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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34016/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARULLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. MARULLO MANUELA ( ) VIA VIRGINIO ORSINI, C.F._2
21 00192 ROMA, elettivamente domiciliato in 22 EMILIO CALDARA 20122 MILANO presso il difensore avv. MARULLO ROBERTO
ATTORE/I
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
pagina 1 di 8 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle domande, eccezioni e deduzioni tutte,
-> in via principale accertare e dichiarare che l'atto del 07.03.2019 a rogito notaio Persona_1
repertorio n.76408 raccolta n.21026 registrato a Milano 2, il 20.03.2019 al n. 14102 serie 1t
[...] avente ad oggetto la cessione del ramo d'azienda dalla alla Controparte_2 [...] ntegra un negozio fiduciario in virtù del quale la fiduciaria CP_1 Controparte_1 in persona della rappresentante legale si obbligava a ritrasferire il bene al
[...] CP_3 fiduciante a richiesta di costui, e accertato che nonostante la volontà del fiduciante Parte_1 di vedersi ritrasferito l'immobile la fiduciaria ha violato il mandato ed il pactum fiduciae, omettendo di adempiere, e stante la cessione del ramo a terzi a cui non è opponibile il patto fiduciario, per l'effetto condannare la convenuta al ex art. 1218 c.c. al risarcimento per equivalente per un importo pari ad euro 170.154,00 e/o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio;
-> in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale previo accertamento circa l'arricchimento senza giusta causa conseguito della condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare l'attore della Controparte_1 diminuzione patrimoniale subita, pari ad euro 170.154,00 oltre agli interessi legali o quella che verrà accertata in corso di giudizi;
-> in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
-> in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale dei testi indicati sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel mese di Gennaio 2019, durante i percorsi in auto insieme alla sig.ra CP_3 ed al sig. , Lei assisteva personalmente agli accordi orali inerenti l'acquisto da Parte_1 parte della uale fiduciaria società amministrata dalla sig.ra Controparte_1 [...]
del ramo d'azienda della interamente con denaro del fiduciante sig. CP_3 Parte_2
con obbligo di ritrasferiemnto a richiesta del medesimo;
Parte_1
2. Vero che nel mese di Dicembre 2019, Lei udiva personalmente durante i percorsi in auto insieme alla sig.ra ed al sig. che la rappresentante della CP_3 Parte_1 [...]
a seguito della richiesta di restituzione del ramo rifiutava di trasferire il bene al sg. CP_1
; Parte_1
Indica a testimone su tutti i superiori capitoli:
-> il sig. [c.f. ] residente in Motta Visconti Testimone_1 CodiceFiscale_3 alla via Ticino n.33/7 nella qualità di autista assegnato al sig. . Parte_1
3. Vero che in data 07.03.2019 la sig.ra nella qualità di Amministratore unico e CP_3 rappresentante legale pro tempore della società denominata e la parte Controparte_1 venditrice n persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2 sig. procedevano innanzi a Lei alla cessione del ramo d'azienda della Controparte_4 [...]
Parte_3
4. Vero che gli assegni indiati nell'atto notarile di cessione del ramo d'azienda erano tutti sottoscritti con firma riportante il nome del sig. e sono quelli che mi mostrano;
Parte_1
5. Vero che l'intero importo della cessione veniva corrisposto con denaro proveniente dal sig.
[...]
; Parte_1
Indica a testimoni su tutti i superiori capitoli, i signori:
-> nella qualità di notaio. Persona_1
-> [c.f. ] residente in [...] CodiceFiscale_4 n.8/c ella qualità di rappresentante legale della cedente il ramo d'azienda CP_2 Parte_3
-> ulteriormente in via istruttoria con riserva di indicazione mezzi istruttori in sede di note ex art. 171ter c.p.c.
pagina 2 di 8 VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 22.9.23Antonio RI ha convenuto in giudizio per sentir accertare che l'atto di cessione di azienda stipulato da quest'ultima Controparte_1
con in data 7.3.2019 integrerebbe un negozio fiduciario in virtù del quale la Parte_3 cessionaria si sarebbe obbligata a ritrasferire l'azienda all'attore.
Considerata la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di trasferirgli la proprietà di tale bene, che anzi sarebbe stato ceduto a un terzo soggetto, il ha chiesto la condanna della Parte_1 controparte al pagamento della somma di € 170.154,00, asseritamente dal medesimo messa a disposizione della legale rappresentante di per l'acquisto della citata attività e lo sviluppo del CP_1
relativo avviamento nonché per la regolarizzazione della situazione debitoria con la società proprietaria dei locali di esercizio.
In via subordinata, il ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della Parte_1 menzionata somma in virtù dell'applicazione dell'art. 2041 c.c.
Non costituitasi la convenuta, la stessa è stata dichiarata contumace con provvedimento in data
5.12.23.
