunale di Napoli ricorso per ingiunzione di pagamento con numero di R.G. n. 2517/2024; che provvedeva a versare in atti tutta la documentazione a corredo delle proprie pretese, ossia estratto contributivo CP_1 sub doc n. 1 e doc sub nn. 2 a 8, CUD e buste paga (cfr doc sub nn. da 1 a 8 allegati al monitorio e doc sub 3 allegati al presente ricorso) ed il G.L. designato dott.ssa in data 13.02.2024 emetteva decreto ingiuntivo n. Persona_1
227/2024 notificato al datore di lavoro ingiunto, mai opposto e divenuto esecutivo
(cfr doc sub 2) che, in virtù del predetto titolo esecutivo(cfr doc sub 2), nonchè di tutti i documenti a sostegno della propria pretesa (cfr doc sub 3 allegati al presente ricorso) e costituenti i presupposti mai contestati previsti dall'art. 2 della L.
297/82 richiamato dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 80/92,in data 13.02.2024, presentava istanza di intervento al Fondo di Garanzia per il riconoscimento CP_1 del TFR per il periodo di lavoro dal 1998 al 2005 (cfr allegati alla domanda amministrativa e ricevute domande amministrative sub doc 4 e 8); che presentava ricorso al Comitato Provinciale, il quale senza fornire alcuna valida motivazione o argomentazione, rigettava il proposto ricorso (cfr doc sub 15 e 16).
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso e per effetto, accertato e dichiarato che esso istante è creditore delle somme di cui in titolo emesso in forma immediatamente esecutiva e passato in giudicato D.I.
227/2024 emesso dal Tribunale di Napoli G.L. dott.ssa ossia della Per_1 somma complessiva di € 10.220,31 (diecimiladuecentoventi/31) per sorta capitale di cui in decreto, oltre compensi professionali ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda sino al soddisfo, condannare di conseguenza
l' in persona del Presidente, legale Controparte_3 rapp.te pro tempore, alla corresponsione in suo favore, di € 10.220,31 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del credito e nel merito il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in CP_1 quanto vi sono atti interruttivi della prescrizione regolarmente versati in giudizio a corredo del titolo esecutivo D.I. 227/2024 sub doc n. 5).
Nel merito, l' rigettava la domanda del ricorrente per i seguenti motivi: “ 1) CP_1 mancata dimostrazione allo stato attuale dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
2) dimostrazione della non assoggettabilità' a procedure concorsuali del datore di lavoro…”.
In riferimento ai motivi di rigetto suindicati, si evidenzia che la mancanza di garanzie patrimoniali del datore di lavoro è stata provata mediante tutte le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari attivate nel corso degli anni nei confronti del datore di lavoro, di cui ai doc n. 4 allegati al ricorso a supporto Parte dell'istanza presentata al .
Difatti, a tal uopo secondo la circolare n. 70/2023, allegata sub doc n. 6, il CP_1 requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali deve essere dimostrato dal lavoratore mediante esibizione del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento (art. 22 della legge fallimentare) o della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII)… Omissis”.
Ebbene, la documentazione prodotta prova lo stato di insolvenza del datore di lavoro (cfr doc sub 11 provvedimento di rigetto del Tribunale Fallimentare del
15.07.2020 e di poi ulteriore rigetto della seconda istanza di liquidazione giudiziale sub doc n. 12), e l'inutilità ed antieconomicità di ulteriori tentativi di recupero mediante la proposizione di azioni esecutive dispendiose ed infruttuose.
Inoltre, la pronuncia del Tribunale Fallimentare di Napoli del 2020 è una prova inconfutabile e sostegno della tesi del ricorrente. Perdipiù, veniva presentato nuovo ricorso per la liquidazione giudiziale nei confronti della R.G.462/2024 Controparte_4 anch'esso rigettato (cfr doc sub. n. 12).
In tale circostanza sia l' che l' depositavano CP_1 Controparte_5 documentazione comprovante l'ingente debitoria e l'assenza e permanente insussistenza di garanzie patrimoniali del datore di lavoro (cfr doc sub. 13 certificazione debiti ed ADER). CP_1
Pertanto, l'ingente esposizione debitoria della ditta datrice di lavoro è stata documentata dallo stesso , che ha fornito documentazione specifica CP_3 indicante i debiti contributivi (cfr doc sub 13) nella procedura di liquidazione giudiziale recante R.G.462/2024 incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli.
Conseguentemente la domanda può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' Controparte_3
, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
10.220,31, per la causale di cui in motivazione, oltre accessori come per legge.