Non ammesse le prove testimoniali articolate dall'attore, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande attoree.
L'attore ha sostenuto di aver intrattenuto un decennale rapporto di amicizia con la sig.ra
[...]
conosciuta in quanto estetista presso un centro di bellezza da lui frequentato. CP_3
Nel gennaio 2019 la signora avrebbe proposto al l'acquisto da Parte_1 Parte_3 di un'azienda avente ad oggetto l'attività di estetista, corrente in Milano, Via Panfilo Castaldi n. 11.
L'acquirente di tale azienda sarebbe stata la società all'uopo costituita Controparte_1 dalla e di cui quest'ultima è legale rappresentante. CP_3
Il avrebbe condiviso il progetto. CP_5
Le parti avrebbero pertanto concordato che il avrebbe versato direttamente CP_5
all'alienante il prezzo di acquisto di tale bene, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato intestato fiduciariamente alla la quale si sarebbe obbligata a trasferire all'amico la relativa proprietà nel CP_1 momento in cui quest'ultimo glielo avesse richiesto, in esecuzione del pactum fiduciae.
In esecuzione di tale accordo, l'attore avrebbe, pertanto, versato alla cedente Parte_3
l'intero corrispettivo di vendita, pari ad € 90.000,00, tramite gli assegni indicati nel contratto di compravendita stipulato tra detta società ed in data 20.3.19. CP_1 pagina 3 di 8 In aggiunta, il ha affermato di aver versato altre somme, sempre a titolo fiduciario, Parte_1 alla per costi inerenti l'attività di estetista per cui è causa: € 60.000,00 per ristrutturazione CP_1
dell'immobile di esercizio;
€ 18.448,00 per pagamento di canoni alla proprietà dei locali di Panfilo
Castaldi, € 806,00 per saldare un credito della società verso;
€ 900,00 per prodotti CP_6 necessari all'attività del centro.
A dicembre 2021 il avrebbe chiesto alla controparte il trasferimento dell'azienda, in Parte_1 adempimento degli obblighi discendenti dall'accordo fiduciario nonché la restituzione delle altre somme alla medesima versate.
A fronte del rifiuto della convenuta, che nel frattempo avrebbe ceduto il centro estetico a terzi a cui non sarebbe opponibile il patto de quo, il fiduciante ha intrapreso il presente giudizio per la condanna di al risarcimento del danno, pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dalla CP_1 Pt_3
dell'attività di estetista, comprensivo di spese di ristrutturazione e di copertura di debiti.
[...]
In subordine, il ha fatto valere l'ingiusto arricchimento di chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna della stessa ad un'indennità pari alle somme asseritamente versate in relazione all'attività di estetista.e
Controparte_7
Come visto, l'attore ha posto a fondamento della propria pretesa un patto che sarebbe intercorso con la legale rappresentante della convenuta in virtù del quale egli avrebbe reso disponibile le richiamate somme, affinchè nell'interesse di lui e secondo le istruzioni dal medesimo date, CP_1 acquistasse l'azienda, la avviasse con la propria esperienza professionale, eseguendo tutto quanto a tal fine necessario, e poi gliela ritrasferisse.
Come noto, il contratto fiduciario è quello con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario che si obbliga a conservarlo e/o amministrarlo secondo certi criteri e a ristrasferirlo successivamente allo stesso fiduciante.
E' altresì noto che la 'fiducia' deve essere intesa in senso tecnico, come produttiva sia di effetti reali in capo al fiduciante, che trasferisce la proprietà di un bene in capo al fiduciario, sia di effetti obbligatori che comportano l'obbligazione del fiduciario di ritrasferire a suo tempo il bene.
Come ben spiegato dalla migliore dottrina, il contratto fiduciario nulla ha a che fare coi contratti basati sulla fiducia che una parte ripone nell'altra e implicanti perciò speciale rilevanza delle qualità personali di questa.
Ciò premesso, e posto che, nella stessa prospettazione attoree, nessuna delle somme richieste è stata versata direttamente alla convenuta, viene in considerazione che il non ha fornito alcun Parte_1 elemento da cui sia evincibile l'esistenza del patto de quo e il relativo contenuto.
pagina 4 di 8 Egli non ha indicato quando sarebbe stato stipulato questo accordo (un unico accordo per tutte le somme, più accordi per ogni somma), quali sarebbero state le istruzioni in base a cui l' avrebbe CP_1
dovuto gestire ed amministrare il denaro ricevuto, quale sarebbe stati i termini di restituzione, quale sarebbe la causa giustificativa dell'asserito accordo tra le parti.
A tal ultimo proposito non valgono le asserzioni del circa l'inesperienza del Parte_1
medesimo nel settore estetico a fronte della competenza della controparte e la propria 'esigenza di non comparire quale titolare dell'attività in ragione delle vicende personali, professionali, famigliari fiscali e societarie che lo coinvolgevano'.
La assoluta genericità delle riportate affermazioni, non sviluppate negli atti difensivi attorei, non
è idonea a dar conto della causa del presunto patto fiduciario.
Neppure la prova per testi articolata dal è risultata idonea a colmare le evidenziate Parte_1
lacune probatorie.
La circostanza dedotta nel capitolo 1 della memoria ex art. 171 ter n. 2, relativa alla sola questione dell'azienda, richiama 'accordi orali', di cui non specifica il contenuto concreto.
La circostanza dedotta nel capitolo 2 è irrilevante, in quanto non dà conto della sussistenza di un obbligo in capo alla di restituire l'azienda, ma solo, eventualmente, del rifiuto della stessa di CP_1 ritrasferire detto bene in capo all'asserito fiduciante.
La circostanza dedotta nel capitolo 3 risulta da documenti, i fatti del pagamento delle somme con denaro di di cui ai capitoli 4 e 5 non sono dimostrabili per testimoni, anche alla luce del Parte_1 disposto dell'art. 2726 c.c.
Le circostanze di cui ai capitoli 6-12 sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, perché volte a dimostrare fatti successivi all'ipotizzato accordo tra le parti e di provenienza del solo . Parte_1
Ancora, non valgono a costituire un elemento sufficiente a suffragare la tesi attorea le dichiarazioni contenute da e la di lei madre nella lettera di riscontro alla diffida loro CP_3
inviata dal legale dell'attore a marzo 2023 con cui il medesimo chiedeva la restituzione della somma complessiva di € 503.634,60 di cui alla prima € 482.934, 60 comprensiva dell'importo di € 170. 54,00 richiesto in questa sede (docc. nn. 17 e 18).
Il riconoscimento da parte della di aver ricevuto 'parte delle suddette somme' relative CP_3
ad un importo ben maggiore di quello oggetto della domanda nel presente giudizio, non è idoneo da sé solo a dimostrare l'esistenza del patto allegato dall'attore, peraltro dalla legale rappresentante della convenuta espressamente negato in tale comunicazione,
Da quanto esposto risulta che l'attore non ha dimostrato l'esistenza del patto.
pagina 5 di 8 L'omessa prova del titolo a fondamento della domanda comporta il rigetto della stessa.
Ad analoghe conclusioni si perviene qualora si volesse procedere ad altra qualificazione della domanda attorea, alla luce del fatto che nessuna delle lamentate somme è entrata nel patrimonio della convenuta.
Infatti il difetto di allegazione di causa giustificatrice di un titolo legittimante la restituzione, il rimborso o il diritto al risarcimento del danno determina l'assenza di un elemento costitutivo della domanda e il conseguente rigetto della stessa.
Detta conclusione comporta l'assorbimento della domanda, comunque non formulata nelle conclusioni attoree, circa la dichiarazione di nullità dell'atto di cessione tra e , CP_1 Parte_3
inserita nella narrativa dalla difesa del pur dopo aver dato atto dell'inopponibilità a terzi Parte_1 dell'eventuale pactum fiduciae.
Arricchimento senza causa
In via subordinata il ha domandato la condanna della controparte al pagamento della Parte_1 somma di € 170.154,00 a titolo di indennità ex art. 2041 c.c.
In particolare, l'intervenuto spostamento patrimoniale dall'attore a favore di sarebbe privo CP_1
di causa, con conseguente diritto del medesimo ad essere indennizzato nella misura della menzionata somma.
Ciò posto, rileva che manca, anche per l'ipotesi in esame, la dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda.
In particolare, dal quadro probatorio in atti non risulta né il presupposto dell'arricchimento dell' né quello della corrispondente diminuzione patrimoniale del , né, ancora, quello CP_1 Parte_1 della unicità del fatto causativo dell'arricchimento e del corrispondente impoverimento.
Al riguardo giova, infatti, sottolineare, che, come visto, secondo le tesi dello stesso attore, nessun versamento è stato dal medesimo effettuato direttamente ad CP_1
Tale circostanza impedisce di mettere in relazione diretta i lamentati pagamenti nei confronti di soggetti terzi con la convenuta.
A ciò si aggiunge che dalla documentazione prodotta non si evince l'effettuazione di alcun pagamento con denaro dell'attore.
In particolare, passando in rassegna singolarmente i versamenti allegati, prendendo le mosse da quelli per l'acquisto dell'attività di estetista, pari ad € 90.000,00 in ipotesi corrisposta alla cedente
[...]
, non è idonea alla prova richiesta in questa sede l'allegazione dell'assegno bancario n. Parte_3
8334012911 tratto su Intesa San Paolo, per l'importo di € 5.000,00 come da estratto conto sub doc. n.
1.
pagina 6 di 8 Per quanto il numero e la data di tale assegno coincidano con quelli dell'assegno indicato nell'art. 7 del contratto di cessione aziendale, tuttavia la fotocopia della prodotta pagina dell'estratto conto non reca il nome dell'intestatario del conto.
Detta circostanza impedisce di verificare la provenienza del denaro dal patrimonio dell'attore.
Analogamente, in relazione alla somma di € 20.000,00, l'assegno bancario n. 8334012913 recante tale importo, prodotto in fotocopia senza l'accompagnamento di alcun estratto conto od elemento che renda identificabile il numero di conto corrente di appoggio e la relativa titolarità, non consente di ricondurre il versamento alla parte attrice.
Quanto, infine, al restante importo di € 65.000,00 di cui all'assegno circolare tratto su Intesa
San Poalo, identificato al citato articolo 7 del contratto di cessione aziendale col numero 3305172048-
09, la contabile prodotta sub doc. n. 3 in effetti evidenzia l'emissione di tale assegno da parte dell'ordinante . Parte_1
Tuttavia la mancata individuazione del conto di provenienza della somma in oggetto da cui sia individuabile il soggetto che ha predisposto la provvista dell'assegno circolare impedisce, anche in questo caso, la riconducibilità del versamento all'attore.
Passando all'importo di € 60.000,00, in ipotesi versato come corrispettivo alla società CP_8
per lavori di ristrutturazione dalla medesima eseguiti nei locali di esercizio dell'azienda, rileva
[...] che le fotocopie dei 4 assegni bancari prodotte dall'attore sub nn. 6, 7, 8, 9 non valgono a dimostrare la tesi attorea.
Innanzitutto, dalla documentazione di causa non emerge che i lavori eseguiti da tale società siano stati effettuati a favore della parte convenuta. CP_8
Infatti le fatture a tal fine prodotte dall'attore sono intestate non alla parte convenuta
[...]
con sede in via Panfilo Castaldi 11, ma al diverso soggetto in via Arturo CP_1 CP_3
Graf 44 (doc. n. 5) e recano come causale opere di manutenzione straordinaria riferite ad un non prodotto preventivo.
In secondo luogo, l'attore non ha fornito la dimostrazione né dell'intestazione del conto corrente di appoggio dei suddetti assegni né dell'incasso di tali assegni da parte della beneficiaria.
Non suppliscono tali carenze le annotazioni manuali poste in calce alle menzionate fatture, prodotte solo in copia, che darebbero conto dei relativi pagamenti da parte del tramite due Parte_1
degli indicati quattro assegni.
Tenuto conto che tali annotazioni sono limitate al pagamento dell'importo di € 30.000,00, pari alla metà della somma richiesta in parte qua, rileva che, comunque, l'attore non ha allegato né
l'identità del soggetto che avrebbe sottoscritto tali annotazioni né la relativa data.
pagina 7 di 8 Analogamente, le fotocopie di mezza pagina degli estratti di un conto corrente, diverso peraltro da quello in ipotesi utilizzato per gli assegni a , senza indicazione del nome del relativo Parte_3 intestatario, non consentono di ritenere dimostrato l'impoverimento dell'attore della somma di € 806,
00 (rectius € 806,85), in ipotesi versata tramite due bonifici a favore di per il recupero di Controparte_9
due crediti dalla medesima vantati nei confronti della convenuta (docc. nn. 10 e 11).
Ancora, quanto alle somme versate dal a tal Deber s.a.s. a titolo di pagamento dei Parte_1 canoni di locazione dell'immobile di esercizio del centro estetico, rileva quanto segue.
Innanzitutto dai documenti di causa non risulta né quale sia il soggetto proprietario dell'immobile di via Panfilo Castaldi né quale siano gli eventuali obblighi di verso la stessa in CP_1
qualità di conduttrice in virtù di un presunto contratto di locazione non solo non prodotto ma neppure citato da parte attrice.
In secondo luogo, le fotocopie degli assegni, appoggiati su conti intestati a soggetto non specificato e di cui non risulta l'incasso non dimostrano l'effettuazione dei pagamenti o la formazione della provvista da parte (docc. nn. 12-15). Parte_1
Analoghe conclusioni valgono per il bonifico effettuato per l'importo di € 900,00 a favore di tal
Umbrella Corporation S.r.l. per non individuati prodotti, proveniente da un conto corrente di cui non è indicata l'intestazione.
L'omessa dimostrazione dei riportati pagamenti, determina l'omessa prova anche del lamentato impoverimento del ed il conseguente arricchimento della Parte_1 CP_1
La domanda viene pertanto rigettata per difetto di prova dei relativi presupposti.
Spese di lite
La mancata costituzione di parte convenuta contumace vittoriosa determina una pronuncia di non luogo a provvedere sulle spese, atteso l'omesso svolgimento della stessa di attività difensiva.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione assorbita e/o respinta, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1
per difetto di prova;
Controparte_1
2) nulla a provvedere sulle spese di lite.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34016/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARULLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. MARULLO MANUELA ( ) VIA VIRGINIO ORSINI, C.F._2
21 00192 ROMA, elettivamente domiciliato in 22 EMILIO CALDARA 20122 MILANO presso il difensore avv. MARULLO ROBERTO
ATTORE/I
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
pagina 1 di 8 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle domande, eccezioni e deduzioni tutte,
-> in via principale accertare e dichiarare che l'atto del 07.03.2019 a rogito notaio Persona_1
repertorio n.76408 raccolta n.21026 registrato a Milano 2, il 20.03.2019 al n. 14102 serie 1t
[...] avente ad oggetto la cessione del ramo d'azienda dalla alla Controparte_2 [...] ntegra un negozio fiduciario in virtù del quale la fiduciaria CP_1 Controparte_1 in persona della rappresentante legale si obbligava a ritrasferire il bene al
[...] CP_3 fiduciante a richiesta di costui, e accertato che nonostante la volontà del fiduciante Parte_1 di vedersi ritrasferito l'immobile la fiduciaria ha violato il mandato ed il pactum fiduciae, omettendo di adempiere, e stante la cessione del ramo a terzi a cui non è opponibile il patto fiduciario, per l'effetto condannare la convenuta al ex art. 1218 c.c. al risarcimento per equivalente per un importo pari ad euro 170.154,00 e/o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio;
-> in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale previo accertamento circa l'arricchimento senza giusta causa conseguito della condannare la convenuta, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare l'attore della Controparte_1 diminuzione patrimoniale subita, pari ad euro 170.154,00 oltre agli interessi legali o quella che verrà accertata in corso di giudizi;
-> in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
-> in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale dei testi indicati sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel mese di Gennaio 2019, durante i percorsi in auto insieme alla sig.ra CP_3 ed al sig. , Lei assisteva personalmente agli accordi orali inerenti l'acquisto da Parte_1 parte della uale fiduciaria società amministrata dalla sig.ra Controparte_1 [...]
del ramo d'azienda della interamente con denaro del fiduciante sig. CP_3 Parte_2
con obbligo di ritrasferiemnto a richiesta del medesimo;
Parte_1
2. Vero che nel mese di Dicembre 2019, Lei udiva personalmente durante i percorsi in auto insieme alla sig.ra ed al sig. che la rappresentante della CP_3 Parte_1 [...]
a seguito della richiesta di restituzione del ramo rifiutava di trasferire il bene al sg. CP_1
; Parte_1
Indica a testimone su tutti i superiori capitoli:
-> il sig. [c.f. ] residente in Motta Visconti Testimone_1 CodiceFiscale_3 alla via Ticino n.33/7 nella qualità di autista assegnato al sig. . Parte_1
3. Vero che in data 07.03.2019 la sig.ra nella qualità di Amministratore unico e CP_3 rappresentante legale pro tempore della società denominata e la parte Controparte_1 venditrice n persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2 sig. procedevano innanzi a Lei alla cessione del ramo d'azienda della Controparte_4 [...]
Parte_3
4. Vero che gli assegni indiati nell'atto notarile di cessione del ramo d'azienda erano tutti sottoscritti con firma riportante il nome del sig. e sono quelli che mi mostrano;
Parte_1
5. Vero che l'intero importo della cessione veniva corrisposto con denaro proveniente dal sig.
[...]
; Parte_1
Indica a testimoni su tutti i superiori capitoli, i signori:
-> nella qualità di notaio. Persona_1
-> [c.f. ] residente in [...] CodiceFiscale_4 n.8/c ella qualità di rappresentante legale della cedente il ramo d'azienda CP_2 Parte_3
-> ulteriormente in via istruttoria con riserva di indicazione mezzi istruttori in sede di note ex art. 171ter c.p.c.
pagina 2 di 8 VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 22.9.23Antonio RI ha convenuto in giudizio per sentir accertare che l'atto di cessione di azienda stipulato da quest'ultima Controparte_1
con in data 7.3.2019 integrerebbe un negozio fiduciario in virtù del quale la Parte_3 cessionaria si sarebbe obbligata a ritrasferire l'azienda all'attore.
Considerata la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di trasferirgli la proprietà di tale bene, che anzi sarebbe stato ceduto a un terzo soggetto, il ha chiesto la condanna della Parte_1 controparte al pagamento della somma di € 170.154,00, asseritamente dal medesimo messa a disposizione della legale rappresentante di per l'acquisto della citata attività e lo sviluppo del CP_1
relativo avviamento nonché per la regolarizzazione della situazione debitoria con la società proprietaria dei locali di esercizio.
In via subordinata, il ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della Parte_1 menzionata somma in virtù dell'applicazione dell'art. 2041 c.c.
Non costituitasi la convenuta, la stessa è stata dichiarata contumace con provvedimento in data
5.12.23.
Non ammesse le prove testimoniali articolate dall'attore, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande attoree.
L'attore ha sostenuto di aver intrattenuto un decennale rapporto di amicizia con la sig.ra
[...]
conosciuta in quanto estetista presso un centro di bellezza da lui frequentato. CP_3
Nel gennaio 2019 la signora avrebbe proposto al l'acquisto da Parte_1 Parte_3 di un'azienda avente ad oggetto l'attività di estetista, corrente in Milano, Via Panfilo Castaldi n. 11.
L'acquirente di tale azienda sarebbe stata la società all'uopo costituita Controparte_1 dalla e di cui quest'ultima è legale rappresentante. CP_3
Il avrebbe condiviso il progetto. CP_5
Le parti avrebbero pertanto concordato che il avrebbe versato direttamente CP_5
all'alienante il prezzo di acquisto di tale bene, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato intestato fiduciariamente alla la quale si sarebbe obbligata a trasferire all'amico la relativa proprietà nel CP_1 momento in cui quest'ultimo glielo avesse richiesto, in esecuzione del pactum fiduciae.
In esecuzione di tale accordo, l'attore avrebbe, pertanto, versato alla cedente Parte_3
l'intero corrispettivo di vendita, pari ad € 90.000,00, tramite gli assegni indicati nel contratto di compravendita stipulato tra detta società ed in data 20.3.19. CP_1 pagina 3 di 8 In aggiunta, il ha affermato di aver versato altre somme, sempre a titolo fiduciario, Parte_1 alla per costi inerenti l'attività di estetista per cui è causa: € 60.000,00 per ristrutturazione CP_1
dell'immobile di esercizio;
€ 18.448,00 per pagamento di canoni alla proprietà dei locali di Panfilo
Castaldi, € 806,00 per saldare un credito della società verso;
€ 900,00 per prodotti CP_6 necessari all'attività del centro.
A dicembre 2021 il avrebbe chiesto alla controparte il trasferimento dell'azienda, in Parte_1 adempimento degli obblighi discendenti dall'accordo fiduciario nonché la restituzione delle altre somme alla medesima versate.
A fronte del rifiuto della convenuta, che nel frattempo avrebbe ceduto il centro estetico a terzi a cui non sarebbe opponibile il patto de quo, il fiduciante ha intrapreso il presente giudizio per la condanna di al risarcimento del danno, pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dalla CP_1 Pt_3
dell'attività di estetista, comprensivo di spese di ristrutturazione e di copertura di debiti.
[...]
In subordine, il ha fatto valere l'ingiusto arricchimento di chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna della stessa ad un'indennità pari alle somme asseritamente versate in relazione all'attività di estetista.e
Controparte_7
Come visto, l'attore ha posto a fondamento della propria pretesa un patto che sarebbe intercorso con la legale rappresentante della convenuta in virtù del quale egli avrebbe reso disponibile le richiamate somme, affinchè nell'interesse di lui e secondo le istruzioni dal medesimo date, CP_1 acquistasse l'azienda, la avviasse con la propria esperienza professionale, eseguendo tutto quanto a tal fine necessario, e poi gliela ritrasferisse.
Come noto, il contratto fiduciario è quello con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario che si obbliga a conservarlo e/o amministrarlo secondo certi criteri e a ristrasferirlo successivamente allo stesso fiduciante.
E' altresì noto che la 'fiducia' deve essere intesa in senso tecnico, come produttiva sia di effetti reali in capo al fiduciante, che trasferisce la proprietà di un bene in capo al fiduciario, sia di effetti obbligatori che comportano l'obbligazione del fiduciario di ritrasferire a suo tempo il bene.
Come ben spiegato dalla migliore dottrina, il contratto fiduciario nulla ha a che fare coi contratti basati sulla fiducia che una parte ripone nell'altra e implicanti perciò speciale rilevanza delle qualità personali di questa.
Ciò premesso, e posto che, nella stessa prospettazione attoree, nessuna delle somme richieste è stata versata direttamente alla convenuta, viene in considerazione che il non ha fornito alcun Parte_1 elemento da cui sia evincibile l'esistenza del patto de quo e il relativo contenuto.
pagina 4 di 8 Egli non ha indicato quando sarebbe stato stipulato questo accordo (un unico accordo per tutte le somme, più accordi per ogni somma), quali sarebbero state le istruzioni in base a cui l' avrebbe CP_1
dovuto gestire ed amministrare il denaro ricevuto, quale sarebbe stati i termini di restituzione, quale sarebbe la causa giustificativa dell'asserito accordo tra le parti.
A tal ultimo proposito non valgono le asserzioni del circa l'inesperienza del Parte_1
medesimo nel settore estetico a fronte della competenza della controparte e la propria 'esigenza di non comparire quale titolare dell'attività in ragione delle vicende personali, professionali, famigliari fiscali e societarie che lo coinvolgevano'.
La assoluta genericità delle riportate affermazioni, non sviluppate negli atti difensivi attorei, non
è idonea a dar conto della causa del presunto patto fiduciario.
Neppure la prova per testi articolata dal è risultata idonea a colmare le evidenziate Parte_1
lacune probatorie.
La circostanza dedotta nel capitolo 1 della memoria ex art. 171 ter n. 2, relativa alla sola questione dell'azienda, richiama 'accordi orali', di cui non specifica il contenuto concreto.
La circostanza dedotta nel capitolo 2 è irrilevante, in quanto non dà conto della sussistenza di un obbligo in capo alla di restituire l'azienda, ma solo, eventualmente, del rifiuto della stessa di CP_1 ritrasferire detto bene in capo all'asserito fiduciante.
La circostanza dedotta nel capitolo 3 risulta da documenti, i fatti del pagamento delle somme con denaro di di cui ai capitoli 4 e 5 non sono dimostrabili per testimoni, anche alla luce del Parte_1 disposto dell'art. 2726 c.c.
Le circostanze di cui ai capitoli 6-12 sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, perché volte a dimostrare fatti successivi all'ipotizzato accordo tra le parti e di provenienza del solo . Parte_1
Ancora, non valgono a costituire un elemento sufficiente a suffragare la tesi attorea le dichiarazioni contenute da e la di lei madre nella lettera di riscontro alla diffida loro CP_3
inviata dal legale dell'attore a marzo 2023 con cui il medesimo chiedeva la restituzione della somma complessiva di € 503.634,60 di cui alla prima € 482.934, 60 comprensiva dell'importo di € 170. 54,00 richiesto in questa sede (docc. nn. 17 e 18).
Il riconoscimento da parte della di aver ricevuto 'parte delle suddette somme' relative CP_3
ad un importo ben maggiore di quello oggetto della domanda nel presente giudizio, non è idoneo da sé solo a dimostrare l'esistenza del patto allegato dall'attore, peraltro dalla legale rappresentante della convenuta espressamente negato in tale comunicazione,
Da quanto esposto risulta che l'attore non ha dimostrato l'esistenza del patto.
pagina 5 di 8 L'omessa prova del titolo a fondamento della domanda comporta il rigetto della stessa.
Ad analoghe conclusioni si perviene qualora si volesse procedere ad altra qualificazione della domanda attorea, alla luce del fatto che nessuna delle lamentate somme è entrata nel patrimonio della convenuta.
Infatti il difetto di allegazione di causa giustificatrice di un titolo legittimante la restituzione, il rimborso o il diritto al risarcimento del danno determina l'assenza di un elemento costitutivo della domanda e il conseguente rigetto della stessa.
Detta conclusione comporta l'assorbimento della domanda, comunque non formulata nelle conclusioni attoree, circa la dichiarazione di nullità dell'atto di cessione tra e , CP_1 Parte_3
inserita nella narrativa dalla difesa del pur dopo aver dato atto dell'inopponibilità a terzi Parte_1 dell'eventuale pactum fiduciae.
Arricchimento senza causa
In via subordinata il ha domandato la condanna della controparte al pagamento della Parte_1 somma di € 170.154,00 a titolo di indennità ex art. 2041 c.c.
In particolare, l'intervenuto spostamento patrimoniale dall'attore a favore di sarebbe privo CP_1
di causa, con conseguente diritto del medesimo ad essere indennizzato nella misura della menzionata somma.
Ciò posto, rileva che manca, anche per l'ipotesi in esame, la dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda.
In particolare, dal quadro probatorio in atti non risulta né il presupposto dell'arricchimento dell' né quello della corrispondente diminuzione patrimoniale del , né, ancora, quello CP_1 Parte_1 della unicità del fatto causativo dell'arricchimento e del corrispondente impoverimento.
Al riguardo giova, infatti, sottolineare, che, come visto, secondo le tesi dello stesso attore, nessun versamento è stato dal medesimo effettuato direttamente ad CP_1
Tale circostanza impedisce di mettere in relazione diretta i lamentati pagamenti nei confronti di soggetti terzi con la convenuta.
A ciò si aggiunge che dalla documentazione prodotta non si evince l'effettuazione di alcun pagamento con denaro dell'attore.
In particolare, passando in rassegna singolarmente i versamenti allegati, prendendo le mosse da quelli per l'acquisto dell'attività di estetista, pari ad € 90.000,00 in ipotesi corrisposta alla cedente
[...]
, non è idonea alla prova richiesta in questa sede l'allegazione dell'assegno bancario n. Parte_3
8334012911 tratto su Intesa San Paolo, per l'importo di € 5.000,00 come da estratto conto sub doc. n.
1.
pagina 6 di 8 Per quanto il numero e la data di tale assegno coincidano con quelli dell'assegno indicato nell'art. 7 del contratto di cessione aziendale, tuttavia la fotocopia della prodotta pagina dell'estratto conto non reca il nome dell'intestatario del conto.
Detta circostanza impedisce di verificare la provenienza del denaro dal patrimonio dell'attore.
Analogamente, in relazione alla somma di € 20.000,00, l'assegno bancario n. 8334012913 recante tale importo, prodotto in fotocopia senza l'accompagnamento di alcun estratto conto od elemento che renda identificabile il numero di conto corrente di appoggio e la relativa titolarità, non consente di ricondurre il versamento alla parte attrice.
Quanto, infine, al restante importo di € 65.000,00 di cui all'assegno circolare tratto su Intesa
San Poalo, identificato al citato articolo 7 del contratto di cessione aziendale col numero 3305172048-
09, la contabile prodotta sub doc. n. 3 in effetti evidenzia l'emissione di tale assegno da parte dell'ordinante . Parte_1
Tuttavia la mancata individuazione del conto di provenienza della somma in oggetto da cui sia individuabile il soggetto che ha predisposto la provvista dell'assegno circolare impedisce, anche in questo caso, la riconducibilità del versamento all'attore.
Passando all'importo di € 60.000,00, in ipotesi versato come corrispettivo alla società CP_8
per lavori di ristrutturazione dalla medesima eseguiti nei locali di esercizio dell'azienda, rileva
[...] che le fotocopie dei 4 assegni bancari prodotte dall'attore sub nn. 6, 7, 8, 9 non valgono a dimostrare la tesi attorea.
Innanzitutto, dalla documentazione di causa non emerge che i lavori eseguiti da tale società siano stati effettuati a favore della parte convenuta. CP_8
Infatti le fatture a tal fine prodotte dall'attore sono intestate non alla parte convenuta
[...]
con sede in via Panfilo Castaldi 11, ma al diverso soggetto in via Arturo CP_1 CP_3
Graf 44 (doc. n. 5) e recano come causale opere di manutenzione straordinaria riferite ad un non prodotto preventivo.
In secondo luogo, l'attore non ha fornito la dimostrazione né dell'intestazione del conto corrente di appoggio dei suddetti assegni né dell'incasso di tali assegni da parte della beneficiaria.
Non suppliscono tali carenze le annotazioni manuali poste in calce alle menzionate fatture, prodotte solo in copia, che darebbero conto dei relativi pagamenti da parte del tramite due Parte_1
degli indicati quattro assegni.
Tenuto conto che tali annotazioni sono limitate al pagamento dell'importo di € 30.000,00, pari alla metà della somma richiesta in parte qua, rileva che, comunque, l'attore non ha allegato né
l'identità del soggetto che avrebbe sottoscritto tali annotazioni né la relativa data.
pagina 7 di 8 Analogamente, le fotocopie di mezza pagina degli estratti di un conto corrente, diverso peraltro da quello in ipotesi utilizzato per gli assegni a , senza indicazione del nome del relativo Parte_3 intestatario, non consentono di ritenere dimostrato l'impoverimento dell'attore della somma di € 806,
00 (rectius € 806,85), in ipotesi versata tramite due bonifici a favore di per il recupero di Controparte_9
due crediti dalla medesima vantati nei confronti della convenuta (docc. nn. 10 e 11).
Ancora, quanto alle somme versate dal a tal Deber s.a.s. a titolo di pagamento dei Parte_1 canoni di locazione dell'immobile di esercizio del centro estetico, rileva quanto segue.
Innanzitutto dai documenti di causa non risulta né quale sia il soggetto proprietario dell'immobile di via Panfilo Castaldi né quale siano gli eventuali obblighi di verso la stessa in CP_1
qualità di conduttrice in virtù di un presunto contratto di locazione non solo non prodotto ma neppure citato da parte attrice.
In secondo luogo, le fotocopie degli assegni, appoggiati su conti intestati a soggetto non specificato e di cui non risulta l'incasso non dimostrano l'effettuazione dei pagamenti o la formazione della provvista da parte (docc. nn. 12-15). Parte_1
Analoghe conclusioni valgono per il bonifico effettuato per l'importo di € 900,00 a favore di tal
Umbrella Corporation S.r.l. per non individuati prodotti, proveniente da un conto corrente di cui non è indicata l'intestazione.
L'omessa dimostrazione dei riportati pagamenti, determina l'omessa prova anche del lamentato impoverimento del ed il conseguente arricchimento della Parte_1 CP_1
La domanda viene pertanto rigettata per difetto di prova dei relativi presupposti.
Spese di lite
La mancata costituzione di parte convenuta contumace vittoriosa determina una pronuncia di non luogo a provvedere sulle spese, atteso l'omesso svolgimento della stessa di attività difensiva.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione assorbita e/o respinta, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1
per difetto di prova;
Controparte_1
2) nulla a provvedere sulle spese di lite.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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