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.500,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 25.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3741/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CURTO MICHELE, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. MARZOCCHELLA AMODIO, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 16.2.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunto presso la con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di Meccanico di livello 3 (cfr estratto contributivo sub doc n. 1 e doc sub nn. 2 a 8, CUD e buste paga); CP_1 che prestava la propria attività lavorativa presso la predetta ditta individuale a far data dal 01.03.1998 al 30.06.2005, pur continuando a lavorare alle dipendenze degli stessi amministratori della ditta individuale ossia con Controparte_2
l'EU.SA. Edilizia srl fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8/2028 (cfr visure sub doc nn. 17 e 18); che non percepiva , all'esito della risoluzione del proprio rapporto di lavoro, il di propria spettanza, che proponeva, in data Pt_2
02.02.2024, innanzi al Tribunale di Napoli ricorso per ingiunzione di pagamento con numero di R.G. n. 2517/2024; che provvedeva a versare in atti tutta la documentazione a corredo delle proprie pretese, ossia estratto contributivo CP_1 sub doc n. 1 e doc sub nn. 2 a 8, CUD e buste paga (cfr doc sub nn. da 1 a 8 allegati al monitorio e doc sub 3 allegati al presente ricorso) ed il G.L. designato dott.ssa in data 13.02.2024 emetteva decreto ingiuntivo n. Persona_1
227/2024 notificato al datore di lavoro ingiunto, mai opposto e divenuto esecutivo
(cfr doc sub 2) che, in virtù del predetto titolo esecutivo(cfr doc sub 2), nonchè di tutti i documenti a sostegno della propria pretesa (cfr doc sub 3 allegati al presente ricorso) e costituenti i presupposti mai contestati previsti dall'art. 2 della L.
297/82 richiamato dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 80/92,in data 13.02.2024, presentava istanza di intervento al Fondo di Garanzia per il riconoscimento CP_1 del TFR per il periodo di lavoro dal 1998 al 2005 (cfr allegati alla domanda amministrativa e ricevute domande amministrative sub doc 4 e 8); che presentava ricorso al Comitato Provinciale, il quale senza fornire alcuna valida motivazione o argomentazione, rigettava il proposto ricorso (cfr doc sub 15 e 16).
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso e per effetto, accertato e dichiarato che esso istante è creditore delle somme di cui in titolo emesso in forma immediatamente esecutiva e passato in giudicato D.I.
227/2024 emesso dal Tribunale di Napoli G.L. dott.ssa ossia della Per_1 somma complessiva di € 10.220,31 (diecimiladuecentoventi/31) per sorta capitale di cui in decreto, oltre compensi professionali ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda sino al soddisfo, condannare di conseguenza
l' in persona del Presidente, legale Controparte_3 rapp.te pro tempore, alla corresponsione in suo favore, di € 10.220,31 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del credito e nel merito il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in CP_1 quanto vi sono atti interruttivi della prescrizione regolarmente versati in giudizio a corredo del titolo esecutivo D.I. 227/2024 sub doc n. 5).
Nel merito, l' rigettava la domanda del ricorrente per i seguenti motivi: “ 1) CP_1 mancata dimostrazione allo stato attuale dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
2) dimostrazione della non assoggettabilità' a procedure concorsuali del datore di lavoro…”.
In riferimento ai motivi di rigetto suindicati, si evidenzia che la mancanza di garanzie patrimoniali del datore di lavoro è stata provata mediante tutte le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari attivate nel corso degli anni nei confronti del datore di lavoro, di cui ai doc n. 4 allegati al ricorso a supporto Parte dell'istanza presentata al .
Difatti, a tal uopo secondo la circolare n. 70/2023, allegata sub doc n. 6, il CP_1 requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali deve essere dimostrato dal lavoratore mediante esibizione del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento (art. 22 della legge fallimentare) o della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII)… Omissis”.
Ebbene, la documentazione prodotta prova lo stato di insolvenza del datore di lavoro (cfr doc sub 11 provvedimento di rigetto del Tribunale Fallimentare del
15.07.2020 e di poi ulteriore rigetto della seconda istanza di liquidazione giudiziale sub doc n. 12), e l'inutilità ed antieconomicità di ulteriori tentativi di recupero mediante la proposizione di azioni esecutive dispendiose ed infruttuose.
Inoltre, la pronuncia del Tribunale Fallimentare di Napoli del 2020 è una prova inconfutabile e sostegno della tesi del ricorrente. Perdipiù, veniva presentato nuovo ricorso per la liquidazione giudiziale nei confronti della R.G.462/2024 Controparte_4 anch'esso rigettato (cfr doc sub. n. 12).
In tale circostanza sia l' che l' depositavano CP_1 Controparte_5 documentazione comprovante l'ingente debitoria e l'assenza e permanente insussistenza di garanzie patrimoniali del datore di lavoro (cfr doc sub. 13 certificazione debiti ed ADER). CP_1
Pertanto, l'ingente esposizione debitoria della ditta datrice di lavoro è stata documentata dallo stesso , che ha fornito documentazione specifica CP_3 indicante i debiti contributivi (cfr doc sub 13) nella procedura di liquidazione giudiziale recante R.G.462/2024 incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli.
Conseguentemente la domanda può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' Controparte_3
, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
10.220,31, per la causale di cui in motivazione, oltre accessori come per legge.
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.500,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo